Sentenza 12 marzo 2009
Massime • 1
Vizia radicalmente la sentenza, né è emendabile mediante la procedura di correzione dell'errore materiale, l'omissione, nel dispositivo letto in udienza e riprodotto in calce alla motivazione, del nominativo di uno degli imputati, a nulla rilevando che nella stessa motivazione sia esaminata la relativa posizione e sia argomentata, trattandosi di decisione d'appello, la conferma della condanna nei suoi confronti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/03/2009, n. 13559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13559 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2009 |
Testo completo
13559 / 09
Udienza pubblica del 12/3/2009
SENTENZA
268/2009 n.
REPUBBLICA ITALIANA REGISTRO GENERALE
In nome del Popolo Italiano 042334/2008
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
composta dai signori Magistrati: dott. Umberto GIORDANO presidente dott. Massimo VECCHIO consigliere dott. FF CAPOZZI consigliere dott. Renato BRICCHETTI consigliere dott.ssa Paola PIRACCINI consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso, iscritto al numero del registro generale a margine indicato, proposto da ле 1. MA ME, nato a [...] il [...]; 2. SA NI, nato a [...] il
24/05/1955;
3. DE RE AS SA, nato a [...] il
6/01/1973;
RA IR, nata a [...] il [...]; 4.
RT SA, nato a [...] il [...]. 5.
AVVERSO
la sentenza della Corte di appello di Lecce del
24/10/2005;
Esaminati gli atti;
Uditi nella pubblica udienza:
- il consigliere relatore, dott. Massimo VECCHIO;
il procuratore generale della Repubblica, in persona del dott. Aurelio GALASSO, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha
رسد
Udienza del 12 marzo 2009 Ricorso n. 42.334/2008 R.G.
concluso per l'annullamento, con rinvio, della impugnata sentenza nei confronti del SA e per la declaratoria della inammissibilità dei ricorsi di tutti gli altri imputati;
il difensore dei ricorrenti MA e RT, avvocato Lumeno DELL'ORFANO, il quale ha concluso per l' accoglimento del ricorso e, gradatamente, per il proscioglimento degli imputati dei reati sub B.17 e sub
B.18, perché estinti per prescrizione;
il difensore del ricorrente SA, avvocata Livia
ROSSI, intervenuta per delega dell'avvocato Lillo
SA BRUCCOLIERI, la quale ha concluso per l'annullamento, con rinvio, della sentenza impugnata.
My
21 SEZIONE PRIMA PENALE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Udienza del 12 marzo 2009 Ricorso n. 42.334/2008 R.G.
Rileva
- Con sentenza, deliberata il 24 ottobre 2005 e depositata il 22 ago- 1. sto 2008, la Corte di appello di Lecce - in relazione a quanto assume ri- lievo nel presente scrutinio di legittimità - ha confermato la sentenza del Tribunale di Lecce 31 maggio 2004 di condanna alle pene ritenute di giustizia a carico di AT ME, di SA NI, di De
SC AS SA, di RR IR e di OR SA, impu- tati del delitto di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, ai sensi dell'articolo 74 del Testo unico delle leggi in mate- ria di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cu- ra e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (capo A) e dei delitti di traffico continuato e aggravato di stupefacenti, ai sensi degli articoli 110, 81 del Codice Pe- nale, 73 e 80, comma 2, del T.U., cit. loro rispettivamente ascritti ai capi B/1, B/2, B/3, B/6, B/11, B/12, B/13, B/14, B/16, B/17 e B/18.
I giudici di merito hanno accertato la partecipazione degli imputati alla associazione per delinquere in parola, capeggiata da AR FF a da Tbaku Riza, radicata nella zona di Lecce, dedita al traffico degli stu- pefacenti e al favoreggiamento della immigrazione clandestina, e il con- corso dei giudicabili nei reati fine, sulla base di una serie cospicua di in- tercettazioni telefoniche tra i sodali, nonché tra costoro e gli acquirenti
(comunicazioni tutte diffusamente riprodotte nel corpo della motivazio- ne), sulla base di servizi di osservazione della polizia giudiziaria e sulla base dei sequestri di vari quantitativi di droga.
Il sodalizio disponeva di canali di approvvigionamento, di adeguata provvista di mezzi finanziari nonché di beni strumentali (veicoli e appa- recchi telefonici radiomobili), nella promiscua disponibilità degli asso- ciati.
