Sentenza 13 febbraio 2009
Massime • 1
Integra il reato di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter cod. pen.) la condotta del soggetto che, avendo titolo per accedere al sistema, vi si introduca con la password di servizio per raccogliere dati protetti per finalità estranee alle ragioni di istituto ed agli scopi sottostanti alla protezione dell'archivio informatico. (Fattispecie relativa all'indebita acquisizione, con la complicità di appartenenti alla polizia di Stato, di notizie riservate tratte dalla banca dati del sistema telematico di informazione interforze del Ministero dell'Interno, per l'utilizzo in attività di investigazione privata, in agenzie facenti capo agli stessi indagati o nelle quali essi prestavano la loro attività).
Commentari • 8
- 1. Le Sezioni unite sull'accesso abusivo a un sistema informatico oGioacchino Romeo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
- 2. Per le Sezioni Unite può configurarsi l’accesso abusivo ad un sistema informatico attraverso lo sviamento di potereDott. Ssa Michela Nieddu · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
- 3. Il luogo sbagliato: accesso abusivo ad un sistema informatico o telematicohttps://www.filodiritto.com/ · 13 novembre 2019
- 4. Accesso abusivo a sistema informatico (Cass. 12264/17)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 marzo 2017
- 5. Accesso abusivo al sistema informatico (Cass. pen., 4694/12)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
Integra la fattispecie criminosa di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico protetto, prevista dall'art. 615-ter cod. pen., la condotta di accesso o di mantenimento nel sistema posta in essere da soggetto che, pure essendo abilitato, violi le condizioni ed i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema per delimitarne oggettivamente l'accesso. Non hanno rilievo, invece, per la configurazione del resto, gli scopi e le finalità che soggettivamente hanno motivato l'ingresso al sistema. CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE, SENTENZA DD. 7 FEBBRAIO 2012, N. 4694 ... 5. Il ricorso è stato assegnato alla Quinta Sezione penale, la quale, …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/02/2009, n. 18006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18006 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 13/02/2009
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE BERNARDINIS Silvana - Consigliere - N. 161
Dott. BRUNO AO A. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 442/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto il 17-28.11.2008 da:
Avv. Ramalli Rolando e Puliti Guido, difensori di SS IO, nato a [...] il [...];
da NI LU, nato a [...] il [...];
NI EL, nata a [...] il [...];
NI AT, nata a [...] il [...];
ed il 16.11.2008 dall'avv. Simone Zani difensore di CI AO, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del 31 ottobre 2008 del Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del riesame.
Letta la memoria depositata dall'avv. Ramalli Rolando, nell'interesse del RU;
Letta la memoria contenente motivi nuovi, depositata in favore di TI LU e di IN EL e IN AT.
Sentita la relazione del Consigliere Dr. AO Antonio BRUNO. Sentite le conclusioni del P.G. in sede, in persona del Sostituto Dr. Giovanni Galati, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi. Sentito, altresì, l'avv. Simone Zani, in favore di CI AO, gli avv. Puliti Guido e Ramalli Rolando, in favore di RU IO, l'avv. Canalni Federico, in favore di TI LU, IN EL e IN AT.
