Sentenza 17 novembre 2021
Massime • 2
Le diverse condotte previste dall'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sono alternative tra loro e perdono la propria individualità quando si riferiscono alla stessa sostanza stupefacente e sono indirizzate ad un unico fine, sicchè, se consumate senza un'apprezzabile soluzione di continuità, devono considerarsi come condotte plurime di un unico reato. (Fattispecie relativa all'importazione di una partita di droga, in cui la Corte ha escluso che l'acquisizione dell'autonoma detenzione della sostanza importata da parte dell'acquirente integrasse un ulteriore reato ed ha, pertanto, eliminato l'aumento di pena applicato a titolo di continuazione c.d. "interna).
Ai fini della configurabilità del reato di favoreggiamento reale, è sufficiente che la condotta posta in essere sia idonea a conseguire lo scopo di aiutare il colpevole ad assicurarsi il profitto del reato, a prescindere dall'esito di essa e cioè dall'effettivo conseguimento di tale finalità. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto integrato il reato dal comportamento di un soggetto che, ignaro dell'avvenuto sequestro, si era attivato per recuperare una partita di droga stivata a bordo di una nave, incaricando, a tal fine, un conoscente del luogo in cui il natante era ormeggiato).
Commentario • 1
- 1. Favoreggiamento personalehttps://www.studiolegalederosamistretta.it/articoli-blog/ · 5 ottobre 2022
Per un esempio di favoreggiamento reale, si pensi a Tizio, cliente di un negozio di abbigliamento, il quale, sentito dai carabinieri o dalla polizia come persona informata sui fatti relativamente a un furto consumatosi in negozio mentre lui era presente, menta oppure taccia alcune circostanze delle quali è a conoscenza al fine di aiutare l'amico Caio, indagato per il delitto, a sfuggire alle indagini. Più nello specifico, affinché sia integrato il reato di favoreggiamento personale, è necessario che sussistano determinati elementi: che sia stato commesso un delitto; che il favoreggiatore non abbia dato alcun contributo alla realizzazione del delitto tale da farlo ritenere concorrente; …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/11/2021, n. 3323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3323 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2021 |
Testo completo
03323-22 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE CEM ACR Composta da 2186 - Presidente - Sent. n. sez. Anna Petruzzellis Angelo Matteo Socci UP 17/11/2021 NT Corbo R.G.N. 33760/2020 Relatore е Fabio Zunica Paolo Bernazzani ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. UN LU, nato a [...] il [...] 2. TO SE, nato a [...] il [...] 3. AL ER, nato Pomigliano d'Arco il 20/03/1959 4. ES EL, nato a [...] il [...] 5. De FA EL, nato a [...] il [...] 6. De FA SE, nato ad [...] il [...] 7. ES NO, nato a [...] il [...] 8. ES VA, nato a [...] il [...] avverso la sentenza in data 28/01/2020 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere NT Corbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi di LU UN, ER AL, ES EL, EL De FA, SE De FA, NO ES e VA ES, e per la correzione dei dispositivo della sentenzaM impugnata nei confronti di SE TO, con indicazione della pena in un anno e quattro mesi di reclusione, e dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel resto;
uditi, per i ricorrenti, l'avvocato NT Nobile, sia per ER AL, quale sostituto dell'avvocato Ginevra Cervone, sia per EL De FA e SE De FA, quale difensore di fiducia, nonché l'avvocato Giusida Sanseverino e l'avvocato Dario Vannetiello, entrambi per LU UN, i quali hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 28 gennaio 2020, la Corte d'appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli all'esito di giudizio abbreviato, ha, per quanto di interesse in questa sede, confermato la dichiarazione di penale responsabilità di LU UN, SE TO, ER AL, ES EL, EL De FA, SE De FA, NO ES e VA ES, in relazione a tutti i fatti per i quali era stata pronunciata condanna in primo grado, salvo che per un episodio в contestato a SE De FA, per il quale il medesimo è stato assolto per non aver commesso il fatto, ed ha rideterminato o ridotto le pene nei confronti di tutti i precisati imputati, tranne che di SE TO, per il quale è stato confermato il trattamento sanzionatorio inflitto in primo grado. In dettaglio, è stata affermata la colpevolezza: ---) di LU UN e VA ES per il reato di importazione di 29,623 kg. di cocaina, sottoposta a sequestro in Turchia il 29 aprile 2015, nonché di SE TO per il reato di favoreggiamento reale in relazione alla medesima vicenda (capo 2); ---) di VA ES per i reati di falso in atto pubblico fidefaciente, mediante induzione in errore del notaio rogante, in ordine all'attestazione della propria identità, commesso in data 11 marzo 2015 (capo 3), e di falso in autorizzazioni amministrative, attraverso la formazione due false patenti di guida, commesso nel corso del 2015 (capo 4); ---) di LU UN, ER AL, ES EL, EL De FA ed ES NO per il reato di partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico, in particolare di anfetamine, commessi tra il 2012 ed il 2013 (capo 5); ---) di LU UN, EL De FA, SE De FA, ed ES NO per il reato di produzione e detenzione illecita di anfetamine per kg. 6,742, da cui erano ricavabili 1.135,1 dosi medie singole, fino al 2 ottobre 2013 (capo 6); ---) di ER AL per il reato di importazione e detenzione illecita di 9,810 kg. di cocaina, da cui erano ricavabili 38.951,17 dosi medie giornaliere, sequestrata il 23 maggio 2012 (capo 7). 2 2. Hanno presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe LU UN, con atto a firma dell'avvocato Dario Vannetiello, ES VA, con atto a firma degli avvocati IC De Vita e LU Capaldo, SE TO, con atto a firma dell'avvocato NT Boffa, AL ER, con atto a firma dell'avvocato Ginevra Cervone, ES EL, con atto a firma dell'avvocato Renato D'Antuono, EL De FA e SE De FA, con unico atto a firma dell'avvocato NT Nobile, e NO ES, con atto sottoscritto personalmente.
