Sentenza 1 ottobre 2009
Massime • 3
Non è nulla la richiesta di rinvio a giudizio qualora il PM non dia corso alla richiesta della difesa - presentata a norma dell'art. 415 bis, comma secondo, cod. proc. pen. - di ottenere la trasposizione su nastro o su altro supporto magnetico delle registrazioni delle conversazioni intercettate, qualora detta richiesta sia stata proposta dopo l'attivazione da parte del PM del subprocedimento di cui all'art. 268, commi sesto, settimo e ottavo cod. proc. pen.. (vd. Corte cost. sent. n. 336 del 2008).
Non è nulla la richiesta di rinvio a giudizio qualora il PM non dia corso alla richiesta della difesa - inoltrata ex art. 415 bis, comma secondo, cod. proc. pen. - di ottenere copia dei supporti magnetici depositati poiché non proposta, ex art. 268, comma ottavo, cod. proc. pen., nell'ambito del subprocedimento conseguente all'esecuzione delle intercettazioni, in quanto la nullità della richiesta di rinvio a giudizio è prevista solo nel caso che essa non sia preceduta dall'avviso di cui all'art. 415 bis e, ove la persona sottoposta alle indagini ne abbia fatto richiesta, dall'invito a presentarsi per rendere interrogatorio.
È legittima la sentenza, pronunciata dopo l'entrata in vigore dell'art. 2, comma primo, lett. i), D.L. 23 maggio 2008, n. 92 che ha abrogato i commi quarto e quinto, dell'art. 599, cod. proc. pen., con la quale il giudice d'appello, su accordo delle parti perfezionatosi prima dell'entrata in vigore della norma abrogatrice, ha accolto i motivi d'impugnazione, in tutto o in parte e con rinuncia agli altri eventuali motivi.
Commentario • 1
- 1. Senza “udienza stralcio” il difensore ha sempre diritto alla copia delle intercettazioniAccesso limitatoLeonardo Filippi · https://www.altalex.com/ · 3 settembre 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 01/10/2009, n. 4976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4976 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PIZZUTI GI - Presidente - del 01/10/2009
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. BEVERE TO - Consigliere - N. 1710
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - N. 13723/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CATANZARO nei confronti di:
1) CU NI N. 31/10/1938;
2) CU DI N. 18/2/1953;
3) CU NI N. 23/7/1983;
4) CU GI N. 4/4/1960;
5) DI RI AT N. 11/8/1975;
6) ZO NN N. 7/8/1972;
7) RÀ RA N. 1/4/1967;
8) DE AL GI N. 13/3/1975;
e su ricorso proposto da:
1) CU NI N. 31/10/1938;
2) CU LE N. 30/3/1947;
3) CU DI N. 18/2/1953;
4) CU RA N. 19/1/1957;
5) UR TO N. 7/11/1970;
6) RD NI N. 3/11/1966;
7) EL IV N. 3/3/1961;
8) IC NI NI N. 17/1/1964;
9) TI PO AR N. 23/11/1955;
10) RL LA NT N. 22/11/1950;
11) DÀ PO N. 30/7/1972;
12) RR NO N. 12/1/1960;
avverso la sentenza n.1390/2007 CORTE APPELLO di CATANZARO, depositata il 24/6/2008;
Visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
Udita in Pubblica Udienza del 1/10/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. NI BEVERE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DI CASOLA CARLO, che ha concluso per l'annullamento dell'impugnata sentenza nei confronti di SO GO, limitatamente al dedotto "ne bis in idem" con riferimento al solo reato associativo;
rigetto nel resto del ricorso di SO GO;
Annullamento dell'impugnata sentenza nei confronti di SO TO (classe 38), limitatamente al dedotto "ne bis in idem" con riferimento al solo reato associativo;
inammissibilità per il resto del ricorso predetto.
Dichiararsi inammissibili i ricorsi del P.G.;
dichiararsi l'inammissibilità per SO ON, SO SC, LO AT, AR CO, ON CO TO, ME DA NT, ED IP. Rigettarsi i ricorsi di LL VA, LE IP ER e RR NO.
Udito per le parti civili l'Avv. Chiappalone Pietro e l'avv. Fuscà TO;
Uditi i difensori avv.ti: Pittelli Giancarlo, SC Lojacono, Dario Grosso, Vincenzo Gennaro anche in sostituzione dell'avv. GI Martino, Natale Fusaro, AV Loiero, Carlo Delfino in sostituzione dell'avv. SC AV Fortuna, Nicola Cantafora, GI Gianzi, NN Sisto Vecchio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza emessa il 24 giugno 2008, la corte di appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza emessa il 30.3.2007 dal tribunale di VI IA, ha dichiarato l'estinzione del reato ascritto a ME CI per morte dell'imputato;
ha dichiarato l'estinzione del reato di danneggiamento aggravato, ascritto a Di GR NO al capo 26 della rubrica, per prescrizione.
Ha assolto per non aver commesso il fatto SO TO, classe 1983, SO GI, Di GR NO, ZO NN e PI SC dal reato ascritto al capo 1, nonché il PI SC dal reato di cui al capo 3 bis e De AL CO dal reato sub 48 perché il fatto non sussiste e ha così rideterminato e ridotto le pene:
per SO TO, cl. 1938, in 11 anni di reclusione Euro 2.000,00 di multa;
per SO GO in anni 16 e mesi 8 di reclusione e Euro 3.500,00 di multa;
per Di GR NO, in relazione ai residui reati di detenzione e porto di pistola di cui al capo 26 e in relazione al reato sub 41, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, già unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, in 1 anno e 6 mesi di reclusione e Euro 200,00 di multa;
per ON CO TO, previa esclusione dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 e riconosciute le attenuanti generiche, già unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, in un anno di reclusione e Euro 3.200,00 di multa;
per RR AV in otto mesi di reclusione;
per LM GI, riconosciute le attenuanti generiche, già unificati i singoli episodi sotto il vincolo della continuazione, in 2 anni e 2 mesi di reclusione e Euro 500,00 di multa;
per ME DA NT, previa esclusione dell'aggravante L. n.203 del 1991, ex art. 7, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti residue, già unificati i fatti sotto il vincolo della continuazione, in un anno e 2 mesi di reclusione e Euro 4.200,00 di multa;
per ED IP, esclusa l'aggravante L. n. 203 del 1991, ex art.7, con il concorso delle già riconosciute attenuanti generiche, in 8
mesi di reclusione.
Come da concordato tra le parti ex art. 599 c.p.p., comma 4, nei confronti di SO ON, SO SC, LO AT, AR CO e LL VA, in ordine ai reati rispettivamente ascritti e ritenuti, ha così ridotto le pene:
a SO ON, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti diverse da quella L. n. 203 del 1991, ex art. 7, già unificati i reati sotto il vincolo della continuazione,
in anni 7 e mesi 6 di reclusione e Euro 1.500,00 di multa;
a SO SC, già unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, in anni 9 e mesi 4 di reclusione e Euro 1.600,00 di multa;
a LO AT, riconosciute le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti diverse da quelle L. n. 203 del 1991, ex art. 7, già unificati i reati sotto il vincolo della continuazione,
in anni 6 mesi 6 di reclusione e Euro 4.500,00 di multa;
a AR CO, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti diverse da quella L. n. 203 del 1991, ex art. 7, già unificati i reati sotto il vincolo della continuazione,
in anni 9 di reclusione e Euro 2.600,00 di multa;
a LL VA, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti diverse da quella L. n. 203 del 1991, ex art. 7, già unificati i reati sotto il vincolo della continuazione,
in anni 7 di reclusione e Euro 2.400,00 di multa.
Ha confermato la condanna inflitta a LE IP ER di 9 anni di reclusione e Euro 40.000,00 di multa per il reato ex artt. 81 cpv e 110 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1, e art. 80,
comma 2 e la condanna inflitta a RR NO di otto mesi di reclusione e Euro 200,00 di multa, per il reato ex art. 110 c.p., L. n. 895 del 1967, artt. 2 e 7.
Ha revocato le pene accessorie applicate a Di GR NO, ON CO A. e LM GI e ha dichiarato la perdita di efficacia della misura dell'obbligo di dimora e di presentazione al polizia nei confronti di PI SC. Ha condannato SO TO, cl. 1938, SO ON, SO GO, SO SC, LO AT, AR CO e LL VA alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili, Regione Calabria, comune di VI IA, comune di Tropea, liquidate per ciascuna in Euro 3.000,00 nonché SO GO e AR CO alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile EL CO, liquidate in Euro 2.000,00 oltre accessori.
Ricorso della Procura Generale.
La Procura Generale presso la Corte di Appello di Catanzaro ha presentato ricorso in ordine alle assoluzioni, relative al reato ex art. 416 c.p., pronunciate nei confronti di SO TO cl. 1983, SO GI, Di GR NO, ZO NN, PI SC, nonché in ordine alla rideterminazione della pena inflitta a SO TO, classe 1938, e a SO GO, per insufficienza, illogicità e contraddittorietà della motivazione.
Le censure sono indirizzate sulla incoerenza delle argomentazioni della sentenza: secondo il ricorrente, la corte di merito ha affermato che la prova della partecipazione ad associazione mafiosa può essere desunta da indicatori fattuali, dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza, attinenti al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi l'appartenenza nel senso indicato.
