Sentenza 20 dicembre 2007
Massime • 1
Non integra il reato di accesso abusivo ad un sistema informatico (art. 615 ter cod. pen.) la condotta di coloro che, in qualità rispettivamente di ispettore della Polizia di Stato e di appartenente all'Arma dei Cararbinieri, si introducano nel sistema denominato SDI (banca dati interforze degli organi di polizia), considerato che si tratta di soggetti autorizzati all'accesso e, in virtù del medesimo titolo, a prendere cognizione dei dati riservati contenuti nel sistema, anche se i dati acquisiti siano stati trasmessi a una agenzia investigativa, condotta quest'ultima ipoteticamente sanzionabile per altro e diverso titolo di reato. (Nella fattispecie la Corte ha rilevato l'ininfluenza della circostanza che detto uso sia già previsto dall'agente all'atto dell'acquisizione e ne costituisca la motivazione esclusiva, in quanto la sussistenza della volontà contraria dell'avente diritto, cui fa riferimento l'art. 615 ter cod. pen., ai fini della configurabilità del reato, deve essere verificata solo ed esclusivamente con riguardo al risultato immediato della condotta posta in essere dall'agente con l'accesso al sistema informatico e con il mantenersi al suo interno e non con riferimento a fatti successivi che, anche se già previsti, potranno di fatto realizzarsi solo in conseguenza di nuovi e diversi atti di volizione da parte dell'agente).
Commentari • 9
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/12/2007, n. 2534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2534 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2007 |
Testo completo
25 34/ 0 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 20/12/2007
SENTENZA
N.19.111 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
مجھے
Dott. COLONNESE ANDREA PRESIDENTE
1. Dott. FERRUA GIULIANA CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE
2. Dott.OLDI PAOLO N. 035475/2007
3. Dott.FUMO MAURIZIO 17
4. Dott. DUBOLINO PIETRO 11
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORD
sul ricorso proposto da :
PUBBLICO MINISTERO PRESSO
TRIBUNALE di TORINO
nei confronti di:
1) IG AS N. IL 17/10/1965
2) PR AN N. IL 09/05/1941
3) OL AN N. IL 10/01/1963
N. IL 13/02/1961 4) BE MAURIZIO
5) UN CA N. IL 14/04/1971
avverso ORDINANZA del 17/07/2007
TRIB. LIBERTA' di TORINO
il sentita la relazione fatta dal Consigliere, Sentito il sort for you.litt. D'Ang free ba bierto it getto del us ha entito, w Tuule, l'ov. putats per capient to al quale laПо зи ти il. ribierta
- che con l'impugnata ordinanza il tribunale di Torino, decidendo su appello di T proposto ai sensi dell'art. 310 c.p.p. dal locale ufficio del pubblico ministero, il quale giud si doleva del fatto che la richiesta di applicazione di misura cautelare avanzata nei confronti di BE RI, IG SI, OL NA, della
IC IO e UN Carmine, pur essendo stata accolta per alcuni dei legg reati ipotizzati a carico di costoro, era stata però respinta con riguardo ad altri e, nell precisamente, a quello di cui all'art. 615 ter c.p., addebitato a tutti, a quello di cui agli a) artt. 614 e 615 c.p., addebitato a IC e UN, ed a quello di cui agli artt. 476, rico
482 e 491 bis c.p., addebitato a AZ, respinse il gravame ritenendo che fossero 127 da condividersi, in sostanza, le ragioni di ordine giuridico poste dal primo giudice a all' fondamento della decisione impugnata;
fina
- che, in particolare, secondo il tribunale: l'ac
(a) con riguardo al reato di cui all'art. 615 ter c.p. - costituito, secondo l'accusa, dati dall'essersi il BE ed il UN, con abuso della rispettiva qualità di ispettore della pro Polizia di Stato e di appartenente all'Arma dei Carabinieri ed agendo d'intesa con gli sen altri, introdotti abusivamente nel sistema informatico denominato SDI (banca dati dell interforze degli organi di polizia) onde acquisire dati riservati che poi passavano ad spe un'agenzia investigativa gestita dal IC – il suindicato illecito penale sarebbe put
