Sentenza 17 maggio 2004
Massime • 1
Integra il reato di rivelazione di segreti di ufficio la divulgazione da parte di un agente di polizia giudiziaria del contenuto di un'annotazione di servizio concernente le indagini eseguite, essendo irrilevante che gli atti o i fatti segreti erano già conosciuti in un ambito limitato di persone, quando la condotta dell'agente abbia avuto l'effetto di divulgazione a settori ben più vasti di pubblico.
Commentario • 1
- 1. Accesso abusivo al sistema informatico (Cass. pen., 4694/12)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
Integra la fattispecie criminosa di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico protetto, prevista dall'art. 615-ter cod. pen., la condotta di accesso o di mantenimento nel sistema posta in essere da soggetto che, pure essendo abilitato, violi le condizioni ed i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema per delimitarne oggettivamente l'accesso. Non hanno rilievo, invece, per la configurazione del resto, gli scopi e le finalità che soggettivamente hanno motivato l'ingresso al sistema. CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE, SENTENZA DD. 7 FEBBRAIO 2012, N. 4694 ... 5. Il ricorso è stato assegnato alla Quinta Sezione penale, la quale, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/05/2004, n. 35647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35647 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 17/05/2004
Dott. DERIU Luciano - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - N. 827
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 12052/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1 - ET IZ, nato a [...] il [...];
2 - TI AR MA, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza in data 19-12-2002 della Corte di Appello di Potenza. Udita la relazione fatta dal Consigliere, Dott. Vincenzo Rotundo;
Udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. DELEHAYE Enrico, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi e per la correzione dell'errore materiale nel senso che là dove in calce alla sentenza impugnata è scritto 12 dicembre 2002 si debba leggere 19 dicembre 2002.
Udito l'avv. Antonio Felline (per entrambi i ricorrenti), il quale ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi.
FATTO
1.1.-. Con sentenza in data 5-3-2001 il Tribunale di Matera, previa concessione delle attenuanti generiche, ha condannato TI IZ e TI AR MA alla pena di mesi quattro e giorni quindici di reclusione ciascuno (con la sospensione condizionale della pena, la non menzione della condanna sul certificato del casellario giudiziale e la interdizione dai pubblici uffici per la durata di un anno per entrambi) per il reato di cui agli artt. 81, 110 e 326 c.p., per avere il primo, quale Comandante della Compagnia Carabinieri di Matera ed ufficiale di polizia giudiziaria e con la strumentale partecipazione della seconda, sua moglie, in violazione dei doveri inerenti alla funzione suindicata, rivelato a terze persone ed in particolare ai principali organi di informazione fatti costituenti reato, coperti da segreto di indagine, oggetto di una specifica annotazione di servizio presentata dallo stesso TI al Procuratore della Repubblica (in Matera, dal 3 al 6 febbraio 2000). Con sentenza in data 19-12-2002 la Corte di Appello di Potenza, in riforma della sentenza sopra indicata, appellata dagli imputati TI IZ e TI AR IA, ha escluso per quest'ultima l'interdizione dai pubblici uffici, confermando nel resto.
I fatti oggetto del processo (secondo la descrizione fattane dai giudici di merito) traggono origine dall'inoltro in data 25-1-2002 ad opera del capitano TI, comandante della Compagnia Carabinieri di Matera, al Procuratore della Repubblica di Matera di una annotazione di servizio, con la quale segnalava di avere appreso che diversi verbali di contravvenzione per inosservanza al codice della strada elevati dal Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia dei CC. di Matera erano stati poi arbitrariamente annullati in ufficio, al fine di favorire il Comandante Provinciale dei Carabinieri, il suo autista personale ed alcuni presunti loro amici importanti. Le indagini subito avviate si erano sostanziate in alcune audizioni effettuate personalmente dal Procuratore della Repubblica e nell'incarico di accertamenti conferito al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, il quale, fin dal 27-1-2000, aveva avviato una verifica documentale presso la caserma dei Carabinieri interessata. Nel frattempo l'aspro conflitto interpersonale già da qualche tempo instauratosi tra il Comandante Provinciale ed il Comandante di Compagnia dei Carabinieri di Matera aveva determinato l'immediato trasferimento ad altre sedi di entrambi gli ufficiali. Il capitano TI, ritenendosi vittima dei suoi superiori, aveva deciso di portare la sua vicenda professionale e familiare alla attenzione dell'opinione pubblica. Aveva così incontrato il m.llo VI, segretario dell'U.N.A.C. (Unione Nazionale Arma Carabinieri) e gli aveva raccontato i fatti. Successivamente l'iniziativa di pubblica denuncia era stata assunta in prima persona dalla moglie del TI, TI AR IA, la quale, però, secondo la ricostruzione dei tatti effettuata dai giudici di merito, aveva sempre operato in pieno accordo e con la partecipazione del marito. Ne erano seguiti il comunicato in data 4-2-2000 dell'UNAC, una interrogazione parlamentare in data 3-2-2000, e vari servizi giornalistici e televisivi.
