Sentenza 30 settembre 2008
Massime • 2
Il delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico può concorrere con quello di frode informatica, diversi essendo i beni giuridici tutelati e le condotte sanzionate, in quanto il primo tutela il domicilio informatico sotto il profilo dello "ius excludendi alios", anche in relazione alle modalità che regolano l'accesso dei soggetti eventualmente abilitati, mentre il secondo contempla l'alterazione dei dati immagazzinati nel sistema al fine della percezione di ingiusto profitto. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di appello ha ritenuto il concorso tra i due reati nei confronti dell'imputato che, in qualità di dipendente dell'Agenzia delle entrate, agendo in concorso con altri dipendenti nonché con commercialisti e consulenti tributari, si era abusivamente introdotto nel sistema informatico dell'amministrazione, inserendovi provvedimenti di sgravio fiscale illegittimi perché mai adottati,in relazione a tributi già iscritti a ruolo per la riscossione coattiva, così alterando i dati contenuti nel sistema in modo tale da fare apparire insussistente il credito tributario dell'Erario nei confronti di numerosi contribuenti).
L'accesso abusivo ad un sistema informatico (art. 615 ter, comma primo, cod. pen.) e l'accesso commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri o con abuso della qualità di operatore del sistema (art. 615 ter, comma secondo, n. 1) configurano due distinte ipotesi di reato, l'applicabilità di una delle quali esclude l'altra secondo il principio di specialità; concernendo il comma primo l'accesso abusivo ovvero l'intrusione da parte di colui che non sia in alcun modo abilitato, mentre il comma secondo - non costituisce una mera aggravante - ma concerne il caso in cui soggetti abilitati all'accesso abusino di detta abilitazione.
Commentari • 11
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Corte di Cassazione sez. II Penale, sentenza 29 maggio – 17 giugno 2019, n. 26604 Presidente Diotallevi – Relatore Pacilli Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 18/4/2018, la Corte d'appello di Roma ha confermato la responsabilità degli imputati F.S. , F.A. e P.M. in ordine ai reati di cui agli artt. 615 ter e 640 ter c.p. (capi b e d) della rubrica), nonché, in parziale riforma della sentenza del 6/7/2016, emessa dal Tribunale di Roma - appellata sia dagli imputati che dalla parte civile - ha riconosciuto gli stessi responsabili anche in ordine al reato di cui all'art. 617 quater c.p. (capo c). Per l'effetto, stante la revoca di costituzione di parte civile nei confronti di F.A. e S. , …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 30/09/2008, n. 1727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1727 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 30/09/2008
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - N. 1197
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 023117/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) OM TO, N. IL 26/08/1954;
avverso ORDINANZA del 26/05/2008 TRIB. LIBERTÀ di PALERMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SCALERÀ VITO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Sostituto Dott. DI CASOLA Carlo, che chiede il rigetto del ricorso.
OSSERVA
1. - Il Tribunale di Palermo rigettava, con ordinanza del 26 maggio 2008, l'istanza con cui OM ER aveva chiesto il riesame del provvedimento di custodia cautelare in carcere, adottato da quel GIP nei suoi confronti per i reati di accesso abusivo ad un sistema informatico (art. 615 ter c.p., comma 2, nn. 1 e 3), frode informatica (art. 640 ter c.p.) e falso in atto pubblico (art. 476 c.p., commi 1 e 2). Secondo l'ipotesi provvisoria di accusa, formulata nell'ambito di più vasta indagine avente ad oggetto l'attività fraudolenta di dipendenti infedeli dell'Agenzia delle Entrate di Palermo, il RO, funzionario dell'Ufficio 3 di detta Agenzia, agendo in concorso con altri dipendenti e funzionali dello stesso ufficio, nonché con commercialisti e consulenti tributali, s'era abusivamente intromesso nel sistema informatico della sua amministrazione, inserendovi provvedimenti di sgravio fiscale illegittimi perché mai adottati, in relazione a tributi già iscritti a ruolo per la riscossione coattiva, così alterando i dati contenuti nel sistema in modo tale da far apparire insussistente il credito tributario dell'Erario nei confronti di centoventotto contribuenti. L'operazione illecita era stata quindi completata con la stampa della versione cartacea dei provvedimenti di sgravio, sottoscritti con la firma falsa dei funzionari abilitati.
Il Tribunale del riesame aveva osservato come l'attribuibilità al RO della attività fraudolenta su descritta dovesse ritenersi incontestabile, per la considerazione che l'indagato, come era risultato dalla consultazione dello stesso sistema informatico, aveva lasciato tracce evidenti ed inconfondibili delle sue incursioni, per le quali aveva utilizzato le sue credenziali, di cui disponeva per le funzioni apicali che esercitava.
