Sentenza 11 ottobre 2005
Massime • 1
Il delitto di rivelazione di segreti di ufficio è un reato di pericolo, per la consumazione del quale non è richiesto che si verifichi un danno effettivo, ma è sufficiente la probabilità di esso. Quando è la legge a prevedere l'obbligo del segreto in relazione ad un determinato atto o in relazione ad un determinato fatto, il reato sussiste senza che possa sorgere questione circa l'esistenza o la potenzialità del pregiudizio richiesto, in quanto la fonte normativa ha già effettuato la valutazione circa l'esistenza del pericolo, ritenendola conseguente alla violazione dell'obbligo del segreto.
Commentari • 2
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- 2. Accesso abusivo al sistema informatico (Cass. pen., 4694/12)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
Integra la fattispecie criminosa di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico protetto, prevista dall'art. 615-ter cod. pen., la condotta di accesso o di mantenimento nel sistema posta in essere da soggetto che, pure essendo abilitato, violi le condizioni ed i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema per delimitarne oggettivamente l'accesso. Non hanno rilievo, invece, per la configurazione del resto, gli scopi e le finalità che soggettivamente hanno motivato l'ingresso al sistema. CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE, SENTENZA DD. 7 FEBBRAIO 2012, N. 4694 ... 5. Il ricorso è stato assegnato alla Quinta Sezione penale, la quale, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/10/2005, n. 42726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42726 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 11/10/2005
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - N. 1225
Dott. DOGLIOTTI SI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 51228/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.G. PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO;
nonché da:
DE LI SI, RT ZI, AE LA, NC IG e RN IG;
avverso sentenza della Corte d'Appello di Milano in data 09/05/2003;
letti gli atti;
udita la relazione del Cons. Dr. Adolfo Di Virginio;
udite le conclusioni del P.G. Dott. Tindari Baglione, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza relativamente alla ritenuta continuazione, l'annullamento con rinvio della stessa limitatamente al diniego delle attenuanti generiche al De IS e al diniego dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p. al RN, e il rigetto dei ricorsi nel resto;
udito il difensore della parte civile, avv. Salvatore Pezzulo dell'Avvocatura del Comune di Milano, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi degli imputati e la loro condanna alla rifusione delle spese relative al grado;
uditi i difensori degli imputati, avv. COPPI Franco per il De IS, avv. SI Pellicciotta per il ET, avv. Gaetano Buscemi per il CO e per il RN, avv. Pietro Fiore per il TT, che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi;
OSSERVA
Con sentenza in data 09/05/2003 la Corte d'Appello di Milano confermava le condanne di De IS SI, TT ZI, ET LA, CO IG e RN IG, per i reati di corruzione propria e di rivelazione di segreto d'ufficio, alle pene ritenute di giustizia e al risarcimento del danno al Comune di Milano, costituitosi parte civile. Con la stessa sentenza il De IS e il coimputato VI TI venivano invece assolti da altra imputazione di rivelazione di segreto d'ufficio, per cui avevano riportato condanna in primo grado. Era ascritto al De IS, all'epoca presidente del Consiglio comunale di Milano, di aver ricevuto dal ET, rappresentante di una società francese (Societè Generale des Eaux) interessata ad una gara di appalto per la realizzazione di un impianto di depurazione delle acque (progetto "Milano Sud"), la somma di venticinque milioni di lire e la promessa del versamento ulteriore di oltre duecento milioni di lire, per favorire la società da lui rappresentata nella gara d'appalto e in particolare per fargli conoscere in anticipo, come di fatto avvenuto, l'elenco delle imprese che avevano fatto domanda di partecipazione alla gara. Agli altri imputati era ascritto di aver fatto da mediatori tra il ET e il De IS, nella consapevolezza dell'oggetto illecito dell'accordo da essi promosso e favorito. La Corte disattendeva le eccezioni difensive relative alla dedotta violazione