Con riferimento ai motivi di gravame la Corte territoriale ha motivato: (a) quanto a AT, De SC e OR, l'identificazione degli imputati è comprovata per AT dalla intestazione e dalla accertata disponi- bilità della utenza radiomobile utilizzata nelle comunicazioni intercetta- te;
per De SC dal riconoscimento della voce operato dal teste De Nanni, dall'uso della utenza fissa intestata a Tamma Serena, convivente del fratello dell'imputato; dal personale riferimento all'arresto subito il 2 ottobre 1997 dal giudicabile, contenuto in successiva conversazione te- lefonica;
per OR dal controllo di polizia in occasione dell'incontro con- cordato telefonicamente con AR e dall'uso promiscuo della utenza di AT;
(b) l'inserimento nella catena di distribuzione della organiz- zazione, quali cessionari del AR e distributori a loro volta nella zo- na di Napoli, desunto dalla pluralità e reiterazione dei contatti con Pa-
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narelli e dalla commissione dei reati fine, integra la partecipazione alla associazione per delinquere;
(c) il complesso della comunicazioni telefo- niche intercettate, la considerazione organica e coordinata dei relativi contenuti e della sequenza delle telefonate e degli incontri, disvelano la trama degli illeciti rapporti, scanditi, in attuazione del programma asso- ciativo, nella perpetrazione dei reati fine, rispettivamente ascritti agli appellanti, nonché la piena consapevolezza degli imputati anzidetti;
e rendono prive di pregio le obiezioni difensive, per un verso affatto gene- riche, per altro “disancorate” dalla “complessiva" considerazione del con- testo di riferimento;
(d) fuori luogo è la doglianza per la aggravante del- la ingente quantità, non contestata agli appellanti in parola ai capi an- zidetti;
(e) non ricorrono le ipotesi, previste dagli articoli 73, comma 5, e 74, comma 6, del T.U., cit., in considerazione della gravità delle condot- te, delle quantità delle partite di stupefacente trattate, della ramificazio- ne della associazione, del canale di approvvigionamento transfrontalie- ro;
(f) quanto a SA, la colpevolezza dell'appellante, sia in ordine al delitto associativo, con lo specifico ruolo di ausiliario del cognato Pa- narelli, di depositario e di custode della droga nel garage della propria abitazione di Gioia del Colle che in ordine ai reati fine, a lui ascritti, è comprovata dalle numerose intercettazioni delle comunicazioni telefoni- che con AR, integrate dalle coordinate risultanze della diretta os- servazione eseguita, in concomitanza, dalla polizia giudiziaria;
la prote- sta difensiva di estraneità alla associazione ai traffici e la alternativa e riduttiva prospettazione della natura dei rapporti col congiunto, sono palesemente confutati dal pieno e indiscutibile coinvolgimento dell'appellante nella fornitura (capo B/18) di ventidue chilogrammi di droga, consegnati il 22 novembre 1997 ai trafficanti napoletani Matare- se e OR, ricevuti da SA al casello autostradale e, quindi, con- dotti presso la propria abitazione, al “deposito" per il carico dello stupe- facente;
correlato all'episodio è l'incarico affidato da AR al sodale di provvedere alla pesatura;
la droga fu, poi, sequestrata dalla polizia giudiziaria, durante il viaggio di ritorno, in prossimità di Salerno;
la vi- cenda assurge a elemento di vera e propria chiave di lettura di tutte le copiose concorrenti risultanze probatorie;
(g) quanto alla RR, la serie delle comunicazioni telefoniche con TO, con EH, con AR suffragano l'accertamento delle condotte di intermediazione, di offerta e di cessione, enunciate ai capi B/1, B/2 e B/3 sulle base del tenore della conversazioni e delle assicurazioni fornite dalla giudicabile agli interlo- cutori;
in relazione al delitto associativo le obiezioni difensive sono su- perate dalla considerazione della natura del rapporto con AR,
"fornitore principale della RR "di sostanza stupefacente da destina- re al successivo smercio”; dalla "dimestichezza palesata dall'imputata ri- spetto alla attività di narcotraffico"; dalla intraneità alla associazione ri- velata dalla donna nella conversazione del 27 giugno 1997 con NA
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li, con riferimento alla solidale percezione dei proventi della rivendita della droga e alla riconosciuta conoscenza delle “dinamiche interne della organizzazione".
