Sentenza 22 marzo 2001
Massime • 1
L'art. 2914 n. 2 cod. civ. - che sancisce l'inefficacia, nei confronti del creditore pignorante e di quelli intervenuti nell'esecuzione, delle cessioni di credito notificate al debitore o da lui accettate successivamente al pignoramento - opera anche in ipotesi di fallimento del creditore cedente, attesa l'equivalenza del fallimento al pignoramento (generale) del patrimonio del fallito in favore della massa fallimentare, con la conseguenza che al fallimento del creditore cedente possono essere opposte soltanto le cessioni di credito notificate al debitore ceduto, o da questi accettate, con atto di data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/03/2001, n. 4090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4090 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2001 |
Testo completo
M REPUBB0 4090/0 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 17883/99 - Presidente Dott. Alfredo ROCCHI Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO - Cron.8778 Rep. 1363 Consigliere Dott. Ugo VITRONE Consigliere Dott. Donato PLENTEDA Ud. 28/11/2000 Rel. Consigliere Dott. Walter CELENTANO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. per diritti L. 6000 sul ricorso proposto da: REGINAUTO Snc, in persona del legale rappresentante pro il 23 MAR. 2001 IL CANCELLIERE tempore, domiciliata in ROMA presso la CANCELLERIA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentata UFFICIO COPIE Richiesta copia studio e difesa dall'avvocato UMBERTO CORVINO, giusta procura dal Sig._FL per diritti L. 6000 in calce al ricorso;
il 2.3 MAR 2001
- ricorrente -
IL CANCELLIERE contro elettivamenteCORTE SUPREMA DI CASSAZIONE FALLIMENTO CENTRO TRASFORMAZIONI Srl, UFFICIO COPIE l'avvocato Richiesta copia studio domiciliato in ROMA VIA ASIAGO 9, presso NC dal Sig. per diritti L. 600 ER AR, rappresentato e difeso 23 MAR. 2001 2000. dall'avvocato SALVATORE PRISCO, giusta delega a margine || IL CANCELLIERE 2240 del controricorso;
controricorrente -
contro
IE DA IC;
- intimata avverso la sentenza n. 1225/99 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 20/05/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/11/2000 dal Consigliere Dott. Walter CELENTANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo, l'assorbimento del secondo motivo del ricorso. Svolgimento del processo Con citazione del 14.11.1995, la curatela fallimen- tare della S.r.l. Centromoda Trasformazioni, spiegando in premessa che la vettura Alfa Lancia 164 tg. Na S77640, di proprietà della fallita, risultava venduta a terzi (la Soc. GE.FIN.AS.) dalla S.n.c. EG, in forza di un mandato con rappresentanza conferito dall'amministratore della società fallita, e che il prezzo ricavato dalla vendita, secondo quanto la stessa mandataria aveva dichiarato, era stato rimesso а tale Sapiente AN MI alla quale, contestualmente al rilascio della suddetta procura e del mandato a 2 vendere, la stessa società avrebbe ceduto (secondo le stesse dichiarazioni) il credito costituito dal prezzo di vendita convenne in giudizio sia la man- richiedendonedataria S.n.c. EG, sia la AN, la condanna, anche in via solidale, alla restituzione della somma di lire 15.000.000 oltre interessi e danno da svalutazione monetaria. La curatela attrice, nell'intento di indicare un fondamento giuridico per la pretesa di restituzione della somma, precisò la domanda giudiziale nel senso che: a) mancando i documenti relativi alla cessione del credito in favore della AN, la cessione stessa fosse considerata come mai avvenuta, ovvero che, se accertata come risalente ad epoca successiva alla di- chiarazione di fallimento, fosse dichiarata inefficace ex art. 44 1. f. nei confronti dei creditori nel falli- mento pronunciandosi la condanna alla restituzione della somma incassata dalla vendita sia della mandata- ria SOC. EG, che l'aveva ricevuta dall'acquirente, sia della AN alla quale la somma stessa era stata rimessa;