dell'art. 415 bis c.p.p. per non essere stata depositata la trascrizione delle intercettazioni telefoniche ed ambientali e per non essere stati depositati, al momento della chiusura delle indagini, i verbali di tutti gli atti di indagine compiuti. Disattendeva altresì quelle relative all'utilizzazione di alcune fotografie prodotte dalla pubblica accusa. Riteneva i fatti provati sulla base delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, nonché della deposizione testimoniale dell'ispettore di polizia Maggi, e tali da integrare gli estremi dei reati in esame, giudicando in particolare non condivisibili in diritto le tesi difensive sull'estraneità del fatto alle funzioni pubbliche del De IS, il quale sosteneva di aver agito in veste di consulente finanziario e di libero professionista. Quanto all'ulteriore episodio di violazione di segreto d'ufficio ascritto al de IS e allo VI, rappresentante quest'ultimo di altra impresa interessata alla gara di appalto, riteneva invece la Corte che non vi fosse prova certa circa la sussistenza del fatto, non essendo possibile stabilire se lo VI fosse venuto in possesso dell'elenco degli aspiranti alla gara in epoca in cui questo era ancora coperto da segreto. Ricorrono il Procuratore Generale contro l'assoluzione e, a mezzo dei loro difensori, gli imputati che hanno riportato condanna. Il Procuratore Generale deduce manifesta illogicità della motivazione posta alla base della pronuncia assolutoria: I giudici di appello avrebbero ragionato come se anche allo VI fosse stato ascritto il reato di corruzione e lo avrebbero quindi assolto in considerazione della sua estraneità ai rapporti tra il De IS e il ET, che è elemento del tutto indifferente ai fini della decisione sul punto. Sarebbero state per contro ignorate alcune circostanze rilevanti, come una conversazione telefonica con la segretaria del De IS, precedente la data del 28/10/1998, che dimostrerebbe il possesso dell'elenco quando questo era ancora segreto.
Il De IS, il ET e il RN deducono violazione degli artt. 360, 415 bis c.p.p. e art. 416 c.p.p. in relazione all'utilizzazione di un fotogramma estrapolato da una videocassetta, con conseguente parziale distruzione del supporto originale, e in relazione al mancato deposito delle riprese audiovisive all'atto della chiusura delle indagini;
nonché vizio della motivazione nella parte in cui disattende le relative eccezioni, che al contrario di quanto affermato in sentenza sono state tempestivamente proposte. La manipolazione del supporto magnetico non può essere fatta passare per "modalità di documentazione", come ritenuto in sede di merito, trattandosi in realtà di operazione tecnica concernente "cose soggette a modificazione", come tale regolata dall'art. 360 c.p.p.. Non compete invero alla polizia giudiziaria alcun potere di selezione nella trasmissione degli atti di indagine, come chiaramente si evince dal disposto dell'art. 348 c.p.p., comma 3, art. 357 c.p.p., comma 4;
e non si può sostenere che la tardività del deposito non abbia arrecato pregiudizio agli imputati, avendo sottratto alla loro tempestiva cognizione elementi di prova fondamentali, secondo la valutazione contenuta nelle sentenze di merito, tali da incidere in misura essenziale anche sulle scelte difensive. Non è poi condivisibile l'affermazione secondo cui dall'omissione non deriverebbe alcuna nullità, in difetto di previsione specifica;
ed invero la nullità si desume dal combinato disposto dell'art. 415 bis c.p.p. e art. 416 c.p.p., comma 1, che prevedono rispettivamente l'obbligo del deposito della documentazione relativa alle indagini e la nullità della richiesta di rinvio a giudizio non preceduta dall'avviso di deposito;
per cui si deve ritenere la nullità della richiesta nel caso in cui l'avviso non sia stato preceduto dal deposito integrale di tutti gli atti di indagine. Ne consegue, secondo i ricorrenti, la nullità derivata di tutti gli atti successivi. Resterebbe in ogni caso il divieto di utilizzazione derivante sia dall'intempestività del deposito, sia dalla violazione dell'art. 360 c.p.p.; e non vi è dubbio, ad onta di quanto affermato in sentenza che il fotogramma sia stato utilizzato e sia stato considerato decisivo per l'affermazione di colpevolezza da parte del giudice di primo grado, come chiaramente si desume dalla motivazione (pp. 13 - 16).
