Sentenza 30 giugno 2016
Massime • 1
In tema di diritto alla controprova, anche la c.d. "prova contraria" deve , al pari di quella diretta, avere ad oggetto fatti rilevanti ai fini dell'imputazione e non può tradursi in un diritto ad ottenere l'ammissione di una prova manifestatamente superflua o vertente su fatti estranei a quelli contestati. (Fattispecie in tema di usura, in cui la difesa aveva chiesto l'ammissione, a prova contraria, del funzionario responsabile dell'accesso al "Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura"; in applicazione del principio, la Suprema Corte ha ritenuto immune da censure l'ordinanza di rigetto della richiesta di prova testimoniale, in quanto l'accesso al predetto fondo costituiva circostanza non controversa, oltre che successiva ai fatti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 30/06/2016, n. 31883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31883 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2016 |
Testo completo
3 1 8 83/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 1955/2016 Giovanni Diotallevi Presidente - Luciano Imperiali UP - 30/06/2016 R.G.N. 5784/2015 Marco Maria Alma -Relatore - EF Filippini Giovanni Ariolli ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da:
1. Di RO AR, nato a [...] il [...] 2. Di RO IC, nato a [...] il [...] 3. Di RO AL, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 6/6/2014 della Corte di Appello di L'Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria Alma;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Roberto Aniello, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore di tutti gli imputati, avv. Alessandro Scelli, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
udito il difensore dell'imputato Di RO IC, avv. Salvino Mondello, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. L'avv. Mondello ha depositato in udienza ed ha chiesto l'acquisizione di documentazione riguardante lo stato patrimoniale di Di RO IC. Il Procuratore Generale sul punto si è rimesso alle valutazioni della Corte. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 6 giugno 2014 la Corte di Appello di L'Aquila ha confermato la sentenza in data 25 settembre 2012 del Tribunale di Sulmona con la quale AL Di RO (anche in concorso con IO Di RO nei confronti del quale si è proceduto separatamente), IC Di RO e AR Di RO erano stati dichiarati colpevoli di concorso in fatti di usura aggravata ai danni di OT TT e condannati a pene ritenute di giustizia. I fatti in contestazione a AL Di RO (capo A della rubrica delle imputazioni) risalgono ad epoca compresa tra il luglio 2004 ed il marzo 2008 mentre quelli in contestazione a IC e AR Di RO (capo B) risalgono ad epoca compresa tra il luglio 2004 ed il gennaio 2008. 2. Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore (Avv. Scelli) degli imputati, deducendo:
2.1. Violazione dell'art. 606, lett. c), cod. proc. pen. per inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 429 n. 4 e 601, nn. 1 e 5 cod. proc. pen. e artt. 420-bis e quater n. 1, cod. proc. pen. così come novellati dall'art. 9 I. 28/4/2014 n. 67 in riferimento alla posizione di IC Di RO che, secondo la difesa del ricorrente, all'udienza del 21 febbraio 2014 sarebbe stato impropriamente dichiarato contumace seppure in mancanza dell'effettiva regolare notificazione del decreto di citazione a giudizio.
2.2. Violazione dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen. per inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 468 e 495 n. 4 cod. proc. pen. Si duole, al riguardo, la difesa dei ricorrenti del fatto che il Tribunale di Sulmona (con decisione poi ritenuta conforme a diritto dalla Corte di appello nella sentenza qui impugnata) abbia ritenuto di non procedere all'audizione del teste EF AC indicato dalla stessa difesa "a prova contraria" e sulla cui ammissione dapprima il Tribunale si era riservato di decidere e che, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, aveva ritenuto irrilevante. inSi duole, inoltre, parte ricorrente anche del mancato accoglimento questo caso per ritenuta non pertinenza ai fatti del processo della propria - richiesta avanzata ex art. 197 cod. proc. pen. all'esito dell'istruttoria dibattimentale dell'audizione del consulente del lavoro IN ZI. Tutto ciò avrebbe comportato una violazione del diritto di difesa secondo i principi di diritto che regolano la materia.
