Sentenza 9 gennaio 2003
Massime • 1
In tema di misure cautelari personali, ai fini della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, è utilizzabile il contenuto di una conversazione casualmente ascoltata - per essere stato lasciato fuori posto il ricevitore del telefono - nel corso di una intercettazione telefonica ritualmente autorizzata, non integrando la relativa registrazione una forma di intercettazione ambientale soggetta a provvedimento autorizzativo del giudice.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/01/2003, n. 25682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25682 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ACQUARONE Renato - Presidente - del 09/01/03
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - SENTENZA
Dott. DERIU Luciano - rel. Consigliere - N. 47
Dott. MANNINO Saverio F. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRAMENDOLA Francesco - Consigliere - N. 31018/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
- NO CI, nato il [...] a [...],
avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame 30 maggio 2002, con la quale è stata confermata l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Napoli del 14 maggio 2002, era stata disposta nei suoi confronti la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere. Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. S. F. MANNINO;
Sentita la requisitoria del P.G., in persona del Dr. Antonio FRASSO, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
Sentita l'arringa del difensore, avv. Vittorio GIAQUINTO, il quale ne ha chiesto l'accoglimento;
osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame 30 maggio 2002 - con la quale è stata confermata l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Napoli del 14 maggio 2002, era stata disposta nei suoi confronti la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere. - CI NO ha proposto ricorso per Cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. Violazione ex art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione all'eccepita inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e ambientali e, di conseguenza, in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, in quanto la motivazione per relationem è ammessa purché il provvedimento al quale si rinvia abbia rispettato l'obbligo di motivazione, per cui, anche a volere, per assurdo, dare per scontato che il decreto n. 314/97 sia da considerarsi un provvedimento motivato, la richiamata informativa di polizia giudiziaria del 20 marzo 1997 non contiene alcun elemento relativo alla sussistenza del reato ipotizzato, ma solo un generico riferimento a una fonte confidenziale inutilizzabile processualmente che ipotizza un'attività di spaccio di droga da parte di gruppi riferibili a AO Di LA;
ne' spiega in modo sufficiente perché sia necessario il ricorso alle intercettazioni telefoniche, che si protraggono in forza di decreti di proroga dapprima fino al 31 ottobre 1997 - data in cui è stato possibile ascoltare tramite il ricevitore del telefono lasciato fuori posto una conversazione tra NN RI e i suoi congiunti, che in realtà è
un'intercettazione ambientale non autorizzata - e poi fino al mese di giugno 1998 senza che l'ascolto abbia mai fornito alcun elemento utile alla prosecuzione del controllo dell'utenza di RI SP, madre di NN RI;
2. motivazione carente e contraddittoria in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari e, in particolare, del pericolo di reiterazione del reato, perché le valutazioni del Tribunale su questo punto sono sganciate dall'obiettività dei dati processuali, che indicano NN RI come incensurato.
Col primo motivo di ricorso il ricorrente ripropone l'eccezione di inutilizzabilità delle conversazioni telefoniche intercettate, già sollevata in sede di riesame e correttamente rigettata dal Tribunale di Napoli in base alla regola della legittimità della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali per relationem purché gli atti cui si fa riferimento siano noti o acquisibili dalle parti interessate. Il Tribunale ha eseguito una rassegna compiuta e analitica della giurisprudenza in materia, rifacendosi ai principi formulati per verificarne l'applicazione nel caso concreto, giudicando il decreto di autorizzazione del G.I.P. sufficientemente motivato in base al richiamo della richiesta del P.M. del 21 aprile 1997 e dell'informativa della polizia giudiziaria del 20 marzo 1997, atti entrambi allegati al decreto e, quindi, posti nella disponibilità delle parti.
Per quanto riguarda il contenuto e, quindi, la sufficienza della motivazione, il Tribunale ha svolto la propria valutazione, pervenendo alla conclusione che dall'informativa richiamata dal G.I.P. nel decreto di autorizzazione emergevano gli indizi relativi all'esistenza di un'organizzazione dedita al traffico di droga con la Colombia e allo smercio di stupefacenti nella zona di Secondigliano, facente capo a gruppi malavitosi riconducibili a AO Di LA, i quali utilizzavano le utenze telefoniche da intercettare. Conseguentemente ha ritenuto la sussistenza dei presupposti e il rispetto delle forme volute dall'art. 267 c.p.p. sia per quanto riguarda il decreto di autorizzazione che per le successive proroghe e, perciò, la legittimità delle intercettazioni autorizzate e la piena utilizzabilità delle conversazioni intercettate nel procedimento in corso.
La diversa valutazione, espressa dal ricorrente in ordine al contenuto dell'informativa di reato, appare irrilevante in questa sede, rappresentando il risultato di un'interpretazione alternativa del contenuto del documento e della ricostruzione dei fatti in esso operata, che esorbita dal controllo di legittimità. Lo stesso deve dirsi per il diverso apprezzamento sulla sufficienza della motivazione in ordine al ricorso all'intercettazione e alla proroga di esse, che nel provvedimento impugnato appare giustificato dalla sussistenza dell'associazione criminosa come sopra descritta e che il ricorrente critica genericamente, protestandone l'insufficiente indicazione.
Il motivo di ricorso in esame è altresì infondato per quanto riguarda la legittimità e l'utilizzabilità della conversazione tra NN RI e i suoi congiunti, captata tramite il ricevitore del telefono lasciato fuori posto, che il ricorrente considera a torto come un'intercettazione ambientale non autorizzata. Questa Corte si è già espressa sul punto, rilevando che nel caso d'intercettazione telefonica "a cornetta sollevata", la registrazione dei colloqui fra presenti non dipende da un'indebita violazione della "privacy" ma dal comportamento degli interlocutori, i quali, lasciando il ricevitore alzato, fanno sì che la loro conversazione - altrimenti percettibile solo tramite un'intercettazione ambientale - viaggi liberamente lungo la rete telefonica, rimanendo "scoperta" dal punto di vista della segretezza. E concludendo nel senso che, pertanto, il casuale ascolto di tale conversazione nel corso di un'intercettazione telefonica ritualmente autorizzata è utilizzabile ai fini dell'applicazione di una misura cautelare, non rientrando nella sfera di operatività degli artt. 15 cost. e 266-271 c.p.p., che non sono applicabili nella specie (Cass., Sez. 6^, 18 marzo 1998 n. 982, ric. Marono G.). È invece fondato il secondo motivo d'impugnazione.
Il Tribunale articola la motivazione sulla permanenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett. c) c.p.p., nonostante il tempo trascorso dalla cessazione delle investigazioni, su due punti fondamentali.
Il primo concerne la circostanza che l'interruzione delle indagini è dipesa non dalla cessazione delle attività di spaccio, bensì, e presumibilmente, per effetto della scadenza dei termini. Il secondo, la certezza, desunta dalle condanne lui riportate fino all'arresto che il NO ha proseguito la sua condotta.
Entrambi i motivi si fondano su circostanze che, affermate in termini puramente presuntivi, si rivelano come illazioni in quanto inidonee a documentare le certezze che affermano.
Di qui l'esigenza che la motivazione venga integrata e approfondita in modo che il giudizio prognostico di rilevante probabilità della reiterazione ne risulti effettivamente giustificato. Per questo aspetto e in funzione delle predette esigenze di motivazione l'ordinanza impugnata dev'essere annullata con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame sul punto.
P.Q.M.
LA CORTE Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla valutazione delle esigenze cautelari e rinvia al Tribunale di Napoli.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 c. 1 ter disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2003.
Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2003