Pur partendo da questa condivisibile premessa di ordine generale, la motivazione, nella valutazione delle singole posizioni, ha trascurato i dati fattuali e si è fermata a una mera enunciazione di principio, contraddetta dalle statuizioni che, parcellizzando la valenza significativa di ogni singola prova, sottovalutano il complesso schema associativo in relazione alle condotte di alcuni soggetti. Altra censura riguarda l'interpretazione del materiale intercettivo, la quale non deve limitarsi banalmente al mero contenuto discorsivo, bensì deve approfondire l'esplorazione attingendo anche quei dati impliciti e significativi dal contesto dichiarativo. La valutazione delle conversazioni intercettate non ha dato il dovuto rilievo alla prevalente connotazione familiare dell'associazione mafiosa in esame e quindi al carattere sintomatico di condotte la cui rilevanza penale emerge da questo specifico contesto delinquenziale. Quanto all'assoluzione di PI SC dal reato di estorsione aggravata di cui al capo 3 bis, il ricorrente osserva che manca una plausibile spiegazione in merito alla ritenuta inconsapevolezza, da parte dell'imputato, della provenienza dell'assegno a lui consegnato, il cui importo costituisce il provento dell'azione estorsiva dei coimputati.
Quanto alla riduzione della pena inflitta a SO TO cl. 1938 e SO GO, il ricorrente rileva che l'attenuazione del trattamento punitivo manca di qualsiasi giustificazione logica. I motivi del ricorso sono manifestamente infondati: quanto alle censure concernenti l'assoluzione dal reato ex art. 416 c.p., esse riguardano l'inosservanza di generali criteri interpretativi, in materia di criminalità organizzata, sicuramente di ampio rilievo e di piena aderenza agli orientamenti giurisprudenziali consolidati e condivisibili.
Tali criteri sono stati accolti dalla corte di merito, che, seguendo le indicazioni delle S.U. (sentenza 12.7.2005, n. 33748, in Cass. pen. 2005, p. 3732), ha anche valutato se le singole condotte illecite degli imputati - inquadrate nel complesso quadro probatorio - rientrassero o meno nella categoria di delitti-scopo dell'associazione, in modo da essere dimostrative, senza alcun automatismo probatorio, della sussistenza di un vincolo associativo e di una condotta di partecipazione al gruppo mafioso. Tale vaglio ha dato esito negativo ne' risulta che il processo formativo di questo convincimento abbia subito il condizionamento di una riduttiva indagine conoscitiva e di una imprecisa ricostruzione del contenuto delle prove.
La corte di appello ha espresso le conclusioni di assoluzione con adeguato apparato logico argomentativo del tutto incensurabile in sede di legittimità.
Ugualmente attiene a mere questioni di merito la critica all'assoluzione del PI SC dal reato sub 3 bis della rubrica, nei cui confronti la corte di appello ha affermato, con argomentazione strettamente correlata alla carente forza dimostrativa delle risultanze probatorie, l'assenza di elementi idonei a dimostrare la sua consapevolezza della esatta provenienza dell'assegno in questione.
La riduzione della pena inflitta a SO TO cl. 1938 e a SO GO è stata effettuata dalla corte di merito, nel corretto esercizio del potere discrezionale riconosciutogli dalla legge in tema di trattamento sanzionatorio, tenendo nel dovuto conto la gravità dei reati e la capacità a delinquere dei predetti. I ricorsi degli imputati.
Nell'esaminare i motivi dei ricorsi degli imputati, si ritiene di unire la valutazione dei comuni argomenti critici, in modo da conferire alla motivazione della presente decisione un'articolazione unitaria, priva di inutili ripetizioni.
Saranno quindi valutati unitariamente gli argomenti relativi alle violazioni di legge, formulati da più ricorsi, in riferimento agli artt. 415 bis e 268 c.p.p., art. 178 c.p.p., lett. c);
all'art. 649 c.p.p.;
agli artt. 268 e 125 c.p.p.. Sarà poi scandita, per ciascuno dei motivi specifici, formulati nell'interesse dei singoli ricorrenti, una specifica valutazione. In chiusura, si darà complessiva valutazione ai ricorsi degli imputati che hanno concordato in sede di appello il trattamento sanzionatorio, rinunciando agli altri motivi di gravame. In via preliminare viene affrontata la ricorrente critica, espressa da più ricorrenti, nei confronti della sentenza della corte di appello per mancata orginalità ed autonomia delle sue argomentazioni, rispetto a quelle della sentenza di primo grado, che sarebbe stata pedissequamente seguita nel suo percorso motivazionale. Va incidentalmente rilevato che, in ordine alla sentenza emessa dal tribunale di VI IA, il 30.3.2007, la sentenza impugnata ha escluso correttamente la fondatezza della questione processuale, sollevata dai difensori di SO GO, per violazione del divieto ex art. 37 c.p.p., da parte del tribunale. È infatti pienamente conforme alla condivisibile giurisprudenza di questa corte, l'affermazione della corte di merito, secondo cui l'eccezione non era accoglibile, sebbene fosse stata pronunciata il 27.10.2007, e quindi successivamente alla data della pronuncia del tribunale (30.3.2007), l'ordinanza della S.C. di rigetto del ricorso proposto avverso il provvedimento della corte di appello, che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di ricusazione proposta nei confronti di un componente del collegio del collegio giudicante. Il predetto divieto, infatti, integra un temporaneo difetto di potere giurisdizionale del giudice ricusato, limitato alla possibilità di pronunciare il provvedimento conclusivo e condizionato all'accoglimento o al rigetto della dichiarazione di ricusazione, con la conseguenza che la valutazione di validità o meno della decisione avviene secundum eventum. (motivazione della sentenza sez. 2^, n. 7720 del 21.12.2006; conf. Sez. 6^, n. 275 del 18.1.2000). Posto che nessun difetto è risultato in via definitiva sussistente nel potere giurisdizionale del tribunale, nessun vizio è rilevabile nella sentenza emessa dal giudice irritualmente ricusato. Tornando alla doglianza relativa al difetto di autonomia e originalità della sentenza della corte di appello, in quanto proiezione donata della prima, si osserva che, secondo un razionale orientamento interpretativo, le sentenze di primo e di secondo grado, ove, come nel caso in esame, abbiano seguito un uniforme apparato logico argomentativo, costituiscono un risultato organico e inscindibile. (sez. 3^, n. 10163 dell'1.2.2002, in Cass. Pen. 2003, 1237).
Pertanto, ritualmente, la presente analisi parte e si sviluppa sulla base dei fatti e delle valutazioni che risultano dal complessivo giudizio di merito.
In via di premessa, inoltre, a fronte del ricorrente contenuto dei motivi di impugnazione di alcuni imputati, va ribadito il consolidato orientamento interpretativo della S.C., sui limiti del controllo sulla motivazione delle sentenza di merito, che sarà richiamato nella scansione valutativa di alcuni ricorsi.
Va cioè sin d'ora ribadito che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato, demandato alla Corte di cassazione, essere limitato a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della sentenza impugnata, senza possibilità di verificare l'esclusiva adeguatezza delle argomentazioni, di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il proprio convincimento.
Non possono quindi trovare ingresso, in sede di legittimità, le richieste di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, la cui valutazione è, in via esclusiva, riconosciuta al giudice di merito, ne' tanto meno la prospettazione di una alternativa ipotesi ricostruttiva.
La dizione dell'art. 606 c.p.p., lett. e) non può lasciare equivoci sull'impossibilità del sindacato della Corte, nel vagliare la logicità della motivazione, di spingersi, su sollecitazione delle parti, a sostituire i criteri e le massime di esperienza, adottati dai giudici di merito.
1.
I difensori di LE IP ER e di SO GO hanno presentato ricorso per il seguente motivo:
violazione di legge in riferimento agli artt. 415 bis e 268 c.p.p., art. 178 c.p.p., lett. c), con richiesta di declaratoria di nullità della richiesta di rinvio a giudizio e degli atti conseguenti. I difensori, a seguito della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini ex art. 415 bis c.p.p., hanno chiesto al magistrato dell'accusa copia della traccia fonica delle intercettazioni effettuate nel corso delle indagini.
Il magistrato ha respinto la richiesta con provvedimento in data 18.6.2004, sul presupposto che era già stato instaurato il procedimento previsto dalle disposizioni speciali ex art. 268, commi 6, 7 e 8 e che avrebbe provveduto soltanto a sua conclusione e a seguito dello stralcio delle registrazioni la cui utilizzazione è vietata.
I giudici di merito, nel disattendere le eccezioni difensive tese a ottenere la dichiarazione di nullità della richiesta di rinvio a giudizio e degli atti conseguenti, hanno fatto proprie le motivazioni addotte della pubblica accusa.
Vi è stata violazione del principio di parità tra le parti, in merito alla conoscenza degli atti processuali e conseguentemente del diritto di difesa.
Queste violazioni sono ancora più evidenti alla luce della sentenza della Corte costituzionale del 10 ottobre 2008 n. 336 (v. Cass pen., 2009 n. 274. 1) che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 268 c.p.p., per violazione del diritto di difesa e del principio di parità tra le parti, nella parte in cui non prevede che, dopo la notifica o l'esecuzione dell'ordinanza che dispone una misura cautelare personale, il difensore possa ottenere la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni, intercettate, che siano state utilizzate ai fini dell'adozione del provvedimento cautelare, anche se non depositate. Questo diritto incondizionato di ottenere copia dei supporti intercettivi deve essere riconosciuto, secondo i ricorrenti, anche al difensore a seguito della chiusura delle indagini, in modo da consentirgli di ascoltare, anche a mezzo di un tecnico della materia, il contenuto integrale delle conversazioni captate nel corso dell'investigazione preliminare.
Il diritto alla copia dei nastri deve essere riconosciuto alla difesa anche dopo l'avviso ex art. 415 bis c.p.p., consentendo congruo, tempestivo esercizio del diritto di difesa che, altrimenti, verrebbe palesemente vulnerato, creandosi un posizione privilegiata in favore dell'accusa.