2. Ricorrono per cassazione gli imputati anzidetti.-
-3. AT e OR, col ministero del difensore di fiducia, avvocato
Lumeno Dell'Orfano, mediante atto del 7 ottobre 2008, sviluppa tre mo- tivi.
- Con il primo motivo il difensore denunzia, a' sensi dell'articolo 3.1
606, comma 1, lettera e), C.P.P. vizio di motivazione, anche sotto il pro- filo della formale violazione dell'articolo 546, comma 1, lettera e) C.P.P. in relazione al delitto di acquisto di marijuana dell'ottobre 1997.
Il ricorrente sostiene: la intercettazione della telefonata del 23 ottobre
1997 tra AR e De SC è equivoca e non idonea a sorreggere l'accertamento della colpevolezza;
gli imputati non sono tra gli interlocu- tori della conversazione;
non è dimostrata con sicurezza la loro identifi- cazione attraverso i diminutivi di IM e di OT;
De SC non
è al corrente dei particolari della cessione, né indica la fonte di quanto è
a sua conoscenza.
3.2 Con il secondo motivo il difensore reitera la censura in relazione al capo che concerne il delitto associativo e oppone: manca la prova circa "l'approvvigionamento continuo e duraturo nel tempo" di stupefacenti da parte degli imputati;
i contatti con AR si svilupparono in un arco temporale contenutissimo, di circa trenta giorni, tra ottobre e novembre 1997, e furono tutti finalizzati all'acquisto di una unica partita di stupe- facente, la quale fu poi sequestrata, a Salerno, durante il trasporto a opera del corriere Cofano;
difetta, pertanto, il requisito della "stabilità" del supposto accordo criminoso;
è, infine, comunque, carente l'elemento psicologico del delitto associativo;
gli imputati trattarono l'acquisto e- sclusivamente con AR;
non ebbero contezza che costui fosse il ca- po di una associazione;
né di detta associazione intesero "farne parte”; l'unicità dell'acquisto non implica "la disponibilità continuativa [..] ad acquistare quantitativi di droga".
3.3 - Con il terzo motivo il difensore denunzia, ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettere c) ed e), C.P.P. in relazione agli articoli 546, comma 1, lettera e) C.P.P. e 80, comma 2, del T.U. cit., l'omessa pronuncia della Corte territoriale sullo specifico motivo di gravame circa la esclusione della aggravante della ingente quantità di stupefacente.
4. · De SC ricorre personalmente, mediante dichiarazione resa, ai sensi dell'articolo 123 C.P.P. al Direttore della Casa circondariale di
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Napoli, il 4 novembre 2008, nonché col ministero del difensore di fidu- cia avvocato Luigi Rella, mediante atto dell'8 ottobre 2008. 4.1 L'imputato, col ricorso personalmente redatto, dichiara promi- scuamente di denunciare, a' sensi dell'articolo 606, comma 1, lettere b) ed e) C.P.P., "vizio di legge”, “inosservanza o erronea applicazione dell'articolo 192 C.P.P.", mancanza e manifesta illogicità della motivazio- ne, ritenuta meramente apparente e travisamento del fatto.
In proposito oppone: la motivazione “si risolve nella mera elencazione delle conversazioni oggetto di occulta captazione"; né giova il rinvio per relationem alla sentenza di primo grado;
decisivo è il rilievo che la indi- viduazione della voce di esso imputato, operata di verbalizzanti, non è "tranquillizzante"; in carenza della indagine peritale "non vi è certezza circa la omofonia tra il ricorrente e la persona che, di volta in volta, viene indicata nelle conversazioni intercettate, come AS”.
