Sentenza 26 settembre 2013
Massime • 1
In tema di violenza sessuale, vanno considerati atti sessuali quelli che siano idonei a compromettere la libera determinazione della sessualità della persona o ad invadere la sfera sessuale con modalità connotate dalla costrizione (violenza, minaccia o abuso di autorità), sostituzione ingannevole di persona, abuso di inferiorità fisica o psichica, in essi potendosi ricomprendere anche quelli insidiosi e rapidi, che riguardino zone erogene su persona non consenziente (come ad es. palpamenti, sfregamenti, baci).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/09/2013, n. 42871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42871 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 26/09/2013
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMORESANO Silvio - rel. Consigliere - N. 2859
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 50581/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) Z.G. nato l'(omesso);
2) R.S. nato il (omesso);
avverso la sentenza del 19.9.2012 della Corte di Appello di Roma;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Silvio Amoresano;
sentite le conclusioni del P. G., dr. Sante Spinaci, che ha chiesto rigettarsi i ricorsi;
sentito il difensore di ufficio, avv. Luppino Carlo, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 19.9.2012, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Veltetri, emessa in data 7.11.2011, con la quale Z.G. e R.S. erano stati, previa applicazione della diminuente per la scelta del rito abbreviato, condannati per il reato di cui all'art. 56 c.p., art. 609 bis e ter c.p., n. 1, così riqualificata l'originaria imputazione, riduceva la pena inflitta in primo grado ad anni 3 di reclusione.
Ricordava la Corte territoriale che nel pomeriggio del (omesso) i Carabinieri di (omesso) , in servizio nella zona, notavano Z.G. stazionare lungo il ciglio della strada a ridosso di un boschetto;
alla vista dei Carabinieri, il predetto cercava di darsi alla fuga, ma veniva prontamente bloccato dai CC, i quali, nell'ispezionare l'area prospiciente, notavano dietro un cespuglio un rudimentale giaciglio di cartoni ed il coimputato R. che, con il pantalone abbassato, tratteneva per un braccio un minore, identificato in Ro.Ci. , il quale, a sua volta, aveva i pantaloni abbassati. Il Ro. , sentito dai CC, riferiva che, mentre si trovava nel boschetto in compagnia dell'amico C.E. , alla ricerca di un mazzo di carte dimenticato il giorno precedente, si era imbattuto negli imputati (il R. lo aveva afferrato per un braccio, mentre lo Z. si era portato sulla strada).
Tanto premesso in ordine alla ricostruzione dei fatti, riteneva la Corte territoriale che gli appelli degli imputati, in tema di affermazione di responsabilità, fossero destituiti di fondamento. Quanto al R. , le dichiarazioni del minore parte offesa erano pienamente attendibili e non erano certo contraddette dalle altre risultanze processuali ed in particolare dalla testimonianza del C. ; peraltro i Carabinieri avevano sorpreso in flagranza di reato l'imputato, come emergeva dalla descrizione della scena nel verbale di arresto.
Potendo il processo essere definito allo stato degli atti, non risultava, poi, necessario disporre la richiesta rinnovazione parziale del dibattimento.
In ordine all'appello dello Z. , assumeva la Corte
territoriale che risultava assolutamente irrilevante la circostanza che il predetto, incaricato del ruolo di palo, non fosse stato all'altezza del compito assegnatogli (non avendo saputo evitare l'arresto del coimputato).
Il suo comportamento non era stato meramente passivo, essendosi egli, di fronte all'iniziativa del R. (che aveva afferrato per un braccio il minore), posizionato sulla strada a breve distanza dal giaciglio di cartone, cercando poi di allontanarsi alla vista dei CC. La presenza dello Z. costituiva, quindi, per il R.
motivo di maggior sicurezza e ne rafforzava il proposito criminoso, per cui ricorrevano gli estremi per ritenere sussistente il concorso morale nel reato.
2. Ricorre per cassazione R.S. , denunciando la violazione di legge per erronea interpretazione ed applicazione degli artt.56 e 609 bis c.p., la mancanza, contraddittorietà ed apparenza della motivazione, nonché la mancata assunzione di una prova decisiva. La Corte territoriale si è limitata a rinviare alla motivazione della sentenza di primo grado, senza operare un'autonoma ricostruzione dei fatti. Nè ha svolto un esame corretto in ordine alla qualificazione giuridica, avendo ritenuto irrilevante la mancanza di denudamento delle parti intime dei soggetti interessati e la mancanza di erezione del pene, pur essendo ipotizzato nella sentenza di primo grado un tentativo di violenza sessuale (con penetrazione). La scena, cui avevano assistito i Carabinieri, non necessariamente doveva evolvere nel compimento di atti sessuali (sul piano logico poteva ipotizzarsi anche la sola osservazione con autoerotismo). Era necessario, pertanto, procedere all'esame della p.o. per chiarire l'accaduto. La Corte territoriale, però, ha rigettato la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.