I ricorrenti chiedono quindi la dichiarazioni di nullità della richiesta di rinvio a giudizio e degli atti conseguenti e in ogni caso il riconoscimento dell'inutilizzabilità dell'intero compendio captativo per il mancato deposito e comunque la mancata messa a disposizione dei relativi supporti magnetici.
Per SO GO sono stati presentati motivi aggiunti:
successivamente alla proposizione del ricorso, in data 25.2.2009, 8 aprile 2009 e 27 aprile 2009, è stata depositata presso la procura distrettuale di Catanzaro istanza di autorizzazione all'ascolto e alla duplicazione dei supporti magnetici, con particolare riferimento alle conversazioni ambientali sull'auto in uso alla AR CO, alle conversazioni intercettate presso il carcere di Pesaro e alle conversazioni intercettate presso il carcere di VI IA.
Il pubblico ministero ha trasmesso l'istanza alla corte di appello, che il 12 maggio successivo l'ha accolta e in ottemperanza la procura distrettuale ha consegnato al perito l'intero materiale percettivo, composto da 5 plichi, indicati nel verbale di consegna in cui "Si dà atto che i reperti si presentano regolarmente chiusi con nastro adesivo".
Con l'apertura dei plichi si rilevava che ciascuno dei plichi era già stato aperto, in quanto sprovvisto di sigilli, timbri e firme originali e che i 9 mini-disk contenuti nel plico n. 5 (contenenti le conversazioni del GO SO con i familiari nel carcere di Pesaro) non risultavano duplicabili, in quanto privi di audio e il tentativo di duplicarli non ha dato esito, perché privi di registrazione.
Altro plico conteneva 13 cassette DAT che risultano insuscettibili di ascolto e di duplicazione, in quanto vuote, prive di registrazione. Il materiale disponibile per la duplicazione è costituito da complessivamente 13 cassette DAT, contenenti conversazioni intercettate nel carcere di VI IA, di Pesaro, ma mancavano del tutto le conversazioni registrate nell'auto dello AR CO, che rappresentano il dato probatorio fondamentale. Le conversazioni sono state trascritte e sulla loro utilizzazione sono state presentate motivi di ricorso in questa sede. In conclusione, il dato oggettivo, costituito dal complessivo mancato rilascio di copia dei nastri avvalora la fondatezza del motivo del ricorso principale e - in subordine - il riscontro dell'esistenza di solo una modesta parte del materiale intercettivo richiamato in sentenza impone comunque un annullamento della sentenza della corte di appello, con rinvio ad altra sezione, affinché valuti se - sulla base del materiale intercettivo esistente - vi sono profili di responsabilità ascrivibili al ricorrente.
La prova della penale responsabilità è costituita dalle bobine che contengono i colloqui captati, mentre la trascrizione rende più agevole l'analisi delle risultanze captate.
In assenza delle prime, è impossibile denunciare la mancata corrispondenza fra le conversazioni registrate e quelle risultanti dalla trascrizione.
Questi argomenti critici sono privi di fondamento.
Quanto alla prima censura, si osserva che le sentenze di primo e di secondo grado hanno messo in luce la legittimità del diniego effettuato dal pubblico ministero, nei confronti dei difensori, di estrarre copia ed effettuare trasposizione su nastro o su altro supporto magnetico delle conversazioni captate.
Emerge dagli atti e dalla razionale interpretazione della normativa in esame, effettuata dai giudici di merito, l'assoluta assenza di violazione del diritto di difesa, nonché la piena e tempestiva conoscenza e il completo controllo da parte dei titolari di tale diritto, del contenuto dei supporti magnetici e della fedele sua trasposizione sua materiale cartaceo.
Non risulta contestato che la richiesta della difesa di copia delle registrazioni sia avvenuta dopo che il p.m. aveva attivato il subprocedimento di cui all'art. 268 c.p.p., commi e 6, 7 e 8 nel corso del quale ai difensori è riconosciuto solo il diritto di ascolto delle registrazioni, (oltre che di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche e di esaminare gli atti).
D'altro canto è evidente che tale disciplina (di carattere speciale e quindi prevalente su quella generale ex art. 415 bis c.p.p.) prevede che, all'esito di tale procedura,(alla quale le parti hanno diritto di partecipare), ai difensori è riconosciuto il diritto di ottenere copia non di tutte le registrazioni, ma solo di quelle ritenute rilevanti per il giudizio e, in quanto tali, delimitative del campo di confronto tra accusa e difesa.
Questa speciale disciplina del subprocedimento ex art. 268 c.p.p. è finalizzata alla realizzazione del condivisibile equilibrio tra esigenze conoscitive della difesa, doverosamente informata dell'evoluzione del quadro indiziario, ed esigenze delle persone estranee alle indagini, che - coinvolte in conversazioni irrilevanti ai fini del decidere - doverosamente sono tutelate nel loro diritto alla riservatezza.
Appare del tutto razionale affermare che questo contemperamento tra diritti fondamentali del nostro ordinamento, realizzato con la procedura in esame, non possa essere vanificato e svuotato di concreta vigenza, grazie al riconoscimento di una indiscriminata facoltà - concessa ai difensori, dopo gli adempimenti ex art. 415 bis c.p.p. - di ottenere copia integrale di tutte le registrazioni.
È del tutto ininfluente il richiamo della difesa al principio ermeneutico, di cui alla sentenza n. 336 del 2008, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 268 c.p.p. nella parte in cui non prevede che, dopo la notificazione o l'esecuzione del provvedimento coercitivo, il difensore possa ottenere la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni di conversazioni.
Tale decisione è attinente all'ipotesi specifica di un superamento delle ragioni di riservatezza, determinato dall'indifferibile e preminente esigenza - incompatibile con i tempi di una procedura di "stralcio"- di un immediato controllo delle basi indiziarie del provvedimento limitativo della libertà personale. In aggiunta alle argomentazioni specifiche che negano la fondatezza delle doglianze del ricorrente miranti a contestare la legittimità della richiesta di rinvio a giudizio e degli atti consequenziali, va anche richiamato il condivisibile orientamento giurisprudenziale, secondo cui non può esser dichiarata la nullità della richiesta di rinvio a giudizio, qualora il p.m. rifiuti la richiesta inoltrata dalla difesa ex art. 415 bis c.p.p., diretta ad ottenere copia dei supporti magnetofonici depositati, perché non proposta ex art. 268 c.p.p., nell'ambito del subprocedimento conseguente all'esecuzione delle intercettazioni, in quanto la nullità della richiesta di rinvio a giudizio, a norma del'art. 416 c.p.p. è prevista solo nel caso in cui essa non sia preceduta dall'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p. e, ove la persona sottoposta alle indagini ne abbia fatto richiesta, dall'invito di presentarsi per rendere l'interrogatorio (sez. 5^, n. 14619 del 25.3.2008, Agosto). Quanto ai rilievi concernenti la irregolarità della custodia di alcuni supporti magnetici, si rileva che non risulta alcuna concreta lesione al diritto di difesa dall'asserita scomparsa e dalla segnalata inefficienza di alcuni supporti.
Non risulta cioè accertata la presenza di trascrizioni mancanti del materiale trascritto;
ne' risulta la formulazione di una tempestiva contestazione della mancata o incompleta corrispondenza tra il contenuto delle trascrizioni e il contenuto delle conversazioni captate.
2.
I difensori di SO TO cl. 1938 e SO GO rilevano inoltre la improcedibilità dell'azione penale per divieto del secondo giudizio, poiché il fatto associativo è il medesimo di altro precedente, contestato nel procedimento penale cosiddetto Genesi.
Il 29 novembre del 2003 venivano tratti a giudizio (nel presente il decreto di rinvio a giudizio è 1.10.2004) per rispondere del reato di partecipazione (qualificata) ad associazione mafiosa (proc. 1244/96-DDA Cz, denominato Genesi), attualmente pendente dinanzi al tribunale di VI IA (che non ha ancora deciso). L'imputazione riguarda un'organizzazione criminale, operante in "VI IA e altrove alla data attuale".
I ricorrenti sottolineano che, secondo l'accusa, tale organizzazione fa capo alla famiglia SO ed è denominata "locale di Limbadi", suddivisa in più ndrine, in alcuni periodi suddivise in sottogruppi e in contrapposizione tra loro e/o successivamente in perfetta simbiosi, finalizzata sin dall'inizio al controllo e allo sfruttamento delle risorse economiche della zona, al compimento di delitti contro il patrimonio, mediante l'accettazione della necessità di compiere azioni delittuose per il controllo del territorio e per stroncare, mediante l'uso della violenza, qualunque ingerenza interna o esterna.
Nel presente procedimento (denominato Dinasty) l'accusa è di far parte di un sodalizio criminoso, operante nell'intera provincia vibonese dall'ottobre 2001 all'ottobre 2003 chiamato "famiglia SO", finalizzato al controllo e allo sfruttamento delle risorse economiche della zona, al compimento di delitti contro il patrimonio...o contro la persona...all'intestazione fittizia a terzi delle proprie ricchezze.
La partecipazione consiste nella totale preventiva ed effettiva disponibilità a compiere azione criminose per garantirsi il controllo del territorio e per stroncare mediante la violenza qualunque ingerenza interna o esterna e con la sostanziale fungibilità fra i vari membri in compiti e funzioni.
Sollevata la questione in grado di appello, la corte territoriale ha ritenuto infondata la doglianza sull'improcedibilità dell'azione penale, in quanto le due imputazioni associati ve sarebbero connotate da una differente composizione soggettiva, da diverse articolazioni strutturali, da una non completa coincidenza dell'ambito territoriale, da una diversa durata.
Quanto all'aspetto soggettivo, la difesa ritiene che in entrambe le imputazioni il nucleo essenziale dei componenti è costituito dai membri della famiglia SO.
