Sentenza 13 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 13/04/2001, n. 5552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5552 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2001 |
Testo completo
LA 5552 /01 ) 4 7 E O 3 . L C L N A O , P B 4 OPOLONOME DI POPO I 9 E 9 D E 1 - N E 1 O 1 C I - I Z 1 E SUPREMA D SAZIONE D A 2 R Restituzione della Oggetto U T I S I G 9 G 3 SEZIONE TERZA CIVILE E E mutusk R N . 6 A T 4 D S . I E Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: T T T N R E A S E Dott. Angelo GIULIANO - Presidente R.G.N. 12799/98 12100 Dott. Giovanni Silvio COCO Consigliere- Cron. LUCENTINI - Rel. Consigliere Dott. Giuliano - Rep. - Consigliere Dott. Antonio SEGRETO - Ud. 01/02/01 Dott. Gianfranco - Consigliere-- MANZO ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: IL SOLE 24 ORE dal Sig. domiciliata in ROMA 3000 PELLINI STEFANIA, elettivamente per diritti L.
1.3 APR. 2001 VIA DEL BABUINO 114, presso lo studio dell'avvocato IL CANCELLIERE GIUSEPPE, che la difende, giusta delega in BOMBARA atti;
CANCELLEGIA - ricorrente
contro
CAUTELA DOMENICO, elettivamente domiciliato in ROMA 111, presso lo studio VLE REGINA MARGHERITA dell'avvocato SCIOSCIA GIUSEPPE, che lo difende, co 1 procura speciale del Dott. Notaio Franco Rossi Calasanzio 27/10/2000, rep.n.27139; * 2001 207 controricorrente -1- avverso la sentenza n. 4682/98 del Giudice di pace di ROMA, emessa il 20/5/1998, depositata il 20/05/98; RG.6358/1998, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/02/01 dal Consigliere Dott. Giuliano LUCENTINI;
udito l'Avvocato GIUSEPPE SCIOSCIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per l'inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso. . -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione in riassunzione notificata il 27 gennaio 1998 Restituzione delle somme untusta DO CA esponeva che nel 1993 aveva mutuato al fratello TO e alla cognata ST EL, coniugi in regime di comunione legale, la somma di lire 2.856.000, affinché facessero fronte al pagamento della provvigione dovuta mediatore in relazione alla stipula d'un preliminare di compravendita avente ad oggetto la casa familiare;
che mutuatari, separatisi legalmente nel 1997, avevano in seguito glucent venduto l'immobile, ripartendosene il prezzo a metà; che solo il fratello TO, non anche la cognata, aveva provveduto restituire la sua parte della somma mutuata. La conveniva pertanto davanti al Giudice di pace di Roma, chiedendone la condanna al pagamento del debito. Radicatosi il contraddittorio, il Giudice di pace accoglieva la domanda, così motivando. Era provata in causa la concessione del mutuo in questione. quale concorso per la spesa necessaria all'acquisto di un bene immobile, destinato ad essere utilizzato quale casa coniugale e destinato, per ciò stesso, ad entrare nella comunione dei beni. Ciò che invece la convenuta aveva contestato era che il prestito fosse stato concesso anche a lei, e non al solo fratello del mutuante. Poteva anche affermarsi, soggiungeva il Giudice di pace, che la EL non ignorasse l'effettuazione del prestito. 3 Stando così le cose, pur essendo principio giurisprudenziale che, nell'ipotesi di obbligazione assunta personalmente da uno dei coniugi per contribuire al soddisfacimento del bisogni familiari, l'altro coniuge non 'obbligato solidalmente per |l'adempimento dell'intera obbligazione, appariva "più convincente più aderente alla peculiarità della vicenda espresso dalla processuale in esame il contrario avviso dottrina maggioritaria, che pone l'accento sull'operatività dell'attribuzione a carico di entrambi i coniugi degli effetti di un atto assunto nell'interesse evidente della famiglia. Detto interesse animò certamente l'assunzione dell'obbligazione da mutuo, trattandosi di operazione destinata ad incrementare il patrimonio in comunione legale fra i coniugi e di operazione garantita dai beni medesimi”. Oltre tutto -soggiungeva- dall'operazione di cui trattasi era derivato un vantaggio alla EL, che, avendo ricavato dalla rivendita del bene la metà del suo valore, non poteva sottrarsi al soddisfacimento degli oneri connessi al suo acquisto, apparendo ininfluente il rilievo difensivo secondo cui l'attore avrebbe dovuto fare valere it sud credito al momento dello scioglimento della comunione, penal la decadenza. Per la cassazione della sentenza la EL ha proposto ricorso sulla base di un motivo. L'intimato ha presentato controricorso illustrato da memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE Va pregiudizialmente osservato che, essendo stato il ricorso notificato al CA il 15 luglio 1998, questi avrebbe dovuto notificare il proprio controricorso, in conformità dell'art. 370 co. 1 c.p.c., nel quaranta giorni successivi, ossia entro il ottobre stesso anno, mentre invece lo notificò alcuni giorni dopo. In particolare, dopo avere tentato una prima notifica alla EL il 7 ottobre 1998 (nel domicilio eletto in Roma, via del Babuino 114, presso lo studio del suo difensore avv. Giuseppe Bombara), senza tuttavia riuscirvi perché quest'ultimo era двигил deceduto due giorni prima, il CA nuovamente provvide notificare l'atto alla stessa EL presso la Cancelleria della Corte di cassazione ed al suo domicilio reale, ma tali notifiche avvennero, rispettivamente, soltanto il 15 ed il 16 ottobre 1998. In questa situazione, il CA deduce, nella prima memoria illustrativa, che il ritardo era stata determinato, in pratica, da un'ipotesi di caso fortuito di forza maggiore, con conseguenza che, ove la ricorrente avesse nominato un nuovo difensore, doveva ritenersi che l'atto avesse raggiunto lo scopo ex art. 156 co. 3 c.p.c.; che, in ogni caso, esso era da considerare giustificato, sicché avrebbe dovuto essere rimesso in termini per la rinnovazione della notificazione;
