Sentenza 24 gennaio 2003
Massime • 1
Il diritto all'assistenza farmaceutica comprende la somministrazione di farmaci che, sebbene non inclusi nella classificazione di cui alla lett. a) o b) dell'art. 8 legge 24 dicembre 1993, n. 537, risultino essenziali o di rilevante interesse terapeutico. Conseguentemente è viziata per difetto di motivazione la sentenza di merito che, con riferimento a vaccino antiallergico, non si sia fatta carico di valutare, anche sulla base della consulenza tecnica acquisita, se l'unico farmaco asseritamente idoneo all'eliminazione dei disturbi alla salute rientrasse nelle disposizioni normative o se fossero da disapplicare, per contrasto con l'art. 32 della Costituzione, il prontuario terapeutico o la riclassificazione dei medicinali da parte della Commissione unica del farmaco nella parte in cui escludevano il vaccino acquistato dal paziente, del cui costo era stato chiesto il rimborso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/01/2003, n. 1092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1092 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. DELL'ANNO Paolino - Consigliere -
Dott. VIGOLO Luciano - rel. Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - Consigliere -
Dott. CELLERINO Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TA TE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA STAZIONE DI MONTE MARIO n.9, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRA GULLO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE MAGARAGGIA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AUSL/1 LECCE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1890/99 del Tribunale di LECCE, depositata il 30/08/99 - R.G.N. 1129/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/11/02 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 24 giugno 1999, il Tribunale di Lecce rigettava l'appello proposto dalla sig.ra IA RT nei confronti della A.U.S.L. LE/1 avverso la sentenza del locale Pretore che aveva accolto l'opposizione dell'Azienda sanitaria a decreto col quale le era stato ingiunto il rimborso della spesa per vaccino antiallergico, acquistato per il figlio minore. Ha ritenuto il giudice di appello che il vaccino, non inserito nell'elenco approvato dal Ministero della Sanità secondo i criteri dell'efficacia terapeutica e dell'economicità, non era neppure provato fosse indispensabile ed insostituibile per il trattamento di forme morbose gravi o di malattie croniche, sicché fosse disapplicabile il provvedimento amministrativo che non lo comprendeva.
Per la cassazione di questa sentenza ricorre la RT con unico motivo.
L'A.U.S.L. intimata non è Costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo, la ricorrente denuncia "violazione e falsa applicazione dell'art. 10, comma secondo, dei d.l. n.463 del 1983, convertito nella legge 638/83 e dell'art. 8 comma 10 della legge 28 dicembre 1983, n.537, in relazione all'art. 32 comma primo della Costituzione = Errata motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.) e si duole della mancata considerazione da parte dei giudice di appello delle conclusioni del consulente tecnico di ufficio nominato dal Pretore, secondo cui il vaccino "Kallergen" costituiva l'unico farmaco idoneo a debellare - con terapia specifica - l'asma allergica di lunga durata da cui era risultato affetto il minore.
Il Tribunale non aveva quindi considerato, ai fini del riconoscimento del diritto, previa disapplicazione del provvedimento di classificazione della Commissione unica per il farmaco, che tale vaccino era da ritenere indispensabile, insostituibile e non assimilabile ad altri farmaci ammessi a rimborso dalla Commissione unica del farmaco o, in precedenza, rientranti nel Prontuario farmaceutico, che, anche in concreto, si erano dimostrati inidonei per la cura dei minore e, addirittura nocivi per avere causato aumento di immunoglobulina di tipo E;
con l'uso del vaccino, invece si era ottenuta la totale eliminazione delle crisi asmatiche e dei connessi disturbi.
Il motivo è fondato.
Rileva, infatti, la Corte che la sentenza impugnata, dopo avere richiamato diverse pronunce di legittimità e della Corte costituzionale, ha osservato che, in particolare, la sentenza della Corte di cassazione 8 gennaio 1996, n. 65 aveva concluso che l'acquisto di vaccino antiallergico, non compreso nel prontuario terapeutico non avrebbe potuto essere posto a carico del Servizio sanitario nazionale, non trattandosi di "farmaco per il quale sia imposta - in dipendenza della forma morbosa trattata - la generale esenzione oggettiva della compartecipazione alla spesa. Pur esigendo terapia di lunga durata, infatti, la dedotta allergopatia non sembra costituire, tuttavia, condizione o sindrome morbosa che sia connotata dalla gravità".