Eventuali modifiche parziali possono poi essere indicative di un fisiologico ricambio e non della nascita di una nuova organizzazione. Quanto all'aspetto territoriale è indiscutibile l'identità di tale fattore, emergente dalle due imputazioni.
Quanto all'aspetto temporale, i ricorrenti rilevano che il reato associativo, di natura permanente, contestato nell'altro procedimento, è caratterizzato da contestazione "aperta" (alla data attuale), mentre l'odierno processo si caratterizza per la rappresentazione di un delitto permanente, con contestazione temporale "chiusa": dall'ottobre 2001 all'ottobre 2003. Nel processo Genesi, l'associazione si è protratta fino al novembre del 2003 (tenuto conto della data del decreto di rinvio a giudizio che è 29.11.2003), coprendo per intero il periodo ottobre 2001- ottobre 2003, relativo al presente processo c.d. Dinasty. È da ritenere che nel primo processo la permanenza non è cessata, non essendo intervenuta sentenza di primo grado (pacificamente riconosciuta come fattore interruttivo del reato di partecipazione ex art. 416 bis c.p.), sicché, se la prima incriminazione è aperta ("alla data attuale"), la seconda (dall'ottobre 2001 all'ottobre 2003) è assorbita dalla prima.
È anche rilevato quindi che, nell'ipotesi in cui il decreto che dispone il giudizio indica soltanto il momento iniziale del fatto- reato permanente, senza specificare la sua durata nel tempo (come avviene nel procedimento Genesi), il fatto medesimo resta circoscritto tra la data di inizio della condotta criminosa, specificata nel capo di imputazione, e quella della pronuncia della eventuale sentenza di prime cure (che nel processo Genesi manca),a nulla rilevando l'esito del giudizio.
L'imputazione sub 1 del presente processo costituisce quindi un'inebita reiterazione dell'azione penale, già precedentemente esercitata, alla luce dell'interpretazione indicata dalla sentenza della S.U. 28.6.2005. Il difensore di SO TO cl. 1938 osserva che questi è stato condannato, con sentenza emessa nel novembre 2003 a seguito di rito abbreviato, anche nel procedimento Genesi per il reato di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, alla pena di 4 anni di reclusione e la corte ha insufficientemente motivato la diversità delle due associazioni, sulla base della diversità dei componenti e della non perfetta coincidenza dell'ambito territoriale. Questa affermazione contrasta con il condiviso orientamento interpretativo, secondo cui, al fine di escludere l'identità del fatto, in tema di reato di associazione mafiosa, non rilevano il termine finale, la diversa composizione dell'organizzazione, i conflitti con altre organizzazioni, l'estensione del programma di controllo economico ad altri settori (sez. 5^, n. 4380 del 10.10.1997; sez. 6^ n. 12263/04). Questi motivi sono infondati.
Nel caso di procedimento per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. al fine di escludere la identità del fatto non rilevano ne', dal punto di vista del soggetto, eventuali mutamenti nelle modalità di partecipazione (attività o ruoli) ne', dal punto di vista dell'organizzazione, eventuali mutamenti in ordine all'ampiezza dell'oggetto del programma criminoso o in relazione al numero dei componenti".
Occorre accertare invece, con giudizio di fatto riservato al giudice di merito, se il soggetto sia passato ad una diversa organizzazione criminale ovvero se si sia verificata una successione nelle attività criminali tra organismi diversi, sia pure con lo stesso nome ed operanti nello stesso territorio"(sez. 2^, 18.1.2005 n. 8697, Romito, in Cass. pen. 2006, n. 514).
I giudici di merito, seguendo i principi fissati dalle Sezioni unite con la sentenza n. 34655 del 28.9.2005,hanno accertato l'assenza di un corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione di tutti gli elementi costitutivi dei fatti contestati nei due suindicati procedimenti.
Effettuato il confronto, hanno rilevato:
a) la diversa componente soggettiva;
b) la non perfettamente coincidente operatività delle due associazioni nell'ambito territoriale (VI IA e altrove nel c.d. processo Genesi;
In Limbadi e nei comuni limitrofi di Nicotera, VI IA, VI Marina, Tropea e, comunque nell'intera provincia vibonese, nel c.d. processo Dinasty);
c) le diverse articolazioni strutturali delle due associazioni (nel ed processo Genesi, l'associazione è suddivisa in più ndrine, localmente denominate e distaccate, operanti, in un ondivago alternarsi di concorrenza e di reciproca assistenza, con ramificazioni in Milano, Torino e Parma e con diramazioni nell'intero territorio nazionale, agendo in accordo con altre organizzazioni mafiose, operanti altrove;
nel c.d. processo Dinasty, l'associazione è suddivisa in due ramificazioni e in un sottogruppo);
d) la non coincidente area di crimini, in cui si è manifestata l'attività delle due associazioni (omicidi, estorsioni, traffici di stupefacenti, generalmente delitti contro il patrimonio nel c.d. processo Genesi;
estorsioni, danneggiamenti, furti, commercio di banconote false, usura, omicidi, lesioni, intestazione fittizia a terzi delle proprie ricchezze, nel c.d. processo Dinasty). In questo contesto di non corrispondenza storico-naturalistica della configurazione degli elementi costitutivi dei fatti contestati, va collocata la non coincidente durata del vincolo associativo, come segnalata dalla sentenza impugnata.
Dalle argomentazioni delle sentenze dei giudici di merito si ricava quindi la logica conclusione che le due associazioni, pur operando con connotati simili - naturalmente ed inevitabilmente derivanti da comuni radici di ordine territoriale, storico, culturale, economico- costituiscono, sotto il profilo penale, fatti diversi che, come tali, sono stati correttamente posti come oggetto di due distinte indagini, di due distinti processi.
Le contiguità fattuali e soggettive, l'identità della metodologia trasgressiva, le epurazioni, le riabilitazioni, gli ostracismi, i rientri, all'interno di una immutata plancia di comando, il radicarsi del contropotere mafioso, incentrato in una ricorrente geografia delle zone sottosviluppate del territorio nazionale, sono segni indicativi dell'identità del fenomeno mafioso sul piano storico e sociologico, ma non dell'identità dei fatti penalmente rilevanti. 3.
I difensori di GO SO, TO SO classe 1938, RR NO, hanno affermato l'inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali disposte all'interno dell'auto di AR CO e delle successive intercettazioni nel carcere di Pesaro, per violazione dell'art. 125 c.p.p., in rapporto all'art. 268 c.p.p., comma 3, a causa della mancata motivazione sull'inidoneità degli impianti installati presso la procura e circa le eccezionali ragioni di urgenza giustificative dell'uso di impianti esterni.
In data 24.9.2001, la procura di VI IA formulava richiesta di autorizzazione, nell'ambito del procedimento nei confronti di AR CO, di cui si ipotizzava il coinvolgimento in fatti ex art. 644.
Conseguita l'autorizzazione dal gip, la procura disponeva con decreto esecutivo del 27.9.2001 che le operazioni fossero compiute con impianti installati presso la sala di ascolto della questura, per eccezionali ragioni di urgenza, atteso che gli impianti in dotazione alla procura erano "inidonei" allo scopo.
Venivano poi adottati decreti di proroga.
Nel corso delle udienze del 18.5.2005 e del 2.2.2006, la difesa di SO GO ha prodotto documenti attestanti che all'epoca la procura era dotata di apparecchi RT 6000, identici a quelli usati dalla questura.
La difesa osservava che il requisito delle eccezionali ragioni di urgenza era smentito dall'intervallo di tempo intercorso tra la data di richiesta, da parte della Guardia di Finanza (28.2.2001) e la data del decreto esecutivo (27.9.2001).
Quanto al requisito dell'asserita inidoneità, il tribunale ha ritenuto che la formula utilizzata dal p.m. deve essere ricondotta alle esigenze di indagine, eludendo il principio secondo cui i motivi della deroga "non possono essere taciuti nei casi...in cui l'inidoneità viene fatta dipendere non dalle condizioni materiali degli impianti, ma da particolari esigenze investigative (S.U. n. 919/2003, Gatto). Quanto alle eccezionali ragioni di urgenza, i difensori censurano le decisioni dei giudici di merito laddove affermano che tali ragioni devono ritenersi intrinsecamente sussistenti, qualora l'inidoneità degli impianti, dipendente dalla peculiarità investigative, sia da considerare inidoneità permanente.
La sentenza della corte di appello non ha confutato, secondo le difese, la documentazione attestante l'oggettiva dotazione degli uffici di procura;
travisa i termini di riferimento al tempo intercorso;
sostituisce alla motivazione del tribunale una propria motivazione, che, a sua volta, si risolve in una ricostruzione della motivazione che avrebbe dovuto caratterizzare i decreti esecutivi del p.m..
La difesa di SO TO, rileva anche che le operazioni di intercettazione sono state compiute mediante impianti ubicati presso la salo ascolto della questura di VI IA, con apparati presi in affitto dalla un'impresa privata.
Il difensore, osserva che non si rinviene nel codice alcuna norma che autorizzi il p.m. all'impiego di impianti di proprietà privata. In ogni caso, la totalità dei provvedimenti è caratterizzata dall'apodittica asserzione dell'insufficienza ed inidoneità degli impianti installati presso la procura, senza che un'obiettiva situazione di insufficienza e inidoneità emerga dalla motivazione dei decreti, nei quali invece compeggia esclusivamente la valutazione conclusiva del p.m..