b) se accertata la cessio- ne del credito in favore della AN come anteriore alla dichiarazione di fallimento, la stessacessione fosse revocata, ai sensi degli artt. 64, ° 67 1. f. perché disposta a titolo gratuito e in favore di perso- 3 na ben а conoscenza (la AN era, infatti, coniuge, del socio di maggioranza della società fallita) dello stato di dissesto in cui la S.r.l. Centromoda versava. Con sentenza emessa il 23.01.1997 l'adito tribuna- le di Nola, nella contumacia della AN e nel con- traddittorio instaurato con la SOC. EG, costi- tuitasi in giudizio, accogliendo la domanda di resti- tuzione, così provvide: a) dichiarò inefficace nei confronti del fallimento la cessione, disposta dalla soc. Centromoda in favore della AN, del credito avente ad oggetto il corri- spettivo della vendita dell'autovettura; b) condannò la SOC. EG al pagamento della somma di lire 15.000.000 oltre interessi al tasso legale dal 29.12.1992 ( data della vendita ). Avverso la sentenza proposero appello entrambe le parti, la convenuta soc. EG, in via principale e la curatela in via incidentale. La Corte territoriale rigettò entrambi i gravami, con sentenza emessa il 20.05.1999 • In particolare, in merito ai motivi di gravame proposti dalla soc. EG, detta Corte ha escluso che il tribunale fosse incorso nel vizio di extrapeti- zione. На osservato la Corte che " la domanda proposta 4 dalla curatela era rivolta espressamente attraverso le ipotesi di qualificazione o in termini di ineffica- cia del pagamento o in termini di inefficacia della cessione al recupero alla massa creditoria dell'equivalente monetario della vettura e che a tale decisione il tribunale era pervenuto accogliendo la prima domanda formulata con l'atto introduttivo del giudizio, con assorbimento di tutte le altre prospetta- zioni giuridiche, avendo riscontrato nei fatti dedotti e documentati, non contrastati da controparte, la fat- tispecie della cessione del credito, regolamentata stante il fallimento del cedente dalla norma dell'art. 2914 n. 2° c.c.". E ancora, che "alla di- chiarazione di inefficacia della cessione, e quindi di inopponibilità al fallimento, il tribunale era pervenu- to sulla scorta della documentazione prodotta dalle stesse parti e dalla quale non era emerso alcun elemen- to che ne attestasse l'anteriorità al fallimento". La società EG era stata, così, condannata alla restituzione per aver, con il versamento alla sedicente cessionaria della somma ricavata dalla vendi- ta della vettura, mal pagato a chi, in mancanza di una cessione validamente eseguita in data certa ante- riore al fallimento, non ne aveva titolo" Doveva dunque prosegue la motivazione della 5 SOC.confermarsi l'inadempimento della Re- sentenza - ginauto per aver omesso di versare alla mandante Soc. Centromoda la somma di lire 15.000.000 incassata il 29.10.1992, quale corrispettivo della vendita dell'autovettura, essendo inopponibile ai creditori concorsuali, per difetto di data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento della società cedente, l'asserita cessione del credito . Conclude la motivazione della sentenza nel senso "della responsabilità della soc. appellante a titolo di inadempimento contrattuale, onde la conferma, ex art. 1714 c.c., della data di decorrenza degli interessi dal giorno del ricevimento della somma non corrisposta, co- stituente debito di valuta non soggetto a rivalutazio- ne, come già affermato dalla decisione impugnata". ° Avverso la sentenza ha proposto ricorso la S.n.c. EG. Resiste la curatela del fallimento, costituitasi con controricorso. Motivi della decisione Il ricorso è articolato in tre motivi, come segue rubricati e svolti. Il primo motivo denuncia la violazione e falsa ap- plicazione degli artt. 2914 c.c., 112 c.p.c., 44 1.f.. La ricorrente ripropone il motivo di grava- 6 me dell'extrapetizione. Argomenta nel senso che la condanna di essa convenuta al pagamento della somma di lire 15.000.000 il tribunale aveva erroneamente fondato sulla ineffica- cia della cessione di credito ai sensi dell'art.2914 c.c. laddove la curatela aveva proposto due diverse do- mande nei confronti di essa