Tra loro analoghe nella sostanza le deduzioni dei predetti ricorrenti in punto di affermazione di colpevolezza, ricondotte alla erronea applicazione degli artt. 319 e 326 c.p. nonché al difetto e alla manifesta illogicità della motivazione. La sentenza ignorerebbe in gran parte le deduzioni contenute negli atti di appello e non confuterebbe in alcun modo le ipotesi alternative prospettate dagli imputati circa la provenienza dell'elenco delle imprese, tra l'altro incompleto ed inesatto al punto tale da avvalorare quella di una sua messa in circolazione a scopo di "depistaggio" da parte di taluno degli interessati all'appalto (il coimputato Colicchi); non risolverebbe le contraddizioni tra gli operanti sulla ricostruzione dei movimenti del ET dopo l'uscita dall'ufficio del De IS;
non conterrebbe alcuna motivazione circa l'autenticità e la completezza dell'elenco, pur essenziali ai fini della configurazione del reato di cui all'art. 326 c.p.; non terrebbe alcun conto delle deduzioni difensive sull'interpretazione delle conversazioni intercettate, disattendendole implicitamente attraverso il mero richiamo della sentenza di primo grado;
qualificherebbe erroneamente il reato di cui all'art. 326 c.p. come reato di pericolo presunto, mentre sarebbe richiesto un pericolo concreto nella specie peraltro non ravvisatile, sia per il termine lunghissimo concesso tra inviti e presentazione delle offerte, che priverebbe di qualsiasi offensività la condotta attribuita agli imputati, sia per l'incompletezza dell'elenco. Quanto al reato di corruzione, sarebbe da escludere qualsiasi ipotesi di "vendita della funzione" poiché la condotta era stata posta in essere quando il Consiglio comunale si era ormai spogliato, con l'approvazione del capitolato di appalto, di qualsiasi competenza e quindi il De IS non esercitava più alcuna funzione della quale potesse abusare o semplicemente fare uso. Non sarebbe stato comunque individuato alcun atto del procedimento su cui questi avesse influito o cercato di influire.
Il De IS censura inoltre la mancata concessione delle attenuanti generiche, non motivata in alcun modo benché esse fossero state richieste espressamente con l'atto di appello.
Il ET deduce ancora violazione degli artt. 78 e 80 c.p.p. per essere stata ritenuta ammissibile la costituzione di parte civile del Comune di Milano benché il Sindaco non fosse stato espressamente delegato dalla Giunta a rappresentare a tal fine il Comune;
e difetto totale di motivazione circa il rigetto dell'eccezione di nullità del decreto che disponeva il giudizio per genericità e indeterminatezza della contestazione.
Il IM (che ricorre con due distinti mezzi, per il tramite di ciascuno dei difensori) deduce, oltre a quanto sopra, violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p. per difetto di correlazione tra contestazione e fatto ritenuto in sentenza, essendogli stato ascritto originariamente di aver agito in qualità di "intermediario" tra corruttore e corrotto, mentre la sentenza di appello gli attribuisce (tra l'altro in contrasto con quella di primo grado) quello di concorrente del presunto corruttore;
vizio di motivazione sul ritenuto concorso nel reato, secondo lui per niente affatto desumibile dalle intercettazioni, suscettibili di interpretazioni alternative del cui rigetto non verrebbe dato alcun conto, e sul dolo relativo, che presuppone la consapevolezza di influire sulle determinazioni di un pubblico ufficiale, quando il De IS esercitava del tutto legittimamente anche la professione di avvocato ed era titolare di una società di consulenza;
ancora difetto totale di motivazione sulla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p. Richiede la sospensione dell'esecuzione j delle statuizioni civili della sentenza.