-L'avvocato Rella sviluppa tre motivi con i quali dichiara promi- 4.2 scuamente di denunciare, a' sensi dell'articolo 606, comma 1, lettere b) ed e) C.P.P., inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in relazione al'articolo 73 del T.U., cit., (primo motivo), in relazione all'articolo 74 del T.U., cit., (secondo motivo), e in relazione agli articoli 81 e 133 del Codice Penale (terzo motivo), nonché mancanza o manife- sta illogicità della motivazione (con tutti e tre i motivi).
www4.2.1 Con il primo motivo il difensore impugna l'accertamento della colpevolezza in ordine ai capi sub B/12, B/13, B/16 e B/17 che con- cernono altrettanti delitti di acquisto di marijuana e, al riguardo, obiet- ta: le sole emergenze delle intercettazioni, in difetto di ulteriori mezzi di prova, non sono idonee a dimostrare le ipotesi di accusa;
nelle conver- sazioni del 5 ottobre 1997, dell'8 ottobre 1997, dell'11 ottobre 1997 e del 21 ottobre 1997, non è contenuto alcun espresso riferimento a so- stanze stupefacenti;
né, comunque, è dimostrato che le consegne ebbero effettivamente luogo;
le ultime due conversazioni potrebbero concernere lo stesso oggetto;
è "impossibile" la fornitura dell'ultima conversazione, dopo "pochi giorni dalla precedente;
non è provata la quantità dello stupefacente;
doveva, pertanto, essere ritenuta l'ipotesi della lieve enti- tà di cui al quinto comma dell'articolo 73 del T.U., cit., in applicazione del principio del favor rei, anche in considerazione della "breve dura- ta" delle condotte e della circostanza "che l'attività di spaccio del ricor- rente era essenzialmente funzionale al soddisfacimento del proprio biso- gno di sostanza stupefacente”. 4.2.2 Col secondo motivo, relativo al capo concernente il delitto asso- ciativo, il difensore oppone: non sussistono gli estremi della associazio-
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ne; AR ha dichiarato di non conoscere l'imputato; desta “grandi perplessità" l'identificazione nella persona di De SC dell' interlo- cutore telefonico di AR;
le conversazioni intercettate contrastano l'ipotesi di accusa;
i contati sono circoscritti in arco temporale limitato all'ottobre 1997; non emerge dalle conversazioni l'attribuzione di alcun ruolo o attività in seno alla supposta associazione;
difetta la stabilità della relazione, necessaria per configurare la iporesi criminosa della partecipazione;
assolutamente carente è, poi, l'elemento psicologico del reato, sotto il profilo della volontà di apportare un contributo alla asso- ciazione e di partecipare stabilmente alla vita della stessa.
-4.2.3 Con il terzo motivo il difensore si duole, in via gradata, del trat- tamento sanzionatorio, e deduce: la pena è eccessiva;
il ruolo dell' impu- tato nella compartecipazione delittuosa è marginale;
i precedenti penali sono "di poco conto"; De SC è "privo di particolare capacità crimi- nale e pericolosità sociale".
5. SA NI, ricorre personalmente, mediante atto recante la data del 5 novembre 2008, col quale sviluppa tre motivi.
- Col primo motivo il ricorrente dichiara di denunziare ai sensi 5.1 dall'articolo 606, comma 1, lettera "b)" - recte: c) -, C.P.P. inosservanza dell'articolo 546, comma 3, C.P.P. ed erronea applicazione dell'articolo 130 C.P.P., eccependo la nullità (o, pure, alternativamente la inesisten- za) della sentenza impugnata per la mancanza del dispositivo per la par- te che riguarda esso imputato, affatto pretermesso nel dispositivo letto alla udienza, allegato agli atti e, infine, riprodotto nella sentenza deposi- tata.
Il ricorrente aggiunge che il vizio non è emendabile col rito della corre- zione degli errori materiali, come "inopinatamente ritenuto" dalla Corte territoriale la quale ha fissato udienza ai sensi dell'articolo 127 C.P.P.
5.2 Con il secondo motivo l'imputato denunzia, a' sensi dell'articolo 606, comma 1, lettera e), C.P.P. mancanza della motivazione, in ordine al delitto associativo.
Il ricorrente oppone: le comunicazioni telefoniche intercettate che lo ri- guardano sono poche;
a dispetto della supposizione di una associazione dedita al traffico di stupefacenti e al favoreggiamento della immigrazione clandestina con relazioni anche internazionali, esso SA non ri- sulta coinvolto "nelle ulteriori attività” né emergono relazioni con gli altri sodali;
i contatti con AR e la collaborazione offerta a costui "in al- cune occasioni trovano giustificazione nel rapporto di affinità; non è dimostrata la illazione che la droga sequestrata il 22 novembre 1997 ai corrieri che, in precedenza avevano sostato presso la casa del giudicabi-
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le in Gioia del Colle, fosse stata colà prelevata e che l'abitazione fossa adibita a deposito della organizzazione.