SOC. EG, basata l'una sul fatto di aver incassato e non versato alla mandante il ricavato della vendita e l'altra, per l'ipotesi di avvenuta consegna della somma alla AN, di inefficacia ex art. 44 1.f. del pagamento, mentre solo per il caso in cui fosse rimasta accertata l'anteriorità alla dichiarazione di fallimento del pa- gamento effettuato alla AN la curatela aveva ri- chiesto che previa dichiarazione di inefficacia о di revoca della cessione la AN stessa fosse condannata alla restituzione della somma. ricorrente che le due Prospetta ancora la stessa quella ex art. 44 1.f. di inefficacia del pa- azioni - gamento, a carattere recuperatorio, e quella ex art. 2914 c.c. tendente alla dichiarazione di inefficacia di un negozio affetto da un vizio originario - siano fun- diverse, sicché, al di zionalmente e strutturalmente là di una mera qualificazione giuridica della domanda cui la Corte di appello si era riferita per ritenere 7 insussistente il vizio di extrapetizione denunciato, il tribunale aveva effettivamente accolto una pretesa di- versa da quella fatta valere in giudizio dalla curate- la. Tale motivo è infondato, perché il vizio di ex- trapetizione denunciato non sussiste. Tale vizio della pronuncia del giudice si configu- ra come un error in procedendo e in rapporto ad esso, e alla stessa censura di extrapetizione, la Corte di cassazione non è vincolata dalla interpretazione adottata dai giudici del merito in ordine alle domande ed eccezioni proposte dalle parti ma ha il potere- dovere di procedere all'esame diretto degli atti di causa. La lettura della citazione introduttiva rende ma- nifesta l'infondatezza della censura ora proposta. Il curatore richiedeva, infatti, che "in assenza di idonee prove documentali, anche in ordine alla da- ta, sia della presunta cessione del credito che del successivo pagamento alla sig.ra Sapiente, gli stessi debbono ritenersi come mai avvenuti о comunque presu- mersi successivi alla dichiarazione di fallimento e, quindi, inefficaci e inopponibili alla massa", spie- gando anche che "la Soc. EG era a tutt'oggi te- nuta alla restituzione delle somme incassate in nome e 8 per conto della mandataria" (è qui evidente il lapsus, volendo inequivocabilmente indicarsi la mandante). Seguono, ai capoversi successivi dello stesso at- di un'ipotesi revocatoria exto, la prospettazione ' il caso cheper "la cessione e il artt. 64 o 67 l.f. successivo pagamento fossero effettivamente avvenuti e fossero anteriori al fallimento "e la formulazione di una domanda in tal senso (sub lett. b delle conclusio- ni) Queste essendo le domande proposte, non può dirsi che i giudici di merito, accogliendo la prima prospet- tazione, (v. espressamente in tal senso a pag. 5 della sentenza impugnata) della curatela, abbiano deciso ex- trapetitum, accogliendo una pretesa diversa da quella fatta valere in giudizio. Deve soltanto precisarsi, allo scopo di rendere più chiaro il senso della motivazione della sentenza, con riferimento alla ragioni giuridiche, che il giudi- zio circa l'inadempienza della Soc. EG, quale mandataria, all'obbligazione derivante dalle norme sul mandato (artt. 1703 e SS. c.c.), e dall'essenza stessa del contratto, si fonda, nella sentenza ora impugnata, sul mancato versamento della somma riscossa per la ven- dita dell'autovettura, avendo la Corte di merito rite- nuto che tale obbligo persistesse in capo alla manda- 9 taria а cagione della non opponibilità al fallimento della cessione del credito alla AN. Inopponibilità che derivava da ciò che della cessione stessa e dell'avvenuto perfezionamento con il meccanismo dell'accettazione (artt. 1264 e ° della notificazione 1265 c.c.) non ne era stata certaacquisita la - ta- le nel senso di cui all'art. 2704 C.C. anteriorità " né al fallimento, non essendo idonei a tale prova della società, poi fallita, né l'atto di cessione quello di accettazione della cessionaria, perché en- trambi privi di data, né gli scritti di parte prove- nienti dalla AN che indicavano il 20.06.1991 come data sia della cessione