Sentenza 27 settembre 2005
Massime • 1
In tema di impedimento a comparire dell'imputato, il giudice, nel disattendere un certificato medico ai fini della dichiarazione di contumacia, deve attenersi alla natura dell'infermità e valutarne il carattere impeditivo, potendo pervenire ad un giudizio negativo circa l'assoluta impossibilità a comparire solo disattendendo, con adeguata valutazione del referto, la rilevanza della patologia da cui si afferma colpito l'imputato (fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza della Corte di appello che aveva dichiarato la contumacia dell'imputato, sul presupposto che il certificato prodotto, attestante uno stato febbrile con temperatura superiore a 39 gradi, faceva riferimento al giorno precedente a quello dell'udienza e in esso non era indicato il domicilio per l'eventuale visita di controllo, osservando da un lato come i normali presidi terapeutici non sempre possono ridurre la temperatura corporea in ventiquattro ore e dall'altro che, in mancanza di indicazioni contrarie, la visita di controllo andata disposta al domicilio dell'imputato).
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In tema di impedimento a comparire dell'imputato, il giudice, nel disattendere un certificato medico, deve attenersi alla natura dell'infermità e valutarne il carattere impeditivo, sicché può pervenire a un giudizio negativo circa l'assoluta impossibilità a comparire solo disattendendo, con adeguata valutazione del referto, la rilevanza della patologia dell'imputato. (Fattispecie in cui la Corte ha censurato la decisione con la quale, senza alcuna indicazione di dati concreti e massime di esperienza idonei a superare il giudizio espresso dal sanitario, aveva ritenuto non assoluto l'impedimento a comparire dell'imputato sul presupposto che l'intervento chirurgico, cui lo stesso avrebbe …
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In riferimento ad impedimento del difensore, l'assoluta impossibilità a comparire va decisa, con adeguata valutazione del referto, in riferimento alla rilevanza della patologia; il che, evidentemente, presuppone una informazione completa ed esauriente circa la connotazione della patologia e la prognosi della stessa. Nella valutazione della legittimità dell'impedimento, il giudice di merito deve essere posto nella condizione di verificarne la sussistenza, ossia la sua fondatezza, serietà e gravità, nonchè la circostanza che lo stesso determini un'impossibilità assoluta. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE (ud. 16/12/2019) 02-03-2020, n. 8415 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 27/09/2005, n. 36635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36635 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dott. Paolo FATTORI Presidente
dott. Giorgio LATTANZI Componente
dott. Aldo GRASSI Componente
dott. Giovanni DE ROBERTO Componente
dott. Antonio S. AGRÒ Componente
dott. Francesco MARZANO Componente
dott. Secondo L. CARMENINI Componente
dott. Emilio G. GIRONI Componente
dott. Aniello NAPPI rel. Componente
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
DI FA, n. a Napoli il 4 aprile 1957;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli depositata il 23 giugno 2004. Sentita la relazione svolta dal Componente dott. Aniello Nappi;
udite le conclusioni del P.M. dr. G. Palombarini, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in accoglimento del primo motivo del ricorso;
in subordine annullamento senza rinvio.
Motivi della decisione
1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Napoli ha confermato la dichiarazione di colpevolezza di FA DI in ordine ai delitti di ricettazione e di detenzione per la vendita di seicento cinquantadue videocassette contraffatte e prive del contrassegno SIAE. Ricorre per cassazione l'imputato, che propone tre motivi d'impugnazione.
Con il primo motivo il ricorrente eccepisce la nullità del giudizio d'appello, celebrato nella sua contumacia nonostante l'assoluto impedimento tempestivamente dedotto (stato febbrile con temperatura superiore ai 39 gradi).
Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione della legge penale, lamentando di essere stato condannato per un fatto, la detenzione per la vendita, non previsto come reato dall'art. 171 ter legge n. 633 del 1941 che punisce solo la vendita, e senza accertare l'effettivo contenuto delle registrazioni. Aggiunge che è stato illegittimamente ritenuto il concorso con il delitto di ricettazione, rispetto al quale è speciale la fattispecie di tutela del diritto d'autore; e senza comunque accertare se le videocassette provenissero effettivamente da terzi contraffattori o non fossero state da lui stesso contraffatte.
Con il terzo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione sull'effettiva destinazione alla vendita delle videocassette sequestrate.
2. Il primo motivo del ricorso è fondato e assorbente, essendo del tutto priva di plausibilità l'affermazione che non costituisca impedimento assoluto a comparire uno stato febbrile con temperatura superiore ai 39 gradi.
La corte d'appello ha fondato la sua decisione su due argomenti: "il certificato attiene al giorno precedente all'udienza per cui con i normali presidi terapeutici il grado febbrile può essere efficacemente ridotto, soprattutto in relazione a una generica diagnosi di influenza"; non è indicato nel certificato "il domicilio presso il quale l'imputato è stato sottoposto a visita, il che impedisce un'efficace e tempestiva verifica". Ma si tratta di argomenti palesemente pretestuosi: perché certamente i normali presidi terapeutici possono ridurre, ma non sempre effettivamente riducono la temperatura corporea in ventiquattro ore;
perché in mancanza di indicazioni contrarie la visita di controllo andava disposta al domicilio dell'imputato.
In realtà, secondo la giurisprudenza di questa Corte, "nel disattendere un certificato medico ai fini della dichiarazione di contumacia, il giudice deve attenersi alla natura dell'infermità e valutarne il carattere impeditivo. Ne consegue che egli può pervenire ad un giudizio negativo circa l'assoluta impossibilità a comparire solo disattendendo, con adeguata valutazione del referto, la rilevanza del male da cui si afferma colpito l'imputato (Cass., sez. II, 5 marzo 2004, Valentini, m. 228637, che ha annullato l'ordinanza dichiarativa della contumacia pur risultando l'imputato affetto da sindrome influenzale con temperatura di 39,1, in quanto la Corte d'appello aveva escluso l'assoluto impedimento a comparire sul rilievo che non sarebbe stato possibile effettuare una visita fiscale per mancata indicazione del luogo della visita, non sarebbe stata attestata l'impossibilità di deambulazione e lo stato febbrile avrebbe potuto essere risolto con antipiretici); analogamente Cass., sez. VI, 17 marzo 2004, Marfurt, m. 228475, con riferimento a un caso in cui il certificato medico attestava uno stato di "iperpiressia", ossia la condizione in cui la temperatura corporea è molto elevata, ed indicava un giudizio prognostico sulla durata dell'impedimento)".
La sentenza impugnata va quindi annullata con rinvio.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 27 settembre 2005.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA L'11 OTTOBRE 2005.