Sentenza 6 novembre 2013
Massime • 1
Ai fini dell'integrazione del delitto di cui all'art. 612 cod. pen. - che ha natura di reato di pericolo - è necessario che la minaccia - da valutarsi con criterio medio ed in relazione alle concrete circostanze del fatto - sia idonea a cagionare effetti intimidatori sul soggetto passivo, ancorché il turbamento psichico non si verifichi in concreto. (Nella specie l'imputato aveva detto ad alcuni bimbi che giocavano vicino alla sua casa che se non si fossero allontanati sarebbe rientrato in casa a prendere il fucile; il giudice di appello, censurato dalla S.C., aveva escluso l'esistenza del reato, ritenendo le espressioni usate dall'imputato "un classico espediente verbale colorito contro bimbi molesti").
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- 1. Minaccia e lesioni: condanna a 4 mesi, giorno 1 di reclusione (Tribunale di Ascoli Piceno - Giudice Monocratico dott.ssa Claudia DI Valerio)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 5 aprile 2024
Proponiamo una sentenza di merito, pronunciata dal Tribunale di Ascoli Piceno, con la quale l'imputato è stato condannato per i reati di minaccia e lesioni personali. Tribunale Ascoli Piceno, 29/03/2021, (ud. 01/02/2021, dep. 29/03/2021), n.90 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1 - Con decreto del 10.1.2018 (...) veniva citato a giudizio per rispondere dei reati trascritti in epigrafe. Nel corso del giudizio, all'udienza del 26.3.2018 veniva disposto rinvio per mancato perfezionamento del termine di comparizione in favore dell'imputato, seguendo l'udienza del 2.7.2018 in cui, dichiarata l'assenza dell'imputato ed ammessa la costituzione di parte civile di (...), veniva aperto …
Leggi di più… - 2. Minaccia: confermata condanna per infondatezza dei motivi di appello (Tribunale di Frosinone in funzione di giudice di appello- Giudice Monocratico dott.ssa Aurora…Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 5 aprile 2024
Proponiamo una sentenza di merito, pronunciata dal Tribunale di Frosinone, in funzione di giudice di appello, con la quale è stata confermata la sentenza di condanna pronunciata in primo grado nei confronti di un imputato, accusato del reato previsto dall'art. 612 c.p. Tribunale Frosinone, 24/08/2023, (ud. 05/06/2023, dep. 24/08/2023), n.13 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con sentenza del 29 ottobre 2018, depositata in data 8 novembre 2018, il Giudice di Pace di Frosinone ha condannato l'imputato Ca.Iv. per il reato di cui all'art. 612 c.p. a lui ascritto, con le conseguenti statuizioni in ordine alla domanda risarcitoria proposta dalla parte civile, (…), ritenendo …
Leggi di più… - 3. Minaccia grave nei confronti della convivente: condannato a 4 mesi di reclusione (Tribunale di Frosinone - Giudice Monocratico dott.ssa Aurora Gallo)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 5 aprile 2024
Indice: 1. I fatti ed il processo2. Le questioni di diritto affrontate dal Giudice 3. Lasentenza integrale 1. I fatti ed il processo Nella giornata del 23 gennaio 2019, presso un ristorante situato a Ceprano, si verificava una situazione di conflitto tra I. e una donna, identificata come A., con cui l'imputato era in compagnia. Un agente di polizia giudiziaria, operante dei Carabinieri, interveniva sul posto in seguito ad una segnalazione di lite. Arrivato sul luogo, notava I. urlare contro la donna e, alla vista delle forze dell'ordine, iniziava ad inveire contro di loro. Nonostante i tentativi di separare I. e la donna, quest'ultimo cercava ripetutamente di raggiungerla, scagliandosi …
Leggi di più… - 4. Minaccia: va valutata con criterio medio e in relazione alle concrete circostanze del fatto (Cassazione penale n. 21684/19)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 6 settembre 2023
La massima Ai fini dell'integrazione del delitto di cui all' art. 612 c.p. , che costituisce reato di pericolo, la minaccia va valutata con criterio medio ed in relazione alle concrete circostanze del fatto, sicchè non è necessario che il soggetto passivo si sia sentito effettivamente intimidito, essendo sufficiente che la condotta dell'agente sia potenzialmente idonea ad incidere sulla libertà morale della vittima, il cui eventuale atteggiamento minaccioso o provocatorio non influisce sulla sussistenza del reato, potendo eventualmente sostanziare una circostanza che ne diminuisca la gravità, come tale esterna alla fattispecie (Cassazione penale , sez. II , 12/02/2019 , n. 21684). Fonte: …