Nei decreti esecutivi del 27 settembre, dal 5 al 17 novembre e del 3 dicembre 2001, la sussistenza delle ragioni di urgenza legittimanti il ricorso a impianti esterni agli uffici di procura è smentita dalla dilatata scansione degli atti : a fronte di una comunicazione di reato, datata 28.2.2001 (in cui si assevera una condotta usuraia dello AR CO), il p.m. ha chiesto di sottoporre ad intercettazione la sua vettura il 24.9.2001, mentre le operazioni captative avevano inizio solo un mese dopo.
È quindi palese la carenza di motivazione in merito alla condizione stabilita dalla legge per la deroga alla prescrizione dell'art. 268 c.p.p., comma 3, in ordine alla localizzazione delle operazioni tecniche di intercettazione e ascolto (sui criteri per valutare la necessità di provvedere con immediatezza v. Cass sez. 2^ n. 48252 del 19.11.2003, Malaj e sez. 1^, 30.1.2007 Cirillo). L'inutilizzabilità delle intercettazioni delle conversazioni avvenute nell'auto di AR CO si riverbera sulle successive capatazioni, disposte in forza dei risultati inutilizzabili delle prime.
Questi motivi non sono fondati.
I motivi di ricorso, relativi alla legittimità delle operazioni di intercettazioni di conversazioni, che sono state poste dai giudici di merito a base delle loro argomentazioni, sono assolutamente privi di consistenza a causa della loro genericità, in quanto in essi i difensori non formulano autonome e originali censure dirette alle specifiche argomentazioni esposte in merito dalla corte territoriale, ma ripetono quelle già esposte nei motivi di appello, delle quali la sentenza impugnata ha già dimostrato l'infondatezza. Secondo un consolidato e condivisibile orientamento interpretativo, la mancanza di specificità del motivo di impugnazione è da ravvisare non solo nella sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche nella mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione in sede di legittimità. In tal modo queste ultime non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza impugnata, ma ripetono la critica formulata nei confronti della decisione del giudice di primo grado. La sentenza impugnata ha ricostruito, con precisione la cadenza e il succedersi dei vari momenti e atti della procedura relativa alla richiesta, all'autorizzazione, alla decisione, all'esecuzione degli atti previsti dal codice di rito.
Ha messo in luce l'adeguatezza delle motivazioni, il coordinato succedersi degli adempimenti del pubblico ministero e del gip. Una rivalutazione di questi adempimenti, in assenza di nuove censure e di precise indicazioni di sempre attuali violazioni di norme procedurali, è assolutamente improponibile in sede di legittimità. Ugualmente restano fuori dall'esame della Corte le osservazioni critiche della difesa sulle distanze temporali individuabili tra gli atti decisionali ed esecutivi, attraverso cui si è sviluppata la procedura di intercettazione e registrazione delle conversazioni:
l'intervallo di tempo intercorso tra comunicazione della notitia criminis, richiesta del p.m. di sottoposizione a intercettazione ambientale, inizio della captazione smentirebbero la presenza delle ragioni di urgenza legittimanti il ricorso a impianti esterni agli uffici di procura.
Tali censure contengono una critica alle scelte di strategia investigativa dell'organo di accusa che sono assolutamente non ricostruibili e ancor meno sono valutabili e sanzionabili nel quadro del sindacato di legittimità.
Quanto ai motivi di impugnazione concernenti il ricorso di apparecchi di proprietà di privata, deve considerarsi impianto in dotazione alla p.g. qualsiasi apparecchiatura di cui abbia la disponibilità, indipendentemente dal titolo giuridico (contratto di compravendita, contratto di noleggio).
La norma ex art. 268 c.p.p., comma 3, non si occupa dello strumento giuridico in virtù del quale la polizia acquisisca la dotazione, ma mira solo a tutelare l'esigenza che terzi estranei agli impianti non possano accedervi, grazie al diretto controllo degli organi di p.g. sull'azione dei tecnici dell'impresa proprietaria, i quali sono da considerare come ausiliari (sez. 6^, n. 28514/2005; sez. 2^ n. 48461/2004,; sez. 6^, n. 40330/2003; sez. 4^, 1.7.2003, n. 35186). 4.
Nell'interessse di SO TO, classe 1938, sono stati presentati ulteriori motivi relativi all'inutilizzabilità delle intercettazioni per assenza dei gravi indizi di reatà che devono essere posti a base dell'attività di intercettazione. Molte conversazioni intercettate si riferiscono al SO TO, ma nessuna intercettazione ha captato sue affermazioni. La difesa analizza i riferimenti della sentenza alle conversazioni riguardanti il SO ed esamina le chiamate in correità, di cui cinque provengono da CO SO, le cui condizioni psichiche sono state riconosciute da una perizia di dubbia fondatezza.
Questi è da ritenere una delle principali fonti conoscitive, ma il suo deficit cognitivo, accertato da diverse perizie, ha portato a riconoscergli l'incapacità di partecipare coscientemente al processo a sua carico, che è stato sospeso.
Ciononostante, è stata disposta altra perizia che ha accertato che tutte le funzioni cognitive (attenzione, vigilanza e coscienza, sensopercezione, pensiero, linguaggio, memoria e intelligenza) sono risultate, in base alle intercettazioni, integre e non alterate. Il difensore rileva che le registrazioni di frasi pronunciate in dialetto sono state trascritte in italiano e questa trasposizione di una conversazione non può rappresentare gli elementi necessari per un'analisi scientifica.
Inoltre le precedenti perizie che avevano accertato deficit cognitivi del SO CO erano state redatte da tecnici che avevano avuto colloqui e sono giunti alle conclusioni a seguito di un rapporto diretto con il paziente.
L'ultimo perito non spiega come fa ad affermare che il SO fosse attento e vigile e abbia dimostrato, nel corso delle conversazioni, intelligenza e non alterazione senza averlo mai ascoltato.
Le dichiarazioni del collaboratore EL, inoltre, sono assolutamente prive di riscontri e quindi non possono assurgere al rango di prova.
Quanto alle chiamate in correità di SO GO e AR CO, il ricorrente osserva che non vi è prova di un rapporto pregresso o attuale con il primo con il ricorrente;
il secondo, menziona SO TO una sola volta, in assenza di elementi di riscontro, ne' risultano contatti tra i due.
Vi è quindi violazione del'art. 192 c.p.p., commi 1 e 2, mancanza e/o contraddittorietà della motivazione in relazione al metodo di valutazione probatoria utilizzato dal tribunale, richiamato dalla corte di appello: i giudici di merito, nella valutazione della forza dimostrativa, hanno dato ingiustificato rilievo al numero di chiamate in correità e alla circostanza che in esse egli venga rappresentato come titolare di un ruolo apicale.
Le dichiarazioni del collaboratore EL sull'acquisto di un terreno, fatto da MI SC, per conto del SO TO, sono de relato e sono quindi inutilizzabili. Il difensore ritiene, in riferimento alla contestazione del reato ex art. 629 c.p. (capo 5 della rubrica) che dalla lettura complessiva delle intercettazioni del 23.1.2002 presso la casa circondariale di Pesaro e del 23.12.2001 nell'autovettura dello AR CO emerge in maniera lampante l'assoluta incertezza probatoria sia sull'effettiva consumazione del reato, sia sul coinvolgimento e sulla responsabilità delle persone coinvolte.
Quanto alle estorsioni sub 5 e 8, i motivi aggiunti rilevano il vizio di violazione di legge.
La sintesi dei capi di imputazione e la motivazione delle sentenze dimostrano che entrambi i giudici territoriali sono incorsi nella medesima erronea applicazione della legge penale.
Quanto al reato sub 5, il SO ha svolto un ruolo nella fase successiva a quella della violenza e minaccia, limitando il suo intervento alla individuazione del finale percettore della somma. In tal modo la sua condotta può essere ricompressa nell'ipotesi di favoreggiamento.
Quanto al reato sub 8, manca del tutto la prova, in virtù dell'insanabile contrasto di due intercettazioni, nella quali i propalanti attribuiscono la condotta di intercessione, una volta al SO, un'altra a un diverso coimputato.
Va aggiunto poi che risulta che il ricorrente non ha percepito alcun provento.
Non può quindi ritenersi sussistente l'ipotesi criminosa di estorsione qualora l'intermediario agisca nel solo interesse della persona offesa.
I motivi di gravame non sono fondati.
Quanto alle capacità cognitive, mnemoniche ed espressive di SO CO, i giudici di merito - in assenza di consistenti contestazioni puramente tecniche - hanno razionalmente fatto proprie le argomentazioni tratte dalla consulenza prodotta dal p.m. alla udienza 9.11.2006 e hanno coerentemente concluso che il suddetto non manifesta nelle conversazioni alcun deficit cognitivo di moderata- severa entità, quindi risulta persona normale e come tale vanno apprezzati i suoi riferimenti e i suoi comportamenti. I rilievi sulla interpretazione delle conversazioni intercettate, sul rilevo dimostrativo del loro contenuto, sul metodo valutativo delle dichiarazioni dei chiamanti in correità, sulla ricostruzioni dei fatti di estorsione, sulla valutazione del ruolo apicale nell'associazione mafiosa assegnato al ricorrente, sulla sussistenza dell'aggravante L. n. 203 del 1991, ex art. 7, da un lato, ripetono critiche già espresse nei motivi di appello e respinte dalla corte territoriale con apparato argomentativo strettamente correlato alle risultanze processuali ed esposto con impeccabile linearità logico- giuridica;
dall'altro costituiscono un'ulteriore manifestazione di volontà di accreditare alla Corte di cassazione poteri rivalutativi elusivi dei limiti posti dal legislatore esercitatile nei confronti delle argomentazioni dei giudici di merito.