5.3 - Con il terzo motivo l'imputato formula analoga denunzia in rela- zione all'accertamento della colpevolezza in relazione alla detenzione e alla custodia della partita di stupefacente, successivamente esportata in Svizzera da AR, e, in proposito, deduce: l'esistenza della sostanza non ha formato oggetto di positivo accertamento;
i riferimenti al riguar- do contenuti nelle conversazioni telefoniche sono "di dubbio senso"; mancano indizi gravi, precisi e concordanti;
la condotta è, tutt'al più, qualificabile in termini di mera connivenza, per aver passivamente la- sciato “libera disponibilità dei propri local?”.
-6. RR IR, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Marcel- lo Petrelli, mediante atto recante la data del 24 novembre 2008, svilup- pa due motivi, con i quali dichiara promiscuamente di denunciare, a' sensi dell'articolo 606, comma 1, lettere b) ed e) C.P.P., erronea applica- zione della legge penale, in relazione all'articolo 74 del T.U. cit. (primo motivo) e in relazione all'articolo 73 del T.U. cit. (secondo motivo), non- ché mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione (con en- trambi i mezzi).
6.1 - Con il primo motivo, dopo aver richiamato i principi di diritto fis- sati da questa Corte, in ordine alla fattispecie associativa in questione, e dopo aver riportato testualmente le deduzioni formulate con l'appello circa la carenza della dimostrazione della partecipazione della imputata alla associazione, in quanto i contatti intercorsi con AR, per la lo- ro sporadicità e per la durata ridottissima del relativo arco temporale non rappresentavano alcun "coinvolgimento sistematico” nella supposta consorteria, né importavano l' “impegno permanente e continuativo" ri- chiesto dalla norma incriminatrice, il difensore lamenta che la Corte ter- ritoriale non ha dato conto delle specifiche censure, avendo fatto mero riferimento alla pluralità delle occasioni in cui la giudicabile aveva forni- to a terzi sostanze stupefacenti;
alla ulteriore circostanza che la OR do, in tali occasioni, trattò con AR "il quale capeggiava il sodalizio" e alla (meramente ipotizzata) partecipazione della giudicabile alla divi- sione dei proventi;
siffatto assunto è manifestamente illogico;
dalle con- versazioni risulta che la RR si proponeva a AR non già come "possibile coadiutrice", bensì quale "controparte contrattuale"; in tal sen- so depongono i riferimenti al regolamento finanziario degli acquisti che escludono l'esistenza della “cassa comune"; l'interpretazione della Corte territoriale della particella pronominale “ci”, usata dalla donna, a pro- posito degli incassi previsti, è inficiata da "evidente errore logico" alla stregua della considerazione delle “forme linguistiche" della RR, re- se palesi dalla successiva conversazione con AR GI, estraneo
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alla associazione, che la giudicabile accomuna a sé in contrapposizione agli associati;
la contestazione non assegna alla imputata alcun ruolo nella associazione e delimita temporalmente la partecipazione fino al 5 luglio 1997; epperò, a fronte dei “tre momenti di contatto con AR, contenuti nell'arco di soli venti giorni, tra giugno e luglio 1997, manca la prova che, all'epoca, l'associazione fosse stata già costituita;
mentre la permanenza del sodalizio si ipotizza protratta (quanto agli altri sodali) fino al giugno dell'anno successivo.
-6.2 Con il secondo motivo il difensore censura l'accertamento della colpevolezza in ordine ai delitti di detenzione e offerta di stupefacente di cui ai capi sub B/1, B/2 e B/3, assumendo che le intercettazioni non offrono la dimostrazione della effettiva disponibilità della sostanza da parte della imputata;
in particolare, quanto al capo B/1, non risulta provato che il trafficante EH avesse effettivamente rifornito la OR do della droga, inizialmente commissionata da TO alla giudicabile e da costei successivamente offerta a AR;
la assicurazione della impu- tata di disporre della droga non vale a provare la veridicità dell'assunto; soccorre in proposito l'arresto di legittimità del 7 aprile 1995, n. 7943, circa la necessità del requisito della "serietà" della offerta;
quanto al capo B/2, la imputata millantava con l'acquirente (AR) che si fosse procurata la droga da AR, non essendo stata definita la cessione tra costoro;
quanto al capo B/3, è illogica l'inferenza che il mero appun- tamento, concordato col supposto cessionario (ancora AR), implicasse la acquisita disponibilità dello stupefacente e la successiva, effettiva transazione.
