Sentenza 14 novembre 2005
Massime • 1
In materia di esecuzione delle operazioni di intercettazione di conversazioni o comunicazioni, l'inidoneità dell'impianto, che a norma dell'art. 268 comma terzo, cod. proc. pen. giustifica l'utilizzo di apparecchiature esterne agli uffici della procura della Repubblica, attiene non solo all'aspetto "tecnico" o "strutturale", concernente le condizioni materiali dell'impianto stesso, ma anche a quello cosiddetto "funzionale", da valutare in relazione al tipo di indagine che si svolge e allo specifico delitto per il quale si procede. (Nella specie, la Corte ha ritenuto legittimo l'utilizzo di impianti in dotazione alla polizia giudiziaria determinato dall'esigenza di collocare le postazioni di ascolto in prossimità dei luoghi di esecuzione di efferati delitti, al fine di garantire un tempestivo intervento di prevenzione e di interruzione dell'attività criminosa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/11/2005, n. 1033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1033 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 14/11/2005
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - N. 1165
Dott. CANZIO IO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 015244/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RC GI, N. IL 16/02/1950;
2) AL CA MICHELE, N. IL 05/08/1974;
3) IN AN FR, N. IL 29/07/1965;
4) AC RU, N. IL 03/10/1973;
5) IN RI IU, N. IL 14/03/1976;
6) RG IA, N. IL 24/09/1972;
avverso SENTENZA del 08/11/2004 CORTE ASSISE APPELLO di CAGLIARI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CANZIO AN;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IACOVIELLO F. M., che ha concluso per l'annullamento senza rinvio nei confronti di AL L. e NA F. per l'omicidio AD e nei confronti di NA G. per l'omicidio DD, nonché nei confronti di AS G. per il reato in materia di armi, e per il rigetto nel resto dei ricorsi degli imputati;
udito, per la parte civile, l'avv. MILIA R. (per la famiglia DD;
uditi i difensori avv. Coppi F., Sannio G., Federici P., Fois G.M., Porcu S., Taormina C., (Ndr: testo originale non comprensibile) P.. RITENUTO IN FATTO
1. - I delitti omicidiari in esame, insieme ad altri pure eseguiti nel territorio del comune di Noragugume ma rimasti estranei a questo processo, secondo la prospettazione accusatoria fatta propria dai giudici di merito, sarebbero inseriti in un contesto di faida fra gruppi familiari e amicali contrapposti (da un lato, le famiglie ER, AD e DD;
dall'altro, le famiglie DA, AL, NA, AS e AR) e in una catena di vendette incrociate, eseguite in conformità alle regole del codice barbaricino, proprio delle comunità pastorali delle Barbagie.
In particolare, UL ER è imputato come esecutore materiale dell'omicidio di ES DA, attinto da colpi di fucile cal. 12 nel corso di un agguato eseguito in terr. di Noragugume il 25/08/1998, e dei connessi reati in materia di armi;
a CA AL e NC NA sono contestati l'omicidio di AL AD, attinto da colpi di fucile cal. 12 nel corso di un agguato eseguito nello stesso territorio il 07/08/1999, e i connessi reati in materia di armi, nonché al AL anche la minaccia in danno di M. NT AS per costringerla a tacere quanto a sua conoscenza in ordine al suddetto episodio;
CA AL, NC NA, PI NA e BR AS sono imputati altresì, i primi tre come mandanti e organizzatori e il quarto come esecutore materiale, dell'omicidio di NI DD e del tentato omicidio di IU DD, attinti da colpi esplosi da almeno due fucili cal. 12 nel corso di un agguato eseguito nella medesima località il 27/12/1999, e dei connessi reati in materia di armi;
a CA AL, NC NA e PI NA è contestata anche l'illegale detenzione e il porto di una pistola cal. 7,65 con matricola abrasa e di una pistola cal. 9 lungo, in Parma e altrove fino al febbraio 2000; IA AS è imputato, infine, di illegale detenzione e porto di numerose armi da fuoco, in terr. di Noragugume e Dualchi fino al febbraio 2000.
La Corte di assise di Cagliari, con sentenza del 14/02/2003, dichiarò UL ER colpevole dell'omicidio DA, AL CA, NC NA e BR AS colpevoli dei delitti omicidiari in danno dei fratelli DD, il AL anche per la minaccia, il AL e il NA per la detenzione e il porto delle due pistole, condannandoli tutti alla pena dell'ergastolo, nonché AL, NA e AS al risarcimento dei danni cagionati ai prossimi congiunti di NE DD costituitisi parti civili;
dichiarò PI NA colpevole di illegale detenzione delle medesime pistole e IA AS colpevole di illegale detenzione e porto di una sola arma comune da sparo, condannandoli alla pena di anni 2 mesi 6 di reclusione ed Euro 500,00 di multa ciascuno;
vennero invece assolti CA AL e NC NA dall'omicidio AD e PI NA dall'omicidio DD per non aver commesso i fatti.