Sotto entrambi i profili, i motivi sono da dichiarare infondati. Il ricorrente, pur denunziando formalmente una violazione di legge in riferimento ai principi di valutazione della prova, ex art. 192 c.p.p., non critica sostanzialmente la violazione di specifiche regole preposte alla formazione del convincimento del giudice, bensì propone a questa corte la rilettura del quadro probatorio in riferimento ad una fonte conoscitiva e, contestualmente, la sovrapposizione della propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità di tale fonte. Le doglianze sono quindi non rilevanti in sede di verifica della legittimità del percorso giustificativo della decisione, quando - come nel caso in esame - la struttura razionale della motivazione della sentenza ha una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa ed è saldamente ancorata alle risultanze del quadro probatorio. 5.
Il difensore di LE IP ER ha formulato - oltre alla doglianza sub 1 - altri motivi di gravame: carenza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza sulla ricostruzione dei fatti, sull'interpretazione delle conversazioni, sulla sussistenza dell'aggravante D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 80; violazione di legge in riferimento all'art. 62 bis c.p., per ingiustificato diniego di concessione delle attenuanti generiche, in quanto fondato sul richiamo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale.
Tali censure sono del tutto infondate.
I giudici di merito hanno effettuato la ricostruzione dei fatti criminosi sulla base del contenuto di queste intercettazioni, sulla base della puntuale analisi delle parole usate dagli interlocutori e del loro razionale significato;
ne hanno tratto logiche conclusioni, del tutto prive di incoerenza e di contraddittorietà con tali analisi, in merito all'attività di commercio di sostanze stupefacenti, svolta dal LE F. G. e alle sue dimensioni. Una rilettura di queste emergenze processuali, come già ampiamente rilevato, esula dai confini segnati dal legislatore al giudizio in sede di legittimità, che ha ad oggetto il procedimento probatorio e non il risultato delle prove.
Quanto alla doglianza relativa alla mancata concessione delle attenuanti generiche, la corte di appello si è correttamente soffermata sulla capacità a delinquere del LE F. G., desunta dai precedenti penali e ha sottolineato che questo giudizio sulla sua pericolosità sociale trova conferma nella misura di prevenzione, inflittagli per 4 anni.
Sulla gravità dei fatti, la corte rileva che le circostanze attenuanti - riduttive del trattamento sanzionatorio - non possono essere riconosciute in base sia alla concreta entità delle trasgressioni, sia ad una valutazione strettamente razionale;
sotto quest'ultimo profilo, la corte di merito sottolinea che la pena è stata calcolata in misura inferiore al minimo edittale, posto che l'aumento della pena, per effetto della ritenuta aggravante, è stato calcolato nella misura di un terzo, anziché nella misura compresa tra la metà e i due terzi.
6.
Il difensore di SO GO ha formulato anche i seguenti motivi. Sulla responsabilità in ordine ai reati fine, il ricorrente osserva che la loro contestazione presenta una palese sconnessione rispetto alla formulazione della contestazione relativa all'ipotesi associativa: la data di consumazione dei reati risale a date anteriori alla data iniziale del reato associativo, la cui consumazione è compresa tra l'ottobre 2001 e l'ottobre 2003. Infatti, quanto al reato sub 5, le date dei due episodi sono collocate nell'anno 1998 e 2000; mentre il reato sub 16 risulta commesso nel 1999.
Inoltre nella sentenza impugnata le conversazioni intercettate fornisco elementi indiziali, da ricondurre allo schema ex art. 192 c.p.p., comma 2, mentre i giudici ritengono di trarre direttamente e autonomamente da esse le prove della responsabilità del ricorrente. La difesa censura, poi, la decisione di rigetto della richiesta di ammissione al rito abbreviato condizionato, in relazione al reato di usura sub 16: in sede di udienza preliminare, l'imputato aveva presentato richiesta di accedere al rito alternativo e il giudice l'aveva rigettata sul presupposto del numero e della complessità delle integrazioni probatorie, mentre il tribunale ha ritenuto che la richiesta non poteva essere accolta con riguardo al merito delle integrazioni e non per ragioni di economia processuale. La corte non ha rilevato questo contrasto di argomenti e ha recepito la motivazione del primo giudice, che ha ritenuto superfluo l'esame di un teste con argomentazioni del tutto superficiali. Inoltre il tribunale aveva rigettato la richiesta anche in relazione al reato sub 9.
Nei motivi si analizzano criticamente le singole ricostruzioni dei fatti, con particolare riguardo all'assenza di riscontri nelle dichiarazioni di altri coimputati, inquadragli ex art. 192 c.p.p., comma 3. Quanto alla partecipazione "qualificata" del SO all'associazione mafiosa, la corte di appello non ha confutato le critiche alla tesi, secondo cui è dalle condotte autonome che si ricava l'esistenza dell'organismo associativo, la cui sussistenza è smentita, d'altro canto, dai gravi fatti di sangue maturati al suo interno tra i soggetti della presunta associazione. Quanto all'aggravante L. n. 203 del 1991, ex art. 7, il difensore rileva che ai fini della sua applicazione risulta fondamentale un verifica in concreto (che manca nell'impugnata sentenza) circa l'utilizzo degli strumenti di condizionamento fondati sulla forza intimidatrice mafiosa, ponendo così l'accento sul profilo operativo e funzionale della condotta.
Quanto ai singoli reati, la sentenza ha ritenuto provata la responsabilità in via automatica e come diretta conseguenza dell'accertamento della presunta posizione di vertice rivestita dall'imputato.
A questa generale carenza si aggiungono quelle riferibili al comprovato deficit probatorio relativo al materiale intercettivo. Il difensore si sofferma, quindi, su una critica articolata in merito alla ricostruzione dei fatti e alla valutazione degli elementi probatori relativi ai singoli reati.
Le dichiarazioni del collaboratore EL sono assolutamente prive di riscontri e quindi non possono assurgere al rango di prova. Anche per il ricorrente va rilevata la infondatezza dei motivi di gravame.
Quanto alle critiche alla fonte conoscitiva, costituita dal collaboratore di giustiziaci ribadisce che il ricorrente, pur denunziando formalmente una violazione di legge in riferimento ai principi di valutazione della prova, ex art. 192 c.p.p., comma 3, non ha dedotto in realtà la violazione di specifiche regole preposte alla formazione del convincimento del giudice, bensì propone la rilettura del quadro probatorio in riferimento a dichiarazioni accusatorie.
I rilievi sulla interpretazione delle conversazioni intercettate, sul metodo valutativo delle dichiarazioni dei chiamanti in correità, sulla ricostruzioni dei fatti di estorsione, sulla valutazione del ruolo apicale nell'associazione mafiosa assegnato al ricorrente, sulla sussistenza dell'aggravante L. n. 203 del 1991, ex art. 7, da un lato, ripetemmo critiche già espresse nei motivi di appello e respinte dalla corte territoriale con apparato argomentativo strettamente correlato alle risultanze processuali ed esposto con impeccabile linearità logico-giuridica; dall'altro costituiscono un'ulteriore manifestazione di volontà elusiva dei limiti posti dal legislatore al sindacato che questa corte può svolgere nei confronti delle argomentazioni dei giudici di merito.
Sotto entrambi i profili, i motivi sono da dichiarare infondati. Ugualmente rientra nel modello di motivo generico quello relativo alla mancata ammissione al rito abbreviato, in relazione all'usura in danno di PI LO (capo 16 della rubrica): la corte di appello ha già messo in luce la fondatezza dell'ordinanza di rigetto emessa dal tribunale e nessun rilievo hanno le censure sulla superficialità della valutazione e la censura su un preteso contrasto tra le decisioni dei giudici di merito.
Ugualmente non sono fondate le critiche alla sentenza, laddove avrebbe ignorato la interpretazione logica dei gravi fatti di sangue maturati all'interno dell'associazione, ai fini dell'esclusione della sussistenza del reato associativo: tali fatti smentirebbero l'esistenza dell'associazione, per evidente mancanza di affectio societatis dei suoi pretesi componenti.
Questa argomentazione, fondata sull'indicazione di settori contrapposti l'uno all'altro all'interno del gruppo delinquenziale in esame, non tiene conto della realtà del mondo trasgressivo emergente dai risultati delle indagini e dalle prove formate nel corso del presente processo (e già affermata in processi per fatti simili). L'unità dello stile, della metodologia criminosa, la concorde autotutela dei propri interessi economici e di potere portano gli aderenti a condotte di sopraffazione, di violenza fisica e morale contro gli altri, espresse in dispregio della legalità e della dignità dei propri simili.
Questa unità di programma e di azione è logicamente e fattualmente compatibile con la divisione contingente dell'associazione in due o più fazioni contrapposte, per la naturale competizione interna, che può sorgere per lucrare una superiore quota dei profitti derivanti dall'azione mafiosa e/o un più alto potere di comando. Queste dinamiche interne possono anche esplodere nell'uso della violenza, diretta non più all'esterno, ma all'interno della struttura delinquenziale.
L'affermazione che l'associazione mafiosa non esiste, perché i suoi componenti combattono tra loro, presuppone un modello di mafia, fatto di lealtà e fratellanza almeno interne, che è notoriamente inesistente, superato dall'ulteriore involuzione delle regole di costume dei suoi aderenti.
Questa inconcepibile pax mafiosa, all'interno e all'esterno del gruppo, rende ancora più evidente la intimidazione che tutta la collettività circostante vive e soffre a causa della presenza e dell'operatività di questa associazione e dei suoi componenti. Al di là dei diretti destinatari delle azioni criminose, i cittadini del territorio governato dai mafiosi percepiscono le violente manifestazioni di questo contropotere come avviso e messaggio di diffusa potenzialità di dissoluzione umana, sociale ed economica, che li può direttamente colpire.
