Sentenza 23 febbraio 2011
Massime • 1
Integra la fattispecie criminosa di violenza sessuale nella forma consumata, e non tentata, la condotta che si estrinsechi in toccamenti, palpeggiamenti e sfregamenti sulle parti intime della vittima, o, comunque, su zone erogene suscettibili di eccitare la concupiscenza sessuale, anche in modo non completo e/o di breve durata, essendo a tal fine irrilevante che il soggetto attivo consegua la soddisfazione erotica.
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Le regole di valutazione dell'attendibilità della persona offesa Era stato condannato alla pena di anni quattro di reclusione il sacerdote che con più azioni esecutive del medesimo disegno e, in tempi diversi, aveva usato violenza fisica e costretto alcuni giovani ragazzi della propria parrocchia a compiere e subire atti sessuali. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, quest'ultimo, imponente nel fisico e dotato di particolare carisma nella comunità dei giovani, approfittando di tali relazioni interpersonali e a volte cogliendo la scusa di praticare massaggi shatsu, li costringeva a subire atti sessuali di vario genere. A seguito della condanna, il ministro di culto si rivolgeva …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/02/2011, n. 12506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12506 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 23/02/2011
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 425
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 30045/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Z.M. , nato a (omesso) ;
Avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Brescia, in data 20/5/2010;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione svolta in udienza dal consigliere Dott. GAZZARA Santi;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore Generale, Dott. IZZO Gioacchino, che ha concluso per la inammissibilità;
udito il difensore del ricorrente, avv. De Carolis Villars Oliviero, in sostituzione dell'avv. Moriggia Nino Filippo, il quale ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso.
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Bergamo, con sentenza del 9/12/08, dichiarava Z.M. colpevole del reato di cui agli artt. 81 c.p., art. 609 quater c.p., comma 1 e u.c., per avere in più occasioni compiuto su B.J.
(di anni 8) e su B.M. (di anni 12) atti sessuali, e lo condannava alla pena di anni 8 di reclusione, con pene accessorie. La Corte di Appello di Brescia, chiamata a pronunciarsi sull'appello avanzato dal difensore del prevenuto, con sentenza del 20/5/2010, ha confermato il decisimi di prime cure.
Propone ricorso per cassazione il difensore dello Z. , con i seguenti motivi:
- le incongruenze e le contraddizioni, provenienti da tutti i testi escussi, sarebbero da sole state sufficienti a sollevare dubbi circa la colpevolezza dell'imputato, che avrebbe dovuto essere assolto dai reati contestati, peraltro in difetto di visita ginecologica sulla B.M. , atta a certificare che la minore avesse avuto effettivamente un rapporto sessuale;
- mancata assunzione di una prova decisiva, costituita dalla assunzione a teste della madre della predetta M. , invocata dalla difesa ex art. 507 c.p.p., rilevato che la istanza relativa, avanzata dalla difesa del prevenuto, era stata denegata dai giudici di merito in difetto di motivazione plausibile;
- la Corte territoriale ha confermato il giudizio di attendibilità e credibilità, già formulato dal giudice di prime cure, in ordine alle minori, in specie a M. , adottando a sostegno di tale valutazione una argomentazione motivazionale del tutto viziata, perché non aderente alle risultanze istruttorie;
- erronea interpretazione dell'art. 609 quater c.p., n. 4, per quanto attiene ai presunti palpeggiamenti subiti da J. ;
- sempre in relazione all'episodio che vede coinvolta la predetta J. , i giudici di merito hanno errato nel non applicare l'art. 56 c.p.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
La argomentazione motivazionale, svolta dalla Corte distrettuale, si palesa del tutto logica e corretta;
in essa vengono esaminati miratamene tutti gli elementi costituenti la piattaforma probatoria e si da compiuto riscontro a tutti i motivi di appello.
Con le censure di cui al primo e al terzo motivo di impugnazione si denunciano, rispettivamente, una non corretta lettura delle emergenze istruttorie, nonché la errata attribuzione di attendibilità e credibilità alle minori, presunte parti offese.
Orbene, si osserva che il giudice di seconde cure ha evidenziato come l'analisi delle acquisizioni istruttorie imponga la conferma della sentenza resa dal Tribunale: l'educatrice che per prima prese contatto con M. ebbe conferma di attenzioni sessuali da parte dello Z. , che riguardavano anche J. ; quest'ultima,
opportunamente sentita, confermò l'accaduto, rivelando di averne già parlato con la mamma;
M. nel corso della audizione dibattimentale, pur dopo qualche anno, ha confermato tutte le accuse in precedenza rivolte, con puntuali richiami agli episodi di toccamenti succedutisi nel tempo;
non si ravvisano contraddizioni nelle dichiarazioni rese dalla minori, tali da inficiare la essenziale credibilità sulla veridicità del narrato. Dal vaglio di legittimità a cui è stata sottoposta la impugnata pronuncia, si rileva che il discorso giustificativo, svolto dalla Corte di Appello, segue un iter logico-giuridico compiuto e del tutto plausibile, esente da contraddizioni e lacune.
