Sentenza 5 dicembre 1997
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Il reato di rivelazione di segreti di ufficio si configura anche quando il fatto coperto dal segreto sia già conosciuto in un ambito limitato di persone e la condotta dell'agente abbia avuto l'effetto di diffonderlo in un ambito più vasto o, come nel caso in cui un fotografo ausiliario della polizia giudiziaria fornisca le fotografie scattate ad un giornale, tra un numero di persone potenzialmente indeterminato.
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Integra la fattispecie criminosa di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico protetto, prevista dall'art. 615-ter cod. pen., la condotta di accesso o di mantenimento nel sistema posta in essere da soggetto che, pure essendo abilitato, violi le condizioni ed i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema per delimitarne oggettivamente l'accesso. Non hanno rilievo, invece, per la configurazione del resto, gli scopi e le finalità che soggettivamente hanno motivato l'ingresso al sistema. CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE, SENTENZA DD. 7 FEBBRAIO 2012, N. 4694 ... 5. Il ricorso è stato assegnato alla Quinta Sezione penale, la quale, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/12/1997, n. 929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 929 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Renato Fulgenzi Presidente del 5.12.97
1. Dott. Adolfo Di Virginio Consigliere SENTENZA
2. " Adalberto Albamonte " N. 1750
3. " Ilario Martella " REGISTRO GENERALE
4. " Francesco IC " N. 26848/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da OL Francesco
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma in data 27.2.1997, con la quale veniva confermata la condanna inflittagli in primo grado per il reato di cui all'art. 326 c.p.. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Adolfo Di Virginio;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Proc. Gen. dott. Giuseppe Febbraro che ha concluso per il rigetto del ricorso;
o s s e r v a
Con sentenza in data 27.2.1997 la Corte d'Appello di Roma confermava la condanna inflitta in primo grado a OL Francesco quale imputato reato di cui all'art. 326 c.p. per avere, quale ausiliario della polizia giudiziaria incaricato di rilievi fotografici sul decesso di RO EN, fornito alla redazione di in quotidiano del quale era collaboratore fotografie raffiguranti il corpo del RO. Osservava la Corte che la provenienza dal OL delle fotografie pubblicate era provata sulla base della deposizione del caposervizio della redazione di Latina dello stesso quotidiano sul quale esse erano state pubblicate;
e che l'assunto difensivo dell'imputato, secondo il quale egli sarebbe stato autorizzato da un carabiniere a prelevare una delle fotografie per la pubblicazione era stato smentito dal caposervizio, il quale aveva riferito di aver ricevuto numerose fotografie non soltanto quella poi pubblicata.
Ricorre a mezzo del proprio difensore il OL, deducendo erronea applicazione dell'art. 326 c.p. La sua attività, sebbene connessa alla funzione di incaricato di pubblico servizio, si era svolta in luogo pubblico e alla presenza di numerose persone e non era perciò connotata dalla segretezza;
e comunque dalla pretesa violazione non era derivato alcun danno per la pubblica amministrazione o per terzi.
I rilievi del ricorrente sono infondati.
Come egli stesso riconosce, il OL esercitava una funzione pubblica per essere stato, ai sensi dell'art. 348 c.4 c.p.p., investito del compito di ausiliario della polizia giudiziaria;
e in tale veste aveva l'obbligo del segreto sancito in via generale, per la fase delle indagini, dall'art. 329 c.p.p. Non incide sull'esistenza di tale obbligo la circostanza che gli atti di cui era stato incaricato fossero stati compiuti in luogo pubblico e alla presenza di più o meno persone che vi assistevano per curiosità, non potendo di certo per questo motivo affermarsi che era venuta meno la ragione del segreto;
e ben potendo configurarsi il reato di cui all'art. 326 c.p. anche quando il fatto coperto dal segreto fosse già conosciuto in un ambito limitato di persone e la condotta dell'agente abbia avuto l'effetto di diffonderlo in un ambito più vasto o, come nel caso in esame, tra un numero di persone potenzialmente indeterminato.
Quanto all'esigenza di un danno per amministrazione o per terzi, essa è stata affermata dalla giurisprudenza, sulla base del dettato dell'art. 15 del testo unico delle disposizioni sugli impiegati civili dello Stato (D.P.R. 10.1.1957 n.3), con esclusivo riferimento al caso in cui il dovere di segretezza, costituente presupposto necessario del reato, non derivi da un obbligo imposto specificamente da una norma di legge o di regolamento, dalla consuetudine o dalla natura stessa della notizia;
e cioè a caso completamente diverso da quello in esame, nel quale l'obbligo era imposto dal citato art. 329 c.p.p. Il ricorso va pertanto, rigettato, con le conseguenze di legge, in ordine al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 1997.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 1998