Di qui la rafforzata fondatezza dell'asserita sussistenza dell'aggravante L. n. 203 del 1991, ex art. 7, in questa ipotesi oltre che in tutte le altre in cui tale aggravante è stata ritenuta sussistente.
Infondata è l'altra censura sulla partecipazione del SO GO a questa associazione, in quanto la prova sarebbe costituita da condotte criminose, commesse in epoca anteriore al suo sorgere. La sentenza impugnata fa prevalentemente riferimento a condotte sub 2, 3, 3 bis, 6, 12, 13, 17, commesse precisamente nell'arco temporale costituente il periodo di operatività dell'associazione. Questa maggiore estensione dell'attività criminosa del SO non incide quindi sulla responsabilità in ordine al reato associativo, ma mette in risalto la dimensione, senza rigidi limiti temporali, della sua personalità criminosa.
La ricostruzione degli specifici episodi di immediata rilevanza penale e le logiche valutazione che ne sono state tratte rendono la sentenza impugnata assolutamente esente da giudizi critici in sede di legittimità, sia in riferimento ai reati contestati sia in riferimento alla partecipazione all'associazione mafiosa, "qualificata" dal rango apicale.
7.
Nell'interesse di RR NO è stato presentato ricorso, formulando le seguenti censure:
1. l'intercettazione avvenuta nell'autovettura dello AR CO si è svolta in un luogo da assimilare alla privata dimora. Pertanto essa è legittima all'interno di un'autovettura quando esista il fondato sospetto, da intendersi come prognosi da formulare con giudizio ex ante all'atto della emanazione del provvedimento di autorizzazione.
La mancata prognosi determina una patologia insanabile nell'operazione intercettava comporta la nullità della sentenza impugnata.
2. L'intercettazione della dichiarazione dello stesso RR di avere una "Tittina", non è sufficiente per ritenere provata la sua responsabilità per detenzione illegale di un'arma, e quindi andava svolta un'indagine per accertare l'effettiva disponibilità dell'arma medesima.
3. Il difensore censura infine la quantificazione della pena, in quanto la concessione delle attenuanti generiche dimostra la tenuità del fatto a cui deve corrispondere una pena inferiore. I motivi del ricorso sono infondati.
Quanto alle censure presentate, in relazione al quadro indiziario legittimante l'attivazione del procedimento mirato alla captazione di conversazioni, ne va ribadita la non specificità, in quanto su di esse la sentenza impugnata ha già dimostrato l'infondatezza dei rilievi mossi alla argomentazioni della sentenza di primo grado. Va poi respinto il motivo di impugnazione in cui il ricorrente prospetta un diversa interpretazione del fatto in termini di una mancata opportunità indagatoria sull'effettiva disponibilità di un'arma da sparo.
Questa richiesta di rileggere gli elementi probatori a suo carico in ordine al reato sub 56 (incentrati sull'ammissione, nel corso della conversazione del 9.5.2002, di tenere sempre nella sua vettura una pistola del calibro 9x21) e la richiesta di sottoporre, in questa sede, un giudizio sulla valutazione, effettuata dai giudici di merito, della sufficiente forza dimostrativa di tali elementi, costituiscono ancora una volta il tentativo di violare i confini fissati dal legislatore per il giudizio di legittimità. Quanto al trattamento sanzionatorio, la corte di merito si è già espressa con adeguata motivazione sulla piena conformità della pena (di misura di poco superiore al minimo edittale e ridotta con le attenuanti generiche) alla gravità del fatto e alla capacità a delinquere del ricorrente.
8. Il difensore di ED IP e ME IA NT ha presentato ricorso per i seguenti motivi:
1. violazione di legge in riferimento alla disciplina della competenza per territorio.
I ricorrenti devono rispondere, in concorso con RI GI TO di un reato di usura commesso in provincia di Cremona. Al RI erano contestati l'aggravate L. n. 203 del 1991, ex art. 7 e il reato ex art. 416 bis: la prima è stata esclusa, e la connessione del reato di connessione che influisce sulla competenza territoriale riguarda solo questo imputato.
Pertanto, tenuto conto della tempestiva eccezione, sollevata nel corso dell'udienza preliminare, la corte di appello avrebbe dovuto dichiarare la propria incompetenza.
La corte di appello ha invece erroneamente negato la tempestività dell'eccezione e non ha proceduto alla declaratoria di incompetenza per territorio.
2. Carenza e illogicità della motivazione, in ordine alla ricostruzione del fatto: i giudici di merito non hanno tenuto conto delle risultanze processuali dimostrative della totale estraneità dei ricorrenti.
3. Per la ME è stato presentato ricorso anche per violazione dell'art. 62 bis c.p., in quanto non è stata riconosciuta la prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti contestate:
il comportamento processuale e la natura del reato contestato meritavano il giudizio di prevalenza e la corte non ha confutato la tesi difensiva con adeguata motivazione.
I motivi sono infondati.
Le censure sulla competenza per territorio devono essere disattese, stante la documentata tardività, non puntualmente contestata, della proposizione della relativa eccezione, avvenuta oltre il limite di cui all'art. 21 c.p.p., comma 2. Sulle critiche alla ricostruzione del fatto non si può che richiamare le argomentazioni già espresse sulla impossibilità di sottoporre al sindacato della Corte questioni di merito, risolte dalla corte territoriale con apparato motivazionale correlato alle risultanze processuali ed espresso con linearità logico-giuridica. Quanto al trattamento sanzionatorio relativo alla ME, si osserva che la quantificazione della pena si è mantenuta in limiti estremamente ridotti e di poco superiori al minimo edittale e quindi non incombe sui giudici di merito l'obbligo di dare alcuna specifica giustificazione sul trattamento sanzionatorio.
Va poi rilevato che, secondo un consolidato e condivisibile orientamento interpretativo, il giudizio di comparazione sulle attenuanti generiche rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e quindi non è necessaria un'analitica valutazione di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, indicati dalle parti o desunti dalle risultanze processuali, essendo sufficiente l'indicazione degli elementi ritenuti decisivi e rilevanti.
Nel caso in esame, non è quindi censurabile la motivazione della sentenza impugnata, laddove fa riferimento alla gravità del fatto e alla capacità a delinquere della ME, ne' risulta che siano state trascurate deduzioni specificamente esposte nei motivi di gravame, meritevoli di analitica valutazione critica. 9.
Il difensore di ON CO TO rileva una generica violazione di legge, in quanto la corte di appello non è stata in grado di superare le censure espresse in merito all'individuazione del ON D. A. tra i conversanti e in merito alla mancata identificazione della persona offesa e del capitale utilizzato per l'usura.
Quanto al trattamento sanzionatorio, il ricorrente rileva che la condanna è stata inflitta per un solo reato, per cui è
ingiustificato l'aumento della pena per la continuazione. Di qui la richiesta di annullamento della sentenza per manifesta carenza della motivazione.
Il motivo del gravame è infondato, tenuto conto:
a) della precisa ricostruzione del contenuto delle intercettazioni ambientali e telefoniche che hanno indicato l'imputato come soggetto protagonista o come soggetto di riferimento, nelle conversazioni registrate;
questi è anche identificato, senza alcuna incertezza, con il soprannome La ST (v. sentenza di primo grado);
b) dell'esito delle indagini, che consentono di individuare, senza alcuna incertezza, nell'imputato il ruolo di primo piano nell'attività di credito usuraio, sviluppato attraverso vari episodi criminosi, in danno di più persone non identificate;
c) del contenuto e della forza dimostrativa delle dichiarazioni accusatorie del collaboratore di giustizia EL, che sono state evidenziate dalla sentenza con precisa esposizione dei criteri di credibilità intriseca ed estrinseca.
Il ricorso non merita accoglimento, quindi, in quanto con esso si chiede il riesame nel merito di risultanze processuali, inammissibile in sede di verifica della legittimità del percorso giustificativo della decisione.
Quanto alle critiche alla fonte conoscitiva costituita dal collaboratore di giustiziaci ribadisce che il ricorrente, pur denunziando formalmente una violazione di legge in riferimento ai principi di valutazione della prova, ex art. 192 c.p.p., non ha dedotto in realtà la violazione di specifiche regole preposte alla formazione del convincimento del giudice, bensì propone la rilettura del quadro probatorio, in riferimento alle dichiarazioni accusatorie, nella prospettiva di un'irrituale caducità della loro forza dimostrativa.
Quanto al rilievo critico sull'aumento della pena per l'accertato vincolo della continuazione, come già anticipato sub b), sono molteplici le condotte di illecito esercizio del credito, correttamente accertate dai giudici di merito.
Di qui, la piena legittimità dell'aumento della pena, ex art. 81 cpv. c.p.. 10.
SO ON, SO SC, LO AT, AR CO, LL VA hanno concordato l'accoglimento del motivo attinente alla quantificazione della pena, previa rinuncia agli altri motivi di gravame, nel corso di udienze, dinanzi alla corte di appello di Catanzaro, protrattesi fino al 26.5.2008 (quest'ultima riguarda l'accordo sulla pena di SO SC).
La corte territoriale, preso atto del perfezionarsi del negozio tra le parti, e conseguentemente, della sua naturale irrevocabilità, ha ridotto l'entità delle pene, inflitte ai suddetti imputati, nella misura indicata in premessa, a norma del disposto ex art. 599 c.p.p., commi 4 e 5. Nella motivazione della sentenza, il giudice di appello ha, altresì, dato atto che, nelle more della pronuncia della sentenza, avvenuta il 24.6.2008, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 122 del 26.5.2008, era stato pubblicato il D.L. n. 92 del 25 marzo 2008, recante Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica (convertito in L. n. 125 del 24 luglio 2008), che, all'art. 2, lett. l), ha abrogato l'art. 599 c.p.p., commi 4 e 5. All'art. 13 dello stesso decreto è stabilito che la nuova disciplina "entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella G.U." e cioè il 27.5.2008, dopo quindi il perfezionarsi dell'ultimo negozio processuale, avvenuto, come già detto, il 26.5.2008.