2.3. Violazione dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen. per erronea applicazione degli artt. 526 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione al fatto che i Giudici del merito non avrebbero tenuto conto della produzione 2 documentale della difesa degli imputati dalla quale si evinceva una pesante esposizione debitoria della persona offesa in epoca precedente ai fatti di usura di cui è processo. Tale documentazione, secondo parte ricorrente, presentava rilevanza per la dimostrazione della tesi difensiva secondo la quale (come avrebbe potuto essere dimostrato anche attraverso l'audizione dei testi AC ed GI) la persona offesa avrebbe utilizzato la denuncia contro gli imputati per poter accedere al Fondo Vittime dell'usura. Nelle sentenze di merito vi sarebbe quindi un difetto di motivazione sul punto.
2.4. Violazione dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen. per erronea applicazione degli artt. 192 e 194 cod. proc. pen. Si duole, al riguardo, parte ricorrente dell'erronea valutazione di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa costituita parte civile e, più in generale, di idoneità del compendio probatorio a fondare la penale responsabilità degli imputati.
2.5. Violazione dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen. per erronea applicazione degli artt. 110 e 644 cod. pen. nonché 533 e 535 cod. proc. pen. Evidenzia parte ricorrente il fatto che nelle sentenze di merito nessuna distinzione sarebbe stata effettuata con riguardo alle posizioni dei singoli imputati ed al loro apporto concorsuale nei fatti di cui è processo, non essendo nella sentenza impugnata state descritte le azioni delittuose che gli stessi avrebbero posto in essere.
2.6. Violazione dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen. per inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 132 e 133 n. 3 e 4, e 644, comma 5, nn. 1 e 3, cod. pen. in relazione alla dosimetria delle pene irrogate agli imputati per i quali non è stata raccolta alcuna prova che essi fossero consapevoli dello stato di bisogno nel quale versava la persona offesa. -Erronea sarebbe poi sempre secondo la difesa dei ricorrenti la mancata concessione agli imputati delle circostanze attenuanti generiche nonostante che gli stessi avessero posizioni e caratteristiche personali differenti.
2.7. Violazione dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen. per erronea applicazione degli artt. 538 e segg. cod. proc. pen. in relazione alle statuizioni civili non essendo emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale che la persona offesa TT abbia subito un danno materiale o morale a causa della condotta degli imputati.
3. Con atto depositato nella Cancelleria di questa Corte in data 14/06/2016 il co-difensore del solo imputato IC Di RO ha formulato "motivi nuovi" di ricorso deducendo:
3.1. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 110 e 644 cod. pen. per vizi di motivazione in ordine alla sussistenza della responsabilità concorsuale di IC Di RO in relazione al reato per il quale è intervenuta la condanna dello stesso. Al riguardo evidenzia la difesa del ricorrente come la sentenza impugnata sia assolutamente carente in punto di individuazione della condotta concorsuale del proprio assistito atteso che la pattuizione che aveva determinato il prestito usurario sarebbe intercorsa esclusivamente tra lo stesso TT e AR Di RO, mentre IC Di RO si sarebbe limitato successivamente a riscuotere gli interessi e ciò senza che sia provato che quest'ultimo avesse conoscenza dell'importo del capitale consegnato.
3.2. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 59, comma 2, e 644, comma 5, nn. 4 e 5, cod. pen. per vizi di motivazione in ordine alla ritenuta operatività delle aggravanti contestate nei confronti di IC Di RO. Rileva parte ricorrente che nella sentenza impugnata non risulta essere stato posto il problema della effettiva conoscenza o della incolpevole non conoscibilità da parte dell'imputato delle circostanze aggravanti dello svolgimento di attività economica della vittima e del suo stato di bisogno.
3.3. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 133 e 62-bis cod. pen. per vizi di motivazione in ordine alla determinazione della pena. La Corte di appello avrebbe errato allorquando ha affermato di condividere la decisione sul punto del Tribunale che si era "attestato su pene sovrapponibili al minimo edittale" mentre in realtà, tenuto conto della normativa applicabile al momento dei fatti la pena irrogata all'imputato sarebbe addirittura tripla rispetto al minimo previsto dalla legge. Né sarebbero stati adeguatamente considerati il ruolo secondario rivestito nella vicenda da IC Di RO e le circostanze che lo stesso è impossidente ed incensurato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. In via del tutto preliminare deve essere dichiarata l'inammissibilità per tardività della produzione documentale effettuata dalla difesa dell'imputato all'odierna udienza. Trattasi infatti di documentazione che parte ricorrente avrebbe ben potuto acquisire in precedenza ed allegare tempestivamente al 4 کا ricorso e che comunque appare essere ricollegabile a valutazioni di merito certo non sottoponibili alla Corte di legittimità.
