Cass. pen., sez. II, sentenza 20/01/2009, n. 6139
CASS
Sentenza 20 gennaio 2009

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Integra il requisito dell'oggettiva impossibilità di ripetizione in dibattimento l'irreperibilità sopravvenuta (accertata con rigore) del soggetto che abbia reso dichiarazioni predibattimentali, qualora l'irreperibilità non sia conseguenza di una scelta volontaria per sottrarsi all'esame. (Ha chiarito la Corte che la valutazione dell'imprevedibilità dell'evento, che rende impossibile la ripetizione dell'atto precedentemente assunto e che ne legittima la lettura ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., è demandata in via esclusiva al giudice di merito, il quale deve formulare in proposito una "prognosi postuma", che deve essere sorretta da motivazione adeguata e conforme alle regole della logica).

Commentario1

  • 1Art. 512 - Lettura di atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 20/01/2009, n. 6139
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6139
Data del deposito : 20 gennaio 2009

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