Il TT deduce violazione dell'art. 192 c.p.p. per essere stata l'affermazione di colpevolezza basata esclusivamente, nel difetto di ogni altra prova, su una interpretazione erronea delle conversazioni intercettate, da cui non si desumerebbe in alcun modo un suo interessamento alla questione dell'impianto di depurazione. Non si sarebbe tenuto conto di un elemento decisivo, quale la sua assenza alla riunione del 25/09/1998, in cui si sarebbe perfezionato l'accordo corruttivo;
ne' il concorso nel reato potrebbe essere desunto dalla presentazione degli imprenditori francesi al De IS, col quale egli aveva contatti in quel periodo soltanto perché interessato alla realizzazione di un villaggio turistico in Calabria, e non per altro motivo.
Il CO deduce erronea applicazione degli artt. 319 e 326 c.p., sulla base di considerazioni analoghe a quelle prospettate sul punto dagli altri ricorrenti. Deduce inoltre violazione dell'art. 192 c.p.p. e vizio di motivazione sul concorso nel reato, non essendosi tenuto conto della spiegazione alternativa (identica a quella del TT) da lui fornita circa i propri rapporti col De IS, ed essendogli stata attribuita sulla base di semplici congetture la consegna al De IS della somma di venticinque milioni di lire. Sempre a proposito del concorso, vi sarebbe stata poi una evidente confusione tra consapevolezza della condotta altrui e partecipazione consapevole a tale condotta;
ed invero, le intercettazioni utilizzate ai fini dell'affermazione di colpevolezza, comunque successive alla commissione del preteso reato, dimostrerebbero al più che egli era stato informato dei fatti e non già che vi avesse in qualsiasi modo partecipato, fornendo un contributo causale personale o determinando altri nel proposito delittuoso. Richiede anch'egli la sospensione dell'esecuzione delle statuizioni civili della sentenza. Con una memoria recentemente presentata il difensore dello VI contesta il fondamento del ricorso del Procuratore Generale e ne chiede il rigetto.
Non può ritenersi fondato il ricorso del Procuratore Generale. Non è esatta l'affermazione secondo cui i giudici di appello avrebbero ragionato come se lo VI fosse stato assolto per la sua estraneità all'accordo corruttivo intervenuto tra il De IS e gli altri imputati, e cioè come se anch'egli avesse dovuto rispondere del reato di corruzione;
ne' può essere interpretata in tal senso la motivazione della sentenza, nella parte in cui afferma che lo VI è in una situazione isolata rispetto ai protagonisti dell'accordo corruttivo, chiaramente intendendosi con tale affermazione sottolineare semplicemente la marginalità dell'episodio che riguarda lo VI rispetto al contesto della vicenda. In realtà lo VI è stato assolto, insieme col De IS, perché gli indizi a suo carico consistevano unicamente in un colloquio telefonico del 18/09/1998, con la segreteria di quest'ultimo, in cui egli richiede notizie circa la lista degli aspiranti alla gara e perché nulla proverebbe, secondo i giudici di appello, che gli elenchi trovati in suo possesso nel marzo del 1999, e cioè quando non esisteva più l'obbligo del segreto, provenissero proprio dal De IS. Si tratta di una valutazione senz'altro non qualificabile come manifestamente illogica, fondata su una motivazione adeguata e pertanto non censurabile in