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Sentenza 8 giugno 2026
Sentenza 8 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/06/2026, n. 21097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21097 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: AJ LA nato a (ALBANIA) il 03/03/1980 MA TI nato a [...] il [...] CO LE nato a (ALBANIA) il 27/11/1980 QA RI nato a (ALBANIA) il 22/06/1978 AH IN nato a (ALBANIA) il 29/12/1987 AJ GI nato a (ALBANIA) il 15/01/1982 IR LJ nato a (ALBANIA) il 21/01/1982 IM AN nato a (ALBANIA) il 04/10/1983 TA AN nato a (ALBANIA) il 18/06/1983 AU IS nato a (ALBANIA) il 26/11/1993 LL AR nato a (ALBANIA) il 07/03/1981 AZ TJ ( IA AZ MA ) nato a (ALBANIA) il 17/02/1968 AB DI ET ER DI nato a (ALBANIA) il 12/08/1989 avverso la sentenza del 16/09/2024 della Corte d'appello di Firenze Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere AN DA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA COSTANTINI che ha concluso per l’inammissibilità di tutti i ricorsi. Penale Sent. Sez. 4 Num. 21097 Anno 2026 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 16/10/2025 2 RITENUTO IN FATTO 1. Il giudizio di appello innanzi alla Corte di appello di Firenze, esitato nella sentenza in epigrafe indicata, ha avuto ad oggetto le sentenze emesse nell’ambito del proc. pen. r.g. app. 2034/2023 a carico di AJ LA + 20 e del proc. pen. r.g. app. 616/2024 a carico di AZ DE, definiti in sede di giudizio abbreviato. I sopracitati procedimenti sono stati riuniti con apposita ordinanza dalla Corte di appello di Firenze, sussistendo i presupposti di cui all’art. 17 cod. proc. pen. Le vicende di entrambi i procedimenti attengono a varie fattispecie di reato e traggono origine da indagini per traffici ed importazioni di sostanza stupefacente, incentrate sul ruolo assunto dai fratelli MA, per l'associazione di cui al capo B), e da EX RI, per il sodalizio di cui al capo C). 2. Avverso la sentenza di appello, che ha confermato rispetto a tutti gli odierni ricorrenti le sentenze di primo grado, hanno proposto ricorso AB DI, CO LE, AH IN, QA RI, AR LL, AJ RG, MA TI, IM AN, AZ TJ, EQ LJ, AU IS, TA AN, AJ LA. 3. Il ricorso di AB DI consta di due motivi con cui si deducono: 3.1. Violazione di legge in relazione all’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nonché agli artt. 43 e 110 cod. pen.; mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, per avere la sentenza impugnata erroneamente ed illogicamente ritenuta la partecipazione dell’imputato all’associazione di cui al capo C), pur dopo averlo assolto dal reato fine di cui al capo 1C); inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o di decadenza;
travisamento della prova. La difesa lamenta che la sentenza impugnata abbia omesso di prendere in considerazione le deduzioni difensive, offrendo una motivazione apparente. La condotta dell’imputato avrebbe unicamente integrato un contributo occasionale e concorsuale alla commissione di un singolo reato. Dagli atti processuali non emergerebbe mai la volontà dell’imputato di fare parte di un’associazione ex art. 74 d.P.R. 309/90, condividendone il programma criminoso, né tale consapevolezza nei suoi riguardi sarebbe emersa dai correi. La difesa si duole che la Corte territoriale abbia ritenuto bastevole per sostenere la gravità indiziaria in ordine al reato associativo il richiamo al reato fine di cui al capo 3C). Né l’imputato può essere ritenuto un concorrente esterno nel reato associativo. La sentenza impugnata si sarebbe limitata ad affermare la sufficienza del dolo eventuale in capo all'imputato, indipendentemente dalla sua consapevolezza e dalla sua volontà di perseguire il programma del sodalizio. Mancherebbe la prova che il prevenuto fosse a conoscenza dei fini illeciti dell’associazione, rispetto alla quale dagli atti del processo non emergerebbe alcunché di certo circa un ruolo cosciente e concreto dell’AB; 3 3.2. Violazione degli artt. 132, 133 e 69 cod. pen., per essere la pena irrogata sproporzionata rispetto al disvalore dei fatti contestati, nonché in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, invocate con giudizio di prevalenza. 4. Il ricorso di CO LE consta di cinque motivi: con cui si deducono: 4.1. Manifesta illogicità della motivazione in ordine alla doglianza relativa all’eccessività della pena base irrogata. La difesa ricorda che il Giudice di primo grado aveva determinato la pena base in anni 8 di reclusione ed euro 33.000,00 di multa, senza motivare su una pena base così elevata e senza tener conto della sentenza n. 40/2019 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90, nella parte in cui prevede la pena minima edittale della reclusione nella misura di anni 8, anziché di anni 6; 4.2. Illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che si richiedono in misura prevalente alle ritenute aggravanti, lamentandosi che il Giudice di primo grado abbia sul punto omesso di motivare;
4.3. Illogicità della motivazione in ordine alla mancata esclusione dell’aggravante di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90. Diversamente da quanto assume la Corte territoriale, che ha ritenuto irrilevante la suddivisione interna ai correi della sostanza, la difesa insiste nell’affermare che erano soltanto due i chilogrammi nella disponibilità dell’imputato; 4.4. Illogicità della motivazione in ordine alla mancata esclusione delle aggravanti di cui agli artt. 3 e 4 L. 146/2006. La sentenza di primo grado a p. 48, in relazione al capo 5B), escludeva l’aggravante di cui all’art. 3 L. 146/2006 e riteneva sussistente l’aggravante di cui all’art. 4 della medesima legge, mentre a p. 59, affermava che “non pare sussistere l’aggravante di cui all’art. 4 L. 146/2006”; ancora, a p. 31, in relazione al capo 1B), aveva ritenuto non sussistente l’aggravante dell’anzidetto art. 4; 4.5. Mancanza della motivazione in ordine alla doglianza con cui si lamentava l'eccessività dell'aumento operato ai sensi dell'articolo 81 cod. pen. in relazione al capo di imputazione 5 B). 5. AH IN e QA RI sollevano tre motivi di ricorso pressoché identici, con alcune precisazioni e diversità di cui si darà conto, con cui deducono: 5.1. In relazione al reato contestato al capo 7B), violazione di legge e vizio di motivazione, anche sotto il profilo della mancata risposta alle doglianze difensive, reputate decisive, con riguardo alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90. La difesa, nel richiamare le doglianze sollevate sul punto nel giudizio di appello, ricorda che solo 2 chilogrammi di cocaina erano stati sottoposti a sequestro e alla successiva perizia tossicologica, mentre l'intero 4 quantitativo, determinato in 7 chilogrammi lordi, non era mai stato sottoposto a sequestro e, di conseguenza, a perizia, per cui la stima del relativo principio attivo è stata effettuata in modo del tutto ipotetico e congetturale. A rafforzare queste considerazioni la difesa richiama anche le risultanze della messaggistica intercettata da cui si ricava che mentre il quantitativo di 2 chili, sequestrato a Rimini era di buona qualità, quello di 7 chili lordi inviati da AH IN a Perugia era di scarsa qualità, così dimostrando che il principio attivo presente nella minor quantità di sostanza stupefacente - che sarebbe poi stata sequestrata e periziata - era di molto maggiore rispetto al principio attivo presente nella maggior quantità di stupefacente destinata a Perugia, mai sequestrata e mai periziata. La difesa fa inoltre presente che, con riferimento al reato contestato al capo 10B) dell’imputazione, il Giudice di primo grado aveva escluso la configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90. Al riguardo, la sentenza impugnata nulla dice. La difesa contesta altresì l’affermazione, contenuta nell’impugnata sentenza, secondo cui “la determinazione peritale della percentuale di principio attivo contenuto nella sostanza sequestrata non risulta essenziale laddove altre fonti probatorie consentono al giudice di ricavare risultati utili a tal fine”, poiché la sussistenza dell'ingente quantità può essere affermata soltanto quando si riscontrino elementi certi che consentono di pervenire per via indiretta al dato quantitativo: nel caso di specie non soltanto difetterebbero elementi indiziari univocamente indicativi di un alto grado di purezza del quantitativo di sostanza stupefacente non sequestrato ma vi sarebbero elementi univocamente indicativi della sua scarsa qualità. La motivazione della Corte territoriale sarebbe dunque contraddittoria e manifestamente illogica se rapportata al contenuto della messaggistica che il GU ha riportato nella sentenza di primo grado e che la Corte di appello ha invece ignorato, così non dando risposta alle relative doglianze difensive. Con riguardo al solo AH IN, la difesa osserva che, non essendo mai stato sequestrato e sottoposto a perizia il quantitativo dei 7 chili, finiti a Perugia e riferibili all’odierno ricorrente, non possa parlarsi, come invece ha fatto la Corte di merito, della “medesimezza della sostanza importata in Italia in un unico carico”; 5.2. Violazione di legge e mancanza assoluta di motivazione, anche sub specie di motivazione apparente con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La difesa lamenta che la Corte territoriale, a fronte delle dichiarazioni ammissive degli imputati e del leale comportamento processuale, si sia adagiata su una mera formula di stile che rivelerebbe la mancata valutazione delle articolate considerazioni poste con l’atto di appello. Quanto ad RI QA, nel motivo di ricorso riguardante le attenuanti generiche, la difesa, dopo aver ricordato la vicenda giudiziaria dell’’imputato inizialmente dichiarato latitante, successivamente tratto in arresto in Belgio in esecuzione di MAE, ha evidenziato come, all’udienza del 25 marzo 2022, il difensore avesse depositato una dichiarazione proveniente dall'imputato con cui 5 questi dichiarava di rinunciare a partecipare al processo, di rinunciare ad ogni eccezione relativa alla propria assenza e di rinunciare a far valere il profilo dell’impedimento a comparire, nonché di accettare la giurisdizione del giudice procedente, dichiarazione che consentiva di superare ogni profilo di improcedibilità legato alla detenzione all'estero dell'imputato, di tal che la sua posizione virtualmente stralciata veniva riunita alle posizioni degli altri imputati per essere giudicata unitamente a queste. Si tratta di dichiarazione nella quale l'imputato affermava la propria colpevolezza in relazione alle due importazioni di cocaina che gli erano contestate. La difesa sottolinea il leale comportamento processuale che rendeva possibile il superamento delle problematiche connesse alla consegna dell'imputato dal Belgio all'Italia. Ciò detto, la difesa lamenta il diniego delle invocate attenuanti generiche pur avendo il Giudice di primo grado affermato che le dichiarazioni spontanee ammissive dell’imputato avevano contribuito a ricostruire i fatti-reato. Rilievo quest’ultimo richiamato anche per AH;
5.3. Manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla determinazione della pena in ordine alla ravvisata continuazione ex art. 81 cpv. cod. pen. L'aumento per la continuazione è stato determinato in anni 2 di reclusione senza che di tale quantificazione sia stata in alcun modo esplicitata nella sentenza di primo grado la ragione. La motivazione della Corte di appello sul punto non adempierebbe all'onere motivazionale, posto che oltre al criterio della gravità dei fatti e del loro disvalore rileva anche il criterio della valutazione della capacità a delinquere del reo al cui fine sarebbero dovute valere tutte le considerazioni spese nell'atto di appello a sostegno della richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche. 6. Il ricorso di AR LL consta di due motivi con cui si deducono: 6.1. NZ di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza, con riguardo al capo di imputazione 7 C), dell'aggravante di cui all'art. 112 cod. pen. La motivazione sul punto si riporterebbe acriticamente alla sentenza di primo grado e sarebbe di mero stile, perché priva di confronto adeguato con le risultanze del caso concreto che erano invece state oggetto di puntuali rilievi critici in sede di impugnazione che la difesa ripropone nel presente ricorso;
6.2. Violazione dell'art. 62-bis cod. pen., in relazione all'art. 133 cod pen e il relativo vizio di motivazione. Già il Giudice di primo grado avrebbe omesso totalmente di confrontarsi con una serie di elementi positivi che avrebbero sicuramente consentito il riconoscimento delle invocate circostanze attenuanti generiche. 7. Il ricorso di AJ RG si fonda su due motivi con cui si deducono: 7.1. Violazione di legge e vizio di motivazione per carenza di prova certa suffragante la ritenuta colpevolezza dell’imputato. Questa si sarebbe basata solo su presunzioni e congetture. La sentenza impugnata avrebbe omesso di attribuire congrua 6 rilevanza a due circostanze illuminanti per la manifesta estraneità del prevenuto al reato che gli viene contestato: l'insussistenza di alcun coinvolgimento, anche indiretto, dell'odierno ricorrente nella fase della preparazione, pianificazione ovvero ricezione dello stupefacente, stante la carenza di operatività e reperibilità del medesimo nei frangenti in cui si consumava il reato;
la presunta attività posta in essere dal prevenuto sarebbe stata evidenziata in tre sole intercettazioni telefoniche, due delle quali avvenute tra terzi e solo una intercorsa con il fratello sicché l’interpretazione colpevolista dell'espressione “ti mando almeno 30…“ non risulta conferente con alcune ipotesi di cessione di stupefacente;
non risulta agli atti alcuna conversazione ambientale ovvero telefonica in cui si dimostri la raccolta della somma di denaro al fine di acquistare la sostanza stupefacente. Si tratterebbe di circostanze che assumono una significativa valenza in ordine reale motivo per il quale l'imputato si trovava ad avere contatti con il fratello. La descrizione oggetto dell'annotazione di polizia giudiziaria non può ritenersi l'elemento di prova sufficiente a qualificare il ruolo partecipativo del prevenuto ex art. 73 d.P.R. 309/90. Non è possibile attribuire significato a talune intercettazioni la cui reale interpretazione è rimasta oscura o non ha permesso un giudizio diverso da quello di mera verosimiglianza;
7.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio, ritenuto oltremodo gravoso. Si lamenta altresì il denegato riconoscimento della massima estensione delle attenuanti generiche già riconosciute dal primo Giudice. 8. Il ricorso di MA TI (a firma dell’avv. Francesco Petrelli) si fonda su nove motivi, con cui si deducono: 8.1. Violazione degli artt. 6 e seg. cod. pen. con riferimento al capo B), nonché mancanza illogicità e contraddittorietà della motivazione per avere la Corte di appello risposto con argomentazioni apparenti ed apodittiche al motivo inerente il difetto di giurisdizione, ampiamente devoluto dalla difesa nel suo atto d'appello, e per avere fornito una motivazione priva della necessaria completezza e congruità, citando un precedente giurisprudenziale del tutto inconferente ed omettendo di dare risposta adeguata alle specifiche deduzioni difensive sul punto. Queste evidenziavano la natura integralmente olandese del sodalizio illecito di cui al capo di imputazione B), l'impossibilità di far discendere dall'eventuale riconoscimento del requisito della transnazionalità del reato una modifica di quanto disposto dagli artt. 6 e seg. cod. pen. e, quindi, l'erronea applicazione dei criteri di attribuzione della giurisdizione. La Corte di appello, con motivazione assai stringata, ha affermato la sussistenza della giurisdizione dello Stato italiano in forza del dedotto carattere transnazionale del reato, come definito dall'art. 3, lett. d), L. 146/2006. Si tratta di lettura superficiale e distorta non solo delle risultanze probatorie ma delle norme in concreto applicabili alla fattispecie in esame. Già la sentenza del GU di Firenze aveva ritenuto di poter risolvere la questione della 7 devoluta mancanza di giurisdizione asserendo che “la contestazione e il riconoscimento del solo carattere transnazionale delle associazioni in esame, ai sensi dell'art. 3 L. 146/2006…, consenta la giurisdizione dello Stato italiano ai sensi dell'art. 7 comma 5 c.p. in ragione di quanto previsto sul punto nella Convenzione di Palermo del 2006, determinando così la rilevanza giuridica anche della rinuncia alla giurisdizione su tali fatti da parte dell'Olanda” (sent. GU p. 19). A fronte di tale motivazione il difensore, con l’atto di appello, aveva sottolineato che la condotta associativa contestata al capo B) si era svolta interamente in Olanda, come peraltro emerge dalle stesse conclusioni della sentenza di primo grado. Ancora nell’atto di appello si sottolineava come anche lo stesso pubblico ministero avesse riconosciuto l’inesistenza in atti della prova di detto collegamento. Era stato infatti lo stesso GU ad escludere come sodali tutti quei soggetti che l'accusa aveva inserito al fine di dimostrare quel contatto diretto con il territorio italiano che solo poteva giustificarne la giurisdizione, avendo tuttavia lo stesso GU operato in maniera contraddittoria vanificando le suddette conclusioni in punto di riconoscimento della giurisdizione. La difesa ricorda come l’art. 6 cod. pen. non sia stato modificato né dalla L. 146/2006, di tal che il luogo di commissione del reato, nazionale o transnazionale non è quello ove si sono prodotti effetti sostanziali, né dalla Convenzione di Palermo. La rinuncia alla giurisdizione, operata dall’Olanda, non attribuisce all’Italia una giurisdizione non consentita dalla legge;
8.2. Violazione degli artt. 268, 270 e 729 cod. proc. pen., con riferimento alla mancata declaratoria di inutilizzabilità delle intercettazioni disposte in assenza di rogatoria internazionale al Canada, ivi essendo ubicati i server dei dispositivi BlackBerry sui quali è stata operata l'intercettazione dei relativi flussi telematici;
nonché mancanza ed illogicità della motivazione, avendo la Corte territoriale del tutto omesso di confrontarsi con le doglianze difensive relative al menzionato profilo di inutilizzabilità. Nell'atto di appello il difensore aveva evidenziato che i soggetti utilizzatori dei pin intercettati risultavano dimoranti in Olanda, ragion per cui, affinché si potesse procedere a legittime operazioni di captazione sulle utenze straniere in loro uso, si rendeva necessaria l'attivazione di una procedura di rogatoria diretta ad ottenere l'autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria olandese all'intercettazione del flusso telematico. La difesa ribadiva che l'intercettazione, disposta con autorizzazione del giudice italiano, ed eseguita per il tramite di rogatoria con l'autorità olandese, non era avvenuta per mezzo degli impianti installati nella Procura della Repubblica di Firenze, bensì tramite server della BlackBerry spa in Canada, vale a dire che il dato è stato intercettato all'estero e solo dopo essere stato captato/registrato e decodificato è stato girato ai server della Procura della Repubblica di Firenze da dove veniva “remotizzato”, per la sola lettura, presso gli uffici della Squadra Mobile di Firenze. Richiamata la distinzione tra le operazioni di captazione e registrazione del flusso telematico e quelle di decriptazione del contenuto del dato, nonché l’approdo ermeneutico cui sono pervenute le Sezioni 8 Unite di questa Corte relativamente all’acquisizione all'estero dei risultati di intercettazioni disposte da autorità giudiziaria straniera su piattaforma informatica criptata e criptofonini, la difesa sostiene che il caso di specie, equiparabile a quello trattato dalle Sezioni Unite, non abbia incontrato alcun vaglio da parte della Corte di appello fiorentina. Ricorda come, nella presente vicenda, i dati comunicativi, oggetto di intercettazione a norma dell'art. 266 -bis cod. proc. pen. e di autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria olandese, siano acquisiti ai sensi dell'art. 234-bis cod. proc. pen. mediante semplice richiesta di trasmissione di dati documentali inoltrata alla società canadese. La Corte di appello ha ritenuto che tale segmento istruttorio di acquisizione dei dati intercettati andasse ricondotto alla disciplina di cui all'art. 234-bis cod. proc. pen., all’uopo richiamando giurisprudenza che deve considerarsi ormai superata dall’interpretazione data delle Sezioni Unite. Sostiene invero la difesa che, nel caso di specie, si sia in presenza di captazione di dato “dinamico” (non “statico”) e, come tale, astrattamente inquadrabile nella disciplina in materia di intercettazioni ex art. 266-bis ss. cod. proc. pen., disciplina che non è stata rispettata con riguardo alla fase della decriptazione /acquisizione del dato dinamico intercettato. Sarebbe infatti stata necessaria l’attivazione di una rogatoria con il Canada, mai intervenuta, affinché l’attività di acquisizione del dato informatico da parte dell’autorità giudiziaria italiana potesse considerarsi validamente esperita. Ne conseguirebbe l’inutilizzabilità del compendio delle intercettazioni in quanto acquisito in violazione della disciplina prevista dagli artt. 268 e 270 cod. proc. pen.; 8.3. Violazione di legge per mancata declaratoria di inutilizzabilità delle intercettazioni telematiche disposte con rogatoria in favore dell'Olanda nei confronti dei pin riferiti all’imputato, inerenti alle conversazioni effettuate tramite sistemi di messaggistica BlackBerry, stante l'assenza nel fascicolo del pubblico ministero dei necessari provvedimenti autorizzativi dell'autorità estera olandese al momento della scelta del rito abbreviato;
nonché mancanza ed illogicità della motivazione, avendo la Corte di appello del tutto omesso di confrontarsi con le doglianze difensive relative all’anzidetto profilo di inutilizzabilità. Le diverse difese avevano eccepito l'assenza in atti dei provvedimenti autorizzativi dell'autorità olandese nonché la tardiva produzione da parte del pubblico ministero che avrebbe sensibilmente inciso sul diritto di difesa. Né all'atto della notifica dell'avviso ex art 415-bis cod. proc. pen. né al momento dell'ammissione al rito abbreviato nel fascicolo del PM era depositata alcuna richiesta di rogatoria od eventuali autorizzazioni concesse dallo Stato estero, venendosi così a determinare una inutilizzabilità patologica dell'atto non depositato. La Corte territoriale, tuttavia, non si è confrontata con le puntuali doglianze difensive, riproponendo asetticamente lo stesso argomentare del GU secondo cui “risultano compiutamente acquisiti al fascicolo tanto i decreti autorizzativi quanto gli atti conseguenti”, dal momento che gli stessi “ben possono essere acquisiti anche in seguito all'ammissione al rito speciale senza che ciò 9 incida in alcun modo sul diritto di difesa degli imputati, non avendo gli stessi alcun rilievo di tipo probatorio o investigativo” e tenuto altresì conto che ”si tratta di atti la cui acquisizione risulta ex lege doverosa” e che l'assenza di decreti autorizzativi delle intercettazioni nel fascicolo “non determina alcuna inutilizzabilità o nullità dei relativi risultati, ove non ne venga messa in discussione l'esistenza e la validità in quanto il mezzo di prova utilizzabile è rappresentato dalla registrazione e trascrizione delle conversazioni intercettate, già facenti parte del fascicolo del pubblico ministero al momento della richiesta del rito”. La difesa sottolinea come l'esistenza e la validità degli atti rogatoriali fosse stata sin da subito messa in discussione e come la gran parte degli atti relativi alla procedura rogatoriale avviate dalla Procura di Firenze, unitamente ai correlati provvedimenti autorizzativi dell'autorità olandese, oggetto di produzione documentale del PM in data 23 Febbraio 2022, non abbiano in realtà mai trovato ingresso nel fascicolo del pubblico ministero, neppure al momento in cui si verificava la discovery in favore delle difese con la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari. La difesa contesta esattamente l'esistenza dei provvedimenti autorizzativi dell'autorità olandese e, conseguentemente, la validità delle operazioni captative compiute. Nel procedimento di cui si tratta, i soggetti utilizzatori dei pin sottoposti ad intercettazione risultavano essere tutti dimoranti in territorio olandese, ragione per la quale, affinché si potesse procedere alle legittime operazioni di captazione sulle utenze straniere in loro uso, si rendeva necessaria l'attivazione di una procedura di rogatoria diretta ad ottenere l'autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria olandese all'intercettazione del flusso telematico. La difesa elenca le intercettazioni che sarebbero affette da inutilizzabilità. In assolvimento dell'onere relativo alla “prova di resistenza”, la difesa evidenzia che l'impianto motivazionale proposto nella pronuncia appellata non resisterebbe alla rimozione dell'intero compendio intercettativo ricompreso tra le autorizzazioni del giorno 11 gennaio 2016 al 1° agosto 2016. Per tali ragioni, chiede di dichiararsi la piena inutilizzabilità del complesso captativo successivo alla data del giorno 11 gennaio 2016; 8.4. Violazione di legge per mancata declaratoria di inutilizzabilità delle intercettazioni prive della necessaria autorizzazione dell'autorità olandese e di tutte le intercettazioni non ricomprese nell'intervallo temporale autorizzato dall'autorità olandese (4 settimane), distinto da quello richiesto con rogatoria dal p.m. italiano (40 giorni) e correlative mancanza ed illogicità della motivazione;
mancanza ed illogicità della motivazione avendo la Corte di appello omesso di rispondere alle ulteriori specifiche deduzioni difensive relative al profilo di inutilizzabilità di cui sopra, relativo alla mancanza dei decreti autorizzativi del public prosecutor olandese (pure all'esito del deposito tardivo da parte del p.m. in udienza), del cui mancato pervenimento nel fascicolo del GU ha dato puntualmente atto il difensore nel relativo paragrafo dell'atto di impugnazione;
intercettazioni, tutte quelle indicate come inutilizzabili, che 10 costituiscono prova decisiva per la sussistenza dei reati di cui ai capi B), 3B) e 5B). Il difensore elenca i pin ritenuti di interesse;
8.5. Mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione con riferimento all’imputazione di cui al capo B). La motivazione delle sentenze di merito risulterebbe non avere offerto risposta alle specifiche doglianze difensive. La motivazione della Corte territoriale relativa al capo in esame si risolverebbe in un mero richiamo per relationem alla sentenza di primo grado che costituirebbe un tautologico richiamo formale alle fonti di prova documentale. L’indicazione delle presunte fonti di prova relative alla sussistenza dell'associazione risulterebbe infatti contraddittoria rispetto alle argomentazioni successive in base alle quali il primo Giudice finisce con l'escludere la partecipazione al sodalizio dei diversi presunti sodali ai quali erano state attribuite le funzioni di corrieri o di collettori di finanziamenti, con una conseguente destrutturazione e disarticolazione dell'originaria ipotesi organizzativa. Il che rende ancor più plausibile una ricostruzione alternativa dei fatti, quella secondo cui l’imputato era dedito ad attività di compravendita di stupefacente poste al di fuori di una specifica e stabile organizzazione illecita. Tale ipotesi alternativa sarebbe confermata anche dal contesto all'interno del quale le indagini si sono sviluppate, ove si sono ipotizzate ben quattro differenti ed autonome strutture associative. MA TI è stato assolto dalla maggior parte delle imputazioni ascrittegli, residuando a suo carico solo due singoli episodi (capi 3B e 5B), entrambi asseritamente verificatisi nel gennaio 2016, in un arco di tempo talmente esiguo da privare tale eventuale contributo di ogni valore sintomatico. Operando un generico richiamo per relationem alla motivazione di primo grado, la Corte territoriale è stata costretta ad ammettere l'esistenza di una grave frattura che attraversa l'accertamento relativo alla sussistenza del sodalizio, ammettendo che questo “risultava caratterizzato da una composizione che, sul piano soggettivo, non risultava del tutto sovrapponibile rispetto a quella contestata, tanto da addivenire all’assoluzione di tutti gli altri soggetti coinvolti in qualità di partecipi nel procedimento”. Si tratta, sostiene la difesa, di una circostanza che, intaccando il quadro soggettivo del reato associativo e della composizione stessa del sodalizio, attiene alla tenuta complessiva della contestazione, poiché nella necessaria ricostruzione del pactum sceleris non può prescindersi dalla individuazione dei soggetti che alla formazione dell'accordo hanno contribuito e al cui sviluppo hanno preso parte, restando problematico il profilo dell'effettiva qualità del loro contributo e della effettiva sussistenza di una stabile organizzazione. Resta comunque da valutare in che misura la motivazione della sentenza impugnata abbia fornito un'adeguata giustificazione in ordine all'appartenenza del prevenuto al dedotto sodalizio, ben potendo i suoi contatti avere natura di occasionali compravendite. Inficia altresì la congruità della motivazione la pretesa di desumere dalle modalità di commissione di un singolo reato-fine la sussistenza del sodalizio criminale. A conferma della ambiguità del contesto probatorio, la difesa ricorda come, da un lato, si affermi 11 con certezza le costanti direzione e coordinazione del sodalizio ad opera del prevenuto e del fratello e, dall'altro, si rappresenti contraddittoriamente che gli stessi sarebbero stati subordinati a tale IM, in un'altra parte della sentenza qualificato come capo indiscusso del medesimo sodalizio;
