Sentenza 18 dicembre 2006
Massime • 1
Qualora nel giudizio di appello, celebrato in camera di consiglio ai sensi dell'art. 599, comma secondo, cod. proc. pen., venga presentato un certificato medico che attesti l'assoluto impedimento a comparire dell'imputato, l'udienza deve essere rinviata, dovendosi equiparare la documentazione prodotta ad una manifestazione univoca della volontà di partecipare.
Commentario • 1
- 1. Accesso abusivo al sistema informatico (Cass. pen., 4694/12)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
Integra la fattispecie criminosa di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico protetto, prevista dall'art. 615-ter cod. pen., la condotta di accesso o di mantenimento nel sistema posta in essere da soggetto che, pure essendo abilitato, violi le condizioni ed i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema per delimitarne oggettivamente l'accesso. Non hanno rilievo, invece, per la configurazione del resto, gli scopi e le finalità che soggettivamente hanno motivato l'ingresso al sistema. CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE, SENTENZA DD. 7 FEBBRAIO 2012, N. 4694 ... 5. Il ricorso è stato assegnato alla Quinta Sezione penale, la quale, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/12/2006, n. 2811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2811 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARTELLA Ilario - Presidente - del 18/12/2005
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 1624
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 24644/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RA EL, n. a Roma il 23 settembre 1952, nei confronti della sentenza in data 23 novembre 2004 della Corte d'Appello di Roma;
udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giorgio Colla;
udito il Procuratore Generale nella persona del Sostituto Dott. Vincenzo Geraci, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. SPINELLI Patrizio.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d'Appello di Roma ha confermato quella del Tribunale capitolino del 10 luglio 2001, pronunciata a seguito di rito abbreviato, appellata da EL RA, con la quale la medesima era stata condannata alla pena di otto mesi di reclusione e L.
4.000.000 di multa per cessione di modica quantità di cocaina (gr. 0,50) a NC TT (in Roma il 27 giugno 2001).
Avverso la predetta sentenza propone ricorso per Cassazione l'imputata che - dichiarando di interporre il ricorso anche avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di differimento, nel giudizio di appello, per suo impedimento alla udienza del 23 novembre 2004, a causa di uno stato febbrile accertato con certificato medico del giorno precedente - lamenta la violazione dell'art. 24 Cost. e dell'art. 599 c.p.p., comma 2, e art. 443 c.p.p., comma 4, e quindi la nullità della sentenza impugnata, per la mancata applicazione dell'art. 599 c.p.p., comma 2, il quale, derogando al disposto dell'art. 127 c.p.p., stabilisce che, quando si procede a giudizio di appello in camera di consiglio, qualora l'imputato abbia manifestato la volontà di comparire e risulti impedito, l'udienza è rinviata. Il ricorso è fondato. Questa Corte ha già avuto occasione di affermare, e il Collegio ritiene di uniformarsi all'orientamento giurisprudenziale che si condivide, secondo cui : "L'art. 599 c.p.p., comma 2, che disciplina la partecipazione all'udienza camerale dell'imputato che abbia manifestato la sua volontà in tal senso, si colloca in una posizione intermedia tra la stessa disciplina dettata dall'art. 486 cpv., per il rito ordinario e quella stabilita dall'art. 127, comma secondo, per tutti i casi di procedimenti in Camera di consiglio e trova la sua spiegazione col fatto che il legislatore ha cercato di contemperare la semplificazione derivante dal rito adottato con l'esigenza di una maggiore tutela del diritto di autodifesa nell'ambito di un giudizio destinato ad accertare nel merito la sussistenza o meno della responsabilità dell'imputato". Sez. 6, Sentenza n. 6384 del 09/03/1998 Ud. (dep. 01/06/1998), Ohaeme, Rv. 210906". Ciò significa, in altri termini, che il comma secondo dell'art. 599 c.p.p., ha una portata derogatoria della disposizione dell'art. 127 c.p.p., che disciplina in generale i procedimenti in camera di consiglio, offrendo all'imputato una tutela più pregnante. D'altra parte, la dizione delle due norme è diversa, in quanto mentre nell'art. 127 c.p.p., comma 4, si parla di richiesta dell'imputato "di essere sentito personalmente", nell'art. 599 c.p.p., comma 2, la formulazione della norma è nel senso di richiedere all'imputato di avere "manifestato la volontà di comparire", dizione, quest'ultima, che autorizza una più lata interpretazione sia del modo di esternazione della volontà sia della finalità per la quale si intende comparire. Anche a tale soluzione è già pervenuta questa stessa sezione affermando che: "In tema di decisione di appello assunta in Camera di consiglio, la richiesta di partecipazione da parte dell'imputato di cui all'art. 599 c.p.p., comma 2, può essere tratta anche da "facta concludentia" da cui possa desumersi la sua inequivoca manifestazione di volontà di comparire all'udienza camerale. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto sufficiente la produzione da parte del difensore di una certificazione medica attestante l'impedimento a comparire dell'imputato con espressa istanza di rinvio). (Sez. 6, Sentenza n. 43201 del 11/10/2004 Ud. (dep. 04/11/2004 ), Viti, Rv. 230381). La sentenza impugnata va quindi annullata senza rinvio. Va disposta la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di Appello di Roma perché proceda a nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2007