3. Il ricorso di LU UN è articolato in due motivi.
3.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 110 cod. pen., 73 d.P.R. n. 309 del 1990, 192 e 533 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza del reato di importazione di 29,623 kg. di cocaina, di cui al capo 2. Si deduce che la sentenza impugnata non si è confrontata con gli argomenti sviluppati nell'atto di appello. Si rappresenta che la valutazione delle prove da parte dei giudici di merito è avvenuta in modo atomistico e non coordinato. Si rileva, in primo luogo, che, secondo la Corte d'appello, LU UN fu coinvolto nell'operazione relativa al traffico di cocaina di cui al capo 2 in quanto si attivò per chiedere il pagamento di un consistente credito vantato dal cognato NO ES nei confronti di ND FE, genero di IC UN, e che, però, contraddittoriamente con tale assunto, NO ES e ND FE sono stati assolti con sentenza irrevocabile dall'accusa concernente il concorso nel reato. Si osserva, poi, che l'elemento di prova ritenuto centrale, costituito da una conversazione intercorsa tra VA ES ed RD RO in data 1° maggio 2015, nella quale si fa riferimento a tale «ON LU» e al «mozzarellaro», è in realtà iniONeo ad assicurare l'individuazione del ricorrente, se rapportato agli altri elementi di prova. Innanzitutto, VA ES, nell'interrogatorio, ha descritto ON LU» come persona con fattezze diverse da UN LU, e, nei riconoscimenti fotografici, non ha riconosciuto quest'ultimo quando gli è stata mostrata la pertinente immagine, ma ha ripetutamente abbinato il nome ON LU» all'effigie di altre persone;
inoltre, il medesimo VA ES indica ND FE come colui che si è presentato come LU, affermando di gestire un caseificio. Ancora SE ES, nell'interrogatorio dell'11 gennaio 2017, ha escluso di aver mai parlato di cocaina, sicché non è questo il significato attribuibile all'espressione «recupero della macchina», e del resto, a quella data, M il carico di droga era stato già sequestrato, per l'operazione effettuata in Turchia il 29 aprile 2015. Si segnala, in terzo luogo, che non costituisce indizio la asserita partecipazione all'omicidio di IC UN, posto che quest'ultimo non risulta coinvolto in alcuno dei delitti di narcotraffico. Si aggiunge che: -) le conversazioni tra presenti effettuate in carcere sono prive di efficacia indiziante, perché nelle stesse l'odierno ricorrente manifesta preoccupazione unicamente per l'accusa concernente l'omicidio di IC UN;
-) le dichiarazioni dei parenti di IC UN riferiscono esclusivamente di un debito di ND FE nei confronti di NO ES, ed inoltre richiamano una visita di costui e di LU UN nel periodo gennaio/febbraio» non perfettamente coincidente con la asserita presenza del container contenente la cocaina nel porto di Salerno tra l'8 ed il 17 gennaio 2015. Si espone, quindi, che il biglietto ritenuto significativo della partecipazione al traffico di droga, siccome recante l'indicazione del numero del container contenente la cocaina, non offre indizi a carico di LU UN perché: -) è stato rinvenuto non nell'abitazione di questi, bensì nell'abitazione di IC UN, dove si recavano anche altri soggetti dediti al narcotraffico, come ES UN e ND FE;
-) non è attribuibile ad uno specifico autore, stante l'assenza di qualunque perizia grafologica sullo scritto;
-) fa riferimento a varie persone, ma non al ricorrente. Si evidenzia, ancora, che: -) manca qualunque elemento utile a dimostrare che la nave all'interno della quale si trovava il container sequestrato dalla polizia turca il 29 aprile 2015 sia passata per il porto di Salerno in data 8 gennaio 2015; -) il numero del container fu comunicato a SE ES a distanza di ben cinque mesi dal sequestro, ossia il 30 settembre 2015; -) LU UN ha spiegato di avere rapporti commerciali con SE ES, suo fornitore, nonché intermediario con il gestore del supermercato che doveva pagarlo, ed ha negato di conoscere i coimputati diversi da NO ES, ND FE e SE ES.
3.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 62-bis, 81, 132 e 133 cod. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo all'aumento di pena per la continuazione ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Si deduce che nessuna risposta è stata data alle censure dell'atto di appello, con le quali si era chiesta: a) la concessione delle circostanze attenuanti generiche e l'applicazione del minimo della pena, perché il ricorrente era incensurato ed aveva offerto un contributo minimo all'associazione ed alle condotte illecite;
b) la 4 Ai mancata applicazione dell'aumento interno della continuazione per il capo 2, trattandosi di un episodio unico Si aggiunge che occorreva anche considerare, come ulteriore elemento positivo. la rinuncia ai motivi di appello con riferimento all'affermazione di responsabilità per i reati di cui ai capi 5 e 6. 4. Il ricorso di VA ES è articolato in due motivi.
4.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 56 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla qualificazione del reato di cui al capo 2 come delitto consumato invece che come delitto tentato. Si deduce che per il medesimo fatto, nei confronti dei coimputati ZO ME, VA IP, RD RO, i quali hanno presentato richiesta di pena concordata con rinuncia ai motivi ex art. 599-bis cod. proc. pen., la Corte d'appello ha proceduto a riqualificazione, ritenendo sussistente il tentativo e rideterminando la pena.
4.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 62-bis, 69, secondo comma, e 99 cod. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo all'applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Si deduce che la sentenza impugnata, pur avendo concesso le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla recidiva, non ha applicato la riduzione di pena senza tener conto degli aumenti per le aggravanti, come avrebbe dovuto a norma dell'art. 69, secondo comma, cod. pen.
5. Il ricorso di SE TO è articolato in tre motivi.
5.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 379 e 49, secondo comma, cod. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla mancata applicazione della disciplina relativa al reato impossibile in ordine al delitto di favoreggiamento, per il quale ii ricorrente è stato condannato. Si deduce che la sentenza impugnata ha ritenuto ravvisabile il reato di favoreggiamento reale perché la condotta del ricorrente è successiva al sequestro dello stupefacente di cui al capo 2, senza però considerare che proprio l'avvenuto sequestro rendeva impossibile aiutare ad assicurare il prodotto, il profitto o il prezzo del reato di importazione e detenzione illecita della cocaina. Si osserva, quindi, che la condotta era radicalmente priva della potenzialità di determinare causalmente il risultato, ed integra perciò la fattispecie del reato impossibile.
5.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 62-bis cod. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 5 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Si deduce che la sentenza impugnata omette qualunque motivazione in ordine al rigetto della richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche.
5.3. Con il terzo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla difformità tra motivazione e dispositivo nella determinazione della pena. Si deduce che la sentenza impugnata, in motivazione, precisa espressamente che la pena va rideterminata nella misura di anni 2 di reclusione ridotta per il rito alla pena di anni 1 mesi 4 di reclusione», e, poi, nel dispositivo, nulla dice con riferimento alla posizione di SE TO, con la conseguenza che, per effetto della statuizione generale conferma nel resto», è rimasto immutato il trattamento sanzionatorio inflitto in primo grado, pari a due anni di reclusione.
6. Il ricorso di ER AL è articolato in quattro motivi, preceduti da una premessa sullo svolgimento del processo.
6.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, R comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza dell'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico di cui al capo 5. Si deduce che la sentenza impugnata è incorsa in plurimi errori. Si rileva, innanzitutto, che la Corte d'appello del tutto incongruamente ha valorizzato, ai fini dell'accertamento del reato di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico di cui al capo 5 la condotta di cui al capo 7, sia perché quest'ultima attiene alla detenzione di cocaina in un contesto del tutto diverso da quello relativo all'operatività del gruppo criminale, sia perché detto sodalizio era dedito a produzione e traffico di anfetamina e non di cocaina. Si osserva, poi, che: -) il riferimento all'attività di corrieri che avrebbero coadiuvato ES IZ, capo del gruppo, per importare la sostanza stupefacente, è enunciazione priva di qualunque base probatoria affidabile, anche perché per le persone indagate a tale titolo, in particolare TA IN e EL UO, è stata disposta l'archiviazione del procedimento;
-) anche nei confronti della persona sospettata di aver messo a disposizione un immobile per la lavorazione della droga, tale NT RB, è stato emesso provvedimento di archiviazione;
-) non è emerso alcun episodio di spaccio, e l'unico reato fine accertato è quello connesso ai sequestri effettuati il 2 ottobre 2013 nei confronti del coimputato ES EL. Si rileva, ancora, che manca qualunque prova in ordine all'esistenza di una stabile organizzazione tra ES IZ ed altre persone, perché: -) l'odierno ricorrente, ad un certo punto, si è allontanato o è stato allontanato dal M gruppo;
-) LU UN e NO ES hanno rapidamente desistito dall'affare illecito, quando si sono resi conto della incapacità di IZ, riconsegnando parte della sostanza a EL, e gettanONe via altra parte;
-) le attività del gruppo, limitate solo a IZ, a EL De FA e a ES EL si sono immediatamente interrotte quando quest'ultimo è stato arrestato il 2 ottobre 2013; -) IZ e EL De FA, come risulta dalla conversazione intercettata del 29 maggio 2013, hanno manifestato viva preoccupazione quando EL ha proposto di espandere l'attività per rifornire anche altri soggetti.