OSSERVA
1. - Con ordinanza del 26 settembre 2008, il GIP del Tribunale di Firenze disponeva la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di RU IO, TI LU, e CI AO e la misura degli arresti domiciliari nei confronti di IN EL e IN AT, indagati - in concorso tra loro - dei reati di corruzione propria continuata ai sensi dell'art. 81 cpv. c.p., artt.110, 319 e 321 c.p. nonché di continuate rivelazioni ed utilizzazioni di segreti di ufficio, in concorso tra loro e con i pubblici ufficiali coinvolti, per il conseguimento di profitto patrimoniale, ai sensi dell'art. 110 c.p., art. 81 cpv. c.p., art.326 c.p., comma 3; continuato abusivo accesso alla Banca Dati del
Sistema Telematico di Informazione Interforze del Ministero dell'Interno, in concorso tra loro e con i pubblici ufficiali che materialmente agirono, ai sensi dell'art. 110 c.p., art. 81 cpv. c.p., art. 615 ter c.p., commi 2 e 3 ed associazione per delinquere finalizzata ai citati reati fini, ai sensi dell'art. 416 c.p. nonché RU e CI di analoghi reati loro rispettivamente ascritti. I fatti in contestazione consistevano nell'indebita acquisizione, con la complicità di appartenenti alla polizia di Stato, di notizie riservate tratte dagli archivi informatici d'ufficio, per l'utilizzo in attività di investigazione privata, in agenzie facenti capo agli indagati o nelle quali gli stessi prestavano la loro attività. Pronunciando sulle richieste di riesame proposte in favore degli indagati, il Tribunale di Firenze, con l'ordinanza indicata in epigrafe, in parziale accoglimento, disponeva applicarsi nei confronti del TI, RU e CI la misura cautelare degli arresti domiciliari, con le opportune prescrizioni, confermando nel resto.
Avverso l'anzidetta pronuncia i difensori del RU e del CI nonché IN EL, IN AT e TI LU hanno proposto distinti ricorsi per Cassazione ciascuno affidato alle ragioni di censura di seguito indicate.
2. - Il primo motivo del ricorso proposto dall'avv. Ramalli denuncia insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ed errata valutazione di norme di legge e delle risultanze investigative. Il secondo deduce insussistenza del pericolo di reiterazione dei reati ipotizzati. Il terzo motivo deduce insussistenza del concreto ed attuale pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova ed il difetto di motivazione sul punto.
Il primo motivo del ricorso dell'avv. Puliti deduce violazione od erronea applicazione degli artt. 273 e 292 c.p.p.; contraddittorietà o manifesta illogicità di motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), con riferimento all'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Il secondo motivo deduce insussistenza del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, facendo difetto, in particolare, il requisito della concretezza. Il terzo motivo denuncia violazione od erronea applicazione dell'art. 273 c.p.p., comma 3, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), sul rilievo che il materiale investigativo era risalente nel tempo e che, comunque, era ragionevolmente ipotizzabile l'applicazione all'indagato dell'indulto. Il ricorso proposto da TI e dalle IN deduce, con il primo motivo, l'insussistenza del pericolo di reiterazione;
con il secondo, l'insussistenza del pericolo di inquinamento probatorio e con il terzo l'acritica adesione alla richiesta del Pm, in mancanza di valutazione degli elementi di segno contrario offerti dalla difesa. Con i motivi nuovi, gli stessi ricorrenti deducono insussistenza di gravi indizi con riferimento al reato di cui all'art. 615 ter c.p., l'insussistenza di gravi indizi con riferimento al reato di cui all'art. 416 c.p. ed alla qualità di promotore in capo al TI;
il decorso dei termini di fase per il TI;
l'insussistenza di gravi indizi di colpevolezza con riferimento ai reati di cui agli artt. 319 e 321 c.p.. Il ricorso proposto dall'avv. Zani, in favore del CI, deduce, con il primo motivo l'insussistenza delle esigenze cautelari, con riferimento al paventato pericolo per l'acquisizione o genuinità della prova, anche in ragione della data degli addebiti risalenti nel tempo ed orami coperti da indulto, ed il pericolo di reiterazione. Se, infatti, l'indagato, titolare di licenza di investigatore privato, avrebbe in ipotesi potuto commettere analoghi reati, era pur vero che, a norma dell'art. 290 c.p., il GIP avrebbe potuto avvalersi della facoltà di inibire temporaneamente l'esercizio dell'attività, piuttosto che privarlo della libertà personale che gli impediva lo svolgimento della sola attività di sostentamento, quella di amministratore di condominio. Il secondo motivo deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 84 e 319 c.p., posto che i diversi fatti contestati ben avrebbero potuto essere considerati elementi costitutivi del reato di corruzione. Il terzo motivo deduce insussistenza del pericolo di reiterazione posto che la licenza di investigatore era stata sospesa dal Prefetto di Firenze il 21.10.2008 e, comunque, in caso di condanna, era ragionevolmente prevedibile la concessione della sospensione condizionale della pena.
