Sentenza 9 luglio 2009
Massime • 1
Il delitto previsto dall'art. 12-"quinquies", comma primo, del D.L. n. 306 del 1992, convertito, con modificazioni, nella L. n. 356 del 1992 si realizza con la commissione di atti finalizzati ad eludere le misure di prevenzione patrimoniali o anticontrabbando, ovvero ad agevolare la commissione di reati di ricettazione e di riciclaggio e si differenzia dal delitto di favoreggiamento reale perché quest'ultimo presuppone la commissione, ad opera di terzi, di un reato in ordine al quale l'agente si adoperi per assicurarne il prodotto, il profitto o il prezzo all'autore. (Fattispecie nella quale la Corte ha qualificato "ex" art. 12 "quinquies" la condotta accertata dell'imputato, che aveva attribuito fittiziamente a terzi la titolarità di un bene immobile in modo che questo non figurasse in loro disponibilità, nel pericolo dell'applicazione di misure di prevenzione antimafia).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/07/2009, n. 39303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39303 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 09/07/2009
Dott. BARTOLINI RA - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE IO - Consigliere - N. 3564
Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRONZINI GI - Consigliere - N. 011964/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OC EP N. IL 07/10/1964;
2) AS MA FA N. IL 06/01/1935;
avverso SENTENZA del 13/06/2006 CORTE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BARTOLINI FRANCESCO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MONETTI Vito, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. DE GORGIS RA, il quale in via principale ha chiesto l'accoglimento del ricorso, e, in via subordinata, la dichiarazione di prescrizione.
FATTO ED I MOTIVI DEL RICORSO PER CASSAZIONELa Corte di appello di Palermo, con sentenza 13 giugno 2006, ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata dal GUP del locale tribunale nei confronti di FI GI, della madre SE MA FA e di TI IO ed ha affermato la sola penale responsabilità del FI e della SE in ordine al reato di cui alla L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies. Le vicende oggetto del processo si riferivano:
- all'acquisto, effettuato dalla società amministrata dal FI, di un terreno della società ER ON, facente capo ad una famiglia mafiosa, asseritamente simulato per eludere, in favore di questa, le disposizioni in tema di misure patrimoniali di prevenzione;
- nonché alla fittizia intestazione, a se ed al figlio, ad opera della SE, di somme tratte dal conto corrente di società di fatto appartenenti al coniuge, a quell'epoca detenuto. Entrambe le operazioni, secondo la pubblica accusa, si erano risolte in trasferimenti fraudolenti di valori finalizzati a creare intestazioni fittizie ed impedire l'applicazione di misure di prevenzione. Relativamente alla prima di esse, la Corte territoriale ha rimandato all'esposizione svolta nella sentenza di primo grado per quanto concerneva la ricostruzione dei fatti e gli elementi di prova, forniti dalle dichiarazioni di certi Lo IC e RÈ NO, e dalla documentazione contabile e amministrativa raccolta. Ed ha affrontato con diffusa motivazione i rilievi difensivi, che negavano la pretestuosità della compravendita e, in subordine, chiedevano la derubricazione dell'imputazione a quella di favoreggiamento. Si affermava, dall'imputato, che l'acquisto da parte della Immobiliare FI GI del terreno in questione era veritiero e che il prezzo pattuito per esso era stato quasi interamente pagato;
che lui era entrato in scena due anni dopo la stipula del contratto, avvenuta il 29/6/1994; che non sussisteva la pretesa ragione elusiva delle norme di prevenzione, perché in allora la famiglia RI, indicata come reale titolare del terreno e beneficiaria dell'espediente elusivo, non era sospettata di intraneità a Cosa nostra;
che tale famiglia aveva ben altri beni immobili, di valore, oltre a quel terreno;
