Sentenza 11 ottobre 2004
Massime • 1
In tema di decisione di appello assunta in camera di consiglio, la richiesta di partecipazione da parte dell'imputato di cui all'art. 599, comma secondo cod. proc. pen. può essere tratta anche da "facta concludentia" da cui possa desumersi la sua inequivoca manifestazione di volontà di comparire all'udienza camerale. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto sufficiente la produzione da parte del difensore di una certificazione medica attestante l'impedimento a comparire dell'imputato con espressa istanza di rinvio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/10/2004, n. 43201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43201 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FULGENZI Renato - Presidente - del 11/10/2004
Dott. LEONASI Raffale - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARTELLA Ilario - Consigliere - N. 1351
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 4505/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IT DR;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma in data 26.5.2003;
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. F. SERPICO;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del SPG Dott. E. DELEHAYE che ha concluso per: dichiararsi inammissibile il ricorso;
OSSERVA
Sull'appello proposto da IT DR avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in comp.ne monocratica, in data 17.12.2001, con la quale, all'esito di giudizio abbreviato, dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 73 DPR 309/90 per avere illecitamente detenuto, a fine di spaccio, 43 dosi singole di haschish, cedendone una parte a terzi, in Roma il 7.9.97, ritenute la ipotesi di cui al co. 5^ dell'art. 73 cit., concesse le attenuanti generiche e con la diminuente per il rito, di predetto imputato era stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione e L.
1.000.000. di multa, con entrambi i benefici di legge, la Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 26.5.2003, confermava il giudizio di 1^ grado, ribadendo la comprovata colpevolezza dell'appellante sorpreso dagli agenti operanti nella flagranza del possesso e della cessione a terzi dello stupefacente, così escludendo potersi accreditare l'assunto difensivo del possesso per mero uso personale e riteneva adeguata la pena all'effettiva gravità del fatto.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il IT, deducendo a motivi del gravame:
1) quanto all'ordinanza dichiarativa della contumacia nel giudizio di appello, la violazione degli artt. 599 co. 2 e 178 co. 1^ lett. c) c.p.p., avendo la Corte territoriale capitolina erroneamente disatteso la certificazione medica prodotta tempestivamente dalla difesa del ricorrente a supporto dell'istanza di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento assoluto a comparire dell'imputato, per lombosciatalgia acuta destra, conseguenza di lesioni alla regione lombo sacrale ed all'anca, riportate in seguito ad un pregresso e clinicamente documentato incidente, nonostante la certificazione segnalasse la necessità di assoluto riposo domiciliare per giorni sei dal 24.5.03, data del rilascio del certificato.
A supporto della sostanziale manifestazione di volontà di comparire all'udienza, il ricorrente ha richiamato "per facta concludentia", la dedotta produzione sanitaria e la stessa istanza di rinvio avanzata dal difensore di fiducia, proprio per consentire all'imputato di comparire all'udienza camerale di cui all'art. 599 c.p.p., stante il rito abbreviato e non potendosi correttamente ritenere applicabile il disposto dell'art. 127 co. 4^ c.p.p., per la espressa disposizione riservata dalla legge al caso di impedimento dell'imputato in sede di udienza camerale per il giudizio di appello avverso sentenza emessa all'esito di giudizio abbreviato ex art. 599 co. 2^ c.p.p.. Nel caso non si dovesse ritenere applicabilità, nella specie, il co. 2^ dell'art. 599 cit., ma il co. 4 dell'art. 127 c.p.p., si solleva questione di legittimità costituzionale di tale norma per violazione dell'art. 3 della Costituzione, stante la disparità di trattamento tra imputato giudicato con rito ordinario e imputato giudicato con rito abbreviato in materia di diritto all'intervento, in costanza di legittimo impedimento a tanto;
2) violazione di legge e mancanza di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla denegata assoluzione, quanto meno ex art. 530 cpv. c.p.p., dal contestato reato di detenzione e spaccio di stupefacente, nonostante per il dichiarato stato di tossicodipendenza del ricorrente fosse stata necessaria una maggiore valutazione del fatto, senza limitarsi al solo scambio droga-denaro, riferito dalla p.g.;
3) mancanza ed illogicità della motivazione con riguardo all'entità della pena inflitta che avrebbe comunque potuta essere sostituita ex co. 3^ dell'art. 5 in relazione all'art. 4 L. 134/03 1^ co. lett. a) da questa stessa Corte di legittimità, avanzandone, in proposito, espressa richiesta, stante la sussistenza dei presupposti, perché la pena di mesi quattro di reclusione potesse essere sostituita con la corrispondente pena pecuniaria e, nella positiva, con espressa istanza di revoca del beneficio della pena sospesa.
