Sentenza 10 dicembre 2009
Massime • 1
Integra il reato di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico la condotta del soggetto che, pur avendo titolo per accedere al sistema, vi si introduca con la "password" di servizio per raccogliere dati protetti per finalità estranee alle ragioni di istituto ed agli scopi sottostanti alla protezione dell'archivio informatico, in quanto l'art. 615 ter cod. pen. non punisce soltanto l'accesso abusivo ad un sistema informatico ma anche la condotta di chi vi si mantenga contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.
Commentari • 10
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Integra la fattispecie criminosa di accesso abusivo a un sistema informatico o telematico protetto, prevista dall'art. 615 ter c.p., la condotta di accesso o di mantenimento nel sistema posta in essere non solo (come è ovvio) da un soggetto non abilitato ad accedervi, ma anche da chi, pure essendo abilitato, violi le condizioni ed i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema per delimitarne oggettivamente l'accesso, ovvero ponga in essere operazioni di natura ontologicamente diversa da quelle per le quali l'accesso è consentito. Non hanno rilievo, invece, per la configurazione del resto, gli scopi e le finalità che soggettivamente hanno motivato …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/12/2009, n. 2987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2987 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 10/12/2009
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 1599
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - N. 13960/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR AS, nato il [...];
AO OL, nata il [...];
AO IL LA, nata il [...];
avverso la Sentenza del G.U.P. presso il Tribunale di Milano del 13.1.2009;
sentita la Relazione svolta dal Cons. Dott. Gian Giacomo Sandrelli;
Sentite le requisitorie del Procuratore Generale nella persona del Cons. Dott. MONETTI Vito, che ha chiesto dichiararsi l'annullamento con rinvio;
È presente l'avv. Scoderibbio Paolo del foro di Roma, difensore di ufficio degli imputati che chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Il GIP presso il Tribunale di Milano ha dichiarato non luogo a procedere verso AR MA, AO OL e UR AO IL con sentenza del 13.1.2009. La vicenda riguarda la copiatura dei "files" presenti nella memoria del computer della ditta ove essi prestavano lavoro (NUOVA UNDER STAND ALLESTIMENTI), con cancellazione successiva di parte di quanto registrato in detta memoria: per siffatta condotta scaturiva imputazione per violazione sia dell'art. 615 ter c.p. sia dell'art.624 c.p., art. 625 c.p., n. 2, per la sottrazione di documentazione ed altro materiale cartaceo.
I prevenuti, negando la responsabilità in ordine al furto, ammettevano i fatti dedotti sub art. 615 ter.
All'udienza preliminare la società offesa dal resto si costituiva parte civile ed il PM chiedeva il rinvio a giudizio, mentre i difensori chiedevano il proscioglimento.
Il GUP negava la sussistenza di elementi a carico degli imputati relativamente al furto documentale.
Infatti, quanto alla violazione dell'art. 615 ter c.p., segnalava la carenza del requisito dell'introduzione abusiva (anche se scevra da connotati di violenza o insidia) nel sistema informatico, modalità richiesta espressamente dalla fattispecie connotata, appunto, da antigiuridicità speciale.
In particolare, secondo il primo giudice, il possesso di dati e strumenti in capo al soggetto attivo esclude la connotazione delittuosa o la legittimazione all'accesso al sistema, anche se attuata per fini illeciti preclude la realizzazione del reato. Elemento specializzante che si riflette anche sul momento soggettivo richiedendo la consapevolezza dell'antigiuridictà. Siccome la OL disponeva della possibilità di accesso al sistema, sì che per la medesima non poteva declinarsi uno "ius excludendi" dallo "spazio informatico", ne' risulta provato che sia stata indebitamente copiata la chiave di accesso al medesimo, non è dato ravvisare la materialità del fatto, la circostanza esclude la penale responsabilità dell'autore materiale del fatto e, dunque, anche quella dei concorrenti nella commissione esclude rilievo penale al loro agire.
Il ricorso della parte civile avverso la decisione attiene esclusivamente al proscioglimento dal reato sub 615 ter c.p., avendo il ricorrente ritenuto che l'evento giuridico sotteso dal reato consiste nell'accesso al sistema anche se non per il tramite di modalità abusive, tuttavia, utilizzi lo stesso per scopi estranei dalle finalità o dai limiti consentitigli.
Il ricorso è fondato.
Integra il reato di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico la condotta del soggetto che, pur avendo titolo per accedere al sistema, vi si introduca con la password di servizio per raccogliere dati protetti per finalità estranee alle ragioni di istituto ed agli scopi sottostanti alla protezione dell'archivio informatico.
Infatti, la norma di cui all'art. 615 ter c.p. non punisce soltanto l'abusivo accesso a sistema informatico (escluso dal possesso di titolo di legittimazione nell'agente), ma anche la condotta di chi vi si mantenga contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo (cfr., in tal senso, Cass. Sez. 5^, 8.7.2008, n. 37322, rv. 241202; id. Sez. 5^, 7.11.2000, n. 12732, rv. 217743). Di guisa che l'accesso da parte di chi vi sia abilitato per attingere dati protetti per finalità estranee alle ragioni di impiego ed alle finalità sottostanti alla protezione dell'archivio informatico sembra potenzialmente idoneo a configurare l'ipotesi incriminatrice. A questi approdi interpretativi, del tutto coerenti con il dato letterale, è giunta l'ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, Cass. Sez. 5^, 13.2.2009, Russo, CED Cass. 243602). Priva di interesse è la difesa svolta all'odierna udienza, secondo cui per l'integrazione del delitto, sarebbe occorsa la distruzione dell'archivio informatico: la mera duplicazione, postulando una permanenza non autorizzata (nel senso sopra detto) dell'utente, costituisce la lesione al bene protetto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al GIP presso il Tribunale di Milano.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2010