3. Ricorre, a sua volta, per cassazione Z.G. ,
denunciando, con il primo motivo, l'erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 56 e 609 bis c.p., la mancanza, contraddittorietà e apparenza di motivazione, nonché la mancata assunzione di una prova decisiva negli stessi termini del ricorso del R. .
Con il secondo motivo denuncia l'erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 110 c.p., nonché la mancanza e, comunque, la genericità, contraddittorietà ed apparenza della motivazione. Dalla motivazione non emerge da quali elementi la Corte territoriale abbia tratto la prova del concorso morale, nella forma dell'adesione all'altrui condotta criminosa.
L'attribuzione del ruolo di "palo" al ricorrente è, poi, una mera supposizione. La Corte territoriale fa derivare dall'omesso avviso al complice l'incapacità di avvisare, senza tener conto che, stante l'inversione di marcia operata dall'auto dei CC, vi era stato tutto il tempo per assolvere al presunto compito;
ne' prende in considerazione la Corte che l'omissione dell'avviso poteva, piuttosto, derivare sia da ignoranza dell'altrui condotta che dalla non accettazione o rinuncia all'incarico.
Infine, la Corte territoriale non spiega perché la condotta di posizionarsi sulla strada e quella di cercare di allontanarsi sarebbero incompatibili con un comportamento meramente inerte e passivo e quindi della non adesione all'altrui proposito criminoso. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso del R. ed il primo motivo del ricorso dello Z. vanno trattati congiuntamente, essendo fondati su rilievi comuni. 2. È pacifico che, nell'ipotesi di conferma della sentenza di primo grado, le due motivazioni si integrino a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre far riferimento per giudicare della congruità della motivazione. Allorché, quindi, le due sentenze concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo (cfr. ex multis Cass. sez. 1 n. 8868 del 26.6.2000 - Sangiorgi;
cfr. anche Cass. sez. un. n. 6682 del 4.2.1992; Cass. sez. 2 n. 11220 del 13.1.1997; Cass. sez. 6 n. 23248 del 7.2.2003; Cass. sez. 6 n. 11878 del 20.1.2003)). È altrettanto pacifico (cfr. ex multis Cass. Sez. 6 n. 35346 del 12.6.2008) che se l'appellante "si limita alla mera riproposizione di questioni di fatto già adeguatamente esaminate e risolte dal primo giudice oppure di questioni generiche, superflue o palesemente inconsistenti, il giudice dell'impugnazione ben può motivare per relationem e trascurare di esaminare argomenti superflui, non pertinenti, generici o manifestamente infondati. Quando, invece, le soluzioni adottate dal giudice di primo grado siano state specificamente censurate dall'appellante sussiste il vizio di motivazione, sindacabile ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), se il giudice del gravame si limita a respingere tali censure e a richiamare la contestata motivazione in termini apodittici o meramente ripetitivi senza farsi carico di argomentare sulla fallacia i inadeguatezza o non consistenza del motivi di impugnazione", (così anche Cass. Sez. 6 n. 4221 del 20.4.2005). Il Giudice di appello, quindi, nella ipotesi in cui l'imputato, con precise considerazioni, svolga specifiche censure su uno o più punti della prima pronuncia, non può limitarsi a richiamarla, ma deve rispondere alle singole doglianze prospettate. In caso contrario, viene meno la funzione del doppio grado di giurisdizione ed è privo di ogni concreto contenuto il secondo controllo giurisdizionale" (cfr. Cass. pen. Sez. 3 n. 24252 del 13.5.2010).
2.1. La Corte territoriale si è attenuta a tali consolidati principi, rinviando alla condivisibile motivazione della sentenza di primo grado, ed argomentando in ordine agli specifici rilievi contenuti nell'impugnazione.
