Sentenza 15 giugno 2010
Massime • 1
L'elemento della violenza può estrinsecarsi, nel reato di violenza sessuale, oltre che in una sopraffazione fisica, anche nel compimento insidiosamente rapido dell'azione criminosa tale da sorprendere la vittima e da superare la sua contraria volontà, così ponendola nell'impossibilità di difendersi.
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- 1. Senza consenso è violenza sessuale (Cass. 3654/26)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 18 febbraio 2026
Integra l'elemento oggettivo del reato di violenza sessuale non soltanto la condotta invasiva della sfera della libertà ed integrità sessuale altrui realizzata in presenza di una manifestazione di dissenso della vittima, ma anche quella posta in essere in assenza del consenso, non espresso neppure in forma tacita, della persona offesa, come nel caso in cui la stessa non abbia consapevolezza della materialità degli atti compiuti sulla sua persona. Ai fini della consumazione del reato di violenza sessuale, è richiesta la mera mancanza del consenso, non la manifestazione del dissenso, ben potendo il reato essere consumato ad es. ai danni di persona dormiente: è, quindi, irrilevante, ai fini …
Leggi di più… - 2. Palpeggiamento è reato anche se la persona offesa non è identificata (Cass. 31737/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 1 dicembre 2021
Per la consumazione del reato di violenza sessuale è sufficiente che il colpevole raggiunga le parti intime della persona offesa (zone genitali o comunque erogene), essendo indifferente che il contatto corporeo sia di breve durata, che la vittima sia riuscita a sottrarsi all'azione dell'aggressore o che quest'ultimo consegua la soddisfazione erotica: l'elemento della violenza può estrinsecarsi, nel reato di violenza sessuale, oltre che in una sopraffazione fisica, anche nel compimento insidiosamente rapido dell'azione criminosa tale da sorprendere la vittima e da superare la sua contraria volontà, così ponendola nell'impossibilità di difendersi. Per esserci violenza sessuale è necessario …
Leggi di più… - 3. Abuso di autorità nella violenza sessuale: basta autorità di fatto (Cass. 27326/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 6 ottobre 2020
L'abuso di autorità cui si riferisce l'art. 609-bis c.p., comma 1, presuppone una posizione di preminenza, anche di fatto e di natura privata, che l'agente strumentalizza per costringere il soggetto passivo a compiere o subire atti sessuali. Corte di Cassazione sez. Unite Penali, sentenza 16 luglio – 1 ottobre 2020, n. 27326 Presidente Fumu – Relatore Ramacci Ritenuto in fatto 1. Il G.u.p. del Tribunale di Enna, con sentenza del 22 gennaio 2015, all'esito di giudizio abbreviato condizionato, ha affermato la responsabilità penale dell'imputato, che ha condannato anche al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili, da liquidarsi in separato giudizio, in relazione al reato di …
Leggi di più… - 4. Studentessa disabile e atti sessuali con professore (Cass. 45947/17)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 14 settembre 2020
- 5. Quando un abbraccio è violenza sessuale? (Cass. 378/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 10 gennaio 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/06/2010, n. 27273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27273 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 15/06/2010
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - rel. Consigliere - N. 1161
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 486/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MA.MA. N. IL (omesso) ;
avverso la sentenza n. 97/2009 CORTE APPELLO di LECCE, del 20/05/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/06/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CLAUDIA SQUASSONI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MAZZOTTA Gabriele, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Confermando la decisione del primo Giudice, la Corte di Appello di Lecce, con sentenza 20 maggio 2009, ha ritenuto Ma.Ma. responsabile del reato continuato di violenza sessuale e atti osceni e l'ha condannato alla pena di giustizia.
Per giungere a tale conclusione, la Corte ha ritenuto certa la individuazione nell'attuale imputato dell'autore dei reati per il riconoscimento fotografico effettuato dalle parti lese (utilizzabile in virtù del principio di non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento) e ribadito in sede dibattimentale ove l'imputato era presente;
inoltre, le vittime avevano preso il numero di targa della auto del loro aggressore che risultò intestata al Ma. .
Indi, i Giudici hanno reputato che gli atti posti in essere (palpeggiamenti ai glutei) integrassero gli estremi della violenza sessuale e che il racconto accusatorio delle vittime fosse attendibile e credibile.
Per l'annullamento della sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per Cassazione deducendo violazione di legge.
Rileva che la Corte, nel caso in esame, ha ritenuto che una azione insidiosamente rapida integri il reato sessuale: tale conclusione non tiene conto che il delitto deve essere perpetrato con violenza, minaccia o abuso ed amplia i confini della condotta punibile in violazione del principio di tassatività delle fattispecie penali e del divieto di analogia.