Peraltro, il compito di questa Corte non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dal giudice di merito in ordine alla affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se detto decidente abbia esaminato tutti gli elementi a sua disposizione, se abbia fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbia esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre, esulando dai poteri di questa Corte quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione.
Con il secondo motivo di ricorso la difesa del prevenuto rileva di avere sollevato la necessità della audizione della madre di M. , a tal fine chiedendo, sia in primo, che in secondo grado, al decidente di autorizzare, ex art. 507 c.p.p., l'assunzione della testimonianza, ma detta istanza è stata, in difetto di plausibile motivazione, genericamente respinta.
La censura è priva di pregio per le precisazioni che seguono. In relazione al fine primario ed ineludibile del processo penale, ossia la ricerca della verità, stante il principio di legalità cui è improntato l'ordinamento e quello di obbligatorietà della azione penale, il giudice ha l'obbligo di ricorrere al potere che l'art. 507 c.p.p. gli conferisce in ordine alla acquisizione, anche d'ufficio,
di mezzi di prova, quando ciò sia indispensabile, per decidere, non essendo rimessa alla sua mera discrezionalità la scelta tra disporre i necessari accertamenti e prosciogliere o condannare l'imputato. Egli, inoltre, ha un obbligo specifico di motivazione in ordine al mancato esercizio di tale potere-dovere e, pertanto, la mancanza di una adeguata giustificazione della propria condotta determina un vizio di motivazione lesivo della legge, dal quale deriva la nullità della sentenza (ex plurimis Cass. 25/10/07, n. 44955). Ora, però, nella fattispecie un siffatto onere risulta ampiamente adempiuto, potendosi ritenere che il mezzo richiesto sia stato ritenuto superfluo in base alla esposizione delle ragioni del decidente. Invero, la Corte territoriale, con uno sviluppo motivazionale, con netta evidenza esaustivo, ha ritenuto il prevenuto colpevole dei fatti ad esso contestati, in base ad elementi che anche tra loro raccordati avevano una inequivoca forza dimostrativa. Del pari infondate si palesano le ulteriori censure relative alla contestata erronea interpretazione dell'art. 609 quater c.p., n. 4 e alla mancata applicazione della ipotesi di cui all'art. 56 c.p., per quanto attiene ai presunti palpeggiamenti subiti da J. , rilevato che il giudice di merito ha, giustamente, escluso la mancanza di fine di libidine nella condotta posta in essere dal prevenuto, poiché inequivoca è la natura erogena della zona vaginale dove lo Z. ha toccato la minore, aggravata dalla circostanza che tale contatto è stato cercato in un contesto di provvisoria assenza della madre della piccola, accentuando la natura peccaminosa e furtiva dell'atto, tendente a creare una complicità con lo zio, dalla quale la piccola si è, fortunatamente, con prontezza liberata. Conseguentemente la Corte territoriale, considerato il contesto dell'azione, la sua inequivocità, la tenera età della piccola, la perfetta conoscenza del gruppo familiare di riferimento, che consentivano all'agente di nutrire speranze sulla omertà che ne sarebbe conseguita, ha ritenuto, a giusta ragione, di escludere l'attenuante del fatto lieve.
In maniera implicita lo stesso decidente ha escluso anche che la condotta contestata potesse essere inquadrata quale tentativo, ex art. 56 c.p., in dipendenza dell'avvenuto contatto fisico tra agente e vittima.
Osservasi sul punto che, secondo l'opinione prevalente in giurisprudenza (Cass. 22/7/07, n. 19718; Cass. n. 44246/2005), la nozione di atto sessuale è la risultante della somma dei concetti di congiunzione carnale ed atti di libidine, previsti dalle previgenti fattispecie di violenza carnale ed atti di libidine violenti, per cui essa viene a comprendere tutti gli atti che, secondo il senso comune e la elaborazione giurisprudenziale, esprimono l'impulso sessuale dell'agente con invasione della sfera sessuale del soggetto passivo. Orbene, se la nozione di atto sessuale è riconducibile alla fusione delle precedenti nozioni di congiunzione carnale ed atti di libidine, la soluzione più lineare è quella di leggere l'atto sessuale come equivalente o della congiunzione carnale o dell'atto di libidine, escludendo le condotte non rientranti in una di tali categorie (Cass.6/6/08, n. 27762). Devono, quindi, farsi rientrare nella figura del reato consumato e non tentato i casi in cui la condotta si estrinsechi in toccamenti, palpeggiamenti e sfregamenti sulle parti intime delle vittime, o, comunque, su zone erogene suscettibili di eccitare la concupiscenza sessuale, anche in modo non completo e/o di breve durata, essendo irrilevante, ai fini della consumazione del reato che il soggetto attivo consegua la soddisfazione erotica, come nel caso in esame in cui lo Z. ha toccato, al di sopra dei vestiti, la zona vaginale del corpo della piccola J. ".
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2011