Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/01/2000, n. 2262
CASS
Sentenza 7 gennaio 2000

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Qualora il pretore rilevi un difetto di notificazione del decreto di citazione a giudizio dell'imputato, non può pronunciare sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, perché in tal modo viene leso il diritto di difesa dell'imputato stesso, che avrebbe potuto, in ipotesi, indicare elementi atti a legittimare un proscioglimento nel merito o anche rinunciare alla prescrizione. La situazione dà luogo a nullità assoluta e insanabile, rientrante nella previsione dell'art. 178 lett. c cod. proc. pen.: la nullità, pertanto, deve essere dichiarata anche in mancanza di espressa censura del ricorrente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/01/2000, n. 2262
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2262
    Data del deposito : 7 gennaio 2000

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