e come, già nella valutazione del primo Giudice, sia venuta meno ogni certezza circa il presunto organigramma che avrebbe dovuto costituire l'organizzazione associativa;
8.6. Mancanza e contraddittorietà della motivazione con riferimento alla qualifica di capo, promotore ed organizzatore attribuito all'imputato. Dall’affermazione contenuta nella sentenza di primo grado - laddove afferma che i due fratelli MA, reputati pari- ordinati, hanno entrambi assunto la medesima qualifica di organizzatori - la difesa desume che il Giudice abbia implicitamente escluso tanto il ruolo di capo (esplicitamente attribuito ad un terzo soggetto, tale IM) che quello di promotore, residuando pertanto solo quello di organizzatore, rispetto al quale la sentenza impugnata non offre motivazione. Le attività svolte dal ricorrente, infatti, non si distinguono dalle consuete attività di sollecitazione svolte nella commissione di un reato;
8.7.Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al capo 3B), per violazione delle norme sostanziali di cui agli artt. 6 e ss. cod. pen., relative alla determinazione della giurisdizione italiana, nonché per vizio di motivazione, avendo la Corte di appello del tutto omesso di confrontarsi con le doglianze difensive inerenti il difetto di giurisdizione per mancanza di prova della cessione dello stupefacente in Italia, con travisamento per soppressione del contenuto delle intercettazioni pure indicate dal GU, richiamate dal difensore nell'atto di impugnazione e costituenti prova decisiva. Il Giudice della cognizione ha riportato in sentenza (primo grado?) il contenuto di quelle stesse conversazioni dalle quale risultava evidente la carenza di giurisdizione, incorrendo pertanto la decisione impugnata in contraddittorietà ed illogicità per avere radicalmente tradito il significato delle conversazioni. La mancata lettura del chiaro contenuto delle comunicazioni si risolveva di fatto in un travisamento della prova “per soppressione”. La difesa richiama l’analisi svolta nell’atto di appello delle conversazioni riportate nella sentenza del GU, dalla quale, a suo dire, emergerebbe inequivocabilmente l'assenza di elementi probatori da cui poter inferire non solo la riferibilità all'Italia di quel “viaggio per giù” ma anche, e soprattutto, che quel viaggio sia effettivamente mai partito dall'Olanda dal momento che l'ultima conversazione intercettata del 27 gennaio 2016, riportata in sentenza, è coeva al momento in cui poco prima il MA avrebbe ceduto la sostanza a tale Kuito in Amsterdam. Sarebbe lo stesso GU, peraltro, a non fare menzione alcuna dell’avvenuta consegna in Italia dello stupefacente che il AJ aveva acquistato dall’imputato. Il Giudice di appello non si confrontava con le anzidette doglianze, limitandosi ad affermare che “La circostanza per la quale la condotta del RK si sarebbe esaurita materialmente in territorio olandese non è dirimente né ai fini del radicamento della giurisdizione italiana né tantomeno ai fini dell'accertamento di 12 responsabilità”, ritenendo altresì, in maniera apodittica, che ”il suo contributo assumeva un ruolo decisivo, sotto il profilo causale, rispetto all'ingresso della sostanza in territorio italiano”, con evidente mancanza della motivazione, dal momento che, con l'atto di appello, si era evidenziata proprio l'assenza di qualsivoglia elemento atto a comprovare il necessario ingresso dello stupefacente in Italia;
8.8. Violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione al capo 5B), avendo la Corte di appello fornito una stringata risposta solo relativamente al dedotto vizio di giurisdizione, omettendo di confrontarsi con le doglianze difensive inerenti il contenuto delle intercettazioni, e tali da costituire prova decisiva. Nell’atto di appello, la difesa denunziava la mancata ed erronea valutazione dei contenuti delle chat intercorse tra l'imputato ed altro soggetto (tale Louis), rilevando non solo la carenza rappresentativa in ordine ad una partecipazione al reato ma la loro utilizzabilità, proprio al fine di escludere che il prevenuto avesse mai fornito alcun contributo né morale né materiale alla suddetta attività illecita, risultando lo stesso ignaro della stessa attività di importazione di quella partita di stupefacente. Al riguardo, il difensore richiama stralci del proprio atto di appello;
8.9. Violazione degli artt. 81 cpv. e 133 cod. pen., nonché relativo vizio di motivazione, con riferimento alla determinazione dell'aumento della pena per la continuazione tra il reato associativo di cui al capo B) e i reati fine di cui ai capi 3B), e 5B), in violazione del principio di proporzionalità e delle stesse finalità rieducative della pena. Si lamenta che il GU, ritenuto più grave il reato associativo, abbia determinato, per i reati fine, uno stesso aumento di pena, pari ad anni 1 e mesi 6, pur avendo riconosciuto l’aggravante dell’ingente quantitativo per il solo reato di cui al capo 5B), ed avendola invece esclusa per il reato di cui al capo 3B), atteso che la droga ivi contestata non è mai stata rinvenuta. La Corte territoriale cade in un evidente travisamento non solo del motivo di appello ma anche delle stesse conclusioni del GU, sostenendo che non appare eccessivo l’aumento disposto con la continuazione “considerato l'ingente quantitativo di stupefacenti importato con le singole condotte contestate”; Quanto alla pena base e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la difesa riporta le argomentazioni svolte nell’atto di appello a sostegno del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Si duole del fatto che la Corte di appello non ne abbia tenuto conto, offrendo una motivazione meramente apparente sul punto;
8.10. Sono pervenuti motivi nuovi (a firma dell’avv. Dario Vannetiello,) nell’interesse di MA TI, con cui si deducono: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’esistenza dell’associazione di cui al capo B) (primo motivo); violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla partecipazione del ricorrente all’anzidetta associazione (secondo motivo); violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al ruolo apicale dell’imputato, sostenendo come l’originaria contestazione, che gli attribuiva il ruolo di 13 capo, promotore ed organizzatore, sia stata già modificata in primo grado ascrivendo a MA TI solo la qualifica di organizzatore, ruolo su cui la difesa si sofferma per escluderlo (terzo motivo); violazione di legge e vizio di motivazione rispetto al capo 3B) in relazione alla giurisdizione italiana (quarto motivo); omessa motivazione rispetto a quanto devoluto e plurimi travisamenti con riguardo ai capi 3B) e 5B) (quinto motivo); erronea qualificazione dei fatti di cui ai capi 3B) e 5B), nonché violazione di legge e vizio di motivazione anche in ordine all’aumento per la continuazione, al diniego delle invocate attenuanti generiche e all’immotivato discostamento dal minimo edittale (sesto motivo). 9. Il ricorso di IM AN consta di quattro motivi con cui si deducono: 9.1. Mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato. La Corte di appello avrebbe ripercorso le motivazioni addotte del primo Giudice senza valutare le argomentazioni sviluppate dalla difesa nel proprio atto di appello circa l'incertezza dell'identificazione della persona dell'imputato sul luogo degli accadimenti del 9 febbraio 2017 narrati al capo 3C) della rubrica. Nell’atto di appello ci si doleva del fatto che se, a detta dei verbalizzanti, era proprio l’odierno ricorrente a fare cenni al conducente della vettura nella quale veniva trasportato lo stupefacente, gli stessi operanti comunque non avevano provveduto ad identificarlo, come invece era accaduto per i due soggetti che, a bordo dell’anzidetta vettura, venivano immediatamente fermati e tratti in arresto, né a corroborare il loro operato mediante fotogrammi o video riprese. La Corte di appello, inoltre, nulla avrebbe argomentato circa la valenza probatoria delle dichiarazioni rese in primo grado dal coimputato AB DI, secondo cui non era l'odierno ricorrente a trovarsi a Roma il 9 febbraio 2017, con ciò negando categoricamente il coinvolgimento dell'imputato nel reato contestato. In ogni caso anche a voler ritenere certa l'identificazione dell’imputato sul luogo del fatto incriminato, la Corte d'appello non avrebbe sufficientemente motivato in ordine al suo effettivo ruolo nonché alla sua consapevolezza di agevolare il transito della partita di stupefacente di cui all’imputazione. Le circostanze menzionate dalla Corte di appello non solo non erano mai emerse durante le indagini ma non erano mai state neppure contestate dalla pubblica accusa che attribuiva all'imputato la sola colpa di aver atteso la vettura e di avere forse fatto cenno al suo conducente di proseguire verso quella direzione. Il ricorrente chiede pertanto l’assoluzione dal contestato reato;
9.2. Mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante della transnazionalità ex art. 4 L. 146/2006 e, comunque, violazione di legge in relazione alla citata normativa. I Giudici di merito avrebbero ignorato che l'odierno ricorrente era stato scagionato sin da subito dall'aver partecipato al reato associativo di cui al capo C). La difesa si chiede, pertanto, come possa contestarsi all'imputato l'anzidetta circostanza aggravante senza che costui facesse parte di un'associazione e di conseguenza senza che fosse a conoscenza della 14 provenienza dei singoli passaggi dello stupefacente. A tale quesito non avrebbe risposto la Corte di appello di Firenze. Viene attribuita l’aggravante della transnazionalità all’imputato, pure assolto dal reato associativo, facendo riferimento al fatto che il sodalizio operante in Italia faceva consapevolmente leva sul contributo offerto dall’altro sodalizio ecuadoriano;
9.3. Mancanza di motivazione in ordine alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. Sarebbe pacifico che la sostanza stupefacente sequestrata fosse giunta in Italia e fosse finita nelle mani dei due soggetti poi arrestati senza alcuna intermediazione dell'odierno ricorrente;
9.4. Mancanza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento, con giudizio di prevalenza, delle circostanze attenuanti generiche di cui si assume che l’imputato fosse meritevole anche in ragione del contributo minimo dallo stesso offerto alla realizzazione del reato contestatogli al capo 3C). 10. Il ricorso di AZ TJ consta di due motivi con cui si deducono: 10.1. NZ di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'assorbimento del fatto di cui al capo 4C) nei fatti di cui ai capi 2C) e 3C), nonché motivazione apparente e/o illogica e/o contraddittoria. La difesa osserva come la questione del reato contestato al capo 4C) fosse già stata affrontata nella decisione del 30 maggio 2022 del GU del Tribunale di Firenze [procedimento separato a carico del EX + altri] laddove questi aveva sostenuto che il capo 4C) “non descrive un autonomo fatto criminoso ma piuttosto costituisce l'antefatto preparatorio delle condotte tipiche contestate ai capi 2C) e 3C), trattandosi secondo lo stesso assunto accusatorio, della fase avvenuta in territorio straniero… sicuramente volta alla costituzione del carico… poi distribuito sul territorio italiano senza soluzione di continuità in occasione dei due precedenti capi di imputazione...”. Sempre in relazione al predetto capo 4C), il difensore ricorda che non è stata proposta impugnazione da parte del pubblico ministero procedente così che, nei confronti dei concorrenti dell'odierno ricorrente nel reato di cui si tratta, la sentenza assolutoria in parte qua era divenuta irrevocabile. Le sentenze di merito relative al presente ricorso si porrebbero quindi in evidente conflitto con la sopraindicata decisione, atteso che i giudici di merito ritengono che il capo 4C) non possa considerarsi assorbito nelle condotte individuate ai capi 2C) e 3C). La difesa afferma le stesse risultanze investigative confermerebbero che gli episodi descritti ai capi di imputazione 2C), 3C) e 4C) afferiscano alla medesima sostanza stupefacente, oggetto di un'unica importazione diretta, almeno in parte, in Italia. Ricorda altresì come l'art. 73 d.P.R. 309/90 sia norma a fattispecie alternative e come, pertanto, debba ritenersi escluso il concorso di reati laddove un unico fatto integri contestualmente più azioni tipiche, alternative, tutte contemplate dalla norma. Deve quindi trovare applicazione il medesimo principio di assorbimento correttamente applicato dal GU del 15 Tribunale di Firenze che ha assolto i correi dell'odierno ricorrente dal reato di cui al capo 4C). La sentenza assolutoria pronunciata in relazione alle posizioni dei correi richiedeva poi un onere motivazionale particolarmente rigoroso da parte del Giudice chiamato a valutare, per i medesimi fatti, il concorrente AZ;
10.2. Omessa motivazione in ordine alla richiesta di assoluzione dell'imputato dal reato di cui al capo 3C). Rileva la difesa come la Corte territoriale abbia operato confusione tra i fatti descritti al capo 2C) dell’imputazione - afferenti ad una condotta di importazione di sostanza stupefacente, accertata e consumata in Torino il 23 novembre 2016, in ordine alla quale mai la difesa ha contestato la riferibilità al ricorrente - e quelli declinati al capo 3C), relativi ad analoga condotta delittuosa accertata in Roma il 9 febbraio 2017. Diversamente da quanto intende la sentenza impugnata, era proprio con riferimento a quest'ultimo episodio – non rispetto all’episodio di cui al capo 2C) - che la difesa lamentava l'assenza, nei confronti dell’odierno ricorrente, di riscontri probatori univocamente conducenti e tali da giustificare un'affermazione di responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio. Nell'atto di appello, si era sostenuto che il primo Giudice non aveva effettuato un vaglio attento e rigoroso del materiale versato in atti ed in particolare dell'annotazione riepilogativa di indagine redatta dalla Questura di Firenze in data 28 febbraio 2018 ove era possibile rinvenire una precisa ricostruzione della vicenda delittuosa contestata al capo 3C) nella quale era assente la persona dell’AZ. La difesa aveva osservato che non poteva condividersi la generica osservazione espressa sul punto dal GU del Tribunale di Firenze ovvero che, avendo l'imputato agito in stretto contatto con EX RI, capo-organizzatore del consesso criminoso, ed avendo svolto, in seno al sodalizio, in quel periodo, il ruolo di custode in Olanda della sostanza stupefacente commerciata dal gruppo, per ciò solo non poteva ritenersi estraneo a all'importazione. 10.3. É pervenuto motivo nuovo, nell’interesse dell’imputato AZ TJ, a firma dell’avv. Maria Cristina Masetti, con cui si eccepisce la nullità della sentenza di appello per omessa traduzione della stessa nella lingua conosciuta dal predetto. 11. Il ricorso di EQ LJ si fonda su cinque motivi con cui si deducono: 11.1. Violazione di legge per omessa citazione del ricorrente a comparire avanti la Corte di appello di Firenze e conseguente nullità della sentenza di secondo grado. La Corte territoriale ha ritenuto perfezionata per compiuta giacenza la notifica del decreto di citazione all'imputato per il giudizio di appello, in assenza di riscontro in ordine al ritorno del plico notificato attestante la notifica alla data di pronuncia dell'ordinanza che rigettava la richiesta di rinnovazione della notifica della citazione presso il domicilio eletto (pronunciata in data 11 gennaio 2024). Il mancato perfezionamento della notifica, sia pure avvenuta per compiuta giacenza, ha prodotto evidenti ricadute anche in punto 16 di sussistenza della prova in ordine all'effettiva conoscenza, da parte dell'imputato, della celebrazione del processo di appello;
11.2. Violazione di legge per mancata declaratoria di inutilizzabilità delle intercettazioni telematiche avvenute per il tramite di sistemi di messaggistica BlackBerry, disposte nei confronti del pin 335F2502E (nickname Ramos) a partire dal 7 giugno 2016. La Corte distrettuale avrebbe erroneamente motivato circa l'utilizzabilità del compendio delle anzidette intercettazioni telematiche sull’erroneo presupposto che la circostanza della mancanza di una procedura di rogatoria con il Canada non fosse richiesta ai fini di una legittima acquisizione del dato intercettato da parte dell'autorità giudiziaria italiana. La difesa evidenzia la ricaduta del novum interpretativo rappresentato dalle sentenze delle sezioni unite in materia e qualificazione del mezzo di prova da utilizzare per l'acquisizione del dato intercettato;
11.3. Violazione di legge (inosservanza artt. 415-bis e 416 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione per la mancata declaratoria di inutilizzabilità delle intercettazioni telematiche avvenute per il tramite di sistemi di messaggistica BlackBerry disposte nei confronti del pin 335F2502E (nickname Ramos) a partire dal 7 giugno 2016. Si lamenta la violazione delle norme processuali previste a pena di inutilizzabilità in tema di formazione del fascicolo del GU;
il fatto che gli atti autorizzativi delle operazioni di intercettazione, oggetto di rogatorie con l'Olanda, entrassero a far parte del fascicolo del pubblico ministero e, quindi, di quello del giudice dell'udienza preliminare in un momento successivo alla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, all'esercizio dell'azione penale, nonché all'incardinamento del rito abbreviato;
il fatto che il giudice distrettuale abbia motivato in maniera contraddittoria sull’acquisizione degli atti autorizzativi della procedura rogatoriale con l'Olanda al fascicolo del pubblico ministero e, solo in un momento successivo, al fascicolo del giudizio abbreviato. Osserva la difesa che l'impianto motivazionale della pronuncia impugnata non resisterebbe pertanto alla rimozione dell'intero compendio intercettivo ricompreso tra le autorizzazioni del 7 giugno 2016 e del 28 agosto 2016, in specie della conversazione intervenuta tra il citato pin e il pin 2C25D713 asseritamente in uso a MA TI. Si tratterebbe dell'intercettazione che, in tesi accusatoria, ha consentito una piena identificazione del ricorrente, rimasto fino a quel momento sconosciuto;
11.4. NZ di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della prova in ordine alla consumazione del reato di cui al capo 7C). La Corte territoriale ha illogicamente ritenuto provato lo scambio di sostanza stupefacente, con conseguente attribuzione di responsabilità in capo all'imputato. Si sostiene che la motivazione non si confronti con i rilievi critici sollevati in sede di appello ove veniva evidenziato che gli stessi inquirenti davano conto della impossibilità di procedere ad una compiuta identificazione dei soggetti coinvolti, oltre che di avere una diretta conoscenza dell'avvenuta cessione;
che gli operanti non hanno mai assistito allo scambio, tanto che non sono intervenuti in 17 flagranza né, tantomeno, hanno assistito al pagamento del corrispettivo. É solo attraverso il dato intercettativo che si è attribuito un connotato probatorio a quanto osservato dalla pg operante;
11.5. Erronea applicazione dell’art. 62-bis cod. pen., in relazione all’art. 133 cod. pen., nonché relativo vizio di motivazione. La Corte avrebbe motivato in modo contraddittorio assumendo a fondamento del diniego la mancata emersione di elementi utili e valutabili ai fini dell’invocato riconoscimento. Si lamenta la mancata valorizzazione del contegno processuale dell'imputato e della scelta dell’imputato di accedere al rito deflattivo del giudizio abbreviato. 12. Il ricorso di AU IS consta di due motivi con cui si deducono: 12.1. Violazione degli artt. 273 cod. proc. pen. e 74 d.P.R. 309/90. Con riferimento al reato associativo, la sentenza impugnata avrebbe desunto la dimostrazione del ruolo e delle condotte effettivamente tenute dal ricorrente dal suo ruolo di detentore di sostanza stupefacente. Il sodalizio non esisteva, tenuto conto dei continui dissidi tra i ritenuti compartecipi. Nella sentenza impugnata non si legge nulla con riferimento ai criteri di sussistenza di una effettiva compagine associativa, né con riferimento alla ricorrenza dell'affectio societatis o di un pactum sceleris. Il compendio probatorio potrebbe al più condurre alla configurazione del concorso di persone. Si sarebbe assistito, sostiene il difensore, al crollo dell’impalcatura accusatoria. Il provvedimento impugnato si reggerebbe unicamente su dichiarazioni etero-accusatorie di coimputati che, grazie ad esse, hanno ottenuto pene contenute;
12.2. Violazione dell’art. 81 cod. pen., già compiuta dal primo Giudice che non aveva esplicitato analiticamente i singoli passaggi della determinazione della pena, conseguendone che la pena irrogata risulterebbe mal calcolata ed eccessivamente gravosa. 13. Il ricorso di TA AN si affida a due motivi con cui si deducono: 13.1. Violazione dell’art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90 per avere la Corte territoriale ritenuto sussistente l’anzidetta aggravante, nonché carenza e/o manifesta illogicità della motivazione. La Corte territoriale non quantificherebbe lo stupefacente che sarebbe stato oggetto della transazione, nonostante la palese divergenza tra l'ipotesi del pubblico ministero - pari a kg.110 - e le dichiarazioni di TA, che lo determinava in circa kg. 70. La difesa sostiene che l'ipotesi accusatoria si fonda sull’erronea interpretazione del dialogo menzionato tra EX e TA, nonostante fosse evidente che lo stupefacente, oggetto di sequestro, facesse parte del quantum totale, pari a circa kg. 65-70. Circostanza, questa, rilevante perché consentirebbe di ridimensionare il dato ponderale lordo dello stupefacente. Il Giudice non farebbe poi menzione della ragione in base alla quale ha ritenuto integrato il tasso soglia dell'aggravante; 18 13.2. Violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen., nonché carenza e/o manifesta illogicità della motivazione, censurandosi l’erronea valutazione della personalità dell’imputato. Si illustrano le ragioni della asserita meritevolezza delle attenuanti invocate: il prevenuto ha ammesso di essere l’utilizzatore dell’account Blackberry;
si è limitato a mettere in contatto fornitore ed acquirente, senza mai aver avuto la disponibilità dello stupefacente né aver ottenuto alcun beneficio economico;
non ha precedenti in materia di stupefacenti ma solo piccoli reati contro il patrimonio. Non è stato dato rilievo al sentimento di resipiscenza che egli avrebbe dimostrato. La motivazione sul punto offerta dalla Corte territoriale sarebbe meramente apparente. 14. Il ricorso di AJ LA si affida a tre motivi con cui si deducono: 14.1. Violazione dell'art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90, contestato al capo 1B), omessa motivazione e/o motivazione apparente. Già in sede di conclusioni del giudizio di primo grado, la difesa aveva chiesto di escludere la ricorrenza della contestata aggravante dal momento che il quantitativo di sostanza stupefacente, tra quelle importate all'atto del comune trasporto, e sicuramente riferibile al ricorrente, era pari a soli kg. 3,5, non potendo pertanto il medesimo essere chiamato a risponderne per l'intero. Disattesa detta prospettazione difensiva, la difesa riproponeva la doglianza alla Corte territoriale, nei termini che vengono altresì riportati nel presente ricorso. La risposta offerta dalla Corte di appello non si confronterebbe con gli approdi giurisprudenziali successivi alla sentenza Biondi, i quali esigono non solo un'attenta disamina di tutte le circostanze del fatto ma che l'accertamento delle condizioni richieste per l'imputabilità soggettiva dell'aggravante venga svolto con particolare accuratezza, accuratezza che sarebbe mancata nel caso di specie. Le emergenze processuali depongono univocamente per la conoscenza, la consapevolezza e la volontà in capo al ricorrente di concorrere nella illecita attività di trasporto e di importazione per la sola parte di sua competenza;
14.2. Illogicità della motivazione e violazione di legge in relazione all’art. 73, comma 7, d.P.R. 309/90, già chiesta al Giudice di primo grado che nulla diceva sul punto. Si evidenziava come l'odierno ricorrente, nel corso del suo interrogatorio, fosse stato il primo, tra gli imputati, a dare contezza e certezza in ordine all'attribuzione dei nicknames utilizzati dai narcotrafficanti, nonché ad identificare, anche attraverso la certa attribuzione del nickname Krietary, impiegato da MA TI, non solo uno dei suoi fornitori ma, soprattutto, uno dei maggiori esponenti dell'associazione investigata. La difesa sostiene che la Corte del merito sbagli nel ritenere che il contributo dichiarativo del ricorrente non offrisse “elementi di novità” rispetto a quelli già acquisiti, atteso che ancora mancava, nell’attività di indagine, la sicura riferibilità del nickname Krietary, utilizzato nelle chat oggetto di intercettazione, alla persona del MA TI e, quindi, la compiuta identificazione di uno dei protagonisti delle transazioni illecite oggetto di 19 contestazione. D’altra parte, la motivazione sarebbe illogica, nonché contraddittoria, laddove, pur dando atto dell'utilità delle dichiarazioni collaborative rese dal prevenuto, sembra ritenere che, ai fini del riconoscimento dell'attenuante de qua, gli elementi di novità debbano riguardare aspetti non ancora investigati e suscettibili di futuri approfondimenti;