sede di giudizio di legittimità sulla base di prospettazioni alternative, pur se in astratto altrettanto o anche di più valide e sostenibili. Neppure le censure degli imputati possono ritenersi fondate. È ben vero che, a differenza di quanto si afferma nella sentenza impugnata, la polizia giudiziaria ha l'obbligo di trasmettere al P.M. tutti gli elementi raccolti nel corso delle indagini e la documentazione di tutte le attività compiute, ciò essendo disposto espressamente dall'art. 347 c.p.p., comma 1, e che non le compete pertanto alcun potere di selezione del materiale acquisito;
e che nessun potere del genere compete neppure al P.M., che ha il dovere di trasmettere al giudice dell'udienza preliminare tutti gli atti relativi alla posizione degli indagati dei quali chiede il rinvio a giudizio, come a suo tempo affermato dal giudice delle leggi (C. Cost. 05/04/1991 n. 145), che ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 416 c.p.p., comma 2, sollevata sul presupposto che la norma non prevedesse tale obbligo. Ciò non toglie, peraltro, che al mancato deposito degli atti di indagine previsto dall'art. 415 bis c.p.p., comma 2 non sia collegata alcuna sanzione di nullità; e non può ad ogni evidenza ricavarsi soluzione contraria dal disposto dell'art. 416 c.p.p., comma 1, che prevede la nullità della richiesta di rinvio a giudizio ove la stessa non sia stata preceduta dall'avviso di cui all'articolo precedente, non potendo tale previsione, per il principio della tassati vita delle nullità, estendersi ad altre possibili omissioni, quale quella del deposito integrale degli atti di indagine prescritta come contestuale all'avviso. Tale omissione non è ovviamente priva di conseguenze sul piano processuale, dal momento che, ove non seguita dalla trasmissione al giudice dell'udienza preliminare degli atti non depositati con l'avviso della conclusione delle indagini, comporta l'inutilizzabilità degli atti non trasmessi e quindi non sottoposti alla cognizione del giudice. Che questa soltanto, e non la nullità dell'udienza preliminare e degli atti conseguenti, sia la conseguenza dell'inosservanza dell'obbligo del P.M. di trasmettere al G.I.P. l'intera documentazione raccolta nel corso delle indagini preliminari è principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (cf., ex plurimis, Cass. 26/01/1999, Montanti), che non può essere revocato in discussione dall'introduzione dell'art. 415 bis c.p.p., dal momento che tale norma ha soltanto anticipato la cognizione degli atti di indagine da parte dell'indagato, in precedenza prevista con l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, ma non ha introdotto alcuna nuova ed autonoma previsione di nullità. Si è anche ritenuto (Cass. 01/06/1999, Pislor), in particolare, che la nullità non possa essere collegata neppure all'influenza della mancata trasmissione di alcuni atti sulle scelte processuali dell'imputato, quale quella della eventuale richiesta di riti alternativi;
e l'affermazione appare senz'altro condivisibile, nessun pregiudizio potendo derivare all'imputato dalla mancata cognizione di atti la cui utilizzazione resta comunque preclusa. Ciò vale per l'udienza preliminare e, ovviamente a maggior ragione, per il mancato deposito di alcuni atti con l'avviso di conclusione delle indagini.