2. Il primo motivo di ricorso riguardante la sola posizione dell'imputato IC Di RO e di cui al superiore punti 2.1 oltre che generico (in quanto nello stesso non è stato adeguatamente indicato in cosa consisterebbe l'irregolarità della notificazione dell'imputato per il giudizio di appello) è manifestamente infondato. Risulta, infatti, dagli atti che l'atto di citazione per giudizio di appello datato 17 dicembre 2013 è stato notificato a IC Di RO a mezzo del servizio postale presso l'indirizzo di via De Matteis 14/e di Sulmona e, poiché fu riscontrata la temporanea assenza in loco del destinatario, l'avviso fu immesso nella cassetta postale il 14/1/2014 e allo stesso fu inviata in pari data la raccomandata nr. 765745895730. L'atto non fu poi ritirato nei termini di legge. All'udienza del 21 febbraio 2014 l'imputato IC Di RO fu dichiarato contumace ed il difensore presente nulla eccepì. Dalla lettura del verbale della successiva udienza del 6 giugno 2014 contrariamente a quanto asserito a pagina 2 del ricorso che qui ci occupa - non risulta essere stata eccepita dal difensore l'irregolare notificazione dell'atto di citazione a IC Di RO. Alla luce di quanto evidenziato ne deriva, come detto, la manifesta infondatezza del motivo di ricorso de quo atteso che da un lato la notificazione risulta regolarmente effettuata e, dall'altro, come la Corte di legittimità ha già avuto reiteratamente modo di chiarire, l'(eventuale) irregolare notificazione dell'atto di citazione a giudizio dell'imputato per il giudizio di appello determina una nullità a regime intermedio che è sanata se non tempestivamente eccepita.
3. Il secondo motivo di ricorso e di cui al superiore punto 2.2 non è fondato. La Corte di appello correttamente rispondendo al relativo motivo di gravame (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata) ha chiarito che il teste EF AC non era stato inserito nella lista dei testi della difesa ex art. 468, comma 1, cod. proc. pen. ma l'audizione dello stesso era stata richiesta ex art. 468, comma 4, "a prova contraria". Il Tribunale che si era riservato la decisione all'esito dell'istruttoria, con ordinanza pronunciata all'udienza del 10 gennaio 2012, a scioglimento della riserva assunta, riteneva irrilevante ai fini della decisione l'ammissione del teste AC in quanto vertente su fatti estranei a quelli contestati e comunque ad essi successivi. 5 Ora, fermo restando il principio secondo il quale «la parte che abbia omesso di depositare la lista dei testimoni nel termine di legge ha la facoltà di chiedere la citazione a prova contraria dei testimoni, periti e consulenti tecnici, considerato che il termine perentorio per il deposito della lista dei testimoni è stabilito, a pena di inammissibilità, dall'art. 468, comma primo, soltanto per la prova diretta e non anche per quella contraria, e che l'opposta soluzione vanificherebbe il diritto alla controprova, il quale costituisce espressione fondamentale del diritto di difesa» (ex ceteris: Sez. 5, n. 2815 del 12/11/2013, dep. 2014, Cambi, Rv. 258878) ciò non toglie il fatto che la prova "contraria" debba essere pertinente ai fatti contestati. Non possono essere infatti trascurate le circostanze secondo le quali il Giudice ai sensi dell'art. 468, comma 2, cod. proc. pen. mantiene un potere di esclusione delle prove testimoniali "vietate dalla legge o manifestamente sovrabbondanti", così come ai sensi dell'art. 495, comma 4, cod. proc. pen. può revocare con ordinanza l'ammissione di prove che risultano "superflue", situazioni queste conformi ai principi di economia processuale. Se infatti sono condivisibili i principi espressi nella sentenza di questa Corte citata nel ricorso secondo i quali deve essere garantito il diritto-dovere che le parti del processo hanno a provare i fatti che si riferiscono alla imputazione, alla punibilità e alla determinazione della pena oltre a quelli dai quali dipende la applicazione delle norme processuali (art. 187 c.p.p.), diritto che ben può essere oggetto di una interpretazione conforme al principio della "parità delle armi" che è sancito dall'art. 6, comma 3, lett. d) della CEDU, a sua volta ripreso anche dall'art. 111 Cost., comma 2, in tema di contraddittorio tra le parti, e che consiste, come è scritto nel precetto sovranazionale, nel diritto dell'accusato ad ottenere non solo la citazione ma anche l'interrogatorio dei testimoni a discarico, a pari condizioni dei testimoni a carico, tuttavia è doveroso ribadirlo - se come anche chiarito dalla CEDU (C. Eur., sent. 22 Febbraio 1996, Bulut c. Austria) il principio della parità della armi implica che a ciascuna delle parti debba essere consentita una ragionevole opportunità di presentare la sua posizione, incluse le prove, in condizione tale da non risultare