14.3. NZ e contraddittorietà della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. A fronte di un atto di appello che indicava elementi precisi e significativi che avrebbero dovuto indurre ad una mitigazione della pena, anche previo riconoscimento delle invocate attenuanti, la motivazione sul punto appare di mero stile, quindi apparente e contraddittoria. Tenuto conto, rispetto a quest’ultimo profilo, che la stessa Corte di appello, pur escludendo il riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 73, comma 7, d.P.R. 309/90, ha dato atto del comportamento collaborativo dell’appellante, altresì osservando che sue dichiarazioni si sono rivelate “utili ai fini del presente giudizio”. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di AB DI è inammissibile. È inammissibile, perché versata in fatto, la doglianza con cui si sostiene che la condotta dell’imputato avrebbe unicamente integrato un contributo occasionale e concorsuale alla commissione di un singolo reato, non emergendo dagli atti processuali la volontà di costui di fare parte di un’associazione ex art. 74 d.P.R. 309/90. Si tratta, peraltro, di doglianza che non si confronta con la sentenza impugnata laddove questa afferma (p. 87) che gli atti acquisiti consentono di affermare con certezza, al di là di ogni ragionevole dubbio, che l'imputato rivestisse un ruolo direttivo ed operativo nell'ambito dell'associazione capeggiata dal EX, come pacificamente acclarato dall’inequivoco tenore della chat intercettata tra l'imputato e il capo EX, nonché tra il primo ed altri sodali, così come dagli arresti e dai sequestri eseguiti a Roma in data 09/02/2017 e a Brema in data 13/06/2017. La Corte territoriale ha altresì desunto la prova della consapevolezza e della volontà dell'imputato di far parte dell'associazione, profondendovi costante impegno ai fini dell'attuazione del programma criminoso, da una serie di univoche circostanze che richiama nel dettaglio (p. 88). Le censure con cui si lamenta il vizio di motivazione per aver ritenuto la partecipazione dell’imputato all’associazione di cui al capo C), nonostante l’assoluzione dal reato-fine di cui al capo 1C), e per avere ritenuto sufficiente a sostenere la gravità indiziaria in ordine al reato associativo il richiamo al reato-fine di cui al capo 3C) si appalesano manifestamente infondate. Invero, la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che l’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti può configurarsi anche senza che un singolo membro abbia concretamente partecipato a un “reato fine” (cioè, allo spaccio, 20 importazione, esportazione, et coet.) purché ne sussistano altri elementi, strutturali e soggettivi. In altre parole, non è necessario che ogni associato abbia materialmente commesso un reato-fine, ma è invece essenziale che vi sia adesione al programma criminoso, apporto stabile, consapevole e volontario, al sodalizio criminale (sul punto, in termini generali sul reato associativo, cfr. Sez. 4, n. 11470 del 09/03/2021, [...], Rv. 280703 – 02: “In materia di reati associativi, la commissione dei "reati-fine", di qualunque tipo essa sia, non è necessaria né ai fini della configurabilità dell'associazione né ai fini della prova della sussistenza della condotta di partecipazione”). Alla medesima stregua, in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, costituisce pacifico principio di diritto quello per il quale anche il coinvolgimento in un solo reato-fine può integrare l'elemento oggettivo della partecipazione, laddove le connotazioni della condotta dell'agente, consapevolmente servitosi dell'organizzazione per commettere il fatto, ne riveli, secondo massime di comune esperienza, un ruolo specifico in funzione delle dinamiche operative e della crescita criminale dell'associazione” (più di recente, anche Sez. 3, n. 36381 del 09/05/2019, [...], Rv. 276701 – 06). Il secondo motivo è meramente avversativo poiché non individua vizi della motivazione. Quanto al diniego delle attenuanti generiche, premesso che la mera incensuratezza, per espressa disposizione normativa (art. 62-bis, comma 3, cod. pen., non costituisce ragione per ravvisarle, giova richiamare il principio per cui al giudice è sufficiente indicare che non reputa sussistenti elementi a favore (Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018, D., Rv. 275440: “In tema di determinazione del trattamento sanzionatorio, nel caso in cui la richiesta dell'imputato di riconoscimento delle attenuanti generiche non specifica le circostanze di fatto che fondano l'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il mero richiamo da parte del giudice alla assenza di elementi positivi che possono giustificare la concessione del beneficio”; analogamente, Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, [...], Piliero, Rv. 266460). Quanto alla lamentata entità della pena, richiamata la discrezionalità del giudice nella determinazione della stessa, la motivazione appare del tutto congrua: la Corte territoriale afferma che la pena irrogata dal GU risulta pienamente adeguata al disvalore penale dei fatti commessi, tenuto conto delle modalità della condotta, del ruolo assunto nella compagine associativa dell’appellante, dell’ingente quantità della sostanza stupefacente. 2. I primi due motivi del ricorso di CO LE, concernenti la determinazione della pena base e le attenuanti generiche, sono meritevoli di accoglimento, dovendo il ricorso essere rigettato nel resto. Con riguardo al primo motivo, il Collegio osserva che già la sentenza di primo grado (del 30/05/2022, v. p. 107) non ha fornito alcuna motivazione sul discostamento della 21 pena dai minimi edittali, pari ad anni sei, né ha operato alcun riferimento alla sentenza n. 40 della Corte Costituzionale, resa in data 8 marzo 2019, che dichiarava l’illegittimità costituzionale del comma 1 dell’art. 73 d.P.R. 309/1990 nella parte in cui prevedeva la pena minima edittale della reclusione nella misura di otto anni anziché di sei. Pur a fronte di specifico motivo, la Corte territoriale non solo non offre alcuna motivazione sul punto, ma erroneamente afferma che il GU “partiva dal minimo stabilito in via edittale dal legislatore per la fattispecie di cui all’art. 73 comma 1)…”. Anche il secondo motivo è meritevole di accoglimento giacché la Corte territoriale (p. 91) nega l’invocato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche facendo espresso rinvio alla sentenza di primo grado («non essendo emersi elementi ulteriori, diversi da quelli già valutati e tenuti in considerazione dal GU…») la quale, tuttavia, non aveva espresso alcuna motivazione sul punto. Difetta, in sostanza, la valutazione critica ed argomentata compiuta che la Corte di merito avrebbe dovuto compiere con riguardo alla specifica e circostanziata doglianza rappresentata nell’atto di appello. La motivazione è, pertanto, apparente avvalendosi essa di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa (cfr. Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 2015, [...], Rv. 263100). Il terzo motivo, con cui si lamenta, in relazione al capo 5B), la ritenuta sussistenza dell’aggravante dell’ingente quantitativo di sostanza stupefacente, è infondato. La Corte territoriale ha congruamente ed esaustivamente motivato su tale censura laddove (p. 91) afferma che “si trattava di un'unica comune spedizione per un quantitativo pari a 6216,75 chilogrammi lordi di cocaina, a nulla rilevando la suddivisione interna ai correi della sostanza”. Il ricorrente sostiene, in particolare, che mancasse in capo all’imputato la consapevolezza sulla quantità della sostanza importata e trasportata in Italia, avendo egli esclusivamente la proprietà di due chilogrammi della stessa, ma il dato è pacificamente smentito dalla sentenza di primo grado (p. 38 e p. 48) ove si riportano le conversazioni intercorse tra il CO e MA TI (in due diverse occasioni: il 13/01/2016, in cui il CO si rivolge al fornitore MA TI chiedendogli se avesse ancora a disposizione delle “cose”; il 15/ 01/2016, in cui alla proposta di MA TI di offrirgli ulteriori quantitativi di sostanza stupefacente, il CO rispondeva di voler attendere l’esito del viaggio – quello con cui venivano trasportati i due chilogrammi – prima di fare ulteriori acquisti), dalle quali i Giudici del merito hanno congruamente tratto il convincimento della piena consapevolezza dell’imputato al riguardo. Trova qui applicazione l’art. 59 cod. pen. (Circostanze non conosciute o erroneamente supposte) il cui secondo comma recita: “Le circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico dell'agente soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa”. Occorre, peraltro, ricordare che l'attribuzione della circostanza in parola non richiede la prova della totale consapevole 22 intenzionalità della condotta di cessione di ingente quantità di sostanza stupefacente, giacché è noto che, ai sensi dell'art. 59, comma 2, cod. pen., perché una circostanza aggravante venga posta a carico dell'agente, non sarebbe neppure necessario che egli ne conoscesse l'esistenza, essendo sufficiente che egli l'abbia ignorata per colpa o ritenuta inesistente per errore determinato da colpa (cfr. Sez. 6, n. 13087 del 05/03/2014, Mara e altri, Rv. 258643; più recentemente, Sez. 4 , n. 18049 del 14/04/2022, Caca Lulzim, Rv. 283209). Quanto al quarto motivo di ricorso - premesso che l’aggravante che viene in rilievo è quella dell’art. 4 della legge 146/206, atteso che la richiamata [dalla sentenza impugnata e dal ricorrente] norma di cui all’art. 3 della medesima legge riguarda solo la definizione di reato transnazionale -, va rilevato che la Corte territoriale è incorsa in errore materiale, poiché a p. 85 della sentenza di appello ribadisce che il GU aveva ritenuto l’aggravante di cui al predetto art. 4 solo per il reato di cui al capo 5B), mentre a p. 91 afferma la sussistenza di detta aggravante anche per il capo 1B), che era stata invece esclusa dal Giudice di primo grado. Posto che la Corte territoriale ha confermato la pena irrogata da quest’ultimo – e, dunque, l’errore riscontrato è privo di incidenza causale sul decisum e non determina alcuna illegittimità della pronuncia impugnata - lo stesso può essere rettificato ai sensi dell’art. 619 cod. proc. pen., senza determinare alcun annullamento. Il quinto motivo, relativo all’aumento per la continuazione, è generico e, pertanto, la risposta della Corte di appello sul punto appare adeguata. Costituisce invero principio consolidato quello secondo cui, in tema di motivazione della sentenza, il giudice dell'impugnazione non è obbligato a motivare in ordine al mancato accoglimento di istanze, nel caso in cui esse appaiano improponibili per genericità o per manifesta infondatezza (Sez. 6, n. 20522 del 08/03/2022, [...], Rv. 283268; Sez. 3, n. 53710 del 23/02/2016, [...], Rv. 268705). 3. Quanto agli imputati AH IN e QA RI, i cui ricorsi si trattano congiuntamente, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio limitatamente alle statuizioni concernenti le attenuanti generiche e la determinazione degli aumenti ai sensi dell’art. 81 cod. pen., dovendosi i ricorsi rigettare nel resto. Il primo motivo è infondato. Sul punto, occorre richiamare il principio secondo cui, per stabilire la qualità e quantità del principio attivo di una sostanza drogante, il giudice può attingere la relativa conoscenza da vari elementi, entro i limiti di una motivazione logica e puntuale (Sez. 6, ord. n. 3392 del 29/09/1992, OI MO Ali, Rv. 192311). Più di recente, si è anche detto che, in tema di stupefacenti, può ritenersi “configurabile l'aggravante dell'ingente quantità di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, pur in mancanza di perizia, nel caso in cui, alla stregua del complessivo compendio probatorio, emerga che il principio attivo estraibile dalla 23 sostanza in sequestro, oggetto, quindi, di pesatura, abbia raggiunto la "soglia minima", ravvisabile allorquando la quantità risulti superiore, per le cd. "droghe pesanti", a 2.000 volte e, per le cd. "droghe leggere", a 4.000 volte, il valore massimo, in milligrammi, determinato, per ogni sostanza, nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2016” (Sez. 3, n. 33139 del 08/05/2024, Bacio Terracino ASmo, Rv. 286840). Nel caso di specie, con riguardo al capo di imputazione 7B), il Giudice primo grado (p. 52 sent.) ha affermato che in esso risultano assorbiti, per entrambi gli odierni ricorrenti, il capo 8B) consumato in Lucca e Perugia e il capo 9B), consumato in Lucca e Rimini, perché si trattava di un’unica importazione di un medesimo carico di stupefacente che aveva più destinatari sul territorio nazionale, con due corrieri che si avvicendavano nelle consegne;
e che la contestazione abbia ad oggetto l'importazione della partita di droga di complessivi 10 chilogrammi circa nelle sue varie fasi, risultando evidente che tutte le diverse condotte si sono riferite al medesimo carico di sostanza stupefacente e sono state consumate senza un'apprezzabile soluzione di continuità. (cfr. Sez. 3, n. 3323 del 17/11/2021, dep. 2022, [...], Rv. 282699: “Le diverse condotte previste dall'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sono alternative tra loro e perdono la propria individualità quando si riferiscono alla stessa sostanza stupefacente e sono indirizzate ad un unico fine, sicché, se consumate senza un'apprezzabile soluzione di continuità, devono considerarsi come condotte plurime di un unico reato”). Sullo stesso piano si colloca la sentenza di appello al riguardo, laddove valorizza la medesimezza della sostanza importata in Italia in un unico carico, la provenienza di questa dalle zone di produzione, nonché il complessivo quantitativo della stessa: elementi tutti che hanno congruamente indotto i Giudici di merito a ritenere compiutamente configurabile l’aggravante di cui all’art. 80 d.P.R. 309/90. Non si pone poi il tema dell’aggravante di cui al predetto art. 80 d.P.R. 309/90, con riferimento al capo di imputazione 10B), poiché già la sentenza di primo grado, confermata da quella di appello, aveva escluso in relazione a detto capo le contestate aggravanti di cui all’art. 4 L. 146/2006 e all’art. 80 d.P.R. 309/90. Meritano invece accoglimento, come si è detto, i motivi secondo e terzo, rispettivamente afferenti alle circostanze attenuanti generiche e all’aumento di pena operato per la continuazione. Sotto entrambi i profili, la motivazione della sentenza di appello appare laconica ed apodittica. Quanto alle attenuanti generiche, la Corte territoriale ha adoperato una formula di mero stile laddove sostiene che non sarebbe «emerso alcun elemento utile» ai fini del loro riconoscimento;
e con riguardo alle condotte collaborative affermate dalla difesa, ha sbagliato nel dire che il Giudice di primo grado le aveva già considerate per la pena base, atteso che la sentenza di primo grado non motivava affatto sulle attenuanti generiche invocate dai ricorrenti, avendo soltanto affermato che le stesse risultavano concedibili in favore di un altro coimputato, Burreli, in ragione del ruolo meramente esecutivo da questi svolto (p. 49 sent. primo grado). 24 Quanto all’aumento per la continuazione è errato affermare, con riferimento alla pena base, che è stato dato il minimo edittale stabilito per il delitto di cui all’art. 73 d.P.R. 309/90, riferito alla pena di anni 8, atteso che il minimo edittale era pari ad anni 6, così come stabilito a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 40 del 2019, minimo di cui non sembrano aver tenuto conto i Giudici di merito. 4. Il ricorso di AR LL è inammissibile. Il primo motivo è esplicitamente volto ad investire profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in Cassazione ove siano sorrette, come nel caso in esame (si veda la p. 101 della sentenza impugnata), da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico- giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Giova ricordare che, in tema di sindacato del vizio di motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi - dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti - e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv. 203428). Il motivo, inoltre, presenta anche uno spostamento di prospettiva tale da renderlo nuovo e quindi non consentito: con l’atto di appello, infatti, si sosteneva che il corriere fosse solo uno, con conseguente riverbero sul numero dei correi;
nel ricorso, invece, si afferma che i corrieri erano due, uno dei quali era VI. Il secondo motivo appare meramente avversativo. Le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio, come è noto, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico- giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz’altro da ritenersi congrua avendo la Corte territoriale ritenuto che non fossero emersi elementi utili e valutabili ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (cfr. Sez. 2, n. 9299 del 07/11/2018, [...], PG c/ Villani Claudio, Rv. 275640: “Le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato, in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere del reo, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo”). Il secondo motivo è, pertanto, inammissibile. 5. Il ricorso di AJ RG è inammissibile. 25 Quanto al primo motivo, riproposto in questa sede, va premesso che non possono essere oggetto di scrutinio in sede di legittimità le doglianze con cui il ricorrente lamenta che il contenuto di alcune intercettazioni sia oscuro o che, al più, possa fondare un giudizio di mera verosimiglianza, atteso che, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, [...], Rv. 263715). Ciò detto, la sentenza impugnata osserva che la doglianza, riproposta in questa sede, risulta smentita dalle conversazioni intercettate, come ricostruite dal GU, intrattenute dal ricorrente con il fratello, AJ LA e da questi con HA ED, dalla cui lettura congiunta è emerso che il ricorrente si era impegnato a raccogliere, per conto del fratello, una somma di denaro pari ad euro 30.000,00 da “soggetti amici”, serviti per l’acquisto della sostanza stupefacente caduta poi in sequestro. La Corte di appello ha anche valorizzato il fatto che il prevenuto disponesse di apposito pin per comunicare tramite Blackberry ed ha evidenziato il contrasto tra le dichiarazioni spontanee rese sul punto dai due fratelli AJ, nonché con riguardo al contenuto delle chat criptate. Si tratta di motivazione congrua e non manifestamente illogica, immune pertanto da censure in questa sede. Il secondo motivo è aspecifico, limitandosi esso a lamentare l’irrogazione di una pena reputata oltremodo gravosa a fronte di una motivazione che ha ricordato come il trattamento sanzionatorio disposto dal GU, che aveva riconosciuto all’imputato le circostanze generiche, risulti adeguato all’apporto da questi fornito alla realizzazione della fattispecie concorsuale. 6. Il ricorso di MA TI è infondato e deve, pertanto, essere rigettato. Il primo motivo è infondato. Il GU ha già offerto la risposta corretta alla questione della giurisdizione allorché (p. 19 sent. primo grado) ha affermato che la contestazione ed il riconoscimento del carattere transnazionale delle associazioni di cui si tratta consente la giurisdizione dello Stato italiano ai sensi dell'art. 7, comma 5 cod. pen., in ragione di quanto previsto sul punto dalla Convenzione ONU di Palermo del 15 dicembre 2000. Questa, ai paragrafi 1 e 2, dell’art. 15 menziona i “reati commessi fuori dal suo territorio ma in vista di commettere un grave reato nel suo territorio”, circostanza che rende visibile la considerazione di un diretto interesse dello Stato Parte alla punibilità. È questa la previsione alla quale pare alludere l’art. 3 L. 146/2006, laddove (lett. d) stabilisce che si considera reato transnazionale il reato commesso in uno Stato ma avente” effetti sostanziali in un altro Stato”. Il principio per cui i reati fine costituiscano “effetti sostanziali” del reato associativo è già stato ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità con riguardo ad associazione per delinquere organizzata all'estero e 26 finalizzata a procurare l'ingresso illegale nel territorio italiano di cittadini stranieri. La Corte Suprema (Sez. 1, n. 20503 del 08/04/2015, [...], Rv. 263671) ha, in tal caso, stabilito che “Sussiste la giurisdizione italiana in ordine al reato di cui all'art. 416 cod. pen., nella ipotesi di associazione per delinquere organizzata all'estero e finalizzata all'ingresso illegale nel territorio dello Stato di cittadini extra-comunitari, trattandosi di reato transnazionale commesso da gruppo criminale organizzato che dispiega i suoi effetti in Italia”. In motivazione, la Corte ha precisato che al delitto di associazione transnazionale è applicabile l'art. 7, n. 5, cod. pen. in forza di quanto previsto dagli artt. 15, comma 2, lett. c), e 5, paragrafo 1, della citata Convenzione delle Nazioni Unite del 15 dicembre 2000, ratificata dall'Italia con la legge 16 marzo 2006, n. 146. Appare, pertanto, privo di senso il rilievo difensivo per il quale la Convenzione non ha abrogato gli artt. 6 e ss. cod. pen., posto che tra tali norme rientra l’art. 7, n. 5, cod. pen. al quale correttamente si è riportato il GU. Occorre, infine, rilevare che la sentenza citata nel ricorso alla p. 7, per sostenere che il riferimento per radicare la giurisdizione è solo il luogo di consumazione del reato associativo, non è pertinente trattando quella vicenda di mandato di arresto europeo. Il secondo motivo è infondato. Occorre perimetrare la questione posta dal ricorrente precisando che le questioni da questi affrontate si riferiscono soltanto alla fase di decriptazione/acquisizione del dato dinamico intercettato, non essendo in discussione, come si legge nel ricorso (p. 12), la fase della captazione dei messaggi. Riguardo a detta fase di decriptazione/acquisizione la difesa sostiene che si rendesse “necessaria l’attivazione di una rogatoria con il Canada”. La questione della necessità della rogatoria con il Canada risulta, tuttavia, essere stata posta per la prima volta nella presente sede di legittimità, ed è pertanto inammissibile. Come emerge dalla sentenza di primo grado, le questioni avanzate dalle difese a riguardo dei materiali frutto di quelle intercettazioni, per quel che qui interessa, attennero alla necessità di svolgere una perizia, ventilandosi la mancanza di adeguata conoscenza circa l’esatto funzionamento del sistema Blackberry e il dubbio circa la genuinità “dei dati trasmessi dalla società già decriptati mediante apposito algoritmo” (cfr. sentenza di primo grado, p. 15). Circostanza, quest’ultima, ribadita laddove il G.u.p. ha evidenziato che la decriptazione del dato informatico è attività distinta dalla captazione e può essere svolta ai sensi dell'art. 234- bis cod. proc. pen. “come avvenuto nel caso di specie - mediante la mera richiesta alla società produttrice del sistema operativo di trasformare, tramite l'apposito algoritmo. i dati informatici in contenuti intellegibili” (cfr. p. 16). Peraltro, giova rammentare che questa Corte ha già affermato che non vi è necessità di rogatoria internazionale per ricorrere alla collaborazione del produttore del sistema operativo avente sede all'estero al fine di "decriptare" i dati identificativi associati ai codici PIN relativi alla messaggistica scambiata mediante sistema Blackberry (cfr. Sez. 4, n. 49896 del 15/10/2019, [...], Rv. 277949 - 02). 27 Lamenta poi il ricorrente che i Giudici di merito abbiano applicato l’art. 234-bis cod. proc. pen. Al riguardo, egli omologa il caso di specie a quelli oggetto delle sentenze gemelle delle Sezioni Unite (la n. 23756/2024 Giorgi, e la n. 23755/2024 Gjuzi), assumendo che la giurisprudenza evocata dalla Corte di appello sarebbe da queste superata. Si tratta di assunto errato, perché, nel caso di specie, si versa in situazione diversa rispetto a quelle che hanno dato origine alle richiamate pronunce delle Sezioni Unite. Queste, occorre precisare, hanno affrontato, sotto molteplici profili, il tema dell’acquisizione all’estero, mediante un ordine di indagine europeo (o.e.i.) emesso dal pubblico ministero italiano, di prove già in possesso dell’autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione, che nel caso di specie consistevano nel contenuto di comunicazioni intercorrenti sul sistema SKY-ECC, ossia su una piattaforma informatica criptata che consentiva l’utilizzo dei cosiddetti criptofonini, in uso a migliaia di utenti in diversi paesi europei. Le Sezioni Unite - chiamate a dirimere un rilevante contrasto interpretativo, sia in ordine alla individuazione dello strumento processuale “interno” da porre a parametro per l’importazione delle “chat” decrittate e richieste con gli o.e.i. che al tipo e all’ambito del controllo giurisdizionale da svolgere nel nostro ordinamento in merito alla utilizzabilità dei dati probatori raccolti all’estero - sono pervenute ad affermare il principio per il quale “In materia di ordine europeo di indagine, la trasmissione del contenuto di comunicazioni scambiate mediante criptofonini, già acquisite e decrittate dall'autorità giudiziaria estera in un procedimento penale pendente davanti ad essa, non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 234-bis cod. proc. pen., che opera al di fuori delle ipotesi di collaborazione tra autorità giudiziarie, bensì nella disciplina relativa alla circolazione delle prove tra procedimenti penali, quale desumibile dagli artt. 238 e 270 cod. proc. pen. e 78 disp. att. cod. proc. pen.” (Rv. 286573; analogamente, Rv. 286589). L'art. 234-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 2, comma 1-bis, d.l. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, prevede testualmente: “È sempre consentita l'acquisizione di documenti e dati informatici conservati all'estero, anche diversi da quelli disponibili al pubblico, previo consenso, in quest'ultimo caso, del legittimo titolare”. Come si evince dal contenuto appena trascritto, la disposizione disciplina non un mezzo di prova, bensì una modalità di acquisizione di particolari tipologie di elementi di prova presenti all'estero, che viene attuata in via "diretta" dall'autorità giudiziaria italiana e prescinde da qualunque forma di collaborazione con le autorità dello Stato in cui tali dati sono custoditi. Anche il sistema dell'o.e.i. regola una modalità di acquisizione degli elementi di prova "transfrontalieri", che, però, si realizza nell'ambito di rapporti di collaborazione tra autorità giudiziarie di Stati diversi, tutti membri dell'Unione Europea. Si tratta, quindi, di discipline che si riferiscono a vicende tra loro diverse già per il presupposto di applicazione: l'art. 234- bis cod. proc. pen. riguarda l'acquisizione di elementi conservati all'estero che prescinde da forme di collaborazione con l'autorità giudiziaria di altro Stato;
la disciplina relativa 28 all'o.e.i. attiene all'acquisizione di elementi conservati all'estero da ottenere od ottenuti con la collaborazione dell'autorità giudiziaria di altro Stato. Si può aggiungere che il rapporto di alternatività tra acquisizione di elementi istruttori operata in via diretta dall'autorità giudiziaria procedente e acquisizione di elementi istruttori sulla base di rapporti di collaborazione con autorità giudiziarie di altri Stati trova una chiara esplicitazione nella Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, firmata a Budapest il 23 novembre 2001, nella parte in cui la stessa regola i «poteri di indagine» per l'accesso a dati informatici ubicati all'estero rispetto all'autorità giudiziaria procedente. In sostanza, fuori dalla modalità di acquisizione mediante o.i.e., vale ancora il principio per il quale “in tema di intercettazioni della messaggistica scambiata con sistema Blackberry, la decriptazione del dato informatico è attività distinta dalla captazione e può essere svolta, ai sensi dell'art. 234-bis cod. proc. pen., mediante la mera richiesta alla società produttrice del sistema operativo di trasformare, tramite l'apposito algoritmo, i dati informatici in contenuti intellegibili” (Sez. 6, n. 18907 del 20/04/2021, Civale Vincenzo, Rv. 281819). Nel caso di specie, si è trattato di intercettazione eseguita su disposizione dell’autorità giudiziaria italiana e non di acquisizione mediante o.i.e. di dati acquisiti da autorità estere, con interlocuzione diretta della prima con la società straniera Blackberry. È pertanto corretta l’applicazione dell’art. 234-bis cod. proc. pen., conseguendone, così come affermato dai Giudici di merito, che non ricorre alcuna ipotesi di inutilizzabilità patologica. Alla censura con cui poi si lamenta la mancata espletazione di una rogatoria, per ascoltare soggetti che si trovavano in Olanda, aveva già offerto congrua risposta il primo Giudice (p. 18 sent. di primo grado) laddove osservava che la circostanza che le conversazioni captate fossero state eseguite all'estero è ininfluente per ritenere la necessità di una rogatoria, non potendosi, nel caso di intercettazione su strumento mobile, conoscere tutti gli spostamenti del soggetto titolare dell'utenza intercettata. La censura sul punto, nel ricorso riproposta, si appalesa meramente reiterativa e generica perché priva di confronto con le ragioni esplicitate dal primo Giudice. In ogni caso, i giudici territoriali hanno fatto corretta applicazione del principio secondo il quale in tema di intercettazioni telefoniche, non è necessario esperire una rogatoria internazionale allorquando l'attività di captazione e di registrazione del flusso comunicativo avvenga in Italia e tanto sia nel caso di utenza mobile italiana in uso all'estero, sia nel caso di utenza mobile straniera in uso in Italia, richiedendosi il ricorso alla rogatoria solo nell'ipotesi in cui l'attività captativa sia diretta a percepire contenuti di comunicazioni o conversazioni transitanti unicamente su territorio straniero (Sez. 3, n. 25833 del 03/03/2016, [...], Rv. 267090 - 01). Anche il terzo motivo è infondato. La questione posta dal ricorrente attiene in realtà ai presupposti per una scelta consapevole del rito abbreviato. Il tema è invero 29 legato alla limitazione della rilevabilità nel rito abbreviato delle sole inutilizzabilità patologiche, sicché la conoscenza degli atti che permettano di comprendere se ricorra l’una o l’altra specie di inutilizzabilità può influire sulla scelta del rito. La giurisprudenza non ha specificamente affrontato la questione, essendosi limitata, quanto alla assenza dei decreti autorizzativi delle intercettazioni negli atti del fascicolo del giudizio abbreviato, ad affermare che essa non determina alcuna inutilizzabilità o nullità dei relativi risultati, ove non ne venga messa in discussione l'esistenza e la validità, in quanto il mezzo di prova utilizzabile è rappresentato dalla registrazione e trascrizione delle conversazioni intercettate, già facenti parte del fascicolo del pubblico ministero al momento della richiesta del rito (Sez. 3, n. 28483 del 10/09/2020, [...], Rv. 280013. In motivazione, la Corte ha, altresì, precisato che la formazione del fascicolo d'ufficio non è soggetta a preclusioni o decadenze, onde l'acquisizione dei predetti atti può avvenire anche successivamente all'ammissione del rito speciale, non rientrando nel potere dispositivo delle parti restringere l'ambito degli atti che, per legge, devono essere raccolti nell'incartamento processuale). Già tal principi conducono all’infondatezza del motivo, poiché l’imputato è tenuto a conoscerli e a rappresentarsi che il fascicolo può essere integrato nei termini anzidetti. In ogni caso, il motivo proposto è infondato anche per non avere l’imputato dimostrato l’esistenza di una inutilizzabilità relativa - che avrebbe utilmente eccepito invece che optare per il rito abbreviato - e, conseguentemente, di una possibile lesione del diritto di difesa. A fronte dell’affermazione del primo Giudice che sono stati depositati gli atti rogatoriali inerenti alle intercettazioni (p. 17 sent. primo grado), il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare che in realtà non vi erano o che la tardività del deposito dei decreti autorizzativi aveva pregiudicato la sua difesa. Egli, invece, fa ricorso ad una petizione di principio, nel senso che assume la non esistenza degli atti dal fatto dalla mera intempestività del deposito. Con il quarto motivo, si lamenta la mancanza in atti di decreti di proroga del Gip che allineino la durata delle intercettazioni dai 40 giorni autorizzati dall’AG italiana alle 4 settimane indicate dall’autorità olandese;