Anche le censure in punto di utilizzabilità sono peraltro infondate o comunque irrilevanti. Per quanto attiene alle riprese audiovisive, gli imputati erano stati posti in grado, attraverso il deposito dei verbali che le descrivevano, di conoscerne l'esistenza e il contenuto;
e avrebbero potuto richiedere in qualsiasi momento di prenderne visione e di estrarne copia presso l'ufficio del pubblico ministero. Si è ritenuto invero (Cass. 10/8/2000, Zavettieri), in un caso analogo, che la mancata trasmissione al G.I.P., con la richiesta di rinvio a giudizio, della registrazione di conversazioni intercettate non determini alcuna nullità e neppure l'inutilizzabilità del relativo contenuto se nel fascicolo di cui all'art. 416 c.p.p., comma 2, esista comunque documento delle intercettazioni effettuate, ciò essendo sufficiente a porre la parte interessata in condizione di difendersi, richiedendo se del caso l'ascolto delle registrazioni conservate, secondo la previsione dell'art. 269 c.p.p., presso l'ufficio del P.M.; e il principio enunciato sembra senz'altro applicabile al caso. L'estrapolazione dalle riprese di un fotogramma singolo e la sua riproduzione su supporto fisso non sono, poi, operazione tecnica per cui si richiedano specifiche competenze, ma semplice operazione meccanica, non soggetta come tale al regime dell'art. 360 c.p.p.. È vero che tale operazione ha comportato il sacrificio di una parte delle riprese, a seguito di essa andato perduto definitivamente;
ma l'irripetibilità riguarda allora non già il contenuto del fotogramma, bensì quello delle riprese originali, e per dolersi fondatamente del loro sacrificio la difesa degli imputati avrebbe dovuto allegare un pregiudizio da esso dipendente, che non risulta peraltro ne' allegato ne' ipotizzabile in concreto. Ciò posto, resta comunque il fatto che degli atti assunti come inutilizzabili la sentenza impugnata non fa alcun uso, fondando l'affermazione di colpevolezza esclusivamente sulle intercettazioni telefoniche e sulle intercettazioni ambientali;
per cui le eccezioni dei ricorrenti, ove in ipotesi fondate, risulterebbero del tutto irrilevanti, non essendo consentito a questa Corte un annullamento per la cosiddetta prova di resistenza da parte del giudice del rinvio quando tale prova è stata nella sostanza già effettuata, prescindendo completamente i giudici di appello dagli elementi di prova su cui si appuntano le censure degli imputati e rinunciando di fatto ad utilizzarli, pur tali censure avendo disatteso.
Le censure dei privati ricorrenti attinenti all'interpretazione delle intercettazioni, pur formalmente basate sul vizio di motivazione, sono essenzialmente in fatto, risolvendosi nella prospettazione di una possibile valutazione alternativa della prova, e come tali non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità. Il tenore delle conversazioni intercettate, o almeno delle più significative tra di esse, viene puntualmente riportato dalla sentenza di primo grado, che quella di appello richiama sul punto;
e altrettanto puntualmente e diffusamente vengono indicate le ragioni per le quali si ritiene che esse documentino la colpevolezza degli imputati e che siano inaccettabili le allegazioni difensive che ne sostengono il riferimento a lecito e diverso oggetto. A conferma delle intercettazioni vengono poi citate le pur parziali ammissioni del De IS e la deposizione dell'ispettore Maggi, che aveva avvicinato con un pretesto il ET all'uscita dell'ufficio del De IS e aveva letto in un documento tra le sue mani i nomi di alcune delle imprese poi risultate tra i partecipanti alla gara. La motivazione sul punto è perciò del tutto congrua e resistente alle critiche dei ricorrenti;
e senz' altro non può essere qualificata come difettosa o manifestamente illogica.
Così accertato in punto di fatto che il De IS aveva ricevuto dal ET, con l'intermediazione degli altri imputati, la somma di venticinque milioni di lire e la promessa di un ulteriore compenso e gli aveva consegnato in cambio la lista delle imprese, occorre stabilire se, come ritenuto in sede di merito, tale condotta integri gli estremi dei reati contestati;
o se invece vi sia stata, così come assumono i ricorrenti, erronea applicazione delle norme incriminatrici.