La Corte di Appello di Potenza ha puntualizzato che l'incriminata propalazione aveva avuto il suo punto di abbrivio nell'incontro del TI con il m.llo VI e nella richiesta di rendere pubblica la vicenda, da cui erano discese "a mò di precipitato" tutte le notizie giornalistiche, su carta stampata ed in video, che avevano preso spunto dal menzionato comunicato stampa. Secondo la Corte di merito, alla rivelazione della notizia aveva fattivamente partecipato anche la TI AR, la quale non aveva tenuto una condotta meramente recettiva, ma si era impegnata in prima persona, come dimostrato dalla sua presenza, "di concerto e contestualmente al consorte", all'incontro con il VI, dal contenuto del comunicato stampa e dai comportamenti successivamente da lei tenuti. Ad avviso della Corte di Appello, la già avvenuta propagazione di notizie di atti di indagine coperti da segreto ai sensi dell'art. 329, comma primo, c.p.p., non aveva fatto venire meno la segretezza e, quindi, il divieto di pubblicazione, poiché con la successiva divulgazione erano stati dati all'atto maggior risalto e diffusione. Inoltre il comportamento sanzionabile ex art. 326 c.p. andava valutato con criterio rigido, potendosi configurare una rivelazione di segreto di ufficio anche quando il fatto coperto da segreto fosse già conosciuto in un ambito limitato e la condotta dell'agente avesse avuto l'effetto di diffonderlo in un circuito più vasto. La consapevolezza del carattere antidoveroso della divulgazione emergeva poi in modo chiaro dalla modalità riservata con cui il prevenuto aveva reso edotto dei fatti il Procuratore della Repubblica di Matera (addirittura chiedendo di esser dispensato dall'obbligo di informare la scala gerarchica) e dalla "caratteristica volutamente "occulta" -realizzata grazie alla strumentale complicità della consorte", dietro la quale il TI si era "fatto scudo" - con cui egli era addivenuto alla rivelazione, "perpetrata al (e tramite il) VI".
1.2.-. Avverso la suindicata sentenza del 19-12-2002 TI IZ e TI AR MA hanno proposto distinti ricorsi per cassazione, tramite il loro difensore, chiedendone l'annullamento.
1.3.-. Nel ricorso presentato dal TI si deduce in primo luogo la violazione dell'art. 326 c.p. e la mancanza di motivazione in proposito, in quanto la Corte di merito avrebbe omesso di motivare su un punto fondamentale, avendo sostanzialmente ignorato la natura di reato di pericolo concreto del delitto previsto dall'art. 326 c.p.. Nel caso di specie nessun pericolo effettivo si sarebbe realizzato, poiché i Carabinieri indagati sarebbero già stati nella possibilità di conoscere l'esistenza del procedimento a loro carico in conseguenza delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza il 27-1 2000 presso la caserma ove i medesimi Carabinieri prestavano servizio. Inoltre, essendo già stata presentata una interrogazione parlamentare, la notizia sarebbe già stata oramai di dominio pubblico.
Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione degli artt. 81, 110, 326 c.p. e 114, 329 c.p.p. e difetto ed illogicità della motivazione sul punto, con travisamento del dato processuale relativamente alla sussistenza del concorso nel reato da parte di TI IZ. In particolare, la Corte di merito non avrebbe valutato la deposizione del m.llo VI nella sua completezza, non avendo tenuto conto che il teste, pur confermando le lamentele del TI, avrebbe però precisato che già in precedenza era venuto a conoscenza (dal m.llo SS e dalle mogli del capitano TI e del Dell'Avvocata) della vicenda interna all'Arma dei Carabinieri e della contraffazione dei verbali di contravvenzione. Inoltre la Corte non avrebbe in alcun modo motivato relativamente al concorso nel reato di violazione del segreto di indagine da parte del TI, non avendo indicato alcuna prova dell'accordo tra costui e la moglie e non avendo dimostrato alcuna istigazione o determinazione della stessa nei confronti del TI o viceversa.