mentre altre volte si lamenta la mancanza del provvedimento dell’autorità giudiziaria. Il Collegio rileva che il ricorrente non ha adeguatamente assolto all'onere di specificare l'incidenza degli elementi asseritamente inutilizzabili (sul punto cfr. sent. n. 21180/23), non avendo indicato le comunicazioni per le quali non vi è stata la proroga, né detto se esse siano state utilizzate e se siano decisive alla luce della prova di resistenza. Costituisce, invero, insegnamento di questa Corte quello secondo cui, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova, acquisiti illegittimamente, diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico 30 convincimento (Sez. 3, n. 39603 del 03/10/2024, [...], Rv. 287024 – 02; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, La Gumina e altro, Rv. 269218). Il motivo è, pertanto, inammissibile. Il quinto motivo non indica specifici vizi motivazionali ma è dichiaratamente volto ad affermare una ricostruzione alternativa, non consentita in questa sede e comunque infondata, tenuto conto di quanto risulta dalle sentenze di merito da reputarsi integrate in quanto confluenti in un corpus unico, stante l’omogeneità dei criteri adottati e l’uniformità dell’apparato logico-argomentativo (cfr. Sez. 3, n. 10163 del 01/02/2002, [...], Rv. 221116). Si legge nella sentenza di primo grado (p. 53) come, dall'ampio compendio probatorio - principalmente costituito dalle conversazioni intercettate, corroborate da importanti sequestri, dall'attività di identificazione e da quella di p.g. - sia emersa l'esistenza di una solida struttura, diretta dai fratelli MA, ove le persone fisiche che hanno ricoperto ruoli all'interno di essa non sono i coimputati del presente procedimento ma devono essere piuttosto individuati in altri soggetti, identificati in base al PIN utilizzato quali IM (vertice assoluto), LA (custode e cassiere), MA (contabile), O’o, AS ed altri (manovalanza), oltre ai fratelli MA TI ed DO. In particolare, il GU ha ritenuto esplicativa della struttura associativa e della sua operatività la vicenda di cui al capo 4B), illustrandone compiutamente le ragioni. A fronte di una tale analitica e congrua motivazione, il motivo esprime una critica astratta e infondata. Il sesto motivo è inammissibile perché manifestamente infondato. La sentenza di primo grado (p. 52 ess.) spiega come l’attività di direzione e di coordinamento del sodalizio criminale da parte dei fratelli MA si ricavi dalle conversazioni intercettate ove i due contrattano quotidianamente le vendite di stupefacente per importanti quantità, danno precise e quotidiane direttive ai propri sottoposti per la custodia dello stupefacente e per le successive consegne agli acquirenti finali, si occupano di individuare corrieri per eventuali consegne al di là dei confini olandesi, eseguono i necessari conteggi del denaro e, da ultimo, subiscono direttamente le conseguenze economiche dei sequestri della sostanza o di denaro da parte degli inquirenti. Peraltro, nel sostenere che le attività indicate dei fratelli MA erano di mera sollecitazione o invito, la difesa prospetta una valutazione alternativa, involgente profili di fatto, non consentita in questa sede e, dunque, inammissibile. Inammissibilità che trascina con sé anche il motivo aggiunto (terzo) sul punto. Il settimo motivo è inammissibile perché, nel richiamare pedissequamente i motivi di appello, invoca una rivalutazione del contenuto delle intercettazioni e dei termini fattuali della vicenda. In relazione ai reati fine per i quali le difese avevano posto il tema della giurisdizione, asserendo l’assenza di quella italiana, correttamente il GU (p. 19 sent. primo grado) ha rammentato il principio secondo cui l'art. 6, comma 2, cod. 31 pen., considera rilevante, ai fini della perseguibilità e dell'estensione della giurisdizione, qualsiasi momento dell'iter criminoso che, considerato unitamente ai successivi, integri un'ipotesi di delitto tentato o di reato consumato, correttamente applicando il consolidato insegnamento di legittimità a mente del quale, ai fini dell'affermazione della giurisdizione italiana in relazione a reati commessi in parte all'estero, è sufficiente che nel territorio dello Stato si sia verificato anche solo un frammento della condotta, intesa in senso naturalistico, che, seppur privo dei requisiti di idoneità e inequivocità richiesti per il tentativo, sia apprezzabile in modo tale da collegare la parte della condotta realizzata in Italia e quella realizzata in territorio estero (Sez. 4, n. 35510 del 20/05/2021, [...], Rv. 281853; Sez. 4, n. 6376 del 20/01/2017, [...], Rv. 269062; Sez. 2, n. 48017 del 13/10/2016, [...], Rv. 268432). Tanto premesso, quanto alla sussistenza del reato di cui al capo 3B) – contestato a MA TI, AJ LA e tale LA (rimasto non identificato) - la sentenza di appello (p. 15) richiama quella di primo grado (p. 34 e ss.), la quale ha affermato che, sebbene non vi sia stato sequestro di stupefacente, dal tenore delle loro complessive conversazioni sia emerso che l'accordo sia risultato perfettamente concluso, esclusa da parte del GU l'aggravante di cui all'art 80 d.P.R. 309/ 90 (non potendosi accertare l’entità del principio attivo). Il GU ha affermato che le conversazioni attestanti la ricostruzione del fatto, ben circoscritte in un certo lasso temporale ed esplicative di tutte le fasi svolte - dall'offerta e l'accordo sulla qualità Gold4 all'accordo sulle modalità di consegna da MA TI al AJ e di trasporto a mezzo del corriere, sino alla conferma dell'avvenuta consegna al AJ del corretto peso di due chilogrammi di cocaina e all'accordo per le modalità di pagamento - sono rispettivamente quelle del 23, 26 e 27 gennaio 2016 intercorse tra il AJ e MA TI, le quali evidenziano, quanto al contributo essenziale di quest'ultimo, come la condotta di cessione da lui posta in essere quale fornitore rientrasse perfettamente nella fattispecie tipica. Alle p.p. 93-94, affrontando congiuntamente le censure relative ai capi 3B) e 5B), la Corte territoriale, in risposta ad una censura riproposta con il presente ricorso, correttamente sostiene che la circostanza per la quale la condotta del MA si sarebbe esaurita materialmente in territorio olandese «non è dirimente né ai fini del radicamento della giurisdizione italiana né tantomeno ai fini dell'accertamento di responsabilità, tenuto conto che il suo contributo assumeva un rilievo decisivo, sotto il profilo causale, rispetto all'ingresso della sostanza in territorio italiano, anche se la successiva consegna al cliente finale, di cui si discuteva nelle intercettazioni, veniva materialmente gestita e seguita dal AJ (per il capo 3B) e dal CO (per il capo 5B)». Le considerazioni appena espresse valgono anche con riguardo all’ottavo motivo, che investe i fatti solo per dimostrare l’invocata assenza di giurisdizione. 32 Il nono motivo è inammissibile, perché il profilo comparatistico, evidenziato con il presente ricorso, non era stato oggetto di specifica devoluzione con l’atto di appello, che si è limitato ad uno scarno passaggio argomentativo, conseguendone che la Corte territoriale non era tenuta ad un onere di motivazione sul punto. Il motivo nuovo (terzo) laddove si fa cenno alla modifica dell’imputazione già da parte del primo Giudice è inammissibile, non essendo stata la doglianza sollevata nell’atto di appello (Sez. 4, n. 19043 del 29/03/2017, [...], Rv. 269886: “La violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza integra una nullità a regime intermedio che, in quanto verificatasi in primo grado, può essere dedotta fino alla deliberazione della sentenza nel grado successivo;
ne consegue che detta violazione non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità”.) I restanti motivi nuovi devono ritenersi assorbiti. 7. Il ricorso di IM AN è inammissibile. Il primo motivo, per escludere la responsabilità dell’imputato, invoca una valutazione in punto di fatto. Sostiene, infatti, esserci incertezza sulla identificazione, senza considerare che la Corte di appello offre adeguata motivazione (p. 95 sent. app.) sia in ordine all’identificazione (certa) dell’imputato, sia in ordine alla sussistenza della partecipazione ad esso del prevenuto, incaricato dal correo AB DI, di accompagnare i due corrieri presso il luogo della consegna che i predetti ignoravano. Da ciò ha congruamente tratto (terzo motivo di ricorso) la conseguenza di escludere la configurabilità dell’invocata attenuante di cui all’art. 114 cod. pen., ritenendo, con motivazione in fatto non sindacabile, che il fatto non potesse dirsi marginale (sulla necessità della marginalità del contributo, cfr., ex multis, Sez. 1, n. 26031 del 09/05/2013, [...], Rv. 256035: “La circostanza attenuante del contributo di minima importanza è configurabile quando l'apporto del concorrente non ha avuto soltanto una minore rilevanza causale rispetto alla partecipazione degli altri concorrenti, ma ha assunto un'importanza obiettivamente minima e marginale, ossia di efficacia causale, così lieve rispetto all'evento da risultare trascurabile nell'economia generale dell'iter criminoso). Il terzo motivo appare, inoltre, versato in fatto;
parimenti si dica con riguardo al quarto motivo. Il secondo motivo è manifestamente infondato (si rimanda a quanto si è già detto sulla sussistenza dell’aggravante della transnazionalità). La Corte di appello peraltro risponde sul punto richiamando le argomentazioni dalla stessa già sviluppate (pp. 80-81). 8. Quanto a AZ TJ fondato è unicamente il secondo motivo di ricorso che investe le statuizioni concernenti il reato di cui al capo 3C) della rubrica, dovendo il ricorso essere rigettato nel resto. 33 Il primo motivo è infondato. La difesa sostiene che le sentenze di merito relative al presente procedimento si porrebbero in conflitto con la decisione con cui il GU del Tribunale di Firenze mandava assolti i coimputati EX e AU dal reato loro ascritto al capo 4C), reputandolo assorbito nei delitti di cui ai capi 2C) e 3C) ed afferma che la gli episodi descritti ai capi di imputazione 2C), 3C) e 4C) afferiscono alla medesima sostanza stupefacente, oggetto di un'unica importazione diretta, almeno in parte in Italia. La sentenza impugnata, nel premettere che il tema della inconciliabilità – potenzialmente idonea a legittimare un giudizio di revisione ai sensi dell’art. 630 cod. proc. pen. - tra il contenuto di due sentenze va valutata in termini di una oggettiva incompatibilità tra i fatti storici su cui si fondano le diverse pronunce, ha correttamente osservato come il contrasto censurato dalla difesa non attenga alla sussistenza, sotto il profilo materiale, del fatto contestato, atteso che la materialità e la storicità del fatto non erano state escluse dalla pronuncia assolutoria dei coimputati, bensì alla sua qualificazione giuridica in termini di mero antefatto (ex multis, Sez. 2, n. 14785 del 20/01/2017 Marinacci, Rv. 26967: “Il contrasto di giudicati rilevante ai fini della revisione di un provvedimento definitivo non ricorre nell'ipotesi in cui lo stesso verta sulla valutazione giuridica attribuita agli stessi fatti dai due diversi giudici”). Giova anche rammentare il principio relativo all’onere motivazionale, pure richiamato dalla sentenza impugnata, secondo cui il giudice che emette o conferma sentenza di condanna nei confronti di ulteriore e diverso concorrente ha l’obbligo di “analizzare gli elementi motivazionali valorizzati nell'altro processo per pervenire alla decisione liberatoria”, e di evidenziare le ragioni e gli indizi, diversi ed ulteriori, in base ai quali giunge ad opposta soluzione (Sez. 2, n. 17021 del 29/03/2022, [...], Rv. 283117: “L'assoluzione di alcuni dei concorrenti nel reato per insussistenza del fatto, pur non essendo vincolante alla luce del principio del libero convincimento, obbliga tuttavia il giudice che emette o conferma sentenza di condanna nei confronti di un ulteriore e diverso concorrente ad analizzare gli elementi motivazionali valorizzati nell'altro processo per pervenire alla decisione liberatoria e ad evidenziare le ragioni e gli indizi, diversi e ulteriori, in base ai quali giunge a opposta soluzione;
analogamente, Sez. 2, n. 29517 del 17/06/2015, [...], Rv. 264422). E l’anzidetto onere motivazionale è stato pienamente adempiuto dai Giudici di merito: invero, già il GU (sent. n. 1075/2023, pp. 72-73), richiamato sul punto dalla Corte di appello, ha congruamente affermato che il capo di imputazione C4) non può ritenersi assorbito in quelli sub C2) e C3) perché – anche se riferito alla medesima vicenda di illecita importazione di cocaina - non può reputarsi essere un loro mero antefatto, bensì un fatto illecito dotato di una propria autonomia penalmente rilevante, osservando che «pur in presenza della omogeneità del bene giuridico tutelato, si ritiene qui che la diversità del quantitativo contestato e risultante degli atti processuali, peraltro ben maggiore di 34 quelli sub C2) e sub C3), impedisca di ritenerlo un antefatto non punibile, come tale assorbito per consunzione o sussidiarietà negli altri due fatti-reato». Il secondo motivo è fondato perché in sede di appello l’imputato aveva chiesto l’assoluzione per il capo 3C) (p. 78 sent. app.), mentre la Corte di appello fa riferimento al capo 2C). Vi è dunque carenza di motivazione in ordine allo specifico motivo devoluto alla Corte territoriale. Ne consegue l’annullamento con rinvio alla Corte di appello sul punto. Quanto al motivo nuovo con cui si eccepisce la nullità della sentenza di appello per omessa traduzione nella lingua albanese, il Collegio osserva, in primo luogo, che si tratta di nullità a regime intermedio (cfr. Sez. U, n. 38306 del 29/05/2025, [...], Rv. 288798: “L'omessa traduzione della sentenza di primo grado all'imputato alloglotto che non comprende la lingua italiana integra una nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che, ove eccepita con l'atto di impugnazione o rilevata nei termini di cui all'art. 180 cod. proc. pen., comporta l'annullamento della sentenza-documento e la restituzione degli atti al primo giudice, nella fase successiva alla deliberazione, per la traduzione”); e, in secondo luogo, che essa non è stata tempestivamente dedotta con il ricorso originario e neppure rappresenta uno sviluppo delle doglianze in esso contenute (cfr. Sez. 6, n. 6075 del 13/01/2015, [...], Rv. 262343: “I motivi nuovi di impugnazione devono essere inerenti ai temi specificati nei capi e punti della decisione investiti dall'impugnazione principale già presentata, essendo necessaria la sussistenza di una connessione funzionale tra i motivi nuovi e quelli originari”). 9. Il ricorso di EQ LJ è infondato e deve, pertanto, essere rigettato. Il primo motivo è inammissibile. Dall’esame degli atti risulta che il decreto di citazione a giudizio per il 20/10/2023 è stato notificato ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., a mezzo di posta elettronica;
che vi è stato differimento dell’udienza al giorno 11/01/2024, data in cui la difesa eccepiva che l’imputato aveva eletto domicilio (in data 04/01/2023) a Modena. In detta udienza, la Corte di appello rigettava la richiesta di rinnovazione della notifica della citazione a giudizio presso l’anzidetto domicilio eletto osservando che, dal sito delle Poste di cui aveva preso visione, risultava che la notifica era stata effettuata per compiuta giacenza, atteso il mancato ritiro dell’atto presso il domicilio eletto;
e rigettava anche l’istanza che riguardava l’avviso di differimento, sul rilievo che esso era stato notificato ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. A fronte di tale motivazione, l’eccezione proposta con il ricorso è del tutto aspecifica: essa invero è priva di alcuna correlazione con le statuizioni della Corte territoriale perché non contesta la regolarità della notifica avvenuta ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., né contesta il giudizio circa la comunicazione all’imputato del differimento dell’udienza. La doglianza si limita a menzionare una 35 necessità di verifica della regolarità del procedimento esitato nella compiuta giacenza, senza individuare l’atto al quale intende riferirsi e come il tema si ponga in rapporto a quanto più sopra richiamato. Sul punto, giova ricordare l’insegnamento delle Sezioni Unite secondo cui la ”mancata notifica a mezzo posta per irreperibilità del destinatario nel domicilio dichiarato, eletto o determinato per legge, attestata dall'addetto al servizio postale, comporta, a norma dell'art. 170 cod. proc. pen., senza necessità di ulteriori adempimenti, la consegna dell'atto al difensore ex art.161, comma 4, cod. proc. pen., salvo che l'imputato, per caso fortuito o forza maggiore, non sia stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato od eletto, dovendosi, in tal caso, applicare le disposizioni degli artt. 157 e 159 cod. proc. pen.”(Sez. U, n. 14573 del 25/11/2021, dep. 2022, D., Rv. 282848). Per i motivi secondo e terzo vale quanto già detto in relazione ai medesimi rispettivi motivi di MA TI. Il quarto motivo invoca una rivalutazione in fatto a fronte di una motivazione (p. 104 sent. app.) che rimanda alla sentenza di primo grado. Tenuto presente il già richiamato principio di integrazione tra le sentenze di merito, può ritenersi del tutto adeguata la motivazione del primo Giudice che illustra dettagliatamente (pp. 74-75) il dato intercettativo corroborato dall’osservazione diretta da parte degli operanti. Occorre, peraltro, evocare il principio, in tema di prove, a mente del quale il contenuto di intercettazioni telefoniche captate fra terzi, da cui emergano elementi di accusa nei confronti dell'indagato, può costituire fonte probatoria diretta della sua colpevolezza, senza necessità di riscontro ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., fatto salvo l'obbligo del giudice di valutare il significato delle conversazioni intercettate secondo criteri di linearità logica (Sez. 3, n. 10683 del 07/11/2023, dep. 2024, [...], Rv. 286150 – 04). Il quinto motivo è infondato. Premesso che il trattamento sanzionatorio è naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito e che esso può venire in rilievo in sede di legittimità solo qualora incongruo e manifestamente illogico, nel caso di specie il diniego delle invocate attenuanti generiche da parte del Giudice di appello è stato congruamente illustrato (pp.104-105 sent. app.) con riguardo alla mancata emersione di elementi utili e valutabili in tal senso, al numero di cessioni in cui l'imputato era coinvolto e alla quantità di sostanza importata o ceduta. 10. Il ricorso di AU IS è infondato e deve, pertanto, essere rigettato. Il primo motivo è inammissibile perché, oltre a svilupparsi sul piano del fatto, è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha ricordato come l’ampio compendio probatorio, di cui la stessa ha congruamente dato conto, abbia consentito «di superare qualsiasi ragionevole dubbio in ordine alla sussistenza di un’associazione a delinquere, di carattere transnazionale, finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e diretta dal 36 capo indiscusso RE RI» (si vedano le pp. 41, 41 e 43, con specifico riferimento al ruolo dell’imputato nell’associazione di cui al capo C); ha parimenti osservato come risulti specificamente acclarato il ruolo assunto nella compagine associativa dall’odierno ricorrente, il quale, stanziato in Olanda, svolgeva le mansioni tipiche di custode per conto dell'associazione diretta dal EX, con il quale manteneva rapporti costanti, preparando e confezionando la sostanza stupefacente e curandone la consegna materiale ai corrieri incaricati di trasportare il carico dai Paesi Bassi all'Italia. Ha ritenuto esemplificativo della decisività dell'apporto fornito al sodalizio da AU IS l’episodio riguardante la cessione di cui al capo 2C), ove il ricorrente, unitamente a AZ DE, seguendo le direttive del EX, affidava un ingente quantitativo di sostanza stupefacente al corriere Balliu Eduart affinché la trasportasse a Torino per consegnarla a diversi destinatari (pp. 97-98 sent. app.); Il secondo motivo, espresso peraltro in termini generici, è infondato. Al riguardo, occorre richiamare, in tema di reato continuato, il principio per il quale il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, [...], Rv. 282269; Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, [...], Rv. 284005). Tanto premesso, rispetto alla previsione normativa di cui all’art. 81 cod. pen., che consente di aumentare fino al triplo la pena prevista per la violazione più grave, l’aumento per l’unico reato fine, operato sulla pena del reato associativo, è stato limitato, nel caso di specie, ad un anno e sei mesi per la reclusione e ad euro 4.000 per la multa. 11.Il ricorso di TA AN è inammissibile. Quanto al primo motivo, laddove il ricorrente contesta l‘interpretazione data dai Giudici di merito al dialogo menzionato tra EX e TA, il Collegio rileva che le doglianze con cui il ricorrente contesta l’interpretazione data dai Giudici di merito alle conversazioni captate introducono censure che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità. Sul punto, valgono i principi giurisprudenziali già richiamati con riguardo al primo motivo di AJ RG, ai quali si fa dunque rinvio. Nel caso di specie, peraltro, la sentenza impugnata offre congrua motivazione (pp. 96-97) sulla piena sussistenza dell’aggravante. Essa, peraltro, ricorda (pp. 38-39) come da chat intercettate tra il ricorrente e il EX, il primo si fosse pienamente assunto la responsabilità di essere il fornitore di MA LU e di avergli ceduto un quantitativo di circa 110 kg di marijuana, per il quale non sarebbe ancora stato pagato a causa dell’arresto di MA avvenuto in flagranza per la detenzione di circa 45 kg di marijuana, ritenuta parte del maggior quantitativo di cui si è detto. 37 Il secondo motivo è manifestamente infondato perché la Corte territoriale spiega che gli elementi indicati dalla difesa sono stati già posti a base della determinazione della pena base, inferiore a quella irrogata ad altri imputati. 12. Quanto al ricorso di AJ LA, unicamente il terzo motivo, afferente alle attenuanti generiche, è meritevole di accoglimento, dovendo il ricorso essere rigettato nel resto. Relativamente alla statuizione concernente le attenuanti generiche, infatti, il Collegio rileva carenza di motivazione, nonostante la devoluzione in termini specifici della censura in appello. Sul primo motivo, la sentenza di appello ha affermato (p. 92), con motivazione in fatto non manifestamente infondata, che si trattava di un’unica spedizione, a nulla rilevando la suddivisione interna della sostanza tra i correi. Il GU rilevava, peraltro, che, dalla lettura delle chat intercorse dal prevenuto con il fratello Giergj, fosse emerso che questi, su indicazione del fratello, si era dedicato a raccogliere una somma di denaro occorrente all’odierno ricorrente per acquistare l’intera partita di stupefacente (p. 30 sent. primo grado). Quanto al secondo motivo, il Collegio osserva che la doglianza, con cui si sostiene che in realtà il ricorrente avrebbe fornito informazioni nuove rendendo possibile l’identificazione di MA TI, comporta non consentite valutazioni in punto di fatto. Il ricorrente, peraltro, non ha allegato atti dai quali emergesse, in modo incontestabile, la circostanza. É poi infondata la contestazione effettuata dal ricorrente rispetto alla necessità di un novum per riconoscere l’attenuante di cui al comma 7 dell’art. 73 d.P.R. 309/90. In tema di reati concernenti sostanze stupefacenti, invero, questa Corte di legittimità si è già espressa nel senso che “ai fini della applicazione dell'attenuante del ravvedimento operoso di cui all'art. 73, comma settimo, d.P.R. n. 309 del 1990, è necessario che i dati forniti siano nuovi, oggettivamente utili e costituiscano tutte le conoscenze a disposizione del dichiarante” (Sez. 6, n. 15977 del 24/03/2016, [...], Rv. 266998 ; nello stesso senso, Sez. 3, n. 23528 del 19/01/2018, [...], Rv. 273563). Nel caso di specie, la sentenza impugnata, invero, in applicazione del predetto principio, ha osservato (p. 92) che le dichiarazioni dell’imputato «non riguardavano elementi nuovi, trattandosi di affermazioni il cui contenuto concerneva circostanze già acquisite agli atti attraverso l'attività di intercettazione di monitoraggio dei rapporti tra i vari soggetti coinvolti». 13. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di CO LE limitatamente alle statuizioni concernenti la determinazione della pena base e le attenuanti generiche, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Firenze. Deve essere rigettato nel resto il ricorso di CO LE. Va annullata la medesima sentenza nei confronti di AH IN e di QA RI, 38 limitatamente alle statuizioni concernenti le attenuanti generiche e la determinazione degli aumenti ai sensi dell'art. 81 c.p. con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Firenze. I ricorsi vanno rigettati nel resto. La medesima sentenza deve essere annullata nei confronti di AZ TJ limitatamente alle statuizioni concernenti il reato di cui al capo 3C) della rubrica, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Firenze. Il ricorso deve essere rigettato nel resto. La medesima sentenza va annullata nei confronti di AJ LA limitatamente alla statuizione concernente le attenuanti generiche, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Firenze. Il ricorso deve essere rigettato nel resto. Devono essere rigettati i ricorsi di AU IS, IR LJ, MA TI che sono condannati al pagamento delle spese processuali. Vanno dichiarati inammissibili i ricorsi di LL AR, TA AN, IM AN, AJ RG e AB DI, con condanna dei predetti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di CO LE limitatamente alle statuizioni concernenti la determinazione della pena base e le attenuanti generiche, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Firenze. Rigetta nel resto il ricorso di CO LE. Annulla la medesima sentenza nei confronti di AH IN e di QA RI limitatamente alle statuizioni concernenti le attenuanti generiche e la determinazione degli aumenti ai sensi dell'art. 81 c.p. con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Firenze. Rigetta i ricorsi nel resto. Annulla la medesima sentenza nei confronti di AZ TJ limitatamente alle statuizioni concernenti il reato di cui al capo 3C) della rubrica e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Firenze. Rigetta il ricorso nel resto. Annulla la medesima sentenza nei confronti di AJ LA limitatamente alla statuizione concernente le attenuanti generiche, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Firenze. Rigetta il ricorso nel resto. Rigetta i ricorsi di AU IS, IR LJ, MA ER che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di LL AR, TA AN, IM AN, AJ RG e AB DI e condanna i predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente AN DA LV DO
