Sentenza 7 gennaio 2000
Massime • 1
Qualora il pretore rilevi un difetto di notificazione del decreto di citazione a giudizio dell'imputato, non può pronunciare sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, perché in tal modo viene leso il diritto di difesa dell'imputato stesso, che avrebbe potuto, in ipotesi, indicare elementi atti a legittimare un proscioglimento nel merito o anche rinunciare alla prescrizione. La situazione dà luogo a nullità assoluta e insanabile, rientrante nella previsione dell'art. 178 lett. c cod. proc. pen.: la nullità, pertanto, deve essere dichiarata anche in mancanza di espressa censura del ricorrente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/01/2000, n. 2262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2262 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Fortunato Pisanti Presidente del 7/1/2000
1. Dott. Raffaele Leonasi Consigliere SENTENZA
2. " Giovanni Caso " N. 31
3. " Giovanni De Roberto " REGISTRO GENERALE
4. " Adolfo Di Virginio " N. 37272/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposta dal Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Brescia
avverso la sentenza in data 20.1.1999 del Pretore di Brescia, con la quale veniva dichiarata la prescrizione del reato di cui all'art. 12 sexies L. 898/70 ascritto a NZ RT
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Adolfo Di Virginio;
Udito il Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Gianfranco Iadecola, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
o s s e r v a
Con sentenza in data 20.1.1999 il Pretore di Brescia dichiarava la prescrizione del reato di cui all'art. 12 sexies L. n. 898/70 in relazione all'art. 570 c.p. ascritto a NZ RT e commesso fino al 16.6.1993. Osservava il Pretore che, pur non risultando "rituale citazione a giudizio", ragioni di economia processuale imponevano la pronuncia immediata di sentenza ai sensi dell'art. 129 c.p.p., essendo il reato estinto per prescrizione;
e ciò in quanto il decreto di citazione a giudizio, non preceduto da alcun atto interruttivo, era stato emesso soltanto in data 11.4.1998. Ricorre il P.G., deducendo erronea applicazione dell'art. 160 c.p. Erroneamente il Pretore avrebbe ritenuto essere decorso alla data dell'emissione del decreto di citazione a giudizio il termine di cinque anni dal commesso reato, ne' avrebbe tenuto conto del fatto che questo termine era stato comunque interrotto da invito a comparire comunicato all'indagato.
Il ricorso deve essere accolto.
Va premesso che in nessun caso il Pretore avrebbe potuto, nel ritenuto difetto della notifica del decreto di citazione a giudizio all'imputato, pronunciare sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione. È stato con ciò leso il diritto di difesa dell'imputato stesso, che avrebbe potuto in ipotesi indicare elementi atti a legittimare un proscioglimento nel merito ed anche rinunciare alla prescrizione. Trattandone dell'art. 178 lett. c) c.p.p., la nullità della sentenza impugnata dovrebbe essere dichiarata anche indipendentemente dalle censure del ricorrente.
Il giudicante, come si rileva nel ricorso, è incorso poi in un errore evidente nel ritenere che fosse maturato, alla data di emissione del decreto di citazione a giudizio, il termine di cinque anni dal commesso reato, atteso che (come risulta da testo stesso della sentenza impugnata) il reato è stato contestato come commesso fino al 16.6.1993 e il decreto di citazione a giudizio, completo di tutti i suoi elementi (compresa la data dell'udienza), venne emesso dal p.m. in data 11.4.1998: data in cui il termine di cinque anni non era, a differenza di quanto ritenuto in sentenza, ancora decorso (indipendentemente dalla considerazione di precedenti atti interruttivi citati nel ricorso).
La sentenza va pertanto annullata senza rinvio;
e gli atti vanno trasmessi, per nuovo giudizio, al Tribunale di Brescia (ovviamente nella persona di magistrato diverso da quello che ha emesso il provvedimento impugnato).
P. Q. M.
la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Brescia per nuovo giudizio. Così deciso in Roma, il 7 gennaio 2000.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2000