Pertanto, la corte, preso atto che l'abrogazione, in base al principio tempus regit actum, riguarda non gli accordi sulla pena e sui motivi di impugnazione, stipulati in epoca anteriore alla data di entrata in vigore della nuova normativa abrogratrice (27.5.2008), ma solo accordi futuri, stipulati in data successiva;
preso atto della congruità e della legalità della pena concordata tra le parti;
preso atto della rinuncia agli altri motivi di gravame, ha fissato il nuovo trattamento punitivo.
Gli imputati che hanno dato vita all'accordo ex art. 599 c.p.p., commi 4 e 5, al tempo della vigenza della relativa disciplina di legge, hanno presentato ricorso con motivi, in parte, di contenuto comune a quelli formulati nell'interesse di altri imputati;
in parte di carattere specifico.
Secondo un logico criterio, si ritiene di dare precedenza al motivo critico che investe proprio la vigenza della disciplina applicata dal giudice di appello.
Tale censura è stata prospettata dal difensore di EL IV, che rileva che l'art. 599 c.p.p., commi 4 e 5 sono stati abrogati dal D.L. n. 92 del 23 maggio 2008, art. 2, lett. i) (convertito in L. n. 125 del 24 luglio 2008) recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica".
L'art. 13 del medesimo decreto legge stabilisce poi l'entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione, avvenuta il 27 maggio successivo.
Il ricorrente rileva che, alla data di entrata in vigore della norma abrogatrice, il presente processo era in corso dinanzi alla corte di appello e pertanto non poteva essere applicato il c.d. concordato sulla pena.
Secondo il ricorrente, la corte di appello, con un elaborato motivazionale non convincente, tenta di avallare la svista normativa, senza dare quindi alcuna giustificazione al mancato rigetto. Dell'accordo tra le parti.
Il ricorrente chiede quindi l'annullamento della sentenza senza rinvio e, in subordine, con rinvio.
Il motivo non è fondato.
La corte di appello ha ben previsto quest'ultimo rilievo critico e ha compiutamente predisposto una efficace difesa alla propria decisione. Come anticipato, la corte ha affermato che l'accordo raggiunto tra le parti, a norma dell'art. 599 c.p.p., comma 4 in data anteriore a quella dell'entrata in vigore della norma abrogratrice, ha natura di negozio giuridico bilaterale, che nasce dal consenso delle due parti del processo (imputato e p.m.).
Dal carattere bilaterale del negozio processuale discendono due conseguenze:
a) l'accordo è unilateralmente irrevocabile;
b) ugualmente è irrevocabile la rinuncia ai motivi di impugnazione, in quanto il negozio processuale di tipo abdicativo e recettizio, determina l'estinzione dell'impugnazione, al momento in cui perviene all'autorità giudiziaria competente.
La manifestazione di volontà dell'imputato, volta ad instaurare il sub-procedimento previsto dall'art. 599 c.p.p., comma 4 e art. 602 c.p.p., comma 2, determina, quindi, l'effetto di rendere irretrattabile - in base al principio tempus regit actum - il rito ormai avviato, una volta che tale volontà sia stata manifestata nella vigenza di tale disciplina.
Una volta che il giudice di appello abbia, come nel caso in esame, controllato con esito positivo la congruità e la legalità della pena concordata tra le parti, nessuna doglianza è formulabile in sede di giudizio di legittimità sulla piena conformità alla legge della decisione conseguente sul trattamento sanzionatorio. Deve quindi concludersi che il motivo del ricorso del LL Iv. è infondato.
Gli altri imputati, che hanno concordato la pena, hanno formulato, nei motivi dell'impugnazione, osservazioni critiche sul rispetto, da parte dei giudici di merito, delle norme ex artt. 415 bis, 649, 268 e 125 c.p.p., sulla correttezza dell'interpretazione delle conversazioni captate, sulla cui infondatezza, questa corte si è già pronunciata.
SO SC ritiene inoltre che la perizia trascrittiva delle intercettazioni è nulla a causa dell'incompetenza funzionale del giudice, per i seguenti motivi:
a) l'incarico peritale è stato conferito il 17.9.2004, prima dell'emissione del decreto dispositivo del giudizio (1.10.2004);
b) l'acquisizione della perizia è avvenuta nella udienza in camera di consiglio del 7.1.2005, innanzi a un gup che, dopo l'emissione del decreto, era privo di competenza funzionale;
c) la prorogatio del gup è limitata alla materia cautelare o all'adempimento di atti urgenti.
Il difensore di AR CO ha proposto ricorso per violazione di legge in relazione all'inutilizzabilità delle intercettazioni e al difetto di motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti ex art. 129 c.p.p.. Secondo il ricorrente, la corte di appello non ha osservato il dovere, pur dopo l'accordo sulla pena ex art. 599 c.p.p., di dichiarare la non punibilità del ricorrente, in quanto le prove a suo carico sono costituite da intercettazioni telefoniche che sono state effettuate al di fuori degli impianti della procura, e che sono del tutto inutilizzabili a seguito delle carenze motivazionali sulla sussistenza degli indizi legittimanti le intercettazioni nonché sui presupposti delle eccezionali ragioni di urgenza.
Le intercettazioni sono inutilizzabili anche per il superamento del scadenza del termine per la proroga delle indagini.
SO ON affronta il tema della impugnabilità della decisione emessa a norma dell'art. 599 c.p.p., giungendo a una conclusione positiva, collegata all'obbligo, ex art. 129 c.p.p., gravante sulla corte di merito di Catanzaro, di rilevare l'assoluta inutilizzabilità del compendio di captazione acquisito nel procedimento e quindi l'assoluta mancanza di qualsiasi elemento probatorio su cui fondare la decisione di infliggere la pena. Nei decreti del pubblico ministero manca non solo la motivazione sull'idoneità degli impianti della procura, ma anche la motivazione sulle eccezionali ragioni di urgenza, necessarie per poter derogare alla regole generale della localizzazione delle operazioni nei locali dell'autorità giudiziaria.
Comunque nella conversazioni intercettate, la valenza probatoria è estremamente ridotta in quanto gli interlocutori parlano di fatti commessi dagli stessi o da terzi assenti e/o comunque estranei al colloquio.
Dagli atti risulta l'assenza di elementi di corroborazione necessari per integrare la ridotta valenza probatoria.
Il difensore passa in rassegna la conversazione tra SO GO e AG CO nel carcere di Pesaro, del 23.1.2001 e la conversazione tra SO CO e SO GO del 15.1.2003, proponendone nuova interpretazione e nuova valutazione probatoria.
Chiede infine la dichiarazione di nullità della sentenza della corte di merito, per difetto di motivazione sui presupposti per la declaratoria ex art. 129 c.p.p.. In conclusione, la censura principale è diretta sulla omissione, da parte della corte di merito, di alcuna argomentazione relativa ai motivi del gravame, appiattendosi su un laconico accoglimento dell'accordo tra le parti.
I ricorsi non sono meritevoli di accoglimento.
Al di là della già esaminata infondatezza dei motivi comuni a quelli dei ricorsi degli altri imputati, va posto in rilievo un assorbente argomento critico.
Secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale, questi motivi dei ricorsi per cassazione, attinenti alla mancata valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p., alle nullità procedimentali, all'inutilizzabilità delle prove, sono del tutto inammissibili.
Questa Corte ha più volte ribadito il principio di diritto, in tema di c.d. patteggiamento in appello, secondo cui il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta avanzata a norma dell'art. 599 c.p.p., comma 4, non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per taluna delle cause previste dall'art. 129 c.p.p. (manca il richiamo alla disposizione ex art. 444 c.p.p., comma 2), nè sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità della prova, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione, la cognizione del giudice deve limitarsi ai motivi non rinunciati, essendovi peraltro una radicale diversità tra l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e quello disciplinato dal citato art. 599 c.p.p. (Sez. 1^, 26.2.2009, n. 20967; 6^, 28.3.2008 n. 15601; id, 8 maggio 2003, n. 35108, Sez. 7^, 17 ottobre 2001, n. 40767, Sez. 6^, n. 1754, 30 novembre 2005, Moliterno).
Secondo questo condivisibile orientamento, il potere dispositivo riconosciuto alla parti dall'art. 599 c.p.p., comma 4, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione.
Posto che non sono riscontrabili motivi di appello esclusi dalla rinuncia operata ex art. 599 c.p.p., comma 4, deve affermarsi l'infondatezza dell'impugnazione di SO ON, SO SC, LO AT, AR CO, oltre che di LL VA.
In conclusione, tutti i ricorsi degli imputati devono essere quindi rigettati, con conseguente condanna di ciascuno al pagamento delle spese processuali.
SO TO (classe 1938), SO ON, SO SC, LO AT, AR CO e LL VA sono altresì condannati in solido alla rifusione delle spese sostenute in questo grado di giudizio dalle parti civili Comune di VI IA e Comune di Tropea, spese che liquida in Euro 3.000,00 per ciascuna, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore Generale. Rigetta i ricorsi degli imputati, che condanna ciascuno al pagamento delle spese del procedimento.
Condanna in solido i ricorrenti SO TO (classe 1938), SO ON, SO GO, SO SC, LO AT, AR CO, LL VA alla rifusione delle spese sostenute in questo grado di giudizio dalle parti civili, Comune di VI IA e Comune di Tropea, spese che liquida in complessivi Euro 3.000,00, per ciascuna di esse, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 1 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2010