L'indagato infatti aveva fatto accesso al sistema con la sua "password", sicuro di non destare sospetti di sorta, atteso che tra l'altro era abilitato ad emettere provvedimenti di sgravio per ammontare non superiore ad Euro 10.000,00.
Ulteriori elementi indizianti il Tribunale aveva desunto anche dai molteplici contatti intrattenuti dall'indagato non solo con gli altri colleghi infedeli, a loro volta indagati, ma anche con i commercialisti che curavano gli interessi dei soggetti che avevano fruito degli sgravi.
Del resto il coindagato SC, che aveva confessato di essere responsabile di analoghi reati, aveva riferito anche dell'illecita attività del RO, precisando che il predetto percepiva compensi dai contribuenti che traevano vantaggio dal suo illecito operato. Il Tribunale del Riesame aveva poi rilevato che, in relazione alle indagini ancora in corso, l'ampiezza e diffusione del fenomeno criminoso (allo stato erano stati scoperti oltre cinquecento provvedimenti di sgravio fiscale falsi) evidenziavano l'immanenza di esigenze cautelari, sia sotto il profilo probatorio che sotto quello specialpreventivo.
2 - Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso il RO tramite difensore di fiducia, deducendo:
- difetto e/o illogicità della motivazione in relazione all'art. 273 c.p.p.; artt. 615 ter, 640 ter e 476 c.p., atteso che a suo avviso il
Tribunale non aveva adeguatamente considerato come, a più attento esame, in realtà non vi fossero significativi indizi di colpevolezza in relazione ai reati ipotizzati.
Quanto all'acceso abusivo a sistema informatico, infatti, la titolarità di una propria password e l'abilitazione ad accedere agli archivi per effettuare operazioni di sgravio fiscale, dimostravano come gli accessi fossero tutt'altro che abusivi, ne' il Tribunale aveva dato precisa contezza delle ragioni che l'avevano indotto a ritenere la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza anche in ordine al reato di frode informatica di cui all'art. 640 ter c.p.. Quanto ai falsi, quantunque il provvedimento impugnato riferisse di oltre cinquecento sgravi illeciti, e della produzione, da parte di taluno dei contribuenti correi negli illeciti, di false attestazioni di sgravio, in realtà non era stato rinvenuto un solo documento cartaceo falso.
- Quanto agli altri elementi che il Tribunale del Riesame aveva valutato in guisa di riscontri dell'ipotesi di accusa, osserva il ricorrente che lo SC nell'accusarlo di percepire compensi per gli illeciti, aveva riferito solo di voci correnti, di modo che l'utilizzazione della sua deposizione era vietata ai sensi dell'art.194 c.p.p., comma 3.
- Quanto alle esigenze cautelari riferite alla necessità di proteggere le indagini ancora in corso da turbative ed inquinamenti, ritiene il ricorrente che quanto sostenuto sul punto dall'ordinanza impugnata sia del tutto generico, e del resto la sua sospensione dal servizio avrebbe dovuto palesare, a suo avviso, l'evidenza della insussistenza di pericoli attuali di inquinamento della prova. - Infine deduce che la condonabilità della pena in ipotesi irrogabile, dimostrerebbe come il mantenimento della detenzione carceraria non sia più proporzionato alla gravità del reato, come prescritto dall'art. 275 c.p.p., comma 2. 3.- Il ricorso è destituito di fondamento.
3.a - Infatti, come aveva osservato con chiarezza il Tribunale, la circostanza che il RO fosse abilitato ad accedere al sistema Informatico dell'Agenzia delle Entrate per espletare le sue funzioni, non rendeva certo legittimi gli accessi finalizzati ad alterare i dati immagazzinati per danneggiare l'Erario.
Quanto poi alla possibilità di concorso tra le fattispecie criminose di cui agli artt. 615 ter e 640 ter c.p., come lo stesso ricorrente riconosce diversi sono i beni giuridici tutelati e diverse le condotte sanzionate, atteso che l'una tutela il domicilio informatico sotto il profilo dello jus excludendi alios, anche in relazione alle modalità regolanti l'accesso dei soggetti eventualmente abilitati, mentre l'altra contempla l'alterazione dei dati immagazzinati nel sistema al fine della percezione di ingiusto profitto, di modo che i due reati devono ritenersi in linea di massima suscettibili di concorso formale, come aveva già ritenuto questa Corte fin dal 1999 con pronuncia specificamente in termini (Cass. Sez. 6^, n. 3067 del 4.10.1999 - Piersanti), cui si intende aderire, pur nella consapevolezza di un orientamento di diverso segno, espresso da questa stessa Sezione con le sentenze n. 2534 del 20 dicembre 2007 - Migliazzo, e specialmente con la sentenza 26797 del 2008 (Sez. 5^, Scimia), peraltro non esattamente in termini.