La Corte di Assise di appello di Cagliari, con sentenza dell'08/11/2004 - 05/02/2005, all'esito della parziale rinnovazione dell'istruttoria (talune prove richieste dalla difesa degli imputati, tra le quali, in particolare, la perizia fonica sulle voci registrate durante le intercettazioni venivano giudicate superflue e irrilevanti), respinte le eccezioni di nullità della richiesta di rinvio a giudizio e degli atti successivi in relazione all'illegittima esecuzione e deposito di attività integrativa d'indagine ex art. 430 c.p.p., e di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e ambientali, confermava l'apparato argomentativo della sentenza di primo grado quanto alle statuizioni di condanna, condividendo l'impianto accusatorio e individuando i requisiti di gravita, precisione e concordanza in una serie di elementi di prova a carico, analiticamente scrutinati. Ritenuta peraltro la sussistenza di elementi dimostrativi della responsabilità di CA AL e NC NA anche per l'omicidio AD e della partecipazione di PI NA all'aggressione omicidiaria in danno dei fratelli DD, in parziale riforma della decisione di primo grado, la stessa Corte rideterminava la pena per i primi due nella misura dell'ergastolo con isolamento diurno per anni 2 e per la seconda, riconosciute le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti, nella misura di anni 21 di reclusione. 2. - La difesa di UL ER ha proposto ricorso per Cassazione avverso detta sentenza, denunziando: la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione, soprattutto in merito all'erroneo apprezzamento dell'unico e fondamentale elemento indiziante costituito dalle residue tracce di polvere da sparo sulla persona e sugli abiti dell'imputato, frutto a suo avviso di inquinamento accidentale per contaminazione con i militari armati in servizio investigativo, nonché in punto di sussistenza di un valido e individualizzante movente omicidiario, al di là della generica causale di gruppo, amicale e parentale, come sarebbe dimostrato dalla sopravvenuta revoca della costituzione di parte civile da parte della famiglia DA nei suoi confronti;
l'ulteriore vizio motivazionale circa la ritenuta sussistenza dell'aggravante della premeditazione e il diniego delle attenuanti generiche, tenuto conto del clima di terrore in cui l'imputato era costretto a vivere e della sofferenza patita per l'uccisione dei due fratelli.
Ha avanzato altresì ricorso per Cassazione il difensore di NA NC, il quale ha riproposto le questioni di nullità del decreto che ha disposto il giudizio, per violazione degli artt. 415 bis e 416 c.p.p., art. 178 c.p.p., lett. c) e art. 130 disp. att. c.p.p., a causa del sopravvenuto e illegittimo deposito da parte del P.M. di attività integrativa di indagine, e, mediante la puntigliosa analisi dei singoli registri di intercettazione, di inutilizzabilità ex artt. 267, 268 e 271 c.p.p. delle intercettazioni telefoniche e ambientali per difetto di motivazione circa i presupposti di legge tanto dei provvedimenti autorizzativi o di proroga quanto dei decreti esecutivi del P.M. per l'utilizzazione di impianti esterni, adottati sul mero rilievo della inidoneità "funzionale", non invece "strutturale" o tecnica, di quelli installati negli uffici di Procura, denunziando inoltre la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d) per l'omessa assunzione di prove decisive, mediante la perizia fonica delle voci intercettate, l'esame dei testi Porcu G. IG e DA M. IS e l'acquisizione delle immagini filmate nella casa di Parma. Il ricorrente, in riferimento alla ricostruzione probatoria dell'omicidio di AL AD, per il quale era stato ritenuto colpevole dai giudici di appello, ha denunziato l'inosservanza delle regole di valutazione del fragile quadro indiziario, costituito esclusivamente dalle dichiarazioni accusatorie de relato di AD NE, smentite dalle fonti primarie ON AD e SA ET e dalle risultanze dell'ispezione dei luoghi, e perciò frutto di apodittiche congetture e grave travisamento dei fatti;
quanto all'omicidio DD, ha contestato il significato indiziante e la piena valenza auto - ed etero-accusatoria attribuita al contenuto dei dialoghi intercettati fra NC NA, NA PI e CA AL, in assenza di un effettivo vaglio dibattimentale di quelle dichiarazioni nel contraddittorio fra le parti e in violazione degli artt. 62, 63 e 64 c.p.p. e art. 111 Cost.; ha dedotto infine vizio motivazionale in ordine al trattamento sanzionatorio, che non appariva adeguato alla complessiva situazione familiare e ambientale da cui sarebbero sorte le vicende omicidiarie. Ha presentato distinti ricorsi per cassazione, personalmente e a mezzo dei suoi difensori, CA AL, il quale, anche con motivi aggiunti e mediante ampie argomentazioni in fatto e in diritto sostanzialmente analoghe a quelle dell'altro ricorrente, NA NC, ha dedotto la nullità del decreto di rinvio a giudizio e l'inutilizzabilità delle intercettazioni (con particolare riguardo a quelle eseguite sull'autovettura del AL, non assimilabile a luogo di privata dimora), nonché ha contestato, per l'omicidio AD, l'erronea valutazione delle dichiarazioni de relato di NE AD, smentite dalle fonti primarie, dall'esito del sopralluogo e dalle risultanze peritali circa la contaminazione accidentale di particelle residue di polvere da sparo, e per l'omicidio DD il significato accusatorio attribuito al tenore delle conversazioni intercettate, oggetto di travisamento e di erronea interpretazione quanto all'assenza di riscontri individualizzanti allo specifico contributo concorsuale prestato alla realizzazione del crimine. Il AL ha altresì censurato l'illogicità della motivazione in punto di affermazione di responsabilità per il gesto minatorio nei confronti dell'AS e per i reati di detenzione delle armi da sparo, di cui si era invece assunto l'esclusiva disponibilità il coimputato NC NA, ed ha infine denunziato l'omessa specificazione dei criteri di determinazione della pena base, anche ai fini della ritenuta continuazione, e l'ingiustificato diniego delle attenuanti generiche e di quella della minima partecipazione al fatto.
I difensori di PI NA hanno dedotto, relativamente al concorso nell'illegale detenzione di armi da sparo e nell'omicidio DD - delitto quest'ultimo per il quale era stata assolta in primo grado e condannata invece in appello -, l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e ambientali, sulle cui risultanze si fondava pressoché esclusivamente il quadro indiziario a suo carico, nonché in ogni caso la manifesta illogicità della motivazione e la violazione delle regole di inferenza probatoria sia per l'affermata consapevolezza e comune disponibilità delle armi possedute dal fratello, che per la valutazione positiva di un concreto contributo, materiale o morale, da essa prestato, oltre la mera connivenza non punibile, all'organizzazione e all'esecuzione dell'agguato in danno dei DD. Ha censurato inoltre l'immotivato diniego dell'attenuante della minima partecipazione al fatto.