Con il terzo motivo di ricorso si eccepisce la erronea applicazione dell'art. 329 c.p.p. e la illogicità della motivazione in proposito. La Corte di Appello di Potenza avrebbe adottato un criterio formalistico e privo di fondamento giuridico per definire il segreto di indagine, non tenendo conto del fatto che la conoscenza diretta degli atti di indagine e degli esiti della stessa da parte dei Carabinieri interessati (in quanto indagati) aveva fatto venire meno la segretezza già dal 27-1-2000, data nella quale essi parteciparono alle operazioni di acquisizione dei verbali di contravvenzione da parte della Guardia di Finanza.
Con il quarto ordine di censure si deduce la violazione degli artt. 420 ter e 178, lettera c), c.p.p. e la nullità della ordinanza dibattimentale del 19-12-2002, in quanto la Corte non avrebbe adeguatamente motivato in ordine all'impedimento a comparire addotto dal TI, che aveva prodotto un certificato medico attestante una malattia che gli impediva di "prestare servizio per tre giorni". Con l'ultimo motivo di ricorso si eccepisce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 125 e 546 c.p.p., in quanto la sentenza impugnata recherebbe in calce la data del 12 dicembre 2002, mentre l'udienza dibattimentale era stata celebrata in data 19-12- 2002.
1.4.-. Il ricorso proposto nell'interesse di TI AR IA ricalca quello presentato dal TI, con l'ulteriore specifica censura di violazione dell'art. 606, lettere b) ed e), c.p.p., in relazione all'art. 110 c.p. Specificamente la Corte di Appello di Potenza non avrebbe motivato in ordine alla partecipazione all'accordo criminoso e quindi in ordine al concorso della TI AR nel reato. La condotta concorsuale della imputata sarebbe stata, infatti, ricavata apoditticamente dalla semplice sua presenza all'incontro del coniuge con il m.llo VI, nonché dal testo del comunicato stampa dell'U.N.A.C. e dalle interviste successive alla commissione del reato.
DIRITTO
2.1.-. I ricorsi proposti nell'interesse di TI IZ e TI AR IA sono infondati.
2.2.-. Alcune delle censure sollevate, investendo la configurabilità nel caso di specie del contestato reato di rivelazione di segreto di ufficio, sono comuni ad entrambi i ricorrenti. In particolare, si deduce:
A)- la violazione e la mancanza di motivazione in riferimento all'art. 326 c.p., in quanto la Corte di merito avrebbe sostanzialmente ignorato la natura di reato di pericolo concreto del delitto previsto da detta norma incriminatrice, non avendo considerato che nel caso in esame nessun pericolo effettivo si sarebbe realizzato, poiché, da un lato, i Carabinieri indagati sarebbero già stati nella possibilità di conoscere l'esistenza del procedimento a loro carico in conseguenza delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza il 27-1-2000 presso la caserma di appartenenza, e, dall'altro, la presentazione di una interrogazione parlamentare avrebbe reso la notizia di dominio pubblico;
B)- la erronea applicazione dell'art. 329 c.p.p. e la illogicità della motivazione in proposito, in quanto la Corte di Appello di Potenza avrebbe adottato un criterio formalistico e privo di fondamento giuridico per definire il segreto di indagine, non tenendo conto del fatto che la conoscenza diretta degli atti di indagine e degli esiti della stessa da parte dei Carabinieri interessati (in quanto indagati) aveva fatto venire meno la segretezza già dal 27-1- 2000, data nella quale essi avevano partecipato alle operazioni di acquisizione dei verbali di contravvenzione da parte della Guardia di Finanza.
Si tratta di censure che sono state prese dettagliatamente in esame dalla Corte di merito, che ha puntualizzato in proposito che "la fonte del segreto di ufficio sanzionato dalla norma penale in predicato" doveva nel caso di specie essere rinvenuta nell'art. 329, comma 1, c.p.p., sicché la segretezza in questione cessava soltanto con la attivazione delle garanzie conoscitive della difesa, cioè nel momento in cui per la persona sottoposta alle indagini sorgesse la possibilità giuridica, e non di mero fatto, di sapere delle esistenza di indagini sul suo conto, ossia il diritto a ricevere l'informazione di garanzia (art. 369 c.p.p.). Ciò nella fattispecie non risultava affatto essere avvenuto, in quanto non era stato eseguito un atto di perquisizione, ma l'accesso della Guardia di Finanza era avvenuto per dare esecuzione ad un ordine di esibizione di documenti (art. 256 c.p.p.), "atto non ostensibile dato dal Procuratore della Repubblica di Matera".