In relazione all'affermazione di colpevolezza per il reato di cui all'art. 326 c.p., sostengono i ricorrenti che essa sarebbe illegittima per essere stato qualificato il reato in esame come reato di pericolo presunto, laddove sarebbe richiesto invece un pericolo concreto, nella fattispecie insussistente sia perché l'identità delle imprese partecipanti era comunque del tutto prevedibile, ben poche essendo nell'area dell'Unione Europea quelle dotate della capacità economica e del patrimonio tecnico che si richiedevano per la realizzazione del progetto, sia perché il tempo lunghissimo previsto dal bando di gara tra la pubblicazione del loro elenco e la presentazione delle offerte faceva venir meno qualsiasi interesse alla conoscenza anticipata dell'elenco, lasciando comunque spazio a possibili negoziati ed accordi. La questione della natura del pericolo richiesto per la configurazione del reato appare nel caso puramente nominalistica, essendo fuori discussione l'attitudine della condotta degli agenti ad arrecare pregiudizio alla pubblica amministrazione con la divulgazione anticipata di dati che dovevano rimanere segreti e non rilevando se pregiudizio vi sia stato in effetti, non essendo richiesto per la consumazione del reato un danno effettivo ma essendo sufficiente la probabilità che esso si verifichi. Essa non si pone poi in concreto, dal momento che, come ricorda la sentenza impugnata, l'obbligo del segreto sugli aspiranti alla gara era sancito espressamente dalla L. n. 109 del 1994, art. 22, contenente un richiamo specifico dell'art. 326 c.p. e delle sanzioni da esso previste. Questa Corte (Sez. 6^, 12/02/2003, Pumo) ha invero già ritenuto che la disputa circa la natura del pericolo perde completamente di senso allorché sia la legge stessa a prevedere l'obbligo del segreto in relazione a un determinato atto in relazione a un determinato fatto, per cui il reato sussiste senz'altro quando, come nel caso di specie, tale obbligo sia normativamente sancito;
ed invero, non può in tale ipotesi farsi questione circa l'esistenza o circa la potenzialità del pregiudizio richiesto, che la legge ritiene insita nella violazione dell'obbligo. Correttamente è stata ritenuta anche la sussistenza dei reati di cui agli artt. 319 e 321 c.p. La cosiddetta "vendita della funzione" non deve essere collegata necessariamente ad un atto che rientri nella sfera di competenza tipica del pubblico ufficiale;
ma, come con esattezza ritengono i giudici di merito in conformità con la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 6^, 14/07/1993, Cappellari;
03/01/02/1993, Bonetto), può anche consistere in una ingerenza o in una interferenza illecita, riferita a qualsiasi fase del procedimento amministrativo, che venga resa possibile dalla qualità del pubblico ufficiale e dall'ufficio ricoperto e sia diretta a favorire il privato in violazione del dovere di imparzialità. Non rileva pertanto, ove pure ciò fosse esatto, che dopo l'approvazione e la pubblicazione del bando di gara il Consiglio comunale, di cui il De IS faceva parte, non avesse più competenza sulle fasi successive del procedimento, quando risulta che il De IS si avvalse delle sue funzioni per ottenere l'elenco delle imprese aspiranti alla partecipazione alla gara e i raggruppamenti di esse (questi ultimi in particolare interessavano al ET per saggiare il peso e la forza degli altri concorrenti); che, come la sentenza impugnata ritiene, fornì al ET anche la copia delle altre domande di partecipazione e si impegnò ad adoperarsi presso l'amministrazione per l'esclusione, ove possibile, di altri partecipanti;
che si adoperò ad acquisire presso l'amministrazione comunale notizie utili per la redazione delle offerte, dando consigli al riguardo;
che offrì il proprio interessamento per la nomina di componenti della commissione giudicatrice graditi all'impresa rappresentata dal ET;
che si adoperò altresì presso il Sindaco, sia pure senza successo, per caldeggiare un'interpretazione del bando di concorso in senso favorevole all'impresa che fosse risultata aggiudicataria. Non si trattò pertanto, come si vorrebbe da parte dei ricorrenti, di un rapporto di consulenza lecito tra privati, ma di un vero e proprio sviamento della funzione pubblica al servizio degli interessi di una delle imprese aspiranti;
e del tutto legittimamente, di conseguenza, sono stati ravvisati in questa condotta gli estremi del reato contestato.