Dopo aver ricordato che l'accaduto era stato in modo non equivoco descritto dalla vittima ("l'uomo di corporatura più grossa mi ha preso il braccio e mi ha tirato dietro la siepe dicendomi che mi dovevo abbassare i pantaloni altrimenti me li abbassava lui ..."- pag. 4 sent.), ha, nel disattendere i motivi di appello, evidenziato che siffatta ricostruzione dei fatti non era certo contraddetta dalle altre risultanze processuali e che irrilevanti erano i rilievi in ordine al mancato riferimento da parte del minore ad un tentativo di violenza sessuale (essendosi egli limitato a raccontare il fatto), al mancato denudamento delle parti intime o all'erezione dell'organo sessuale (essendo stato il reato contestato nella forma del tentativo), all'assenza di arrossamento o dolorabilità sul braccio della vittima (essendo stato il trattenimento per il braccio del bambino direttamente osservato dai CC)- cfr. pag. 4 e 5 sent.. Ha poi ritenuto, con precisi riferimenti alle risultanze processuali, sostanzialmente insussistente la presunta divergenza tra le affermazioni del Ro. e quelle C. , e rilevato che le dichiarazioni della p.o. risultavano confermate da quanto osservato dai Carabinieri. Quanto alla qualificazione giuridica, già il Tribunale aveva evidenziato l'innegabile idoneità e non equivocità degli atti (trattenimento con la forza, denudamento della parte bassa del corpo del minore con contestuale abbassamento dei pantaloni da parte del R. ) a commettere il delitto di violenza sessuale (pag. 2 sent. Trib.)=.
La Corte territoriale ha ribadito che la condotta era inequivocamente diretta al compimento di una violenza sessuale e che il reato non si era consumato per il tempestivo intervento dei Carabinieri. Irrilevante, poi, è che la condotta posta in essere fosse o meno finalizzata alla "penetrazione". A parte il fatto che nella contestazione si fa riferimento ad "atti idonei diretti in modo non equivoco alla commissione di una violenza sessuale", questa Corte ha più volte avuto modo di affermare che l'aggettivo sessuale attiene al sesso dal punto di vista anatomico, fisiologico o funzionale, ma non limita la sua valenza ai puri aspetti genitali, potendo estendersi anche a tutte le altre zone ritenute erogene dalla scienza non solo medica, ma anche psicologica, antropologica e sociologica (cfr. ex multis Cass. pen. sez. 3 n. 25112/2007; Cass. pen. sez. 3 11.1.2006 - Beraldo;
Cass. sez. 3 1.12.2000, Gerardi;
Cass. sez. 3 n.
7772/2000, Calò). Sicché nella nozione di atti sessuali debbono farsi rientrare tutti quelli che siano idonei a compromettere la libera determinazione della sessualità della persona e ad invadere la sua sfera sessuale (in questa facendo rientrare anche le zone erogene) con modalità connotate dalla costrizione (violenza, minaccia o abuso di autorità), sostituzione ingannevole di persona, ovvero abuso di inferiorità fisica o psichica. Tra gli atti idonei ad integrare il delitto di cui all'art. 609 bis c.p. vanno ricompresi anche quelli insidiosi e rapidi, purché ovviamente riguardino zone erogene su persona non consenziente (come ad es. palpamenti, sfregamenti, baci) - cfr. Cass. pen. sez. 3 n. 549/2005.
3. Correttamente poi, la Corte territoriale ha rigettato la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, rilevando che gli imputati avevano chiesto di essere giudicati con rito abbreviato (non condizionato) e che non riteneva di avvalersi dei poteri officiosi in quanto, tenuto conto del materiale probatorio in atti (ampiamente descritto), del tutto superflua si rivelava l'esame del minore p.o.. Questa Corte ha, invero, costantemente affermato che "nel processo celebrato con il rito abbreviato, l'imputato rinunzia definitivamente al diritto di assumere prove diverse da quelle già acquisite agli atti o richieste come condizione a cui subordinare il giudizio allo stato degli atti ai sensi dell'art. 438 c.p.p., comma 5. I poteri del giudice di assumere gli elementi necessari ai fini della decisione (art. 411 c.p.p., comma 5), di disporre in appello la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale (art. 603 c.p.p., comma 3) sono poteri officiosi, che prescindono dall'iniziativa dell'imputato, non presuppongono una facoltà processuale di quest'ultimo e vanno esercitati solo quando emerga un'assoluta esigenza probatoria" (cfr. Cass. pen. sez. 3 n. 12853 del 13.2.2003). È stato ribadito anche successivamente che "a seguito della nuova formulazione dell'art. 438 c.p.p., deve ritenersi possibile la richiesta di rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale da parte dell'imputato che abbia subordinato la richiesta di accedere al rito abbreviato ad una specifica integrazione probatoria, mentre chi abbia richiesto il rito abbreviato alla stato degli atti può solo sollecitare il giudice di appello all'esercizio del potere di ufficio di cui all'art. 603 c.p.p., comma 3" (cfr. Cass. pen. sez. 3 n. 15296 del 2.3.2004; conf.