Leggi di più… - 5. Minaccia: è sufficiente che la condotta sia idonea ad incidere sulla libertà morale della vittimaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 6 settembre 2023
La massima Ai fini dell'integrazione del delitto di minaccia, non è necessario che la prospettazione di un male ingiusto intimidisca effettivamente il soggetto passivo, essendo invece sufficiente che la condotta posta in essere dall'agente, in relazione alla situazione contingente, sia potenzialmente idonea ad incidere sulla libertà morale della vittima. (Fattispecie relativa a recapito di una busta apparentemente proveniente da un'associazione religiosa con su scritto Prega perché solo la Madonna ti può salvare U maresciallo, in cui la Corte ha escluso la configurabilità del reato, per essere la frase riconducibile ad una situazione di liti condominiali e finalizzata a ridicolizzare il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/11/2013, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 06/11/2013
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LAPALORCIA G. - rel. Consigliere - N. 2783
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo - Consigliere - N. 32481/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C.R.P. N. IL (OMISSIS) ;
CI.RO.PA. N. IL (OMISSIS) ;
nei confronti di:
B.L. N. IL (OMISSIS) ;
avverso la sentenza n. 42/2011 TRIBUNALE di CASTROVILLARI, del 23/04/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/11/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Izzo G. che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
Udito per la parte civile l'Avv. Falvo R..
RITENUTO IN FATTO
1. Il tribunale di Castrovillari con sentenza del 23-4-2012 confermava quella del Giudice di pace di Cassano allo Ionio in data 3- 3-2011 che aveva assolto B.L. dal reato di minaccia nei confronti di un gruppo di bambini che giocavano presso la sua abitazione ai quali aveva detto che, se non si fossero allontanati, sarebbe rientrato in casa a prendere il fucile.
2.1 genitori del piccolo C.G. , di tre anni, già
appellanti avverso la pronuncia assolutoria di primo grado quali parti civili, ricorrono agli effetti civili, tramite il difensore procuratore speciale, avverso quella di secondo grado deducendo violazione di legge e contraddittorietà della motivazione.
3. Essi lamentano che il tribunale, pur riconoscendo che la frase era stata effettivamente pronunciata e la sua portata potenzialmente intimidatoria, l'avesse poi qualificata come il classico espediente verbale colorito contro dei bambini molesti, senza neppure considerare che dalle prove testimoniali, ivi comprese le deposizioni dei genitori, era emerso che il piccolo era rimasto intimidito e traumatizzato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. La fattispecie di cui all'art. 612 cod. pen., integrando reato di pericolo, sussiste quando la minaccia, che deve valutarsi con criterio medio ed in relazione alle concrete circostanze del fatto, sia idonea a cagionare effetti intimidatori sul soggetto passivo anche se il turbamento psichico non si verifichi in concreto.
3.Una volto riconosciuto che il B. aveva prospettato ai bambini intenti al gioco che sarebbe andato in casa a prendere il fucile se non avessero smesso di giocare e non si fossero allontanati, il provvedimento è quindi incorso in violazione di legge e vizio di motivazione laddove ha poi contraddittoriamente relegato la portata di quella prospettazione, pur qualificata potenzialmente intimidatoria, a mero espediente verbale colorito verso bambini molesti, tra l'altro illogicamente valorizzando a supporto di tale conclusione la situazione contingente (numero e tenerissima età dei bambini, contesto di gioco), mentre la valutazione del contesto avrebbe dovuto condurre ad opposta conclusione considerato che i bambini sono, proprio per la loro età, maggiormente esposti a subire l'effetto di frasi intimidatorie delle quali non sono in grado di percepire l'eventuale significato convenzionale, o la portata eventualmente metaforica, o anche la forma condizionata.
4. Deve quindi seguire l'annullamento della sentenza impugnata agli effetti civili e il rinvio al giudice civile competente per valore in secondo grado. Spese di parte civile al rescissorio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Dispone l'oscuramento dei dati identificativi.
Così deciso in Roma, il 6 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2014