Peraltro, il Tribunale di Lecce, giudicando sulla scorta di principi generali che la Corte aveva enunciato in relazione ad un caso di specie, non si è dato minimamente carico neppure di riportare le conclusioni cui era giunto il consulente tecnico di ufficio nominato in prime cure, riferite nel ricorso di legittimità nei termini sopra indicati.
Manca, dunque, una adeguata motivazione che raffronti la fattispecie concreta alla fattispecie astratta per la quale la legge prevede l'iscrizione del farmaco nel prontuario terapeutico, e la prescrivibilità a carico del Servizio sanitario nazionale (art. 10, comma primo, d.l. 12 settembre 1983, n.463: "farmaci destinati al trattamento delle situazioni patologiche di urgenza, delle malattie ad alto rischio, delle gravi condizioni o sindromi morbose che esigono terapia di lunga durata ").
In particolare, non può ritenersi che il Tribunale abbia escluso con adeguata motivazione la gravità della sindrome asmatica con il semplice richiamo di altra sentenza di legittimità che tale gravità aveva escluso (evidentemente, però, per il caso allora sottoposto a giudizio). Nel caso in esame - in presenza di soggetto minore e per il quale, a quanto sostenuto dal consulente di ufficio (così come riportato in ricorso), il "Kallergen" costituiva l'unico farmaco specifico per debellare l'asma allergica di lunga durata -, da un lato, la necessità per il Tribunale di formulare il giudizio circa la gravità della sindrome si sarebbe imposto in termini espliciti, concreti e motivati e, d'altro lato, la deduzione della gravità da parte dei ricorrente sembra sufficientemente ricavabile sia dalla natura della patologia, sia dal carattere di lunga durata della stessa, sia dalla giovane età del soggetto e cioè da tutte quelle connotazioni della situazione di fatto illustrata nel ricorso, sicché non può ritenersi generico il motivo per la mancanza del riferimento letterale alla gravità della condizione o sindrome morbosa, stante anche il riferimento esplicito alla norma della quale si lamenta la non corretta applicazione, norma che tale requisito menziona in relazione alla necessità di terapie di lunga durata.
La circostanza che a decorrere dal 1^ gennaio 1994 sia stato abolito il prontuario terapeutico e in sua vece sia stata prevista la riclassificazione delle specialità medicinali ad opera della Commissione unica per il farmaco in tre classi - per quanto interessa, nella classe a), comprendente farmaci essenziali e farmaci per malattie croniche, i quali sono a totale carico dei Servizio sanitario nazionale, salvo una quota di L. 5.000; nella classe b), comprendente i farmaci, diversi da quelli di cui alla lett. a), di rilevante interesse terapeutico, a carico dei S.s.n. per il 50% (cfr. legge 24 dicembre 1993, n.537, art. 8, comma decimo) - avrebbe dovuto indurre il giudice di merito, in relazione alla data della prescrizione, e alle ulteriori considerazioni del consulente tecnico di ufficio, riportate pure in ricorso - dalle quali si evincerebbe che altri medicinali compresi nella classificazione, ma tutti non specifici, si erano dimostrati inidonei o addirittura pregiudizievoli, mentre solo dopo la somministrazione del vaccino "Kallergen" cioè con la instaurazione di terapia specifica, si era giunti ad una totale eliminazione delle crisi asmatiche e dei disturbi alle stesse collegati - ad approfondire l'indagine al fine di valutare se il 'Kallergen' rientrasse nelle citate previsioni normative o se, in ipotesi, fossero da disapplicare, per contrasto con l'art. 32 Cost., rispettivamente, il prontuario terapeutico o la riclassificazione dei medicinali da parte della Commissione unica del farmaco, nella parte in cui comportino esclusione del vaccino acquistato per la somministrazione al minore.
Conclusivamente, assorbito ogni altro profilo di censura, la sentenza impugnata deve essere annullata e la causa deve essere rinviata ad altro giudice di eguale grado che procederà ad una nuova valutazione tenendo conto dei rilievi che precedono. Allo stesso giudice è opportuno demandare altresì il regolamento delle spese del presente giudizio.
P.T.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte di appello di Lecce.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2003