Cass. pen., sez. V, sentenza 01/10/2009, n. 4976
CASS
Sentenza 1 ottobre 2009

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Non è nulla la richiesta di rinvio a giudizio qualora il PM non dia corso alla richiesta della difesa - presentata a norma dell'art. 415 bis, comma secondo, cod. proc. pen. - di ottenere la trasposizione su nastro o su altro supporto magnetico delle registrazioni delle conversazioni intercettate, qualora detta richiesta sia stata proposta dopo l'attivazione da parte del PM del subprocedimento di cui all'art. 268, commi sesto, settimo e ottavo cod. proc. pen.. (vd. Corte cost. sent. n. 336 del 2008).

Non è nulla la richiesta di rinvio a giudizio qualora il PM non dia corso alla richiesta della difesa - inoltrata ex art. 415 bis, comma secondo, cod. proc. pen. - di ottenere copia dei supporti magnetici depositati poiché non proposta, ex art. 268, comma ottavo, cod. proc. pen., nell'ambito del subprocedimento conseguente all'esecuzione delle intercettazioni, in quanto la nullità della richiesta di rinvio a giudizio è prevista solo nel caso che essa non sia preceduta dall'avviso di cui all'art. 415 bis e, ove la persona sottoposta alle indagini ne abbia fatto richiesta, dall'invito a presentarsi per rendere interrogatorio.

È legittima la sentenza, pronunciata dopo l'entrata in vigore dell'art. 2, comma primo, lett. i), D.L. 23 maggio 2008, n. 92 che ha abrogato i commi quarto e quinto, dell'art. 599, cod. proc. pen., con la quale il giudice d'appello, su accordo delle parti perfezionatosi prima dell'entrata in vigore della norma abrogatrice, ha accolto i motivi d'impugnazione, in tutto o in parte e con rinuncia agli altri eventuali motivi.

Commentario1

  • 1Senza “udienza stralcio” il difensore ha sempre diritto alla copia delle intercettazioniAccesso limitato
    Leonardo Filippi · https://www.altalex.com/ · 3 settembre 2019

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 01/10/2009, n. 4976
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4976
Data del deposito : 1 ottobre 2009

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