La difesa di BR AS, a sua volta, ha eccepito preliminarmente la nullità della decisione impugnata per violazione del principio di correlazione fra l'imputazione contestata - che era quella di avere partecipato all'omicidio DD come esecutore materiale, mediante l'esplosione di colpi di arma da fuoco nel corso dell'agguato - e la sentenza di condanna, nella quale restava invece incerto il preciso ruolo da lui svolto - avere fatto da basista o accompagnatore dei sicari ovvero avere sparato contro le vittime -; ha altresì denunziato la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione per il difetto dei necessari passaggi argomentativi alla stregua dei quali potesse attribuirsi univoca valenza dimostrativa a dati indiziari di dubbio significato e dotati di efficacia esplicativa alternativa (quali la visita nella propria abitazione di CA AL e NC NA la notte dell'11 - 12/12/1999, il tenore di talune conversazioni intercettate, come quelle intercorse il 18/12/1999 nell'abitazione di CA AL fra PI NA, M. IS DA e IG Porcu e il 26/01/2000 fra AL CA e NC NA, il preteso mendacio dell'alibi); ha censurato infine la mancata concessione delle attenuanti generiche in considerazione del mero supporto logistico da lui eventualmente offerto alla realizzazione del crimine.
Ha proposto infine ricorso per cassazione il difensore di AS IA, il quale, oltre ad eccepire l'inutilizzabilità delle intercettazioni per i medesimi motivi prospettati dagli altri ricorrenti, ha denunziato vizio motivazionale dell'impugnata sentenza quanto alla affermata "signoria sull'arma" oggetto della conversazione intercettata, unico e incerto indizio a suo carico per il reato di illegale detenzione e porto di una pistola. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. - Ritiene innanzi tutto il Collegio che siano prive di pregio le censure in rito dei ricorrenti.
3.1. - Quanto al motivato diniego della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello, richiesta dalla difesa degli imputati con particolare riferimento all'escussione di taluni testimoni, all'acquisizione delle immagini filmate nella casa di Parma e soprattutto alla perizia fonica delle voci intercettate, di cui si assumeva la decisività ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), osserva il Collegio che esso risulta correttamente giustificato dai giudici di appello con convincente apparato argomentativo e secondo puntuali apprezzamenti di superfluità e irrilevanza delle singole prove richieste (in particolare, l'identità delle persone colloquianti è stata accertata, empiricamente ma con sicurezza, ad opera delle attendibili testimonianze degli ufficiali di P.G., che nel corso delle indagini avevano imparato a distinguerne le voci nel corso delle operazioni intercettative: conf., da ultimo, Sez. 5^, 27/10/2004, Arcolite, rv. 231872; Sez. 6^, 06/05/2005, Musiu, rv. 231856; Sez. 1^, 23/06/2005 n. 34814, D'Agostino): apprezzamenti fattuali, questi della Corte Distrettuale, che si palesano incensurabili in sede di sindacato di legittimità della decisione. 3.2.- Con riguardo all'asserita violazione degli artt. 415 bis e 416 c.p.p., art. 178 c.p.p., lett. c) e art. 130 disp. att. c.p.p., a causa del sopravvenuto deposito da parte del P.M., poco prima dell'inizio del dibattimento, della documentazione di ulteriore attività di indagine eseguita prima del rinvio a giudizio degli imputati, e alla conseguente nullità del decreto che ha disposto il giudizio e degli atti successivi, i ricorrenti si sono limitati a riproporre, negli identici termini, una questione già formulata e disattesa dai giudici di merito con stringenti e logiche argomentazioni in fatto e in diritto, inerenti alle ragioni dell'ineccepibile provvedimento del P.M. di separazione dei procedimenti e di prosecuzione delle indagini nei confronti di altri imputati e per altri fatti criminosi, dopo la chiusura delle indagini relative agli odierni imputati, e al sostanziale rispetto delle garanzie difensive di questtultimi a fronte di una attività di indagine (prevalentemente intercettazioni telefoniche o ambientali, di cui è stato effettuato il rituale deposito e la trascrizione peritale ai fini della loro utilizzabilità in un diverso procedimento ex art. 270 c.p.p.) impropriamente definita "integrativa".
3.3. - È stata eccepita l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e ambientali, per difetto di motivazione circa i presupposti di legge tanto dei provvedimenti autorizzativi o di proroga quanto dei decreti esecutivi del P.M. relativi all'utilizzazione di impianti esterni, siccome illegittimamente adottati sul rilievo della inidoneità "funzionale", non invece "strutturale" o tecnica, di quelli installati negli uffici di Procura.
Trattasi, anche in questo caso, di mera riproposizione di una questione già sollevata, ampiamente dibattuta e disattesa con ampio apparato argomentativo dai giudici di merito, rispetto alla quale il Collegio rileva che: - da un lato, l'apprezzamento di puntualità e congruità motivazionale (diretta o per relationem) dei provvedimenti autorizzativi e di proroga del giudice, analiticamente scrutinati nel giudizio di merito sotto ogni profilo giuridicamente rilevante, è insindacabile in sede di controllo di legittimità; - dall'altro, circa la legittimità dei decreti esecutivi del P.M. in punto di impiego degli impianti in dotazione ai CC. di Ottana, esterni agli uffici di Procura, appare tanto univoco il connotato di eccezionale urgenza nella dinamica della faida omicidiaria in itinere, quanto evidente - per così dire interdipendente e complementare al primo requisito fattuale - l'esclusiva idoneità e adeguatezza di quelle postazioni di ascolto, collocate in prossimità dei luoghi di esecuzione degli efferati crimini, rispetto alla tempestiva acquisizione investigativa di ogni elemento utile per le indagini e alle contestuali operazioni di prevenzione/interruzione dell'attività criminosa. Ragioni pratiche, queste ultime, riguardanti il coordinato e positivo esito delle investigazioni le quali, pur riferite a una nozione di inidoneità di tipo "funzionale" degli impianti di Procura, in relazione allo specifico delitto per il quale si procede nel caso concreto e alla tipologia di indagine necessaria per il suo accertamento, meritano, a norma dell'art. 268 c.p.p., comma 3, una considerazione non inferiore a quella di inidoneità "tecnica" o "strutturale", dipendente cioè dalle mere condizioni materiali degli impianti (in tal senso, v. Cass., Sez. Un., 26/11/2003, Gatto, Cass. pen. 2004, 1217; Sez. 6^, 10/06/2005 n. 35063, Cadei e altri;
Sez. 1^, 23/06/2005 n. 34814, D'Agostino e altri).