e che la vicenda era stata spiegata alternativamente dal padre dell'imputato, FI PA, nei cui confronti si era proceduto separatamente. A detta di costui, il prezzo della vendita, fissato in 110 milioni di L., era stato versato, in parte, in contanti e il saldo avrebbe dovuto consistere nella edificazione di alcuni immobili. Questa edificazione non era avvenuta per il mancato rilascio delle concessioni edilizie ed il contratto era stato allora risolto consensualmente, circostanza che spiegava come mai la famiglia RI avesse cercato nel Lo IC un altro acquirente. La Corte ha osservato che il contratto di compravendita non conteneva pattuizioni in tal senso ma dava atto di un pagamento interamente avvenuto;
che il contratto era stato sciolto senza alcuna restituzione di denaro;
che neppure il successivo acquirente aveva corrisposto somme per subentrare al FI;
e che i RI avevano gestito il dopo contratto da veri ed effettivi titolari del terreno nel quale erano progettate costruzioni di edifici. Poco importava, poi, che il FI GI fosse entrato nella vicenda in un momento posteriore, quando si era trattato di rivendere, anche questa volta fittiziamente, il terreno in questione dalla Immobiliare FI al Lo IC: si era trattato di una unica manovra, iniziata dal padre, PA, portata avanti dalla Immobiliare FI HE, poi gestita dal fratello dell'imputato, e infine condotta a termine per intervento dell'imputato. Alcuni collaboratori di giustizia, ha ricordato la Corte palermitana, avevano indicato, nei FI, imprenditori che avevano messo al servizio di associazioni mafiose la loro struttura aziendale e societaria. Da queste rivelazioni si desumeva l'esistenza delle motivazioni che avevano giustificato l'operazione simulata, in relazione ad una proprietà di notevole valore perché destinata a recepire un vasto complesso residenziale. Nei fatti doveva dunque ravvisarsi il reato in addebito e non quello di favoreggiamento;
ne' era ravvisabile l'attenuante invocata ex art. 114 c.p.. In ordine, poi, all'imputazione ascritta alla SE, il giudice del merito ha ricordato che al momento del suo arresto il FI PA aveva consegnato ai familiari un biglietto nel quale si avvertiva di stare attenti alle banche;
ne erano seguiti numerosi prelievi di somme, trasferite a società intestate ad uno dei figli, che altra giustificazione non avevano avuto se non quella di sottrarre quelle somme ai prevedibili provvedimenti sul patrimonio che sarebbero seguiti all'arresto.
Ha proposto ricorso per cassazione il difensore comune ai due imputati. Con un primo motivo si addebita al giudice di secondo grado di non avere dato conto dell'iter logico seguito nella conferma di una sentenza che si era appiattita sull'ordinanza cautelare e non aveva preso in esame le osservazioni critiche della difesa. Il contratto di acquisto dalla ER ON, si afferma, non era simulato, come dimostra l'avvenuto pagamento del prezzo, di cui si da atto nella contabilità societaria. Si ribadisce che il FI GI sostituì il fratello nell'amministrazione della immobiliare omonima soltanto successivamente alla conclusione del contratto in oggetto e che all'epoca non esistevano pericoli, per la famiglia RI, di subire provvedimenti patrimoniali di prevenzione. La realtà della vicenda era stata descritta dal padre dell'imputato, PA;
e l'imputato era comparso in essa soltanto per presenziare all'atto di cessione al Lo IC. Si afferma che il reato in addebito è prescritto e che la norma preclusiva dell'applicazione della nuova normativa dettata dalla L. n. 251 del 2005 per i reati pendenti in fase di appello, come nella specie, è
illegittima costituzionalmente ed in proposito si chiede di sollevare la relativa questione di illegittimità, con trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Con un secondo motivo si deduce la nullità della sentenza nel punto in cui ha respinto l'istanza di ravvisare nei fatti ascritti agli imputati il meno grave reato di favoreggiamento. In tal senso, si ricorda, fu deciso con sentenza di patteggiamento quanto al coimputato Lo IC RA. Con un terzo motivo si torna a sollecitare l'apprezzamento di scarso apporto contributivo dell'imputato, per gli effetti cui all'art. 114 c.p.. Con un ultimo motivo si denuncia la nullità della sentenza in relazione all'imputazione addebitata alla SE MA FA, la quale, si sostiene, effettuò operazioni lecite nell'interesse delle società del gruppo.
