Sentenza 12 novembre 2013
Massime • 1
La parte che abbia omesso di depositare la lista dei testimoni nel termine di legge ha la facoltà di chiedere la citazione a prova contraria dei testimoni, periti e consulenti tecnici, considerato che il termine perentorio per il deposito della lista dei testimoni è stabilito, a pena di inammissibilità, dall'art. 468, comma primo, soltanto per la prova diretta e non anche per quella contrari, e che l'opposta soluzione vanificherebbe il diritto alla controprova, il quale costituisce espressione fondamentale del diritto di difesa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/11/2013, n. 2815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2815 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 12/11/2013
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUNO Paolo A. - rel. Consigliere - N. 2871
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - N. 5773/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AM AN, nato il [...];
avverso la sentenza del Tribunale di Pistoia del 12/07/2012;
visto il ricorso, gli atti e la sentenza impugnata;
udita la relazione del consigliere dr. Paolo Antonio BRUNO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. MAZZOTTA Gabriele, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentito, altresì, l'avv. Del Favero Luca, sostituto processuale L'avv. Badiani Pier Nicola, difensore del CA, che si è riportato al ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Pistoia confermava la sentenza del 13/01/2011 con la quale il Giudice di pace di quella stessa città aveva dichiarato CA AN colpevole del reato di cui all'art. 594 cod. pen. perché, nel corso di una conversazione telefonica, offendeva l'onore ed il decoro di AN ES dicendogli "... Voi L'NA siete tutti dei ladri......sei un imbecille;
e, per l'effetto, l'aveva condannato alla pena di Euro 300,00 di multa nonché al risarcimento del danno in favore della persona offesa quantificato in Euro 500. 2. Avverso la pronuncia anzidetta impugnata l'imputato, assistito dall'avv. Pier Nicola Badiani, ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo d'impugnazione il ricorrente denuncia inosservanza od erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui avrebbe dovuto tenersi conto nell'applicazione della legge penale, ai sensi L'art. 606 c.p.p., lett. b); mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, ai sensi L'art. 606, lett. e) e mancata assunzione di prova decisiva, ai sensi dello stesso art. 606, lett. d) del codice di rito. Contesta, in particolare, l'affermazione del giudice di appello che aveva ritenuto corretta la decisione del primo giudice di non ammettere i testi presentati ai sensi L'art. 468 codice di rito sull'assunto L'inapplicabilità, alla procedura innanzi al giudice di pace, del meccanismo anzidetto. Sostiene, in proposito, che la facoltà di contrapporre testi di prova contraria al testimoniale offerto da controparte non era subordinata all'onere della previa presentazione della lista. Contesta, ad ogni modo, la motivazione resa sul punto dal giudice di appello.
Con il secondo motivo si deduce inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale, ai sensi L'art. 606, lett. b); mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, ai sensi L'art. 606, lett. e), codice di rito. Si duole, al riguardo, che il giudice di appello abbia compiuto erronea valutazione del materiale probatorio, senza avvedersi L'inidoneità dello stesso a sostenere la responsabilità L'imputato oltre il ragionevole dubbio.
Con il terzo motivo si denuncia mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, ai sensi L'art. 606, lett. e) per l'asserita contraddittorietà con le risultanze processuali e relativo travisamento, con particolare riferimento alle testimonianze specificamente indicate.
2. Il primo profilo di censura attiene alla mancata assunzione di prova asseritamente decisiva sub specie della negata ammissione dei testi di prova contraria. Al riguardo, il ricorrente critica l'orientamento interpretativo recepito dal giudice a quo, secondo cui la facoltà di chiedere la citazione di testi è data a ciascuna parte con funzione integrativa delle liste già presentate e non può, pertanto, essere esercitata da chi non abbia tempestivamente presentato la lista testimoniale e la cui richiesta probatoria è divenuta, quindi, inammissibile.