I giudici di merito hanno sottolineato che, anche in base al criterio direttivo dettato al punto 71 della legge delega per l'emanazione del codice di procedura penale, per "tutti gli atti di indagine compiuti dal Pubblico Ministero e dalla Polizia Giudiziaria" è previsto l'obbligo del segreto "fino a quando essi non possono essere conosciuti dall'imputato". Ne deriva che, avendo la segretezza un carattere obiettivo e generalizzato, "tale obbligo di segretezza, configurato dall'art. 329 c.p.p. come vigente erga omnes, non poteva ritenersi venir meno nemmeno se in concreto l'indagato fosse comunque venuto al corrente di dette attività".
A conforto di tali conclusioni, nella sentenza impugnata si riporta l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, in base al quale nel vigente codice di rito la "segretezza interna" delle indagini deve restare distinta da quella esterna e non vi è una sorta di equazione tra ciò che diviene conoscibile all'interno del procedimento e la sua divulgabilità, sicché la già avvenuta propagazione di notizie di atti di indagine coperti da segreto non fa venire meno la segretezza e, quindi, il divieto di pubblicazione, poiché con la successiva divulgazione vengono dati all'atto maggior risalto e diffusione (24-9-1994, n. 10135, Leonelli;
sez. 6^, 5-12- 1997, n. 929, Colandrea).
Su queste basi la Corte di Appello conclude che il TI, in qualità di capitano dei carabinieri ed ufficiale di polizia giudiziaria, aveva violato "i propri doveri funzionali", allorché, unitamente alla moglie, si era determinato a rivelare al m.llo VI "le notizie segrete (sull'esistenza e contenuto dell'atto da lui compiuto e delle informazioni investigative già assunte, come anche delle indagini poi eseguite dalla Guardia di Finanza, delegata dal Procuratore della Repubblica), aventi riferimento ai presunti illeciti compiuti da militari del Comando Provinciale dei Carabinieri di Matera".
Le argomentazioni svolte dai giudici di appello sono ineccepibili sul piano della logica e costituiscono corrette applicazione delle regole del diritto.
Questa Corte ha già notato (sez. 6^, sentenza n. 227 del 12-2-2003, Pumo) che la disputa sulla natura del pericolo (effettivo e non meramente presunto) come elemento del reato di cui all'art. 326 c.p. si è sempre svolta, in giurisprudenza come in dottrina, con riferimento al caso della violazione del segreto di ufficio da parte dei pubblici impiegati (i cui tradizionali statuti, fino a quello recepito dal D.P.R. n. 3 del 1957 - art. 15, legavano la violazione penalmente sanzionata al danno che me derivasse alla amministrazione o a terzi). Ma - si aggiunge nella sentenza citata - l'intero testo dell'art. 15 citato è stato oggi sostituito dall'art. 28 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che, sia pure per le esigenze proprie della materia disciplinata, ha del tutto eliminato il riferimento al danno, limitandosi a distinguere tra segreto e obbligo di escludere la conoscenza al di fuori dei casi e rispetto alle persone non contemplati dalla legge stessa. Ne deriva che, secondo questa giurisprudenza, la disputa circa la natura del pericolo perde di senso quando sia la legge stessa a definire segreto un determinato fatto o atto ovvero una intera categoria di essi (v. in tal senso anche: sez. 6^, 23-1-1998, Colandrea, secondo cui "l'esigenza di un danno per la p.a. o per terzi sussiste con esclusivo riferimento ai casi in cui il dovere di segretezza... non deriva da un obbligo imposto specificamente da una norma di legge o di regolamento, dalla consuetudine o dalla stessa natura della notizia"). Nel caso che ci occupa, indiscutibile è, da un lato, che la annotazione di servizio ed i fatti in essa menzionati rientravano per loro natura negli "atti di indagine", atti destinati a rimanere segreti per la previsione espressa di cui al comma 1 dell'art. 329 c.p.p., e, dall'altro, che il TI era agente di polizia giudiziaria.
