Sentenza 20 marzo 2009
Massime • 1
Il delitto di rivelazione di segreti d'ufficio (art. 326 cod. pen.) - che si configura, sotto il profilo materiale, qualora sia portata a conoscenza di soggetto non autorizzato una notizia destinata a rimanere segreta - riveste natura di reato di pericolo effettivo e non meramente presunto nel senso che la rivelazione del segreto è punibile, non già in sé e per sé, ma in quanto suscettibile di produrre nocumento a mezzo della notizia da tenere segreta. Ne consegue che il reato non sussiste non solo nella generale ipotesi della notizia divenuta di dominio pubblico, ma anche nel caso in cui, trattandosi di notizie d'ufficio ancora segrete, le stesse siano rivelate a persone autorizzate a riceverle e cioè che debbono necessariamente esserne informate per la realizzazione dei fini istituzionali connessi al segreto di cui si tratta, ovvero a soggetti che, ancorché estranei ai meccanismi istituzionali pubblici, le abbiano già conosciute.
Commentario • 1
- 1. Accesso abusivo al sistema informatico (Cass. pen., 4694/12)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
Integra la fattispecie criminosa di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico protetto, prevista dall'art. 615-ter cod. pen., la condotta di accesso o di mantenimento nel sistema posta in essere da soggetto che, pure essendo abilitato, violi le condizioni ed i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema per delimitarne oggettivamente l'accesso. Non hanno rilievo, invece, per la configurazione del resto, gli scopi e le finalità che soggettivamente hanno motivato l'ingresso al sistema. CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE, SENTENZA DD. 7 FEBBRAIO 2012, N. 4694 ... 5. Il ricorso è stato assegnato alla Quinta Sezione penale, la quale, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/03/2009, n. 30070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30070 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMATO Alfonso - Presidente - del 20/03/2009
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - N. 683
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SAVANI Piero - Consigliere - N. 001148/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di BARI;
nei confronti di:
1) C.E. N. IL (OMISSIS);
2) C.M. N. IL (OMISSIS);
3) CI.MA.CA. N. IL (OMISSIS);
4) CI.MA. N. IL (OMISSIS);
5) CI.MI. N. IL (OMISSIS);
6) CU.LE. N. IL (OMISSIS);
7) CU.MA. N. IL (OMISSIS);
8) F.G. N. IL (OMISSIS);
9) FI.AN. N. IL (OMISSIS);
10) F.C. N. IL (OMISSIS);
11) FO.MI. N. IL (OMISSIS);
12) FR.LI. N. IL (OMISSIS);
13) G.P.F. N. IL (OMISSIS);
14) GI.FR. N. IL (OMISSIS);
15) L.M. N. IL (OMISSIS);
16) P.G. N. IL (OMISSIS);
17) PA.LU. N. IL (OMISSIS);
18) PA.AN. N. IL (OMISSIS);
19) R.N. N. IL (OMISSIS);
20) R.P. N. IL (OMISSIS);
21) R.F. N. IL (OMISSIS);
22) RO.MA.LU. N. IL (OMISSIS);
23) RU.MA. N. IL (OMISSIS);
24) RU.TO. N. IL (OMISSIS);
25) S.F. N. IL (OMISSIS);
26) SC.NA.TO. N. IL (OMISSIS);
27) T.A. N. IL 19/11/1981;
28) TU.SA. N. IL 22/03/1973;
avverso SENTENZA del 08/05/2008 CORTE ASSISE APPELLO di BARI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SAVANI PIERO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CIANI G. F., che ha concluso per l'annullamento con rinvio di nei confronti Cu. M. in ordine ai capi c/106) e C/107 e nei confronti di
C.E. in relazione ai capi c/106, C/107) e per il rigetto nel resto del ricorso del PG;
per il rigetto dei ricorsi di Ci.Ma., Cu.Ma. e L.M. e per l'inammissibilità di tutti gli altri ricorsi;
Uditi i difensori avv. Vulcano L. per Pa.Lu. e P.
A.; avv. Cantelli per R.F. e R.M.
L.; avv. Guerra per R.P. e Gi.Fr. nonché
Sc.Na.To. e Fr.Li.; l'avv. Bruno per
Ru.To.; gli avv. Aricò e Mangino per L.M.; l'avv.
Chiariello per Gi.Fr., R.P. e P.G.;
l'avv. Chiusolo per Cu.Ma.; l'avv. Quarta per S.
F., C.E., R.N. e Ru.Ma..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Oggetto del procedimento, originatosi dalle indagini della D.D.A. di Bari sulla c.d. mafia garganica, è stata l'attività di un'organizzazione criminale che operava con carattere di stabilità sull'intero territorio garganico, aveva il proprio "quartier generale" in Manfredonia, con diffusione ed estensione in Monte S. Angelo e, soprattutto, in Sannicandro Garganico, e si prefiggeva la commissione di una serie indefinita di attività delittuose, tra cui il traffico di stupefacenti, le estorsioni, i furti, le ricettazioni, il contrabbando e le armi.
Il Pubblico Ministero aveva chiesto il rinvio a giudizio di 107 imputati, per oltre 400 capi di imputazione, tra cui circa venti omicidi;
all'udienza preliminare, dopo limitate definizioni alternative, 80 imputati avevano chiesto di essere giudicati con il rito abbreviato, mentre i restanti 25 erano stati rinviati a giudizio avanti la Corte di Assise di Foggia.
Le principali imputazioni sono consacrate nei capi A) e B) della rubrica, che attengono, il primo, ad un'associazione per delinquere di tipo mafioso aggravata, ed il secondo ad un'associazione volta al traffico di sostanze stupefacenti, avendo l'impostazione accusatoria concentrato in capi di imputazione unitari le descrizioni dei fenomeni associativi, anche di una certa complessità. In particolare nel capo A) è delineato un organigramma che prevede, nell'ipotesi d'accusa, più articolazioni:
quella, peraltro oggetto del processo celebrato con rito ordinario, che faceva capo a certi LI GO, fra i cui più importanti sodali spiccava la figura di S.M., ucciso nel settembre 2003, ed intorno al cui omicidio aveva ruotato l'intercettazione ambientale denominata (OMISSIS), uno dei capitoli più controversi del procedimento;
quella, definita "gruppo ROMITO", che secondo l'originaria impostazione accusatoria avrebbe rappresentato la c.d. mafia imprenditoriale;
quella, situata ad un livello inferiore, facente capo alla famiglia RR, coinvolta in una faida ultraventennale con la famiglia NO, ma strettamente collegata con gli altri gruppi attraverso alcune figure di riferimento, in particolare GI.Ge.. Il gruppo RR, la cui attività costituisce per buona parte l'oggetto del presente procedimento, si era rivelato poi autonomo rispetto agli altri, pur se collegato, come detto, ai LI GO attraverso il GI.Ge., in particolare per il traffico di droga.
Posizioni marginali quelle dei superstiti del gruppo NO, la famiglia che aveva subito il maggior numero di vittime nella guerra contro i RR.
Il procedimento ha anche valutato la posizione dei fratelli R. i quali, come era emerso in un'avanzata fase delle indagini preliminari, erano confidenti dei Carabinieri.
Si tratta di vicenda che aveva condizionato fortemente, secondo i giudici di merito, tutto l'impianto accusatorio ed aveva comportato una rilettura dell'imponente materiale probatorio in ottica molto diversa, rispetto a quella degli inquirenti, ed anche dei giudici che si erano occupati del procedimento nella fase cautelare, alla cui attenzione una tale prospettiva non era stata mai portata. Collegata a quella vicenda ed alla ed intercettazione (OMISSIS) (intercettazione ambientale audio-video di un incontro fra i LI GO, i R. e L.M. organizzato, presso la masseria denominata "(OMISSIS)" dei R., da questi ultimi con l'accordo dei militari operanti al preciso scopo di provocare e documentare le eventuali ammissioni del L.M., o dei LI GO, di essere responsabili dell'omicidio di S.M.), era la posizione di due marescialli dei carabinieri del R.O.N.O. di Foggia, R.N. e RU.Ma., che avevano operato durante la prima fase delle indagini ed ai quali, a seguito di ulteriori indagini gestite da altra articolazione dell'Arma, erano stati contestati reati collegati, nell'ipotesi d'accusa, ai loro rapporti con i R. ed al ruolo che avevano consentito finissero per assumere durante le indagini i predetti confidenti. Alla maggior parte dei prevenuti accusati della partecipazione alle associazioni criminali sono poi stati contestati i reati-scopo costituenti l'oggetto criminale dell'associazione, per molti dei quali nel giudizio di merito è stata pronunciata assoluzione. Particolare rilievo hanno, fra tali reati, tutti i delitti di omicidio che avevano avuto per vittime persone in qualche modo collegate con il gruppo NO, in relazione ai quali le diverse posizioni dei componenti della famiglia RR sono state oggetto di distinzioni che hanno portato, oltre a condanne confermate in appello, anche a diverse assoluzioni, sia in primo che in secondo grado, che hanno costituito oggetto di ripetute impugnazioni della pubblica accusa.
Dopo la sentenza di primo grado emessa dal Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Bari in data 8 giugno 2006, il procedimento di secondo grado si è concluso con la sentenza in data 8 maggio 2008 della Corte di Assise d'appello di Bari, nei confronti della quale sono stati proposti, dagli imputati e dal Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Bari, i ricorsi per cassazione riportati come segue.
2) C.E., assolto dal delitto associativo di cui al capo B), dai delitti in materia di stupefacenti sub B/8) e B/9), dagli omicidi di GR.An. (C/107), di V.A.
(C/108), e di T.L. (C/109), nonché in materia di armi sub D/146), è stato riconosciuto colpevole del delitto associativo di cui al capo A), dell'omicidio di SC.Da. (C/106), dei delitti in materia di armi di cui ai capi D/129), D/130) e D/133), unificati nel vincolo della continuazione, ed è stato condannato dal Giudice dell'Udienza preliminare alla pena finale di anni 20 di reclusione.
2.1) Sull'impugnazione dell'imputato e del Pubblico Ministero, la Corte di Assise d'appello di Bari ha parzialmente riformato la prima sentenza, assolvendo il prevenuto dal delitto di omicidio di SC.Da. (C/106), e l'ha confermata nel resto, rigettando l'appello del Pubblico Ministero ed i restanti motivi di gravame del C.E..
2.2) Ricorre per cassazione l'imputato con riguardo alla conferma della condanna per i delitti in materia di armi contestati sub D/129), D/130) e D/133), nonché per il delitto associativo rubricato sub A).
2.3) Deduce, quanto ai primi tre delitti, vizio di motivazione avendo la Corte territoriale ritenuto illogicamente:
che la ricerca di munizioni per fucile cal. 12 da parte sua e del nipote Ci.Ma. risultante da una intercettazione potesse dimostrare anche il possesso delle relative armi;
che dall'intercettazione di un colloquio con certo MA. N., che aveva venduto a terzi una pistola avuta semplicemente in deposito, si potesse dedurre la riferibilità dell'arma ai RR e segnatamente al parlante C.E.;
che l'intercettazione n. 94, indicata dai giudici del merito come significativa del possesso da parte di CI.Ma. e
C.E. di un fucile, che il primo stava sistemando nella propria vettura, non dava la certezza che l'oggetto fosse un fucile, lamentando inoltre il prevenuto l'omessa considerazione dei motivi di appello.
2.4) Con ulteriore motivo di ricorso deduce vizio di motivazione sulla sua ritenuta partecipazione all'associazione sub A) e sul ricorrere, per i delitti relativi alle armi, dell'aggravante L. n.203 del 1991, ex art. 7.
La sentenza non avrebbe esaminato tutti gli elementi a sua disposizione e comunque non ne avrebbe fornito corretta interpretazione, non potendosi dedurre la partecipazione all'associazione dalla ritenuta responsabilità per la detenzione delle armi e per il fatto che il suo trasferimento in Toscana nel febbraio 2003 fosse stato interpretato dagli altri, ed in particolare da CI.Mi., come un abbandono del gruppo.
3) C.M., assolto dai delitti in materia di stupefacenti di cui ai capi B/64), B/74), B/76), B/77), B/85), da quelli in materia di armi sub D/139), D/141), D/142), D/145) e di estorsione sub F/154), è stato ritenuto responsabile dei delitti associativi di cui ai capi A) e B), dei fatti di spaccio di cui ai capi B/10), B/11), B/59), B/61), B/94), B/21), B/58), B/67), B/739 e B/91), dei delitti in materia di armi di cui ai capi D/126), D/140), D/144), D/146), nonché dei delitti di furto aggravato sub G/160) e di ricettazione sub H/161) ed è stato condannato dal Giudice dell'Udienza preliminare alla pena finale di anni 16, mesi 8 di reclusione ed Euro 14.000,00 di multa.
La Corte di Assise d'appello di Bari, sull'impugnazione del C.M. e del Pubblico Ministero ha confermato la sentenza del primo giudice rigettando entrambi gli appelli.
3.1) Ricorre per cassazione il prevenuto deducendo, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sua responsabilità per il delitto associativo di cui al capo A).
Sostiene che le argomentazioni del giudice del merito, che ne ha ritenuto la partecipazione all'associazione mafiosa denominata "Clan Ciavarrella" sulla base del suo concorso nell'omicidio di TA. A. (giudicato in altro processo), non sarebbero convincenti non ricorrendo nel caso di specie gli indici, quali elaborati dalla giurisprudenza, di una partecipazione al sodalizio criminoso. Non vi sarebbero conversazioni telefoniche che lo collegherebbero agli associati, al di là delle comunicazioni con i membri della propria famiglia, e neppure la partecipazione all'omicidio di TA.An. sarebbe significativa di collaborazione all'interno dell'associazione criminale.
3.2) Con il secondo motivo deduce violazione di legge in merito alla ritenuta responsabilità per il delitto di cui al capo B). Sostiene che, al di là della partecipazione ad alcune attività criminose specifiche, dalla motivazione della sentenza della Corte territoriale non emergerebbe alcun concreto elemento di prova della sua partecipazione all'associazione dedita al traffico di stupefacenti.
4) CI.Ma. è stato condannato per i reati associativi rubricati sub A) e B), per i connessi reati-scopo in materia di droga, armi e contro il patrimonio, nonché per i delitti di omicidio rubricati sub C/105 (omicidio di TA.Ca.), C/106
(omicidio di SC.Da.), C/107 (omicidio di GR.
C.) e C/108 (omicidio di V.A.), mentre è stato assolto dal delitto rubricato sub C/109 (omicidio di T. L.).
4.1) Il prevenuto, che aveva proposto appello solamente in relazione ai sopra citati delitti di omicidio, ricorre per cassazione con riferimento alla conferma della sua condanna per quei delitti. 4.2) Deduce con un primo motivo violazione di legge e vizio di motivazione in quanto la Corte di Assise d'appello aveva ritenuto la sua responsabilità per l'omicidio di TA.Ca. (capo
C/105) sulla base delle dichiarazioni della sua ex convivente, D. F.L., le cui affermazioni non sarebbero riscontrate e soprattutto mancherebbero di riscontri individualizzanti, tali non potendosi qualificare quelli indicati dalla Corte territoriale, e cioè la disponibilità di armi e di un garage ed il racconto delle modalità dell'omicidio e delle condizioni del volto della vittima, completamente sfigurata, che la donna avrebbe appreso direttamente dal prevenuto, mentre in ogni caso si trattava di notizie ricavabili dai resoconti giornalistici riguardanti l'evento. Sempre in relazione al capo C/105), il ricorrente contesta la motivazione della Corte territoriale che non aveva considerato come la ricerca dei residui di sparo (il c.d. stub) nell'immediatezza del fatto avesse dato esito negativo e non aveva considerato come da captazioni ambientali nella sua auto (segnalate nell'impugnazione) fosse risultato che egli aveva, nel conversare con GI. G., respinto con forza l'accusa di essere il mandante dell'omicidio.