3. - Nella griglia delle articolate censure di parte, rilievo certamente preliminare assume la questione concernente la dedotta insussistenza dei presupposti del contestato reato di cui all'art.615 ter c.p., sul riflesso che l'accesso all'archivio informatico da parte di personale dell'Amministrazione sarebbe avvenuto mediante la password di servizio e non già abusivamente per come richiesto dalla norma incriminatrice. La doglianza è priva di fondamento. Ed invero, a parte ogni considerazione sull'incidenza di eventuale giudizio di insussistenza dell'ipotesi contestata sul piano della libertà personale, stante la piena idoneità degli altri titoli di reato a giustificare la misura custodiale, la presente sede cautelare non si presta, certamente, al dovuto approfondimento, posto che l'esatta qualificazione giuridica della fattispecie postula l'accertamento di ineludibili presupposti fattuali e modalità comportamentali, che non può appartenere a questa fase incidentale della procedura. Nondimeno, pur nella consapevolezza del carattere problematico della questione (cfr. Cass. sez. 5 20.12.2007, n. 2534, rv. 239105), è sufficiente considerare in questa sede che la norma di cui all'art.615 ter c.p. non punisce soltanto l'abusivo accesso a sistema informatico (escluso dal possesso di titolo di legittimazione nell'agente), ma anche la condotta di chi vi si mantenga contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo (cfr., in tal senso, Cass. Sez. 5, 8.7.2008, n. 37322, rv. 241202; id. Sez. 5, 7.11.2000, n. 12732, rv. 217743). Di guisa che l'accesso da parte di chi vi sia abilitato per attingere dati protetti per finalità estranee alle ragioni d'istituto ed alle finalità sottostanti alla protezione dell'archivio informatico sembra potenzialmente idoneo a configurare l'ipotesi incriminatrice. E, rispetto ad essa, l'elevata probabilità di imputazione a carico degli odierni indagati, in forza del compendio indiziario specificamente indicato nel titolo custodiale, è stata positivamente apprezzata dal giudice del riesame, con valutazione adeguatamente giustificata. 3.1. - Venendo ora all'esame specifico delle altre ragioni di censura, è infondato il primo motivo del ricorso proposto e ribadito in memoria difensiva dall'avv. Ramalli, in favore del RU, posto che il quadro indiziario tratteggiato nell'ordinanza impugnata appare certamente idoneo, per gravità e determinatezza indiziaria, a legittimare il titolo di custodia cautelare. Un corposo compendio investigativo, specificamente indicato nel provvedimento impugnato, ha individuato in testa all'indagato il beneficiario dell'attività di abusivo sfruttamento di funzione pubblica ed utilizzazione di informazioni riservate nel campo non solo dell'attività investigativa (svolta quale collaboratore dell'agenzia Kim di investigazioni), ma anche del recupero crediti (in qualità di legale rappresentante della società Sviluppo Iniziative Economico s.r.l.). Sfugge, naturalmente, al sindacato di legittimità, siccome questione prettamente di merito, l'apprezzamento del grado di capacità dimostrativa delle risultanze investigativo, dovendo questo Giudice limitarsi a valutare la congruità e correttezza dell'impianto motivazionale giustificativo del titolo custodiale in rapporto alle ipotesi di reato in contestazione. Il richiesto collaudo ab extrinseco, nel caso di specie, ha esito largamente positivo, avendo - per quanto si è detto - il provvedimento impugnato individuato una piattaforma indiziaria ritenuta, motivatamente, idonea a fondare un giudizio di elevata probabilità di colpevolezza.