Il difensore ha poi depositato una memoria, nell'interesse di entrambi gli imputati, nella quale, a proposito dell'addebito di fraudolento trasferimento di valori immobiliari, si ricorda la asserita prassi palermitana di cedere terreni in cambio non di denaro, o non solo di denaro, ma di porzioni di edifici costruiti. Affari di questo genere si risolvono in permute e tanto spiega l'interessamento della parte cedente ad occuparsi delle attività costruttive sino a che queste siano terminate con la consegna del bene pattuito in permuta. Nessuna motivazione è stata fornita in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico nell'imputato FI GI. E si richiamano i rilievi concernenti la richiesta derubricazione del reato ascritto, in quello di favoreggiamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I giudici del merito hanno operato una ricostruzione dei fatti, oggetto delle due vicende per cui è processo, logica e coerente con le risultanze processuali.
FI GI:
Secondo la proposizione accusatoria recepita dal tribunale e dalla Corte di appello di Palermo, la Immobiliare FI di FI HE effettuò il 29 giugno 1994, dalla cedente ER ON, un acquisto di un lotto di terreno del tutto apparente, in quanto avente il solo scopo di intestare fittiziamente a terzi l'immobile onde evitare su di esso l'applicazione di provvedimenti di prevenzione di natura patrimoniale in danno della famiglia RI, in odore di appartenenza a Cosa Nostra ed alla quale faceva capo la ER ON. Il collaborante RÈ NO aveva rivelato che talune imprese costruttrici erano vicine ai clan mafiosi;
che erano disposte ad assecondarli nei loro propositi con il mettere a disposizione le rispettive risorse e attrezzature;
e che tra queste imprese v'erano quelle della famiglia FI. Una siffatta disponibilità costituiva la chiave interpretativa della vicenda, la quale aveva poi veduto il terreno simulatamente acquistato dalla Immobiliare FI, nella cui amministrazione era subentrato FI GI, ceduto all'impresa gestita da tale Lo IC. Il sospetto della natura fittizia delle due operazioni sorgeva dall'interesse che la famiglia RI aveva conservato in essa nonostante la duplice vendita del lotto di terreno a terzi. Esponenti di questa famiglia si erano attivati per reperire nel Lo IC il nuovo acquirente ed uno dei suoi componenti era stato presente nel momento del rogito notarile con costui. Ulteriori elementi che hanno trasformato i sospetti in prova logica sono stati reperiti nella smentita che ha incontrato la versione difensivamente proposta per sostenere l'insussistenza dell'addebito ascritto al FI GI.
In entrambi i contratti di compravendita era stato dato atto dell'avvenuto versamento del prezzo ma era risultato: che nessun corrispettivo in denaro era stato versato per il secondo di essi (dichiarazioni Lo IC) e che soltanto in parte era stato pagato del denaro per il primo (dichiarazioni PA FI); che entrambi i contratti non avevano rispettato la verità dei rapporti quali poi descritti dalle parti;
e che la famiglia RI poteva avere avuto un interesse concreto a simulare una intestazione a terzi del terreno in questione per il valore rilevante di questo, a fronte di altri beni pure ad essa appartenenti.
Una siffatta ricostruzione, così succintamente ricordata per chiarezza, è posta in discussione dal ricorrente con il primo motivo di gravame. Si ribadisce, con esso, che la vendita dalla ER ON alla immobiliare FI ebbe contenuto effettivo, come dimostrava l'avvenuto pagamento del prezzo, attestato nell'atto notarile. Si è peraltro fatto notare, in contrario, che i rogiti si limitavano a dichiarare già avvenuto tra le parti il pagamento del prezzo e non anche a documentare il pagamento stesso come avvenuto dinanzi al pubblico ufficiale rogante. E si è altresì osservato, dai giudici di merito, che un contenuto disforme da quello asserito, di vera e propria compravendita, era stato affermato dal FI PA, che pure aveva gestito la parte di operazione relativa all'impresa di famiglia, e dal Lo IC, che aveva dichiarato di non avere pagato alcunché, per il terreno, nonostante fossero state prodotte ricevute attestanti il versamento di un prezzo. Ed infine, può aggiungersi, è significativo che una interpretazione ancora diversa dei fatti sia stata fornita difensivamente con la memoria depositata nell'imminenza dell'udienza dinanzi a questa Corte. In essa si sostiene che gli atti negoziali per cui è processo consistevano in permute, come si usa nella zona, di terreno fabbricabile contro porzioni di edifici da consegnare una volta realizzati: ma non si spiega quali ragioni esistevano per non attribuire ai contratti, formulati come vendite, la loro asserita natura di permute. Emerge pertanto un ulteriore aspetto di simulazione dei contratti in questione, costituito da una nuova, e mai allegata prima, spiegazione dello scopo contrattuale perseguito dalle parti.