-
stato insussistente (potendosi semmai ipotizzare quello di cui all'art. 326 c.p., non ris ravvisato, però, dal pubblico ministero) attesa, in particolare, la qualità di cui era util investito il BE ed in forza della quale egli era legittimato ad accedere al suddetto cas sistema informatico;
sec b) con riguardo al reato di cui agli artt. 614 e 615 c.p. - costituito dall'essersi il b
IC ed il UN introdotti clandestinamente nell'ufficio di tale Castaldo Paolo al 61: fine di installarvi apparecchiature per l'intercettazione ambientale, previa d'i acquisizione, da parte del UN, di utili informazioni sull'ubicazione e sulle me caratteristiche di detto ufficio mediante accesso abusivo alla banca dati del sistema del
SDI - sarebbe stata da escludere l' ipotizzata aggravante dell'abuso dei poteri inerenti C alla funzioni del predetto UN, atteso che l'ingresso abusivo era avvenuto in assenza nal del Castaldo e senza che il UN avesse quindi avuto modo o necessità di far in "Sc concreto valere la sua qualità di appartenente all'Arma dei Carabinieri;
ste c) con riguardo al reato di cui agli artt. 476, 482 e 491 bis c.p. - costituito, secondo in l'accusa, dall'avere il AZ, quale operatore telefonico addetto all'esecuzione di de provvedimenti dell'autorità giudiziaria volti all'acquisizione dei dati di traffico de risultanti dalla banca dati della Telecom, formato falsi documenti informatici 8CO contenenti elementi tratti da provvedimenti giudiziari già revocati e relativi a soggetti est diversi da quelli indicati in detti documenti la configurabilità di tale reato sarebbe __ esi stata da escludere non potendosi dire che desse luogo alla creazione di un documento di: informatico (quanto meno di carattere pubblicistico con conseguente perseguibilità del fatto pur in assenza, come nella specie, di querela), il solo fatto che l'indagato, CI come accertato in linea di fatto, utilizzasse dei dati contenuti nei c.d. "mod. C" 2
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con i quali, per accordo tra la locale sede della Telecom e la procura della Repubblica di Torino, venivano comunicate alla società telefonica gli estremi dei provvedimenti giudiziari cui doveva darsi attuazione;
- che avverso l'ordinanza del tribunale ha proposto ricorso per cassazione al procura della Repubblica di Torino denunciando inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità di motivazione sull'assunto, in sintesi e nell'essenziale, che:
a) quanto al reato di cui all'art. 615 ter c.p., la sua configurabilità sarebbe stata da riconoscere, alla luce dell'orientamento già espresso da questa Corte con la sentenza 12723/2000 (secondo cui commette l'illecito in questione "anche chi, autorizzato all'accesso per una determinata finalità, utilizzi il titolo di legittimazione per una finalità diversa e, quindi, non rispetti le condizioni alle quali era subordinato l'accesso"), dovendosi al riguardo aver presente anche la nozione di “trattamento” dei dati personali contenuta nell'art. 4 del D.L.vo n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) nella quale è espressamente ricompresa anche la semplice "consultazione”, e dovendosi altresì considerare, con riferimento all'ipotesi dell'indebito trattenimento nel sistema informatico, specificamente ravvisabile nella specie, che il dissenso dell'avente diritto, identificabile nel Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno, sussisterebbe per il solo fatto che risultassero violate le norme giuridiche che stabiliscono le finalità ed i limiti di utilizzo della banca dati, risultando, tra l'altro, altrimenti incomprensibile in quali casi potrebbe ravvisarsi a carico dell' “operatore del sistema" l'aggravante di cui al secondo comma, n. 1, dell'art. 615 ter c.p.;