Cass. pen. sez. 4 n. 15573 del 20.12.2005).
4. Il ricorso di R. va, pertanto, rigettato, con condanna al pagamento delle spese processuali.
5. Fondato è, invece, il secondo motivo di ricorso di Z. . In effetti la motivazione della sentenza impugnata è, per un verso, apodittica e, per altro verso, contraddittoria ed illogica in ordine all'ipotizzato concorso morale del ricorrente. Il Tribunale, nell'affermare la penale responsabilità anche dello Z. , si era limitato ad affermare che "questi già si trovava in compagnia del R. , proprio nel momento in cui l'amico dava inizio alla turpe violenza, provvedeva a posizionarsi in un punto vicino al luogo del delitto idoneo a controllare la strada in tal modo assumendo l'evidente ruolo di "palo" osservato dai militari in transito". Riteneva, quindi, il Tribunale che lo Z. , consapevole della condotta criminosa che andava ad intraprendere il R. , ne avesse rafforzato il proposito criminoso, posizionandosi con il ruolo di palo sulla strada.
Con i motivi di appello si evidenziava che dalle risultanze processuali emergeva l'assoluta estraneità dell'imputato ai fatti, essendo egli rimasto in disparte verso la strada e che la sola presenza fisica sul luogo (in termini di passività), in assenza di altri elementi, non poteva assumere autonoma rilevanza ai fini dell'ipotizzabilità del concorso.
La Corte territoriale, nonostante gli specifici rilievi contenuti nell'atto di appello, ha, con motivazione assolutamente apodittica, ritenuto che lo Z. ricoprisse il ruolo di "palo",
senza spiegare da quali elementi tragga tale suo convincimento. Secondo la stessa ricostruzione dei fatti, emergente dalla sentenza, non è possibile ipotizzare un concerto preventivo, essendosi il minore, del tutto occasionalmente (secondo le sue affermazioni) imbattuto negli imputati. Del resto, gli stessi Giudici di merito accreditano la tesi che fu il R. ad afferrare improvvisamente per un braccio il minore e a trascinarlo dietro la siepe e che "l'altro uomo era rimasto in disparte verso la strada" (cfr. dichiarazioni Ro. richiamate a pag. 4). Nel riportare poi le dichiarazioni del C. , si evidenzia che lo Z. fu notato dal predetto "sdraiato in terra" (pag. 6 sent.).
Non è quindi neppure chiaro quale fosse l'effettiva posizione del ricorrente nel momento in cui il R. pose in essere l'azione violenta nei confronti del minore;
ne' viene spiegato dai Giudici di merito da quali elementi deducano il convincimento della consapevolezza, da parte dello Z. , che il coimputato volesse porre in essere una violenza sessuale in danno del minore medesimo. L'attribuzione del ruolo di "palo" è poi meramente assertiva, non essendo confortata da alcuna argomentazione. L'unico dato certo è che Z. fu visto dai Carabinieri sul ciglio della strada e che, alla loro vista, tentò di allontanarsi. Ma la semplice presenza sulla strada (non precisandosi neppure se stava fermo o camminava, se era defilato o in bella mostra;
se lo stato dei luoghi consentiva l'avvistamento di presenze estranee anche rimanendo nascosto) non costituiva di per sè elemento univoco per attribuirgli quel ruolo, potendo la sola presenza essere spiegata anche con la volontà di prendere le distanze dal coimputato.
Indubbiamente il mancato assolvimento del "ruolo" non vale, di per sè, a privare di rilevanza penale la condotta. Avrebbe però dovuto spiegare la Corte le ragioni per cui il ricorrente, pur avendone avuto tutto il tempo (l'auto dei Carabinieri effettuò anche una inversione di marcia") non aveva lanciato alcun segnale e si era limitato a cercare di allontanarsi.
La sentenza impugnata va, pertanto, annullata in relazione alla posizione dello Z. , con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Appello di Roma.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Z.G. e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Roma. Rigetta il ricorso del R. che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2013