Il motivo sub 1) è fondato.
Premesso che per il combinato disposto dell'art. 443 co. 4^ c.p.p. con l'art. 599 c.p.p. deve affermarsi il principio secondo cui il giudizio di appello avverso sentenza di condanna emessa all'esito di giudizio abbreviato (come nel caso in esame) si svolge con le forme di cui all'art. 599 cit., deve ritenersi utilmente applicabile il co. 2^ di tale norma nel caso di legittimo impedimento dell'imputato che ha manifestato la volontà di comparire e non già il co. 4^ dell'art. 127 c.p.p. applicabile in via generale al procedimento in
Camera di consiglio e non già, in particolare, al giudizio di appello nel quale la decisione è adottata in Camera di consiglio, come esattamente rilevato dal ricorrente.
Ciò posto, è di intuitiva evidenza che la produzione da parte della difesa di certificazione medica attestante impedimento a comparire da parte dell'imputato, con espressa istanza di rinvio, vale ad integrare per "facta concludentia" in equivoca manifestazione di volontà di comparire all'udienza camerale da parte dell'appellante imputato.
A fronte di tanto, è fatto carico al giudice di merito di operare una motivata valutazione della ragioni addotte a supporto dell'impedimento perché questo possa qualificarsi legittimo ed assoluto e quindi giustificare le ragioni del rinvio a tutela del diritto di difesa dell'imputato alla partecipazione personale all'udienza del procedimento nei suoi confronti.
Nella specie, nonostante il non equivoco tenore della certificazione medica prodotta, con documentata allegazione delle cause pregresse della certificata patologia, la Corte di Appello capitolina, omettendo qualsivoglia, sia pur essenziale ma logica, valutazione della natura, portata ed effetto del dedotto impedimento a comparire ha apoditticamente escluso che potesse essere assoluto, addirittura travisando il tenore letterale della certificazione prodotta, da cui si evinceva la necessità di assoluto riposo domiciliare per giorni sei, per lombosciatalgia acuta destra con grave difficoltà alla deambulazione autonoma (cfr. certificato medico in data 24.5.03 a firma Dr. G. Nucci), con allegato certificato della USL-Ospedale Cardarelli di Campobasso, a suo tempo certificante il trauma per infortunio sul lavoro in data 26.6.02.
L'ordinanza di rigetto dell'istanza di rinvio emessa all'udienza del 26.5.03 (cfr. relativo verbale in atti) si risolve in una mera, immotivata, travisante affermazione di stile, stante il tenore dell'impedimento dedotto che avrebbe imposto, quanto meno, opportuni accertamenti sulla veridicità ed entità della repertata patologia, onde poterne motivatamente valutare la effettiva portata. Va in proposito ribadito il principio secondo cui il giudice, nel valutare l'impedimento a comparire dedotto dall'imputato, deve attenersi alla natura dell'infermità dedotta e motivare adeguatamente e logicamente le ragioni del proprio convincimento circa l'impossibilità di ravvisare in esso una assoluta impossibilità a comparire.
La mancanza di motivazione adeguata e immune da travisamento del fatto al riguardo, come è dato rilevare nell'ordinanza impugnata con la sentenza in esame, è causa di nullità della dichiarazione di contumacia e degli atti successivi ex art. 178 lett. c) c.p.p., per patente violazione del diritto dell'imputato a partecipare all'udienza per l'esercizio del proprio diritto di difesa. Tale nullità, ovviamente, travolge la stessa sentenza (cfr. nei termini di cui innanzi, tra le altre, Cass. Pen. Sez. 3^, 18.12.1997, n. 11856, Ciovolino). In accoglimento del motivo sub 1), pertanto, s'impone l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma.
Gli altri motivi di ricorso sono, ovviamente, assorbiti, allo stato, dalla decisione anzidetta.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Roma per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2004