4.3) Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ed in particolare dell'art. 192 c.p.p., con riferimento all'omicidio di SC.Da., lui ascritto al capo C/106), per l'insufficienza degli elementi indicati quali riscontri a supporto delle dichiarazioni accusatorie della D.F. in quanto, che la vittima si fosse data alla fuga e fosse stata inseguita dall'omicida, era circostanza emersa dai resoconti giornalistici, e che l'omicida avesse un passamontagna scuro è circostanza che non può trovare riscontro nel sequestro, a distanza di tempo dai fatti presso di lui, di alcuni passamontagna scuri, così come l'ubicazione del bar dove era avvenuto l'agguato e le possibili vie di fuga non sarebbero circostanze di valore tale da rappresentare riscontro individualizzante delle accuse della propalante.
4.4) Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in merito agli omicidi di GR.An. e V.
A., di cui ai capi C/107) e C/108) della rubrica.
Il fatto, evidenziato dalla Corte di merito, che l'arma utilizzata per gli omicidi in questione fosse la medesima, non ha, secondo il ricorrente, alcun carattere di riscontro individualizzante delle affermazioni della D.F. nei suoi riguardi, posto che la pistola cal. 9 x 21 in questione era stata sequestrata nella disponibilità di GR.Ca. dopo la commissione dell'omicidio di VO.
A..
Inoltre la Corte non avrebbe considerato che lo stub eseguito sul ricorrente dopo il fatto per cui si procede aveva dato esito negativo.
La Corte di merito aveva pure erroneamente considerato, quali riscontri individualizzanti, i risultati delle intercettazioni, in quanto il giudice del merito si sarebbe fermato all'esame di alcune registrazioni, trascurandone altre, dal cui tenore sarebbe risultata l'estraneità del prevenuto ai fatti di sangue per cui si procede. 5) CI.Mi., zio di CI.Ma., assolto dal delitto associativo in materia di stupefacenti sub B) e dall'omicidio di T.L. sub C/109), nonché dai delitti di cui ai capi
B/97) (stupefacenti) e D/151) (armi), è stato riconosciuto colpevole del delitto associativo di cui al capo A) e condannato dal Giudice dell'Udienza preliminare alla pena finale di anni quattro di reclusione.
La Corte di Assise d'appello di Bari ha rigettato le impugnazioni del Pubblico Ministero - per le assoluzioni dai delitti di cui ai capi B), C/109) e B/97) - e dell'imputato, per le condanne sopra indicate, confermando le statuizioni del primo giudice.
5.1) Ricorre per cassazione l'imputato deducendo vizio di motivazione e violazione di legge, in sostanza affermando che nella sentenza impugnata mancherebbe del tutto la motivazione circa la conferma della responsabilità e circa il rigetto del riconoscimento delle attenuanti generiche.
6) CU.Ma., assolta dalle imputazioni in materia di stupefacenti rubricate ai capi B/16), B/17), B/39), B/60) e B/65), nonché dall'omicidio di T.L. (capo C/109), è stata riconosciuta colpevole dei delitti di cui ai capi A) (associazione per delinquere), B) (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti), dei collegati reati-scopo in materia di stupefacenti sub B/66) e B/91), dell'omicidio di SC.Da., sub C/106), di quello di GR.An.Da., sub C/107) e della detenzione di arma sub D/146), ed è stata condannata dal Giudice dell'Udienza preliminare alla pena complessiva finale di anni 20 di reclusione.
Sull'impugnazione dell'imputata e del Pubblico Ministero, la Corte di Assise d'appello di Bari, in parziale accoglimento dell'appello proposto dalla CU.Ma., l'ha assolta dai delitti di omicidio di cui ai capi C/106) e C/107) ed ha confermato nel resto la sentenza, respingendo l'appello del Pubblico Ministero ed i restanti motivi della prevenuta.
6.1) Ricorre per cassazione la CU.Ma..
Deduce, con riferimento alla ritenuta sua partecipazione all'associazione rubricata al capo A), che le affermazioni della collaborante D.F., secondo cui la ricorrente dopo l'uccisione del marito CI.An. avrebbe più volte insistito perché, soprattutto il figlio Ci.Ma., ne vendicasse la morte sui componenti del clan NO, non avrebbero avuti riscontri esterni individualizzanti, tali non essendo le captazioni di colloqui con altro componente della famiglia, la figlia CI.In., nei quali la donna avrebbe manifestato la volontà che i componenti del gruppo avversario venissero eliminati. 6.2) Con riferimento alla partecipazione all'associazione volta al traffico di stupefacenti sub B) deduce travisamento della prova perché dalle diverse registrazioni di colloqui individuate dalla Corte territoriale non sarebbero emersi quegli elementi tali da dimostrare una sua funzione di supporto all'attività dei famigliari che operavano nel settore, come ritenuto dai giudici del merito, secondo i quali avrebbe tenuto in casa stupefacente e denaro, e sarebbe stata pronta alle consegne che le venivano richieste nella piena consapevolezza dell'oggetto illecito dell'attività. 6.3) Anche riguardo alle specifiche imputazioni in materia di stupefacenti per cui era stata confermata la sua condanna ed in relazione all'accusa di detenzione di due fucili, la CU.Ma. deduce travisamento della prova da parte della Corte di merito in relazione al significato dei colloqui di volta in volta intercettati, che non sarebbero indicativi ne' della sua partecipazione ai traffici di stupefacenti ne' alla detenzione delle armi.
7) L.M. (cl. 1961), assolto dal delitto associativo di cui al capo A), dalle estorsioni di cui ai capi 43), 48), 49) e 50), dalla detenzione di armi sub 77) e dall'omicidio di SI. B. sub 80), è stato riconosciuto colpevole dei delitti rubricati ai capi 39 (estorsione), 63 (illegale detenzione delle pallottole) e 76 (omicidio di S.M.) ed è stato condannato dal Giudice dell'Udienza preliminare alla pena complessiva finale di anni 13, mesi 8 di reclusione ed Euro 400,00 di multa. La Corte di Assise d'appello di Bari ha rigettato tutte le impugnazioni, sia del Pubblico Ministero, per le assoluzioni intervenute in primo grado, che dell'imputato, quanto ai capi 39) e 76).
7.1) Ricorre per cassazione il L.M. in relazione alla conferma della condanna per l'estorsione in danno della ditta "(OMISSIS)" (capo 39) lamentando mancanza di motivazione della sentenza impugnata in relazione alla contestazione, nell'atto di appello, che dall'intercettazione di una conversazione fra L. B.F. e S.M. si potesse trarre la prova che egli avesse imposto quale guardiano all'azienda del (OMISSIS) un certo LO.Gi. (detto Pe.Fi.).
Nessuna risposta aveva dato la Corte di merito limitandosi a sostenere che le intercettazioni smentivano l'assunto della difesa. 7.2) Deduce poi il ricorrente violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità per l'omicidio di S.M., sulla base delle emergenze dell'intercettazione c.d. (OMISSIS), cioè del colloquio fra i LI GO, i R. e L.M., organizzata dai carabinieri con la collaborazione dei R. per ottenere notizie circa le responsabilità per l'uccisione del S.M..
7.3) Si denuncia in primo luogo l'inutilizzabilità, anche in sede di giudizio abbreviato, delle risultanze dell'intercettazione perché alla stessa avevano partecipato i R. quali confidenti dei carabinieri e con lo scopo di ottenere ammissioni di responsabilità degli altri partecipanti.
7.4) Si censura la decisione della Corte d'appello che aveva ritenuto regolarmente autorizzata la captazione, ma senza considerare che l'operazione che prevedeva la presenza dei R. in funzione collaborativa eccedeva la delega del Pubblico Ministero. 7.5) Con ulteriore motivo il L.M. deduce vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sua confessione della partecipazione all'omicidio di S.M. che deriverebbe dall'intercettazione del colloquio avvenuto alla masseria (OMISSIS).
La corretta interpretazione delle captazioni porterebbe alla conclusione che mai il L.M. avrebbe ammesso la sua responsabilità e che le apparenti ammissioni sarebbero da interpretare come battute ironiche nel contesto di una drammatica spiegazione.
8) P.G., assolto dai delitti di estorsione di cui ai capi 40) e 41), e di tentata estorsione rubricata sub 45), è stato ritenuto dal Giudice dell'Udienza preliminare colpevole del delitto associativo di cui al capo A), di estorsione, di cui al capo 39), di tentata estorsione rubricata sub 47) e di illegale detenzione di arma di cui al capo 61), unificati nel vincolo della continuazione ed è stato condannato alla pena di anni 8 di reclusione ed Euro 1.200,00 di multa.
La Corte di Assise d'appello ha confermato la sentenza di primo grado, respingendo l'appello del Pubblico Ministero, che lamentava l'assoluzione dal delitto di cui al capo 41), e dell'imputato in merito alle affermazioni di sua responsabilità.
8.1) Ricorre per cassazione il P.G. e deduce violazione di legge, con riferimento all'applicazione dei criteri di valutazione delle intercettazioni telefoniche e mancanza, o comunque vizio, della motivazione con riferimento soprattutto alla sua identificazione quale il " P." a cui si fa riferimento nelle intercettazioni relative all'estorsione in danno dell'imprenditore (OMISSIS). L'estorsione, realizzata con l'imposizione di una guardiania, in un primo tempo era stata gestita da L.M., con l'ausilio di certo " Pe.Fi.", ed i LI GO avevano sottratto l'affare al L.M., imponendo un proprio incaricato, individuato in certo " P.", che, secondo il P.G. la Corte di merito ha identificato in lui, senza dare conto di come quel soprannome gli si potesse riferire.
8.2) Ugualmente, la Corte territoriale avrebbe individuato, senza adeguata motivazione, nel P.G. e nei suoi fratelli, i soggetti detentori di armi ai quali ci si riferiva in una conversazione fra altri soggetti che avevano attribuito il fatto a P. e ad altre persone.
8.3) Quanto alla tentata estorsione a danni del dentista MA. V., rileva il ricorrente che la Corte di merito avrebbe arbitrariamente ricollegato un colloquio intercettato fra LI BER- GOLIS e P.G. - riguardante un ordigno artigianale confezionato dal secondo, che nella notte precedente quel colloquio non sarebbe esploso per l'incapacità di chi l'aveva lasciato sul posto dove sarebbe dovuto scoppiare - al rinvenimento nello stabile dove abitava il MA.Vi. di una busta esplosiva, ritrovata con la miccia consumata, ma non esplosa, qualche tempo dopo quella conversazione;
il collegamento operato dai giudici del merito fra la busta esplosiva rinvenuta ed il contenuto di quella conversazione intercettata, secondo il ricorrente sarebbe del tutto arbitrario, anche perché il MA.Vi. mai aveva denunciato richieste estorsive che potessero riconnettersi all'utilizzo di quella bomba artigianale.
8.4) In merito al delitto associativo, il ricorrente deduce vizio di motivazione circa la propria partecipazione al sodalizio dei LI GO, che la Corte di merito avrebbe ritenuto con motivazione insufficiente sulla base degli stessi elementi che avevano giustificato le conferme di condanne per le estorsioni attribuite al P., così individuato come incaricato dall'organizzazione di operare in quel settore.
8.5) Con ulteriore motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata esclusione dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 ed in ordine al trattamento sanzionatorio.
9) RU.To., assolto dai delitti in materia di armi di cui ai capi D/142), D/147), dalla tentata estorsione di cui al capo E/153) e dalla ricettazione rubricata sub H/163), è stato ritenuto dal Giudice dell'Udienza preliminare colpevole dei delitti associativi di cui ai capi A) e B), nonché dei delitti in materia di stupefacenti di cui ai capi B/98), B/10) e B/67), del delitto di illegale detenzione di armi di cui al capo D/141) e del delitto di furto aggravato di cui al capo G/160), unificati tutti nel vincolo della continuazione, ed è stato condannato alla pena finale di anni 11, mesi 10 di reclusione ed Euro 3.600,00 di multa.
La Corte d'Assise d'appello di Bari ha parzialmente accolto l'appello del prevenuto, assolvendolo dai delitti in materia di stupefacenti, di cui ai capi B/67) e B/98), e confermando nel resto la sentenza del primo giudice.
9.1) Ricorre per cassazione il RU.To. sulla base di tre motivi. Con il primo deduce vizio ed omissione di motivazione sulla richiesta di essere sottoposto ad esame e di poter produrre documentazione del SERT di (OMISSIS) sul proprio stato di tossicodipendenza per dimostrare che in ogni caso egli non avrebbe detenuto stupefacenti a fini di spaccio, ma per farne uso personale, e che in una tale situazione si sarebbe dovuta escludere la sua partecipazione alle associazioni criminose di cui all'imputazione.
9.2) Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione sulla ritenuta responsabilità, con riferimento al capo B/10), sostenendo che dal contenuto della registrazione, indicata dalla Corte territoriale come dimostrativa della destinazione allo spaccio dello stupefacente che RU. doveva ancora pagare a CI.Ma., una tale illecita destinazione non emergerebbe.
Evidenzia come in ogni caso la Corte di merito non avrebbe usato termini di certezza, nell'affermare la sua responsabilità e sottolinea come i fondi per pagare quella droga si sarebbero potuti considerare provenienti da altri tipi di attività di vendita da parte sua, quali quelle di autoveicoli.
9.2.1) In ordine ai reati associativi deduce poi carenza di prova del suo stabile inserimento in tali associazioni, sia quanto allo spaccio di stupefacenti, sia quanto all'associazione armata, lamentando in particolare la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui, dopo aver sostenuto che aveva avuto il compito di custodire armi per conto di CI.Ma., aveva poi dato atto che egli non aveva consegnato ad un altro affiliato, C.M. la pistola avuta dal primo senza la sua autorizzazione, con ciò riconducendo quel rapporto, non tanto all'organizzazione, quanto ai soli due diretti interessati.
9.3) Con il terzo motivo il ricorrente si duole del trattamento sanzionatorio e della mancata concessione delle attenuanti generiche, che la Corte territoriale ha negato sulla base dei suoi precedenti, ma senza aver rinnovato l'istruzione dibattimentale per tener conto del suo stato di tossicodipendenza.
10) S.F., assolto dal delitto associativo di cui al capo A), è stato ritenuto dal Giudice dell'Udienza preliminare colpevole dei delitti di cui ai capi C/111), qualificato il fatto di tentato omicidio come reato di lesioni, e T/265), sequestro di persona in danno di PI.Bi., unificati nel vincolo della continuazione, ed è stato condannato alla pena finale di anni 2 e mesi 8 di reclusione.
La Corte di Assise d'appello di Bari, sull'impugnazione del Pubblico Ministero e del prevenuto ha confermato la decisione del primo giudice, riducendo peraltro la pena ad anni 2 di reclusione, con il benefico della sospensione condizionale.
10.1) Ricorre per cassazione lo S.F. con riferimento alla ritenuta sua partecipazione all'azione che aveva portato al sequestro di persona ed all'aggressione di PI.Bi..