Quest'ultima sentenza infatti era stata pronunciata in fattispecie affatto diversa, atteso che era stata ritenuta non costituire il reato di accesso abusivo a sistema informatico, la condotta di un cancelliere, che in quanto ovviamente abilitato, aveva consultato il Registro Generale dell'Ufficio presso il quale prestava servizio, avvalendosi della sua password, fornendo poi ad un avvocato notizie riservate - in tal modo attinte - su una indagine in corso. Questa Corte aveva allora rilevato che l'accesso al RE.GE. costituisce attività ordinaria e legittima per un cancelliere, e non risultavano acquisiti elementi per ritenere che in quel caso l'accesso fosse stato effettuato su specifica sollecitazione dell'avvocato, ed al solo scopo di consumare il diverso reato di cui all'art. 326 c.p., di cui invece l'imputato doveva rispondere. Il caso esaminato dalla sentenza testè citata si differenzia sostanzialmente da quello oggetto della presente disamina sotto due profili:
1) innanzitutto perché in quel caso era stata impugnata una sentenza che aveva delibato il merito pieno della vicenda, affermando che non c'era prova dell'abusività dell'accesso, mentre nella fattispecie in scrutinio si discute dell'impugnazione di un'ordinanza pronunciata in materia cautelare;
ciò implica che per la delibazione della legittimità della cautela nel caso di specie vanno considerati, ex art. 273 c.p.p., i "gravi indizi di colpevolezza", che non sono certo assimilabili a quegli elementi di valutazione che devono provare, al di là di ogni ragionevole dubbio art. 533 c.p.p., la responsabilità penale di un imputato;
2) quindi perché nel caso di specie l'imputazione provvisoria contempla espressamente l'ipotesi di reato di cui all'art. 615 ter c.p., comma 2, n. 1, che sanziona per l'appunto la condotta del pubblico ufficiale che abbia consumato l'accesso al sistema informatico "con abuso dei poteri o con la violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio", il che vuoi dire che la norma sanziona esattamente l'accesso di chi, specificamente abilitato a consultare il sistema informatico, e cioè dotato del potere di operare nel sistema, ciò faccia abusando dei suoi poteri e violando i doveri inerenti alla funzione, come l'ipotesi di accusa prospetta sia avvenuto nel caso di specie.
La misura cautelare era stata, allora, adottata mentre le indagini preliminari erano ancora in corso, sulla base di una imputazione provvisoria - formulata, come s'è già esposto, sulla base di significativi indizi - che delinea una condotta connotabile come illecita sotto triplice profilo (artt. 615 ter, 640 ter, 476 c.p.). Il fumus della congruenza e ragionevolezza della ipotesi di accusa è pertanto ampiamente presente, atteso che gli accessi del RO al sistema informatico in relazione all'immagazzinamento di sgravi fiscali mai disposti, secondo l'ordinanza impugnata erano documentati, e non risulta neppure prospettato, a giustificazione di detti accessi, motivo diverso da quello ipotizzato in epigrafe, contrariamente a quanto era avvenuto nel caso esaminato dalla sentenza n. 26797 del 2008, ove l'imputato aveva dedotto a sua difesa che gli accessi, cui era abilitato, erano funzionali ad esigenze di buona organizzazione, tesi che era stata condivisa dalla Corte in difetto di specifici elementi di prova in ordine al collegamento tra l'accesso al sistema ed il (successivo) reato di cui all'art. 326 c.p., per il quale era stata affermata la penale responsabilità
essendo emerso per certo che l'imputato aveva comunque rivelato all'avvocato suo complice le notizie riservate di cui era venuto a conoscenza in virtù di quell'accesso, ancorché lo stesso non risultasse eseguito su puntuale sollecitazione ed al solo fine di prendere cognizione di una specifica notizia.
