Sentenza 5 ottobre 2004
Massime • 1
Integra gli estremi del reato di cui all'art. 326 cod. pen. (rivelazione di segreti d'ufficio), la condotta del collaboratore di cancelleria della Procura della Repubblica che riveli notizie d'ufficio, in una fase di assoluta delicatezza, quale quella delle indagini preliminari, a persona non autorizza a riceverle; nè ai fini della configurabilità del reato è necessaria la prova dell'esistenza di un effettivo pregiudizio per le indagini, posto che si tratta di un reato di pericolo concreto che tutela il buon andamento della amministrazione, che si intende leso allorché la divulgazione della notizia sia anche soltanto suscettibile di arrecare pregiudizio a quest'ultima o ad un terzo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/10/2004, n. 46174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46174 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 05/10/2004
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - N. 1402
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTELLA IO - Consigliere - N. 004608/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SI LV, N. IL 29/08/1938;
2) VE LV, N. IL 07/11/1949;
avverso SENTENZA del 06/06/2003 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARINI PIER FRANCESCO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. PASSACANTANDO Guglielmo che ha concluso per annullamento senza rinvio quanto all'SI per morte dell'imputato; rigetto nel resto. Udito il difensore Avv. EP Frasco, del Foro di Napoli, per il ricorrente BO che chiede accogliersi il ricorso. La Corte:
OSSERVA
Con sentenza 1.6.2001, il Tribunale di Noia condannava SI VA e BO VA rispettivamente alle pene di anni 7 di reclusione (oltre pene accessorie e libertà vigilata per anni 2) e (pena sospesa) di anni 1 e mesi 6 di reclusione, ritenendo responsabili l'SI di del reato di cui all'art. 416 bis cod.pen. ed il BO, a sua volta, di rivelazione di segreti di ufficio e favoreggiamento personale;
e, ciò, per essere rimasto provato che l'SI avesse fatto parte di una associazione di tipo mafioso (facente capo a tale RO IO e principalmente operante in varie località dell'entroterra napoletano nel controllo delle attività economiche, amministrative e politiche sul territorio, nonché nel settore delle estorsioni e nel riciclaggio del danaro illecitamente ricavato), e che, poi, il BO avesse strumentalizzato la propria qualifica di collaboratore di cancelleria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli rivelando a tale TT RO notizie - relative alle indagini a suo carico - che dovevano restare segrete e che abusivamente si era procurato, nonché avesse in tal modo favorito, in vantaggio dello stesso TT e di tale AS EP e dell'organizzazione criminale facente capo a costoro, l'elusione delle investigazioni delegate alla Direzione Nazionale Antimafia.
La stessa sentenza assolveva, invece, il coimputato AM VA dal medesimo addebito ex art. 416 bis cod.pen. con formula per non aver commesso il fatto. Investita del gravame dell'SI e del BO, nonché del Procuratore della Repubblica quanto alla statuizione assolutoria dell'AM, la Corte di Appello di Napoli, con sentenza 6.6.2003, assolveva il BO dal reato di favoreggiamento perché il fatto non sussiste, rideterminando quindi la pena in mesi 9 di reclusione, e confermava nel resto la pronuncia di primo grado.
Avverso tale sentenza ricorrono l'SI ed il BO. L'SI deduce, con atto personalmente sottoscritto, che la sentenza avrebbe illogicamente valorizzato in senso accusatorio a suo carico l'identificazione con tale "zio di NC BR come risultante in taluna delle conversazioni intercettate poste a fondamento del giudizio di colpevolezza - collocandosi la conversazione in epoca di carcerazione dell'imputato - e, viceversa, avrebbe ignorato la circostanza della di lui prolungata carcerazione come incompatibile con l'addebito di un fatto partecipativo all'associazione mafiosa;
denuncia, infine, l'ingiustificata reiezione dell'eccezione di nullità della sentenza di primo grado per omessa pronuncia del Tribunale sulla richiesta di ammissione del giudizio abbreviato.
