Articolo 618 del Codice penale
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1 luglio 1931
Art. 618.

(Rivelazione del contenuto di corrispondenza)

Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 616, essendo venuto abusivamente a cognizione del contenuto di una corrispondenza a lui non diretta, che doveva rimanere segreta, senza giusta causa lo rivela, in tutto o in parte, e' punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire mille a cinquemila.

Il delitto e' punibile a querela della persona offesa.
Entrata in vigore il 1 luglio 1931
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