Sulla irrilevanza dell'elemento danno (e del relativo pericolo) per il caso di violazione del c.d. segreto istruttorio la giurisprudenza di legittimità è, d'altra parte, concorde, posto che in questo caso il danno è quasi in re ipsa, essendo "sostanzialmente inimmaginabile una indagine di rilievo penale che possa, almeno agli inizi, seriamente svolgersi senza rigorosamente limitare la libertà conoscitiva degli atti che si vanno compiendo" (v. sez. 6^, sentenza n. 227 del 12-2-2003, Pumo). Vi sono, certo, atti di indagine che, senza essere divulgatali, non sono tuttavia tutelati dalla norma penale (si pensi a un verbale di ispezione di un luogo pubblico), ma è di assoluta evidenza che la conoscenza diffusa del contenuto di una annotazione di servizio (delle informazioni investigative assunte e delle indagini eseguite) non poteva di per sè non pregiudicare il buon andamento delle indagini e, in definitiva, offendere il bene giuridico tutelato.
È inoltre irrilevante che l'atto o il fatto segreto fossero già conosciuti in un limitato ambito di persone, quando, come nella specie, la condotta dell'agente abbia avuto effetto di divulgazione a settori ben più vasti di pubblico (sez. 6^, 23-1-1998, n. 929, Colandrea;
11-7-1994, n. 10135, rv. 203760; e n. 7960 del 1997, rv. 209756, che esclude il dovere di segretezza in capo ad un pubblico ufficiale solo se la notizia sia divenuta di dominio pubblico per causa a lui non imputabile, cosa che non può dirsi avvenuta nel caso di specie).
2.3.-. Le ulteriori censure che riguardano specificamente la posizione di TI IZ possono così riassumersi:
- violazione degli artt. 81, 110, 326 c.p. e 114, 329 c.p.p. e difetto ed illogicità della motivazione sul punto, con travisamento del dato processuale in riferimento alla sussistenza del concorso nel reato da parte di TI IZ, in quanto nella sentenza censurata la deposizione del m.llo VI non sarebbe stata valutata nella sua completezza (non essendosi tenuto conto che il teste, pur confermando le lamentele del TI, avrebbe però precisato che già in precedenza era venuto a conoscenza della vicenda interna all'Arma dei Carabinieri e della contraffazione dei verbali di contravvenzione) e non si sarebbe indicata alcuna prova dell'accordo tra il ricorrente e la moglie, non essendosi dimostrata alcuna istigazione o determinazione della stessa nei confronti del TI o viceversa;
violazione degli artt. 420 ter e 178, lettera c), c.p.p. e nullità della ordinanza dibattimentale del 19-12-2002, in quanto la Corte non avrebbe adeguatamente motivato in ordine all'impedimento a comparire addotto dal TI, che aveva prodotto un certificato medico attestante una malattia che gli impediva di "prestare servizio per tre giorni"; nullità della sentenza per violazione degli artt. 125 e 546 c.p.p., in quanto recherebbe in calce la data del 12 dicembre 2002, mentre l'udienza dibattimentale era stata celebrata in data 19- 12-2002.
In riferimento alla prima doglianza, si rileva che nella sentenza censurata si legge che al m.llo VI, nel dibattimento di primo grado, fu esplicitamente domandato come aveva appreso le notizie contenute nel comunicato stampa da lui compilato e chi gli avesse chiesto di portare quelle vicende alla attenzione della opinione pubblica, e che costui, "dopo una prima tergiversazione (sia affermando di avere raccolto lo sfogo di due mogli, fra cui quella del TI, il quale stava subendo un trasferimento, sia riferendo che quest'ultimo aveva soltanto accompagnato la consorte), interpellato dal P.M. d'udienza", aveva ammesso - su contestazione - di avere dichiarato in precedenza al Procuratore della Repubblica di Matera di avere raccolto gli sfoghi del capitano TI, che gli aveva nella circostanza parlato anche di una cassetta registrata da lui consegnata alla Autorità Giudiziaria. Nella sentenza impugnata si precisa altresì che, a seguito di ulteriore contestazione del P.M., il VI aveva anche affermato che "probabilmente il cap. TI insieme agli altri, quando stavano lì nella sede dell'UNAC, avevano chiesto di rendere pubblica la vicenda, ma... non quella dei verbali delle vicende al vaglio della magistratura materna, ma quella della vicenda familiare e umana perché aveva subito altri trasferimenti in passato".
