Cass. pen., sez. II, sentenza 09/07/2009, n. 39303
CASS
Sentenza 9 luglio 2009

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Il delitto previsto dall'art. 12-"quinquies", comma primo, del D.L. n. 306 del 1992, convertito, con modificazioni, nella L. n. 356 del 1992 si realizza con la commissione di atti finalizzati ad eludere le misure di prevenzione patrimoniali o anticontrabbando, ovvero ad agevolare la commissione di reati di ricettazione e di riciclaggio e si differenzia dal delitto di favoreggiamento reale perché quest'ultimo presuppone la commissione, ad opera di terzi, di un reato in ordine al quale l'agente si adoperi per assicurarne il prodotto, il profitto o il prezzo all'autore. (Fattispecie nella quale la Corte ha qualificato "ex" art. 12 "quinquies" la condotta accertata dell'imputato, che aveva attribuito fittiziamente a terzi la titolarità di un bene immobile in modo che questo non figurasse in loro disponibilità, nel pericolo dell'applicazione di misure di prevenzione antimafia).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 09/07/2009, n. 39303
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 39303
    Data del deposito : 9 luglio 2009

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