Lo stesso SI, deduce, a mezzo del difensore Avv.to Antonio Dalia: 1) le cause di nullità previste alle lettere e) e c) dell'art. 606 cod.proc.pen., nonché difetto, insufficienza e contraddittorietà della prova positiva di responsabilità, travisamento del fatto e, infine, inutilizzabilità delle dichiarazioni di imputati in procedimento connesso, riferite tutte all'apprezzamento delle dichiarazioni di RM IE e degli altri collaboratori nonché alla verifica degli elementi di riscontro;
2) "violazione del principio di correlazione tra fatto e pronunciato", difetto di contestazione e ipotesi di nullità ex lett. c) dell'art. 606 cod.proc.pen.; 3) inosservanza ed erronea applicazione di norma penale ovvero difetto di motivazione, in relazione agli artt. 59 comma 2 e 416 bis commi 4 e 5 cod.pen.; 4) inutilizzabilità delle dichiarazioni di imputati in procedimento connesso, difetto di motivazione, ipotesi di nullità ex art. 606 lett. c) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 64, 191, 526
cod.proc.pen. e 26 Legge 1.3.2001 n. 63. E, infine, a mezzo del difensore Avv.to Erasmo Fuschillo, l'SI deduce: 1) apparente motivazione e travisamento dei fatti, in ordine, sotto il primo profilo, all'apprezzamento delle dichiarazioni del collaboratore IE RM (espressosi in termini inidonei a dar conto dell'oggettiva partecipazione dell'imputato all'associazione RO ed unicamente rappresentativi di un personale convincimento del propalante) e, sotto il secondo profilo, delle dichiarazioni del collaboratore CH e del contenuto del dialogo intercettato in punto di identificazione nell'imputato del soggetto chiamato "zio"; 2) violazione di legge processuale quanto alla reiezione della eccezione di nullità per mancata pronuncia del Tribunale in ordine alla richiesta di giudizio abbreviato, sul rilievo che la Corte territoriale avrebbe ritenuto, malamente interpretando la verbalizzazione della richiesta, di doversi occupare unicamente della ammissibilità del rito abbreviato c.d. condizionato. BO deduce a sua volta, a mezzo del difensore Avv.to EP Fusco: 1) violazione di norma processuale relativa alla competenza per territorio in relazione all'art. 8 cod.proc.pen., perché, venuta meno peraltro ogni ragione di connessione con il reato di cui all'art. 416 bis cod.pen. (dal quale il TT è stato assolto) ed esclusa dal primo giudice l'aggravante ex art. 7 Legge 203/91 contestata al ricorrente, residuerebbe l'ipotesi, consacrata nel capo di imputazione, di reato commesso in Napoli donde l'incompetenza territoriale dei primi giudici;
2) erronea applicazione di legge penale in relazione all'art. 326 cod.pen. e difetto di motivazione sul punto, perché la rivelazione delle notizie segrete non avrebbero provocato pregiudizio alle indagini ed avrebbero riguardato circostanze già note al TT;
3) erronea applicazione della legge penale quanto alla misura della pena e difetto di motivazione sul punto, perché non si giustificherebbe il giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche in difetto di aggravanti una volta esclusa, già in primo grado, l'unica contestata (quella prevista all'art. 7 Legge 203/91). Nella imminenza della udienza, è stata trasmessa a questa Corte la certificazione dell'ufficiale dello stato civile del Comune di S. Gennaro Vesuviano che attesta il sopravvenuto decesso dell'SI in data 24,5.2004; si impone, pertanto, nei confronti dell'SI, l'annullamento senza rinvio della sentenza per estinzione del reato, non risultando dal testo del provvedimento (e tanto meno dai motivi di gravame, che essenzialmente deducono un difettoso apprezzamento della tenuta condotta come sintomatica del fatto associativo penalmente rilevante) l'evidenza di alcuna delle situazioni previste al comma 2 dell'art. 129 codice di rito.