che, ritenendo il termine improrogabile, si finiva col violare il diritto di difesa, onde gli atti avrebbero dovuto essere rimessi alla Corte costituzionale. Osserva la Corte che -mentre la prima deduzione difensiva da trascurare, in quanto espressamente condizionata, in via positiva, ad un evento non verificatosi (la ricorrente non ha nominato un nuovo difensore)- le altre due sono evidentemente infondate. Premesso che la notifica del controricorso avrebbe dovuto essere effettuata, dopo la morte del difensore domiciliatario, presso la cancelleria della Corte di cassazione, essendo in tale caso applicabile, per identità di ratio, la norma dell'art. 366 co. 2 c.p.c. (Cass. sez. un. 7 maggio 1998 n. 4632, Cass. Qlucent 11 settembre 1994 n. 2479), è inutile sottolineare che siffatta notifica ben avrebbe potuto procedere, nei due giorni disposizione, il CA. Invero, quel che va decisivamente considerato che la disciplina della rimessione in termini ex art. 184 bis c.p.c. concerne solo la fase istruttoria del procedimento e non la proposizione delle impugnazioni, non potendo ritenersi consentita l'interpretazione analogica della suddetta norma, stante il carattere palesemente eccezionale (v. sentenza Cass. 25 maggio 1998 n. 5197, relativa proprio alla notifica del controricorso). In forza di tali considerazioni, deve rigettarsi la richiesta dell'intimato di rimessione in termini, laddove poi, quanto alla questione di legittimità costituzionale, non può esservi lesione del diritto di difesa solo perché, in relazione ad un atto del processo, la legge preveda il rispetto di un termine perentorio. In conclusione, va dichiarata l'inammissibilità del controricorso e delle relative memorie illustrative. Con l'unico motivo, denunciando nullità della sentenza per mancante ed apparente motivazione sul criterio di equità applicato (ex art. 360 n. 4 c.p.c.), la ricorrente si duole che il Giudice di pace, “senza premettere alcuna motivazione sul criterio di equità applicato e quale sia stata la sua ratio decidendi, (abbia) totalmente ignorato e disatteso consolidati insuperabili principi giurisprudenziali e regole dell'ordinamento statuale italiano" secondo cui è da escludere la responsabilità qlucent solidale di un coniuge per le obbligazioni assunte dall'altro coniuge nell'interesse della famiglia, essendo privo l'ordinamento stesso di una disposizione in tale senso. Oltre tutto -nota ancora la EL- la dottrina richiamata dal Giudice di pace non era applicabile alla fattispecie, mentre poi esso giudice aveva addirittura dichiarato l'ininfluenza del rilievo difensivo secondo cui il preteso diritto avrebbe dovuto farsi valere sino al momento dello scioglimento della comunione. Osserva il Collegio. Il Giudice di pace ritenne che la EL doveva restituire al mutuante la metà della somma mutuata, ancorché il mutuo fosse stato fatto a favore del (solo) coniuge, sia perché, trattandosi di operazione destinata ad incrementare patrimonio familiare, gli oneri connessi -peraltro garantiti dai beni della comunione- non potevano non gravare su entrambi coniugi, sia perché, dopo sciolta la comunione ● venduto il bene, il patrimonio personale della stessa EL si ora corrispondentemente incrementato, avendo essa percepito la metà del prezzo. Ebbene, è facile vedere come tale decisione sia sorretta da una motivazione più che sufficiente in ordine all'individuazione della regola equitativa adottata, tenuto conto che la relativa operazione è di natura intuitiva, più che sillogistica (Cass. sez. un. 15 Ottobre 1999 n. 716). Va pertanto disattesa la doglianza con cui è invece dedotta la mancanza ovvero l'apparenza, sul punto, della motivazione. 11 mezzo invece è da ritenere inammissibile laddove prospetta un'ipotesi di violazione dei principi dell'ordinamento, che è vizio non sindacabile in sede di legittimità in relazione alle sentenze pronunciate secondo equità dal Giudice di pace (ibidem). Così rigettato il ricorso, per le spese di lite si dispone che seguano la soccombenza, nella liquidazione di cui in dispositivo (tenendo conto, a tale fine, dell'inammissibilità del ricorso e delle memorie).
P.Q.M.
rigetta il ricorso condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in lire• 136,300, oltre onorari liquidati in lire 600.000. 8 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione, addi febbraio 2001. IL CONSIGLIERE EPubaccal IL PRESIDENTE Arge Jabin IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria Oggi, 11 13 APR. 2001 DiGASS # CANCELLIERE M E R Giovanni Giambattista P U S N E O *