È stato inoltre contestato il significato indiziante e la piena valenza auto - ed etero-accusatoria attribuiti al contenuto dei dialoghi intercettati fra NC NA, PI NA e AL CA, in assenza di un effettivo vaglio dibattimentale di quelle dichiarazioni nel contraddittorio fra le parti e in pretesa violazione degli artt. 62, 63 e 64 c.p.p. e art. 111 Cost.. Ritiene peraltro questa Corte che, in materia di intercettazioni (attività d'indagine che ben può qualificarsi come ontologicamente irripetibile, perciò sottratta al regime del contraddittorio dibattimentale nella formazione della prova in forza dell'esplicita deroga prevista dal quinto comma dell'art. 111 Cost.), non trovano applicazione le regole di garanzia stabilite dagli artt. 62, 63 e 64 c.p.p. e che le ammissioni di circostanze indizianti in ordine alla commissione di reati, fatte spontaneamente dall'indagato nel corso di una conversazione telefonica, la cui intercettazione sia stata ritualmente autorizzata, hanno integrale valenza probatoria. Esse, infatti, non sono assimilabili alle dichiarazioni da lui rese nel corso dell'interrogatorio dinanzi all'Autorità giudiziaria o a quella di polizia giudiziaria, ne' le registrazioni e i verbali delle conversazioni telefoniche sono riconducibili alle testimonianze de relato sulle dichiarazioni dell'indagato, integrando invece la riproduzione fonica o scritta delle dichiarazioni stesse, di cui rendono in modo immediato e senza fraintendimenti il contenuto (Cass., Sez. 6^, 01/02/1994, Cuozzo, rv. 197146; Sez. 5^, 03/05/2001, Corso, rv. 220227; Sez. 6^, 22/05/2003, Corteggiano, rv. 226202; Sez. 6^, 01/10/2003, Potenza, rv. 227275). Qualora poi le dichiarazioni compiute da persone che conversino tra loro, captate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata e a loro insaputa, siano incriminanti erga alios, che sarebbero indicati come concorrenti nella consumazione di reati cui uno degli interlocutori dichiara di avere partecipato, i fatti storici oggetto delle relative accuse vanno liberamente valutati dal giudice secondo gli ordinari criteri di apprezzamento della prova indiziaria sul piano logico, non trovando in questo caso applicazione la regola della chiamata in correità stabilita dal terzo comma dell'art. 192 c.p.p. (Cass., Sez. 5^, 07/02/2003, Alvaro, rv. 227411;
Sez. 5^, 14/10/2003, Grande Aracri, rv. 227815). Palesemente infondata risulta infine la contestazione sollevata da CA AL circa l'utilizzabilità delle intercettazioni eseguite sull'autovettura, poiché la tesi difensiva (secondo cui l'abitacolo dell'autovettura non sarebbe assimilabile a luogo di privata dimora, nel quale soltanto sarebbe consentita l'intercettazione delle comunicazioni inter praesentes) appare chiaramente frutto di un'erronea interpretazione del dato normativo, che viene letto in un'ottica rovesciata. Ed invero, l'art. 266 c.p.p., comma 2, contrariamente a quanto assume la difesa del ricorrente, nel consentire in linea di principio le intercettazioni ambientali negli stessi casi indicati nel primo comma per le intercettazioni telefoniche, fissa rigorosi limiti proprio quando essa avvenga nei luoghi indicati dall'art. 614 c.p., e non viceversa. 4. - Con i principali motivi di gravame è stata denunziata da parte di tutti gli imputati la violazione delle regole di valutazione della prova, nonché la manifesta illogicità della motivazione dell'impugnata sentenza, per asserite carenze argomentative e per la pretesa incompletezza dei dati probatori riguardanti la ricostruzione fattuale e l'attribuzione delle azioni omicidiarie agli stessi. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, i delitti omicidiari in esame, insieme ad altri (come quelli dei fratelli IU e OR ER, di OM DA, di TO e NA OB e i falliti attentati in danno dei AR) pure eseguiti nel territorio del comune di Noragugume ma rimasti estranei a questo processo, sarebbero tutti inseriti in un contesto di faida, originata da vecchie contese per il possesso di terreni pascolativi e scatenata fra gruppi familiari e amicali contrapposti (da un lato, le famiglie ER, AD e DD;
dall'altro, le famiglie DA, AL, NA, AS e AR) in un ristretto arco temporale, dal giugno 1998 al marzo 2000. Infatti, nel reciproco alternarsi di aggressioni e attentati, imputati e vittime appartenevano all'uno e all'altro schieramento, in una catena di vendette incrociate, la cui pratica era dettata dalle regole consuetudinarie del codice barbaricino, proprio delle comunità pastorali delle Barbagie. Al duplice agguato mortale, condotto contro i fratelli IU e OR ER il 12 giugno e l'11 agosto 1998, seguirono, come risposta, prima gli omicidi di ES e di DA OM, il 25 agosto e il 14 ottobre 1998, e poi il 18 gennaio 1999 l'attentato fallito ai AR padre e figlio. Come reazione, venne ucciso AL AD il 7 agosto 1999; di rimando, i AR subirono un secondo, pure fallito, attentato il 24 ottobre e NA TO fu ucciso il 26 novembre 1999; l'immediata risposta fu l'uccisione di NE DD e il ferimento del fratello IU il 27 dicembre 1999; il 19 marzo 2000, infine, fu ucciso OB NA. Nei delitti contro lo schieramento DA, NA, AR vennero utilizzati gli stessi fucili, mentre per gli omicidi contro il gruppo ER, AD, DD vennero utilizzate armi sempre diverse.