udita la relazione svolta dal Consigliere AN DA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA COSTANTINI che ha concluso per l’inammissibilità di tutti i ricorsi. Penale Sent. Sez. 4 Num. 21097 Anno 2026 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 16/10/2025 2 RITENUTO IN FATTO 1. Il giudizio di appello innanzi alla Corte di appello di Firenze, esitato nella sentenza in epigrafe indicata, ha avuto ad oggetto le sentenze emesse nell’ambito del proc. pen. r.g. app. 2034/2023 a carico di AJ LA + 20 e del proc. pen. r.g. app. 616/2024 a carico di AZ DE, definiti in sede di giudizio abbreviato. I sopracitati procedimenti sono stati riuniti con apposita ordinanza dalla Corte di appello di Firenze, sussistendo i presupposti di cui all’art. 17 cod. proc. pen. Le vicende di entrambi i procedimenti attengono a varie fattispecie di reato e traggono origine da indagini per traffici ed importazioni di sostanza stupefacente, incentrate sul ruolo assunto dai fratelli MA, per l'associazione di cui al capo B), e da EX RI, per il sodalizio di cui al capo C). 2. Avverso la sentenza di appello, che ha confermato rispetto a tutti gli odierni ricorrenti le sentenze di primo grado, hanno proposto ricorso AB DI, CO LE, AH IN, QA RI, AR LL, AJ RG, MA TI, IM AN, AZ TJ, EQ LJ, AU IS, TA AN, AJ LA. 3. Il ricorso di AB DI consta di due motivi con cui si deducono: 3.1. Violazione di legge in relazione all’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nonché agli artt. 43 e 110 cod. pen.; mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, per avere la sentenza impugnata erroneamente ed illogicamente ritenuta la partecipazione dell’imputato all’associazione di cui al capo C), pur dopo averlo assolto dal reato fine di cui al capo 1C); inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o di decadenza;
travisamento della prova. La difesa lamenta che la sentenza impugnata abbia omesso di prendere in considerazione le deduzioni difensive, offrendo una motivazione apparente. La condotta dell’imputato avrebbe unicamente integrato un contributo occasionale e concorsuale alla commissione di un singolo reato. Dagli atti processuali non emergerebbe mai la volontà dell’imputato di fare parte di un’associazione ex art. 74 d.P.R. 309/90, condividendone il programma criminoso, né tale consapevolezza nei suoi riguardi sarebbe emersa dai correi. La difesa si duole che la Corte territoriale abbia ritenuto bastevole per sostenere la gravità indiziaria in ordine al reato associativo il richiamo al reato fine di cui al capo 3C). Né l’imputato può essere ritenuto un concorrente esterno nel reato associativo. La sentenza impugnata si sarebbe limitata ad affermare la sufficienza del dolo eventuale in capo all'imputato, indipendentemente dalla sua consapevolezza e dalla sua volontà di perseguire il programma del sodalizio. Mancherebbe la prova che il prevenuto fosse a conoscenza dei fini illeciti dell’associazione, rispetto alla quale dagli atti del processo non emergerebbe alcunché di certo circa un ruolo cosciente e concreto dell’AB; 3 3.2. Violazione degli artt. 132, 133 e 69 cod. pen., per essere la pena irrogata sproporzionata rispetto al disvalore dei fatti contestati, nonché in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, invocate con giudizio di prevalenza. 4. Il ricorso di CO LE consta di cinque motivi: con cui si deducono: 4.1. Manifesta illogicità della motivazione in ordine alla doglianza relativa all’eccessività della pena base irrogata. La difesa ricorda che il Giudice di primo grado aveva determinato la pena base in anni 8 di reclusione ed euro 33.000,00 di multa, senza motivare su una pena base così elevata e senza tener conto della sentenza n. 40/2019 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90, nella parte in cui prevede la pena minima edittale della reclusione nella misura di anni 8, anziché di anni 6; 4.2. Illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che si richiedono in misura prevalente alle ritenute aggravanti, lamentandosi che il Giudice di primo grado abbia sul punto omesso di motivare;
4.3. Illogicità della motivazione in ordine alla mancata esclusione dell’aggravante di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90. Diversamente da quanto assume la Corte territoriale, che ha ritenuto irrilevante la suddivisione interna ai correi della sostanza, la difesa insiste nell’affermare che erano soltanto due i chilogrammi nella disponibilità dell’imputato; 4.4. Illogicità della motivazione in ordine alla mancata esclusione delle aggravanti di cui agli artt. 3 e 4 L. 146/2006. La sentenza di primo grado a p. 48, in relazione al capo 5B), escludeva l’aggravante di cui all’art. 3 L. 146/2006 e riteneva sussistente l’aggravante di cui all’art. 4 della medesima legge, mentre a p. 59, affermava che “non pare sussistere l’aggravante di cui all’art. 4 L. 146/2006”; ancora, a p. 31, in relazione al capo 1B), aveva ritenuto non sussistente l’aggravante dell’anzidetto art. 4; 4.5. Mancanza della motivazione in ordine alla doglianza con cui si lamentava l'eccessività dell'aumento operato ai sensi dell'articolo 81 cod. pen. in relazione al capo di imputazione 5 B). 5. AH IN e QA RI sollevano tre motivi di ricorso pressoché identici, con alcune precisazioni e diversità di cui si darà conto, con cui deducono: 5.1. In relazione al reato contestato al capo 7B), violazione di legge e vizio di motivazione, anche sotto il profilo della mancata risposta alle doglianze difensive, reputate decisive, con riguardo alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90. La difesa, nel richiamare le doglianze sollevate sul punto nel giudizio di appello, ricorda che solo 2 chilogrammi di cocaina erano stati sottoposti a sequestro e alla successiva perizia tossicologica, mentre l'intero 4 quantitativo, determinato in 7 chilogrammi lordi, non era mai stato sottoposto a sequestro e, di conseguenza, a perizia, per cui la stima del relativo principio attivo è stata effettuata in modo del tutto ipotetico e congetturale. A rafforzare queste considerazioni la difesa richiama anche le risultanze della messaggistica intercettata da cui si ricava che mentre il quantitativo di 2 chili, sequestrato a Rimini era di buona qualità, quello di 7 chili lordi inviati da AH IN a Perugia era di scarsa qualità, così dimostrando che il principio attivo presente nella minor quantità di sostanza stupefacente - che sarebbe poi stata sequestrata e periziata - era di molto maggiore rispetto al principio attivo presente nella maggior quantità di stupefacente destinata a Perugia, mai sequestrata e mai periziata. La difesa fa inoltre presente che, con riferimento al reato contestato al capo 10B) dell’imputazione, il Giudice di primo grado aveva escluso la configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90. Al riguardo, la sentenza impugnata nulla dice. La difesa contesta altresì l’affermazione, contenuta nell’impugnata sentenza, secondo cui “la determinazione peritale della percentuale di principio attivo contenuto nella sostanza sequestrata non risulta essenziale laddove altre fonti probatorie consentono al giudice di ricavare risultati utili a tal fine”, poiché la sussistenza dell'ingente quantità può essere affermata soltanto quando si riscontrino elementi certi che consentono di pervenire per via indiretta al dato quantitativo: nel caso di specie non soltanto difetterebbero elementi indiziari univocamente indicativi di un alto grado di purezza del quantitativo di sostanza stupefacente non sequestrato ma vi sarebbero elementi univocamente indicativi della sua scarsa qualità. La motivazione della Corte territoriale sarebbe dunque contraddittoria e manifestamente illogica se rapportata al contenuto della messaggistica che il GU ha riportato nella sentenza di primo grado e che la Corte di appello ha invece ignorato, così non dando risposta alle relative doglianze difensive. Con riguardo al solo AH IN, la difesa osserva che, non essendo mai stato sequestrato e sottoposto a perizia il quantitativo dei 7 chili, finiti a Perugia e riferibili all’odierno ricorrente, non possa parlarsi, come invece ha fatto la Corte di merito, della “medesimezza della sostanza importata in Italia in un unico carico”; 5.2. Violazione di legge e mancanza assoluta di motivazione, anche sub specie di motivazione apparente con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La difesa lamenta che la Corte territoriale, a fronte delle dichiarazioni ammissive degli imputati e del leale comportamento processuale, si sia adagiata su una mera formula di stile che rivelerebbe la mancata valutazione delle articolate considerazioni poste con l’atto di appello. Quanto ad RI QA, nel motivo di ricorso riguardante le attenuanti generiche, la difesa, dopo aver ricordato la vicenda giudiziaria dell’’imputato inizialmente dichiarato latitante, successivamente tratto in arresto in Belgio in esecuzione di MAE, ha evidenziato come, all’udienza del 25 marzo 2022, il difensore avesse depositato una dichiarazione proveniente dall'imputato con cui 5 questi dichiarava di rinunciare a partecipare al processo, di rinunciare ad ogni eccezione relativa alla propria assenza e di rinunciare a far valere il profilo dell’impedimento a comparire, nonché di accettare la giurisdizione del giudice procedente, dichiarazione che consentiva di superare ogni profilo di improcedibilità legato alla detenzione all'estero dell'imputato, di tal che la sua posizione virtualmente stralciata veniva riunita alle posizioni degli altri imputati per essere giudicata unitamente a queste. Si tratta di dichiarazione nella quale l'imputato affermava la propria colpevolezza in relazione alle due importazioni di cocaina che gli erano contestate. La difesa sottolinea il leale comportamento processuale che rendeva possibile il superamento delle problematiche connesse alla consegna dell'imputato dal Belgio all'Italia. Ciò detto, la difesa lamenta il diniego delle invocate attenuanti generiche pur avendo il Giudice di primo grado affermato che le dichiarazioni spontanee ammissive dell’imputato avevano contribuito a ricostruire i fatti-reato. Rilievo quest’ultimo richiamato anche per AH;
5.3. Manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla determinazione della pena in ordine alla ravvisata continuazione ex art. 81 cpv. cod. pen. L'aumento per la continuazione è stato determinato in anni 2 di reclusione senza che di tale quantificazione sia stata in alcun modo esplicitata nella sentenza di primo grado la ragione. La motivazione della Corte di appello sul punto non adempierebbe all'onere motivazionale, posto che oltre al criterio della gravità dei fatti e del loro disvalore rileva anche il criterio della valutazione della capacità a delinquere del reo al cui fine sarebbero dovute valere tutte le considerazioni spese nell'atto di appello a sostegno della richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche. 6. Il ricorso di AR LL consta di due motivi con cui si deducono: 6.1. NZ di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza, con riguardo al capo di imputazione 7 C), dell'aggravante di cui all'art. 112 cod. pen. La motivazione sul punto si riporterebbe acriticamente alla sentenza di primo grado e sarebbe di mero stile, perché priva di confronto adeguato con le risultanze del caso concreto che erano invece state oggetto di puntuali rilievi critici in sede di impugnazione che la difesa ripropone nel presente ricorso;
6.2. Violazione dell'art. 62-bis cod. pen., in relazione all'art. 133 cod pen e il relativo vizio di motivazione. Già il Giudice di primo grado avrebbe omesso totalmente di confrontarsi con una serie di elementi positivi che avrebbero sicuramente consentito il riconoscimento delle invocate circostanze attenuanti generiche. 7. Il ricorso di AJ RG si fonda su due motivi con cui si deducono: 7.1. Violazione di legge e vizio di motivazione per carenza di prova certa suffragante la ritenuta colpevolezza dell’imputato. Questa si sarebbe basata solo su presunzioni e congetture. La sentenza impugnata avrebbe omesso di attribuire congrua 6 rilevanza a due circostanze illuminanti per la manifesta estraneità del prevenuto al reato che gli viene contestato: l'insussistenza di alcun coinvolgimento, anche indiretto, dell'odierno ricorrente nella fase della preparazione, pianificazione ovvero ricezione dello stupefacente, stante la carenza di operatività e reperibilità del medesimo nei frangenti in cui si consumava il reato;
la presunta attività posta in essere dal prevenuto sarebbe stata evidenziata in tre sole intercettazioni telefoniche, due delle quali avvenute tra terzi e solo una intercorsa con il fratello sicché l’interpretazione colpevolista dell'espressione “ti mando almeno 30…“ non risulta conferente con alcune ipotesi di cessione di stupefacente;
non risulta agli atti alcuna conversazione ambientale ovvero telefonica in cui si dimostri la raccolta della somma di denaro al fine di acquistare la sostanza stupefacente. Si tratterebbe di circostanze che assumono una significativa valenza in ordine reale motivo per il quale l'imputato si trovava ad avere contatti con il fratello. La descrizione oggetto dell'annotazione di polizia giudiziaria non può ritenersi l'elemento di prova sufficiente a qualificare il ruolo partecipativo del prevenuto ex art. 73 d.P.R. 309/90. Non è possibile attribuire significato a talune intercettazioni la cui reale interpretazione è rimasta oscura o non ha permesso un giudizio diverso da quello di mera verosimiglianza;
7.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio, ritenuto oltremodo gravoso. Si lamenta altresì il denegato riconoscimento della massima estensione delle attenuanti generiche già riconosciute dal primo Giudice. 8. Il ricorso di MA TI (a firma dell’avv. Francesco Petrelli) si fonda su nove motivi, con cui si deducono: 8.1. Violazione degli artt. 6 e seg. cod. pen. con riferimento al capo B), nonché mancanza illogicità e contraddittorietà della motivazione per avere la Corte di appello risposto con argomentazioni apparenti ed apodittiche al motivo inerente il difetto di giurisdizione, ampiamente devoluto dalla difesa nel suo atto d'appello, e per avere fornito una motivazione priva della necessaria completezza e congruità, citando un precedente giurisprudenziale del tutto inconferente ed omettendo di dare risposta adeguata alle specifiche deduzioni difensive sul punto. Queste evidenziavano la natura integralmente olandese del sodalizio illecito di cui al capo di imputazione B), l'impossibilità di far discendere dall'eventuale riconoscimento del requisito della transnazionalità del reato una modifica di quanto disposto dagli artt. 6 e seg. cod. pen. e, quindi, l'erronea applicazione dei criteri di attribuzione della giurisdizione. La Corte di appello, con motivazione assai stringata, ha affermato la sussistenza della giurisdizione dello Stato italiano in forza del dedotto carattere transnazionale del reato, come definito dall'art. 3, lett. d), L. 146/2006. Si tratta di lettura superficiale e distorta non solo delle risultanze probatorie ma delle norme in concreto applicabili alla fattispecie in esame. Già la sentenza del GU di Firenze aveva ritenuto di poter risolvere la questione della 7 devoluta mancanza di giurisdizione asserendo che “la contestazione e il riconoscimento del solo carattere transnazionale delle associazioni in esame, ai sensi dell'art. 3 L. 146/2006…, consenta la giurisdizione dello Stato italiano ai sensi dell'art. 7 comma 5 c.p. in ragione di quanto previsto sul punto nella Convenzione di Palermo del 2006, determinando così la rilevanza giuridica anche della rinuncia alla giurisdizione su tali fatti da parte dell'Olanda” (sent. GU p. 19). A fronte di tale motivazione il difensore, con l’atto di appello, aveva sottolineato che la condotta associativa contestata al capo B) si era svolta interamente in Olanda, come peraltro emerge dalle stesse conclusioni della sentenza di primo grado. Ancora nell’atto di appello si sottolineava come anche lo stesso pubblico ministero avesse riconosciuto l’inesistenza in atti della prova di detto collegamento. Era stato infatti lo stesso GU ad escludere come sodali tutti quei soggetti che l'accusa aveva inserito al fine di dimostrare quel contatto diretto con il territorio italiano che solo poteva giustificarne la giurisdizione, avendo tuttavia lo stesso GU operato in maniera contraddittoria vanificando le suddette conclusioni in punto di riconoscimento della giurisdizione. La difesa ricorda come l’art. 6 cod. pen. non sia stato modificato né dalla L. 146/2006, di tal che il luogo di commissione del reato, nazionale o transnazionale non è quello ove si sono prodotti effetti sostanziali, né dalla Convenzione di Palermo. La rinuncia alla giurisdizione, operata dall’Olanda, non attribuisce all’Italia una giurisdizione non consentita dalla legge;
8.2. Violazione degli artt. 268, 270 e 729 cod. proc. pen., con riferimento alla mancata declaratoria di inutilizzabilità delle intercettazioni disposte in assenza di rogatoria internazionale al Canada, ivi essendo ubicati i server dei dispositivi BlackBerry sui quali è stata operata l'intercettazione dei relativi flussi telematici;
nonché mancanza ed illogicità della motivazione, avendo la Corte territoriale del tutto omesso di confrontarsi con le doglianze difensive relative al menzionato profilo di inutilizzabilità. Nell'atto di appello il difensore aveva evidenziato che i soggetti utilizzatori dei pin intercettati risultavano dimoranti in Olanda, ragion per cui, affinché si potesse procedere a legittime operazioni di captazione sulle utenze straniere in loro uso, si rendeva necessaria l'attivazione di una procedura di rogatoria diretta ad ottenere l'autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria olandese all'intercettazione del flusso telematico. La difesa ribadiva che l'intercettazione, disposta con autorizzazione del giudice italiano, ed eseguita per il tramite di rogatoria con l'autorità olandese, non era avvenuta per mezzo degli impianti installati nella Procura della Repubblica di Firenze, bensì tramite server della BlackBerry spa in Canada, vale a dire che il dato è stato intercettato all'estero e solo dopo essere stato captato/registrato e decodificato è stato girato ai server della Procura della Repubblica di Firenze da dove veniva “remotizzato”, per la sola lettura, presso gli uffici della Squadra Mobile di Firenze. Richiamata la distinzione tra le operazioni di captazione e registrazione del flusso telematico e quelle di decriptazione del contenuto del dato, nonché l’approdo ermeneutico cui sono pervenute le Sezioni 8 Unite di questa Corte relativamente all’acquisizione all'estero dei risultati di intercettazioni disposte da autorità giudiziaria straniera su piattaforma informatica criptata e criptofonini, la difesa sostiene che il caso di specie, equiparabile a quello trattato dalle Sezioni Unite, non abbia incontrato alcun vaglio da parte della Corte di appello fiorentina. Ricorda come, nella presente vicenda, i dati comunicativi, oggetto di intercettazione a norma dell'art. 266 -bis cod. proc. pen. e di autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria olandese, siano acquisiti ai sensi dell'art. 234-bis cod. proc. pen. mediante semplice richiesta di trasmissione di dati documentali inoltrata alla società canadese. La Corte di appello ha ritenuto che tale segmento istruttorio di acquisizione dei dati intercettati andasse ricondotto alla disciplina di cui all'art. 234-bis cod. proc. pen., all’uopo richiamando giurisprudenza che deve considerarsi ormai superata dall’interpretazione data delle Sezioni Unite. Sostiene invero la difesa che, nel caso di specie, si sia in presenza di captazione di dato “dinamico” (non “statico”) e, come tale, astrattamente inquadrabile nella disciplina in materia di intercettazioni ex art. 266-bis ss. cod. proc. pen., disciplina che non è stata rispettata con riguardo alla fase della decriptazione /acquisizione del dato dinamico intercettato. Sarebbe infatti stata necessaria l’attivazione di una rogatoria con il Canada, mai intervenuta, affinché l’attività di acquisizione del dato informatico da parte dell’autorità giudiziaria italiana potesse considerarsi validamente esperita. Ne conseguirebbe l’inutilizzabilità del compendio delle intercettazioni in quanto acquisito in violazione della disciplina prevista dagli artt. 268 e 270 cod. proc. pen.; 8.3. Violazione di legge per mancata declaratoria di inutilizzabilità delle intercettazioni telematiche disposte con rogatoria in favore dell'Olanda nei confronti dei pin riferiti all’imputato, inerenti alle conversazioni effettuate tramite sistemi di messaggistica BlackBerry, stante l'assenza nel fascicolo del pubblico ministero dei necessari provvedimenti autorizzativi dell'autorità estera olandese al momento della scelta del rito abbreviato;
nonché mancanza ed illogicità della motivazione, avendo la Corte di appello del tutto omesso di confrontarsi con le doglianze difensive relative all’anzidetto profilo di inutilizzabilità. Le diverse difese avevano eccepito l'assenza in atti dei provvedimenti autorizzativi dell'autorità olandese nonché la tardiva produzione da parte del pubblico ministero che avrebbe sensibilmente inciso sul diritto di difesa. Né all'atto della notifica dell'avviso ex art 415-bis cod. proc. pen. né al momento dell'ammissione al rito abbreviato nel fascicolo del PM era depositata alcuna richiesta di rogatoria od eventuali autorizzazioni concesse dallo Stato estero, venendosi così a determinare una inutilizzabilità patologica dell'atto non depositato. La Corte territoriale, tuttavia, non si è confrontata con le puntuali doglianze difensive, riproponendo asetticamente lo stesso argomentare del GU secondo cui “risultano compiutamente acquisiti al fascicolo tanto i decreti autorizzativi quanto gli atti conseguenti”, dal momento che gli stessi “ben possono essere acquisiti anche in seguito all'ammissione al rito speciale senza che ciò 9 incida in alcun modo sul diritto di difesa degli imputati, non avendo gli stessi alcun rilievo di tipo probatorio o investigativo” e tenuto altresì conto che ”si tratta di atti la cui acquisizione risulta ex lege doverosa” e che l'assenza di decreti autorizzativi delle intercettazioni nel fascicolo “non determina alcuna inutilizzabilità o nullità dei relativi risultati, ove non ne venga messa in discussione l'esistenza e la validità in quanto il mezzo di prova utilizzabile è rappresentato dalla registrazione e trascrizione delle conversazioni intercettate, già facenti parte del fascicolo del pubblico ministero al momento della richiesta del rito”. La difesa sottolinea come l'esistenza e la validità degli atti rogatoriali fosse stata sin da subito messa in discussione e come la gran parte degli atti relativi alla procedura rogatoriale avviate dalla Procura di Firenze, unitamente ai correlati provvedimenti autorizzativi dell'autorità olandese, oggetto di produzione documentale del PM in data 23 Febbraio 2022, non abbiano in realtà mai trovato ingresso nel fascicolo del pubblico ministero, neppure al momento in cui si verificava la discovery in favore delle difese con la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari. La difesa contesta esattamente l'esistenza dei provvedimenti autorizzativi dell'autorità olandese e, conseguentemente, la validità delle operazioni captative compiute. Nel procedimento di cui si tratta, i soggetti utilizzatori dei pin sottoposti ad intercettazione risultavano essere tutti dimoranti in territorio olandese, ragione per la quale, affinché si potesse procedere alle legittime operazioni di captazione sulle utenze straniere in loro uso, si rendeva necessaria l'attivazione di una procedura di rogatoria diretta ad ottenere l'autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria olandese all'intercettazione del flusso telematico. La difesa elenca le intercettazioni che sarebbero affette da inutilizzabilità. In assolvimento dell'onere relativo alla “prova di resistenza”, la difesa evidenzia che l'impianto motivazionale proposto nella pronuncia appellata non resisterebbe alla rimozione dell'intero compendio intercettativo ricompreso tra le autorizzazioni del giorno 11 gennaio 2016 al 1° agosto 2016. Per tali ragioni, chiede di dichiararsi la piena inutilizzabilità del complesso captativo successivo alla data del giorno 11 gennaio 2016; 8.4. Violazione di legge per mancata declaratoria di inutilizzabilità delle intercettazioni prive della necessaria autorizzazione dell'autorità olandese e di tutte le intercettazioni non ricomprese nell'intervallo temporale autorizzato dall'autorità olandese (4 settimane), distinto da quello richiesto con rogatoria dal p.m. italiano (40 giorni) e correlative mancanza ed illogicità della motivazione;
mancanza ed illogicità della motivazione avendo la Corte di appello omesso di rispondere alle ulteriori specifiche deduzioni difensive relative al profilo di inutilizzabilità di cui sopra, relativo alla mancanza dei decreti autorizzativi del public prosecutor olandese (pure all'esito del deposito tardivo da parte del p.m. in udienza), del cui mancato pervenimento nel fascicolo del GU ha dato puntualmente atto il difensore nel relativo paragrafo dell'atto di impugnazione;
intercettazioni, tutte quelle indicate come inutilizzabili, che 10 costituiscono prova decisiva per la sussistenza dei reati di cui ai capi B), 3B) e 5B). Il difensore elenca i pin ritenuti di interesse;
8.5. Mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione con riferimento all’imputazione di cui al capo B). La motivazione delle sentenze di merito risulterebbe non avere offerto risposta alle specifiche doglianze difensive. La motivazione della Corte territoriale relativa al capo in esame si risolverebbe in un mero richiamo per relationem alla sentenza di primo grado che costituirebbe un tautologico richiamo formale alle fonti di prova documentale. L’indicazione delle presunte fonti di prova relative alla sussistenza dell'associazione risulterebbe infatti contraddittoria rispetto alle argomentazioni successive in base alle quali il primo Giudice finisce con l'escludere la partecipazione al sodalizio dei diversi presunti sodali ai quali erano state attribuite le funzioni di corrieri o di collettori di finanziamenti, con una conseguente destrutturazione e disarticolazione dell'originaria ipotesi organizzativa. Il che rende ancor più plausibile una ricostruzione alternativa dei fatti, quella secondo cui l’imputato era dedito ad attività di compravendita di stupefacente poste al di fuori di una specifica e stabile organizzazione illecita. Tale ipotesi alternativa sarebbe confermata anche dal contesto all'interno del quale le indagini si sono sviluppate, ove si sono ipotizzate ben quattro differenti ed autonome strutture associative. MA TI è stato assolto dalla maggior parte delle imputazioni ascrittegli, residuando a suo carico solo due singoli episodi (capi 3B e 5B), entrambi asseritamente verificatisi nel gennaio 2016, in un arco di tempo talmente esiguo da privare tale eventuale contributo di ogni valore sintomatico. Operando un generico richiamo per relationem alla motivazione di primo grado, la Corte territoriale è stata costretta ad ammettere l'esistenza di una grave frattura che attraversa l'accertamento relativo alla sussistenza del sodalizio, ammettendo che questo “risultava caratterizzato da una composizione che, sul piano soggettivo, non risultava del tutto sovrapponibile rispetto a quella contestata, tanto da addivenire all’assoluzione di tutti gli altri soggetti coinvolti in qualità di partecipi nel procedimento”. Si tratta, sostiene la difesa, di una circostanza che, intaccando il quadro soggettivo del reato associativo e della composizione stessa del sodalizio, attiene alla tenuta complessiva della contestazione, poiché nella necessaria ricostruzione del pactum sceleris non può prescindersi dalla individuazione dei soggetti che alla formazione dell'accordo hanno contribuito e al cui sviluppo hanno preso parte, restando problematico il profilo dell'effettiva qualità del loro contributo e della effettiva sussistenza di una stabile organizzazione. Resta comunque da valutare in che misura la motivazione della sentenza impugnata abbia fornito un'adeguata giustificazione in ordine all'appartenenza del prevenuto al dedotto sodalizio, ben potendo i suoi contatti avere natura di occasionali compravendite. Inficia altresì la congruità della motivazione la pretesa di desumere dalle modalità di commissione di un singolo reato-fine la sussistenza del sodalizio criminale. A conferma della ambiguità del contesto probatorio, la difesa ricorda come, da un lato, si affermi 11 con certezza le costanti direzione e coordinazione del sodalizio ad opera del prevenuto e del fratello e, dall'altro, si rappresenti contraddittoriamente che gli stessi sarebbero stati subordinati a tale IM, in un'altra parte della sentenza qualificato come capo indiscusso del medesimo sodalizio;