6.2. Con il secondo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta partecipazione del ricorrente all'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico di cui al capo 5. 4 Si deduce che la sentenza impugnata, per quanto riguarda la partecipazione del ricorrente all'associazione, si limita ad operare un mero richiamo alle argomentazioni della sentenza di primo grado, trascurando del tutto le argomentazioni difensive. Si rappresenta, innanzitutto, che, nell'atto di appello, la difesa aveva chiesto di indicare le ragioni per le quali ritenere che ER AL si fosse recato in Calabria, a Cariati, su disposizione di ES IZ, in relazione ad una precedente.. produzione di anfetamina, quando anche nell'informativa di polizia giudiziaria non si riusciva a dare spiegazioni in ordine ai motivi del viaggio (si parla di «motivi non meglio specificati»); si aggiunge che i dubbi sulla natura della spedizione sono accresciuti dal fatto che l'odierno ricorrente, EL De FA e IZ, in quel periodo, si stavano interessando anche per l'importazione di "viagra" dai Paesi Bassi. Si rileva, poi, che si era contestato come risulti del tutto indimostrata l'affermazione secondo cui ER AL si era occupato di reclutare, per conto di IZ, persone cui affidare l'incarico di recuperare all'estero stupefacente da lavorare in Italia, anche perché tale non può ritenersi EL UO, per la quale è stata pronunciata archiviazione, e perché il coimputato ES EL ha escluso il coinvolgimento di ER AL nei loro traffici illeciti. Si osserva, inoltre, che la sentenza impugnata, pur dando atto dell'allontanamento di AL dal gruppo, in quanto ritenuto persona non affidabile, e in effetti l'ultimo contatto risulta del 27 maggio 2013, indica poi il medesimo come soggetto quale aveva offerto «la sua disponibilità a dare esecuzione alle direttive del IZ». Si conclude che le censure evidenziate in sede di gravame evidenziavano circostanze incompatibili con la prova dell'esistenza di una stabile adesione di ER AL al sodalizio criminale. Si aggiunge, a conferma dell'insussistenza di una condotta di partecipazione ex artt. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, che l'allontanamento di AL da IZ si 7 verifica quando a questo si avvicina il gruppo di LU UN e che, inoltre, AL non è stato nemmeno imputato per reati fine del sodalizio.
6.3. Con il terzo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta partecipazione di AL nel reato di importazione e detenzione di cocaina di cui al capo 7. Si deduce che l'unico elemento a carico è costituito dalle dichiarazioni del coimputato VA NU, le quali, però, sono caratterizzate da divergenze, avendo riguardo ai tre diversi interrogatori, almeno con riferimento ai ruoli attribuiti ai coindagati, e non sono supportate da riscontri estrinseci. Si deduce, inoltre, che la sentenza impugnata non ha risposto alle censure enunciate in sede di gravame, secondo cui: a) i contatti tra AL e NU nei giorni precedenti l'arresto e la promessa fatta alla moglie di NU di sostenerli a seguito delia carcerazione di quest'ultimo trovano spiegazione in risalenti contatti amicali;
b) le dichiarazioni del collaboratore di giustizia RC Di Lorenzo, il quale ha detto di essersi recato a casa di NU dopo l'arresto di questi per recuperare 800/900 P grammi di cocaina non sequestrati, e di averli poi consegnati a AL, nonché ha affermato la partecipazione di quest'ultimo ad un'organizzazione camorristica, non sono supportate da alcun riscontro, e possono essere spiegate, quanto alla conoscenza del fatto dell'arresto di NU, alla luce dei rapporti di parentela con l'odierno ricorrente.
6.4. Con il quarto motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 62-bis e 133 cod. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Si deduce che il beneficio di cui all'art. 62-bis cod. pen. non può essere negato solo per la mancata confessione, posto che questa è la ragione per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ai tre coimputati ZO ME, VA IP, RD RO, i quali hanno presentato richiesta di pena concordata con rinuncia ai motivi ex art. 599-bis cod. proc. pen.
7. Il ricorso di ES EL è articolato in un unico motivo, con il quale si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza dell'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico di cui al capo 5. Si deduce che l'affermazione di responsabilità è stata pronunciata sulla base delle sole conversazioni intercettate e senza alcuna rivalutazione critica delle argomentazioni della sentenza di primo grado. Si rappresenta che la Corte d'appello non ha dato alcuna sostanziale risposta alle censure formulate con l'atto M 0 0 di gravame, le quali evidenziavano che: -) il lasso temporale in rilievo è poco significativo, perché pari a soli sei o sette mesi;
-) la prova della condotta di partecipazione all'associazione non può essere fondata su elementi relativi ad un singolo episodio di detenzione illecita;
-) il quantitativo di sostanza drogante è modesto, e pari a 113,51 grammi, per la scarsa percentuale di principio attivo, corrispondente al 3,5 % dei 7 kg. circa di sostanza sequestrata. Si osserva, poi, che le affermazioni concernenti l'attività di reclutamento di ONne disponibili a recarsi all'estero o a "provare" la sostanza sono fondate su elementi equivoci, e senza alcun approfondimento circa l'effettivo significato delle risultanze istruttorie.
8. I ricorsi di EL De FA e SE De FA, sviluppati unitariamente, sono articolati in sei motivi, preceduti da una premessa sullo svolgimento del processo.
8.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 533 e 192 cod. proc. pen. e 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990, nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza dei reati di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico di cui al capo 5 e di produzione di anfetamine di cui al capo 6. Si deduce che le condotte realizzate dai due imputati sono inoffensive, perché la sostanza sequestrata presenta un principio attivo privo di efficacia drogante. Si premette che occorre valutare il principio attivo non in valori assoluti, ma in termini ト relativi, e che, per l'anfetamina, secondo la Relazione annuale al Parlamento sullo stato delle tossicodipendenze in Italia per il 2004, la quantità media di principio attivo rilevata nelle partite sequestrate oscilla tra il 24,04% ed il 35,37%. Si evidenzia, poi, che, invece, nella specie, la percentuale di principio attivo è di poco superiore all'1%, su 6,742 kg., oscillando tra una concentrazione dell'1% per la parte relativa a 5,849 kg., e una concentrazione del 5,9% per la restante parte di circa 900 gr., e che la sentenza impugnata ha eluso la questione facendo esclusivo riferimento al dato delle dosi medie giornaliere ricavabili.
8.2. Con il secondo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta partecipazione di SE De FA nel reato di produzione di anfetamine di cui al capo 6. Si deduce che la motivazione della sentenza impugnata è solo apparente e non si confronta con le osservazioni della difesa. Precisamente, la motivazione è ritenuta apparente, perché si limita a richiamare genericamente quattro conversazioni intercettate. La motivazione, inoltre, non si confronterebbe con le censure esposte dalla difesa nell'atto di gravame, laddove si richiamavano due conversazioni della mattina del 2 ottobre 2013, dalle quali risulta l'estraneità di SE De FA alla produzione della sostanza («ora che l'avete fatta lo posso avere un provino») e la volontà di tirarsi fuori dalla questione in discussione tra ES IZ e il fratello EL.
8.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 546, comma 3, e 125, comma 3, cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla mancata riqualificazione del delitto ascritto a SE De FA come favoreggiamento. Si deduce che la sentenza impugnata non si è pronunciata sulla richiesta di riqualificazione dei fatti in termini di favoreggiamento, sebbene la richiesta fosse stata espressa nell'atto di appello, nella pagg. da 40 a 43, e facesse riferimento ad una conversazione intercettata dalla quale si desume la volontà di SE De FA di tirarsi fuori dalla consegna dello stupefacente a Napoli, esponendo una scusa plausibile, quella di portare via con sé il bilancino che il fratello EL e ES IZ avevano nell'auto.
