Sentenza 24 settembre 2013
Massime • 1
In tema di prove, la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che, come tale, non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/09/2013, n. 41505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41505 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CAMMINO Matilde - Presidente - del 24/09/2013
Dott. GALLO Domenico - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 2001
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 3615/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TE OL, nato a [...] i 7/8/1964;
avverso la sentenza 3/10/2011 della Corte d'appello di Roma, 2 sezione penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. DELEHAYE Enrico che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito per l'imputato, l'avv. Perone Anna Maria, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 3/10/2011, la Corte di appello di Roma, confermava la sentenza del Tribunale di Velletri, in data 17/10/2006, che aveva condannato TE OL alla pena di anni tre, mesi due di reclusione ed Euro 900,00 di multa per i reati di riciclaggio e tentata estorsione.
2. La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l'atto d'appello e confermava le statuizioni del primo giudice, ritenendo accertata la penale responsabilità dell'imputato in ordine ai reati a lui ascritti, ed equa la pena inflitta.
3. Avverso tale sentenza propone ricorso l'imputato per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando due motivi di gravame.
3.1 Con il primo motivo deduce mancanza e manifesta illogicità della motivazione con riferimento ai reati di riciclaggio e tentata estorsione ai danni di TT ES. Al riguardo eccepisce che l'unico elemento a carico del prevenuto sono le dichiarazioni della sua ex convivente TT ES e si duole che la Corte territoriale abbia fondato le proprie conclusioni su un vero e proprio atto di fede nelle dichiarazioni della TT, senza effettuarne il controllo di affidabilità, ignorando i motivi di astio e di rancore che la denunciante nutriva per il suo ex convivente.
3.2 Con il secondo motivo deduce la manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'imputazione di riciclaggio relativa all'autovettura. In particolare eccepisce la carenza della prova della riconducibilità al prevenuto della contraffazione del telaio. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Secondo l'insegnamento di questa Corte, in tema di valutazione della prova testimoniale, a base del libero convincimento del giudice possono essere poste sia le dichiarazioni della parte offesa sia quelle di un testimone legato da stretti vincoli di parentela con la medesima. Ne consegue che la deposizione della persona offesa dal reato, pur se non può essere equiparata a quella del testimone estraneo, può tuttavia essere assunta anche da sola come fonte di prova, ove sia sottoposta a un attento controllo di credibilità oggettiva e soggettiva, non richiedendo necessariamente neppure riscontri esterni, quando non sussistano situazioni che inducano a dubitare della sua attendibilità" (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 6910 del 27/04/1999 Ud. (dep. 01/06/1999) Rv. 213613; Sez. 5, Sentenza n. 8934 del 09/06/2000 Ud. (dep. 08/08/2000) Rv. 217355; Sez. 2, Sentenza n. 4281 del 17/08/2000 Cc. (dep. 24/08/2000) Rv. 217419).
3. Tanto premesso, occorre precisare che: "in tema di prove, la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e che non può essere rivalutata in sede di legittimità, a meno che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni" (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8382 del 22/01/2008 Ud. (dep. 25/02/2008) Rv. 239342).
4. Nel caso di specie il percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale non presenta contraddizioni manifeste, al contrario il controllo dell'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa è stato effettuato dalla Corte con argomentazioni in fatto coerenti e prive di vizi logico-giuridici. Del resto il TE non ha mai fornito alcuna prova delle modalità di acquisto dell'autovettura e quindi non ha fornito alcuna giustificazione della provenienza del bene. Ciò costituisce conferma indiretta delle dichiarazioni della TT.
5. Per quanto riguarda il secondo motivo in punto di prova del riciclaggio, la Corte ha specificamente motivato in ordine agli elementi indiziari che costituiscono prova logica della riconducibilità al TE della contraffazione del telaio dell'autovettura in questione, osservando che "la vettura acquistata dal TE a Tenerife e dallo stesso ricondotta in Italia non può identificarsi nella vettura già preventivamente venduta a Tenerife dalla signora TT, atteso che tale vettura non aveva certo bisogno della ripunzonatura dello stesso numero di telaio, e, dall'altro, che solo il TE poteva essere a conoscenza del numero originale di telaio dell'autovettura, dato il rapporto di convivenza con la TT". Quindi la Corte ha concluso che solo l'imputato "poteva curare il mutamento del numero di telaio presente nella diversa Smart che si era procurato in modo da farlo coincidere con quello (da lui conosciuto) della vettura già appartenuta alla convivente TT". Le conclusioni a cui è pervenuta la sentenza impugnata sono prive di vizi logici e sono coerenti con le regole che governano la formazione della prova indiziaria di cui all'art. 192 c.p.p., comma 2. 6. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2013