e come, già nella valutazione del primo Giudice, sia venuta meno ogni certezza circa il presunto organigramma che avrebbe dovuto costituire l'organizzazione associativa;
8.6. Mancanza e contraddittorietà della motivazione con riferimento alla qualifica di capo, promotore ed organizzatore attribuito all'imputato. Dall’affermazione contenuta nella sentenza di primo grado - laddove afferma che i due fratelli MA, reputati pari- ordinati, hanno entrambi assunto la medesima qualifica di organizzatori - la difesa desume che il Giudice abbia implicitamente escluso tanto il ruolo di capo (esplicitamente attribuito ad un terzo soggetto, tale IM) che quello di promotore, residuando pertanto solo quello di organizzatore, rispetto al quale la sentenza impugnata non offre motivazione. Le attività svolte dal ricorrente, infatti, non si distinguono dalle consuete attività di sollecitazione svolte nella commissione di un reato;
8.7.Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al capo 3B), per violazione delle norme sostanziali di cui agli artt. 6 e ss. cod. pen., relative alla determinazione della giurisdizione italiana, nonché per vizio di motivazione, avendo la Corte di appello del tutto omesso di confrontarsi con le doglianze difensive inerenti il difetto di giurisdizione per mancanza di prova della cessione dello stupefacente in Italia, con travisamento per soppressione del contenuto delle intercettazioni pure indicate dal GU, richiamate dal difensore nell'atto di impugnazione e costituenti prova decisiva. Il Giudice della cognizione ha riportato in sentenza (primo grado?) il contenuto di quelle stesse conversazioni dalle quale risultava evidente la carenza di giurisdizione, incorrendo pertanto la decisione impugnata in contraddittorietà ed illogicità per avere radicalmente tradito il significato delle conversazioni. La mancata lettura del chiaro contenuto delle comunicazioni si risolveva di fatto in un travisamento della prova “per soppressione”. La difesa richiama l’analisi svolta nell’atto di appello delle conversazioni riportate nella sentenza del GU, dalla quale, a suo dire, emergerebbe inequivocabilmente l'assenza di elementi probatori da cui poter inferire non solo la riferibilità all'Italia di quel “viaggio per giù” ma anche, e soprattutto, che quel viaggio sia effettivamente mai partito dall'Olanda dal momento che l'ultima conversazione intercettata del 27 gennaio 2016, riportata in sentenza, è coeva al momento in cui poco prima il MA avrebbe ceduto la sostanza a tale Kuito in Amsterdam. Sarebbe lo stesso GU, peraltro, a non fare menzione alcuna dell’avvenuta consegna in Italia dello stupefacente che il AJ aveva acquistato dall’imputato. Il Giudice di appello non si confrontava con le anzidette doglianze, limitandosi ad affermare che “La circostanza per la quale la condotta del RK si sarebbe esaurita materialmente in territorio olandese non è dirimente né ai fini del radicamento della giurisdizione italiana né tantomeno ai fini dell'accertamento di 12 responsabilità”, ritenendo altresì, in maniera apodittica, che ”il suo contributo assumeva un ruolo decisivo, sotto il profilo causale, rispetto all'ingresso della sostanza in territorio italiano”, con evidente mancanza della motivazione, dal momento che, con l'atto di appello, si era evidenziata proprio l'assenza di qualsivoglia elemento atto a comprovare il necessario ingresso dello stupefacente in Italia;
8.8. Violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione al capo 5B), avendo la Corte di appello fornito una stringata risposta solo relativamente al dedotto vizio di giurisdizione, omettendo di confrontarsi con le doglianze difensive inerenti il contenuto delle intercettazioni, e tali da costituire prova decisiva. Nell’atto di appello, la difesa denunziava la mancata ed erronea valutazione dei contenuti delle chat intercorse tra l'imputato ed altro soggetto (tale Louis), rilevando non solo la carenza rappresentativa in ordine ad una partecipazione al reato ma la loro utilizzabilità, proprio al fine di escludere che il prevenuto avesse mai fornito alcun contributo né morale né materiale alla suddetta attività illecita, risultando lo stesso ignaro della stessa attività di importazione di quella partita di stupefacente. Al riguardo, il difensore richiama stralci del proprio atto di appello;
8.9. Violazione degli artt. 81 cpv. e 133 cod. pen., nonché relativo vizio di motivazione, con riferimento alla determinazione dell'aumento della pena per la continuazione tra il reato associativo di cui al capo B) e i reati fine di cui ai capi 3B), e 5B), in violazione del principio di proporzionalità e delle stesse finalità rieducative della pena. Si lamenta che il GU, ritenuto più grave il reato associativo, abbia determinato, per i reati fine, uno stesso aumento di pena, pari ad anni 1 e mesi 6, pur avendo riconosciuto l’aggravante dell’ingente quantitativo per il solo reato di cui al capo 5B), ed avendola invece esclusa per il reato di cui al capo 3B), atteso che la droga ivi contestata non è mai stata rinvenuta. La Corte territoriale cade in un evidente travisamento non solo del motivo di appello ma anche delle stesse conclusioni del GU, sostenendo che non appare eccessivo l’aumento disposto con la continuazione “considerato l'ingente quantitativo di stupefacenti importato con le singole condotte contestate”; Quanto alla pena base e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la difesa riporta le argomentazioni svolte nell’atto di appello a sostegno del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Si duole del fatto che la Corte di appello non ne abbia tenuto conto, offrendo una motivazione meramente apparente sul punto;
8.10. Sono pervenuti motivi nuovi (a firma dell’avv. Dario Vannetiello,) nell’interesse di MA TI, con cui si deducono: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’esistenza dell’associazione di cui al capo B) (primo motivo); violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla partecipazione del ricorrente all’anzidetta associazione (secondo motivo); violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al ruolo apicale dell’imputato, sostenendo come l’originaria contestazione, che gli attribuiva il ruolo di 13 capo, promotore ed organizzatore, sia stata già modificata in primo grado ascrivendo a MA TI solo la qualifica di organizzatore, ruolo su cui la difesa si sofferma per escluderlo (terzo motivo); violazione di legge e vizio di motivazione rispetto al capo 3B) in relazione alla giurisdizione italiana (quarto motivo); omessa motivazione rispetto a quanto devoluto e plurimi travisamenti con riguardo ai capi 3B) e 5B) (quinto motivo); erronea qualificazione dei fatti di cui ai capi 3B) e 5B), nonché violazione di legge e vizio di motivazione anche in ordine all’aumento per la continuazione, al diniego delle invocate attenuanti generiche e all’immotivato discostamento dal minimo edittale (sesto motivo). 9. Il ricorso di IM AN consta di quattro motivi con cui si deducono: 9.1. Mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato. La Corte di appello avrebbe ripercorso le motivazioni addotte del primo Giudice senza valutare le argomentazioni sviluppate dalla difesa nel proprio atto di appello circa l'incertezza dell'identificazione della persona dell'imputato sul luogo degli accadimenti del 9 febbraio 2017 narrati al capo 3C) della rubrica. Nell’atto di appello ci si doleva del fatto che se, a detta dei verbalizzanti, era proprio l’odierno ricorrente a fare cenni al conducente della vettura nella quale veniva trasportato lo stupefacente, gli stessi operanti comunque non avevano provveduto ad identificarlo, come invece era accaduto per i due soggetti che, a bordo dell’anzidetta vettura, venivano immediatamente fermati e tratti in arresto, né a corroborare il loro operato mediante fotogrammi o video riprese. La Corte di appello, inoltre, nulla avrebbe argomentato circa la valenza probatoria delle dichiarazioni rese in primo grado dal coimputato AB DI, secondo cui non era l'odierno ricorrente a trovarsi a Roma il 9 febbraio 2017, con ciò negando categoricamente il coinvolgimento dell'imputato nel reato contestato. In ogni caso anche a voler ritenere certa l'identificazione dell’imputato sul luogo del fatto incriminato, la Corte d'appello non avrebbe sufficientemente motivato in ordine al suo effettivo ruolo nonché alla sua consapevolezza di agevolare il transito della partita di stupefacente di cui all’imputazione. Le circostanze menzionate dalla Corte di appello non solo non erano mai emerse durante le indagini ma non erano mai state neppure contestate dalla pubblica accusa che attribuiva all'imputato la sola colpa di aver atteso la vettura e di avere forse fatto cenno al suo conducente di proseguire verso quella direzione. Il ricorrente chiede pertanto l’assoluzione dal contestato reato;
9.2. Mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante della transnazionalità ex art. 4 L. 146/2006 e, comunque, violazione di legge in relazione alla citata normativa. I Giudici di merito avrebbero ignorato che l'odierno ricorrente era stato scagionato sin da subito dall'aver partecipato al reato associativo di cui al capo C). La difesa si chiede, pertanto, come possa contestarsi all'imputato l'anzidetta circostanza aggravante senza che costui facesse parte di un'associazione e di conseguenza senza che fosse a conoscenza della 14 provenienza dei singoli passaggi dello stupefacente. A tale quesito non avrebbe risposto la Corte di appello di Firenze. Viene attribuita l’aggravante della transnazionalità all’imputato, pure assolto dal reato associativo, facendo riferimento al fatto che il sodalizio operante in Italia faceva consapevolmente leva sul contributo offerto dall’altro sodalizio ecuadoriano;
9.3. Mancanza di motivazione in ordine alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. Sarebbe pacifico che la sostanza stupefacente sequestrata fosse giunta in Italia e fosse finita nelle mani dei due soggetti poi arrestati senza alcuna intermediazione dell'odierno ricorrente;
9.4. Mancanza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento, con giudizio di prevalenza, delle circostanze attenuanti generiche di cui si assume che l’imputato fosse meritevole anche in ragione del contributo minimo dallo stesso offerto alla realizzazione del reato contestatogli al capo 3C). 10. Il ricorso di AZ TJ consta di due motivi con cui si deducono: 10.1. NZ di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'assorbimento del fatto di cui al capo 4C) nei fatti di cui ai capi 2C) e 3C), nonché motivazione apparente e/o illogica e/o contraddittoria. La difesa osserva come la questione del reato contestato al capo 4C) fosse già stata affrontata nella decisione del 30 maggio 2022 del GU del Tribunale di Firenze [procedimento separato a carico del EX + altri] laddove questi aveva sostenuto che il capo 4C) “non descrive un autonomo fatto criminoso ma piuttosto costituisce l'antefatto preparatorio delle condotte tipiche contestate ai capi 2C) e 3C), trattandosi secondo lo stesso assunto accusatorio, della fase avvenuta in territorio straniero… sicuramente volta alla costituzione del carico… poi distribuito sul territorio italiano senza soluzione di continuità in occasione dei due precedenti capi di imputazione...”. Sempre in relazione al predetto capo 4C), il difensore ricorda che non è stata proposta impugnazione da parte del pubblico ministero procedente così che, nei confronti dei concorrenti dell'odierno ricorrente nel reato di cui si tratta, la sentenza assolutoria in parte qua era divenuta irrevocabile. Le sentenze di merito relative al presente ricorso si porrebbero quindi in evidente conflitto con la sopraindicata decisione, atteso che i giudici di merito ritengono che il capo 4C) non possa considerarsi assorbito nelle condotte individuate ai capi 2C) e 3C). La difesa afferma le stesse risultanze investigative confermerebbero che gli episodi descritti ai capi di imputazione 2C), 3C) e 4C) afferiscano alla medesima sostanza stupefacente, oggetto di un'unica importazione diretta, almeno in parte, in Italia. Ricorda altresì come l'art. 73 d.P.R. 309/90 sia norma a fattispecie alternative e come, pertanto, debba ritenersi escluso il concorso di reati laddove un unico fatto integri contestualmente più azioni tipiche, alternative, tutte contemplate dalla norma. Deve quindi trovare applicazione il medesimo principio di assorbimento correttamente applicato dal GU del 15 Tribunale di Firenze che ha assolto i correi dell'odierno ricorrente dal reato di cui al capo 4C). La sentenza assolutoria pronunciata in relazione alle posizioni dei correi richiedeva poi un onere motivazionale particolarmente rigoroso da parte del Giudice chiamato a valutare, per i medesimi fatti, il concorrente AZ;
10.2. Omessa motivazione in ordine alla richiesta di assoluzione dell'imputato dal reato di cui al capo 3C). Rileva la difesa come la Corte territoriale abbia operato confusione tra i fatti descritti al capo 2C) dell’imputazione - afferenti ad una condotta di importazione di sostanza stupefacente, accertata e consumata in Torino il 23 novembre 2016, in ordine alla quale mai la difesa ha contestato la riferibilità al ricorrente - e quelli declinati al capo 3C), relativi ad analoga condotta delittuosa accertata in Roma il 9 febbraio 2017. Diversamente da quanto intende la sentenza impugnata, era proprio con riferimento a quest'ultimo episodio – non rispetto all’episodio di cui al capo 2C) - che la difesa lamentava l'assenza, nei confronti dell’odierno ricorrente, di riscontri probatori univocamente conducenti e tali da giustificare un'affermazione di responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio. Nell'atto di appello, si era sostenuto che il primo Giudice non aveva effettuato un vaglio attento e rigoroso del materiale versato in atti ed in particolare dell'annotazione riepilogativa di indagine redatta dalla Questura di Firenze in data 28 febbraio 2018 ove era possibile rinvenire una precisa ricostruzione della vicenda delittuosa contestata al capo 3C) nella quale era assente la persona dell’AZ. La difesa aveva osservato che non poteva condividersi la generica osservazione espressa sul punto dal GU del Tribunale di Firenze ovvero che, avendo l'imputato agito in stretto contatto con EX RI, capo-organizzatore del consesso criminoso, ed avendo svolto, in seno al sodalizio, in quel periodo, il ruolo di custode in Olanda della sostanza stupefacente commerciata dal gruppo, per ciò solo non poteva ritenersi estraneo a all'importazione. 10.3. É pervenuto motivo nuovo, nell’interesse dell’imputato AZ TJ, a firma dell’avv. Maria Cristina Masetti, con cui si eccepisce la nullità della sentenza di appello per omessa traduzione della stessa nella lingua conosciuta dal predetto. 11. Il ricorso di EQ LJ si fonda su cinque motivi con cui si deducono: 11.1. Violazione di legge per omessa citazione del ricorrente a comparire avanti la Corte di appello di Firenze e conseguente nullità della sentenza di secondo grado. La Corte territoriale ha ritenuto perfezionata per compiuta giacenza la notifica del decreto di citazione all'imputato per il giudizio di appello, in assenza di riscontro in ordine al ritorno del plico notificato attestante la notifica alla data di pronuncia dell'ordinanza che rigettava la richiesta di rinnovazione della notifica della citazione presso il domicilio eletto (pronunciata in data 11 gennaio 2024). Il mancato perfezionamento della notifica, sia pure avvenuta per compiuta giacenza, ha prodotto evidenti ricadute anche in punto 16 di sussistenza della prova in ordine all'effettiva conoscenza, da parte dell'imputato, della celebrazione del processo di appello;
11.2. Violazione di legge per mancata declaratoria di inutilizzabilità delle intercettazioni telematiche avvenute per il tramite di sistemi di messaggistica BlackBerry, disposte nei confronti del pin 335F2502E (nickname Ramos) a partire dal 7 giugno 2016. La Corte distrettuale avrebbe erroneamente motivato circa l'utilizzabilità del compendio delle anzidette intercettazioni telematiche sull’erroneo presupposto che la circostanza della mancanza di una procedura di rogatoria con il Canada non fosse richiesta ai fini di una legittima acquisizione del dato intercettato da parte dell'autorità giudiziaria italiana. La difesa evidenzia la ricaduta del novum interpretativo rappresentato dalle sentenze delle sezioni unite in materia e qualificazione del mezzo di prova da utilizzare per l'acquisizione del dato intercettato;
11.3. Violazione di legge (inosservanza artt. 415-bis e 416 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione per la mancata declaratoria di inutilizzabilità delle intercettazioni telematiche avvenute per il tramite di sistemi di messaggistica BlackBerry disposte nei confronti del pin 335F2502E (nickname Ramos) a partire dal 7 giugno 2016. Si lamenta la violazione delle norme processuali previste a pena di inutilizzabilità in tema di formazione del fascicolo del GU;
il fatto che gli atti autorizzativi delle operazioni di intercettazione, oggetto di rogatorie con l'Olanda, entrassero a far parte del fascicolo del pubblico ministero e, quindi, di quello del giudice dell'udienza preliminare in un momento successivo alla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, all'esercizio dell'azione penale, nonché all'incardinamento del rito abbreviato;
il fatto che il giudice distrettuale abbia motivato in maniera contraddittoria sull’acquisizione degli atti autorizzativi della procedura rogatoriale con l'Olanda al fascicolo del pubblico ministero e, solo in un momento successivo, al fascicolo del giudizio abbreviato. Osserva la difesa che l'impianto motivazionale della pronuncia impugnata non resisterebbe pertanto alla rimozione dell'intero compendio intercettivo ricompreso tra le autorizzazioni del 7 giugno 2016 e del 28 agosto 2016, in specie della conversazione intervenuta tra il citato pin e il pin 2C25D713 asseritamente in uso a MA TI. Si tratterebbe dell'intercettazione che, in tesi accusatoria, ha consentito una piena identificazione del ricorrente, rimasto fino a quel momento sconosciuto;
11.4. NZ di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della prova in ordine alla consumazione del reato di cui al capo 7C). La Corte territoriale ha illogicamente ritenuto provato lo scambio di sostanza stupefacente, con conseguente attribuzione di responsabilità in capo all'imputato. Si sostiene che la motivazione non si confronti con i rilievi critici sollevati in sede di appello ove veniva evidenziato che gli stessi inquirenti davano conto della impossibilità di procedere ad una compiuta identificazione dei soggetti coinvolti, oltre che di avere una diretta conoscenza dell'avvenuta cessione;
che gli operanti non hanno mai assistito allo scambio, tanto che non sono intervenuti in 17 flagranza né, tantomeno, hanno assistito al pagamento del corrispettivo. É solo attraverso il dato intercettativo che si è attribuito un connotato probatorio a quanto osservato dalla pg operante;
11.5. Erronea applicazione dell’art. 62-bis cod. pen., in relazione all’art. 133 cod. pen., nonché relativo vizio di motivazione. La Corte avrebbe motivato in modo contraddittorio assumendo a fondamento del diniego la mancata emersione di elementi utili e valutabili ai fini dell’invocato riconoscimento. Si lamenta la mancata valorizzazione del contegno processuale dell'imputato e della scelta dell’imputato di accedere al rito deflattivo del giudizio abbreviato. 12. Il ricorso di AU IS consta di due motivi con cui si deducono: 12.1. Violazione degli artt. 273 cod. proc. pen. e 74 d.P.R. 309/90. Con riferimento al reato associativo, la sentenza impugnata avrebbe desunto la dimostrazione del ruolo e delle condotte effettivamente tenute dal ricorrente dal suo ruolo di detentore di sostanza stupefacente. Il sodalizio non esisteva, tenuto conto dei continui dissidi tra i ritenuti compartecipi. Nella sentenza impugnata non si legge nulla con riferimento ai criteri di sussistenza di una effettiva compagine associativa, né con riferimento alla ricorrenza dell'affectio societatis o di un pactum sceleris. Il compendio probatorio potrebbe al più condurre alla configurazione del concorso di persone. Si sarebbe assistito, sostiene il difensore, al crollo dell’impalcatura accusatoria. Il provvedimento impugnato si reggerebbe unicamente su dichiarazioni etero-accusatorie di coimputati che, grazie ad esse, hanno ottenuto pene contenute;
12.2. Violazione dell’art. 81 cod. pen., già compiuta dal primo Giudice che non aveva esplicitato analiticamente i singoli passaggi della determinazione della pena, conseguendone che la pena irrogata risulterebbe mal calcolata ed eccessivamente gravosa. 13. Il ricorso di TA AN si affida a due motivi con cui si deducono: 13.1. Violazione dell’art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90 per avere la Corte territoriale ritenuto sussistente l’anzidetta aggravante, nonché carenza e/o manifesta illogicità della motivazione. La Corte territoriale non quantificherebbe lo stupefacente che sarebbe stato oggetto della transazione, nonostante la palese divergenza tra l'ipotesi del pubblico ministero - pari a kg.110 - e le dichiarazioni di TA, che lo determinava in circa kg. 70. La difesa sostiene che l'ipotesi accusatoria si fonda sull’erronea interpretazione del dialogo menzionato tra EX e TA, nonostante fosse evidente che lo stupefacente, oggetto di sequestro, facesse parte del quantum totale, pari a circa kg. 65-70. Circostanza, questa, rilevante perché consentirebbe di ridimensionare il dato ponderale lordo dello stupefacente. Il Giudice non farebbe poi menzione della ragione in base alla quale ha ritenuto integrato il tasso soglia dell'aggravante; 18 13.2. Violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen., nonché carenza e/o manifesta illogicità della motivazione, censurandosi l’erronea valutazione della personalità dell’imputato. Si illustrano le ragioni della asserita meritevolezza delle attenuanti invocate: il prevenuto ha ammesso di essere l’utilizzatore dell’account Blackberry;
si è limitato a mettere in contatto fornitore ed acquirente, senza mai aver avuto la disponibilità dello stupefacente né aver ottenuto alcun beneficio economico;
non ha precedenti in materia di stupefacenti ma solo piccoli reati contro il patrimonio. Non è stato dato rilievo al sentimento di resipiscenza che egli avrebbe dimostrato. La motivazione sul punto offerta dalla Corte territoriale sarebbe meramente apparente. 14. Il ricorso di AJ LA si affida a tre motivi con cui si deducono: 14.1. Violazione dell'art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90, contestato al capo 1B), omessa motivazione e/o motivazione apparente. Già in sede di conclusioni del giudizio di primo grado, la difesa aveva chiesto di escludere la ricorrenza della contestata aggravante dal momento che il quantitativo di sostanza stupefacente, tra quelle importate all'atto del comune trasporto, e sicuramente riferibile al ricorrente, era pari a soli kg. 3,5, non potendo pertanto il medesimo essere chiamato a risponderne per l'intero. Disattesa detta prospettazione difensiva, la difesa riproponeva la doglianza alla Corte territoriale, nei termini che vengono altresì riportati nel presente ricorso. La risposta offerta dalla Corte di appello non si confronterebbe con gli approdi giurisprudenziali successivi alla sentenza Biondi, i quali esigono non solo un'attenta disamina di tutte le circostanze del fatto ma che l'accertamento delle condizioni richieste per l'imputabilità soggettiva dell'aggravante venga svolto con particolare accuratezza, accuratezza che sarebbe mancata nel caso di specie. Le emergenze processuali depongono univocamente per la conoscenza, la consapevolezza e la volontà in capo al ricorrente di concorrere nella illecita attività di trasporto e di importazione per la sola parte di sua competenza;
14.2. Illogicità della motivazione e violazione di legge in relazione all’art. 73, comma 7, d.P.R. 309/90, già chiesta al Giudice di primo grado che nulla diceva sul punto. Si evidenziava come l'odierno ricorrente, nel corso del suo interrogatorio, fosse stato il primo, tra gli imputati, a dare contezza e certezza in ordine all'attribuzione dei nicknames utilizzati dai narcotrafficanti, nonché ad identificare, anche attraverso la certa attribuzione del nickname Krietary, impiegato da MA TI, non solo uno dei suoi fornitori ma, soprattutto, uno dei maggiori esponenti dell'associazione investigata. La difesa sostiene che la Corte del merito sbagli nel ritenere che il contributo dichiarativo del ricorrente non offrisse “elementi di novità” rispetto a quelli già acquisiti, atteso che ancora mancava, nell’attività di indagine, la sicura riferibilità del nickname Krietary, utilizzato nelle chat oggetto di intercettazione, alla persona del MA TI e, quindi, la compiuta identificazione di uno dei protagonisti delle transazioni illecite oggetto di 19 contestazione. D’altra parte, la motivazione sarebbe illogica, nonché contraddittoria, laddove, pur dando atto dell'utilità delle dichiarazioni collaborative rese dal prevenuto, sembra ritenere che, ai fini del riconoscimento dell'attenuante de qua, gli elementi di novità debbano riguardare aspetti non ancora investigati e suscettibili di futuri approfondimenti;