In base alle sopra citate dichiarazioni del m.llo VI la Corte di Appello ha ritenuto dimostrato:
- che "la propalazione della esistenza dell'indagine riguardante militari del Comando Provinciale di Matera, da cui erano discese a mò di precipitato tutte le notizie giornalistiche, su carta stampata ed in video, che avevano preso spunto dal "comunicato stampa" di cui sopra si è detto, era stata riferita al VI ex ore dello stesso capitano TI";
- che alla attività di esternazione aveva partecipato attivamente, quanto meno rafforzando il proposito del TI, la di lui moglie, TI AR MA.
È di tutta evidenza che si tratta di argomentazioni logiche e coerenti, con le quali si fa corretta applicazione di criteri di cui all'art. 192 c.p.p., si prende in esame (contrariamente a quanto sostenuto in ricorso) l'intera deposizione del teste VI, riportata e valutata in tutta la sua complessità, e si motiva, in base ai fatti ed ai comportamenti posti in essere dai due ricorrenti, in ordine al concorso nel reato loro ascritto.
Il tessuto motivazionale della sentenza impugnata non presenta, in ogni caso, quella macroscopica illogicità del ragionamento del giudice di merito che, alla stregua dei principi affermati da questa Corte, può indurre a ritenere sussistente il vizio di cui all'art. 606, lettera e), c.p.p., pure denunciato.
Quanto al certificato medico, pervenuto in cancelleria a mezzo fax alla udienza del 19-12-2002 e attestante una malattia che impediva al TI di "prestare servizio per tre giorni", la Corte di Potenza ha ritenuto che tale referto, "nella sua genericità (anche con riferimento alla omessa indicazione del grado febbrile) non evidenziasse un impedimento assoluto a comparire, tale da giustificare un ulteriore rinvio". Si tratta di una motivazione del tutto adeguata e immune da vizi logici e giuridici, sicché può dirsi che il giudice di merito ha correttamente esercitato il potere discrezionale a lui attribuito in materia.
Infine il fatto che in calce alla sentenza censurata è indicata la data del 12 dicembre 2002 mentre l'udienza dibattimentale è stata celebrata in data 19-12-2002, realizza, con tutta evidenza, un errore materiale, per ovviare al quale è esperibile la procedura di cui all'art. 130 c.p.p.. 2.4.-. Anche il ricorso proposto nell'interesse di TI AR MA contiene una ulteriore specifica censura relativa alla violazione dell'art. 110 c.p., in quanto, a suo dire, la Corte di Appello di Potenza non avrebbe motivato in ordine alla sua partecipazione all'accordo criminoso e quindi in ordine al suo concorso nel reato, ma avrebbe basato la sua responsabilità a titolo di concorso sulla sua semplice presenza all'incontro del coniuge con il m.llo VI, nonché sul testo del comunicato stampa dell'U.N.A.C. e sulle interviste successive alla commissione del reato.
Si tratta anche in questo caso di censure prive di fondamento. La Corte di merito, come del resto già si è visto al punto che precede, è giunta alla conclusione che alla attività di esternazione posta in essere dal TI aveva partecipato attivamente anche la moglie, chiarendo che ciò risultava non soltanto dal fatto che ella si era presentata - "di concerto e contestualmente al consorte" - all'incontro con il VI "per riferire a questi quanto sopra precisato", ma anche dalla verifica del contenuto del menzionato comunicato stampa e dai comportamenti successivamente da lei tenuti. In particolare, la Corte di Appello ha sottolineato, da un lato, che nel comunicato il testo delle dichiarazioni era riportato come rese in prima persona dalla ricorrente ed era indicato il suo recapito telefonico per "ulteriori informazioni", e, dall'altro, che le ulteriori interviste erano sempre state rese dall'imputata in prima persona, sia pure con la presenza defilata del marito, e che in una di esse la TI aveva svelato anche i nomi dei militari coinvolti nella indagine e l'esistenza della cassetta contenente la registrazione raccolta dal TI.
A fronte di tali argomentazioni, impeccabili sul piano logico e giuridico, la ricorrente si limita a dedurre, del tutto apoditticamente, la manifesta intrinseca incoerenza ed illogicità della sentenza censurata in riferimento al suo ruolo di concorrente nel reato. Ma non può costituire vizio deducibile in sede di legittimità la mera prospettazione di una diversa (e, per la ricorrente, più adeguata) valutazione delle risultanze processuali. Non rientra, infatti, nei poteri di questa Corte quello di compiere, come sostanzialmente si chiede, una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, essendo il sindacato in questa sede circoscritto alla verifica dell'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione. 2.5.-. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
PER QUESTI MOTIVI
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al processuali. Così deciso in Roma, il 17 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2004