Il primo motivo di censura è dunque infondato. Senza alcun salto logico e con argomenti aderenti agli elementi oggettivi di prova i giudici del merito hanno dato conto adeguatamente di un convincimento che risulta coerente e adeguatamente motivato.
Un secondo motivo di censura addebita alla sentenza impugnata un vizio motivazionale ravvisato nel fatto che essa, asseritamene, ha omesso di tenere in debito conto la limitata partecipazione dell'imputato alla complessiva vicenda. Costui era subentrato nel novembre 1996 al fratello HE nell'amministrazione della Immobiliare FI ed aveva, in tale qualità, soltanto sottoscritto l'atto con il Lo IC il 9/9/1997. Si assume che pertanto egli era all'oscuro delle asserite manovre simulatorie e che, comunque, a suo favore dovrebbe essere riconosciuta sussistente l'attenuante di cui all'art. 114 c.p.. L'assunto del tribunale è nel senso che i due atti di compravendita del terreno appartenente ai RI facevano parte di un'unica operazione posta in essere per prevenire provvedimenti di prevenzione patrimoniali, evolutasi nel tempo, configurante un illecito permanente e nella quale l'odierno imputato ebbe una parte attiva, quanto meno, di consapevole concorrente. In realtà, il delitto di fraudolento trasferimento di valori ha natura di reato istantaneo con effetti permanenti, come ha affermato questa Corte, a sezioni unite, con una pronuncia che ha individuato il momento consumativo del reato in quello in cui si realizza l'attribuzione fittizia e che ha dichiarato irrilevante il permanere della situazione antigiuridica conseguente alla condotta criminosa (sent. 2 8 febbraio 2001, n. 8). Poiché i detti giudici di prime cure hanno dimostrato che entrambi i contratti di compravendita menzionati in atti erano fittizi, ne risulta che l'imputato è chiamato a rispondere della sola porzione dell'intera vicenda costituita dall'autonomo reato configurato con la compravendita della quale egli fu simulato venditore, nella qualità di amministratore della società cedente. Da questa diversa impostazione non consegue comunque la smentita dell'assunto recepito nella sentenza impugnata. L'intestazione del lotto di terreno alla Immobiliare FI era fittizia e questa circostanza era nota, trattandosi di affari nei quali era interessata la famiglia. Ed altrettanto fittizio era il contratto di vendita da un intestarlo simulato ad un acquirente simulato, dal quale l'imputato non riceveva quel prezzo della vendita che l'atto notarile da lui sottoscritto asseriva essere stato pagato.