Deduce violazione di legge e difetto di motivazione, avendo la Corte ritenuto la sua responsabilità per le lesioni, pur avendo dato atto della carenza di prove di una sua diretta partecipazione al pestaggio del PI.Bi., che non l'aveva riconosciuto come presente nel gruppo delle persone che l'avevano percosso.
10.2) Deduce inoltre violazione di legge in merito al ritenuto sequestro di persona, non essendosi verificata un'apprezzabile durata della privazione della libertà personale del PI.Bi. e non avendo dato la Corte di merito adeguata motivazione sul punto. 11) Il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Bari ricorre per l'annullamento della sentenza della Corte territoriale in relazione ad alcune delle posizioni nei confronti delle quali è stata emessa pronuncia assolutoria ed in primo luogo avverso le assoluzioni di alcuni dei componenti della famiglia RR da imputazioni di omicidio.
11.1) Il ricorso del Procuratore Generale nei riguardi di C.E. concerne la sua assoluzione da parte della
Corte territoriale, in riforma della sentenza del primo giudice, dal delitto di omicidio di SC.Da. rubricato al capo C/106), nonché la conferma delle assoluzioni dagli omicidi V. e GR.An., pronunciate dal primo giudice.
11.1.1) Lamenta, in via generale, il Procuratore Generale la contraddizione fra la ritenuta partecipazione dell'imputato al sodalizio criminale denominato clan Ciavarrella, fra i cui scopi v'era l'eliminazione di una serie di esponenti del clan avversario, e segnatamente di quel clan NO a cui, all'interno della famiglia RR era stata attribuita l'uccisione del loro capo, CI.An., e l'assoluzione dal concorso morale negli omicidi, poi realizzati in quel contesto dal nipote CI. M., che il prevenuto avrebbe ripetutamente invitato a realizzare la vendetta.
11.1.2) La Corte avrebbe sottovalutato il valore di alcune intercettazioni, indicate dal primo giudice come significative di un apporto in termini di istigazione da parte del prevenuto, e non le avrebbe adeguatamente lette in collegamento con le dichiarazioni della D.F..
11.1.3) Ha depositato memoria il prevenuto con cui rileva l'inammissibilità del ricorso del P.G. in quanto chiederebbe a questa Corte una rivalutazione del fatto, mentre la sentenza impugnata avrebbe correttamente escluso il concorso morale del CI.Ma. negli specifici omicidi per l'assenza di un concreto collegamento fra l'azione del prevenuto ed il fatto come realizzatosi.
11.2) Nei confronti di CI.Ma. il Procuratore Generale ricorre con riguardo alla conferma della sua assoluzione dal delitto di omicidio di T.L., contestato al capo C/109), in relazione al quale la Corte d'appello aveva ritenuto che le affermazioni della D.F. altro non fossero che una congettura, avendo la donna ipotizzato che l'omicidio di V. e quello di T.L., avvenuti nel medesimo giorno, fossero stati l'effetto di uno scambio di bersagli fra GI.Ge. e CI.
M..
11.2.1) Evidenzia il ricorrente come fosse chiaro qual'era stato per CI.Ma. il movente dell'omicidio di T.L., che si doveva riportare alla faida in corso fra le due famiglie, e come la Corte di merito avesse trascurato alcune emergenze processuali dalle quali sarebbe risultato che l'imputato aveva manifestato a GI.Ge. la volontà di uccidere il T.L., e come si parlasse di fare il doppio, cioè il duplice omicidio a vittime incrociate, posto che all'eliminazione del V. potevano avere interesse non solo i RR, ma anche ad altri gruppi malavitosi.
Inoltre, ad avviso del Procuratore Generale, la Corte di merito avrebbe trascurato che la D.F. aveva avanzato la propria ipotesi di uno scambio dei bersagli, dopo aver riferito un fatto concreto, e cioè di aver udito di persona il CI.Ma. che, alla notizia televisiva dell'uccisione di T.L., aveva affermato "ci siamo dati l'intesa con Gi.Ge...
( GI.Ge.).
11.3) Il Procuratore Generale, sempre con riferimento all'omicidio di T.L. (capo C/109), ricorre per l'annullamento della sentenza della Corte di merito che aveva confermato l'assoluzione di CI.Mi..
11.3.1) Deduce illogicità della motivazione della sentenza di secondo grado che aveva ricollegato la conferma dell'assoluzione del prevenuto a quella del nipote CI.Ma. dal medesimo delitto;
la decisione della Corte territoriale si sarebbe posta in contrasto logico con le emergenze delle captazioni delle conversazioni in carcere fra zio e nipote, perché, avendo i due parlato del possibile omicidio di uno zio di certo D.M.M., la Corte
territoriale aveva ritenuto di individuare la persona in questione in D.M.A., e non in T.L. (anch'esso zio di D.
M.M.) che successivamente era stato assassinato, mentre D. M.A. non aveva subito alcuna aggressione.
11.4) Con riguardo alla posizione di CU.Ma. il Procuratore Generale ricorre per l'assoluzione della prevenuta dai delitti di omicidio in danno di SC.Da. e di GR.An.
D. rubricati rispettivamente sub C/106) e C/107).
11.4.1) Rileva come contraddittoriamente la Corte di merito abbia ritenuto la prevenuta partecipe dell'associazione che aveva fra i suoi scopi quello di eliminare i componenti della consorteria avversaria che a sua volta aveva ucciso il capo, CI.
A., marito dell'imputata, e non aveva ritenuto che tale istigazione, incessante secondo la motivazione della Corte, potesse aver avuto un valore determinante o comunque si fosse inserita nella serie che aveva portato il figlio Ci.Ma. alla commissione degli omicidi in questione.
11.4.2) Ha depositato memoria la CU.Ma. rilevando sia che il ricorrente chiede una diversa valutazione del fatto da parte di questa Corte, sia che la Corte territoriale avrebbe correttamente ritenuto che l'accertata sua partecipazione ad un'associazione, che fra i suoi scopi aveva quella di commettere una serie di omicidi di vendetta, non poteva comportare automaticamente la responsabilità per la realizzazione, ad opera di altri, di alcuni dei delitti scopo dell'associazione stessa.
11.4.3) Sull'asserito contrasto logico fra la motivazione della Corte ed il contenuto dell'intercettazione di un colloquio con la figlia Ci.In. si sostiene l'insussistenza nel contesto della captazione di elementi che possano essere ricollegati ad un'istigazione da parte della donna nei riguardi del figlio. 11.4.4) Infine, rileva che in relazione agli omicidi oggetto di assoluzione e del ricorso del Procuratore Generale, in fase cautelare il Tribunale del riesame aveva, con decisione non impugnata dal Pubblico Ministero, confermato la decisione del Giudice delle Indagini Preliminari di non emettere misura cautelare nei suoi confronti per insufficienza dei relativi indizi, circostanza significativa considerando che in seguito l'impianto probatorio non aveva subito variazioni.
11.5) Il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Bari ricorre per cassazione anche con riguardo all'assoluzione da tutte le imputazioni, da parte della Corte di Assise d'appello, di GI.Fr., che era stato condannato dal Giudice
dell'Udienza preliminare per il delitto associativo di cui al capo A), nonché per i delitti di lesioni e di sequestro di persona in danno di PI.Bi. rubricati ai capi C/111) e T/265).
11.5.1) Quanto all'assoluzione dal delitto di partecipazione ad associazione mafiosa, il ricorrente deduce contrasto logico della motivazione della sentenza che, dopo aver dato atto che il prevenuto era comproprietario della masseria (OMISSIS) e si era attivato per far bonificare la masseria nella quale gli inquirenti avevano piazzato attrezzature per la captazione delle conversazioni, aveva poi valorizzato il fatto che costui non aveva partecipato alla riunione mafiosa, definita (OMISSIS), non considerando che egli aveva messo a disposizione la masseria per la riunione di persone che sapeva essere dei pericolosi mafiosi e che la bonifica, giustificata con infondati timori di spionaggio industriale, dimostrerebbe invece la consapevolezza della natura mafiosa del summit che si era tenuto in quel luogo.
11.5.2) Circa l'assoluzione dai reati commessi in danno del PI.Bi., il ricorrente lamenta l'illogicità della motivazione della Corte che, da un lato aveva rilevato che GI.Fr., su sollecitazione di un'altra persona ( G.)
che si trovava in quel momento in sua compagnia, aveva parlato per telefono con coloro che stavano attendendo in (OMISSIS) il PI.Bi. per sequestrarlo ed aveva detto loro di sfasciargli la testa e che il giorno dopo l'avrebbe voluto leggere sul giornale, poi da un altro lato, aveva ritenuto che il prevenuto fosse stato un semplice nuncius di altri, che non aveva rafforzato il proposito criminale di coloro che avevano prelevato il PI.Bi.. 11.5.3) Ha depositato memoria il GI.Fr. in cui deduce l'inammissibilità del ricorso del Procuratore Generale, che richiederebbe una rivalutazione dei fatti, o comunque la sua infondatezza, e rileva la correttezza della decisione della Corte in relazione alle emergenze processuali, sia con riferimento alla partecipazione all'associazione, sia con riguardo ai reati commessi in danno di PI.Bi..
11.6) R.P. è stato assolto dal Giudice dell'Udienza
preliminare dai delitti associativi di cui ai capi A) e B), in materia di armi di cui al capo 62), dai delitti relativi all'omicidio di MA.Ma. sub 68) e 69), nonché dai delitti di cui capi
38) in materia di stupefacenti e 42) di estorsione.
Dopo la conferma, su appello del Pubblico Ministero, della sentenza di assoluzione del R.P. dai delitti lui ascritti, da parte della Corte di Assise d'appello di Bari che non aveva ritenuto si potesse individuare univocamente il R. nel P., o
P. (OMISSIS), citato in numerose intercettazioni di colloqui fra altre persone, ricorre per cassazione il Procuratore Generale con riferimento ai delitti sub A) e 62).
11.6.1) Deduce in sostanza il ricorrente un insanabile contrasto logico della motivazione con le risultanze processuali che, a suo avviso, porterebbero ad individuare nel prevenuto il R. P. al quale, in diverse captazioni, si faceva riferimento, sia con riguardo alla partecipazione all'associazione per delinquere sub A), che all'omicidio di MA.Ma..
Evidenzia il Procuratore Generale che la Corte avrebbe data per assodata l'esistenza di una intercettazione (del 6.7.2001) precedente la scarcerazione del R.P., avvenuta l'11.7.2001, traendone la conclusione che il R.P. oggetto di quei colloqui intercettati non potesse essere il prevenuto perché all'epoca era ancora detenuto;
ma secondo il ricorrente di quell'intercettazione non vi sarebbe traccia in atti.
11.6.2) Ha depositato memoria il R.P., in cui sostiene l'inammissibilità del ricorso del P.G. perché proporrebbe una rilettura del materiale probatorio non consentita nel giudizio di cassazione;
evidenzia inoltre che avendo il Procuratore Generale proposto ricorso in relazione al solo delitto sub A), del tutto irrilevanti sarebbero le emergenze delle intercettazioni relative al SQ da identificare, che riguarderebbero, tutte, le vicende dell'omicidio MA.Ma..
Sostiene che l'essersi verificato un giudicato interno relativo all'assoluzione del R.P. da tutti i reati-fine determinerebbe l'inconciliabilità di quel definitivo accertamento, di insufficienza dell'identificazione del R.P. in merito ai reati-fine, con la pretesa di individuarlo quale partecipe del delitto associativo.
Ripercorre poi l'imputato in maniera critica tutti gli elementi individuati dal Procuratore Generale ricorrente per censurare la motivazione della Corte territoriale.
11.7) I fratelli R.F. e RO.Ma.Lu. sono stati assolti dal Giudice dell'Udienza preliminare dal delitto di associazione per delinquere rubricato sub A) e R.F. anche dal delitto associativo in materia di stupefacenti di cui al capo B);
peraltro, il primo giudice ha riconosciuto R.F. colpevole dei delitti di lesioni e di sequestro di persona in danno di PI.Bi. (capi C/111 e T/265).
R.F. ha proposto appello avverso la condanna, ed il
Pubblico Ministero ha impugnato le assoluzioni di entrambi i fratelli R., con particolare riguardo a quelle dai reati associativi. 11.7.1) La Corte di Assise d'appello di Bari ha parzialmente riformato la sentenza impugnata, assolvendo R.F. anche dai delitti di cui ai capi C/111) e T/265), per non aver commesso il fatto, e confermando le assoluzioni degli imputati dai reati associativi.
11.7.2) Ricorre per cassazione il Procuratore Generale con riguardo all'assoluzione di R.F. dalla partecipazione ai delitti di sequestro di persona e lesioni in danno di PI.Bi.,
pacificamente avvenuta ad opera di RO.Mi. e di altri. Deduce il Procuratore Generale l'illogicità della motivazione della sentenza che, in contrasto con le emergenze processuali, avrebbe pretermesso i dati relativi al fatto che il prevenuto era stato tenuto costantemente informato dell'operazione punitiva in corso e che era il proprietario della masseria dove l'operazione aveva trovato realizzazione con il pestaggio della vittima. 11.7.3) Il P.G. ricorre poi con riguardo alla conferma dell'assoluzione di R.F. e RO.Ma.Lu. dai reati associativi loro ascritti.
Lamenta un insanabile contrasto logico fra la motivazione ed alcune emergenze processuali.
In particolare, la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente considerato i dati da cui risultava che i R. erano personaggi di spiccato spessore criminale e non avrebbe valorizzato la circostanza del loro incontro con personaggi provenienti dalla Calabria di cui, come osserva il ricorrente, non era stato consentito al Procuratore Generale di provare, con produzioni documentali in appello, la particolare pericolosità criminale.
11.7.4) Deduce infine l'erronea applicazione dell'art. 51 c.p., quale scriminante per la collaborazione fornita dai R. ai carabinieri nell'organizzazione dell'incontro presso la loro masseria (OMISSIS) con persone di elevato spessore criminale. 11.8) I marescialli dei carabinieri RU.Ma. e R.N.
sono stati assolti dalla contestazione, sub U/266), dei delitti di partecipazione ad associazione per delinquere e violazione del segreto di ufficio e, quanto al RU.Ma., anche di falso ideologico, nonché dai delitti di favoreggiamento personale di cui al capo 273) e di peculato aggravato rubricato al capo 271). Il solo RU., inoltre, è stato assolto anche dal delitto di falso ideologico di cui al capo 272).
11.8.1) Il P.M. ha impugnato tutte le assoluzioni intervenute in primo grado, chiedendo affermarsi la colpevolezza degli imputati RU.Ma. e R.N. in relazione a tutti i predetti reati, ma concludendo infine per la loro condanna per il delitto di cui all'art. 326 c.p.. 11.8.2) La Corte di Assise d'appello di Bari ha confermato la sentenza di assoluzione del primo giudice ed il Procuratore Generale presso quell'ufficio ricorre per cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza.
11.8.3) Osserva il ricorrente che la Corte di merito avrebbe escluso il delitto in questione irragionevolmente e con violazione di legge, in particolare dell'art. 326 c.p., in quanto il delitto si sarebbe concretizzato nell'avere i prevenuti, non tanto utilizzato i R. con funzioni collaborative nell'attività di indagine, quanto nell'averli messi al corrente dell'esistenza stessa dell'indagine sul L.M. per l'omicidio di S.M., per indurre a confessare il quale, da parte dei LI GO e del L.M., era stato organizzato il summit mafioso (OMISSIS), con la collaborazione dei R. che avevano messo a disposizione nell'occasione la propria masseria per l'installazione degli apparati di captazione video-sonora.