Le deduzioni degli altri imputati sono per il resto articolate in massima parte sul piano del fatto e si traducono pertanto nella prospettazione di una valutazione alternativa delle prove e nella riproposizione di già disattese spiegazioni alternative circa i loro accertati rapporti e i loro frequenti contatti col De IS nel periodo della vicenda in esame. Come tali, esse non sono suscettibili di considerazione in sede di giudizio di legittimità. Non sussiste, d'altronde, il vizio di motivazione denunciato, atteso che entrambe le sentenze di merito ricostruiscono in maniera sufficientemente precisa, sulla base essenziale delle intercettazioni, il ruolo da loro svolto nella vicenda e il contributo essenziale da loro arrecato alla commissione dei reati. Non sussiste neppure, per quanto attiene specificamente alla posizione del RN, il denunciato difetto di correlazione tra accusa e sentenza. Diversamente da quanto dal ricorrente dedotto entrambe le sentenze di merito, invero, gli attribuiscono il ruolo di concorrente del privato corruttore, che coincide nella sostanza con quello di intermediario tra il ET e il De IS attribuitogli nel decreto che dispone il giudizio, consistente secondo il decreto nell'aver posto questi ultimi in contatto tra loro e per aver agevolato i loro rapporti nel corso della vicenda;
onde non sussiste la difformità denunciata e non è ipotizzarle alcuna violazione dei diritti della difesa, essendo comunque pacifico che essi agirono per sostenere il ET e per aiutarlo a raggiungere il proprio scopo (la qualifica di intermediario non presuppone necessariamente, nel caso, l'imparzialità e l'equidistanza dalle parti).
Per quanto attiene agli ulteriori rilievi, non è fondato quello del De IS relativamente alla mancata concessione delle attenuanti di cui all'art. 62 bis c.p., atteso che esse erano state invocate esclusivamente nelle conclusioni dell'atto di appello, senza che in precedenza fossero state indicate in alcun modo le ragioni che, secondo l'interessato, avrebbero legittimato sul punto la riforma della sentenza di primo grado, da cui erano state motivatamente negate;
onde i giudici di appello non avevano il dovere di prendere in esame la sua del tutto generica richiesta. Non risultano connotati dalla necessaria specificità neppure i rilievi del RN sulla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p., d'altronde incompatibile col ruolo tutt'altro che marginale attribuitogli nella ricostruzione dei fatti operata in sede di merito. Manifestamente infondata è la tesi della inammissibilità della costituzione di parte civile del Comune di Milano prospettata dal ET, poiché la giunta comunale la aveva autorizzata e non vi era necessità di nessuna ulteriore delibera che autorizzasse il Comune a stare in giudizio nella persona del Sindaco, cui compete per espressa disposizione legislativa (D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, art. 50, comma 2) la rappresentanza del Comune. Inammissibili le deduzioni del ET sulla pretesa genericità della contestazione, non indicando l'interessato su quali punti essenziali essa sarebbe stata carente e quale sia il pregiudizio arrecato al suo diritto di difesa. A differenza di quanto rilevato in sede di discussione dal Procuratore Generale presso questa Corte, correttamente è stata ritenuta la continuazione, nonostante l'assoluzione del De IS da una delle imputazioni di violazione del segreto (di cui si è ovviamente tenuto conto ai fini della determinazione della pena complessiva), residuando comunque una pluralità di reati considerati come espressione di un unico disegno criminoso.
Ciò posto, tutti i ricorsi debbono essere rigettati, con conseguente condanna dei privati ricorrenti al pagamento delle spese processuali, tra loro in solido. Gli imputati vanno condannati inoltre, sempre tra loro in solido, al pagamento delle spese in favore della parte civile, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna De IS SI, TT ZI, CO IG, RN IG e ET LA al pagamento delle spese processuali, in solido tra loro. Condanna inoltre i predetti privati ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese in favore della parte civile Comune di Milano: spese che liquida nella complessiva somma di E. 5.158,73, di cui E. 4557,99 per onorari, oltre IVA e CPA.
Così deciso in Roma, nella udienza, il 11 ottobre 2005. Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2005