8.4. Con il quarto motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla mancata derubricazione del reato di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico di cui al capo 5 in associazione per delinquere semplice, a norma dell'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990. Si deduce che la richiesta di derubricazione, puntualmente avanzata sia nei motivi di appello, sia con memoria depositata nel corso del giudizio di secondo grado, è stata respinta sulla base di una motivazione estremamente succinta, basata sul solo profilo organizzativo, e precisamente sulla disponibilità di un laboratorio e sulla ripartizione dei ruoli tra i sodali. Si rappresenta che non è stata valutata la reale potenzialità della struttura organizzativa, né la proiezione di questa verso fatti di lieve entità, e che nella memoria, si era evidenziato come detta struttura fosse molto limitata sia sotto il profilo quantitativo, sia sotto il profilo qualitativo, facendo riferimento a specifiche risultante istruttorie. Si segnala, in particolare, che, come analiticamente osservato nella memoria, le conversazioni intercettate fanno rilevare sia l'assenza di specifiche competenze necessarie per produrre l'anfetamina e dell'intenzione di realizzare operazioni complesse o quantitativamente rilevanti, sia la precarietà del vincolo sociale, dissolto immediatamente dopo l'arresto di EL, e che, inoltre, le indagini hanno fatto emergere la produzione di anfetamina di bassissima efficacia drogante e non hanno consentito di individuare né il laboratorio o la strumentazione necessaria per la lavorazione della sostanza, né l'esistenza di una cassa comune, 10 né l'effettivo svolgimento di ruoli important come quelli dei corrieri, stante l'archiviazione nei confronti dei sospettati a tale titolo.
8.5. Con il quinto motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 546, comma 3, e 125, comma 3, cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla mancata derubricazione del reato di produzione di anfetamine di cui al capo 6 nel reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, quanto meno per SE De FA. Si deduce che i fatti sono di lieve entità, atteso quanto emerge proprio dalle conversazioni intercettate del 2 ottobre 2013, e valorizzate dalla Corte d'appello come elementi a carico di SE De FA.
8.6. Con il sesto motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 546, comma 3, e 125, comma 3, cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche a SE De FA. Si deduce che il diniego delle circostanze attenuanti generiche a SE De FA è del tutto immotivato ed implica una evidente disparità di trattamento anche in relazione al trattamento applicato al fratello EL, al quale il beneficio è stato concesso, nonostante la condanna anche per l'ulteriore reato associativo.
9. Il ricorso di NO ES, redatto e sottoscritto personalmente, è articolato in un unico motivo, con il quale si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla mancata derubricazione del reato di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico di cui al capo 5 in associazione per delinquere semplice, a norma dell'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990. Si deduce che la sentenza è priva di motivazione in proposito. 10. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha depositato memoria, nella quale conclude per l'inammissibilità dei ricorsi di LU UN, ER AL, ES EL, EL De FA, SE De FA, NO ES e VA ES, e per la correzione del dispositivo della sentenza impugnata nei confronti di SE TO, con indicazione della pena in un anno e quattro mesi di reclusione, e per l'inammissibilità nel resto del ricorso. Ал 11 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di LU UN è fondato nella parte in cui contesta l'applicazione della continuazione interna, mentre è complessivamente infondato nel resto. I ricorsi di SE TO e SE De FA sono fondati nelle parti relative al trattamento sanzionatorio irrogato agli stessi, e complessivamente infondati nel resto. Nei riguardi di EL De FA, la sentenza deve essere annullata senza rinvio con riguardo alla pena accessoria, che deve essere rideterminata in quella della interdizione dai pubblici uffici per cinque anni, mentre il ricorso è complessivamente infondato nel resto. Il ricorso di ER AL è nel complesso infondato, I ricorsi di ES EL, NO ES e VA ES sono inammissibili.
2. Il ricorso di LU UN è fondato nella parte in cui contesta l'applicazione della continuazione interna, mentre è complessivamente infondato nel resto, per le ragioni di seguito precisate.
3. Infondate sono le censure esposte nel primo motivo del ricorso di LU t UN, che contestano l'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo 2, deducendo l'omesso confronto della sentenza impugnata con le critiche enunciate nei motivi di appello in relazione ai singoli indizi, nonché il difetto di una valutazione globale delle diverse risultanze istruttorie.
3.1. La sentenza impugnata, sia pur sinteticamente e con espressi rinvii alla pronuncia di primo grado, espone le ragioni per le quali ritiene sussistenti a carico di LU UN, per il reato di cui al capo 2, indizi gravi precisi e concordanti, confrontandosi espressamente con le censure del gravame. Si premette che la contestazione ha ad oggetto l'importazione di un carico di 29,623 kg. di cocaina, suddiviso in 27 panetti, imbarcato su una nave in Ecuador. Si precisa che questa partita di droga doveva essere scaricata nel porto di Salerno, dove giunse nel gennaio 2015, e, però, proseguì il viaggio verso il porto di Burgas, in Bulgaria, venendo sequestrata in Turchia il 29 aprile 2015, nel porto di Ambarli, prima di arrivare alla destinazione finale. Si rappresenta, poi, che il coinvolgimento di LU UN nell'operazione nasce dall'intervento dello stesso per assicurare il recupero di un credito che suo cognato NO ES vantava nei confronti di ND FE, genero di IC UN. In maggior dettaglio, si segnala che LU UN e NO ES chiesero il rimborso del credito a IC UN, e questi propose loro di 12 partecipare all'operazione di importazione della cocaina;
questa operazione, dopo l'arresto per altre vicende di NO ES, fu gestita da LU UN e IC UN. Si espone che, nel prosieguo, in data 29 aprile 2015, IC UN venne ferito a morte, e mori pochi giorni dopo, e che per l'omicidio è stato condannato LU UN, con sentenza divenuta irrevocabile a seguito di pronuncia della Corte di cassazione (precisamente: Sez. I, n. 15533 del 05/02/2020). Si evidenzia, ancora, che l'incarico di recuperare la partita di droga, già da quando era giunta nel porto di Salerno, era stato affidato a VA ES, il quale si avvaleva della collaborazione di ED RO, ZO ME e VA ED, dietro il versamento di un compenso di 30.000,00 euro, versati in anticipo, e che il reclutamento di VA ES per eseguire tale compito era avvenuto a cura di SE ES, persona in stretti rapporti con LU UN. Si richiama, come elemento particolarmente significativo a carico di LU UN, una conversazione del giorno 1° maggio 2015 tra VA ES ed ED RO. In questa conversazione, VA ES diceva di avere per la mattina seguente un appuntamento con «quel ON LU ... che caccia i soldi», e chiedeva all'interlocutore di andare a vedere la macchina», ma riceveva in 4 risposta la notizia che era successa «una cosa... ancora più grave» della possibile "perdita" della «macchina», e cioè che «quello là che venne da te ... a casa tua? ... bravo quello ... quasi quasi non c'è più hai capito?». VA ES allora *** chiedeva: ma il mozzarellaro o quell'altro?», e, informato che l'incidente riguardava "ON IC", commentava: meno male». Si rileva che la conversazione è estremamente importante perché: -) il riferimento alla macchina» attiene alla droga, attese le acquisizioni processuali, fondate sulle intercettazioni telefoniche e sulla confessione di VA ES in ordine al coinvolgimento nelle attività dirette al recupero della partita di cocaina proveniente dall'Ecuador, già da quando la stessa era nel porto di Salerno e fino alla scoperta del sequestro di essa in Turchia;
-) il riferimento al «mozzarellaro» concerne LU UN, posti la precedente evocazione, nel corso del dialogo, del nome «ON LU», e la gestione di un caseificio da parte della moglie dell'odierno ricorrente, esercizio dal medesimo assiduamente frequentato. Si osserva, inoltre, che altri elementi di notevole rilievo a carico di LU UN per l'importazione dei 29,623 kg. di cocaina emergono nel processo a carico del medesimo per l'omicidio di IC UN. In particolare, si segnala che la moglie e il figlio di IC UN hanno riferito che la vicenda inerente il container recante la droga era connessa alla situazione debitoria tra ND FE e NO ES, in quanto padre era intervenuto per cercare di AM 13 soddisfare le pretese di quest'ultimo, coinvolgendo il medesimo ed il di lui cognato LU UN nell'importazione della cocaina. Si rappresenta, poi, che VA ES ha ammesso, nell'interrogatorio, di essersi incontrato con "ON LU", titolare di un caseificio in Sant'Anastasia, e con IC UN, per recuperare il carico di droga, e che l'individuazione di "ON LU" nell'odierno ricorrente deve ritenersi accertata anche se il precisato VA ES, nel riconoscimento fotografico, ha abbinato il nome "ON LU" all'immagine di ND FE. Si rileva, in proposito, da un lato, che la confusione si può spiegare per il coinvolgimento anche di quest'ultimo nell'operazione, e, dall'altro, che l'incarico a VA ES di recuperare il carico di cocaina, dietro lauto compenso, fu conferito per il tramite di SE ES, persona in strettissimi rapporti di frequentazione con LU UN. Si può aggiungere che, nella sentenza di primo grado, si evidenzia come VA ES, nell'interrogatorio abbia indicato, tra gli interessati al recupero della droga, «ON LU, UN, tale NO cognato di ON LU ed un colombiano di nome RO: anche il dato relativo a «tale NO cognato di ON LU» appare significativo per individuare quest'ultimo in LU UN. Inoltre, risulta pure dalla sentenza impugnata che la moglie dell'odierno ricorrente fosse titolare di una ditta individuale avente ad oggetto l'attività di vendita di prodotti caseari in Sant'Anastasia. Si segnala, infine, che, nelle conversazioni intercorse in carcere, ed oggetto di intercettazione, LU UN, detenuto per le accuse concernenti l'omicidio di IC UN, si mostra preoccupato con la moglie per il rischio di essere coinvolto nelle indagini relative al carico di cocaina, e che l'appunto trovato a casa di IC UN conferma il collegamento tra il carico di cocaina e i rapporti di debito/credito esistenti tra ND FE e NO ES.