14.3. NZ e contraddittorietà della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. A fronte di un atto di appello che indicava elementi precisi e significativi che avrebbero dovuto indurre ad una mitigazione della pena, anche previo riconoscimento delle invocate attenuanti, la motivazione sul punto appare di mero stile, quindi apparente e contraddittoria. Tenuto conto, rispetto a quest’ultimo profilo, che la stessa Corte di appello, pur escludendo il riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 73, comma 7, d.P.R. 309/90, ha dato atto del comportamento collaborativo dell’appellante, altresì osservando che sue dichiarazioni si sono rivelate “utili ai fini del presente giudizio”. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di AB DI è inammissibile. È inammissibile, perché versata in fatto, la doglianza con cui si sostiene che la condotta dell’imputato avrebbe unicamente integrato un contributo occasionale e concorsuale alla commissione di un singolo reato, non emergendo dagli atti processuali la volontà di costui di fare parte di un’associazione ex art. 74 d.P.R. 309/90. Si tratta, peraltro, di doglianza che non si confronta con la sentenza impugnata laddove questa afferma (p. 87) che gli atti acquisiti consentono di affermare con certezza, al di là di ogni ragionevole dubbio, che l'imputato rivestisse un ruolo direttivo ed operativo nell'ambito dell'associazione capeggiata dal EX, come pacificamente acclarato dall’inequivoco tenore della chat intercettata tra l'imputato e il capo EX, nonché tra il primo ed altri sodali, così come dagli arresti e dai sequestri eseguiti a Roma in data 09/02/2017 e a Brema in data 13/06/2017. La Corte territoriale ha altresì desunto la prova della consapevolezza e della volontà dell'imputato di far parte dell'associazione, profondendovi costante impegno ai fini dell'attuazione del programma criminoso, da una serie di univoche circostanze che richiama nel dettaglio (p. 88). Le censure con cui si lamenta il vizio di motivazione per aver ritenuto la partecipazione dell’imputato all’associazione di cui al capo C), nonostante l’assoluzione dal reato-fine di cui al capo 1C), e per avere ritenuto sufficiente a sostenere la gravità indiziaria in ordine al reato associativo il richiamo al reato-fine di cui al capo 3C) si appalesano manifestamente infondate. Invero, la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che l’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti può configurarsi anche senza che un singolo membro abbia concretamente partecipato a un “reato fine” (cioè, allo spaccio, 20 importazione, esportazione, et coet.) purché ne sussistano altri elementi, strutturali e soggettivi. In altre parole, non è necessario che ogni associato abbia materialmente commesso un reato-fine, ma è invece essenziale che vi sia adesione al programma criminoso, apporto stabile, consapevole e volontario, al sodalizio criminale (sul punto, in termini generali sul reato associativo, cfr. Sez. 4, n. 11470 del 09/03/2021, [...], Rv. 280703 – 02: “In materia di reati associativi, la commissione dei "reati-fine", di qualunque tipo essa sia, non è necessaria né ai fini della configurabilità dell'associazione né ai fini della prova della sussistenza della condotta di partecipazione”). Alla medesima stregua, in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, costituisce pacifico principio di diritto quello per il quale anche il coinvolgimento in un solo reato-fine può integrare l'elemento oggettivo della partecipazione, laddove le connotazioni della condotta dell'agente, consapevolmente servitosi dell'organizzazione per commettere il fatto, ne riveli, secondo massime di comune esperienza, un ruolo specifico in funzione delle dinamiche operative e della crescita criminale dell'associazione” (più di recente, anche Sez. 3, n. 36381 del 09/05/2019, [...], Rv. 276701 – 06). Il secondo motivo è meramente avversativo poiché non individua vizi della motivazione. Quanto al diniego delle attenuanti generiche, premesso che la mera incensuratezza, per espressa disposizione normativa (art. 62-bis, comma 3, cod. pen., non costituisce ragione per ravvisarle, giova richiamare il principio per cui al giudice è sufficiente indicare che non reputa sussistenti elementi a favore (Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018, D., Rv. 275440: “In tema di determinazione del trattamento sanzionatorio, nel caso in cui la richiesta dell'imputato di riconoscimento delle attenuanti generiche non specifica le circostanze di fatto che fondano l'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il mero richiamo da parte del giudice alla assenza di elementi positivi che possono giustificare la concessione del beneficio”; analogamente, Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, [...], Piliero, Rv. 266460). Quanto alla lamentata entità della pena, richiamata la discrezionalità del giudice nella determinazione della stessa, la motivazione appare del tutto congrua: la Corte territoriale afferma che la pena irrogata dal GU risulta pienamente adeguata al disvalore penale dei fatti commessi, tenuto conto delle modalità della condotta, del ruolo assunto nella compagine associativa dell’appellante, dell’ingente quantità della sostanza stupefacente. 2. I primi due motivi del ricorso di CO LE, concernenti la determinazione della pena base e le attenuanti generiche, sono meritevoli di accoglimento, dovendo il ricorso essere rigettato nel resto. Con riguardo al primo motivo, il Collegio osserva che già la sentenza di primo grado (del 30/05/2022, v. p. 107) non ha fornito alcuna motivazione sul discostamento della 21 pena dai minimi edittali, pari ad anni sei, né ha operato alcun riferimento alla sentenza n. 40 della Corte Costituzionale, resa in data 8 marzo 2019, che dichiarava l’illegittimità costituzionale del comma 1 dell’art. 73 d.P.R. 309/1990 nella parte in cui prevedeva la pena minima edittale della reclusione nella misura di otto anni anziché di sei. Pur a fronte di specifico motivo, la Corte territoriale non solo non offre alcuna motivazione sul punto, ma erroneamente afferma che il GU “partiva dal minimo stabilito in via edittale dal legislatore per la fattispecie di cui all’art. 73 comma 1)…”. Anche il secondo motivo è meritevole di accoglimento giacché la Corte territoriale (p. 91) nega l’invocato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche facendo espresso rinvio alla sentenza di primo grado («non essendo emersi elementi ulteriori, diversi da quelli già valutati e tenuti in considerazione dal GU…») la quale, tuttavia, non aveva espresso alcuna motivazione sul punto. Difetta, in sostanza, la valutazione critica ed argomentata compiuta che la Corte di merito avrebbe dovuto compiere con riguardo alla specifica e circostanziata doglianza rappresentata nell’atto di appello. La motivazione è, pertanto, apparente avvalendosi essa di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa (cfr. Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 2015, [...], Rv. 263100). Il terzo motivo, con cui si lamenta, in relazione al capo 5B), la ritenuta sussistenza dell’aggravante dell’ingente quantitativo di sostanza stupefacente, è infondato. La Corte territoriale ha congruamente ed esaustivamente motivato su tale censura laddove (p. 91) afferma che “si trattava di un'unica comune spedizione per un quantitativo pari a 6216,75 chilogrammi lordi di cocaina, a nulla rilevando la suddivisione interna ai correi della sostanza”. Il ricorrente sostiene, in particolare, che mancasse in capo all’imputato la consapevolezza sulla quantità della sostanza importata e trasportata in Italia, avendo egli esclusivamente la proprietà di due chilogrammi della stessa, ma il dato è pacificamente smentito dalla sentenza di primo grado (p. 38 e p. 48) ove si riportano le conversazioni intercorse tra il CO e MA TI (in due diverse occasioni: il 13/01/2016, in cui il CO si rivolge al fornitore MA TI chiedendogli se avesse ancora a disposizione delle “cose”; il 15/ 01/2016, in cui alla proposta di MA TI di offrirgli ulteriori quantitativi di sostanza stupefacente, il CO rispondeva di voler attendere l’esito del viaggio – quello con cui venivano trasportati i due chilogrammi – prima di fare ulteriori acquisti), dalle quali i Giudici del merito hanno congruamente tratto il convincimento della piena consapevolezza dell’imputato al riguardo. Trova qui applicazione l’art. 59 cod. pen. (Circostanze non conosciute o erroneamente supposte) il cui secondo comma recita: “Le circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico dell'agente soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa”. Occorre, peraltro, ricordare che l'attribuzione della circostanza in parola non richiede la prova della totale consapevole 22 intenzionalità della condotta di cessione di ingente quantità di sostanza stupefacente, giacché è noto che, ai sensi dell'art. 59, comma 2, cod. pen., perché una circostanza aggravante venga posta a carico dell'agente, non sarebbe neppure necessario che egli ne conoscesse l'esistenza, essendo sufficiente che egli l'abbia ignorata per colpa o ritenuta inesistente per errore determinato da colpa (cfr. Sez. 6, n. 13087 del 05/03/2014, Mara e altri, Rv. 258643; più recentemente, Sez. 4 , n. 18049 del 14/04/2022, Caca Lulzim, Rv. 283209). Quanto al quarto motivo di ricorso - premesso che l’aggravante che viene in rilievo è quella dell’art. 4 della legge 146/206, atteso che la richiamata [dalla sentenza impugnata e dal ricorrente] norma di cui all’art. 3 della medesima legge riguarda solo la definizione di reato transnazionale -, va rilevato che la Corte territoriale è incorsa in errore materiale, poiché a p. 85 della sentenza di appello ribadisce che il GU aveva ritenuto l’aggravante di cui al predetto art. 4 solo per il reato di cui al capo 5B), mentre a p. 91 afferma la sussistenza di detta aggravante anche per il capo 1B), che era stata invece esclusa dal Giudice di primo grado. Posto che la Corte territoriale ha confermato la pena irrogata da quest’ultimo – e, dunque, l’errore riscontrato è privo di incidenza causale sul decisum e non determina alcuna illegittimità della pronuncia impugnata - lo stesso può essere rettificato ai sensi dell’art. 619 cod. proc. pen., senza determinare alcun annullamento. Il quinto motivo, relativo all’aumento per la continuazione, è generico e, pertanto, la risposta della Corte di appello sul punto appare adeguata. Costituisce invero principio consolidato quello secondo cui, in tema di motivazione della sentenza, il giudice dell'impugnazione non è obbligato a motivare in ordine al mancato accoglimento di istanze, nel caso in cui esse appaiano improponibili per genericità o per manifesta infondatezza (Sez. 6, n. 20522 del 08/03/2022, [...], Rv. 283268; Sez. 3, n. 53710 del 23/02/2016, [...], Rv. 268705). 3. Quanto agli imputati AH IN e QA RI, i cui ricorsi si trattano congiuntamente, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio limitatamente alle statuizioni concernenti le attenuanti generiche e la determinazione degli aumenti ai sensi dell’art. 81 cod. pen., dovendosi i ricorsi rigettare nel resto. Il primo motivo è infondato. Sul punto, occorre richiamare il principio secondo cui, per stabilire la qualità e quantità del principio attivo di una sostanza drogante, il giudice può attingere la relativa conoscenza da vari elementi, entro i limiti di una motivazione logica e puntuale (Sez. 6, ord. n. 3392 del 29/09/1992, OI MO Ali, Rv. 192311). Più di recente, si è anche detto che, in tema di stupefacenti, può ritenersi “configurabile l'aggravante dell'ingente quantità di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, pur in mancanza di perizia, nel caso in cui, alla stregua del complessivo compendio probatorio, emerga che il principio attivo estraibile dalla 23 sostanza in sequestro, oggetto, quindi, di pesatura, abbia raggiunto la "soglia minima", ravvisabile allorquando la quantità risulti superiore, per le cd. "droghe pesanti", a 2.000 volte e, per le cd. "droghe leggere", a 4.000 volte, il valore massimo, in milligrammi, determinato, per ogni sostanza, nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2016” (Sez. 3, n. 33139 del 08/05/2024, Bacio Terracino ASmo, Rv. 286840). Nel caso di specie, con riguardo al capo di imputazione 7B), il Giudice primo grado (p. 52 sent.) ha affermato che in esso risultano assorbiti, per entrambi gli odierni ricorrenti, il capo 8B) consumato in Lucca e Perugia e il capo 9B), consumato in Lucca e Rimini, perché si trattava di un’unica importazione di un medesimo carico di stupefacente che aveva più destinatari sul territorio nazionale, con due corrieri che si avvicendavano nelle consegne;
e che la contestazione abbia ad oggetto l'importazione della partita di droga di complessivi 10 chilogrammi circa nelle sue varie fasi, risultando evidente che tutte le diverse condotte si sono riferite al medesimo carico di sostanza stupefacente e sono state consumate senza un'apprezzabile soluzione di continuità. (cfr. Sez. 3, n. 3323 del 17/11/2021, dep. 2022, [...], Rv. 282699: “Le diverse condotte previste dall'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sono alternative tra loro e perdono la propria individualità quando si riferiscono alla stessa sostanza stupefacente e sono indirizzate ad un unico fine, sicché, se consumate senza un'apprezzabile soluzione di continuità, devono considerarsi come condotte plurime di un unico reato”). Sullo stesso piano si colloca la sentenza di appello al riguardo, laddove valorizza la medesimezza della sostanza importata in Italia in un unico carico, la provenienza di questa dalle zone di produzione, nonché il complessivo quantitativo della stessa: elementi tutti che hanno congruamente indotto i Giudici di merito a ritenere compiutamente configurabile l’aggravante di cui all’art. 80 d.P.R. 309/90. Non si pone poi il tema dell’aggravante di cui al predetto art. 80 d.P.R. 309/90, con riferimento al capo di imputazione 10B), poiché già la sentenza di primo grado, confermata da quella di appello, aveva escluso in relazione a detto capo le contestate aggravanti di cui all’art. 4 L. 146/2006 e all’art. 80 d.P.R. 309/90. Meritano invece accoglimento, come si è detto, i motivi secondo e terzo, rispettivamente afferenti alle circostanze attenuanti generiche e all’aumento di pena operato per la continuazione. Sotto entrambi i profili, la motivazione della sentenza di appello appare laconica ed apodittica. Quanto alle attenuanti generiche, la Corte territoriale ha adoperato una formula di mero stile laddove sostiene che non sarebbe «emerso alcun elemento utile» ai fini del loro riconoscimento;
e con riguardo alle condotte collaborative affermate dalla difesa, ha sbagliato nel dire che il Giudice di primo grado le aveva già considerate per la pena base, atteso che la sentenza di primo grado non motivava affatto sulle attenuanti generiche invocate dai ricorrenti, avendo soltanto affermato che le stesse risultavano concedibili in favore di un altro coimputato, Burreli, in ragione del ruolo meramente esecutivo da questi svolto (p. 49 sent. primo grado). 24 Quanto all’aumento per la continuazione è errato affermare, con riferimento alla pena base, che è stato dato il minimo edittale stabilito per il delitto di cui all’art. 73 d.P.R. 309/90, riferito alla pena di anni 8, atteso che il minimo edittale era pari ad anni 6, così come stabilito a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 40 del 2019, minimo di cui non sembrano aver tenuto conto i Giudici di merito. 4. Il ricorso di AR LL è inammissibile. Il primo motivo è esplicitamente volto ad investire profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in Cassazione ove siano sorrette, come nel caso in esame (si veda la p. 101 della sentenza impugnata), da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico- giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Giova ricordare che, in tema di sindacato del vizio di motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi - dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti - e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv. 203428). Il motivo, inoltre, presenta anche uno spostamento di prospettiva tale da renderlo nuovo e quindi non consentito: con l’atto di appello, infatti, si sosteneva che il corriere fosse solo uno, con conseguente riverbero sul numero dei correi;
nel ricorso, invece, si afferma che i corrieri erano due, uno dei quali era VI. Il secondo motivo appare meramente avversativo. Le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio, come è noto, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico- giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz’altro da ritenersi congrua avendo la Corte territoriale ritenuto che non fossero emersi elementi utili e valutabili ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (cfr. Sez. 2, n. 9299 del 07/11/2018, [...], PG c/ Villani Claudio, Rv. 275640: “Le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato, in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere del reo, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo”). Il secondo motivo è, pertanto, inammissibile. 5. Il ricorso di AJ RG è inammissibile. 25 Quanto al primo motivo, riproposto in questa sede, va premesso che non possono essere oggetto di scrutinio in sede di legittimità le doglianze con cui il ricorrente lamenta che il contenuto di alcune intercettazioni sia oscuro o che, al più, possa fondare un giudizio di mera verosimiglianza, atteso che, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, [...], Rv. 263715). Ciò detto, la sentenza impugnata osserva che la doglianza, riproposta in questa sede, risulta smentita dalle conversazioni intercettate, come ricostruite dal GU, intrattenute dal ricorrente con il fratello, AJ LA e da questi con HA ED, dalla cui lettura congiunta è emerso che il ricorrente si era impegnato a raccogliere, per conto del fratello, una somma di denaro pari ad euro 30.000,00 da “soggetti amici”, serviti per l’acquisto della sostanza stupefacente caduta poi in sequestro. La Corte di appello ha anche valorizzato il fatto che il prevenuto disponesse di apposito pin per comunicare tramite Blackberry ed ha evidenziato il contrasto tra le dichiarazioni spontanee rese sul punto dai due fratelli AJ, nonché con riguardo al contenuto delle chat criptate. Si tratta di motivazione congrua e non manifestamente illogica, immune pertanto da censure in questa sede. Il secondo motivo è aspecifico, limitandosi esso a lamentare l’irrogazione di una pena reputata oltremodo gravosa a fronte di una motivazione che ha ricordato come il trattamento sanzionatorio disposto dal GU, che aveva riconosciuto all’imputato le circostanze generiche, risulti adeguato all’apporto da questi fornito alla realizzazione della fattispecie concorsuale. 6. Il ricorso di MA TI è infondato e deve, pertanto, essere rigettato. Il primo motivo è infondato. Il GU ha già offerto la risposta corretta alla questione della giurisdizione allorché (p. 19 sent. primo grado) ha affermato che la contestazione ed il riconoscimento del carattere transnazionale delle associazioni di cui si tratta consente la giurisdizione dello Stato italiano ai sensi dell'art. 7, comma 5 cod. pen., in ragione di quanto previsto sul punto dalla Convenzione ONU di Palermo del 15 dicembre 2000. Questa, ai paragrafi 1 e 2, dell’art. 15 menziona i “reati commessi fuori dal suo territorio ma in vista di commettere un grave reato nel suo territorio”, circostanza che rende visibile la considerazione di un diretto interesse dello Stato Parte alla punibilità. È questa la previsione alla quale pare alludere l’art. 3 L. 146/2006, laddove (lett. d) stabilisce che si considera reato transnazionale il reato commesso in uno Stato ma avente” effetti sostanziali in un altro Stato”. Il principio per cui i reati fine costituiscano “effetti sostanziali” del reato associativo è già stato ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità con riguardo ad associazione per delinquere organizzata all'estero e 26 finalizzata a procurare l'ingresso illegale nel territorio italiano di cittadini stranieri. La Corte Suprema (Sez. 1, n. 20503 del 08/04/2015, [...], Rv. 263671) ha, in tal caso, stabilito che “Sussiste la giurisdizione italiana in ordine al reato di cui all'art. 416 cod. pen., nella ipotesi di associazione per delinquere organizzata all'estero e finalizzata all'ingresso illegale nel territorio dello Stato di cittadini extra-comunitari, trattandosi di reato transnazionale commesso da gruppo criminale organizzato che dispiega i suoi effetti in Italia”. In motivazione, la Corte ha precisato che al delitto di associazione transnazionale è applicabile l'art. 7, n. 5, cod. pen. in forza di quanto previsto dagli artt. 15, comma 2, lett. c), e 5, paragrafo 1, della citata Convenzione delle Nazioni Unite del 15 dicembre 2000, ratificata dall'Italia con la legge 16 marzo 2006, n. 146. Appare, pertanto, privo di senso il rilievo difensivo per il quale la Convenzione non ha abrogato gli artt. 6 e ss. cod. pen., posto che tra tali norme rientra l’art. 7, n. 5, cod. pen. al quale correttamente si è riportato il GU. Occorre, infine, rilevare che la sentenza citata nel ricorso alla p. 7, per sostenere che il riferimento per radicare la giurisdizione è solo il luogo di consumazione del reato associativo, non è pertinente trattando quella vicenda di mandato di arresto europeo. Il secondo motivo è infondato. Occorre perimetrare la questione posta dal ricorrente precisando che le questioni da questi affrontate si riferiscono soltanto alla fase di decriptazione/acquisizione del dato dinamico intercettato, non essendo in discussione, come si legge nel ricorso (p. 12), la fase della captazione dei messaggi. Riguardo a detta fase di decriptazione/acquisizione la difesa sostiene che si rendesse “necessaria l’attivazione di una rogatoria con il Canada”. La questione della necessità della rogatoria con il Canada risulta, tuttavia, essere stata posta per la prima volta nella presente sede di legittimità, ed è pertanto inammissibile. Come emerge dalla sentenza di primo grado, le questioni avanzate dalle difese a riguardo dei materiali frutto di quelle intercettazioni, per quel che qui interessa, attennero alla necessità di svolgere una perizia, ventilandosi la mancanza di adeguata conoscenza circa l’esatto funzionamento del sistema Blackberry e il dubbio circa la genuinità “dei dati trasmessi dalla società già decriptati mediante apposito algoritmo” (cfr. sentenza di primo grado, p. 15). Circostanza, quest’ultima, ribadita laddove il G.u.p. ha evidenziato che la decriptazione del dato informatico è attività distinta dalla captazione e può essere svolta ai sensi dell'art. 234- bis cod. proc. pen. “come avvenuto nel caso di specie - mediante la mera richiesta alla società produttrice del sistema operativo di trasformare, tramite l'apposito algoritmo. i dati informatici in contenuti intellegibili” (cfr. p. 16). Peraltro, giova rammentare che questa Corte ha già affermato che non vi è necessità di rogatoria internazionale per ricorrere alla collaborazione del produttore del sistema operativo avente sede all'estero al fine di "decriptare" i dati identificativi associati ai codici PIN relativi alla messaggistica scambiata mediante sistema Blackberry (cfr. Sez. 4, n. 49896 del 15/10/2019, [...], Rv. 277949 - 02). 27 Lamenta poi il ricorrente che i Giudici di merito abbiano applicato l’art. 234-bis cod. proc. pen. Al riguardo, egli omologa il caso di specie a quelli oggetto delle sentenze gemelle delle Sezioni Unite (la n. 23756/2024 Giorgi, e la n. 23755/2024 Gjuzi), assumendo che la giurisprudenza evocata dalla Corte di appello sarebbe da queste superata. Si tratta di assunto errato, perché, nel caso di specie, si versa in situazione diversa rispetto a quelle che hanno dato origine alle richiamate pronunce delle Sezioni Unite. Queste, occorre precisare, hanno affrontato, sotto molteplici profili, il tema dell’acquisizione all’estero, mediante un ordine di indagine europeo (o.e.i.) emesso dal pubblico ministero italiano, di prove già in possesso dell’autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione, che nel caso di specie consistevano nel contenuto di comunicazioni intercorrenti sul sistema SKY-ECC, ossia su una piattaforma informatica criptata che consentiva l’utilizzo dei cosiddetti criptofonini, in uso a migliaia di utenti in diversi paesi europei. Le Sezioni Unite - chiamate a dirimere un rilevante contrasto interpretativo, sia in ordine alla individuazione dello strumento processuale “interno” da porre a parametro per l’importazione delle “chat” decrittate e richieste con gli o.e.i. che al tipo e all’ambito del controllo giurisdizionale da svolgere nel nostro ordinamento in merito alla utilizzabilità dei dati probatori raccolti all’estero - sono pervenute ad affermare il principio per il quale “In materia di ordine europeo di indagine, la trasmissione del contenuto di comunicazioni scambiate mediante criptofonini, già acquisite e decrittate dall'autorità giudiziaria estera in un procedimento penale pendente davanti ad essa, non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 234-bis cod. proc. pen., che opera al di fuori delle ipotesi di collaborazione tra autorità giudiziarie, bensì nella disciplina relativa alla circolazione delle prove tra procedimenti penali, quale desumibile dagli artt. 238 e 270 cod. proc. pen. e 78 disp. att. cod. proc. pen.” (Rv. 286573; analogamente, Rv. 286589). L'art. 234-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 2, comma 1-bis, d.l. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, prevede testualmente: “È sempre consentita l'acquisizione di documenti e dati informatici conservati all'estero, anche diversi da quelli disponibili al pubblico, previo consenso, in quest'ultimo caso, del legittimo titolare”. Come si evince dal contenuto appena trascritto, la disposizione disciplina non un mezzo di prova, bensì una modalità di acquisizione di particolari tipologie di elementi di prova presenti all'estero, che viene attuata in via "diretta" dall'autorità giudiziaria italiana e prescinde da qualunque forma di collaborazione con le autorità dello Stato in cui tali dati sono custoditi. Anche il sistema dell'o.e.i. regola una modalità di acquisizione degli elementi di prova "transfrontalieri", che, però, si realizza nell'ambito di rapporti di collaborazione tra autorità giudiziarie di Stati diversi, tutti membri dell'Unione Europea. Si tratta, quindi, di discipline che si riferiscono a vicende tra loro diverse già per il presupposto di applicazione: l'art. 234- bis cod. proc. pen. riguarda l'acquisizione di elementi conservati all'estero che prescinde da forme di collaborazione con l'autorità giudiziaria di altro Stato;
la disciplina relativa 28 all'o.e.i. attiene all'acquisizione di elementi conservati all'estero da ottenere od ottenuti con la collaborazione dell'autorità giudiziaria di altro Stato. Si può aggiungere che il rapporto di alternatività tra acquisizione di elementi istruttori operata in via diretta dall'autorità giudiziaria procedente e acquisizione di elementi istruttori sulla base di rapporti di collaborazione con autorità giudiziarie di altri Stati trova una chiara esplicitazione nella Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, firmata a Budapest il 23 novembre 2001, nella parte in cui la stessa regola i «poteri di indagine» per l'accesso a dati informatici ubicati all'estero rispetto all'autorità giudiziaria procedente. In sostanza, fuori dalla modalità di acquisizione mediante o.i.e., vale ancora il principio per il quale “in tema di intercettazioni della messaggistica scambiata con sistema Blackberry, la decriptazione del dato informatico è attività distinta dalla captazione e può essere svolta, ai sensi dell'art. 234-bis cod. proc. pen., mediante la mera richiesta alla società produttrice del sistema operativo di trasformare, tramite l'apposito algoritmo, i dati informatici in contenuti intellegibili” (Sez. 6, n. 18907 del 20/04/2021, Civale Vincenzo, Rv. 281819). Nel caso di specie, si è trattato di intercettazione eseguita su disposizione dell’autorità giudiziaria italiana e non di acquisizione mediante o.i.e. di dati acquisiti da autorità estere, con interlocuzione diretta della prima con la società straniera Blackberry. È pertanto corretta l’applicazione dell’art. 234-bis cod. proc. pen., conseguendone, così come affermato dai Giudici di merito, che non ricorre alcuna ipotesi di inutilizzabilità patologica. Alla censura con cui poi si lamenta la mancata espletazione di una rogatoria, per ascoltare soggetti che si trovavano in Olanda, aveva già offerto congrua risposta il primo Giudice (p. 18 sent. di primo grado) laddove osservava che la circostanza che le conversazioni captate fossero state eseguite all'estero è ininfluente per ritenere la necessità di una rogatoria, non potendosi, nel caso di intercettazione su strumento mobile, conoscere tutti gli spostamenti del soggetto titolare dell'utenza intercettata. La censura sul punto, nel ricorso riproposta, si appalesa meramente reiterativa e generica perché priva di confronto con le ragioni esplicitate dal primo Giudice. In ogni caso, i giudici territoriali hanno fatto corretta applicazione del principio secondo il quale in tema di intercettazioni telefoniche, non è necessario esperire una rogatoria internazionale allorquando l'attività di captazione e di registrazione del flusso comunicativo avvenga in Italia e tanto sia nel caso di utenza mobile italiana in uso all'estero, sia nel caso di utenza mobile straniera in uso in Italia, richiedendosi il ricorso alla rogatoria solo nell'ipotesi in cui l'attività captativa sia diretta a percepire contenuti di comunicazioni o conversazioni transitanti unicamente su territorio straniero (Sez. 3, n. 25833 del 03/03/2016, [...], Rv. 267090 - 01). Anche il terzo motivo è infondato. La questione posta dal ricorrente attiene in realtà ai presupposti per una scelta consapevole del rito abbreviato. Il tema è invero 29 legato alla limitazione della rilevabilità nel rito abbreviato delle sole inutilizzabilità patologiche, sicché la conoscenza degli atti che permettano di comprendere se ricorra l’una o l’altra specie di inutilizzabilità può influire sulla scelta del rito. La giurisprudenza non ha specificamente affrontato la questione, essendosi limitata, quanto alla assenza dei decreti autorizzativi delle intercettazioni negli atti del fascicolo del giudizio abbreviato, ad affermare che essa non determina alcuna inutilizzabilità o nullità dei relativi risultati, ove non ne venga messa in discussione l'esistenza e la validità, in quanto il mezzo di prova utilizzabile è rappresentato dalla registrazione e trascrizione delle conversazioni intercettate, già facenti parte del fascicolo del pubblico ministero al momento della richiesta del rito (Sez. 3, n. 28483 del 10/09/2020, [...], Rv. 280013. In motivazione, la Corte ha, altresì, precisato che la formazione del fascicolo d'ufficio non è soggetta a preclusioni o decadenze, onde l'acquisizione dei predetti atti può avvenire anche successivamente all'ammissione del rito speciale, non rientrando nel potere dispositivo delle parti restringere l'ambito degli atti che, per legge, devono essere raccolti nell'incartamento processuale). Già tal principi conducono all’infondatezza del motivo, poiché l’imputato è tenuto a conoscerli e a rappresentarsi che il fascicolo può essere integrato nei termini anzidetti. In ogni caso, il motivo proposto è infondato anche per non avere l’imputato dimostrato l’esistenza di una inutilizzabilità relativa - che avrebbe utilmente eccepito invece che optare per il rito abbreviato - e, conseguentemente, di una possibile lesione del diritto di difesa. A fronte dell’affermazione del primo Giudice che sono stati depositati gli atti rogatoriali inerenti alle intercettazioni (p. 17 sent. primo grado), il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare che in realtà non vi erano o che la tardività del deposito dei decreti autorizzativi aveva pregiudicato la sua difesa. Egli, invece, fa ricorso ad una petizione di principio, nel senso che assume la non esistenza degli atti dal fatto dalla mera intempestività del deposito. Con il quarto motivo, si lamenta la mancanza in atti di decreti di proroga del Gip che allineino la durata delle intercettazioni dai 40 giorni autorizzati dall’AG italiana alle 4 settimane indicate dall’autorità olandese;