5. - In ordine all'omicidio premeditato di ES DA sono stati ritenuti sussistenti a carico di UL ER, da entrambi i giudici di merito, plurimi, convergenti e significativi elementi indiziati, costituiti: dall'appartenenza alla famiglia offesa dalla precedente uccisione dei fratelli IU e OR ad opera del gruppo familiare antagonista e perciò dall'adeguata causale della vendetta enunciata anche nelle conversazioni intercettate tra i familiari;
dai residui di sparo indicativi dell'uso recente di armi da fuoco compatibili con il fucile da caccia usato dallo sparatore per uccidere DA, prelevati nello stesso giorno dell'omicidio e individuati mediante attendibili analisi specialistiche di tipo chimico-balistico, che escludevano la tesi della contaminazione accidentale, sia sul giaccone rinvenuto sotto il sedile dell'autovettura, che sui pantaloni messi a bagno in una bacinella, sugli scarponi e su entrambe le mani, nonostante la telefonata di avvertimento e sollecitazione della sorella NG a indossare indumenti puliti prima di recarsi in caserma e l'effettivo, repentino, cambio d'abiti; dall'opportunità sul piano logistico e temporale di eseguire il delitto, per l'accertato difetto di alibi e per il silenzio da lui serbato circa le attività svolte nella mattinata di quel giorno.
La prova principale per l'attribuzione a CA AL, NA NC e BR AS della responsabilità per l'agguato ai fratelli DD, eseguito nel dicembre 1999 in risposta all'attentato ai AR e all'omicidio di TO NA succedutisi fra l'ottobre e il novembre dello stesso anno, è stata individuata dai giudici di merito nel contenuto delle conversazioni telefoniche e ambientali intercettate, oggetto di trascrizione peritale e di testimonianza degli investigatori circa il riconoscimento delle voci dei protagonisti, il cui valore dimostrativo è stato ritenuto univoco con riferimento alla precisa corrispondenza temporale di quanto narrato con lo scenario dei dati fattuali altrimenti emersi, quali: - il brevissimo viaggio segreto di CA AL in Sardegna dell'11 dicembre, preceduto dal colloquio intercettato nella casa di Parma con il fratello CI e con PI NA, finalizzato all'incontro con NA NC e poi nella stessa notte in Orgosolo a casa dei cugini BR AS e AN IL (coi quali vi erano stati in precedenza e vi sarebbero stati nei giorni successivi - compreso il 26 dicembre, giorno del programmato agguato - costanti e ripetuti contatti telefonici), per concordare l'intervento dei sicari necessari per l'esecuzione materiale dell'attentato programmato per il 26 dicembre, a un mese esatto dalla morte di TO NA;
- il tenore della breve telefonata tra NC NA, che si trovava a Noragugume, e CA AL che allontanatosi da quel centro si stava dirigendo a Cagliari, alle ore 17,23 del 26 dicembre, nella quale il primo comunicava all'altro (disponibile a tornare subito indietro) che quella sera non si era fatto nulla in loc. Mussette a causa del trasferimento del bestiame in loc. Ilai-S'Abbardente, dove poi effettivamente l'indomani mattina, organizzato un nuovo agguato, i fratelli DD furono aggrediti e colpiti a fucilate;
- il contenuto delle conversazioni intercettate il 26 e il 27 gennaio 2000 sull'autovettura di CA AL, nel corso della quale NC NA raccontò minuziosamente gli estremi delle fasi, preparatoria ed esecutiva, dell'agguato teso ai fratelli DD, dopo il tentativo fallito la sera del 26 dicembre e le successive perlustrazioni con AS e un secondo sicario per verificare la presenza del bestiame a Ilai - S'Abbardente, nonché il ruolo da lui svolto insieme ai complici AL e AS, al quale peraltro, essendosi adoperato nell'impresa senza pretendere neppure il rimborso delle spese sostenute, non poteva chiedersi un ulteriore impegno per la preparazione di altri delitti della stessa specie;
- l'intreccio delle numerosissime telefonate fra AS, NA e AL, in particolare nelle giornate del 26 e del 27 dicembre, ancor più dimostrative del diretto coinvolgimento del primo nella preparazione e nell'esecuzione del delitto, quale partecipe dell'agguato in veste di sparatore con un altro sicario o comunque di guida degli sparatori sul luogo dell'agguato; - l'accertata falsità dell'alibi proposto dall'AS mediante il teste Rubianu e comunque la compatibilita degli orari indicati con l'esecuzione del crimine;
- l'intento ripetutamente manifestato dai fratelli NA nel corso delle medesime conversazioni, o di altre pure intercettate, di proseguire l'opera di vendetta contro le famiglie nemiche.
La Corte di Assise di Appello (pur dovendosene rimarcare l'analisi esasperatamente parcellizzata dei dati investigativi e talune superflue digressioni sociologiche sull'ambiente agro-pastorale delle zone interne della Sardegna, con particolare riguardo a quelle che vengono definite ancestrali pratiche o consuetudinarie regole di vendetta del "codice barbaricino", le quali, non essendo verificabili nè verificate nel giudizio, non possono certo configurare il sostrato empirico di massime di esperienza, utilizzabili nel procedimento logico-inferenziale del ragionamento probatorio del giudice penale), nel condividere motivatamente il percorso argomentativo della Corte di primo grado, ha pertanto individuato e sottoposto ad attenta analisi tutti i significativi e convergenti elementi di prova suindicati, attinenti sia alla dinamica esecutiva degli agguati omicidiari DA e DD che ai validi moventi e interessi alla base degli stessi.