3.2. Le conclusioni della sentenza impugnata in ordine alla partecipazione di LU UN nell'importazione di 29,623 kg. di cocaina, poi sequestrati in Turchia il 29 aprile 2015, risultano immuni da vizi. Innanzitutto, incensurabile è l'interpretazione fornita della conversazione del 1° maggio 2015, intercorsa tra VA ES ed ED RO, e legittimamente da essa si desume un fondamentale elemento a carico di LU UN quale finanziatore dell'operazione di recupero del carico di cocaina. Da un lato, infatti, come risulta analiticamente dalla sentenza di primo grado, VA ES ha confessato espressamente di essere stato incaricato del recupero della partita di cocaina poi sequestrata in Turchia sin da quando la stessa era transitata nel porto di Salerno da SE ES, di aver ricevuto un compenso anticipato di 30.000,00, diviso in parte con RO, ME e ED, e di aver spesso utilizzato nelle conversazioni intercettate il termine macchina» per 14 indicare quantitativi di droga. Dall'altro, è regionevole l'identificazione del ON LU... che caccia i soldi», ovvero «il mozzarellaro», in LU UN, quanto: a) VA ES ha indicato il ON LU», come gestore di un caseificio in Sant'Anastasia e cognato di tale NO, anch'egli interessato al recupero della cocaina, ed effettivamente LU UN è cognato di NO ES, il quale vantava un credito nei confronti di ND FE, nonché marito della titolare di una ditta esercente la vendita di prodotti caseari in Sant'Anastasia; b) il riconoscimento fotografico, da parte di VA ES, di "ON LU" nell'immagine di ND FE può essere ragionevolmente ritenuta frutto di confusione, essendo quest'ultimo genero di IC UN, altra persona indicata da VA ES come partecipe dell'operazione. Legittimamente, poi, un ulteriore indizio a carico di LU UN è desunto dall'intervento nell'operazione di SE ES. Invero, VA ES e VA ED hanno riconosciuto di essere stati incaricati del recupero del container in cui c'era la droga proprio da SE ES. È inoltre accertato, e non negato nemmeno nel ricorso, che il precisato SE ES era persona legata da assidui rapporti di frequentazione, con LU UN. D'altro canto, le deduzioni enuncianti che il legame tra SE ES e LU UN derivava esclusivamente da ordinari rapporti di affari e che VA ES, nella specie, si era attivato per realizzare truffe, e non per un'importazione di droga, sono meramente assertive, a fronte di elementi istruttori di diverso significato. Ancora, a carico di LU UN appare sicuramente molto significativo, e correttamente richiamato, il dato costituito dai rapporti tra lo stesso e IC UN, anche al di là della responsabilità per l'omicidio, peraltro accertata con sentenza passata in giudicato. Risulta assolutamente certo, infatti, il coinvolgimento di IC UN nell'operazione per l'importazione della droga custodita nel container, anche per l'estrema precisione dell'appunto rinvenuto nella sua abitazione. Chiarissime, e sostanzialmente non contestate, inoltre, sono le dichiarazioni della moglie e del figlio di IC UN circa il collegamento del container in cui era occultata la droga e la situazione debitoria tra ND FE e NO ES, ed il coinvolgimento, a tal fine, di LU UN nell'importazione della cocaina da parte del padre. Inoltre, non sono emerse, né allegate, diverse ragioni in ordine all'incontro tra LU UN e IC UN, avvenuto il giorno e nell'occasione in cui quest'ultimo fu mortalmente ferito, anche indipendentemente dalla individuazione della responsabilità per tale omicidio. Da ultimo, coerente con questo quadro risulta il richiamo ai riferimenti effettuati da LU UN, nel corso delle conversazioni intercettate, alle indagini per l'importazione di cocaina, nonostante lo stesso fosse detenuto per l'omicidio.A 15 4. Infondate sono anche le censure formulate nel secondo motivo, nella parte in cui contestano il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la mancata applicazione del minimo della pena. Occorre premettere che, ai fini della verifica della correttezza delle valutazioni in termini di dosimetria della pena e di concessione o diniego delle circostanze attenuanti generiche, è doveroso fare riferimento al complesso delle circostanze emergenti dal testo della sentenza impugnata. Ciò posto, per quanto concerne la pena base, fissata in nove anni di reclusione e 30.000,00 euro di multa, va innanzitutto rilevato che la stessa è stata fissata in misura molto più prossima al minimo che al massimo edittale. Risulta utile evidenziare, inoltre, che il fatto risulta di notevole gravità non solo per il quantitativo di droga oggetto dell'importazione, ma anche per il coinvolgimento di un numero notevole di persone nell'operazione nonché per l'articolazione e protrazione della condotta illecita. Per quanto attiene al diniego delle circostanze attenuanti generiche, poi, occorre rappresentare che non risultano significativi elementi positivamente valutabili a fronte di molteplici elementi negativi. Ed infatti, non solo deve essere 4 valutata la gravità dei fatti, ma anche la pluralità delle vicende, posto che LU UN, nel presente processo, è stato ritenuto colpevole, oltre che per l'importazione di cocaina avvenuta nel 2015, anche per i reati di partecipazione ad associazione per delinquere ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e di produzione e detenzione illecita di anfetamine, commessi tra il 2012 ed il 2013. Inoltre, non va trascurata la rilevanza della condanna, divenuta irrevocabile nelle more del processo, per l'omicidio di IC UN. A fronte di questi elementi, legittimamente è stata ritenuta recessiva la mancata proposizione di impugnazione in relazione all'affermazione di colpevolezza per i reati di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico e di produzione e detenzione illecita di anfetamine.
