Sentenza 18 dicembre 2007
Massime • 2
In tema di intercettazioni telefoniche da utilizzare in altri procedimenti, qualora la comunicazione intercettata costituisca essa stessa una condotta delittuosa, la sua acquisizione deve essere inquadrata nelle norme che regolano l'uso processuale del corpo di reato e non si applicano, pertanto, le limitazioni probatorie di cui all'art. 270 cod. proc. pen.. (Fattispecie nella quale l'intercettazione riguardava la comunicazione con cui l'imputato, appartenente all'Arma dei Carabinieri, aveva avvertito il latitante di un'imminente operazione volta proprio alla sua cattura).
Ai fini dell'integrazione del delitto di cui all'art. 326 cod., pen. non è necessario verificare che dalla violazione del segreto, commessa dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, sia derivato un danno per la P.A., ma è sufficiente che la rivelazione indebita sia tale da poter cagionare nocumento all'interesse tutelato, che è rappresentato dal buon funzionamento dell'amministrazione, attraverso il dovere di fedeltà del funzionario. (Fattispecie in cui l'imputato, appartenente all'Arma dei Carabinieri, aveva informato un latitante di un'imminente operazione di polizia volta alla sua cattura).
Commentari • 5
- 1. L'intercettazione-corpo di reato e la breccia nel recintoElisa Lorenzetto · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
La conversazione o comunicazione intercettata costituisce corpo del reato allorché essa integra di per sé la fattispecie criminosa e, in quanto tale, è utilizzabile nel processo penale. 1. Un conclamato contrasto in ordine alla possibilità di utilizzare le intercettazioni in procedimenti diversi da quello d'origine anche quando non «indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza» (art. 270 comma 1 c.p.p.) - in difetto, quindi, delle condizioni ex lege - sul presupposto che trovi applicazione la disciplina regolante l'uso processuale del corpo di reato (art. 431 comma 1 lett. h c.p.p.), fornisce alla Suprema corte l'abbrivio per affrontare …
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Integra la fattispecie criminosa di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico protetto, prevista dall'art. 615-ter cod. pen., la condotta di accesso o di mantenimento nel sistema posta in essere da soggetto che, pure essendo abilitato, violi le condizioni ed i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema per delimitarne oggettivamente l'accesso. Non hanno rilievo, invece, per la configurazione del resto, gli scopi e le finalità che soggettivamente hanno motivato l'ingresso al sistema. CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE, SENTENZA DD. 7 FEBBRAIO 2012, N. 4694 ... 5. Il ricorso è stato assegnato alla Quinta Sezione penale, la quale, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/12/2007, n. 5141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5141 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 18/12/2007
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere - N. 1584
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 34850/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN AN, nato a [...]-Carbonara il 18.5.1967;
contro la sentenza del 16 aprile 2007 emessa dalla Corte d'appello di Bari;
visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Giorgio Fidelbo;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Selvaggi Eugenio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Bari ha confermato la decisione dell'11 ottobre 2005 con cui il Tribunale in sede aveva condannato AN IN alla pena di due anni e sei mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 326 c.p.. L'imputato, all'epoca dei fatti militare in servizio presso la Stazione Carabinieri di Polignano a Mare, è stato riconosciuto colpevole per avere informato AN AN, all'epoca latitante, di un'imminente operazione di polizia in cui vi sarebbero state numerose perquisizioni domiciliari;
risulta dalla sentenza che nell'ambito del procedimento volto alla cattura del latitante veniva intercettata una telefonata sull'utenza in uso al AN in cui questi veniva informato dall'interlocutore circa l'operazione che i Carabinieri di Polignano a Mare avrebbero posto in essere per la sua cattura. Gli accertamenti espletati portavano ad individuare nel IN la persona con cui aveva parlato il latitante, la cui voce veniva riconosciuta da alcuni suoi colleghi e, inoltre, sulla base di una perizia fonica.
2. L'imputato, attraverso il suo difensore, ha presentato ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi.
- Inosservanza degli artt. 266, 270 e 271 c.p.p. in ordine all'utilizzabilità dell'intercettazione telefonica: si sostiene che, nella specie, i giudici avrebbero dovuto applicare l'art. 271 c.p.p. che pone il divieto di utilizzazione dei risultati dell'intercettazione in un diverso procedimento, contestando l'orientamento al quale ha aderito la Corte territoriale, secondo cui il divieto legislativo dell'utilizzazione di captazione effettuate in altro procedimento, il cui reato non prevede l'arresto in flagranza, viene superato qualificando la conversazione intercettata come corpo di reato.
- Illogicità della motivazione e erronea applicazione dell'art. 326 c.p.: si assume che le sentenze non avrebbero dimostrato che, seppure il AN sia stato il soggetto destinatario dell'informazione, questi poi abbia trasmesso la notizia della imminente perquisizione al RO De RA, presso il cui domicilio venne effettivamente effettuata una perquisizione con esito negativo. In sostanza, si sostiene che la rivelazione del segreto è punibile non già in sè e per sè, ma solo in quanto suscettibile di produrre un qualche nocumento agli interessi tutelati a mezzo della notizia da tenere segreta.