collocata in sostanziale svantaggio rispetto al suo contraddittore, ciò però non può tradursi in un diritto ad ottenere l'ammissione di una prova manifestamente superflua o, ancor più, vertente su fatti estranei a quelli contestati e comunque ad essi successivi. Orbene, anche dalla lettura del ricorso che in questa sede ci occupa si evince che il teste AC era il Dirigente Responsabile della Prefettura di L'Aquila per le istanze al "Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura": secondo la difesa egli avrebbe potuto specificare i termini dell'accesso al TT alle agevolazioni 6 che la legge consente a chi è sottoposto ad usura e spiegare i motivi per i quali dopo un primo "acconto" di 20.000 € non fu più erogata alla persona offesa alcuna forma di finanziamento. E' proprio in quanto sostiene sul punto la difesa dei ricorrenti che si evince il corretto operato dei Giudici di merito in quanto non essendo certo posto in dubbio che il TT abbia chiesto ed ottenuto accesso al Fondo indicato - il AC non avrebbe che potuto testimoniare su fatti successivi ai fatti-reato per i quali si procede. Del tutto generica è poi la parte del relativo motivo di ricorso riguardante la mancata audizione del teste IN ZI in relazione al quale parte ricorrente non ha neppure specificato su quali specifiche circostanze lo stesso avrebbe potuto deporre così non consentendo a questa Corte di valutare l'eventuale illegittimità dell'ordinanza pronunciata dal Tribunale (che peraltro non risulta essere stata fatta oggetto di specifico gravame in sede di appello).
4. Meritevoli di trattazione congiunta sono il terzo, il quarto motivo ed il quinto motivo del ricorso principale nonché il primo dei "motivi nuovi" (così come sopra rispettivamente riassunti ai punti 2.3, 2.4, 2.5 e 3.1). Sulla premessa che «ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione» (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595), va detto subito che anche la sentenza impugnata risulta congruamente motivata proprio sotto i profili dedotti da parte ricorrente. Inoltre detta motivazione, non è certo apparente, né "manifestamente" illogica e tantomeno contraddittoria. Per contro deve osservarsi che parte ricorrente, sotto il profilo del vizio di motivazione e dell'asseritamente connessa violazione di legge nella valutazione del materiale probatorio, tenta in realtà di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito. Al Giudice di legittimità è infatti preclusa in sede di controllo della motivazione la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una 7 migliore capacità esplicativa. Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre questa Corte Suprema, anche nel quadro della nuova disciplina introdotta legge 20 febbraio 2006 n. 46, è - e resta - giudice della motivazione. In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo;
per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965). La documentazione prodotta dalla difesa risulta essere stata presa in esame come espressamente chiarito a pag. 3 della sentenza di primo grado e la doglianza sul punto della difesa dei ricorrenti così come contenuta nel ricorso che qui ci occupa è assolutamente generica, non spiegando i profili di rilevanza della stessa al fine di addivenire ad una diversa ricostruzione della vicenda rispetto a quella operata dai Giudici di merito. Del resto è giurisprudenza consolidata di questa Corte che, nella motivazione della sentenza, il giudice di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo;
nel qual caso devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata. (In questo senso v. Sez. 6, sent. n. 20092 del 04/05/2011, dep. 20/05/2011, Rv. 250105; Cass. Sez. 4, sent. n. 1149 del 24.10.2005, dep. 13.1.2006, Rv 233187). I ruoli rivestiti nella vicenda dai singoli imputati ed il contributo fattivo fornito da ciascuno degli stessi risultano essere stati compiutamente descritti nella sentenza del Tribunale che la Corte di appello ha evidenziato di condividere. Proprio da tale ruolo è desumibile anche la sussistenza dell'elemento psicologico a fondamento dei reati in contestazione. 8 Ө La valutazione di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa TT risulta supportata da motivazione congrua nella quale sono stati anche indicati gli elementi di riscontro. D'altro canto in tema di prove, la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che, come tale, non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni (Cass. Sez. 2, sent. n. 41505 del 24/09/2013, Terrusa, Rv. 257241) il che non è certamente avvenuto nel caso in esame ed il fatto oggettivo che la persona offesa abbia fatto accesso al Fondo per le vittime dell'usura non è ex se probatorio della inattendibilità delle dichiarazioni dallo stesso rese.