La seconda e terza censura, relative, sotto diversa angolazione prospettica, al profilo delle esigenze cautelari sono entrambe infondate.
Ed infatti, la motivazione resa, al riguardo, dal giudice del riesame è ineccepibile nei suoi riferimenti al pericolo di reiterazione, ancorato ad elementi specificamente tratti dalle peculiarità della fattispecie, dall'intensità e durata nel tempo dei rapporti illeciti, a sostegno del paventato rischio di riattivazione delle illecite metodiche, sia pure sotto altre forme ed in diversi contesti.
Destituite di fondamento sono anche le doglianze che sostanziano il ricorso dell'avv. Puliti, sempre in favore del RU. Quanto al profilo della sussistenza degli indizi od alla gravità degli stessi, nonché in ordine alle esigenze cautelari, è sufficiente richiamare le superiori argomentazioni che danno conto della ritenuta infondatezza delle anzidette censure. Resta da dire che il carattere datato del materiale investigativo è circostanza priva di rilievo in questa sede, tenuto peraltro conto che la distanza nel tempo è stata, comunque, già apprezzata dal giudice del riesame, assumendola come elemento concorrente di valutazione in favore della concessione all'indagato della meno affittiva misura della custodia domiciliare. 3.2 - Infondato è anche il ricorso proposto dal TI e dalle IN. Per quanto concerne la contestazione del ritenuto pericolo di reiterazione, è sufficiente - ancora una volta - richiamare le superiori argomentazioni, valide anche per gli altri indagati, il cui convingolmento nell'ipotizzato sistema illecito è adeguatamente tratteggiato, alla stregua del consentito richiamo per relationem al titolo custodiale. Inconferente è, invece, il rilievo contestativo del pericolo di inquinamento probatorio, posto che le esigenze cautelari non sono state specificamente apprezzate con riferimento a quel pericolo. Quanto alla terza doglianza non risultano specificati quali elementi di segno contrario alla prospettazione accusatoria sarebbero stati forniti dalla difesa ed immotivatamente pretermessi dal giudice del riesame.
La già rilevata idoneità della motivazione a sostegno delle ipotesi di reato in contestazione da ragione, poi, della ritenuta infondatezza dei motivi nuovi espressi nella memoria difensiva indicata in epigrafe, anche con riferimento al contestato ruolo attribuito al NI nel contesto associativo. Ogni questione relativa all'asserita decorrenza dei termini di fase esula dall'odierna cognizione di questa Corte, dovendo essere sottoposta al giudice di merito competente nelle prescritte forme di legge. 3.3. - Per quanto riguarda, poi, il ricorso proposto dall'avv. Zani, in favore del CI, si osserva, in riferimento al primo motivo, che è inconferente il richiamo al pericolo per l'acquisizione o genuinità della prova, in quanto anche per il CI sono state positivamente apprezzate le sole esigenze connesse al ritenuto pericolo di reiterazione, mentre, quanto alla data degli addebiti ed all'applicabilità dell'indulto, valgono in senso contrario le stesse argomentazioni addotte in riferimento alla posizione del RU. La proporzionalità della forma custodiale è stata motivatamente espressa dal giudice del riesame, secondo un ordine di idee rispetto al quale non è rilevante l'astratta possibilità di applicazione, da parte del GIP, di misure interdittive.
Neppure l'intervenuta sospensione, in sede amministrativa, della licenza di investigatore privato elide, allo stato, l'incidenza delle esigenze cautelari, per le ragioni espresse dal giudice del riesame, con riferimento al rischio paventato di riemersione del circuito illecito sotto forme e modalità diverse. E, quanto infine alla concedibilità del beneficio della sospensione condizionale della pena, il giudice del riesame ha escluso che, alla stregua dei segnalati elementi negativi, fosse ragionevolemente formulabile un giudizio prognostico favorevole.
4. - Per quanto precede i ricorsi devono essere tutti rigettati, con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 febbraio 2009. Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2009