Sentenza 20 gennaio 2009
Massime • 1
Integra il requisito dell'oggettiva impossibilità di ripetizione in dibattimento l'irreperibilità sopravvenuta (accertata con rigore) del soggetto che abbia reso dichiarazioni predibattimentali, qualora l'irreperibilità non sia conseguenza di una scelta volontaria per sottrarsi all'esame. (Ha chiarito la Corte che la valutazione dell'imprevedibilità dell'evento, che rende impossibile la ripetizione dell'atto precedentemente assunto e che ne legittima la lettura ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., è demandata in via esclusiva al giudice di merito, il quale deve formulare in proposito una "prognosi postuma", che deve essere sorretta da motivazione adeguata e conforme alle regole della logica).
Commentario • 1
- 1. Art. 512 - Lettura di atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizionehttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/01/2009, n. 6139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6139 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 20/01/2009
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere - N. 195
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MANNA Antonio - Consigliere - N. 4120/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NI ME nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze, 2^ sezione penale, in data 9.10.2003;
Sentita la relazione della causa fatta, in Pubblica udienza, dal Consigliere Dott. Giuseppe Bronzini.
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Enrico Delahaye, il quale ha concluso chiedendo per il rigetto del ricorso.
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 9.10.2003 la Corte di appello ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Pistoia l'11.1.2002 con la quale lo ET era stato condannato alla pena di anni due di reclusione e Euro 600,00 di multa per il reato di tentato sequestro di persona di VA MI LA e del reato di ricettazione di una autovettura. La Corte riteneva provato che l'imputato avesse partecipato al tentativo di sequestro della VA al fine di portarla in località diversa da Torino per prostituirsi alla luce delle dichiarazioni della p.o. e delle individuazioni fotografiche effettuate dalla p.o e dalla teste DR, nonché dal ritrovamento dell'autovettura (la cui targa è stata indicata dalla p.o.) a bordo della quale alcune persone avevano cercato di farla a forza salire, pochi giorni dopo la denuncia, vettura rivelatasi rubata. Il IT aveva, poi, ammesso di aver vissuto a Torino. Con i due motivi si deduce:
la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. c) in quanto non si sarebbe dovuto dare lettura degli atti relativi alle individuazioni fotografiche posto che l'impossibilità di ripetizione in dibattimento era del tutto prevedibile e quindi si sarebbe dovuto disporre per tempo un incidente probatorio.
Con il secondo motivo si deduce ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) la carenza di motivazione in ordine alla prova della consapevolezza della provenienza delittuosa dell'autovettura risultata poi rubata. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, stante la sua manifesta infondatezza, deve essere dichiarato inammissibile.
Nel primo motivo si contesta sotto il profilo della violazione di norme processuali l'avvenuta lettura delle dichiarazioni rese dalla p.o. e dalla sig.ra DR, stante la loro irreperibilità con conseguente irripetibilità dell'atto di individuazione fotografica. Per il ricorrente, visto il tenore di vita delle due testimoni che svolgevano attività di prostituzione in Torino e i tempi lunghi del processo, l'evento della loro irreperibilità era del tutto prevedibile e quindi si rendeva necessario disporre un incidente probatorio. Giova premettere che le doglianze del ricorrente riguardano solo il punto delle prevedibilità dell'evento dell'irreperibilità in relazione alle circostanze del caso concreto (le condizioni di vita delle due testi) e non revocano in dubbio ne' che le ricerche siano state effettivamente svolte per trovare le due testimoni, ne' si allude ad una scelta volontaria delle stesse di non sottoporsi alla testimonianza.
Sul punto va ricordato che l'utilizzazione, ai sensi dell'art. 512 c.p.p. delle dichiarazioni accusatorie rese da un testimone irreperibile, qualora la sua irreperibilità non sia conseguenza di una scelta volontaria per sottrarsi all'esame da parte dell'imputato, rientra nelle previsioni dell'art. 111 Cost., comma 5 che, in presenza di accertata irreperibilità di natura oggettiva, deroga al principio costituzionale che garantisce il contraddittorio in dibattimento (cass. sez. 6, 16.4.2003, n. 18150, ud. 19.2.2003, rv. 225250). Nella fattispecie trova applicazione quanto statuito dalle Sezioni Unite che hanno affermato il principio secondo cui ai fini della legittimità delle lettura degli atti assunti dalla P.G., dal PM, dal difensore e dalla parte privata o dal giudice nel corso dell'udienza preliminare, ai sensi dell'art. 512 c.p.p., l'irreperibilità sopravvenuta del soggetto che abbia reso dichiarazioni predibattimentali - alla quale non può attribuirsi il significato della volontaria scelta di sottrarsi all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore - integra, se accertata con rigore, un'ipotesi di oggettiva impossibilità di formazione della prova in contraddittorio e di conseguente irripetibilità dell'atto dovuta a fatti o circostanze imprevedibili (cass. SU 24.9.2003, n. 36747, ud. 28.5.2003, rv. 225470). La valutazione dell'imprevedibilità dell'evento che rende impossibile la ripetizione dell'atto precedentemente assunto e ne legittima la lettura ai sensi dell'art.512 c.p.p. è demandata in via esclusiva al giudice di merito, il quale deve formulare al riguardo una valutazione postuma sorretta da adeguata motivazione conforme alle regole della logica (cass. sez. 2, 2.12.1998, n. 12705, ud. 11.11.1998, rv. 211913). Nel caso in esame il Tribunale ha esplicitamente motivato sul punto osservando che "per le dichiarazioni di vita personale delle dichiaranti, provviste al tempo di stabile luogo di dimora, esattamente identificato... dalla PG, non era prevedibile la irripetibilità dell'atto". Si tratta di una motivazione congrua e immune da vizi di ordine logico che fotografa le ragioni per cui all'epoca non era plausibile ritenere che due persone che erano da tempo nel nostro paese ed avevano una stabile dimora, comunicata ai verbalizzanti, divenissero poi irreperibili. È pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che la prevedibilità della irripetibilità dell'atto non possa essere automaticamente inferta dalle condizioni di vita dei testimoni, anche se svolgono attività di prostituzione, dovendosi individuare elementi più concreti e specifici (deve trattarsi di situazioni "particolari" secondo alcune decisioni della Suprema Corte) per stabilire che la loro irreperibilità fosse prevedibile già in sede istruttoria (cass.