b) quanto al reato di violazione di domicilio, l'ipotesi aggravata prevista dall'art. 615 c.p. sarebbe stata da riconoscere per il solo fatto che, come contestato nel capo d'imputazione, l'indebito ingresso negli uffici del Castaldo sarebbe stato effettuato mediante utilizzo di informazioni la cui acquisizione era stata possibile solo a causa dell'abuso delle funzioni di pubblico ufficiale di cui il UN era investito;
c) quanto al reato di falso informatico, erroneamente il tribunale avrebbe escluso la natura di atto pubblico del “mod. C", trattandosi di documento che – si afferma – è
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“sottoscritto dal P.M." e "dà atto che in una certa data un'autorità giudiziaria, lo stesso PM o il giudice, ha ordinato al gestore di telefonia (società privata che agisce in regime di concessione per conto dell'Amministrazione) di eseguire una determinata prestazione per lui obbligatoria, la cui inosservanza è sanzionata con la decadenza dalla concessione"; ed il falso informatico, quindi, sarebbe stato configurabile giacchè - si afferma ancora – “la banca dati Telecom, interrogata sugli
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estremi del provvedimento autorizzativo sulla base del quale il AZ aveva estratto i dati di traffico che oggi gli vengono contestati ha restituito una notizia difforme dal vero>>, sull'esistenza e sugli elementi di quel provvedimento";
CONSIDERATO IN DIRITTO:
- che il ricorso non appare meritevole di accoglimento in quanto: 3
a) relativamente al reato di cui all'art. 615 ter c.p., se è vero che il precedente nor giurisprudenziale (Cass. V, 7 novembre - 6 dicembre 2000 n. 12732, Zara) cui si titol richiama, a fondamentale sostegno del proprio assunto, il ricorrente FI LU (sostanzialmente per lamentare come lo stesso, pur citato anche nell'ordinanza poti impugnata, sia poi stato di fatto disatteso dal tribunale) contiene l'affermazione avv riportata nel ricorso, è altrettanto vero che tale affermazione (peraltro assente nella con massima ufficiale), risulta strettamente correlata alla peculiarità di una fattispecie real assai diversa da quella ora in esame, trattandosi in quel caso della condotta di un c) soggetto il quale, essendo autorizzato solo all'accesso "per controllare la funzionalità Uff del programma informatico", si era indebitamente avvalso di tale autorizzazione "per ess copiare i dati in quel programma inseriti", laddove nella fattispecie in esame il sott soggetto autorizzato all'accesso era anche autorizzato, in virtù del medesimo titolo, a tele prendere cognizione dei dati contenuti nel sistema;
il che significa che l'avvenuta esc acquisizione, da parte sua, di tali dati era, di per sé, legittima, mentre illegittimo è alla stato soltanto l'uso successivamente fattone (ipoteticamente sanzionabile per altro e COS diverso titolo di reato), nulla potendo rilevare che quell'uso fosse già previsto nul dall'agente all'atto di detta acquisizione e ne costituisse la motivazione esclusiva, sis giacchè la sussistenza o meno di quella volontà contraria dell'avente diritto, cui si fa abi cenno nella norma incriminatrice per riconnettervi la configurabilità del reato, va ris verificata solo ed esclusivamente con riferimento al risultato immediato della qu condotta posta in essere dall'agente con l'accedere al sistema informatico e con il l'e mantenersi al suo interno e non con riferimento a fatti successivi che, pur se già gil previsti, potranno però di fatto realizzarsi solo in conseguenza di nuovi e diversi atti ch di volizione da parte dell'agente medesimo;
e, del resto, se così non fosse e se, pr quindi, dovesse ritenersi che, ai fini della consumazione del reato, basti l'intenzione, "n da parte del soggetto autorizzato all'accesso al sistema informatico ed alla su conoscenza dei dati ivi contenuti, di fare poi un uso illecito di tali dati, ne deriverebbe se l'aberrante conseguenza che il reato non sarebbe escluso neppure se poi quell'uso, di fatto, magari per un ripensamento da parte del medesimo soggetto agente, non vi fosse più stato;