5. Fondate, invece, sono le censure enunciate sempre nel secondo motivo, nella parte in cui contestano l'applicazione dell'aumento interno di pena per la continuazione in ordine al reato di importazione di cocaina di cui al capo 2. 5.1. Occorre premettere che, ai fini della consumazione del delitto di importazione di sostanze stupefacenti è sufficiente la conclusione dell'accordo finalizzato alla importazione dello stupefacente, senza necessità dell'acquisizione dell'autonoma detenzione della sostanza stupefacente. Invero, questo orientamento, cui accede l'orientamento prevalente della giurisprudenza (cfr., per tutte, Sez. 4, n. 6498 del 26/01/2021, Ramirez Gutierrez, 16 All Rv. 280932-01, e Sez. 3, n. 29655 del 29/01/2018, BlanON, Rv. 273717-01; per l'opposto indirizzo, che ritiene necessaria anche l'acquisizione dell'autonoma detenzione dello stupefacente, v. Sez. 4, n. 49896 del 15/10/2019, Brandimarte, Rv. 277949-04, e Sez. 6, n. 27998 del 11/07/2019, Rv. 277949), è ritenuto condivisibile dal Collegio per ragioni di coerenza sistematica. Va rilevato, in particolare, le condotte di importazione e di acquisto di stupefacenti sono previste alternativamente tra loro nell'ambito del medesimo art. 73, comma 1-bis, d.P.R. n. 309 del 1990, come evidenziato dalla congiunzione o comunque». La fungibilità tra le due condotte appena indicate, inoltre, è rimarcata anche dall'elaborazione giurisprudenziale in forza della quale non si verifica alcuna violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, nel caso di passaggio dalla ipotesi, contestata, di importazione di sostanze stupefacenti a quella, ritenuta, di compravendita (Sez. 3, n. 9916 del 12/11/2009, dep. 2010, Scarfò, Rv. 246226-01). Ora, la condotta di acquisito si perfeziona anche nel caso del semplice accordo: costituisce, infatti, principio assolutamente consolidato quello secondo cui il delitto di acquisto e cessione di sostanze stupefacenti si consuma nel momento in cui è raggiunto il consenso tra venditore e acquirente, indipendentemente dalla effettiva consegna della merce e del pagamento del prezzo (cfr., tra le tantissime, Sez. 2, n. 30374 del 16/05/2019, Bonarrigo, Rv. 4 276981-01, e Sez. 1, n. 20020 del 04/04/2013, Nettuno, Rv. 256030-01). Ne discende che appare irragionevole pretendere, per il perfezionamento della condotta di importazione, l'acquisizione dell'autonoma detenzione dello stupefacente, quando tale vicenda non è necessaria per il perfezionamento della condotta di acquisto, prevista in via alternativa dalla medesima disposizione incriminatrice.
5.2. Ciò posto, però, deve anche precisarsi che le condotte successive all'accordo finalizzato ad importare lo stupefacente, se ed in quanto dirette al recupero ed all'acquisto dell'autonoma detenzione della partita di droga negoziata, e, quindi, alla realizzazione materiale dell'operazione pattuita, rientrano nell'ambito dell'unico reato di importazione. Questa conclusione, infatti, costituisce applicazione del principio giurisprudenziale ampiamente consolidato in forza del quale le diverse condotte previste dall'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sono alternative tra loro, e perONo la loro individualità quando si riferiscano alla stessa sostanza stupefacente e siano indirizzate ad un unico fine, talché, se consumate senza un'apprezzabile soluzione di continuità, devono considerarsi come condotte plurime di un unico reato (cfr., per tutte, Sez. 3, n. 8999 del 05/12/2019, dep. 2020, Spada, Rv. 278418-01, e Sez. 4, n. 9496 del 31/01/2008, Baumgardt, Rv. 239259-01). 17 5.3. Sulla base dei principi precedentemente richiamati, deve concludersi che, nella specie, la condotta contestata nel capo 2 a LU UN costituisce un unico reato, e che, quindi, nessun aumento di pena deve essere apportato a titolo di aumento c.d. "interno". Nella specie, infatti, la contestazione ha ad oggetto l'importazione della partita di droga di 29,623 kg. nelle sue varie fasi, avendo riguardo sia alla predisposizione del carico nel porto di Guayaquil in Ecuador, e alla partenza della nave utilizzata per il trasporto il 14 dicembre 2014, sia al passaggio nel porto di Salerno il giorno 8 gennaio 2015, sia alle successive operazioni dirette al recupero dello stupefacente, ripartito con la nave verso la Bulgaria, e sequestrato in Turchia il 29 aprile 2015. Risulta quindi evidente che tutte le diverse condotte si riferiscono alla medesima sostanza stupefacente, sono indirizzate ad un unico fine, quello di dare materiale esecuzione all'accordo avente ad oggetto l'importazione della partita di droga, e sono state consumate senza un'apprezzabile soluzione di continuità.
5.4. L'eliminazione dell'aumento di pena a titolo di continuazione c.d. "interna" deve essere quantificata, sulla base delle indicazioni della sentenza impugnata, in un anno di reclusione e 2.000,00 euro di multa, prima della riduzione di un terzo per il rito abbreviato. Deve inoltre procedersi, di ufficio, alla correzione dell'errore materiale nel computo della multa complessiva, posto che la sentenza impugnata, dopo aver quantificato la stessa prima dell'applicazione della diminuente del rito in 42.000,00 euro, aveva poi indicato la stessa, dopo la riduzione di un terzo, in 32.000,00 euro, invece che in 28.000,00 euro. Di conseguenza, la pena finale, eliminato il segmento di trattamento sanzionatorio applicato a titolo di continuazione c.d. "interna", e corretto l'errore materiale relativo al computo della multa, si individua in anni nove, mesi quattro di reclusione ed euro 26.666 di multa. Restano infatti ferme: a) la pena base per il reato di importazione di stupefacenti di cui al capo 2, di nove anni di reclusione e 30.000,00 euro di multa;
b) l'aumento di pena per l'aggravante dell'ingente quantità, di due anni di reclusione e 7.000,00 euro di multa;
c) l'aumento di pena per il reato di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico di cui al capo 5, di due anni di reclusione e 2.000,00 euro di multa;
d) l'aumento di pena per il reato di produzione e detenzione di sostanza stupefacente di cui al capo 6, di un anno di reclusione e 1.000,00 euro di multa;
e) l'applicazione, sul trattamento sanzionatorio complessivo, pari a quattrodici anni di reclusione e 40.000,00 euro di multa, della riduzione di pena nella misura "secca" di un terzo. 18 6. Il ricorso di VA ES è inammissibile per le ragioni di seguito precisate.
6.1. Diverse da quelle consentite sono le censure esposte nel primo motivo, che contestano la qualificazione del delitto di cui al capo 2 come delitto consumato, invece che come delitto tentato, evidenziando l'accoglimento della richiesta di derubricazione della sentenza impugnata nei confronti dei coimputati ME, ED e RO. Occorre premettere che VA ES, nel corso del giudizio di appello, ha rinunciato ai motivi di merito contenuti nel gravame. Ora, la cristallizzazione del fatto nella pronuncia di appello preclude la sua possibile riqualificazione in questa sede. Invero, la qualificazione del fatto come importazione tentata invece che come importazione consumata, posto che questa fattispecie è configurabile per la sola conclusione dell'accordo finalizzato alla importazione dello stupefacente, come precisato in precedenza al § 5.1, presuppone una verifica della correttezza della ricostruzione della vicenda storica ormai non più controvertibile nemmeno sotto il profilo del vizio di motivazione. Né tale limite può essere superato richiamando la riqualificazione operata a vantaggio di alcuni coimputati, atteso il differente contributo di ciascuno nella vicenda complessiva, ed il ruolo preminente di VA ES rispetto a quelli di ME, ED e RO, come evidenziato nella sentenza impugnata. Del resto, costituisce insegnamento consolidato della giurisprudenza, condiviso dal Collegio, quello per cui è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi d'appello rinunciati e non possono essere rilevate d'ufficio le questioni relative ai medesimi motivi (cfr., per tutte, Sez. 2, n. 47698 del 18/09/2019, Amabile, Rv. 278006-01, e Sez. 3, n. 50750 del 15/06/2016, Dantese, Rv. 268385-01, le quali entrambe hanno ritenuto preclusa la possibilità di proporre o rilevare d'ufficio, in sede di legittimità, questioni attinenti alla qualificazione giuridica dei fatti, avendo l'imputato rinunciato ai motivi di appello relativi all'affermazione della responsabilità penale).
