Sentenza 12 maggio 2010
Massime • 1
È legittimo il provvedimento con cui il giudice di merito non accolga una richiesta di rinvio per impedimento dell'imputato a comparire, documentato da un certificato medico che si limiti ad attestare l'infermità (nella specie, faringo tracheite) con esiti febbrili e la prognosi, senza indicare il grado della febbre, essenziale alla valutazione della fondatezza, serietà e gravità dell'impedimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/05/2010, n. 20811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20811 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 12/05/2010
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - rel. Consigliere - N. 1012
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - N. 7552/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
S.C., nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza 23 novembre 2009 della Corte di appello di Salerno, che, in parziale riforma della sentenza 23 novembre 2004 del Tribunale di Salerno, lo ha condannato alla pena di mesi 4 di reclusione ed Euro 200 di multa per il delitto ex art. 570 c.p., comma 2 in danno della minore figlia;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso. Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LANZA Luigi;
Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MURA Antonio che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO E RITENUTO IN DIRITTO
S.C. ricorre, a mezzo del suo difensore, contro la sentenza 23 novembre 2009 della Corte di appello di Salerno, che, in parziale riforma della sentenza 23 novembre 2004 del Tribunale di Salerno, lo ha condannato alla pena di mesi 4 di reclusione ed Euro 200 di multa per il delitto ex art. 570 c.p., comma 2 in danno della minore figlia.
Con un unico motivo di impugnazione la ricorrente difesa deduce vizio di motivazione e violazione di legge in punto di omesso accoglimento dell'istanza di differimento dell'udienza, atteso l'impedimento dell'imputato, documentato da una certificazione medica attestante "una faringo tracheite febbrile" che esigeva "cinque giorni di riposo", e senza disporre una visita fiscale di controllo, per accertare l'effettiva incompatibilità delle condizioni di salute dell'imputato stesso per la partecipazione all'udienza. Il motivo è privo di fondamento ed il ricorso va rigettato. Preliminarmente, va premesso che in tema di impedimento a comparire dell'imputato, il giudice, nel disattendere un certificato medico ai fini della dichiarazione di contumacia, deve attenersi alla "natura dell'infermità" e valutarne il "carattere impeditivo", potendo pervenire ad un giudizio negativo circa l'assoluta impossibilità a comparire solo disattendendo, con adeguata valutazione del referto, la rilevanza della patologia da cui si afferma colpito l'imputato (Sez. U, 36635/2005 Rv. 231810 Gagliardi).
Orbene nella specie tanto risulta aver fatto il giudice di merito, avuto riguardo alla natura della patologia (faringo tracheite) con esiti febbrili, il cui grado, peraltro essenziale per una valutazione della fondatezza serietà e gravità dell'impedimento, non risultava nel certificato in alcun modo specificato e con una prognosi e terapia di riposo (non assoluto) per giorni cinque.
Quindi: nessuna assolutezza dell'impedimento prospettato, rilevabile dalla generica e scarna indicazione del sanitario certificante, e, in modo corrispondente, nessun obbligo per il giudice di disporre accertamenti su di una tale prospettata difficoltà a presenziare all'udienza, genericamente attribuita ad una mera tracheite febbrile. Invero, proprio nel rispetto del parametro della ragionevole durata del processo, non ogni difficoltà personale di presenziare al dibattimento ha titolo per dilatare i tempi della risposta giudiziaria, che non è "fatto esclusivo del singolo interessato", ma soltanto quella consistente e non momentanea difficoltà, che può anche essere psico-fisica, la quale sia peraltro idonea, in relazione alla specifica patologia e correlata questa allo stato generale di salute del paziente, a creare un insormontabile ostacolo alla sua presenza - utile ed efficace - nel processo, capace quindi di concretizzare, in termini non discutibili, l'assolutezza del dedotto impedimento (nella decisione dianzi richiamata delle S.U. si trattava di "iperpiressia indicata nella misura di 39).
Il ricorso pertanto, nella verificata tenuta logica e coerenza strutturale del provvedimento impugnato, risulta infondato e la parte proponente va condannata ex art. 616 c.p.p. al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2010