sia dell'accettazione", di que- sta come antecedente del ricevimento, dalla Soc. Regi- nauto, della somma di lire 15.000.000. L'applicazione della norma dell'art. 2914 n. 2 è del tutto corretta. Non si dubita dell'operatività del- la norma anche nell'ipotesi di fallimento del creditore cedente, atteso che la dichiarazione di fallimento pro- duce effetti di pignoramento (generale) del patrimonio del fallito in favore della massa fallimentare. La con- seguenza è che al fallimento del creditore cedente pos- sono essere opposte soltanto le cessioni di credito no- tificate al debitore ceduto (nel caso di specie, la Soc. EG), o da questo accettate, con atto di da- 10 ta certa anteriore al fallimento (v. in termini, Cass. 3657 del 1984). Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1189, 1264, 1265, 1376 e 2914 c.c. Si deduce che, in ogni caso, proprio sul fonda- mento della ritenuta inefficacia della cessione e fermo restando il dato certo ed incontestabile dell'avvenuto pagamento da EG alla AN, la condanna alla restituzione avrebbe dovuto essere pronunciata nei con- fronti della AN, e invece respinta la domanda pro- posta nei confronti di essa ricorrente, e ciò perché il pagamento suddetto era stato legittimamente eseguito nei confronti di chi, in quel momento, appariva come il creditore (perché cessionario del credito) e dunque le- - gittimato a riceverlo. Infatti, deduce ancora la ricorrente, la stessa Corte di Appello aveva rilevato che la quietanza rila- sciata dalla AN, nella quale era contenuto un espresso riferimento alla cessione del credito avvenuta il 20.06.1991 e all'accettazione della cessionaria, recava il bollo postale del 05.11.1992 sicché essa SOC. EG, debitore ceduto, aveva legittimamente pagato alla cessionaria in epoca anteriore al fallimen- to allorché, attraverso quella data certa, aveva avuto 11 j consapevolezza della cessione. L'infondatezza del motivo già nelle ragioni d'infondatezza del motivo dinanzi disaminato. Ed invero quelle condizioni di eventuale opponibilità al falli- mento della cessione di credito alla AN, che la mandataria invocava per l'effetto liberatorio del versamento fatto in favore di quella, giustamente la Corte di merito ha ritenuto di non poter trarre dalla suddetta dichiarazione di quietanza della AN stes- sa, atteso che tale dichiarazione se era idonea a Co- stituire prova, certa anche nella data, della rice- zione della somma, non lo era quanto all'esistenza che avesse le-di un titolo, opponibile al fallimento, gittimato la mandataria Soc. EG a versare la somma alla suddetta AN. E proprio sulla base di tale conclusione la stessa Corte ha ritenuto la manda- taria inadempiente. Il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per avere la Corte di merito condannato essa SOC. EG alle spese pur avendo rigettato anche il gravame incidentale della curatela. La censura è inammissibile non essendo sindacabi- li in questa sede di legittimità le ragioni che hanno indotto la Corte di merito a ritenere che, ad onta del 12 rigetto anche del gravame incidentale della curatela, le spese del giudizio dovessero gravare sulla appel- lante principale a cagione della sua "sostanziale soc- combenza". La concreta statuizione della sentenza, che peraltro risulta conseguente ad una "valutazione globale della questione", appunto rimessa alla discre- zionalità del giudice di merito, non viola la norma 100T 250.000. dell'art. 91 c.p.c. 80000 Il ricorso va dunque rigettato. ' TOT. 330000 Le spese del presente giudizio seguono la soccom- benza. 2,43
P.Q.M.
8 1 La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorren- te al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in lire 2 ,000. oltre lire 1.500.000 per onorario. Così deciso addì 28 novembre 2000 nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Cassazione. Il Consigliere estensore Il Presidente Anticolif fredo Celentano 나 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositato in Cancelleria 22 MAR. 2001 IL CANCELLIER Lisa Persinetti IL CANCELLIERE ине Билей 13