12) Alcuni imputati hanno concordato con il Procuratore Generale, ai sensi dell'allora vigente art. 599 c.p.p., comma 4, la riduzione della pena rispetto a quella applicata dal primo giudice. Peraltro CI.Ma.Ca., CU.Le.,
F.G., FI.An., F.C., FO.
M., FR.Li., G.F.P., PA.
L., PA.An., SC.Na.To., T.
A. e TU.Sa. hanno proposto ricorso per cassazione.
12.1) In particolare.
CI.Ma.Ca., assolta dal delitto di ricettazione di cui dal capo D/128), è stata ritenuta colpevole del delitto associativo di cui al capo A) della rubrica e condannata dal Giudice dell'Udienza preliminare alla pena finale di anni 2 di reclusione, ridotta in appello ad anni 1 e mesi 4 di reclusione.
CU.Le., assolto dal delitto di cui al capo 13), in materia di stupefacenti, è stato ritenuto colpevole del delitto di cui al capo 18), sempre per traffico di stupefacenti, e condannato dal Giudice dell'Udienza preliminare alla pena finale di anni 5, mesi 8 di reclusione ed Euro 20.000,00 di multa, ridotta in appello ad anni 4 di reclusione ed Euro 18.000,00 di multa.
F.G., assolto dal delitto associativo sub B) e dal delitto in materia di stupefacenti sub B/4), è stato ritenuto colpevole del delitto di cui al capo D/130) limitatamente alla detenzione illegale di un'arma e condannato dal Giudice dell'Udienza preliminare alla pena finale di anni 1, mesi 8 di reclusione ed Euro 200,00 di multa, ridotta in appello ad anni 1, mesi 2 di reclusione ed Euro 300,00 di multa.
FI.An., assolto dal delitto di cui al capo B/17) in materia di stupefacenti, è stato ritenuto colpevole del delitto associativo di cui al capo B) e di quello in materia di traffico di stupefacenti di cui al capo B/61), unificati i reati nel vincolo della continuazione, e condannato alla pena finale di anni 9 di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa, ridotta in appello ad anni 6 di reclusione ed Euro 20.000,00 di multa per il solo capo B/61), previo accoglimento del motivo di appello concernente la richiesta di assoluzione dal capo B).
F.C. (cl. 72), assolto da alcune imputazione relative al traffico di stupefacenti, è stato ritenuto colpevole del delitto associativo di cui al capo B) e dei delitti in materia di stupefacenti sub B/10), B/23), B/68), B/69), B/98), B/73), B/81), B/82), B/83) e B/86), unificati tutti i reati nel vincolo della continuazione, e condannato dal Giudice dell'Udienza preliminare alla pena finale di anni 11, mesi 10 di reclusione ed Euro 10.000,00 di multa, ridotta in appello ad anni 8 di reclusione.
FO.Mi., assolto da delitti (B/87) in materia di stupefacenti e (N/201) di armi, è stato ritenuto colpevole dei delitti, associativo di cui al capo B), e in materia di stupefacenti di cui al capo B/20), unificati tra loro nel vincolo della continuazione, e condannato dal Giudice dell'Udienza preliminare alla pena finale di anni 6, mesi 10 di reclusione ed Euro 400,00 di multa, ridotta in appello ad anni 3, mesi 6 di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa per il solo capo B/20), previa assoluzione dal delitto sub B).
T.A., assolto da alcune imputazioni, è stato ritenuto responsabile del delitto di tentato omicidio di GI.
G. sub C/104), dei delitti in materia di stupefacenti rubricati ai capi M/174), M/177), M/180), in materia di armi sub N/196), N/222), N/232), N/235), N/238) ed N/240), nonché dei delitti contro il patrimonio rubricati ai capi P/247), P/248), R/259) ed S/263), e condannato dal Giudice dell'Udienza preliminare alla pena complessiva finale di anni 10, mesi 4 di reclusione ed Euro 16.800,00 di multa, ridotta in appello ad anni 6, mesi 10 di reclusione ed Euro 4.400,00 di multa.
G.F.P., assolto dal delitto associativo sub A), è
stato ritenuto responsabile del delitto di cui al capo C/111) (qualificato il tentato omicidio come lesioni) e di sequestro di persona sub T/265), unificati nel vincolo della continuazione, e condannato dal Giudice dell'Udienza preliminare alla pena finale di anni 4 di reclusione, ridotta in appello ad anni 2 di reclusione. FR.Li., assolto dall'accusa di omicidio sub capi 68) e 69), nonché da alcuni reati in materia di stupefacenti, è stato ritenuto responsabile dei delitti associativi rubricati ai capi A) e B), nonché dei delitti in materia di stupefacenti di cui ai capi 10), 12) e 18), unificati tutti i reati nel vincolo della continuazione, e condannato dal Giudice dell'Udienza preliminare alla pena finale di anni 9, mesi 8 di reclusione ed Euro 5.000,00 di multa, ridotta in appello ad anni 6 e mesi 4 di reclusione, previa assoluzione dal delitto sub A) per non aver commesso il fatto. PA.An., assolto da alcune imputazioni in materia di armi e di stupefacenti, è stato ritenuto colpevole del delitto associativo in materia di stupefacenti rubricato sub B), dei reati-scopo nella medesima materia di cui ai capi B/11) e B/12), nonché dei delitti in materia di armi di cui ai capi D/126) e D/143), unificati tutti nel vincolo della continuazione, e condannato dal Giudice dell'Udienza preliminare alla pena finale di anni 11, mesi 4 di reclusione ed Euro 4.900,00 di multa, ridotta in appello ad anni 8 di reclusione. PA.Lu., assolto dal delitto di partecipazione all'associazione mafiosa sub A), è stato ritenuto colpevole del delitto rubricato sub 61), limitatamente all'ipotesi della illegale detenzione di armi, e condannato dal Giudice dell'Udienza preliminare alla pena finale di anni 2, mesi 8 di reclusione ed Euro 400,00 di multa, ridotta in appello ad anni 1, mesi 2 di reclusione ed Euro 500,00 di multa.
SC.Na.To., assolto dal delitto associativo sub A) e da un'imputazione di traffico di stupefacenti, è stato ritenuto responsabile del delitto di partecipazione all'associazione per delinquere in materia di stupefacenti di cui al capo B) e del delitto in materia di stupefacenti rubricato sub B/20), unificati nel vincolo della continuazione, e condannato dal Giudice dell'Udienza preliminare alla pena finale di anni 7 di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa, ridotta in appello ad anni 5 di reclusione.
TU.Sa., assolto da alcuni degli addebiti specifici in materia di stupefacenti, è stato ritenuto responsabile del delitto di cui al capo B), in esso assorbito il capo 75), dei delitti sub 6) e 7):
ritenuta per entrambi i delitti l'ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 4;
nonché del delitto sub 10), in esso assorbiti i capi 16), 19) e 20), e condannato dal Giudice dell'Udienza preliminare alla pena finale di anni 8 di reclusione ed Euro 4.000,00 di multa, ridotta in appello ad anni 5 e mesi 6 di reclusione.
12.2) Gli imputati CI.Ma.Ca., CU.Le.,
F.G., FI.An., F.C., FO.
M. e T.A. ricorrono per cassazione deducendo tutti vizio di motivazione e violazione di legge, sostanzialmente lamentando che la sentenza impugnata sarebbe priva di motivazione in merito alla conferma della loro responsabilità e sul rigetto del riconoscimento delle attenuanti generiche.
FR.Li. e PA.An. ricorrono deducendo violazione di legge per la mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. e difetto di motivazione in ordine alla congruità della pena determinata sull'accordo delle parti.
PA.Lu., SC.Na.To. e TU.Sa.
ricorrono deducendo violazione di legge per la mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p.. G.F.P. ricorre deducendo difetto di motivazione in relazione alla congruità della misura della pena oggetto di accordo fra le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
13) I ricorsi proposti dagli imputati che hanno concordato la pena con il Procuratore Generale in sede di appello sono inammissibili. 13.1) Si tratta di ricorsi destituiti innanzitutto di specificità ed anche per altro verso inammissibili, atteso che l'imputato che abbia proposto una determinata definizione della pena, rinunciando agli ulteriori motivi di impugnazione a norma dell'art. 599 c.p.p., comma 4, non può dolersi dell'entità della pena da esso stesso sollecitata, ne' della complessiva adeguatezza del trattamento concordato, poiché in detta proposta deve ritenersi compresa la rinuncia a proporre ulteriori questioni attinenti alla congruità del trattamento sanzionatorio.
Mentre il giudice di appello, nell'accogliere la richiesta avanzata a norma dell'art. 599 c.p.p., comma 4, non è tenuto a motivare dettagliatamente circa la insussistenza dei presupposti per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p., ne' su aspetti dedotti nei motivi d'appello superati dal concordato sulla pena in quanto, in forza dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di impugnazione, la cognizione del giudice di appello si concentra esclusivamente sui motivi non rinunciati, quale, nella specie, quello attinente alla pena (tra molte: Sez. 2^, Sentenza n. 39663 del 16/06/2004; Sez. 5^, Sentenza n. 38386 del 26/09/2005; Sez. 6^, Sentenza n. 35557 del 11/06/2003). 14) Il primo motivo del ricorso proposto da C.E. è
inammissibile, in quanto, a prescindere dalla sua genericità, tende a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio rimessi all'esclusiva competenza del giudice di merito. 14.1) Nel caso in esame, la Corte di appello, sul possesso del fucile cal. 12 da parte del prevenuto (capo D/129), aveva fatto riferimento alla motivazione della sentenza di primo grado che riportava per esteso il contenuto dell'intercettazione ambientale sull'auto di CI.Ma., da cui risultava la pressante ricerca da parte dei due delle munizioni per un fucile da caccia del genere, che poi erano state acquistate in numero consistente da certo c. m., rintracciato per strada mentre era in corso la captazione, così che la deduzione dei giudici del merito sulla detenzione del fucile cui erano destinate le munizioni, al quale erano entrambi interessati, è del tutto logica e le affermazioni del ricorrente sull'interesse del solo Ci.Ma. alla detenzione di quell'arma, nonché di un possibile uso delle munizioni per fucili diversi che sarebbero stati ancora da acquistare, si risolvono nella prospettazione, peraltro generica, di una ricostruzione del fatto alternativa rispetto a quella motivatamente e logicamente fatta propria dai giudici del merito, che non può essere sottoposta al giudizio di questa Corte.
14.2) Ugualmente, con riguardo al delitto di illecita detenzione d'arma contestato sub D/130), i giudici del merito hanno dato conto che nel corso di un'intercettazione ambientale nei fuoristrada di proprietà di CI.Ma., proprio C.E.
aveva aspramente contestato a certo MA.Na. di aver venduto, per procurarsi il denaro per l'acquisto di stupefacenti, una pistola ricevuta in deposito dal nipote Ci.Ma. e soprattutto di averla ceduta a persona ritenuta poco affidabile, così che in quel modo altri (i cristiani) avrebbero saputo che loro tenevano le armi.
Nel caso, i giudici del merito hanno ritenuto che dal contenuto di quel colloquio si potesse dedurre che alla detenzione di quella pistola fosse interessato l'intero gruppo criminale, e comunque, in maniera particolare, il prevenuto che più era apparso accalorato nella contestazione al MA.Na. dell'imprudenza commessa;
si tratta di un'interpretazione in linea di fatto del contenuto della captazione da parte dei giudici del merito che, essendo del tutto logica ed adeguatamente motivata, si sottrae ai peraltro generici rilievi del ricorrente.
14.3) Con riferimento alle doglianze relative all'imputazione sub D/133) per la detenzione di un fucile, che CI.Ma.
stava riponendo all'interno della sua auto, mentre lo zio C.E. lo invitava a stare attento, per non farlo vedere ad un giovane di passaggio che stava guardando all'interno del veicolo, osserva la Corte che sul punto le doglianze del ricorrente sono generiche, in quanto, nel lamentare un fraintendimento del contenuto di quella captazione, non specifica in che modo i giudici del merito, che avevano entrambi, con argomentazioni del tutto logiche, ritenuto pacifico si parlasse di un fucile, avrebbero travisato il contenuto della prova. Non chiarisce inoltre in che modo le argomentazioni dell'appello, che lamenta non siano state considerate dalla Corte territoriale avrebbero potuto portare a diversa soluzione.
14.4) Non fondato è poi il secondo motivo di ricorso, relativo alla partecipazione del prevenuto all'associazione criminale famigliare dei RR, rubricata sub A) ed al ricorrere dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 quanto ai delitti in materia di armi.
Invero, i giudici del merito hanno dato conto di tutti gli elementi da cui avevano tratto la convinzione della partecipazione del prevenuto al gruppo organizzato, con una posizione preminente e propositiva, anche nell'imminenza della sua partenza dalla Puglia per trasferirsi in Toscana a Pontassieve.
Sono stati evidenziati l'ampia considerazione ed il rispetto di cui il prevenuto godeva all'interno della famiglia;
come egli fosse elemento propositivo e costituisse il punto di riferimento di Ci.Ma., che ne riceveva incoraggiamenti e consigli sul modo più opportuno per portare ad attuazione il progetto di vendetta, che costituiva buona parte dello scopo di quell'articolazione associativa, a cui ben funzionali erano il possesso e la gestione delle armi, che, come ampiamente hanno dimostrato i giudici del merito, per buona parte facevano capo al ricorrente.
14.5) Si tratta di motivazioni che non presentano salti di consequenzialità logica e che hanno riferimenti precisi ad emergenze del procedimento, a fronte dei quali il ricorrente lamenta, senza fondamento, perché plurimi erano gli elementi considerati, che si fosse tratta la convinzione della sua partecipazione alla consorteria criminale dalla mera circostanza che la sua partenza per la Toscana sarebbe stata vista da CI.Mi. come un tradimento della famiglia.
14.6) Infondata è infine anche la doglianza relativa all'aggravante contestata, L. n. 203 del 1991, ex art. 7 in relazione ai delitti in materia di armi, posto che come osservato sopra, del tutto correttamente i giudici del merito hanno ricollegato la detenzione di quegli strumenti alla realizzazione delle finalità criminali del gruppo.
In definitiva il ricorso di C.E. deve essere rigettato.
15) Il ricorso proposto da C.M. è infondato perché
basato su motivi carenti di specificità, ai limiti dell'inammissibilità.
15.1) Il primo motivo apparentemente si appunta sulla motivazione del provvedimento impugnato per censurarne l'erronea applicazione delle norme in materia di partecipazione all'associazione criminale, ma, lungi dall'evidenziarne lacune o difetti di consequenzialità logica, finisce per proporre una lettura priva di fondamento delle risultanze processuali, a fronte di una motivazione della Corte d'appello che aveva osservato come la partecipazione del ricorrente all'omicidio di TA.An., che era uno dei momenti significativi dell'attività del clan famigliare la cui organizzazione era in primo luogo volta a consumare la vendetta per l'uccisione da parte del clan avverso del capofamiglia CI.An., fosse la dimostrazione della sua intraneità al gruppo organizzato e come a tale sua partecipazione all'organizzazione famigliare dovessero essere collegati alcuni dei reati-scopo dell'associazione, documentati dalle captazioni di conversazioni, che proprio per la natura della consorteria, a base famigliare, erano avvenute fra i membri della famiglia.