6.2. Manifestamente infondate sono le censure formulate nel secondo motivo, che contestano la ridotta applicazione della riduzione di pena per le circostanze attenuanti generiche, in quanto calcolata tenendo conto degli aumenti per le aggravanti. Invero, dal testo della sentenza impugnata emerge che la pena, sia per il reato di cui al capo 2, sia per i reati di cui ai capi 3 e 4, è stata calcolata sulla base dell'espresso giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche e senza Al alcun cenno all'applicazione di aumenti di pena per le aggravanti. 19 7. Il ricorso di SE TO è fondato nella parte in cui contesta la determinazione del trattamento sanzionatorio, mentre è infondato nel resto, per le ragioni di seguito precisate.
7.1. Infondate sono le censure enunciate nel primo motivo, che contestano la mancata applicazione della disciplina del reato impossibile, deducendo che il coinvolgimento del medesimo nelle operazioni di recupero della cocaina è avvenuto quando questa era stata ormai sequestrata dalla polizia turca, e che, quindi, la sua condotta è priva di qualunque potenzialità rispetto al risultato da raggiungere.
7.1.1. Va premesso che corretta è la sussunzione della condotta ascritta a SE TO nella fattispecie del favoreggiamento reale. Invero, secondo l'indirizzo ampiamente consolidato in giurisprudenza, e condiviso dal Collegio, perché sia configurabile il reato di favoreggiamento reale, previsto dall'art. 379 cod. pen., è sufficiente che la condotta posta in essere sia iONea a conseguire lo scopo di aiutare il colpevole ad assicurarsi il profitto del reato, a prescindere dall'esito di essa e cioè dall'effettivo conseguimento di tale finalità (cfr., tra le tante, Sez. 1, n. 40280 del 21/05/2013, Agostino, Rv. 257327- 01, e Sez. 6, n. 7343 del 13/01/2004, Prudente, Rv. 229160-01). Secondo quanto emerge dalle sentenze di merito, SE TO si attivò nei giorni immediatamente successivi il sequestro della partita di cocaina in Turchia, ignaro di questa sopravvenienza e d'intesa con VA ES, per organizzare il recupero della droga in Bulgaria nel porto di Burgas, e a tal fine attivò un conoscente bulgaro, promettendogli in cambio due pacchi di cocaina. Risulta quindi immune da vizi la conclusione per cui la condotta posta in essere da SE TO era concretamente e fattivamente finalizzata ad aiutare i coimputati ad entrare nella disponibilità della droga da importare in Italia, e, quindi, ad assicurarsi il prodotto o il profitto del reato di importazione di sostanze stupefacenti.
7.1.2. Deve poi escludersi che sussistano i presupposti per l'applicazione della disciplina del reato impossibile. L'orientamento assolutamente consolidato della giurisprudenza, infatti, ritiene che, ai fini della configurabilità del reato impossibile, l'iniONeità dell'azione - da valutarsi con riferimento al tempo del commesso reato in base al criterio di accertamento della prognosi postuma deve essere assoluta, nel senso che la - condotta dell'agente deve essere priva di astratta determinabilità causale nella produzione dell'evento, per inefficienza strutturale o strumentale del mezzo usato, indipendentemente da cause estranee o estrinseche, ancorché riferibili all'agente (cfr., per tutte, Sez. 1, n. 870 del 17/10/2019, dep. 2020, Mazzarella, Rv. 278085- 01, e Sez. 5, n. 26876 del 28/04/2004, Marchesini, Rv. 229872-01). Inoltre, èAl 20 costante la precisazione in forza della quale l'inesistenza dell'oggetto del reato dà luogo a reato impossibile solo qualora l'oggetto sia inesistente in rerum natura o si tratti di inesistenza originaria ed assoluta, non anche quando l'oggetto sia mancante in via temporanea o per cause accidentali (v., ad esempio, Sez. 1, n. 12407 del 30/09/2019, dep. 2020, Tagliamento, Rv. 278902-01, e Sez. 3, n. 26505 del 20/05/2015, Bruzzaniti, Rv. 264396-01). E, in coerente applicazione di questi principi, si afferma che la consumazione del reato di acquisto di sostanze stupefacenti non è esclusa dal fatto che la ricezione della droga si sia svolta sotto il diretto controllo della polizia giudiziaria, posto che, ai fini della configurabilità del reato impossibile, l'iniONeità dell'azione deve risultare già ex ante assolutamente priva di potenzialità per la determinazione causale dell'evento (così, tra le altre, Sez. 6, n. 35511 del 21/05/2013, Sabbatini, Rv. 256443-01). Nella specie, da un lato, l'oggetto del reato, la sostanza stupefacente, non può dirsi inesistente in rerum natura;
né si versa in una ipotesi di inesistenza f originaria ed assoluta dell'oggetto del reato. Dall'altro, poi, risulta incensurabile la valutazione che ha escluso che l'iniONeità della condotta fosse assoluta, ossia priva di astratta determinabilità causale nella produzione dell'evento, per inefficienza strutturale o strumentale del mezzo usato. Questa valutazione, infatti, deve essere effettuata in base al criterio di accertamento della prognosi postuma, il quale ha riguardo alla situazione che si presentava all'imputato al momento del compimento degli atti, in base alle condizioni prevedibili del caso (per questa nozione di prognosi postuma, cfr., tra le tante, Sez. 2, n. 36311 del 12/07/2019, Rajcevc, Rv. 277032-02).
7.2. Fondate, invece, sono le censure esposte nel secondo e nel terzo motivo, che contestano il diniego immotivato delle circostanze attenuanti generiche e il contrasto tra dispositivo e motivazione in punto di determinazione della pena. In effetti, per quanto riguarda il diniego delle circostanze attenuanti generiche, la Corte d'appello nulla ha motivato sul punto, nonostante l'espressa censura nei motivi di gravame. Il contrasto tra dispositivo e motivazione, poi, è palese. Invero, la motivazione specificamente relativa al trattamento sanzionatorio inflitto a SE TO afferma: la pena va rideterminata nella misura di 2 anni di reclusione ridotta per il rito alla pena di anni 1 mesi 4 di reclusione». Il dispositivo, invece, nulla prevedendo con espresso riferimento al precisato ricorrente e statuendo in generale la «conferma nel resto», ha di fatto tenuto ferma la sanzione di due anni di reclusione e 600,00 euro di multa irrogata in primo grado. Al 212 2 8. Complessivamente infondate sono le censure formulate nel ricorso di ER AL, per le ragioni di seguito precisate.
8.1. In parte prive di specificità, in parte diverse da quelle consentite e in parte manifestamente infondate sono le censure proposte nel primo motivo del ricorso, che contestano l'affermazione della sussistenza dell'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico di cui al capo 5, deducendo, in particolare, l'assenza di elementi affidabili da cui inferire l'impiego di corrieri, o di immobili dedicati alla lavorazione dello stupefacente, la mancanza di episodi di spaccio, la instabilità e limitata durata temporale dei rapporti tra i supposti sodali.