Per quanto concerne il riconoscimento fotografico e quello effettuato al dibattimento, il ricorrente evidenzia come sia ammissibile l'impiego di una prova non disciplinata dalla legge per raggiungere il medesimo risultato cui tende la ricognizione, ma non sia possibile la elusione delle forme prescritte dal codice per questo ultimo mezzo di prova;
la regolarità della procedura è considerata dal Legislatore una esigenza primaria nella ricognizione. Deduce violazione dell'art. 189 c.p.p. per le modalità con cui è stato effettuato il riconoscimento personale e conseguente inattendibilità del relativo risultato.
Il ricorrente lamenta violazione di legge per la modalità con cui è stato effettuato il suo riconoscimento fotografico, rilevando che questa prova atipica avrebbe dovuto essere espletata con i criteri legali stabiliti per la analoga prova disciplinata dalla legge, cioè, la ricognizione.
La censura non è fondata.
Dal combinato disposto degli artt. 55 e 348 c.p.p., si evince il principio della non tassatività degli atti che la Polizia giudiziaria può effettuare, anche di propria iniziativa, per l'accertamento del reato e la individuazione del colpevole. Tra queste indagini, rientra il riconoscimento fotografico non regolato dal codice di rito, che serve, come la individuazione di persone e cose prevista dall'art. 361 c.p.p., ad orientare le investigazioni ed esaurisce i suoi effetti probatori nella fase in cui viene compiuta.
Per l'ambito endoprocessuale del valore degli atti di indagine della Polizia giudiziaria, la Corte Costituzionale, con sentenza 265/1991, ha ritenuto irrilevante la mancata previsione della presenza di un difensore alla individuazione della persona sottoposta alle indagini. Il riconoscimento fotografico, pertanto, è istituto diverso ed autonomo rispetto alla ricognizione prevista dall'art. 213 c.p.p., e non richiede l'osservanza delle formalità per questa prescritte (ex plurimis Cass. Sez. 3^, sentenza n 37870/2004) anche se l'adozione di cautele, pur non imposta, sarebbe opportuna.
Nella ipotesi in esame, il riconoscimento fotografico è stato confermato dalle testi che, nel corso della deposizione dibattimentale, hanno introdotto nel processo un fatto storicamente avvenuto (la individuazione in precedenza effettuata); in questo caso, la certezza della prova non discende dallo accertamento effettuato in sede di indagini, ma dalla affidabilità della testimonianza di chi si è dichiarata certa della identificazione (ex plurimis, Cass. Sez. 2^, sentenza n. 16294/2004). La sicurezza delle parti lese sulla individuazione dello attuale imputato quale autore dei reati è corroborata da un riscontro di particolare significato dal momento che le donne hanno preso il numero di targa dell'auto del loro aggressore che corrisponde alla macchina del Ma. ; costui non ha allegato che la vettura non fosse nella sua disponibilità all'epoca dei commessi reati. Per quanto concerne la residua deduzione, è appena il caso di rilevare come elemento essenziale della struttura del reato previsto dall'art. 609 bis c.p.p. sia una costrizione alla attività sessuale realizzata mediante modalità violente, minacciose, abusive o ingannevoli.
In tale contesto - anche se alcuni sono orientati per la sufficienza del mero dissenso della vittima purché chiaro ed inequivocabile - la maggior parte degli interpreti ritiene che il reato non possa configurarsi senza una qualche forma di coazione.
La censura del ricorrente, secondo il quale i Giudici hanno colmato una lacuna legislativa con una interpretazione analogica, non tiene conto che il concetto di violenza non è limitato a quella fisica esercitata direttamente sulla vittima e che la pone nella incapacità di opporre la resistenza voluta;
la nozione comprende, anche, altri mezzi idonei a costringere il soggetto passivo a subire un evento non voluto annullandone o limitandone la capacità di azione e di reazione.
Sul punto, parte della dottrina distingue la violenza propria, consistita nello impiego di energia fisica, da quella che, posta in essere con alternativi mezzi, produce un effetto di coartazione. Applicando tale principio alla fattispecie prevista dall'art. 609 bis c.p., si deve evidenziare che, se il reato è stato commesso con modalità violente, non si può prescindere dal riscontro di una forma di vis che deve avere come effetto la sottoposizione della vittima ad un atto sessuale che, se libera, non avrebbe accettato. Tale violenza si può estrinsecare con una sopraffazione fisica o può manifestarsi con il compimento insidiosamente rapido della azione criminosa che sorprende la vittima, la pone nella impossibilità di difendersi venendo, così, a superare la sua contraria volontà (ex plurimis: Cass. Sez. 3^ sentenza n 6340/2006). Non trattasi di interpretazione analogica inammissibile in malam partem in caso di leggi penali, ma estensiva perché l'esegesi rientra nell'ambito dei possibili significati giuridici del termine violenza in relazione alla peculiare fattispecie di reato. Per le esposte considerazioni, il ricorso deve essere rigettato con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2010