Sentenza 14 dicembre 2004
Massime • 2
Il legittimo impedimento a comparire dell'imputato, oltre che grave e assoluto, deve presentare il carattere dell'attualità e cioè deve sussistere in relazione all'udienza per la quale egli è stato citato, in quanto l'impossibilità a presenziare alla stessa deve risultare dagli elementi addotti, come non altrimenti superabile. (La Corte ha ritenuto corretta la motivazione del provvedimento impugnato, per il quale non integrava il legittimo impedimento un certificato medico attestante una colica renale diagnosticata due giorni prima dell'udienza per la quale l'imputato aveva ricevuto la citazione, posto che detta affezione, pur avendo carattere impeditivo, era superabile, con l'ausilio di appositi farmaci, sicché, in difetto di allegate ulteriori complicazioni, non poteva essere considerato come indice di un impedimento ancora in atto alla data dell'udienza).
È configurabile la bancarotta fraudolenta nel caso in cui l'imprenditore, nella imminenza della dichiarazione di fallimento, consegni al venditore i beni acquistati con patto di riservato dominio, considerato non solo che la vendita con riserva di proprietà, nel caso di risoluzione per inadempimento del compratore, determina a favore di quest'ultimo il diritto alla restituzione, ex art. 1526 cod. civ., delle rate già riscosse, ma anche il potere del curatore di subentrare nel contratto con l'autorizzazione del giudice delegato e di acquisire detti beni al fallimento.
Commentario • 1
- 1. Accesso abusivo al sistema informatico (Cass. pen., 4694/12)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
Integra la fattispecie criminosa di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico protetto, prevista dall'art. 615-ter cod. pen., la condotta di accesso o di mantenimento nel sistema posta in essere da soggetto che, pure essendo abilitato, violi le condizioni ed i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema per delimitarne oggettivamente l'accesso. Non hanno rilievo, invece, per la configurazione del resto, gli scopi e le finalità che soggettivamente hanno motivato l'ingresso al sistema. CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE, SENTENZA DD. 7 FEBBRAIO 2012, N. 4694 ... 5. Il ricorso è stato assegnato alla Quinta Sezione penale, la quale, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/12/2004, n. 3392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3392 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 14/12/2004
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI POPOLO Angelo - Consigliere - N. 1947
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 042832/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AB PP N. IL 24/09/1946;
avverso SENTENZA del 16/06/2003 CORTE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. CALABRESE RENATO LUIGI;
udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Vito Monetti che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Giovanni Aricò che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorsi;
OSSERVA
Con l'impugnata sentenza, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, è stata confermata la dichiarazione di colpevolezza di UR GI in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta preferenziale, contestatagli per avere,in qualità di amministratore della "AL NI srl", fallita il 29 giugno 1998 e in conflitto di interessi, qualche mese prima della dichiarazione di fallimento estinto la posizione debitoria sociale (pari a L. 196.550.000) verso la "Ge.Cos.srl" con una transazione, contemplante la cessione di beni aziendali ed attrezzature e il versa mento in contanti della somma di L. 17.500.000.
Ricorre per Cassazione il difensore deducendo:
1) nullità della sentenza, per violazione dell'art. 486 c.p.p., a ragione del mancato rinvio dell'udienza 16 giugno 2003 per legittimo impedimento dell'imputato da malattia (colica renale);
2) violazione dell'art. 216 comma 3^ l. fall., in quanto non si è tenuto nel debito conto: a) che al momento della transazione la AL NI non aveva altri debiti (ad eccezione di quello vantato dall'Inps, ma contestato e comunque azionato successivamente); b) che i beni ceduti alla Ge.Cos srl erano gravati da riservate dominio a favore di quest'ultima, sicché la loro restituzione non configura il reato contestato;
c) che, non conoscendo l'imputato l'esistenza di altri debiti all'atto della transazione e avendo ricevuto ampia assicurazione dalla presenza di un avvocato - sotto il cui patrocinio l'operazione era stata esperita - difetta nella condotta l'elemento soggettivo del reato. Il ricorso deve essere rigettato, con le conseguenze di legge. Infondato è il primo motivo di impugnazione.
Il legittimo impedimento a comparire dell'imputato, oltre che grave ed assoluto,deve essere attuale, cioè riferito all'udienza per la quale egli e stato citato, in quanto l'impossibilità a presenziare alla stessa deve risultare dagli elementi addotti, come non altrimenti superabile dal soggetto (Cass. Sez. 4^,15 marzo 1995, Maciocchi, rv. 201687).