15.2) Il secondo motivo è inammissibile perché non fa riferimento al provvedimento impugnato per evidenziarne lacune o difetti di consequenzialità logica, ma afferma che la motivazione non sarebbe convincente, sostenendo, in modo del tutto generico, la mancanza di elementi significativi della sua partecipazione all'associazione volta al traffico della droga;
in fondo, esso accredita una diversa lettura delle risultanze processuali non consentita in sede di legittimità, a fronte di una motivazione della Corte d'appello che aveva rilevato come i diversi reati di spaccio di stupefacenti dei quali il prevenuto era stato ritenuto responsabile fossero tutti manifestazioni dell'attività di un gruppo organizzato di cui facevano parte anche gli altri soggetti, in concorso con i quali aveva agito e come dalla testimonianza di un acquirente, VA. M., fosse risultato che, concordati gli acquisti con CI.Ma., le consegne della droga potevano anche avvenire ad opera di altre persone, e, nel caso, di C.
M., a dimostrazione del fatto che tale intervento rappresentava manifestazione dell'attività di un'apposita organizzazione per la quale il prevenuto operava.
16) I motivi del ricorso proposto da CI.Ma., oltre che carenti di specificità perché non considerano il concreto contenuto del provvedimento impugnato, sono privi di fondamento in quanto i giudici del merito hanno, con motivazione ampia e priva di vizi di consequenzialità logica, evidenziato tutti gli elementi che avevano portato all'affermazione della responsabilità del prevenuto per gli omicidi oggetto del ricorso.
16.1) Invero, non è corretto affermare che la responsabilità per gli omicidi di TA.Ca. (C/105), SC.Da.
(C/106), GR.Ca. (C/107) e di V.A. (C/108)
sia stata affermata sulla sola scorta delle dichiarazioni della D. F., che non sarebbero adeguatamente riscontrate.
16.2) I giudici del merito hanno innanzitutto evidenziato come da tutto il complesso di captazioni di conversazioni fra le persone oggetto di indagine fosse emerso in modo inequivocabile il movente di tali azioni omicidiarie, che avevano per bersaglio componenti della famiglia NO, o persone a questa collegate, nell'ambito della vendetta per l'uccisione di CI.An., e come la persona a cui un tale compito era stato affidato dalla famiglia fosse proprio CI.Ma., il quale li aveva previamente indicati nella lista dei soggetti da abbattere, con specifici riferimenti alle persone, come SC.Da., GR.An.Da. e V.
(agnominato ".. sc.), che in seguito erano state effettivamente uccise.
Avevano rilevato che gli accertamenti balistici avevano individuato nella pistola utilizzata per l'uccisione di SC.Da.
quella che era stata utilizzata, unitamente ad un'altra, per l'omicidio di GR.An.Da.; che poi questa seconda pistola impiegata nell'omicidio GR.An.Da. era stata utilizzata in occasione degli omicidi di V.A. e
TA.An., delitto sicuramente attribuibile al prevenuto che era stato condannato con sentenza irrevocabile emessa in diverso procedimento.
16.3) Quanto all'omicidio di TA.Ca. (C/105), eseguito con l'utilizzo di fucili da caccia e non, come gli altri, con pistole cal. 9 x 21, è stato adeguatamente rilevato come un inequivoco riferimento alla vittima fosse stato fatto in una conversazione intercettata a bordo del fuoristrada del ricorrente poco più di due mesi dopo l'omicidio, quando altri episodi della vendetta dei RR non si erano ancora realizzati, fra il prevenuto e MA.Na., un soggetto che conosceva le vicende criminose del sodalizio, quando questi aveva affermato che CI. M. aveva levato a vu., con ciò attribuendo espressamente all'interlocutore, che nulla aveva obiettato ed aveva così dato implicita conferma, l'uccisione di TA.Ca., a costui dovendosi riferire l'agnome vu. che, se genericamente riservato ai membri della famiglia NO, in quella circostanza era inequivocamente attribuito all'unico di quella famiglia che a quell'epoca era stato levato.
16.4) Hanno così ricollegato i giudici del merito alla persona del CI.Ma. quegli elementi che potevano confermare l'attribuzione a costui da parte della D.F. - sulla cui intrinseca attendibilità, adeguatamente motivata, non sono state sollevate questioni di sorta - degli omicidi di cui si tratta. 16.5) Non colgono nel segno le critiche del ricorrente alla sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto che talune circostanze rappresentassero ulteriori riscontri alle affermazioni della collaboratrice;
invero il ricorrente sostiene che alcuni particolari delle varie azioni sarebbero stati noti perché conosciuti sulla base dei resoconti giornalistici dei diversi episodi, ma si tratta di censura generica che non consente di rilevare quali dei particolari delle singole azioni, indicati dalla D.F. come appresi direttamente dal prevenuto, fossero invece di dominio pubblico e non frutto di una conoscenza privilegiata della dichiarante. 16.6) Infine, il ricorrente lamenta la mancata considerazione della negatività dello stub eseguito dopo alcune delle azioni omicidiarie, dimenticando come dalle sentenze di merito emerga con chiarezza che il CI.Ma., dopo ogni azione si cambiava gli abiti, con l'aiuto della D.F. o della madre, che, come si vedrà, l'aveva consigliato e gli aveva garantito assistenza in tal senso. 17) Infondato è il ricorso di CI.Mi., posto che la motivazione della sentenza impugnata appare del tutto adeguata, la Corte d'appello avendo individuato nelle risultanze delle captazioni di alcune conversazioni gli elementi sulla base dei quali ha ritenuto, con motivazione del tutto congrua, l'intraneità del prevenuto al gruppo famigliare organizzato di cui al capo A), anche nel periodo in cui si trovava in carcere, dove veniva messo al corrente delle attività e delle iniziative del gruppo del quale era divenuto punto di riferimento.
17.1) Quanto al trattamento sanzionatorio la Corte territoriale ha evidenziato che il relativo motivo di impugnazione era del tutto generico, così che pare al Collegio del tutto sufficiente la motivazione della sentenza impugnata, quando afferma l'adeguatezza del complessivo trattamento sul rilievo che il primo giudice aveva congruamente motivato la mancata concessione delle attenuanti. 18) Il ricorso proposto da CU.Ma. è infondato, ai limiti dell'ammissibilità.
Entrambe le sentenze di merito, che in quanto conformi possono essere valutate come un unico complesso motivazionale, hanno ritenuto provato che la CU.Ma. aveva assunto nell'ambito della famiglia, soprattutto dopo l'uccisione del marito CI. A. nel novembre 2002, un ruolo di preminenza e di riferimento dei figli e di tutti coloro che operavano in quel contesto criminale. Hanno rilevato come da tutte le captazioni fosse emerso che uno dei principali scopi della consorteria famigliare dei RR era quello dell'eliminazione dei membri dell'opposto gruppo dei NO cui veniva attribuito, anche senza una precisa individuazione di responsabilità personali - ritenuta indifferente - l'omicidio del capofamiglia.
Hanno rilevato come dalle dichiarazioni della D.F. fosse risultato che la CU.Ma. era molto attiva nell'ambito famigliare nel propugnare la necessità della vendetta ed hanno individuato nella conversazione con la figlia RO la fonte principale del riscontro alle affermazioni della collaboratrice. 18.1) Osserva la Corte che la doglianza della ricorrente, sul valore di riscontro di una tale captazione è del tutto infondata, posto che dalla registrazione, riportata per esteso dal primo giudice, risulta come la CU.Ma. fosse determinata nel prospettare la necessità della vendetta (togliere a quelli) e che a ciò dovesse provvedere il figlio Ci.Ma. in tempi brevi (gli devo dire:
Ma., muovetevi) per evitare che gli altri lo potessero uccidere (fare a te), e in che modo poi sarebbe stato necessario che costui si organizzasse una volta realizzate le varie azioni, come sarebbe stato aiutato dalla famiglia, col cambio dei vestiti e con il lavaggio per eliminare le tracce, per poi darsi alla macchia col supporto del resto della famiglia (tiene tanti zii e da Do. se ne può andare).
18.2) Dalle stesse sentenze di merito risulta, al contrario di quanto rilevato dalla ricorrente, come non si trattasse di mere generiche intenzioni, ma come l'incitamento e l'organizzazione prospettata fosse stata in concreto realizzata, sia perché già era avvenuto che il CI.Ma. si fosse rifugiato presso parenti (la zia m.) al fine di lasciare per qualche tempo la zona dove era attiva la faida fra le famiglie, sia perché, come risulta dalle vicende del delitto SC.Da., l'omicida dopo il fatto si era nascosto in campagna, in attesa che la D.F. gli portasse i vestiti di ricambio forniti proprio dalla ricorrente, come ha attendibilmente dichiarato la medesima D.F., che dell'episodio ha riferito particolari che hanno trovato precisi riscontri nella testimonianza della madre, MI.Gr..
18.3) Inammissibili sono poi i motivi concernenti gli specifici delitti in materia di armi e di stupefacenti perché, anche se formalmente deducono violazioni di legge, tendono ad accreditare, in modo non consentito nel giudizio di legittimità, una diversa lettura del contenuto di intercettazioni ambientali che sono state riportate per esteso nelle sentenze di merito e delle quali i giudicanti hanno dato interpretazioni del tutto logiche e congruenti con il contesto in cui si erano verificate, traendone spunti di prova del tutto adeguati e dimostrativi della consapevole partecipazione della donna sia ai traffici dei famigliari aventi per oggetto gli stupefacenti, sia alla detenzione di armi, con ciò confermandosi anche la validità del giudizio di partecipazione in via continuativa della ricorrente all'azione dell'associazione armata contestata sub A), sia di quella dedicata a traffico di stupefacenti rubricata sub B). 19) Il primo motivo del ricorso proposto da L.M. (cl.
61) è infondato, ai limiti dell'inammissibilità.
Invero il ricorrente omette di rilevare come, all'affermazione che le intercettazioni smentivano le doglianze dell'appellante, la Corte di merito avesse premesso l'esame dettagliato di più registrazioni, dal complesso delle quali aveva dedotto, in modo logicamente ineccepibile, che esisteva un diretto rapporto fra un certo Pe. F. ed il ricorrente, e che i LI GO volevano sostituire un proprio affiliato a Pe.Fi. nell'attività di guardiania al cantiere di (OMISSIS), guardiania retribuita con L.
2.500.000 mensili, in cui consisteva l'imposizione estorsiva del prevenuto all'imprenditore.
In più, i giudici del merito oltre a riportare, traendoli dalle captazioni, i particolari economici di quell'affare, hanno dato conto anche della proposta avanzata dal L.M. per rimanere nell'affare, proposta che i LI GO avevano giudicato inaccettabile.
19.1) Infondate anche le doglianze relative all'intercettazione c.d. (OMISSIS).
La Corte territoriale ha rilevato sia che il Pubblico Ministero aveva chiesto al Giudice delle indagini preliminari l'autorizzazione alla captazione, con riferimento alla possibilità di ottenere elementi di prova di gravi delitti commessi nell'ambito dei rapporti fra le consorterie mafiose di cui facevano parte le persone che sarebbero state intercettate;
sia che, seppure le captazioni avvenissero in luogo di privata dimora, le stesse erano lecite perché riguardavano delitti di criminalità organizzata e comunque erano disposte con il consenso dei R., titolari del domicilio in cui si sarebbero verificate;
sia che le stesse avvenivano, anche se con la collaborazione dei R., sotto il diretto controllo della polizia giudiziaria delegata dal Pubblico Ministero.
19.2) Inammissibili sono poi le doglianze relative all'interpretazione delle risultanze delle captazioni nell'ambito dell'intercettazione di cui si tratta, in quanto il ricorso tende a ripercorrere e rileggere una serie di atti processuali ai quali la Corte non ha accesso nel giudizio di legittimità.
Secondo l'interpretazione dei giudici, nel corso di quell'incontro il L.M. aveva finito per ammettere di essere responsabile dell'uccisione di S.M., uno dei principali collaboratori dei LI GO.
19.2.1) La Corte di merito ha ampiamente motivato sull'esistenza di un ben preciso movente per L.M. di uccidere S.M.,
quello di prevenire un attentato alla vita propria e del proprio figlio che il S.M. aveva progettato e che lui aveva appreso essere in procinto di realizzare.
Ha rilevato sia la iniziale e reiterata negazione della propria responsabilità, sia la successiva ammissione, peraltro collegata all'affermazione decisa che, ad uccisioni, lui sarebbe stato ancora in credito, avendone realizzata una sola contro le tre-quattro degli altri.
Nel prosieguo della conversazione il L.M., nella lettura del giudice del merito, aveva reiterato l'ammissione di responsabilità, pur se aveva addotto a propria giustificazione l'esistenza del valido motivo consistente nell'ipotizzato attentato a suo danno. I giudici del merito hanno riportato in buona parte la trascrizione di quella conversazione ed è agevole constatare che l'hanno interpretata in maniera non illogica, giungendo in tal modo alla conclusione su riferita.
19.3) La Corte al proposito deve ricordare la propria consolidata giurisprudenza circa i limiti della valutazione riservata al giudizio di legittimità nell'ambito della verifica del dedotto vizio di motivazione del provvedimento impugnato.
Esula dai poteri della Corte di Cassazione la facoltà di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, ad avviso del ricorrente, più adeguata valutazione delle risultanza processuali (in tal senso S.U. 30.4.97, Dessimone;
conformi Cass. 21.4.99, Jovino;
11.6.98, Di Salvo;
14.4.98, Kurzeja).
Nè è consentito che il giudice di legittimità sovrapponga le proprie valutazioni a quelle compiute dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, trattandosi al contrario di stabilire se, come sopra evidenziato, questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano di essi fornito una corretta interpretazione e se abbiano applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (secondo l'insegnamento della S.U. nella sent. 13.12.95, Clarke seguito, ex pluribus, dalle sent. 10.3.99, Capriati, 17.12.98, De Simone, 6.6.97, Eminoglu).
20) Il ricorso proposto da P.G. non è fondato e si presenta di dubbia ammissibilità nella parte in cui richiede una rilettura in termini alternativi del contenuto delle captazioni ambientali e delle conversazioni in tali occasioni intervenute. 20.1) I giudici del merito hanno ricostruito, e riportato diffusamente, sia le conversazioni fra L.B.F. e
S.M. riguardo all'estorsione ai danni del (OMISSIS), sia quelle fra i medesimi, e poi fra i fratelli L.B.F.
e L.B.M., riguardo alle armi, nonché, riguardo al tentativo fallito di fare esplodere un ordigno artigianale, fra i LI GO ed il ricorrente P.G., individuato come il P. citato nelle registrazioni, dagli operanti che lo conoscevano e ne riconoscevano la voce.
In tutti i casi i giudici del merito hanno adeguatamente chiarito che nei colloqui registrati erano evidenti i riferimenti all'estorsione in danno di (OMISSIS), nella quale era impegnato in un primo momento anche L.M., poi estromesso come già osservato nella valutazione di quella posizione, e che una delle persone attive nell'operazione, per la parte riferibile ai LI GO, era quel P. - che appare chiaramente essere persona diversa dal P. F. che collaborava con il L.M. - con il quale gli interlocutori mostravano di avere grande vicinanza e frequentazione. Le sentenze impugnate, valutabili come un unico complesso motivazionale, hanno poi adeguatamente rilevato che nelle conversazioni fra i LI GO sulla necessità di procurarsi un fucile era chiaro il riferimento al possesso di quelle armi (i ferri) da parte di tre fratelli, indicati con il nome di Pa.To., P.P. e Pa.Lu., ed hanno osservato che tra le persone che in qualche modo erano collegate alle vicende oggetto del procedimento solo i fratelli P. avevano quei nomi di battesimo.