-7. Fondato e assorbente delle censure formulate in implicito subor- dine con gli altri due mezzi di impugnazione - è il primo motivo del ri- corso di SA.
Il dispositivo deliberato dalla Corte territoriale, sottoscritto dal presiden- te, letto alla udienza e allegato al fascicolo processuale (peraltro te- stualmente e fedelmente riprodotto nella sentenza impugnata), non reca alcuna menzione del gravame dell'imputato, né contiene citazione ono- mastica di sorta di SA.
Pertanto la residuale statuizione di conferma "nel resto" della sentenza appellata e la condanna alle spese processuali si riferiscono inevitabil- mente ed esclusivamente ai soli appellanti indicati nel dispositivo.
Risulta, così, perfettamente integrata la specifica ipotesi di nullità con- templata dall'articolo 546, comma 3, C.P.P., della mancanza (radicale) del dispositivo in relazione all'imputato SA.
Nulla rileva che la Corte territoriale nella sentenza, successivamente depositata, abbia trattato la posizione del ricorrente e, nella parte moti-
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va, abbia argomentato per la conferma nei suoi confronti della condan- na di prime cure.
Invero, secondo la sequenza del rito dibattimentale, il dispositivo "costi- tuisce il mezzo con il quale è immediatamente estrinsecata la volontà del giudice" (Cass., Sez. VI, 4 giugno 1997, n. 6753, Finocchi, massima n. 211005), mentre la motivazione “adempie una finalità permanente stru- mentale ed è improduttiva di conseguenze giuridiche se non trova la sua conclusione nel dispositivo" (Sez. I, 28 aprile 1995, n. 8277, Pagliardi, massima n. 202119).
In tal senso è consolidato l'orientamento di questa Corte nella afferma- zione del tradizionale principio di diritto della "logica prevalenza dell'elemento decisionale su quello giustificativo" (Sez. IV, 6 dicembre
2007, n. 2996/2008, Kadri, massima n. 238672; Sez. VI, 27 aprile 2007, n. 35802, Manzi, massima n. 237422; Sez. II, 9 giugno 2005, n. 23489, Gasparrini, massima n. 231886; Sez. VI, 10 luglio 2003, n. 37392, Gulli, massima n. 226915; Sez. V, 18 ottobre 1999, n.
4973/2000, Cucinotta, massima n. 215769; e Sez. III, 22 giugno 1999, n. 11353, Procopio, massima n. 214799).
E, proprio in termini, soccorre lo specifico arresto di questa Corte in relazione ad analoga ipotesi di nullità della sentenza, a' sensi dell'articolo 546, comma 3, c.p.p., per la pretermissione onoma- stica dell'imputato nel dispositivo letto alla udienza e allegato agli atti (Sez. V, 12 febbraio 1999, n. 745, Cutino, massima n. 212770), con la conseguente esclusione della possibilità dell'esperimento del procedi- mento di correzione degli errori materiali (Cass., Sez. VI, 18 maggio 1993, n. 8677, Leonardi, massima n. 195995; Sez. VI, 8 ottobre 1993,
n. 2760/1994, Negro, massima n. 197718 e Sez. V, 18 ottobre 1999, n.
4973, cit.).
Il tempestivo e rituale esperimento del ricorso per cassazione da parte dell'imputato rende superfluo l'approfondimento della ulteriore questio- ne, se la rilevata patologia integri il vizio più radicale della inesistenza della decisione, configurabile alla stregua del principio di diritto secondo il quale "nei casi di assoluta mancanza del dispositivo, la sentenza deve considerarsi come inesistente, perché insuscettibile di passare in giudica- to", restando, così, impregiudicata la possibilità di accertamento della "lacuna decisoria" pure "in assenza di impugnazione delle part” (Cass., Sez. VI, 18 maggio 1993, n. 8677, cit.).