La censura, in linea astratta, non può ritenersi priva di fondamento. Ed invero, sulla questione processuale questa Corte di legittimità ha già avuto modo di pronunciarsi con interpretazione che va, di certo, ribadita in questa sede. Si è, infatti, statuito che la parte che abbia omesso di depositare la lista dei testimoni nel termine di legge ha la facoltà di chiedere la citazione a prova contraria dei testimoni, periti e consulenti tecnici, considerato che il termine perentorio per il deposito della lista dei testimoni è stabilito, a pena di inammissibilità, dall'art. 468, comma 1, soltanto per la prova diretta e non anche per quella contraria, giacché diversamente, il diritto alla controprova che costituisce espressione fondamentale del diritto di difesa, ne risulterebbe vanificato (cfr. Sez. 5, n. 9606 del 03/11/2011, dep. 13/03/2012, Rv. 252158). Nell'occasione, si è osservato che la contraria opinione espressa dai giudici di merito prendeva le mosse dall'interpretazione meramente letterale della norma di cui all'art. 468, comma 4, che, nell'affermare: in relazione alle circostanze indicate nelle liste, ciascuna parte può chiedere la citazione a prova contraria di testimoni, periti e consulenti tecnici non compresi nella propria lista, ovvero presentarli al dibattimento, sembra davvero subordinare l'esercizio della facoltà in oggetto (specie con la locuzione non compresi nella propria lista) alla tempestiva presentazione della lista e, dunque, alla rituale richiesta di prova diretta. Siffatta interpretazione non è però condivisibile, in quanto, relegando la prova contraria in ambito ancillare, o subalterno, rispetto alla prova diretta, offre una lettura meramente riduttiva del ruolo della riprova, che costituisce, invece, una delle più pregnanti espressioni del diritto di difesa.
La centralità della prova contraria, in piena sintonia con i principi ispiratori del processo penale e con i precetti costituzionali, ha trovato, del resto, formale consacrazione nel disposto L'art. 495, comma 2 (secondo cui l'imputato ha diritto all'ammissione delle prove, indicate a discarico, sui fatti costituenti oggetto delle prove a carico) non a caso richiamato dall'art. 606, lett. d), nel testo novellato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, all'evidente fine di far assurgere l'eventuale violazione a specifico motivo di ricorso per cassazione (mancata assunzione di prova decisiva, quando la parte ne ha fatto richiesta anche nel corso L'istruttoria dibattimentale, limitatamente ai casi previsti dall'art. 495, comma 2). Del resto, il diritto di articolare la prova contraria, ai sensi del menzionato art. 468, comma 4, è svincolato dalle forme indicate nel primo comma di tale articolo (deposito della lista almeno sette giorni prima del dibattimento) e prescinde dalla deduzione probatoria della parte avversa (così Cass. 13.1.1995, n. 1607, rv. 200658 richiamata dalla stessa sez. 6 n. 17222/2010). In particolare, il termine perentorio per il deposito della lista testimoniale è stabilito, a pena d'inammissibilità, dall'art. 468, comma 1, soltanto per la prova diretta e non anche per quella contraria, giacché diversamente il diritto alla controprova, che costituisce un aspetto fondamentale del più generale diritto di difesa, ne risulterebbe vanificato (cfr. Cass. sez. 5, 17.2.2003, n. 12559, rv. 228023). È significativo, inoltre, che nella fattispecie esaminata dalla menzionata sentenza, n. 1607/1995 il Supremo Collegio abbia stigmatizzato il rigetto L'istanza difensiva volta ad ottenere l'audizione del proprio consulente medico-legale, sull'erroneo assunto che il P.M. non aveva indicato nella propria lista alcun perito ed aveva rinunciato all'esame del suo consulente. Tanto, ad eloquente conferma che l'esercizio del diritto alla riprova non può essere, in alcun modo, condizionato dalle strategie di controparte.
2. Nondimeno, la riconosciuta fondatezza della censura non comporta gli auspicati effetti demolitori della pronuncia impugnata. Ed invero, la doglianza relativa alla mancata ammissione di prova decisiva non può prescindere - in ossequio al principio L'autosufficienza del ricorso - dall'assolvimento L'onere di specificazione volto ad indicare il coefficiente di decisività della prova pretermessa, ossia la sua potenziale capacità, ove ammessa, di contrastare efficacemente le prove a carico sì da scardinare la tenuta logica del costrutto giustificativo della sentenza impugnata e da ribaltare il giudizio di colpevolezza. Nel caso di specie, l'onere L'allegazione non può dirsi assolto, avendo omesso il ricorrente di indicare le ragioni per le quali la prova non ammessa sarebbe stata capace di disarticolare il percorso logico-giuridico seguito del giudice a quo, valendo a dimostrare la reclamata estraneità L'imputato, odierno ricorrente.
La seconda e terza censura - congiuntamente esaminabili per identità di rado contestativa, con riferimento alla contestata congruità del compendio motivazionale - si pongono entrambe ai limiti L'ammissibilità. Ed invero, l'insieme giustificativo della sentenza impugnata non merita le critiche del ricorrente, posto che, con argomentazioni immuni da vizi di sorta, ha dato ampio conto del ribadito giudizio di colpevolezza a carico L'imputato. La stessa struttura motivazionale rivela, altresì, corretta valutazione delle emergenze probatorie nel pieno rispetto degli ordinari canoni di apprezzamento delle emergente probatorie.
3. Per quanto precede, il ricorso - globalmente considerato - deve essere rigettato, con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2014