Il quadro indiziario, con l'ausilio dell'elemento orientativo costituito dalla possibile causale, è stato infine ritenuto in grado di confluire sul piano logico-giuridico in una ricostruzione unitaria dei fatti e nell'affermazione di responsabilità degli imputati ER, AL, NC NA e AS, in qualità di esecutori materiali o di mandanti, assolvendosi per tutti all'obbligo di motivare diffusamente sulla prova di una loro reale partecipazione alla fase di preparazione o realizzazione dei crimini, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dai concorrenti.
Orbene, mentre i descritti elementi di accusa costituiscono un quadro probatorio ampio, idoneo e convincente per fondare l'affermazione di responsabilità dei ricorrenti, questi, pur criticando formalmente la violazione di specifiche regole inferenziali preposte alla formazione del convincimento del giudice, hanno in realtà postulato un preteso travisamento dei fatti e una insufficienza delle prove, chiedendo la rilettura del quadro probatorio e, con esso, il sostanziale riesame nel merito, inammissibile invece in sede d'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione, allorquando la struttura razionale della sentenza impugnata abbia - come nella specie - una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica e delle massime di comune esperienza, alle risultanze del quadro probatorio. Va inoltre sottolineato, quanto allo specifico rilievo di AS BR di nullità della decisione impugnata per violazione del principio di correlazione fra l'imputazione contestata - che era quella di avere partecipato all'omicidio DD come esecutore materiale, mediante l'esplosione di colpi di arma da fuoco nel corso dell'agguato - e la sentenza di condanna, nella quale restava invece incerto il preciso ruolo da lui svolto - avere fatto da basista o accompagnatore dei sicari ovvero avere sparato contro le vittime -, che, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'inosservanza del suddetto principio è ravvisabile solo quando il fatto ritenuto in sentenza si trovi, rispetto a quello contestato, in relazione di eterogeneità, ma non già quando gli elementi essenziali (come, nella specie, la sicura presenza dell'AS, in un ruolo di attiva partecipazione, nel momento e sul luogo dell'agguato omicidiario) che ne caratterizzano la qualificazione giuridica siano rimasti sostanzialmente invariati, risultando ad essi solo aggiunti ulteriori particolari della vicenda, in merito ai quali l'imputato abbia avuto modo di difendersi e si sia comunque difeso.
I motivi di ricorso degli imputati UL ER da un lato, AL CA, NC NA e BR AS dall'altro, in punto di responsabilità in ordine agli omicidi DA e, rispettivamente, DD risultano pertanto infondati e devono essere rigettati. Parimenti infondato si rivela il gravame dei ricorrenti AL CA e PI NA quanto alle statuizioni di condanna del primo per il gesto minatorio rivolto nel settembre 1999 nei confronti di M. NT AS, che lo aveva chiamato "assassino", al fine di costringerla al silenzio, nonché di entrambi per la illegale detenzione, in concorso con NC NA delle due pistole, OW e ER, circolate nella casa di Parma in cui essi convivevano. Il giudizio di responsabilità, espresso per il primo reato alla stregua della conversazione intercettata fra l'imputato e MP AS, che aveva collaborato nel mettere a tacere la sorella percuotendola dopo la minaccia subita, e per il secondo delitto in considerazione degli strettissimi rapporti di solidarietà e coabitazione fra i tre giovani e del tenore delle conversazioni intercettate, nelle quali era univoco il riferimento al maneggio di pistole, appare infatti congruamente e logicamente argomentato dai giudici del merito con puntuale richiamo degli elementi e delle circostanze che ne fondano il ragionamento probatorio, sicché le critiche difensive si risolvono in censure di tipo meramente fattuale, improponibili in sede di sindacato di legittimità della sentenza impugnata. 6. - Ritiene il Collegio, per contro, che debba essere accolto il ricorso di PI NA limitatamente al concorso nell'omicidio DD, essendo fondate le censure di manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata e di violazione delle regole di inferenza probatoria, circa la precisa identificazione e la valutazione del concreto contributo, materiale o morale, da essa prestato - oltre la mera connivenza non punibile - all'organizzazione e all'esecuzione del contestato agguato omicidiario. La Corte di Assise di Appello, pur condividendo la precisa ricostruzione probatoria della vicenda operata dai primi giudici, ha rivalutato la posizione di PI NA, assolta in primo grado, ritenendola responsabile dell'omicidio DD, al pari del fratello NC, del fidanzato CA AL e di BR AS. La connivenza della stessa rispetto ai propositi omicidiari degli altri imputati è stata considerata causalmente rilevante per la realizzazione del delitto, come "apporto di carattere materiale e morale alla realizzazione del piano, sotto il profilo dell'istigazione, agevolazione e rafforzamento del proposito delittuoso altrui". Va sottolineato in proposito come l'efficacia causale del contributo della NA nel determinismo produttivo dell'evento è stata positivamente scrutinata dai giudici di appello con riferimento ai medesimi elementi fattuali già presi in esame e però ritenuti insufficienti dalla Corte di primo grado, consistenti: - nella esplicita condivisione della causale omicidiaria e nell'intento di vendetta reiteratamente esplicitato nelle conversazioni intercettate;
- nella partecipazione all'organizzazione del viaggio segreto di CA AL in Sardegna dell'11 - 12/12/1999, finalizzato alla programmazione dell'agguato, mediante la copertura e il supporto logistico prestati per i contatti e gli scambi di notizie fra i protagonisti;
- nel tenore del messaggio inviato a CA AL il 26 dicembre, per comunicargli la dissociazione della madre dal delitto e l'isolamento in cui essa versava con suo fratello nel perseguire l'intento di vendetta;
- nella programmazione di ulteriori delitti in attuazione del medesimo intento;
- nella sorveglianza dei movimenti dei DD la mattina del giorno prestabilito per l'agguato, poi rinviato al giorno successivo.