Nella specie è stata esclusa dalla corte palermitana la richiesta di rinvio dell'imputato che aveva prodotto all'udienza del 16 giugno 2003 certificato medico attestante una colica renale diagnosticatagli come insorta due giorni prima. E la decisione è da ritenere corretta, posto che la colica renale, affezione avente carattere indubbiamente impeditivo, ma superabile con l'ausilio di appositi farmaci, a meno di deteriori implicanze, non poteva nel caso concreto, in difetto di allegate sopravvenute complicazioni, fondatamente essere considerata come indice di un impedimento ancora in atto alla data dell'udienza.
Deve essere disatteso anche il secondo motivo, in relazione a ciascuno dei profili di doglianza in cui esso si articola. Per contrastare efficacemente quello sub a) è sufficiente richiamare il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui i comportamenti presi in considerazione dall'art. 316 l. fall. assumono il carattere di atti illeciti in qualunque tempo commessi, e quindi anche in epoca non prossima al fallimento, a prescindere da collegamenti eziologici e psicologici tra tali fatti e il fallimento stesso: non rileva dunque che siano stati posti in essere dall'imprenditore apparentemente "in bonis".
La censura sub b) è sotto ogni aspetto infondata.
Non tiene conto innanzitutto del rilievo operato dal giudice d'appello, secondo il quale non si è trattato, nel caso concreto, della semplice restituzione di beni al venditore con patto di riservato dominio, dal momento che la transazione incriminata ha avuto ad oggetto anche la corresponsione di un equo compenso per l'uso degli stessi ex art. 1526 c.c. e un credito della CO srl per il prezzo di altri "beni, venduti senza riserva della proprietà (e secondo un testimone, anche un ulteriore credito per prestazioni di servizi).
Ignora il successivo argomento del giudice, che sottolinea come dubbia sia la stessa pattuizione dell'asserita riserva di proprietà, la quale comunque non risulta da atto di data certa antecedente la dichiarazione di fallimento, e quindi non sarebbe stata opponibile ai creditori del compratore e allo stesso fallimento (artt. 1524, 1526 c.c., 73 l.fall.). Trascura, in ogni caso, quanto costantemente affermato da questa Corte in "subiecta materia", e cioè che è sicuramente configurabile la bancarotta fraudolenta nell'ipotesi in cui l'imprenditore,nella imminenza della dichiarazione di fallimento, consegni al venditore i beni acquistati con patto di riservato dominio (Sez. 5^, 4 aprile 1984, Tinti, rv 165469; idem, 17 giugno 1983, Lisi, rv 160521). Invero la particolare situazione di tali beni mobili non li esclude dalla nozione e dalla categoria di "beni" suggettibili di costituire oggetto delle condotte di cui al disposto dell'art. 216 l. fall. e comprendenti il complesso dei rapporti giuridici economicamente valutabili che fanno capo all'imprenditore.
Occorre ricordare in proposito che i beni sui quali grava la riserva di proprietà creano a favore del compratore possessore,in caso di risoluzione del contratto a norma dell'art. 1526 cc. un diritto di credito in relazione alle rate già corrisposte e, ciò che più conta, i beni stessi possono essere acquisiti al fallimento essendo prioritaria - ex art. 73 l.fall. - la scelta del curatore di subentrare nel contratto con l'autorizzazione del giudice delegato (salva la facoltà del venditore, di chiedere cauzione). Solo nel caso di mancato esercizio di tale facoltà da parte del curatore, il venditore potrà ottenere la restituzione della cosa con la risoluzione del contratto a norma dell'art. 1526 cit., ma dovrà restituire al fallimento le rate riscosse e insinuare al passivo il credito chirografario per l'uso della cosa, salva la compensazione ex art. 56 l. fall qualora ne ricorrano le condizioni.
Del pari priva di consistenza si palesa l'ultima ragione di censura, che attiene all'elemento soggettivo del reato.
La corte territoriale smentisce perentoriamente l'assunto difensivo della insussistenza di altri crediti all'atto della transazione, oltre quello vantato dalla Ge.Gos srl, richiamando lo stato passivo che annovera vari crediti Inps, per le annualità 1992 - 1993. E pone in giusta evidenza come la società favorita, la Ge.cos appunto, fosse amministrata, e controllata dallo stesso imputato, vale a dire proprio dal soggetto che ricorpiva l'incarico di liquidatore dell'impresa debitrice, sicché nessuna efficace incidenza può attribuirsi alla deduzione che ripropone la tesi della legittimità e legalità della operazione transattiva, al meno sotto l'aspetto soggettivo, in quanto compiuta "sotto il patrocinio di un avvocato del luogo".
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2005