E stato inoltre evidenziato che era chiaro, nel contesto di un colloquio fra i LI GO ed il P., il riferimento al fatto che costui aveva realizzato un congegno esplosivo, che, per colpa di coloro che l'avevano posto nel luogo dove doveva esplodere, aveva consumato la miccia senza poi deflagrare;
sono stati considerati anche i diversi momenti, quello del colloquio intercettato e quello del rinvenimento pochi giorni dopo da parte del M.V. di un plico contenente una miccia bruciata senza che la bomba fosse esplosa, e i due fatti sono stati collegati fra di loro, in modo del tutto logico, così da qualificare un'azione del genere come uno dei momenti esecutivi di un piano estorsivo in danno del professionista, valutandosi del tutto congruamente anche l'irrilevanza della mancata denuncia del MA.Vi. di essere stato oggetto di richieste di denaro.
20.2) A fronte di tali rilievi dei giudici del merito il ricorrente, peraltro in modo generico, sottopone al giudizio di legittimità doglianze che si risolvono in interpretazioni alternative del contenuto delle captazioni, che, come si è già osservato, sono riservate al giudizio di merito e sfuggono alla cognizione della Corte, quando siano state valutate in modo adeguato e logico. 20.3) Non fondate sono poi le doglianze del ricorrente circa la sua identificazione come P., protagonista diretto o evocato di quei colloqui;
invero i giudici del merito, ed in particolare il primo giudice, hanno esplicitato in modo ineccepibile gli elementi in base ai quali poteva affermarsi che con quel soprannome egli veniva inequivocabilmente indicato dagli interlocutori nelle conversazioni registrate.
L'imputato, come ha rilevato il giudice del merito, con la scelta del rito ha rinunciato a mettere in discussione le risultanze degli atti di indagine fra cui la sua sicura identificazione, da parte della polizia giudiziaria, quale interlocutore con LI GO nel colloquio riguardante l'ordigno inesploso (capo 47), colloquio nel quale egli si era manifestato ampiamente nel suo ruolo di esattore, delineandosi una personalità ed un ruolo che si attaglia perfettamente al P., ripetutamente citato, considerato anche che nel ristretto entourage dei LI GO non v'erano altre persone chiamate P..
Quanto alla vicenda relativa alla detenzione di armi (capo 61) si è già evidenziato che univoco era stato il riferimento delle decisioni di merito ai P., indicati nelle conversazioni captate con i loro nomi di battesimo e quali fratelli, atteso che solo i P. erano in tre fratelli che portavano proprio quei nomi di battesimo. 20.4) Tutti gli elementi sopra evidenziati rendevano poi univoca per il giudice del merito l'attribuzione al prevenuto del soprannome di P. quale soggetto attivo nell'ambito dell'estorsione (OMISSIS), considerato il ruolo del P.G. e la sua vicinanza con gli interlocutori, come emersa dalle altre vicende oggetto del procedimento.
20.5) Infondate sono le generiche doglianze riguardanti la ritenuta partecipazione del ricorrente alla consorteria organizzata dai LI GO, se si considera quanto risultato in ordine al ruolo ed alla posizione del P.G. come elemento fidato che agiva per l'organizzazione nel settore delle estorsioni.
Significativo di un tale ruolo il colloquio, riportato dai giudici del merito, in cui L.B.F. e S.M. avevano valutato verso quale diversa attività estorsiva indirizzare il P. in attesa che si verificassero le condizioni per agire nei riguardi del (OMISSIS).
Da ciò l'infondatezza anche dei rilievi concernenti la sussistenza dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7. 20.6) Osserva infine il Collegio che il, peraltro generico, motivo di ricorso relativo al trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato, in quanto del tutto legittimamente la Corte di appello ha ritenuto ostativi al riconoscimento delle attenuanti generiche i numerosi e gravi precedenti penali dell'imputato, trattandosi di parametro considerato dall'art. 133 c.p., applicabile anche ai fini dell'art. 62 bis c.p.. 21) Il ricorso di S.F., oltre che del tutto generico,
ed involgente questioni di merito perché si risolve nella richiesta a questa Corte di una rivalutazione della ricostruzione dei fatti posti a base della decisione del giudice d'appello, è infondato nelle sue critiche sulla qualificazione giuridica dei fatti. 21.1) La Corte territoriale, dato atto della non contestata partecipazione dello S.F. all'azione che aveva portato al prelievo del PI.Bi. dal convitto di (OMISSIS) dove studiava, provata anche dalle captazioni eseguite dalla polizia giudiziaria, e data per scontata la sua mancata partecipazione alla successiva fase dell'aggressione del PI.Bi. avvenuta presso la masseria (OMISSIS), ha considerato sufficiente per un'affermazione di responsabilità in concorso con gli altri, che il prevenuto avesse fornito il proprio efficace contributo alla realizzazione della complessiva operazione organizzata per dare una lezione alla p.l., avendo chiamato al telefono il PI.Bi. ed avendolo indotto ad uscire dal convitto, per farlo salire senza che si insospettisse sull'auto a bordo della quale gli altri aspettavano per trasferirlo alla masseria.
Si tratta ad avviso del Collegio di motivazione adeguata che fa riferimento a corretti parametri di valutazione del concorso di persone nel reato, come elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte.
21.3) Infondati, ed anche generici, sono i motivi di doglianza sulla configurabilità del sequestro di persona poiché la Corte territoriale aveva fondatamente valutato irrilevante che PI. B. fosse salito spontaneamente in auto con gli altri, quando poi, resosi conto che lo stavano conducendo in direzione di Manfredonia, aveva chiesto espressamente di essere riportato al convitto finendo per ricevere solo parole di scherno ed essere invece condotto nel luogo dove poi era stato aggredito, così venendo privato contro la sua volontà della libertà di movimento per tutto il tempo necessario ai suoi aggressori per raggiungere la masseria (OMISSIS) e portare a termine il pestaggio;
un lasso di tempo di tutto rilievo e ben autonomamente valutabile quale sequestro di persona. 22) Manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso del RU.; invero il prevenuto aveva chiesto al Giudice dell'Udienza preliminare di essere giudicato con rito abbreviato non condizionato nè all'esame ne' alla produzione di documentazione sul suo stato di tossicodipendenza, che in ogni caso era preesistente al momento della scelta del rito, ne' ha rilasciato o chiesto di rilasciare dichiarazioni spontanee.
Non poteva quindi fondatamente dolersi davanti al giudice d'appello (davanti al quale, per di più, volontariamente non s'era presentato) di non aver potuto produrre documenti e di non essere stato sentito. 22.1) In ogni caso, il fatto che la Corte territoriale non abbia affrontato la questione, posta con la richiesta di riapertura del dibattimento, non comporta alcuna nullità della sentenza impugnata, dato che è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità (Rv. 129432; 131813; 133609; 133896; 134764; 137657;
177007; 189818) che il mancato esplicito esame di un motivo di impugnazione inammissibile, perché manifestamente infondato, non comporta alcun vizio di motivazione del provvedimento, rilevabile in sede di legittimità.
22.2) In relazione al secondo articolato motivo di ricorso, osserva il Collegio che la sentenza della Corte territoriale ha valutato diffusamente, con riguardo all'imputazione T.U.L.St. n. 309 del 1990, ex art. 73, comma 5, rubricata sub B/10), la conversazione n. 68, intercorsa fra F., RU. e C.M. con riguardo al debito che RU. aveva con CI.Ma. per l'acquisto di un quantitativo di droga, ed ha individuato i passaggi della registrazione da cui trarre la convinzione che si discorresse di stupefacenti ricevuti da RU. per cederli a sua volta a terzi, ed infine ha affrontato tutte le deduzioni difensive, sia quelle concernenti la ventilata possibilità che RU. potesse pagare il suo debito con fondi acquisiti in modo diverso dalla cessione dello stupefacente, sia quelle relative all'incidenza del suo stato di tossicodipendenza, condizione che la Corte di merito non ha escluso ma non ha considerato rilevante.
22.2.1) A fronte di una motivazione del tutto congrua e priva di vizi di logicità, il ricorso propone in modo infondato, ed ai limiti dell'inammissibilità, una rivalutazione alternativa del materiale probatorio, di esclusiva competenza del giudice del merito. 22.3) Quanto ai reati associativi, la Corte territoriale ha evidenziato che il RU. partecipava senza alcuna limitazione ai colloqui in cui si parlava in modo esplicito di problemi attinenti al traffico di sostanze stupefacenti e che la circostanza si spiegava solo con la sua intraneità al gruppo organizzato che si occupava dello spaccio.
22.3.1) Il ricorrente si limita a lamentare la mancanza di prova della sua appartenenza all'associazione volta al traffico di stupefacenti (capo B), facendo riferimento alla giurisprudenza in materia, ma senza sottoporre direttamente a critica le argomentazioni con le quali la Corte di merito aveva giustificato la sua ritenuta appartenenza alla consorteria criminale.
Il motivo di ricorso è quindi sul punto del tutto generico. 22.3.2) Quanto all'associazione armata di cui al capo A), la sentenza impugnata ha osservato che l'intercettazione del colloquio con C.M., in cui RU. si era rifiutato di consegnare al primo una pistola affidatagli dal capo clan CI.Ma., dimostrava sia il suo ruolo di persona di fiducia cui affidare la custodia dei principali strumenti della consorteria criminale, sia la sua precisa conoscenza delle dinamiche del gruppo, attestata anche dalla registrazione delle battute che avevano seguito immediatamente il discorso relativo alla pistola, quando C.M. si era riferito alle altre cose nascoste, che il giudice d'appello ha individuato, in modo non certamente illogico, visto il contesto, in altre armi affidate a RU. e da quello nascoste.
22.3.3) Il ricorso sul punto lamenta un'inesistente contraddizione fra l'asserito ruolo di custode per l'associazione ed il rifiuto di consegnare l'arma ad uno degli associati, atteso che la sentenza aveva chiaramente rilevato che la richiesta di RU.
dell'autorizzazione di Ci.Ma. per la consegna dipendeva dall'aver egli ricevuto l'arma dal capo clan e, proprio per il riconoscimento di quella posizione e delle dinamiche interne al gruppo, lui subordinava all'autorizzazione del capo la consegna di quello strumento (non un pacchetto di sigarette, afferma) ad uno degli associati che, come è ben evidenziato nel contesto del provvedimento impugnato, anche il fratello non considerava del tutto affidabile per il suo stato di tossicodipendenza.
22.3.4) Sulla circostanza della custodia di altre cose, individuate come armi dalla Corte di merito, circostanza che qualifica in modo definitivo la sua appartenenza ed il suo ruolo nel gruppo criminale, il ricorrente contesta la conclusione della Corte in modo del tutto generico sostenendo che l'espressione era suscettibile di interpretazioni alternative, ma non affronta l'argomentazione della Corte riferita al contesto del colloquio intercettato, limitandosi a definirla arbitraria.
22.4) Osserva infine il Collegio che il terzo motivo di ricorso concernente il trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato, in quanto del tutto legittimamente la Corte di appello ha ritenuto ostativi al riconoscimento delle attenuanti generiche i suoi numerosi e gravi precedenti penali (definita come impressionante serie di condanne fin qui riportate), trattandosi di parametro considerato dall'art. 133 c.p., applicabile anche ai fini dell'art. 62 bis c.p., con ciò implicitamente valutandosi l'irrilevanza, in quel contesto, dell'affermato stato di tossicodipendenza, che non è condizione che di per sè stessa giustifica la concessione delle invocate attenuanti.
23) Il ricorso del Procuratore Generale relativo all'assoluzione di CU.Ma. dai delitti di omicidio rubricati sub C/106) e C/107) è fondato quando rileva l'incongruenza, risultante dalla motivazione della sentenza impugnata, fra la conferma della responsabilità della prevenuta per il delitto associativo e l'esclusione del suo concorso nella realizzazione dei delitti di omicidio, scopo dell'associazione. 23.1) Le sentenze di merito hanno entrambe evidenziato la particolarità del clan Ciavarrella, come associazione per delinquere il cui scopo principale era, soprattutto dopo l'uccisione del capo CI.An., quello di realizzare la vendetta nei confronti di esponenti del clan rivale, dei NO, anche, come bene ha affermato il primo giudice, quale rivendicazione della forza mafiosa della propria famiglia nel territorio di riferimento. La stessa sentenza impugnata è precisa nell'individuare in quell'obiettivo lo scopo principale dell'organizzazione criminale famigliare, evidenziando poi il ruolo propulsivo che all'associazione dava la CU.Ma., vedova del capo caduto nella faida coi NO e madre della persona che il clan famigliare aveva individuato come deputata alla realizzazione della vendetta. Dalla sentenza emerge poi come la donna avesse un ruolo di raccordo fra tutti i famigliari, reso ancor più importante, oltre che dalla scomparsa del marito, dalla detenzione in carcere o dall'allontanamento di alcuni degli esponenti maschili del gruppo. 23.2) La sentenza impugnata ha tuttavia omesso di considerare sia la particolare natura, peraltro dalla stessa riconosciuta, dell'associazione della quale ha ritenuto partecipe la CU.Ma., sia il fatto che la connessione con la faida in corso, e specificamente con la vendetta per l'uccisione del marito, consentivano di attribuire un contenuto sufficientemente determinato agli obiettivi che la donna si prefiggeva con la partecipazione al sodalizio criminale, così che il suo non poteva essere considerato un programma generico, ma quello, del tutto specifico, di togliere la vita ad un certo numero di esponenti di quel determinato clan avversario.
La Corte territoriale non ha tratto le necessarie conseguenze in tema di specificità del contributo di istigazione della prevenuta, per la commissione degli omicidi oggetto della programmata vendetta, neppure da quanto riferito dalla D.F. ed evidenziato dalla Corte stessa per configurare la partecipazione della CU.Ma.
all'associazione criminale.
La D.F. (convivente del figlio Ci.Ma.) che aveva abituali frequentazioni con la prevenuta, ha riferito in modo inequivocabile come la CU.Ma. fosse la più decisa sostenitrice della necessità di una rapida ed efficace vendetta sui NO;
di più, secondo la D.F., la CU.Ma. era come ossessionata dal desiderio della vendetta ed aveva cominciato a fare forti pressioni sul figlio Ci.Ma. con un'opera di incitamento costante al punto che, per descrivere la situazione venutasi a creare in famiglia, la D.F. aveva affermato che la CU.Ma."..faceva una capa tanta.. " al figlio, il quale, se non fosse stato letteralmente "avvolto" da quel continuo martellamento psicologico (il primo giudice ha citato una frase molto significativa della D.F., secondo la quale: "se la madre diceva si deve ammazzare questa persona, come successe per il fatto di TA. A., si faceva.
La madre ... era la consigliera assoluta"), non avrebbe avuto quella fredda determinazione dimostrata nell'esecuzione dei plurimi omicidi. D'altra parte, come rilevato sopra, la CU.Ma. aveva una posizione di spicco nell'intero gruppo criminale per la sua partecipazione, ritenuta anche dalla Corte territoriale, a tutte le sue attività illecite, sia nel campo delle armi che in quello degli stupefacenti, così che la sua istigazione nei riguardi del figlio assumeva un'incidenza ed un valore determinanti.