1.10.2002 n. 37119/2002, cass. sez. 3, n. 23282/2004 che concernono proprio casi di straniere che esercitavano la prostituzione delle cui dichiarazioni è stata data comunque lettura). Nel caso in esame la Corte non ha ravvisato tali elementi specifici e/o situazioni particolari ed ha congruamente motivato in ordine alla non prevedibilità dell'evento della irreperibilità delle testimoni. Va altresì richiamata la più recente decisione della Suprema Corte n. 43331/2007 (sez. 2, udienza del 18.10.2007) che ha affrontato la questione qui in esame anche alla luce della giurisprudenza della Corte dei diritti dell'uomo ed in particolare della sentenza Bracci c. Italia del 13.10.2005 con la quale il nostro paese è stato condannato per violazione della norma convenzionale di cui all'art. 6 (Cedu) per un caso di condanna di un imputato sulla base delle sole dichiarazioni di un teste rese prima del processo e non confermate in dibattimento. La Corte di cassazione ha ricordato il dovere del giudice italiano (rafforzato oggi dopo le note sentenze n. 348 e 349 del 2007 e n. 39 del 2008 che hanno elevato le norme della Cedu così come interpretate dalla giurisprudenza della Corte dei diritti dell'uomo a parametro interposto di legittimità costituzionale ex art. 117 Cost. della stessa normativa interna) di una "interpretazione conforme" della norma in discorso ed ha cercato di ribadire in modo rigoroso i presupposti per procedere ex art. 512 c.p.p. all'acquisizione delle testimonianze non confermate per irreperibilità dei soggetti che le hanno rilasciate prima del dibattimento;
la Corte ha affermato questi criteri "l'acquisizione in dibattimento dei verbali di dichiarazioni per sopravvenuta impossibilità di ripetizione è subordinata al rigoroso accertamento sia dell'irreperibilità del testimone, previo espletamento di accurate ricerche, sia dell'imprevedibilità dell'irripetibilità dibattimentale durante la fase delle indagini preliminari, sulla base del criterio della diagnosi postuma, sia infine dell'estraneità dell'irreperibilità ad una volontaria e libera scelta del testimone di sottrarsi all'esame in contraddicono". Come già detto le doglianze del ricorso investono solo la sussistenza del secondo dei requisiti fissati dalla Corte in questa più recente decisione;
in ogni caso le ricerche risultano regolarmente disposte ed effettuate e non vi sono elementi di sorta per ritenere che le testimoni abbiano voluto liberamente sottrarsi all'esame in contraddittorio. Circa il residuo elemento, come detto, il Tribunale ha motivato adeguatamente sul punto alla luce delle circostanze del caso concreto: pertanto i criteri fissati dalla Corte - nell'ottica di evitare contrasti tra il sistema processuale italiano (con riguardo all'ipotesi qui in esame) e la giurisprudenza della Corte di Strasburgo - appaiono soddisfatti. Circa il secondo motivo relativo alla carenza di motivazione in ordine alla consapevolezza della provenienza furtiva dell'autovettura, la motivazione offerta appare invece adeguata: la Corte ha rilevato che l'imputato fu visto alla guida di un'autovettura pochi giorni dopo il furto della stessa, autovettura che fu poi fu recuperata dalla P.G.. L'imputato non ha peraltro offerto alcuna giustificazione in ordine al possesso di tale autovettura. Va ricordato che secondo la giurisprudenza di questa Corte la conoscenza della provenienza delittuosa della cosa può desumersi da qualsiasi elemento anche indiretto che secondo le regole di comune esperienza costituisca il segno di una precedente sottrazione del bene come, ad esempio, anche l'omessa indicazione della provenienza della cosa ricevuta (cass. n. 2436/1977). Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di Euro mille alla Cassa delle ammende.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 20 gennaio 2009. Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2009