Il contributo cosi fornito di persona non poteva dirsi di trascurabile entità, tale da integrare la circostanza attenuante di cui all'art. 114 c.p.. Come è noto, questa attenuante ricorre allorché il contributo causale del compartecipe è di così scarso rilievo da giustificare un diverso ruolo, tra i partecipanti, senza mutamento del risultato finale. Nel caso di specie il FI GI era l'amministratore dell'impresa immobiliare apparentemente cedente;
impersonava la società a nome della quale agiva;
e non avrebbe potuto essere sostituito in questo ruolo senza una procedura che conferisse il relativo potere a terzi. Il reato attribuito all'imputato non può essere derubricato a quello di favoreggiamento, come richiede il ricorrente, per la totale diversità degli elementi costitutivi. Il delitto di favoreggiamento, di cui all'art. 379 c.p., richiede che sia commesso, da altri, un reato in ordine al quale l'agente si adopera perché il soggetto coadiuvato se ne assicuri il prodotto, il profitto o il prezzo. Il delitto di cui al D.L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies si realizza attraverso atti finalizzati ad eludere le misure di prevenzione patrimoniali o anticontrabbando ovvero finalizzati ad agevolare la commissione di reati di ricettazione e di riciclaggio. Nel caso in esame il FI non agi per consentire a terzi (i RI) di percepire il risultato utile di un loro reato. Per contro, attribuì fittiziamente ad altri la titolarità di un bene immobile in modo che questo non figurasse tra la disponibilità dei soggetti favoriti, nel pericolo dell'applicazione di misure di vincolo o di confisca, in applicazione delle norme di prevenzione per il contrasto alla criminalità mafiosa.
Il reato in addebito non è prescritto (prescrizione decennale come termine di base, aumentata a quindici anni per le interruzioni). Si applicano al riguardo le disposizioni di cui agli artt. 157 e 160 nel testo antecedente alla modifica apportata dalla L. n. 251 del 2005, atteso che al momento dell'entrata in vigore di questa legge il procedimento pendeva in grado di appello. La norma transitoria che così disponeva è stata sottoposta al vaglio della Corte costituzionale e, per quanto qui interessa, dichiarata non illegittima. Si è infatti ritenuto che appariva arbitrario far dipendere l'applicazione di una disciplina di natura sostanziale da eventi di nessun rilievo quali l'apertura, o meno, di un dibattimento (oltretutto, momento processuale, questo, neppure presente in tutte le tipologie di giudizio), ed in tal senso fu dichiarata illegittima una parte della detta norma transitoria;
mentre analoga considerazione non poteva essere effettuata in relazione allo sviluppo del processo in gradi, caratterizzati dal fatto di essere dovuti a rinnovati impulsi provenienti dalle parti. La questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente è quindi manifestamente infondata.
Conclusivamente, il ricorso nell'interesse del FI GI deve essere respinto.
SE MA FA.
Sostiene il ricorrente che l'imputata SE effettuò operazioni bancarie di prelievo di fondi da società facenti capo al marito PA FI, subito dopo il di lui arresto, unicamente per esigenze delle società intestate a lei ed al figlio. I giudici del merito hanno posto le operazioni di movimento fondi in relazione al biglietto che il PA aveva lasciato ai familiari all'atto dell'arresto e nel quale si avvertiva di fare attenzione alle banche. All'arresto, ed alla consegna del biglietto, erano seguiti ripetuti atti di prelievo e di travaso di fondi. Se ne è ricavato che queste operazioni erano finalizzate a travasare su conti di terzi beni che avrebbero potuto essere aggrediti da provvedimenti di prevenzione patrimoniale in danno del PA FI, in cella per imputazioni in tema di criminalità mafiosa. Contro questo convincimento dei primi giudici nulla è stato opposto, se non la ripetuta e ribadita asserzione di una spiegazione contraria, quella, cioè, per cui furono compiute normali attività di gestione sociale. Ma il provvedimento di sequestro di beni del PA arrivò appena dopo, il 28 novembre 2003, a dimostrare che il pericolo era stato avvertito e si era cercato di prevenirlo (la sentenza impugnata rinvia ad altri elementi raccolti in tal senso: pag. 10). E la somma complessivamente ritirata e distolta risultava importante e significativa di per sè, a dare una univoca coloritura alle operazioni che l'avevano movimentata.
Anche in relazione a questa seconda vicenda non risultano vizi logici o travisamenti nelle motivazioni della pronuncia impugnata. Le doglianze del ricorrente sono state compiutamente esaminate e sono state disattese con argomenti che non meritano appunti di incoerenza, mancata aderenza alla realtà dei risultati processuali e di manifesta incongruità. Anche per questa parte il ricorso deve essere respinto.
Il rigetto del ricorso comporta, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2009.
Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2009