23.3) In linea con la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 5^, sent. n. 47739 del 12/11/2003, Rv. 227777, ric: P.M. in proc. Arena ed altri.) ben può ritenersi che anche nel caso della CU.Ma. la sua attiva partecipazione ad un'organizzazione mafiosa avente per scopo quello di eliminare i componenti di un clan rivale comportava il necessario concorso della stessa in tutti gli omicidi commessi, senza che il margine di indeterminatezza inerente a quel programma potesse ritenersi incompatibile con il principio di colpevolezza, trattandosi di un programma relativo ad un ambito ben definito di possibili vittime, che, peraltro, non può essere confuso con l'adesione ad un generico programma di un'associazione criminale che ponga tra i propri fini la consumazione di una serie indeterminata di delitti.
La possibilità di determinare l'ambito di azione dell'associazione, in collegamento con l'esigenza di vendetta di cui la CU.Ma., come ha correttamente ritenuto la Corte territoriale, era la prima e più accesa fautrice è elemento che distingue la situazione dello specifico gruppo criminale a cui apparteneva la prevenuta da un diverso tipo di associazione, in cui l'esecuzione di delitti di omicidio fosse uno dei modi di attuazione del complessivo e generico programma criminale.
23.4) La mancata considerazione di un tale legame fra l'inserimento della imputata nel gruppo organizzato e la realizzazione dei delitti in vista dei quali l'organizzazione era posta non consente di ritenere giustificabile l'affermazione della sentenza impugnata che vede tutte le attività della CU.Ma. successive alla realizzazione degli omicidi, di supporto e di aiuto al figlio Ci.Ma., quali condotte che, potenzialmente rilevanti come favoreggiamento personale, non sarebbero indicative di una compartecipazione morale nella realizzazione dell'omicidio, questo peraltro dopo aver osservato in tema di partecipazione all'associazione che uno degli elementi significativi sarebbe stata la sua disponibilità ad aiutare gli autori del reato dopo la commissione dello stesso, fornendo loro alibi falsi e quant'altro necessario per eludere le investigazioni, ed il suo coinvolgimento nella detenzione della armi in uso al gruppo, disponibilità che, in quanto sintomo di adesione al programma, non può essere intesa altro che come preventiva garanzia di aiuto a chi materialmente era deputato alla realizzazione del programma di vendetta. 23.5) Il primo giudice, al proposito, aveva chiaramente evidenziato gli elementi risultanti dalle diverse captazioni da cui aveva desunto la preventiva manifestazione della disponibilità della CU.Ma. a fornire al figlio aiuti di carattere logistico;
la Corte territoriale, nell'escludere la responsabilità della prevenuta, ha sottolineato l'occasionalità dell'impulso che aveva indotto CI.Ma. ad improvvisare l'omicidio SC.
D., senza peraltro considerare come da un lato quel delitto si inserisse nel più generale piano della vendetta che comprendeva anche SC.Da., e dall'altro come proprio le caratteristiche dell'aiuto fornito dalla CU.Ma. - a casa della quale, per il cambio d'abito, si era recata senza incertezze la D.F. mentre il convivente l'attendeva nascosto in campagna - fossero significative del perfetto funzionamento, anche al di fuori di una specifica programmazione, di quelle modalità organizzative di supporto all'esecutore dell'omicidio delle quali la CU.Ma. aveva parlato nelle conversazioni intercettate.
23.6) La sentenza impugnata deve quindi essere annullata riguardo all'assoluzione della CU.Ma. dai delitti di omicidio sopra indicati, con rinvio ad altra sezione della Corte di Assise d'appello di Bari che dovrà rivalutare l'intero materiale probatorio relativo all'ipotizzata istigazione ed agevolazione da parte della prevenuta, considerando che chi partecipi con ruolo di indiscusso rilievo ad un'associazione per delinquere strutturata per la realizzazione di un ben preciso programma di omicidi, con obiettivi chiaramente individuabili in una ristretta cerchia di persone, non limita la sua compartecipazione morale ad una generica istigazione a commettere delitti e non sollecita semplicemente le spinte criminogene di un soggetto, ma tende alla realizzazione di specifici fatti criminosi ed il suo apporto quale concorrente morale si inserisce concretamente nella fase ideativa ed organizzativa di quei fatti, traducendosi in un apprezzabile contributo causale alla loro commissione. 24) Analoghe considerazioni si debbono fare per la posizione di C.E., in relazione al ricorso del Procuratore
Generale che chiede l'annullamento della sentenza con riguardo all'assoluzione dall'omicidio SC.Da. (rubricato sub C/106) ed alla conferma dell'assoluzione dagli omicidi GR.An.Da. (C/107) e V. (C/108).
24.1) È indiscussa anche per la Corte territoriale la partecipazione del prevenuto all'associazione criminale contestata sub A) che aveva fra i principali obiettivi la realizzazione della vendetta nei confronti del clan dei NO con l'uccisione di un certo numero di suoi appartenenti, non avendo alcuna importanza nella logica della faida che venissero colpiti proprio i responsabili dell'omicidio di CI.An., o piuttosto altri del medesimo gruppo.
24.2) Sono stati evidenziati, come sopra riportato con riguardo alla specifica imputazione, gli elementi da cui i giudici del merito hanno tratto la prova dell'inserimento del prevenuto nella compagine associativa ed in particolare del suo ruolo propulsivo sia nel ricercare alleati per la realizzazione del disegno di vendetta perseguito dal gruppo familiare, sia nell'individuare gli obiettivi, sia nell'incitare all'azione il nipote Ci.Ma. e nel fornirgli tutte le indicazioni di carattere strategico affinché attuasse la vendetta con azioni distanziate nel tempo in modo da sviare i possibili sospetti.
Anche con riguardo al prevenuto la Corte di merito ha escluso la responsabilità per gli omicidi realizzati dal nipote sostenendo la pretesa indeterminatezza del suo contributo alla loro realizzazione. 24.3) Rileva il Collegio che la posizione del CI.An. deve essere sottoposta a nuovo giudizio di merito, con annullamento della sentenza della Corte territoriale riguardo alle imputazioni di omicidio per le quali il Procuratore Generale ha proposto ricorso. Infatti anche per tale posizione occorre che l'intero materiale probatorio venga riesaminato dal giudice del merito, tenendo conto che la sua partecipazione con ruolo non marginale ad una consorteria criminale famigliare impegnata in una vendetta tanto bene individuata nei suoi obiettivi, è circostanza tale da riempire di contenuto concreto le attività del prevenuto qualificabili come istigazione ed agevolazione del materiale esecutore dei delitti, anche se alcuni di essi, proprio in accoglimento dei suoi specifici suggerimenti, erano stati eseguiti nei mesi successivi al suo trasferimento in Toscana. 25) Il Procuratore Generale ricorre contro la conferma da parte della Corte territoriale dell'assoluzione di CI.Ma. dal delitto di omicidio di T.L., rubricato al capo C/109). 25.1) Aveva rilevato la Corte di Assise d'appello che a carico del CI.Ma. non si ponevano altro che le dichiarazioni della ex convivente D.F.L., che aveva riferito di aver udito il CI.Ma. affermare, la sera in cui aveva commesso l'omicidio V. mentre assisteva con lei al notiziario televisivo che dava la notizia dell'uccisione del T.L., Ueh,
ge. ci siamo dati l'intesa con Gi.Ge. e da ciò aveva tratto la convinzione che i due si fossero accordati per commettere, nel medesimo giorno, ciascuno l'omicidio di una persona la cui eliminazione interessava all'altro; era giunta a tale conclusione non avendo cognizione di un motivo che giustificasse l'eliminazione di V. da parte del convivente e considerando che all'eliminazione del T.L. il convivente aveva indubbio interesse per la realizzazione della propria vendetta nei riguardi della famiglia che riteneva responsabile dell'uccisione del padre. 25.2) La Corte di Assise d'appello aveva osservato che la D.F. non aveva trovato sul punto alcuna conferma, neppure nelle propalazioni dell'altro collaboratore di giustizia, PI. A., il quale aveva riferito di aver visto CI.Ma.
e GR.Ca. in auto mentre si stavano recando ad uccidere V. ed erano di ritorno, per quel che aveva appreso da certo CE., dall'aver ucciso T.L..
Si tratta di dichiarazioni giudicate attendibili solo per la parte (visione dei due in auto) avvenuta sotto la diretta percezione del dichiarante e quindi non idonee a dare una qualche conferma delle conclusioni cui era giunta la D.F..
Peraltro ha osservato la Corte territoriale che la D.F. non era al corrente del fatto che dalle captazioni delle conversazioni fra i membri della famiglia RR era risultato che oggetto dei propositi omicidiari di CI.Ma. e dei suoi famigliari erano anche gli (OMISSIS) soprannome con cui erano conosciuti i componenti della famiglia V. e che quindi, in mancanza di ammissioni da parte del convivente, la sua era stata solo una congettura che non aveva trovato altre conferme.
25.3) Il ricorso del Procuratore Generale in sostanza lamenta l'omessa considerazione da parte della Corte di merito del contenuto di un colloquio intercettato fra GI.Ge. e
CI.Ma. nell'aprile 2003, quando il CI.Ma.,
vedendo T.L., si era rivolto a GI.Ge.
dicendo: Vattelo ad ucciderlo mò subito e poi Fosse buono così facciamo a doppio.. senza però spiegare come una frase pronunciata all'inizio di aprile 2003 ed occasionata dalla semplice vista del T.L. per strada, potesse valere come dimostrazione dell'esistenza di un accordo avente per oggetto l'uccisione combinata e contemporanea sia del T.L. che del V., e che avrebbe avuto attuazione nel successivo mese di settembre. In sostanza, il ricorso non riesce ad evidenziare carenze tali nella motivazione della sentenza del giudice d'appello che ne giustifichino l'annullamento con riguardo all'imputazione sub C/109). 26) Ad analoghe conclusioni si deve giungere con riferimento alla posizione di CI.Mi., posto che oggetto di impugnazione era la sua ritenuta partecipazione all'omicidio di T.L. sul presupposto che avesse istigato il nipote
CI.Ma. a commettere quel delitto.
Tutte le considerazioni del ricorrente perdono di rilievo quando si considera che non è possibile ipotizzare una responsabilità del preteso istigato.
27) Il ricorso del Procuratore Generale in relazione alla posizione di GI.Fr. è fondato solo con riguardo all'assoluzione dai delitti di lesioni e di sequestro di persona in danno di PI.Bi., rubricati ai capi C/111) e T/265).
27.1) Con riferimento invece all'assoluzione dal delitto di associazione per delinquere rubricata al capo A) il ricorso è infondato, ai limiti dell'inammissibilità, perché richiede alla Corte una diversa valutazione di elementi di fatto esaminati e considerati dai giudici di merito.
L'imputazione derivava dalla circostanza che la masseria (OMISSIS), dov'era stato organizzato dai R. l'incontro con i LI GO e L.M., personaggi di sicuro spessore criminale, era nella disponibilità anche del prevenuto, oltre che dei R.;
inoltre, dalle registrazioni audio-video di quell'incontro, effettuate dai Carabinieri d'accordo con i R., era risultato che GI.Fr. ad un certo punto, mentre la riunione era in corso, era sopraggiunto alla masseria;
dalle stesse registrazioni, proseguite nei giorni successivi, era risultato che il prevenuto si era attivato, su indicazione dei R., per cercare di bonificare quei locali.
Per il Procuratore Generale ricorrente si sarebbe trattato di elementi tutti indicativi dell'appartenenza del prevenuto all'organizzazione criminale indebitamente svalutati dai giudici del merito.
27.2) La sentenza impugnata, sul punto conforme a quella di primo grado, ha osservato che il GI.Fr. era giunto alla masseria (OMISSIS) in occasione del summit, aveva semplicemente salutato gli astanti e se ne era andato subito, senza fermarsi e senza essere invitato a fermarsi, e che la bonifica di cui si tratta era stata effettuata quando l'incontro si era svolto da qualche giorno ed era stato completamente registrato dai carabinieri, così che i R. avevano motivo di ritenere che le apparecchiature non servissero più.
In ogni caso, hanno rimarcato i giudici del merito che quelli non erano elementi significativi di un collegamento del prevenuto con l'associazione; si tratta di osservazioni del tutto condivisibili se si considera anche che, nella prospettazione dell'accusa, il prevenuto sarebbe stato collegato all'ipotizzata associazione mafiosa per la sua posizione di stretta connessione e subalternità nei confronti di R.F., così che la definitiva esclusione di costui dalla struttura associativa criminale, come verrà chiarito di seguito (par. 29), non può che comportare la logica conseguenza dell'esclusione da analoga responsabilità anche per il prevenuto. 27.3) I rilievi del ricorrente paiono sostanziarsi in una diversa valutazione delle medesime emergenze processuali e tendere a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio già adeguatamente valutati dal giudice di merito.
27.4) Fondato pare invece al Collegio il ricorso del Procuratore Generale con riguardo all'assoluzione pronunciata dalla Corte di Assise d'appello nei confronti del GI.Fr. per i delitti (capi C/111 e T/265) commessi in danno di PI.Bi..
Costui era stato vittima di un brucale pestaggio avvenuto presso la masseria (OMISSIS) ad opera di RO.Mi., figlio di
R.F., con la collaborazione di BI.Pa.,
G.P.F., S.F. e D.A.
D., che l'avevano prelevato con una scusa dal convitto di (OMISSIS) dove studiava;
questo, per punirlo di uno scherzo che la sera prima aveva fatto per telefono al giovane RO.Mi. nel contesto del quale si era lasciato andare ad un'espressione volgarmente offensiva nei confronti della di lui madre.
27.5) Il primo giudice ha ritenuto che anche GI.Fr.
avesse contribuito all'operazione criminosa con una chiara istigazione agli altri perché dessero una dura punizione al ragazzo. Ha rilevato che G.F.P., il quale si trovava assieme a GI.Fr., aveva composto sul proprio cellulare il numero di S.F., con cui aveva già più volte colloquiato quel giorno mentre era a (OMISSIS) alla ricerca di PI.Bi., e quando il telefono ancora squillava aveva passato l'apparecchio al prevenuto affermando: tieni, diglielo tu a quello... di, sfasciategli la testa.
Così, quando S.F. aveva risposto, egli aveva affermato:... combinatelo malamente ... che devo leggere sul giornale domani mattina.
27.6) Sostiene la Corte territoriale che GI.Fr. aveva svolto la mansione di nuncius, avendo riferito il pensiero di G., senza la possibilità di incidere in modo significativo su di un'azione criminosa che già era in svolgimento.
27.7) Ad avviso del Collegio, la Corte territoriale si è arrestata al puro dato esteriore, a quella che appariva l'attuazione dell'incarico avuto da G. di comunicare a S.F. il suo pensiero, ma non ha considerato se dagli elementi evidenziati dal primo giudice, e pretermessi dalla Corte nella ricostruzione dell'episodio, ed in particolare dalla frase ..devo leggere sul giornale domani mattina., si potesse trarre la conclusione che il GI.Fr. - al corrente della spedizione punitiva in corso, perché G. non aveva avuto la necessità di spiegargli preventivamente perché voleva che S.F. venisse incitato a spaccare la testa al PI.Bi. - avesse in quel modo manifestato a coloro che stavano per sequestrare il ragazzo anche il proprio personale incitamento a procurargli danni tali da rendere inevitabile che l'episodio finisse nella cronaca dei quotidiani l'indomani.
