Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/02/2002, n. 9331
CASS
Sentenza 11 febbraio 2002

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Commette il delitto di usurpazione di pubbliche funzioni chiunque continui ad esercitare funzioni che non gli competono per essere stato trasferito in altro pubblico ufficio. (Fattispecie in cui il soggetto aveva continuato ad esercitare le funzioni di presidente di una commissione speciale istituita dal consiglio comunale, nonostante avesse assunto servizio presso la presidenza del consiglio dei ministri con funzioni di consigliere.)

Commette il delitto di rivelazione di segreto di ufficio il presidente di una commissione speciale per la trasparenza, istituita dal Consiglio comunale, che riveli nel corso di una conferenza stampa e riporti in un denuncia presentata all'autorità giudiziaria ed alla Corte dei conti il contenuto di tabulati relativi ai dati esterni di conversazioni telefoniche effettuate, per ragioni non istituzionali, dal sindaco e da assessori su utenze radiomobili intestate al Comune ed in loro dotazione. (Nell'occasione, la Corte ha precisato che il presidente della commissione consigliare non avrebbe potuto conoscere legittimamente e comunque divulgare - secondo le disposizioni vigenti in tema di competenze delle articolazioni dei consigli comunali e di accesso e di trasparenza - i dati riservati trasmessi dal gestore i quali avrebbero potuto essere resi noti solo all'esito di una valutazione da parte del Consiglio comunale; e che il comportamento del presidente della predetta commissione non avrebbe potuto essere ricondotto nell'ambito dell'esercizio di un dovere giacché tale dovere avrebbe dovuto essere esercitato mediante la presentazione di una denuncia all'autorità giudiziaria e non anche rendendo pubblici i dati nel corso di una conferenza stampa.

Commentario1

  • 1Accesso abusivo al sistema informatico (Cass. pen., 4694/12)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016

    Integra la fattispecie criminosa di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico protetto, prevista dall'art. 615-ter cod. pen., la condotta di accesso o di mantenimento nel sistema posta in essere da soggetto che, pure essendo abilitato, violi le condizioni ed i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema per delimitarne oggettivamente l'accesso. Non hanno rilievo, invece, per la configurazione del resto, gli scopi e le finalità che soggettivamente hanno motivato l'ingresso al sistema. CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE, SENTENZA DD. 7 FEBBRAIO 2012, N. 4694 ... 5. Il ricorso è stato assegnato alla Quinta Sezione penale, la quale, …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/02/2002, n. 9331
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9331
Data del deposito : 11 febbraio 2002

Testo completo