Conseguono l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti di SA NI e il rinvio, per nuovo giudizio, alla Sezione distaccata di Taranto della Corte di appello di Lecce.
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-8. I ricorsi di AT ME, di De SC AS SA, di RR IR e di OR SA, sono manifestamente infondati.
-8.1 • Deve in limine rilevarsi che affatto fuori luogo e priva di aggan- cio al contesto processuale è la doglianza dei ricorrenti AT e OR per la mancata esclusione della aggravante di cui all'articolo 80, comma 2, del T.U. cit.
La aggravante in parola non figura, infatti, contestata ai suddetti ricor- renti, alla stregua delle imputazioni loro ascritte nella epigrafe della im- pugnata sentenza, né tampoco è mai stata ritenuta a loro carico dal giu- dice di prime cure.
Nella redazione dei capi di imputazione compresi da B/1 a B/19 - il ter- zultimo e il penultimo sono ascritti a AT e a OR il Pubblico
-
Ministero, al fine evidente di evitare inutili ripetizioni, ha usato l'accorgimento di porre in evidenza in un preambolo generale, contrad- distinto dalla lettera B, i riferimenti normativi, in gran parte coincidenti, relativi alle singole imputazioni nonché la enunciazione delle tipologie delle condotte, successivamente specificate nei capi appresso scanditi con riferimento a ciascun imputato.
E, con particolare riferimento alla aggravante de qua, il Procuratore del- la Repubblica ha curato di precisare che la contestazione della medesi- ma era operata, là dove era espressamente indicato che si trattava di "quantitativi ingenti”.
Orbene, siffatta indicazione non è contenuta nei capi B/17 e B/18 a- scritti a AT e a OR.
Sicché è fuori questione che gli imputati in parola non rispondono – né hanno riportato condanna per la aggravante, della cui mancata e-- sclusione incongruamente e ingiustificatamente si dolgono.
-8.2 Non ricorre - alla evidenza - il vizio della violazione di legge, sotto variamente dedotto dai ricorrenti:
- né sotto il profilo della inosservanza (per non aver il giudice a quo ap- plicato una determinata disposizione in relazione all'operata rappresen- tazione del fatto corrispondente alla previsione della norma, ovvero per averla applicata sul presupposto dell'accertamento di un fatto diverso da quello contemplato dalla fattispecie); www- né sotto il profilo della erronea applicazione, avendo Corte di appello esattamente interpretato le norme applicate, alla luce dei principi di di- ritto fissati da questa Corte, né, oltretutto, opponendo il ricorrente al- cuna alternativa interpretazione a quella correttamente seguita nel provvedimento impugnato.
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Ricorso n. 42.334/2008 R.G. Udienza del 12 marzo 2009
In relazione a tale, ultimo profilo, è appena il caso di aggiungere che l'invocato arresto di legittimità dalla ricorrente RR (col secondo mo- tivo) non conforta la tesi della ricorrente in ordine alla necessità dell'indispensabile concorso di ulteriori elementi probatori a supporto della assicurazione, offerta dall'imputato nel corso di conversazioni (in- tercettate) con i contraenti, circa la effettiva disponibilità della sostanza stupefacente, promessa in vendita: nel particolare caso scrutinato era, infatti, risultato che si trattava di mere vanterie dell'imputato, il quale, a dispetto degli impegni assunti con l'acquirente, si era reiteratamente re- so inadempiente, così dimostrando l'assoluto difetto di "serietà" della proposta (v. in exstenso: Sez. VI, 7 aprile 1995, n. 7943, Franzone).
8.3 – In relazione alle questioni controverse in punto di fatto, circa la
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identificazione degli imputati, circa la interpretazione delle conversazio- ni intercettate, circa il concorso dei giudicabili nella perpetrazione dei reati fine, circa la sussistenza della associazione, circa la comparteci- pazione dei ricorrenti alla consorteria criminale, nonché in ordine al trattamento sanzionatorio la Corte territoriale ha dato conto adeguata- mente come illustrato nel paragrafo che precede sub 1. - delle ragioni
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della propria decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immu- ne da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (v. per tutte: Cass., Sez. I, 5 maggio 1967, n. 624, Maruzzella, massima n. 105775 e, da ultimo, Cass., Sez. IV, 2 dicembre 2003, n. 4842, Elia, massima n.