mentre altre volte si lamenta la mancanza del provvedimento dell’autorità giudiziaria. Il Collegio rileva che il ricorrente non ha adeguatamente assolto all'onere di specificare l'incidenza degli elementi asseritamente inutilizzabili (sul punto cfr. sent. n. 21180/23), non avendo indicato le comunicazioni per le quali non vi è stata la proroga, né detto se esse siano state utilizzate e se siano decisive alla luce della prova di resistenza. Costituisce, invero, insegnamento di questa Corte quello secondo cui, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova, acquisiti illegittimamente, diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico 30 convincimento (Sez. 3, n. 39603 del 03/10/2024, [...], Rv. 287024 – 02; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, La Gumina e altro, Rv. 269218). Il motivo è, pertanto, inammissibile. Il quinto motivo non indica specifici vizi motivazionali ma è dichiaratamente volto ad affermare una ricostruzione alternativa, non consentita in questa sede e comunque infondata, tenuto conto di quanto risulta dalle sentenze di merito da reputarsi integrate in quanto confluenti in un corpus unico, stante l’omogeneità dei criteri adottati e l’uniformità dell’apparato logico-argomentativo (cfr. Sez. 3, n. 10163 del 01/02/2002, [...], Rv. 221116). Si legge nella sentenza di primo grado (p. 53) come, dall'ampio compendio probatorio - principalmente costituito dalle conversazioni intercettate, corroborate da importanti sequestri, dall'attività di identificazione e da quella di p.g. - sia emersa l'esistenza di una solida struttura, diretta dai fratelli MA, ove le persone fisiche che hanno ricoperto ruoli all'interno di essa non sono i coimputati del presente procedimento ma devono essere piuttosto individuati in altri soggetti, identificati in base al PIN utilizzato quali IM (vertice assoluto), LA (custode e cassiere), MA (contabile), O’o, AS ed altri (manovalanza), oltre ai fratelli MA TI ed DO. In particolare, il GU ha ritenuto esplicativa della struttura associativa e della sua operatività la vicenda di cui al capo 4B), illustrandone compiutamente le ragioni. A fronte di una tale analitica e congrua motivazione, il motivo esprime una critica astratta e infondata. Il sesto motivo è inammissibile perché manifestamente infondato. La sentenza di primo grado (p. 52 ess.) spiega come l’attività di direzione e di coordinamento del sodalizio criminale da parte dei fratelli MA si ricavi dalle conversazioni intercettate ove i due contrattano quotidianamente le vendite di stupefacente per importanti quantità, danno precise e quotidiane direttive ai propri sottoposti per la custodia dello stupefacente e per le successive consegne agli acquirenti finali, si occupano di individuare corrieri per eventuali consegne al di là dei confini olandesi, eseguono i necessari conteggi del denaro e, da ultimo, subiscono direttamente le conseguenze economiche dei sequestri della sostanza o di denaro da parte degli inquirenti. Peraltro, nel sostenere che le attività indicate dei fratelli MA erano di mera sollecitazione o invito, la difesa prospetta una valutazione alternativa, involgente profili di fatto, non consentita in questa sede e, dunque, inammissibile. Inammissibilità che trascina con sé anche il motivo aggiunto (terzo) sul punto. Il settimo motivo è inammissibile perché, nel richiamare pedissequamente i motivi di appello, invoca una rivalutazione del contenuto delle intercettazioni e dei termini fattuali della vicenda. In relazione ai reati fine per i quali le difese avevano posto il tema della giurisdizione, asserendo l’assenza di quella italiana, correttamente il GU (p. 19 sent. primo grado) ha rammentato il principio secondo cui l'art. 6, comma 2, cod. 31 pen., considera rilevante, ai fini della perseguibilità e dell'estensione della giurisdizione, qualsiasi momento dell'iter criminoso che, considerato unitamente ai successivi, integri un'ipotesi di delitto tentato o di reato consumato, correttamente applicando il consolidato insegnamento di legittimità a mente del quale, ai fini dell'affermazione della giurisdizione italiana in relazione a reati commessi in parte all'estero, è sufficiente che nel territorio dello Stato si sia verificato anche solo un frammento della condotta, intesa in senso naturalistico, che, seppur privo dei requisiti di idoneità e inequivocità richiesti per il tentativo, sia apprezzabile in modo tale da collegare la parte della condotta realizzata in Italia e quella realizzata in territorio estero (Sez. 4, n. 35510 del 20/05/2021, [...], Rv. 281853; Sez. 4, n. 6376 del 20/01/2017, [...], Rv. 269062; Sez. 2, n. 48017 del 13/10/2016, [...], Rv. 268432). Tanto premesso, quanto alla sussistenza del reato di cui al capo 3B) – contestato a MA TI, AJ LA e tale LA (rimasto non identificato) - la sentenza di appello (p. 15) richiama quella di primo grado (p. 34 e ss.), la quale ha affermato che, sebbene non vi sia stato sequestro di stupefacente, dal tenore delle loro complessive conversazioni sia emerso che l'accordo sia risultato perfettamente concluso, esclusa da parte del GU l'aggravante di cui all'art 80 d.P.R. 309/ 90 (non potendosi accertare l’entità del principio attivo). Il GU ha affermato che le conversazioni attestanti la ricostruzione del fatto, ben circoscritte in un certo lasso temporale ed esplicative di tutte le fasi svolte - dall'offerta e l'accordo sulla qualità Gold4 all'accordo sulle modalità di consegna da MA TI al AJ e di trasporto a mezzo del corriere, sino alla conferma dell'avvenuta consegna al AJ del corretto peso di due chilogrammi di cocaina e all'accordo per le modalità di pagamento - sono rispettivamente quelle del 23, 26 e 27 gennaio 2016 intercorse tra il AJ e MA TI, le quali evidenziano, quanto al contributo essenziale di quest'ultimo, come la condotta di cessione da lui posta in essere quale fornitore rientrasse perfettamente nella fattispecie tipica. Alle p.p. 93-94, affrontando congiuntamente le censure relative ai capi 3B) e 5B), la Corte territoriale, in risposta ad una censura riproposta con il presente ricorso, correttamente sostiene che la circostanza per la quale la condotta del MA si sarebbe esaurita materialmente in territorio olandese «non è dirimente né ai fini del radicamento della giurisdizione italiana né tantomeno ai fini dell'accertamento di responsabilità, tenuto conto che il suo contributo assumeva un rilievo decisivo, sotto il profilo causale, rispetto all'ingresso della sostanza in territorio italiano, anche se la successiva consegna al cliente finale, di cui si discuteva nelle intercettazioni, veniva materialmente gestita e seguita dal AJ (per il capo 3B) e dal CO (per il capo 5B)». Le considerazioni appena espresse valgono anche con riguardo all’ottavo motivo, che investe i fatti solo per dimostrare l’invocata assenza di giurisdizione. 32 Il nono motivo è inammissibile, perché il profilo comparatistico, evidenziato con il presente ricorso, non era stato oggetto di specifica devoluzione con l’atto di appello, che si è limitato ad uno scarno passaggio argomentativo, conseguendone che la Corte territoriale non era tenuta ad un onere di motivazione sul punto. Il motivo nuovo (terzo) laddove si fa cenno alla modifica dell’imputazione già da parte del primo Giudice è inammissibile, non essendo stata la doglianza sollevata nell’atto di appello (Sez. 4, n. 19043 del 29/03/2017, [...], Rv. 269886: “La violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza integra una nullità a regime intermedio che, in quanto verificatasi in primo grado, può essere dedotta fino alla deliberazione della sentenza nel grado successivo;
ne consegue che detta violazione non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità”.) I restanti motivi nuovi devono ritenersi assorbiti. 7. Il ricorso di IM AN è inammissibile. Il primo motivo, per escludere la responsabilità dell’imputato, invoca una valutazione in punto di fatto. Sostiene, infatti, esserci incertezza sulla identificazione, senza considerare che la Corte di appello offre adeguata motivazione (p. 95 sent. app.) sia in ordine all’identificazione (certa) dell’imputato, sia in ordine alla sussistenza della partecipazione ad esso del prevenuto, incaricato dal correo AB DI, di accompagnare i due corrieri presso il luogo della consegna che i predetti ignoravano. Da ciò ha congruamente tratto (terzo motivo di ricorso) la conseguenza di escludere la configurabilità dell’invocata attenuante di cui all’art. 114 cod. pen., ritenendo, con motivazione in fatto non sindacabile, che il fatto non potesse dirsi marginale (sulla necessità della marginalità del contributo, cfr., ex multis, Sez. 1, n. 26031 del 09/05/2013, [...], Rv. 256035: “La circostanza attenuante del contributo di minima importanza è configurabile quando l'apporto del concorrente non ha avuto soltanto una minore rilevanza causale rispetto alla partecipazione degli altri concorrenti, ma ha assunto un'importanza obiettivamente minima e marginale, ossia di efficacia causale, così lieve rispetto all'evento da risultare trascurabile nell'economia generale dell'iter criminoso). Il terzo motivo appare, inoltre, versato in fatto;
parimenti si dica con riguardo al quarto motivo. Il secondo motivo è manifestamente infondato (si rimanda a quanto si è già detto sulla sussistenza dell’aggravante della transnazionalità). La Corte di appello peraltro risponde sul punto richiamando le argomentazioni dalla stessa già sviluppate (pp. 80-81). 8. Quanto a AZ TJ fondato è unicamente il secondo motivo di ricorso che investe le statuizioni concernenti il reato di cui al capo 3C) della rubrica, dovendo il ricorso essere rigettato nel resto. 33 Il primo motivo è infondato. La difesa sostiene che le sentenze di merito relative al presente procedimento si porrebbero in conflitto con la decisione con cui il GU del Tribunale di Firenze mandava assolti i coimputati EX e AU dal reato loro ascritto al capo 4C), reputandolo assorbito nei delitti di cui ai capi 2C) e 3C) ed afferma che la gli episodi descritti ai capi di imputazione 2C), 3C) e 4C) afferiscono alla medesima sostanza stupefacente, oggetto di un'unica importazione diretta, almeno in parte in Italia. La sentenza impugnata, nel premettere che il tema della inconciliabilità – potenzialmente idonea a legittimare un giudizio di revisione ai sensi dell’art. 630 cod. proc. pen. - tra il contenuto di due sentenze va valutata in termini di una oggettiva incompatibilità tra i fatti storici su cui si fondano le diverse pronunce, ha correttamente osservato come il contrasto censurato dalla difesa non attenga alla sussistenza, sotto il profilo materiale, del fatto contestato, atteso che la materialità e la storicità del fatto non erano state escluse dalla pronuncia assolutoria dei coimputati, bensì alla sua qualificazione giuridica in termini di mero antefatto (ex multis, Sez. 2, n. 14785 del 20/01/2017 Marinacci, Rv. 26967: “Il contrasto di giudicati rilevante ai fini della revisione di un provvedimento definitivo non ricorre nell'ipotesi in cui lo stesso verta sulla valutazione giuridica attribuita agli stessi fatti dai due diversi giudici”). Giova anche rammentare il principio relativo all’onere motivazionale, pure richiamato dalla sentenza impugnata, secondo cui il giudice che emette o conferma sentenza di condanna nei confronti di ulteriore e diverso concorrente ha l’obbligo di “analizzare gli elementi motivazionali valorizzati nell'altro processo per pervenire alla decisione liberatoria”, e di evidenziare le ragioni e gli indizi, diversi ed ulteriori, in base ai quali giunge ad opposta soluzione (Sez. 2, n. 17021 del 29/03/2022, [...], Rv. 283117: “L'assoluzione di alcuni dei concorrenti nel reato per insussistenza del fatto, pur non essendo vincolante alla luce del principio del libero convincimento, obbliga tuttavia il giudice che emette o conferma sentenza di condanna nei confronti di un ulteriore e diverso concorrente ad analizzare gli elementi motivazionali valorizzati nell'altro processo per pervenire alla decisione liberatoria e ad evidenziare le ragioni e gli indizi, diversi e ulteriori, in base ai quali giunge a opposta soluzione;
analogamente, Sez. 2, n. 29517 del 17/06/2015, [...], Rv. 264422). E l’anzidetto onere motivazionale è stato pienamente adempiuto dai Giudici di merito: invero, già il GU (sent. n. 1075/2023, pp. 72-73), richiamato sul punto dalla Corte di appello, ha congruamente affermato che il capo di imputazione C4) non può ritenersi assorbito in quelli sub C2) e C3) perché – anche se riferito alla medesima vicenda di illecita importazione di cocaina - non può reputarsi essere un loro mero antefatto, bensì un fatto illecito dotato di una propria autonomia penalmente rilevante, osservando che «pur in presenza della omogeneità del bene giuridico tutelato, si ritiene qui che la diversità del quantitativo contestato e risultante degli atti processuali, peraltro ben maggiore di 34 quelli sub C2) e sub C3), impedisca di ritenerlo un antefatto non punibile, come tale assorbito per consunzione o sussidiarietà negli altri due fatti-reato». Il secondo motivo è fondato perché in sede di appello l’imputato aveva chiesto l’assoluzione per il capo 3C) (p. 78 sent. app.), mentre la Corte di appello fa riferimento al capo 2C). Vi è dunque carenza di motivazione in ordine allo specifico motivo devoluto alla Corte territoriale. Ne consegue l’annullamento con rinvio alla Corte di appello sul punto. Quanto al motivo nuovo con cui si eccepisce la nullità della sentenza di appello per omessa traduzione nella lingua albanese, il Collegio osserva, in primo luogo, che si tratta di nullità a regime intermedio (cfr. Sez. U, n. 38306 del 29/05/2025, [...], Rv. 288798: “L'omessa traduzione della sentenza di primo grado all'imputato alloglotto che non comprende la lingua italiana integra una nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che, ove eccepita con l'atto di impugnazione o rilevata nei termini di cui all'art. 180 cod. proc. pen., comporta l'annullamento della sentenza-documento e la restituzione degli atti al primo giudice, nella fase successiva alla deliberazione, per la traduzione”); e, in secondo luogo, che essa non è stata tempestivamente dedotta con il ricorso originario e neppure rappresenta uno sviluppo delle doglianze in esso contenute (cfr. Sez. 6, n. 6075 del 13/01/2015, [...], Rv. 262343: “I motivi nuovi di impugnazione devono essere inerenti ai temi specificati nei capi e punti della decisione investiti dall'impugnazione principale già presentata, essendo necessaria la sussistenza di una connessione funzionale tra i motivi nuovi e quelli originari”). 9. Il ricorso di EQ LJ è infondato e deve, pertanto, essere rigettato. Il primo motivo è inammissibile. Dall’esame degli atti risulta che il decreto di citazione a giudizio per il 20/10/2023 è stato notificato ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., a mezzo di posta elettronica;
che vi è stato differimento dell’udienza al giorno 11/01/2024, data in cui la difesa eccepiva che l’imputato aveva eletto domicilio (in data 04/01/2023) a Modena. In detta udienza, la Corte di appello rigettava la richiesta di rinnovazione della notifica della citazione a giudizio presso l’anzidetto domicilio eletto osservando che, dal sito delle Poste di cui aveva preso visione, risultava che la notifica era stata effettuata per compiuta giacenza, atteso il mancato ritiro dell’atto presso il domicilio eletto;
e rigettava anche l’istanza che riguardava l’avviso di differimento, sul rilievo che esso era stato notificato ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. A fronte di tale motivazione, l’eccezione proposta con il ricorso è del tutto aspecifica: essa invero è priva di alcuna correlazione con le statuizioni della Corte territoriale perché non contesta la regolarità della notifica avvenuta ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., né contesta il giudizio circa la comunicazione all’imputato del differimento dell’udienza. La doglianza si limita a menzionare una 35 necessità di verifica della regolarità del procedimento esitato nella compiuta giacenza, senza individuare l’atto al quale intende riferirsi e come il tema si ponga in rapporto a quanto più sopra richiamato. Sul punto, giova ricordare l’insegnamento delle Sezioni Unite secondo cui la ”mancata notifica a mezzo posta per irreperibilità del destinatario nel domicilio dichiarato, eletto o determinato per legge, attestata dall'addetto al servizio postale, comporta, a norma dell'art. 170 cod. proc. pen., senza necessità di ulteriori adempimenti, la consegna dell'atto al difensore ex art.161, comma 4, cod. proc. pen., salvo che l'imputato, per caso fortuito o forza maggiore, non sia stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato od eletto, dovendosi, in tal caso, applicare le disposizioni degli artt. 157 e 159 cod. proc. pen.”(Sez. U, n. 14573 del 25/11/2021, dep. 2022, D., Rv. 282848). Per i motivi secondo e terzo vale quanto già detto in relazione ai medesimi rispettivi motivi di MA TI. Il quarto motivo invoca una rivalutazione in fatto a fronte di una motivazione (p. 104 sent. app.) che rimanda alla sentenza di primo grado. Tenuto presente il già richiamato principio di integrazione tra le sentenze di merito, può ritenersi del tutto adeguata la motivazione del primo Giudice che illustra dettagliatamente (pp. 74-75) il dato intercettativo corroborato dall’osservazione diretta da parte degli operanti. Occorre, peraltro, evocare il principio, in tema di prove, a mente del quale il contenuto di intercettazioni telefoniche captate fra terzi, da cui emergano elementi di accusa nei confronti dell'indagato, può costituire fonte probatoria diretta della sua colpevolezza, senza necessità di riscontro ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., fatto salvo l'obbligo del giudice di valutare il significato delle conversazioni intercettate secondo criteri di linearità logica (Sez. 3, n. 10683 del 07/11/2023, dep. 2024, [...], Rv. 286150 – 04). Il quinto motivo è infondato. Premesso che il trattamento sanzionatorio è naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito e che esso può venire in rilievo in sede di legittimità solo qualora incongruo e manifestamente illogico, nel caso di specie il diniego delle invocate attenuanti generiche da parte del Giudice di appello è stato congruamente illustrato (pp.104-105 sent. app.) con riguardo alla mancata emersione di elementi utili e valutabili in tal senso, al numero di cessioni in cui l'imputato era coinvolto e alla quantità di sostanza importata o ceduta. 10. Il ricorso di AU IS è infondato e deve, pertanto, essere rigettato. Il primo motivo è inammissibile perché, oltre a svilupparsi sul piano del fatto, è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha ricordato come l’ampio compendio probatorio, di cui la stessa ha congruamente dato conto, abbia consentito «di superare qualsiasi ragionevole dubbio in ordine alla sussistenza di un’associazione a delinquere, di carattere transnazionale, finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e diretta dal 36 capo indiscusso RE RI» (si vedano le pp. 41, 41 e 43, con specifico riferimento al ruolo dell’imputato nell’associazione di cui al capo C); ha parimenti osservato come risulti specificamente acclarato il ruolo assunto nella compagine associativa dall’odierno ricorrente, il quale, stanziato in Olanda, svolgeva le mansioni tipiche di custode per conto dell'associazione diretta dal EX, con il quale manteneva rapporti costanti, preparando e confezionando la sostanza stupefacente e curandone la consegna materiale ai corrieri incaricati di trasportare il carico dai Paesi Bassi all'Italia. Ha ritenuto esemplificativo della decisività dell'apporto fornito al sodalizio da AU IS l’episodio riguardante la cessione di cui al capo 2C), ove il ricorrente, unitamente a AZ DE, seguendo le direttive del EX, affidava un ingente quantitativo di sostanza stupefacente al corriere Balliu Eduart affinché la trasportasse a Torino per consegnarla a diversi destinatari (pp. 97-98 sent. app.); Il secondo motivo, espresso peraltro in termini generici, è infondato. Al riguardo, occorre richiamare, in tema di reato continuato, il principio per il quale il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, [...], Rv. 282269; Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, [...], Rv. 284005). Tanto premesso, rispetto alla previsione normativa di cui all’art. 81 cod. pen., che consente di aumentare fino al triplo la pena prevista per la violazione più grave, l’aumento per l’unico reato fine, operato sulla pena del reato associativo, è stato limitato, nel caso di specie, ad un anno e sei mesi per la reclusione e ad euro 4.000 per la multa. 11.Il ricorso di TA AN è inammissibile. Quanto al primo motivo, laddove il ricorrente contesta l‘interpretazione data dai Giudici di merito al dialogo menzionato tra EX e TA, il Collegio rileva che le doglianze con cui il ricorrente contesta l’interpretazione data dai Giudici di merito alle conversazioni captate introducono censure che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità. Sul punto, valgono i principi giurisprudenziali già richiamati con riguardo al primo motivo di AJ RG, ai quali si fa dunque rinvio. Nel caso di specie, peraltro, la sentenza impugnata offre congrua motivazione (pp. 96-97) sulla piena sussistenza dell’aggravante. Essa, peraltro, ricorda (pp. 38-39) come da chat intercettate tra il ricorrente e il EX, il primo si fosse pienamente assunto la responsabilità di essere il fornitore di MA LU e di avergli ceduto un quantitativo di circa 110 kg di marijuana, per il quale non sarebbe ancora stato pagato a causa dell’arresto di MA avvenuto in flagranza per la detenzione di circa 45 kg di marijuana, ritenuta parte del maggior quantitativo di cui si è detto. 37 Il secondo motivo è manifestamente infondato perché la Corte territoriale spiega che gli elementi indicati dalla difesa sono stati già posti a base della determinazione della pena base, inferiore a quella irrogata ad altri imputati. 12. Quanto al ricorso di AJ LA, unicamente il terzo motivo, afferente alle attenuanti generiche, è meritevole di accoglimento, dovendo il ricorso essere rigettato nel resto. Relativamente alla statuizione concernente le attenuanti generiche, infatti, il Collegio rileva carenza di motivazione, nonostante la devoluzione in termini specifici della censura in appello. Sul primo motivo, la sentenza di appello ha affermato (p. 92), con motivazione in fatto non manifestamente infondata, che si trattava di un’unica spedizione, a nulla rilevando la suddivisione interna della sostanza tra i correi. Il GU rilevava, peraltro, che, dalla lettura delle chat intercorse dal prevenuto con il fratello Giergj, fosse emerso che questi, su indicazione del fratello, si era dedicato a raccogliere una somma di denaro occorrente all’odierno ricorrente per acquistare l’intera partita di stupefacente (p. 30 sent. primo grado). Quanto al secondo motivo, il Collegio osserva che la doglianza, con cui si sostiene che in realtà il ricorrente avrebbe fornito informazioni nuove rendendo possibile l’identificazione di MA TI, comporta non consentite valutazioni in punto di fatto. Il ricorrente, peraltro, non ha allegato atti dai quali emergesse, in modo incontestabile, la circostanza. É poi infondata la contestazione effettuata dal ricorrente rispetto alla necessità di un novum per riconoscere l’attenuante di cui al comma 7 dell’art. 73 d.P.R. 309/90. In tema di reati concernenti sostanze stupefacenti, invero, questa Corte di legittimità si è già espressa nel senso che “ai fini della applicazione dell'attenuante del ravvedimento operoso di cui all'art. 73, comma settimo, d.P.R. n. 309 del 1990, è necessario che i dati forniti siano nuovi, oggettivamente utili e costituiscano tutte le conoscenze a disposizione del dichiarante” (Sez. 6, n. 15977 del 24/03/2016, [...], Rv. 266998 ; nello stesso senso, Sez. 3, n. 23528 del 19/01/2018, [...], Rv. 273563). Nel caso di specie, la sentenza impugnata, invero, in applicazione del predetto principio, ha osservato (p. 92) che le dichiarazioni dell’imputato «non riguardavano elementi nuovi, trattandosi di affermazioni il cui contenuto concerneva circostanze già acquisite agli atti attraverso l'attività di intercettazione di monitoraggio dei rapporti tra i vari soggetti coinvolti». 13. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di CO LE limitatamente alle statuizioni concernenti la determinazione della pena base e le attenuanti generiche, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Firenze. Deve essere rigettato nel resto il ricorso di CO LE. Va annullata la medesima sentenza nei confronti di AH IN e di QA RI, 38 limitatamente alle statuizioni concernenti le attenuanti generiche e la determinazione degli aumenti ai sensi dell'art. 81 c.p. con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Firenze. I ricorsi vanno rigettati nel resto. La medesima sentenza deve essere annullata nei confronti di AZ TJ limitatamente alle statuizioni concernenti il reato di cui al capo 3C) della rubrica, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Firenze. Il ricorso deve essere rigettato nel resto. La medesima sentenza va annullata nei confronti di AJ LA limitatamente alla statuizione concernente le attenuanti generiche, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Firenze. Il ricorso deve essere rigettato nel resto. Devono essere rigettati i ricorsi di AU IS, IR LJ, MA TI che sono condannati al pagamento delle spese processuali. Vanno dichiarati inammissibili i ricorsi di LL AR, TA AN, IM AN, AJ RG e AB DI, con condanna dei predetti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di CO LE limitatamente alle statuizioni concernenti la determinazione della pena base e le attenuanti generiche, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Firenze. Rigetta nel resto il ricorso di CO LE. Annulla la medesima sentenza nei confronti di AH IN e di QA RI limitatamente alle statuizioni concernenti le attenuanti generiche e la determinazione degli aumenti ai sensi dell'art. 81 c.p. con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Firenze. Rigetta i ricorsi nel resto. Annulla la medesima sentenza nei confronti di AZ TJ limitatamente alle statuizioni concernenti il reato di cui al capo 3C) della rubrica e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Firenze. Rigetta il ricorso nel resto. Annulla la medesima sentenza nei confronti di AJ LA limitatamente alla statuizione concernente le attenuanti generiche, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Firenze. Rigetta il ricorso nel resto. Rigetta i ricorsi di AU IS, IR LJ, MA ER che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di LL AR, TA AN, IM AN, AJ RG e AB DI e condanna i predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente AN DA LV DO