Il ricorso proposto nell'interesse del BO va rigettato. Infondato, infatti, è anzitutto il primo motivo perché la Corte territoriale ha ritenuto, con acquisizione in fatto incensurabile e con riferimento alle dichiarazioni del TT, che, a prescindere dal tenore dell'imputazione, le notizie che avrebbero dovuto restare segrete (iscrizione di TT RO e AS EP nel registro degli indagati, natura del reato oggetto dell'indagine, numero dei coindagati, per la medesima ipotesi, iscritti nel registro) vennero rivelate ad esso TT in Nola, quivi radicandosi la competenza territoriale a giudicate del reato;
il motivo, addirittura inammissibile laddove pretende una diversa ricostruzione del fatto, finisce comunque per riconoscere "che il TT, dopo avere ammesso di richieste di informazioni rivolte al BO in Napoli circa l'esistenza di un processo a suo carico, ha dichiarato che le informazioni gli furono concretamente rese, qualche giorno dopo, presso i propri uffici in Nola. È evidente, a tal punto, come non possa essere minimamente seguita la conclusione del ricorrente che, avendo egli, in sede di prima richiesta ricevuta dal TT in Napoli, assicurato l'interlocutore di essersi informato dell'esistenza del processo che lo interessava, "certamente" avrebbe anche fornito le notizie d'ufficio e segrete elencate nel capo di imputazione;
trattasi, infatti, di una semplicistica equazione, sostenuta soltanto dall'imputato attraverso una personale rilettura del fatto nonché contraddetta dalla chiarissima dichiarazione del TT che ha spostato l'effettivo momento informativo sia temporalmente, una o due settimane dopo il primo incontro in Napoli, sia quanto al luogo (Nola, all'interno del C.I.S.).
Destituito di fondamento è, parimenti, il secondo motivo di gravame. L'impugnata sentenza, invero, ha dato atto, ancora sulla base di una ricostruzione incensurabile in fatto, di una conoscenza soltanto parziale, in capo al TT e prima della rivelazione in Nola, circa la pendenza di un procedimento a suo carico, e di una notizia riempitasi di contenuti essenziali (basti pensare all'oggetto dell'indagine ed al numero degli indagati) soltanto con l'illecito apporto poi fornito dal BO (e, ciò, anche in termini di veridicità della notizia, per la qualificatezza della fonte informativa, che refluiscono sulla compiuta conoscenza della medesima). Risulta perfettamente colta, pertanto, la condotta penalmente rilevante quale disegnata dall'art. 326 cod.pen., non potendosi opporre, come pretende il ricorrente, una rilettura dell'effettivo patrimonio conoscitivo del TT al momento della rivelazione Nola, trattandosi in ogni caso di notizie assolutamente nuove e distinte, operanti in piena autonomia quand'anche rafforzative;
ne' ha fondamento il rilievo che non risulterebbe fornita prova del pregiudizio refluente sulle indagini avviate nei confronti del TT, poiché l'ipotesi criminosa de qua configura un reato di pericolo concreto, il cui bene giuridico tutelato è l'andamento del funzionamento della pubblica amministrazione, che si intende leso allorché la divulgazione della notizia sia anche soltanto suscettibile di arrecare pregiudizio alla stessa o ad un terzo (v. Cass. Sez. 6^, 6.6.1994 n. 9306, Bandiera;
Cass. Sez. 6^, 6.10.1993 n. 10971, Coco;
Cass. Sez. 6^, 12.12.1989/17.7.1990, Bettinelli), in termini di idoneità della condotta agevolmente desunte e ricavabili dal contesto della intera vicenda ricostruita nel senso della rivelazione da parte del pubblico ufficiale di notizie di ufficio, ancora segrete (non già di dominio pubblico) ed in una fase di assoluta delicatezza (indagini preliminari), a persona non autorizzata e, anzi, "la meno autorizzata" a riceverle. Manifestamente infondato, infine, è il motivo sub 3), atteso che, pure esclusa l'aggravante ex art. 7 Legge 203/91, il giudizio di bilanciamento - motivato, in punto di equivalenza con le attenuanti generiche, con incensurabile apprezzamento, in negativo, della "qualità" dell'imputato e della natura delle informazioni fornite (e, dunque, con evidente rinvio ai parametri ex art. 133 cod.pen.) è stato imposto dalla presenza dell'ulteriore aggravante di cui all'art. 61 n. 9 cod.pen., contestata all'imputato con evidente riferimento all'abuso delle funzioni nel momento acquisitivo delle riservate notizie, come risulta al capo B della imputazione, sotto questo profilo non specificamente contestato.
Il ricorso del BO, pertanto, deve essere rigettato, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte, annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di VA SI perché il reato è estinto per morte dell'imputato; rigetta il ricorso di VA BO, che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 5 ottobre 2004. Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2004