229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità.
Gli è che nel tessuto motivazionale della ordinanza impugnata questa Corte non rileva:
- né il vizio della contraddittorietà della motivazione che consi- ste nel concorso (dialetticamente irrisolto) di proposizioni (testuali ovve- ro extra testuali, contenute in atti del procedimento specificamente in- dicati dal ricorrente), concernenti punti decisivi e assolutamente inconciliabili tra loro, tali che l'affermazione dell'una implichi neces- sariamente e univocamente la negazione dell'altra e viceversa;
- né il vizio della illogicità manifesta che consegue alla violazione di alcuno degli altri principi della logica formale e/o dei canoni normativi di valutazione della prova ai sensi dell'articolo 192 C.P.P., ovvero alla invalidità (o scorrettezza) dell'argomentazione per carenza di con- nessione tra le premesse della abduzione o di ogni plausibile nesso di inferenza tra le stesse e la conclusione.
Epperò le censure difensive per quanto è dato apprezzare e sindacare nella sede del presente scrutinio di legittimità non travolgono
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l'impianto del costrutto argomentativo che sorregge la decisione impu-
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gnata, così da disarticolarne la struttura portante e da obliterarne in radice la valenza dimostrativa;
postulano, bensì, la alternativa rico- struzione e valutazione, ritenuta più adeguata, delle risultanze proces- suali.
Sicché i rilievi, le deduzioni e le doglianze espressi dai ricorrenti, benché inscenati sotto la prospettazione di vitia della motivazione, non pos- sono essere presi in considerazione, in quanto, sviluppandosi nell'orbita delle censure di merito, consistono in motivi diversi da quelli consentiti dalla legge -a pena di inammissibilità, a' termini dell'articolo 606, comma 3, C.P.P. - con il ricorso per cassazione.
-8.4 Residua la richiesta di proscioglimento, per estinzione del reato, formulata nel corso della discussione alla odierna udienza dal difensore di AT e di OR, sul presupposto della maturazione della prescri- zione dei delitti di cui ai capi sub B/17 e sub B/18.
Il rilievo che la inammissibilità della impugnazione, dovuta alla ma- nifesta infondatezza dei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibi- lità a norma dell'articolo 129 C.P.P. (Cass., Sez. Un., 22 no- vembre 2000, n. 32, De Luca, massima n. 217266, cui adde: Sez. Un.,
22 marzo 2005, n. 23428, Bracale, massima n. 231164), dispensa dalla considerazione della patente infondatezza della ri- chiesta, genericamente e immotivatamente avanzata: premesso, infat- ti, che, in virtù della disposizione di diritto intertemporale di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 5 dicembre 2005, n. 251, trova ap- plicazione la disciplina di cui agli articoli 157, comma 1, numero 3, e 160 del Codice Penale, nel testo in vigore prima della novella, basta aver riguardo al titolo dei reati (articolo 73, comma 4, T.U., cit./testo origina- rio), all'epoca della commissione (ottobre e novembre 1997) e all'effetto interruttivo della condanna di primo grado, utilmente pronunciata il 24 ottobre 2005, per constatare che il termine massimo della prescrizione (anni quindici) non è ancora scaduto.
8.5 - Conseguono la declaratoria della inammissibilità dei ricorsi, pro- posti da AT ME, da De SC AS SA, da RR IR e da OR SA, e la condanna dei ricorrenti anzidetti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali, nonché - valu- tato il contenuto dei rispettivi motivi e in difetto della ipotesi di esclu- sione di colpa nella proposizione della impugnazione di ciascuno di
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essi al versamento a favore della cassa delle ammende della somma, che la Corte determina, nella misura congrua ed equa, infra indicata in di- spositivo.
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P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di SA NI e rin- via, per nuovo giudizio, alla Sezione distaccata di Taranto della Corte di appello di Lecce.
Dichiara inammissibili i ricorsi di AT ME, di De SC
AS SA, di RR IR e di OR SA, che condanna, in solido, al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al versamento della somma di euro 1.000 (mille) alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, addi 12 marzo 2009.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Massimo Vecchio) (Umberto Giordano) AN Vecchio z indano
DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
27 MAR. 2009
IL CANCELLIERE Stefania Fajona
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