Nel caso di specie, invece, sia pure in relazione alla delibazione di indizi e non di prove, ed allo stato dell'indagine, l'accesso doveva ritenersi ingiustificato, e pertanto integrava l'ipotesi di introduzione abusiva nel sistema, sanzionato dall'art. 615 ter c.p.p., comma 2, n. 1, e non può condividersi sul punto quanto sostiene la sentenza Scimia, che trascurando il dettato del secondo comma n. 1 dell'art. 615 ter c.p., opina che se l'agente è abilito all'accesso il reato in linea di massima non sia ipotizzabile, intendendo così per accesso abusivo solo quello di un operatore non abilitato, aggiungendo che l'agire in violazione dei doveri di ufficio non attiene alle modalità che regolano l'accesso al sistema, ma concerne l'uso successivo dei dati illecitamente carpiti, suscettibili, se del caso, di sanzione penale sotto altri profili, secondo le varie fattispecie. Rileva in contrario la Corte che il dell'art. 615 ter c.p., comma 1 ed il n. 1 del secondo comma, contemplano due distinte ipotesi delittuose, l'applicabilità di una delle quali esclude quella dell'altra secondo il principio di specialità.
Infatti il comma 1 si riferisce all'ipotesi di intrusione nel sistema informatico da parte di chi non sia abilitato, di modo che si paria di accesso "abusivo".
Il capoverso n. 1 della stessa norma regola invece l'ipotesi in cui l'accesso al sistema informatico venga commesso da "un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti la funzione o il servizio...o con abuso detta qualità di operatore del sistema". Pertanto non si tratta propriamente della previsione di una aggravante, ove si consideri che la norma prende in esame agenti ordinariamente abilitati ad entrare nel sistema, il cui accesso sarebbe di regola legittimo, ma diviene penalmente rilevante quando i predetti abbiano fatto abuso di tale loro abilitazione, e non pare possa dubitarsi di tale interpretazione quanto meno per la menzione espressa della qualità di operatore del sistema, che contempla inequivocamente l'ipotesi dell'abilitazione ad accedervi. Ogni diversa interpretazione renderebbe illogico e contraddittorio il tenore letterale dell'art. 615 ter c.p., comma 2, n. 1. 3.b - Va poi considerato che i gravi indizi di colpevolezza non possono essere presi in esame con scrutinio parcellizzato, dovendo invece essere effettuata la valutazione complessiva ed unitaria di ogni elemento indiziario, che assume spessore e significanza proprio dal sinergismo con gli altri indizi.
Pertanto, a prescindere dalla considerazione che lo NE aveva riferito di circostanze che aveva sostenuto essere risapute all'interno dell'Ufficio, e quindi nell'ambito di una schiera di persone molto ristretta - il che escluderebbe l'applicabilità dell'art. 194 c.p.p., comma 3, - le suddette voci costituirebbero al più un ulteriore e forse superfluo elemento di riscontro non solo di altri elementi indiziali, ma di certezze in fatto già conseguite (gli accessi abusivi), salvo gli ulteriori sviluppi delle indagini preliminari.
Quanto infine al reato di falso, resta solo da aggiungere che l'ordinanza impugnata dà atto della produzione, da parte di alcuni contribuenti, di talune false attestazioni di sgravio. La mancata specifica indicazione di maggiori dettagli non può certo indurre a revocare gratuitamente in dubbio la circostanza, tanto più che la solida base indiziaria di cui s'è detto può sempre essere arricchita in esito alla conclusione delle indagini in corso. Del resto, come spiega l'ordinanza impugnata l'attestazione cartacea falsa era stata certamente preparata, quantomeno perché serviva a paralizzare il procedimento di riscossione coattiva del tributo. 4.- Vanno disattesi anche i motivi di ricorso proposti avverso quella parte dell'ordinanza impugnata che ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari.
Premesso infatti che sul punto il Tribunale ha dato succinta ma icastica e soddisfacente motivazione, va aggiunto in particolare che la mera sospensione dalle funzione, che a detta del ricorrente sarebbe stata disposta nei suoi confronti, non vale ad elidere l'attualità delle esigenze cautelari così efficacemente focalizzate dal Tribunale.
Infatti è evidente che detta sospensione costituiva provvedimento consequenziale necessario dell'ordinanza di carcerazione, e potrebbe essere revocata ove l'indagato fosse scarcerato.
Del resto l'impossibilità di tornare al lavoro non impedirebbe certo all'indagato di operare al fine di inquinare le prove, cosa non difficile per un funzionario della sua competenza tecnica. Mera ipotesi congetturale è poi la condonabilità della pena irrogabile, che dipende da fattori di valutazione allo stato non prevedibili.
Il ricorso va dunque rigettato, ed al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte:
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 30 settembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2009