- Manifesta illogicità della sentenza circa il diniego delle circostanza attenuanti generiche: si ritiene che i giudici non abbiano minimamente tenuto conto ai fini della concessione delle attenuanti generiche della qualità soggettiva dell'imputato e, in particolare, della sua incensuratezza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Con riferimento all'eccezione di inutilizzabilità, contenuta nel primo motivo del ricorso, se ne rileva l'infondatezza. Questo Collegio condivide l'orientamento interpretativo secondo cui in tema di intercettazioni telefoniche da utilizzare in altri procedimenti, le limitazioni probatorie di cui all'art. 270 c.p.p. non valgono quando la comunicazione intercettata costituisce essa stessa condotta delittuosa, perché in tali casi la loro acquisizione deve essere inquadrata nelle norme che regolano l'uso processuale del corpo di reato, in quanto la registrazione della conversazione è da considerare cosa su cui il reato è stato commesso (Sez. 6^, 21 febbraio 2003, n. 15729, Di Canosa;
Sez. 6^, 27 marzo 2001, n. 14345, Cugnetto;
Sez. 6^, 23 settembre 1993, n. 8670, Olivieri). Nella specie, l'intercettazione riguarda la comunicazione con cui l'imputato ha avvertito il latitante di un'imminente operazione dei Carabinieri, volta proprio alla cattura dello stesso latitante: in altri termini l'oggetto della registrazione utilizzata poi in dibattimento è costituito dalla "rivelazione del segreto d'ufficio" da parte dell'imputato, appartenente all'Arma dei Carabinieri. Non si è trattato, quindi, di un dialogo evocativo o rappresentativo di fatti di reato autonomamente esistenti, ma di una comunicazione che costituisce essa stessa il reato di violazione del segreto d'ufficio, comunicazione che si è impressa sul supporto magnetico registrante. In questo modo le relative registrazioni sono state la prova impiegata nel dibattimento e la loro acquisizione è stata correttamente inquadrata nella disciplina che regolamenta l'uso processuale del corpo di reato, escludendo ogni limitazione probatoria derivante dall'art. 270 c.p.p.. 4. Del tutto infondato è il secondo motivo.
Per la configurabilità del delitto di cui all'art. 326 c.p. non è necessario accertare che dalla violazione del segreto, commessa dal pubblico ufficiale, sia derivato un danno per l'amministrazione pubblica, essendo sufficiente che la rivelazione indebita sia tale da poter cagionare nocumento all'interesse tutelato, che è rappresentato dal buon funzionamento dell'amministrazione, attraverso il dovere di fedeltà del funzionario. Il delitto in questione è un reato di pericolo, per la consumazione del quale non è richiesto che si verifichi un danno effettivo, ma è sufficiente la probabilità di esso: nel caso in cui sia la legge a prevedere l'obbligo del segreto, il reato sussiste senza che possa sorgere questione circa l'esistenza o la potenzialità del pregiudizio richiesto, dal momento che la fonte normativa ha già effettuato la valutazione sulla esistenza del pericolo, ritenendola conseguente alla violazione dell'obbligo del segreto (così, Sez. 6^, 11 ottobre 2005, n. 42726, P.G. in proc. De Carolis;
v., inoltre, Sez. 1^, 29 novembre 2006, n. 1265, P.G. in proc. Bria).
Sulla base di tali precisazioni, il motivo di ricorso in esame, con cui si contesta la sentenza per non avere accertato l'esistenza del nesso causale tra la condotta dell'imputato e la vana perquisizione presso l'abitazione di RO De RA, dimostra per intero la sua inconsistenza. Infatti, per la sussistenza del reato è sufficiente che la notizia segreta sia stata resa nota a persone non legittimate a conoscerla e ogni comportamento diretto a conseguire tale effetto integra la rivelazione di segreti d'ufficio: la consumazione del reato coincide con la effettiva conoscenza della notizia segreta da parte del terzo.
Pertanto, deve ritenersi che del tutto correttamente i giudici di merito abbiano considerato sussistente il reato, limitandosi a metter in rilievo che l'imputato ha rivelato a terze persone notizie destinate a restare segrete.
5. Manifestamente infondato è, infine, anche l'ultimo motivo con cui si lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche. I giudici hanno motivato sul punto in maniera coerente, evidenziando la "assoluta gravità" della condotta posta in essere dall'imputato, in relazione al danno procurato all'operazione di polizia e in considerazione della sua qualità soggettiva di appartenente all'Arma dei Carabinieri. Si tratta di una motivazione immune da vizi logici e come tale non sindacabile in questa sede.
In conclusione il ricorso deve essere rigettato, con la condanna di AN LL al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del processo.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2008