Orbene, premesso che il giudice di appello che riformi totalmente la sentenza assolutoria di primo grado, caratterizzata come nella specie da un solido impianto argomentativo, ha l'obbligo non solo di delineare con chiarezza le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio, ma anche di confutare specificamente e adeguatamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza e di dimostrarne con rigorosa analisi critica l'incompletezza o l'incoerenza, non essendo altrimenti razionalmente giustificata la riforma (Cass., Sez. Un., 12/07/2005 n. 33748, Mannino), ritiene il Collegio che la statuizione di colpevolezza della NA per l'omicidio DD si fondi su una ratio decidendi che evidenzia una grave frattura logica del ragionamento probatorio conducente al rovesciamento della decisione assolutoria. Le conclusioni risultano disancorate, infatti, da una seria base fattuale circa la prova dello specifico, effettivo e concreto contributo causale, di natura materiale o morale, alla organizzazione, preparazione o esecuzione del delitto. Al di là della piena consapevolezza del progetto criminoso del fratello e del fidanzato e della comune volontà di vendetta, dimostrate dagli esiti delle operazioni intercettative ma condivise entrambe, peraltro, con altri soggetti legati da vincoli di parentela, non sembra che la "copertura" prestata (ancora una volta non in via esclusiva da parte della stessa) al viaggio di CA AL in Sardegna o il suo "girellare" in macchina per il paese la mattina del giorno programmato per l'agguato insieme con l'amica AS possano avere un significato probatorio talmente convergente da essere univocamente interpretati come atti sicuramente diretti e funzionali all'organizzazione e all'esecuzione del crimine, con la consapevolezza e la volontà di interagire sinergicamente con le condotte altrui nella produzione dell'evento lesivo del medesimo reato. Nè il tautologico richiamo da parte dei giudici di appello alle categorie della "istigazione" o del "rafforzamento" dell'altrui proposito criminoso, pure in assenza di una precisa e circostanziata definizione delle singole forme di tipizzazione della causalità psichica, appare in grado di dissimulare l'incertezza e la contraddittorietà della prova circa l'effettiva incidenza causale del contributo materiale offerto dalla NA.
Colgono dunque nel segno le critiche della ricorrente circa la disapplicazione dei criteri legali di valutazione della prova indiziaria e la scarsa tenuta logica e informativa della motivazione sul punto, essendosi data valenza inferenziale a una serie di indizi che, pur analiticamente presi in esame in prime cure e ritenuti ciascuno di essi non univoco ne' grave, e perciò probatoriamente ininfluente ai fini dell'obiettivo accertamento della verità, sono sembrati tuttavia ai giudici di appello raccordabili e coerenti con il tessuto narrativo della "storia" della faida, come prospettata dall'accusa e da essi integralmente fatta propria.
I rilevati vizi logici e giuridici della sentenza impugnata ne giustificano pertanto il parziale annullamento in ordine all'affermata responsabilità della NA per l'omicidio DD (restando assorbite le doglianze prospettate in subordine dalla ricorrente, in punto di riconoscimento della circostanza attenuante della minima partecipazione al fatto), con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Assise di appello di Cagliari la quale, uniformandosi ai principi di diritto sopra enunciati, dovrà rivalutare tutti gli elementi di prova legittimamente acquisiti ed utilizzabili, al fine di delineare compiutamente l'effettiva portata dell'eventuale contributo, materiale o morale, dalla stessa concretamente apportato alla realizzazione dell'agguato omicidiario. 7. - Vanno parimenti accolti i ricorsi di NC NA e AL CA limitatamente al concorso nell'omicidio di AL AD, eseguito per reazione agli omicidi di ES e OM DA e al primo attentato fallito in danno dei AR, per il quale, sebbene assolti in primo grado, sono stati ritenuti colpevoli in appello, essendo fondate le critiche di manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata e di violazione delle regole di valutazione della prova indiziaria nella ricostruzione probatoria della vicenda.