Non ha valutato se l'invito formulato in quel modo ed in quel momento potesse avere una propria efficienza causale nel rafforzare la determinazione di coloro che (le sentenze di merito riportano la cronologia dell'aggressione, realizzatasi dopo le 20 del 24 novembre 2003, ed evidenziano che la comunicazione del GI.Fr. era avvenuta intorno alle 19,40) stavano ancora attendendo di sequestrare PI.Bi..
27.8) In sostanza la Corte territoriale ha riformato la decisione del primo giudice, arrestandosi alla valutazione di una parte dell'azione del prevenuto e senza considerare con precisione il momento in cui un tale incitamento si era verificato, così da formulare una generica valutazione di inefficienza causale del suo contributo in termini di istigazione.
Il giudice di rinvio dovrà riconsiderare le emergenze processuali relative alla posizione del GI.Fr. tenendo conto di tutti gli elementi sopra evidenziati.
28) È fondato il ricorso del Procuratore Generale con riferimento alla mancata individuazione in R.P. della persona a nome P. cui vengono ascritti i delitti sub A) e 62), a tali reati essendo limitata l'impugnazione.
Le doglianze del ricorrente sono fondate quando lamentano che la Corte territoriale avrebbe valorizzato, come elemento tale da non consentire una sicura individuazione del prevenuto, la circostanza che nel contesto del procedimento e delle diverse captazioni fosse risultata la presenza di una pluralità persone indicate solo come P., con le quali i LI GO avevano modo di entrare in contatto ed ai quali facevano riferimento nel corso delle loro conversazioni, persone che però apparivano ben diverse dall'attuale imputato.
28.1) Come ha esattamente rilevato il ricorrente, la Corte di merito, omette di chiarire, ed in ciò la motivazione è carente, come la presenza nelle conversazioni dei LI GO e S.M. di accenni a varie persone a nome SQ, meccanico o altro, possa essere tale da ingenerare il dubbio che i riferimenti al SQ, quando il discorso affronta argomenti relativi alla gestione degli affari tipici della consorteria criminale o accenni alla spartizione più o meno equa dei relativi proventi, possa essere riferibile a quei soggetti alternativi a nome P., con esclusione del R.P..
28.2) Omette in tali occasioni la Corte territoriale di considerare che il collegamento del R.P. con i LI GO era già certo per il periodo antecedente il suo arresto in relazione al processo denominato "Gargano", che l'aveva visto detenuto fino all'assoluzione in grado di appello, avvenuta in data 11 luglio 2001, ed omette altresì di esaminare le figure dei diversi P., alternativi al prevenuto, in modo da dar conto di come possano essere riferibili a loro, e non a R.P., le indicazioni emergenti dalle intercettazioni che riguardano le attività criminali. Non spiega poi la Corte territoriale come possa avere un valore decisivo il ripetuto ricorrere del nome P., potenzialmente attribuibile a R.P. come ad altre persone, quando era risultato che nelle conversazioni fra i LI LI e S.M. si era accennato al P., ed alle sue pretese di maggiore partecipazione ai proventi delle attività criminali, solo dopo l'11 luglio 2001, proprio dal giorno in cui il prevenuto era tornato in libertà.
28.3) Inoltre, a fronte del dato risultante dagli atti, che l'imputato era pacificamente soprannominato P. (OMISSIS), la Corte di merito ha ritenuto dubbia la sua identificazione nella persona a cui ci si riferiva nelle conversazioni captate chiamandola proprio P. (OMISSIS), rilevando che nel suo ambito famigliare si trovava un'altra persona a nome P., cui poteva essere attribuito il soprannome di (OMISSIS), riferibile al gruppo famigliare dei RICUCCI, ma ha, anche in tale contesto, omesso di considerare la personalità di questo P. (OMISSIS)
alternativo, per valutare se in conversazioni su argomenti riguardanti le attività della consorteria criminale potesse essere plausibile che LI GO e S.M. proprio a questo altro P. (OMISSIS) si riferissero.
28.4) Di più, la Corte di merito non ha ritenuto potesse essere elemento identificativo del prevenuto, ulteriore e definitivo - in quanto ricollegato al soprannome (OMISSIS) - il fatto, risultante da una conversazione intercettata, che il P. (OMISSIS), cui accennavano gli interlocutori lamentandosi che pretendesse di partecipare più ampiamente alla spartenza, veniva indicato come avente un cognato a nome Pi., posto che è pacifico in atti che certo L.T.P. conviveva con la sorella della moglie dell'imputato e, seppure in modo informale, poteva essere comunemente inteso quale suo cognato.
28.5) Ad avviso del Collegio contrasta con le regole dell'esperienza l'affermazione della Corte territoriale che gli interlocutori nelle conversazioni registrate non avrebbero fatto riferimento al prevenuto, perché non avrebbero mai utilizzato una definizione così inappropriata sul piano formale del rapporto fra R.P. e L. T.P..
Anche sul punto è fondato il rilievo del Procuratore Generale ricorrente.
28.6) La sentenza della Corte di Assise d'appello di Bari deve essere annullata ed il giudice del rinvio dovrà rivalutare le emergenze processuali con riguardo alle residue imputazioni di partecipazione all'associazione per delinquere sub A) ed alla detrazione di anni sub 62), riesaminando la posizione del R.P. e la sua pretesa individuazione nel P. (OMISSIS), oggetto delle captazioni relative, tenendo conto dei rilievi sopra sviluppati. 29) Non è accoglibile il ricorso del Procuratore Generale con riguardo all'assoluzione dei fratelli R. dai reati a ciascuno di loro ascritti.
29.1) Quanto all'assoluzione di R.F. dai delitti capi C/111) e T/265) di lesioni e sequestro di persona commessi in danno di PI.Bi., osserva il Collegio che la sentenza del giudice d'appello non afferma, come ritenuto dal ricorrente, che R.F. era stato tenuto costantemente informato dell'operazione in corso, e quindi la successiva assoluzione non si potrebbe certo trovare in contrasto logico con le affermazioni della stessa sentenza.
29.2) Il giudice d'appello ha evidenziato come a carico del prevenuto si ponesse una sola telefonata intervenuta fra altre persone, nella quale S.F., parlando con RO.Mi., figlio di
R.F. proprietario della masseria (OMISSIS), si accordava con lui per andare a prendere PI.Bi. a
(OMISSIS) al convitto dove studiava e lo invitava a dirlo a suo padre. Come ha osservato la Corte di Assise d'appello, non vi sono altri elementi di prova che colleghino il prevenuto alla vicenda e che dimostrino sia il preventivo accordo per l'utilizzo della masseria per quel preciso scopo, sia che RO.Mi. avesse poi avvertito il padre e che, in caso positivo, costui avesse rafforzato il proposito del figlio, rilevandosi peraltro che dal tenore delle intercettazioni, non pareva che il minore RO.Mi.
necessitasse di un qualche appoggio da parte del genitore, avendo egli dato prova di ampia autonomia decisionale.
29.3) Osserva il Collegio che la motivazione della Corte territoriale non appare censurabile nella sua valutazione di insufficienza del compendio probatorio, valutazione che non può formare oggetto di intervento da parte di questa Corte, posto che appare del tutto adeguata ed esente dai vizi logici che il ricorrente denuncia. 29.4) Per il reato associativo di cui al capo A) il Procuratore Generale ricorrente insiste sulla caratura criminale dei prevenuti e sulle risultanze di alcune intercettazioni, non considerate dalla Corte di merito, da cui risulterebbe il ruolo apicale dei medesimi nell'organizzazione collegata ai LI GO.
29.5) Osserva il Collegio che la sentenza impugnata si sottrae alle censure del ricorrente in quanto non manca di evidenziare che i R. certamente non erano personaggi estranei a contesti criminali ed esclusivamente dediti ad una onesta attività lavorativa;
si trattava invece di soggetti già gravati da precedenti, ma non di partecipazione ad associazione per delinquere ex art. 416 bis c.p., inseriti in ambienti criminali (o ad essi contigui) ed in buoni rapporti con altri soggetti dediti al crimine, situazione che li aveva resi molto utili come confidenti della polizia giudiziaria, essendo evidente che un tale ruolo non può essere assunto che da persona la quale, muovendosi in ambiti criminali, sia in grado di apprendere notizie utili ai fini delle indagini.
29.6) Rileva peraltro la Corte territoriale come fosse poco spiegabile la mancata contestazione di alcun reato-scopo a costoro, che dovevano essere, nell'ipotesi dell'accusa, i capi riconosciuti della malavita locale e che quindi sarebbero dovuti risultare coinvolti (come invece mai era risultato) nella deliberazione, quanto meno, delle azioni maggiormente rilevanti per gli interessi e gli assetti dell'associazione.
Nessuna fra le centinaia di imputazioni attinenti a reati-fine era stata elevata a carico dei R., in evidente contrasto con l'ipotesi della loro partecipazione in posizione apicale al sodalizio sub A).
Quindi la Corte di merito non ha pretermesso, come lamentato dal ricorrente, la valutazione della capacità criminale dei prevenuti, ma ne ha anche evidenziato i rapporti con soggetti provenienti dalla Calabria ed indicati come collegati alla ndrangheta;
tuttavia, pur tenendo conto di un tale rapporto, ha affermato che era stato correttamente rilevato già dal primo giudice come non vi fossero elementi sufficienti per ritenere i predetti intranei alle associazioni la cui struttura era in- dicata nei capi A) e B) della rubrica.
29.7) Il ricorso denuncia un travisamento della prova, ma fa riferimento ad una scheda di identificazione di voci del tutto generica ed alla valutazione del contenuto di intercettazioni che i giudici del merito mostrano di aver esaminato e di aver considerato nel loro valore dimostrativo della correttezza dell'imputazione, così che a questa Corte è inibita ogni rivalutazione di quel materiale probatorio, a fronte dell'adeguatezza delle relative motivazioni.
29.8) Del tutto infondato è infine il rilievo del ricorrente circa la violazione di legge che sarebbe consistita nell'essere stata ritenuta l'attività dei R. scriminata per aver essi dato esecuzione ad un ordine dell'autorità.
Il motivo è infondato in radice perché la Corte territoriale, su analoga doglianza del gravame, aveva chiaramente rilevato che l'assoluzione dei R. da parte del Giudice dell'Udienza preliminare era dipesa dalla constatazione che non risultava provata la coscienza e volontà degli imputati di far parte del contestato sodalizio mafioso, e non aveva considerato come scriminante la loro collaborazione con i carabinieri.
30) Deve essere infine rigettato il ricorso del Procuratore Generale con riguardo all'assoluzione dei marescialli dei carabinieri R. N. e RU.Ma. dal delitto di rivelazione di segreti di ufficio.
30.1) Occorre osservare che la contestazione concerneva l'aver permesso ai R. di collaborare alla trascrizione di registrazioni eseguite nell'intercettazione (OMISSIS);
in relazione ad una tale accusa la Corte territoriale aveva esaminato la situazione sia sotto il profilo del favoreggiamento che sotto quello della rivelazione dei segreti di ufficio, escludendo la responsabilità con adeguata motivazione.
30.2) Il ricorrente prospetta la sussistenza del delitto per avere, gli imputati, informato i fratelli R. dell'esistenza stessa dell'indagine in corso sull'omicidio di S.M., alla scoperta dei cui autori era finalizzata l'intercettazione dell'incontro nella masseria (OMISSIS) cui i R. avevano invitato, su sollecitazione dei militari, i LI GO ed il L.M..
30.3) La Corte territoriale aveva evidenziato che era emerso dalle indagini, che i marescialli R.N. e RU.Ma. avevano utilizzato, come già era avvenuto per altre indagini, i fratelli R. quali confidenti, e che per i fini di quella specifica indagine se ne erano avvalsi per organizzare l'incontro con i sospettati per ottenerne e documentare la confessione. È del tutto evidente che proprio per le finalità dell'indagine i R. dovevano essere al corrente dell'esistenza dell'indagine stessa (peraltro, che a seguito di un omicidio i carabinieri sviluppino indagini è cosa certa e conoscibile da chiunque) ed anche delle persone oggetto di tale indagine, così che un'informazione in tal senso era solo funzionale al buon esito dell'accertamento, lecitamente presumibile da parte dei militari, dato l'esito positivo delle precedenti collaborazioni con i R..
30.4) Come ritiene la costante giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. 6^, sent. n. 9306 del 6/6/1994, Rv. 200133, ric. Bandiera) il delitto di rivelazione di segreti d'ufficio previsto dall'art. 326 c.p. importa per la sua configurabilità sotto il profilo materiale che sia portata a conoscenza di una persona non autorizzata una notizia destinata a rimanere segreta e si configura come un reato di pericolo, nel senso che sussiste sempre che dalla rivelazione del segreto possa derivare un danno alla pubblica amministrazione o a un terzo.
Si tratta, in particolare, di reato di pericolo effettivo e non meramente presunto, tanto è vero che la rivelazione del segreto è punibile, non già in sè e per sè, ma in quanto suscettibile di produrre un qualche nocumento agli interessi tutelati a mezzo della notizia da tenere segreta.
Di conseguenza, il reato non sussiste, non solo nella generale ipotesi della notizia divenuta di dominio pubblico, ma anche nel caso in cui, trattandosi di notizie di ufficio ancora segrete, le stesse siano rivelate a persone autorizzate a riceverle e cioè che debbono necessariamente esserne informate per la realizzazione dei fini istituzionali connessi al segreto di cui si tratta, ovvero a persone che, ancorché estranee ai meccanismi istituzionali pubblici, le abbiano già conosciute;
fermo restando per tali ultime persone il limite della non conoscibilità dell'evoluzione della notizia oltre i termini dell'apporto da esse fornito (conf. anche, Sez. 6^, sent. n. 10414 del 12/12/1989, Rv. 184920, ric. Bettinelli). La Corte di merito ha fatto quindi corretta applicazione della norma in esame ed il ricorso del Procuratore Generale non può essere accolto.
31) Tutti gli imputati ricorrenti debbono essere condannati in solido al pagamento delle spese del procedimento.
In più, CI.Ma.Ca., CU.Le.,
F.G., FI.An., F.C., FO.
M., FR.Li., G.F.P., PA.
L., PA.An., SC.Na.To., T.
A. e TU.Sa. - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione inammissibile - devono essere condannati al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.500,00 per ciascuno.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del ricorso del Procuratore Generale, annulla la sentenza impugnata nei confronti di CU.Ma. in ordine ai capi C/106)-C/107); di C.E. in ordine ai capi C/106)-C/107)-C/108); di GI.Fr. in ordine ai capi C/111) e T/265); di R.P. in ordine ai capi A) e
62), con rinvio ad altra sezione della Corte di Assise d'appello di Bari, per nuovo esame.
Rigetta nel resto il ricorso del Procuratore Generale. Dichiara inammissibili i ricorsi di CI.Ma.Ca.,
CU.Le., F.G., FI.An., F.
C., FO.Mi., FR.Li., G.
F.P., PA.Lu., PA.An., S.
N.T., T.A. e T.S..
Rigetta i ricorsi proposti dagli altri imputati.
Condanna tutti gli imputati ricorrenti al pagamento in solido delle spese del procedimento nonché CI.Ma.Ca., C.
L., F.G., FI.An., F.
C., FO.Mi., FR.Li., G.
F.P., PA.Lu., PA.An., S.
N.T., T.A., TU.Sa. al versamento della somma di Euro 1.500,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 20 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2009