né vale l'obiezione pure espressa nel ricorso circa la pretesa ad impossibilità, ove non si seguisse la tesi ivi sostenuta, di ipotizzare situazioni che rendessero configurabile, nel caso di fatto commesso da “operatore di sistema", l'aggravante prevista dal secondo comma, n. 1, dell'art. 615 ter c.p., giacchè proprio la già illustrata fattispecie cui si riferiva la citata sentenza Zara dimostra come possa Li darsi il caso di un operatore di settore legittimato, come tale ad accedere al sistema ma non legittimato a trattenervisi per acquisire i dati ivi contenuti, con conseguente configurabilità, quindi, qualora egli lo faccia, dell'aggravante in discorso;
b) relativamente al reato di violazione di domicilio, correttamente appare esclusa dal tribunale l'ipotesi aggravata prevista per il caso in cui il fatto sia compiuto dal pubblico ufficiale con abuso "dei poteri inerenti alle sue funzioni", implicando chiaramente l'uso del termine “poteri" il richiamo al carattere autoritativo degli stessi (quale espressamente previsto, accanto a quello certificativo, che qui non interessa, nella definizione di "pubblico ufficiale" dettata dall'art. 357 c.p.), dal momento che è appunto all'uso illegittimo dell'autorità che viene riconnesso, nella previsione
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normativa, il superamento, da parte dell'agente, dello “ius excludendi" di cui è titolare il soggetto passivo del reato;
di tal che, ove tale superamento abbia invece luogo per altra via e con altri mezzi, essendo materialmente assente la persona che potrebbe opporsi all'illegittima intrusione, (come incontestabilmente risulta essere avvenuto nella specie), nulla rileva che la qualità di pubblico ufficiale sia stata comunque utile per l'acquisizione di notizie che abbiano reso più facile la realizzazione dell'illecito;
c) relativamente al reato di falso informatico, se può convenirsi con il ricorrente FI circa l'attribuzione della natura di atto pubblico al c.d. "mod. C", per come esso viene descritto (cioè, a quanto è dato intendere, come documento cartaceo sottoscritto dal pubblico ministero e destinato a comunicare al gestore del servizio telefonico gli estremi del provvedimento giudiziario da eseguire), deve tuttavia escludersi che l'inserimento dei medesimi estremi nel sistema informatico dia luogo alla creazione di un autonomo documento dotato di analogo carattere pubblicistico, costituendo detto inserimento, come esattamente osservato nell'impugnata ordinanza, null'altro che "l'espediente utilizzato ai fini di poter accedere - abusivamente - al sistema informatico e di nascondere per quanto possibile le tracce degli accessi abusivi"; il che trova conferma proprio in quanto osservato nel ricorso a proposito del risultato dell'operazione in questione giacchè, se tale risultato è, come si afferma, quello per cui il sistema, se interrogato, fornisce una notizia difforme dal vero circa l'esistenza e gli elementi del provvedimento giudiziario fatto apparire come giustificativo dell'intervento effettuato dall'operatore, ciò altro non significa se non che quella notizia non può certo dirsi caratterizzata dall'apparenza di una diretta provenienza da un pubblico ufficiale (come invece sarebbe se venisse falsificato il
“mod. C" cartaceo) e non può dirsi dotata, quindi, di attitudine probatoria, per cui la sua falsità non potrebbe che essere inquadrata nell'ambito delle falsità, ideologiche o, se si vuole, materiali, in scritture private, la cui perseguibilità (come pure si osserva, correttamente, nell'impugnata ordinanza) avrebbe richiesto la proposizione di querela e non avrebbe comunque dato luogo alla configurabilità di reati per i quali potesse adottarsi una misura cautelare;
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2007.
Il Presidente estenspre
Jyle b y DEPOSITATA IN CANCELLERIA add) E4. 2008 निखिल म IL CANCELLIERE C1 Carmela Lanzuise