La Corte di Assise di ASppello ha rivalutato la posizione dei due imputati con riferimento ai medesimi elementi fattuali già presi in esame e però ritenuti insufficienti dalla Corte di primo grado, consistenti esclusivamente nell'apprezzamento di sicura attendibilità della testimonianza indiretta di NE AD, fratello della vittima, che aveva riferito al cap. Carparelli i nomi dei due assassini per averli appresi dallo zio ON AD, che a sua volta ne aveva ricevuto notizia da ET SA, il quale, siccome residente nei pressi del luogo dell'agguato, sarebbe stato teste oculare dell'episodio. Risulta tuttavia evidente che la stringatezza dell'informazione e la smentita dibattimentale da parte delle due fonti primarie ostavano alla piena utilizzazione del relatum, poiché, pure a prescindere dai dubbi sull'attendibilità di quanto indirettamente riferito dal propalante, la veridicità della presunta confidenza di SA era smentita dalla circostanza, obiettivamente rilevata in sede di ispezione dei luoghi, che questi dalla posizione sopraelevata del suo casolare non sarebbe stato in grado di identificare neppure la sagoma degli sparatori data la notevole distanza dal luogo dell'agguato; mentre anche la presenza dei residui di sparo rinvenuti sulla maglietta, sui pantaloni e sugli scarponi di CA AL è stata dai periti attribuita a una verosimile contaminazione accidentale durante il trasporto in caserma nella vettura dei Carabinieri, la cui tappezzeria venne sottoposta immediatamente a prelievi e analisi chimiche, che diedero esito positivo per inquinamento da tracce di polvere da sparo. Di talché, a fronte di un siffatto, davvero fragile, quadro indiziario, tutto racchiuso nella ritenuta attendibilità intrinseca della testimonianza de relato (di terzo grado) di NE AD, il ragionamento probatorio dei giudici di appello conducente all'affermazione di responsabilità di NC NA e AL CA anche per l'omicidio AD, pur coerente ancora una volta con la complessiva "storia" della faida come narrata dal P.M. e da quei giudici, appare tuttavia, a ben vedere, frutto di illazioni e di apodittiche congetture, oltre che viziato da grave travisamento dei fatti (come evidenziato dal legittimo raffronto con l'opposta, attenta, analisi delle circostanze, emergente dal testo della motivazione della sentenza assolutoria di primo grado). L'annullamento della sentenza impugnata, sul punto, va pronunziato senza rinvio perché le irreversibili e storicamente accertate lacune circa ulteriori informazioni decisive (la sentenza di condanna è fondata infatti su una dichiarazione accusatoria indiretta, rimasta priva di elementi esterni idonei a corroborarla, essendo essa l'unica fonte di prova) e la manifesta illogicità del ragionamento probatorio dei giudici di appello dimostrano di per sè la mancanza di prove della partecipazione degli imputati all'omicidio AD e, perciò, l'impossibilità, attesa la natura indiziaria del processo e la completa disamina del materiale acquisito nei pregressi giudizi di merito, di pervenire altrimenti a una conclusione diversa dall'assoluzione degli stessi dal relativo addebito con l'ampia formula liberatoria "per non aver commesso il fatto", eliminandosi conseguentemente la relativa pena e rideterminandosi la durata dell'isolamento diurno in mesi sei.
8. - A identica, pure drastica, conclusione deve pervenirsi relativamente alla statuizione di condanna di IA AS per il delitto di illegale detenzione e porto di una pistola, con riguardo alla circostanza che lo stesso, nel corso di un colloquio intercettato il 22 dicembre 1999, rivolgendosi a un soggetto non identificato che gli era accanto, aveva proferito le seguenti parole "perché non vai e tifai un salto subito e la porti quella pistola". La motivazione della sentenza impugnata appare, sul punto, manifestamente illogica e apodittica, poiché la lapidaria frase sopra riferita, avulsa da ogni riferimento allo specifico contesto del discorso intercettato (di cui non è dato riscontrare alcuna indicazione nelle sentenze di merito) e disancorata dalle risultanze di contestuali o successive attività investigative attinenti alla vicenda, rimaste ignote, non sembra univocamente dimostrativa della pretesa "disponibilità" o "signoria" dell'arma da parte dell'AS e del suo interlocutore. Il rilevato vuoto probatorio, a fronte dell'unico e incerto indizio a carico dell'imputato, impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con l'ampia formula liberatoria "perché il fatto non sussiste". 9. - In merito al trattamento sanzionatorio, le attenuanti generiche sono state negate a tutti gli imputati, esclusa NA PI (alla quale venivano concesse e riconosciute prevalenti sulle aggravanti sia per la giovanissima età che per ragioni di umana pietà e comprensione), in considerazione della gravità dei delitti commessi, delle specifiche condotte di partecipazione all'ideazione e all'esecuzione degli stessi e, per NC NA e per l'AS, anche per i precedenti penali: le regole dell'arcaico contesto comunitario delle Barbagie e l'intento di vendicare l'uccisione di parenti e amici non giustificavano in ogni caso la scelta consapevole, e non priva di alternative, di farsi giustizia da sè con atti di inaudita ferocia.
Ciò posto, ritiene il Collegio che gli specifici motivi di gravame attinenti al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, proposti dagli imputati ER, NA NC, AL e AS, si palesano inammissibili, poiché l'argomentato e logico apprezzamento dei giudici di merito, ancorato al dato obiettivo e prevalente della particolare efferatezza dei fatti omicidiari, risulta incensurabile in sede di sindacato di legittimità.
Parimenti inammissibili, sia per il difetto di specificità delle ragioni che sorreggono i relativi motivi di ricorso che per la manifesta infondatezza dei generici assunti, a fronte del congruo apparato argomentativo delle sentenze di merito sul punto, risultano le ulteriori doglianze del ER e del NA circa la premeditazione e, rispettivamente, la complessiva entità del trattamento sanzionatorio, nonché del AL quanto alla specificazione dei criteri di determinazione della pena base, anche ai fini della continuazione, e al diniego dell'attenuante della minima partecipazione al fatto.
Per contro, resta assorbita - come si è già avvertito - dal disposto annullamento con rinvio, limitatamente al concorso nell'omicidio DD, la doglianza prospettata in subordine da IUina NA riguardo all'attenuante della minima partecipazione al fatto.
Al rigetto dei ricorsi degli imputati CA AL, NC NA e BR AS, relativamente all'omicidio DD, segue la condanna in solido degli stessi alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di CA AL e IO NC NA limitatamente ai delitti di cui ai capi C) e D) per non aver commesso i fatti, eliminando la relativa pena e così rideterminando la durata dell'isolamento diurno in mesi sei. Rigetta nel resto i ricorsi dei suddetti imputati. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di IA AS relativamente ai delitti di cui al capo P) perché il fatto non sussiste.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di AR PI NA limitatamente ai delitti di cui ai capi I), L) M), e rinvia per nuovo giudizio sugli stessi ad altra sezione della Corte di Assise di Appello di Cagliari. Rigetta nel resto il ricorso dell'imputata. Rigetta i ricorsi di UL ER e BR AS, che condanna in solido al pagamento delle spese processuali.
Condanna in solido CA AL, IO NC NA e BR AS alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalle parti civili DD, che si liquidano in complessivi Euro 3.600,00 oltre spese e accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2006