Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/01/2003, n. 25682
CASS
Sentenza 9 gennaio 2003

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In tema di misure cautelari personali, ai fini della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, è utilizzabile il contenuto di una conversazione casualmente ascoltata - per essere stato lasciato fuori posto il ricevitore del telefono - nel corso di una intercettazione telefonica ritualmente autorizzata, non integrando la relativa registrazione una forma di intercettazione ambientale soggetta a provvedimento autorizzativo del giudice.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/01/2003, n. 25682
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 25682
    Data del deposito : 9 gennaio 2003

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