Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/01/2003, n. 1092
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Sentenza 24 gennaio 2003

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Il diritto all'assistenza farmaceutica comprende la somministrazione di farmaci che, sebbene non inclusi nella classificazione di cui alla lett. a) o b) dell'art. 8 legge 24 dicembre 1993, n. 537, risultino essenziali o di rilevante interesse terapeutico. Conseguentemente è viziata per difetto di motivazione la sentenza di merito che, con riferimento a vaccino antiallergico, non si sia fatta carico di valutare, anche sulla base della consulenza tecnica acquisita, se l'unico farmaco asseritamente idoneo all'eliminazione dei disturbi alla salute rientrasse nelle disposizioni normative o se fossero da disapplicare, per contrasto con l'art. 32 della Costituzione, il prontuario terapeutico o la riclassificazione dei medicinali da parte della Commissione unica del farmaco nella parte in cui escludevano il vaccino acquistato dal paziente, del cui costo era stato chiesto il rimborso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/01/2003, n. 1092
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1092
    Data del deposito : 24 gennaio 2003

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