5. Manifestamente infondati sono poi la prima parte del sesto motivo di ricorso congiunto degli imputati ed il secondo dei "motivi nuovi" di cui rispettivamente ai superiori punti 2.6 e 3.2. Nelle sentenze di merito che, come detto, devono essere lette congiuntamente si è dato atto del fatto che gli imputati erano clienti del locale pubblico ove lavorava il TT e, quindi erano chiaramente consapevoli dell'attività commerciale svolta dallo stesso. A ciò si aggiunge il fatto che «la circostanza aggravante speciale di cui all'art. 644, comma quinto, n. 4, cod. pen. è configurabile per il solo fatto che la persona offesa eserciti una delle attività protette, a nulla rilevando che il finanziamento corrisposto dietro la promessa o dazione di interessi usurari non abbia alcuna attinenza con le predette attività» (Cass. Sez. 2, sent. n. 25328 del 22/03/2011, Del Sordo, Rv. 250759). Quanto, poi, allo stato di bisogno basti ricordare che lo stesso può essere provato anche in base alla sola misura degli interessi, qualora siano di entità tale da far ragionevolmente presumere che soltanto un soggetto in quello stato possa contrarre il prestito a condizioni tanto inique e onerose (Cass. Sez. 2, sent. n. 12791 del 13/12/2012, dep. 2013, Cerra, Rv. 255357), il che non può certo porsi in dubbio nei casi come quelli in esame nel quale erano stati pattuiti interessi del 20% mensili.
6. Meritevoli di trattazione congiunta sono poi i motivi di ricorso di cui ai superiori punti 2.6 (seconda parte) e 3.3 relativi alla dosimetria della pena ed al mancato riconoscimento agli imputati delle circostanze attenuanti generiche. La sentenza del Tribunale risulta congruamente e logicamente motivata sul punto facendo richiami a parametri di cui all'art. 133 cod. pen. con riguardo alla 9 حد effettiva gravità dei fatti e la sentenza della Corte di appello, a sua volta, ha operato un adeguato richiamo ai medesimi profili anche tenuto conto dei parametri sanzionatori vigenti all'epoca dei fatti per i reati così come aggravati (consumati fino al 2008). Sul punto deve essere solo ricordato che «nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione» (Sez. 3, sent. n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899) e, ancora, che «la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione» (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142) il che non è certamente avvenuto nel caso in esame.
7. Inammissibile per assoluta genericità deve, infine, essere considerato il settimo ed ultimo motivo del ricorso principale relativo alle statuizioni civili. I reati risultano essere stati commessi, l'usura è un reato contro il patrimonio che, in quanto tale, procura inevitabilmente un danno alla persona offesa ed i Giudici di merito nell'affermare la penale responsabilità degli imputati in relazione ai fatti-reato in contestazione si sono esclusivamente pronunciati sull'an dell'esistenza del predetto danno che non hanno quantificato rimettendone l'eventuale valutazione al giudice civile. E' sul punto appena il caso di ricordare che «la condanna generica al risarcimento dei danni contenuta nella sentenza penale, pur presupponendo che il giudice abbia riconosciuto il relativo diritto alla costituita parte civile, non comporta alcuna indagine in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, postulando soltanto l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell'esistenza - desumibile anche presuntivamente, con criterio di semplice probabilità di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio - lamentato, restando perciò impregiudicato l'accertamento riservato al giudice civile sulla liquidazione e l'entità del danno, ivi compresa la possibilità di 10 escludere l'esistenza stessa di un danno eziologicamente collegato all'evento illecito» (Sez. 3, n. 36350 del 23/03/2015, Bertini, Rv. 265637).
8. Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso in esame, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 30/06/2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Marco Maria Alma Giovanni DiotalleviDow DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 22 LUG. 2016 IL CANGELERE A UD EL EM E T R T O O C N * 11