8.1.1. La sentenza impugnata, anche attraverso il richiamo alla sentenza di primo grado, nella quale sono puntualmente indicate le fonti di prova di riferimento, indica le ragioni per le quali deve ritenersi sussistente l'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico di cui al capo 5. Si rappresenta, in particolare, che, sulla base di intercettazioni di conversazioni telefoniche e tra presenti, è emersa l'esistenza di un gruppo di persone, facente capo a ES IZ, persona in stretti rapporti con ER AL, ES EL, EL De FA, LU UN e NO ES, dedito alla produzione di stupefacenti. Si precisa che, dalle conversazioni, si evince come il gruppo, al fine di produrre la droga, si preoccupava di procurarsi le attrezzature necessarie nonché la sostanza base da trattare, a questo fine ricorrendo a corrieri verso l'estero, e di individuare canali di "sbocco" del prodotto. Si evidenzia che una definitiva conferma delle finalità dell'associazione è stata offerta dai sequestri effettuati il 2 ottobre 2013 nei confronti di ES EL: dapprima, in ragione di elementi emersi dalle conversazioni, EL era controllato in Napoli e trovato in possesso di 80,00 gr. circa di stupefacente;
quindi, la perquisizione a casa del medesimo consentiva di recuperare 6,742 kg. di pasta color crema contenente anfetamina, da cui potevano essere estratte 1.135 dosi medie giornaliere. Si aggiunge che EL, a seguito del sequestro e del conseguente arresto, rendeva dichiarazioni non solo confessorie, ma anche accusatorie nei confronti di ES IZ, EL De FA, SE De FA, LU UN e NO ES. La sentenza di primo grado, inoltre, fornisce puntuali dettagli sull'attività dei corrieri e delle attività di prova dello stupefacente (cfr. spec. pagg. 166-175). Rappresenta, in particolare, sulla base delle conversazioni intercettate, che ES EL, su incarico di ES IZ, aveva reclutato EL UO e TA IN, come corrieri con l'Olanda, il Belgio e la Spagna, nonché LL LE come "assaggiatrice" dello stupefacente prodotto. Si puntualizza, sulla base delle conversazioni intercettate, che: a) del viaggio di EL UO in Olanda, effettuato tra la fine di aprile e i primi di maggio del 2013, era 22 perfettamente a conoscenza ER AL;
b) EL UO ha affermato di non aver potuto adempiere al "compito" affidatole, pur avendo ricevuto almeno in parte la ricompensa, perché vi erano moltissimi controlli, ricorrendo in quei giorni in Olanda una festività nazionale;
c) EL UO ha effettuato un ulteriore viaggio a Bruxelles con ES IZ tra il 10 ed il 21 maggio 2013; d) TA IN ha effettuato un viaggio con ES IZ a Bruxelles tra il 30 maggio e I'1 giugno 2013, ma, dopo alcune difficoltà verificatesi in aeroporto, è stata rimandata a casa, perché aveva «troppi problemi», ed avrebbe rischiato molto;
e) LL LE, in data 1 ottobre 2013, ha effettuato un "assaggio" di droga per conto di ES IZ, e, tramite sms, ha informato il medesimo della consistenza delle stessa («La pasta e un po molla e troppo forte»>). La sentenza di primo grado, inoltre, nel riportare le dichiarazioni di ES EL, rappresenta, tra l'altro, che, a dire di questi, lo stupefacente rinvenuto in occasione dei sequestri del 2 ottobre 2013 era stato «manipolato» da ES IZ in un immobile di Brusciano, mediante acetone contenuto in bottiglie, e che effettivamente in quei locali sono state rinvenute bottiglie vuote all'esito di apposita perquisizione.
8.1.2. Il ricorrente non si è confrontato compiutamente con gli elementi evidenziati dalla sentenza impugnata, anche attraverso il richiamo a quelli indicati dalla pronuncia di primo grado, ed ha proposto una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, senza riuscire a rappresentare alcun vizio logico o giuridico della valutazione del giudice di appello. In particolare, il ruolo e l'attività svolta dai corrieri sono analiticamente illustrati dalla decisione di primo grado, la quale evidenzia come le archiviazioni nei confronti di EL UO e TA IN si spiegano con l'assenza di elementi a carico delle stesse in ordine alla effettiva realizzazione delle operazioni di trasporto della droga, fermo restando, però, lo svolgimento di ripetuti viaggi in Belgio ed in Olanda da parte delle medesime ONne unitamente a ES IZ per reperire sostanza stupefacente e la piena conoscenza di tali "spedizioni" da parte di più sodali, e tra questi anche di ER AL. Inoltre, l'archiviazione del procedimento nei confronti di NT RB, quale persona che avrebbe fornito l'immobile per "lavorare" lo stupefacente, è un dato privo di rilevanza, se si considera che effettivamente è stato sequestrato in data 2 ottobre 2013 un notevole quantitativo di anfetamina, dal quale potevano essere estratte 1.135 dosi medie giornaliere, e che detta partita di droga, secondo le dichiarazioni di ES EL, riscontrate anche dalla polizia giudiziaria, fu dapprima manipolato» da ES IZ, e poi, per quanto emerge dalle conversazioni का intercettate, da questi fatto "assaggiare" per prova ad LL LE. 23 Le critiche relative all'affermazione della sussistenza dell'associazione finalizzata al narcotraffico in ragione dell'assenza di episodi di spaccio e della realizzazione di un unico reato-fine sono manifestamente infondate. Innanzitutto, infatti, costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui, ai fini della prova dell'esistenza di un'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico, non è necessario l'accertamento di reati fine (cfr., per tutte, Sez. 4, n. 11470 del 09/03/2021, Scarcello, Rv. 280703-02, e Sez. 3, n. 9459 del 06/11/2015, dep. 2016, Venere, Rv. 266710-01). In secondo luogo, poi, il reato- fine accertato nella specie è estremamente significativo ai fini della dimostrazione dell'esistenza di una struttura associativa, sia per la quantità di stupefacente rinvenuto e per la sua produzione ad opera di ES IZ con il concorso di più persone, sia per la destinazione di tale "partita" al mercato, sia per la coerenza di tale fatto con le continue attività poste in essere nei mesi precedenti, tutte finalizzate al medesimo risultato di reperire e produrre sostanze droganti, e anch'esse compiute con la cooperazione di più persone. Le censure relative alla scarsa stabilità del gruppo sono in parte diverse da quelle consentite e in parte manifestamente infondate. Invero, le condotte significative risultano protratte complessivamente per oltre sei mesi, ed interrotte solo dopo il sequestro di una importante partita di stupefacente e l'arresto di EL, che ne aveva la disponibilità. Inoltre, la più contenuta proiezione temporale delle condotte di alcuni coimputati potrebbe porre - eventualmente - problemi circa la sussistenza della partecipazione dei medesimi all'associazione, ma non certo circa l'esistenza dell'organizzazione criminale: costante e pressoché quotidiana, infatti, risulta la collaborazione di ES IZ, ES EL, EL De FA, LU UN e NO ES tra il marzo e l'ottobre 2013 (cfr., quanto evidenziato nella sentenza di primo grado, in particolare, nelle pagg. da 149 a 180).
8.2. Complessivamente infondate sono le censure proposte nel secondo motivo del ricorso, che contestano l'affermazione della partecipazione di ER AL all'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico di cui al capo 5, deducendo, in particolare, che la vicenda del viaggio in Calabria è del tutto equivoca come circostanza indiziante, che non vi sono elementi per ritenere la cooperazione del ricorrente nel procurare corrieri all'organizzazione, e che il medesimo si allontanò dal gruppo già alla fine del maggio 2013, e non ha partecipato alla commissione di alcun reato fine.
8.2.1. Le critiche formulate richieONo alcune precisazioni in ordine alla valutazione degli elementi su cui fondare la prova della partecipazione di un soggetto ad un'associazione finalizzata al narcotraffico. 2422 4 Innanzitutto, secondo la giurisprudenza ampiamente consolidata, in materia di reati associativi, la commissione dei "reati-fine", di qualunque tipo essa sia, non è necessaria né ai fini della configurabilità dell'associazione né ai fini della prova della sussistenza della condotta di partecipazione (cfr., per tutte, Sez. 4, n. 11470 del 2021, Scarcello, cit., e Sez. 3, n. 9459 del 2016, Venere, cit). Risulta poi ormai diffuso, e mai contestato, l'orientamento in forza del quale, in tema di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, ed in particolare dell'affectio di ciascun aderente ad esso, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato (così, in particolare, Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021, Sermone, Rv. 282122-01, e Sez. 4, n. 50570 del 26/11/2019, Amarante, Rv. 278440-02).
8.2.2. La sentenza impugnata ha affermato la responsabilità di ER AL in particolare valorizzando l'attività di reclutamento di corrieri per l'estero, la disponibilità per un tempo significativo ad effettuare "operazioni" in Italia sulla base delle direttive di ES IZ, piena conoscenza delle attività illecite inerenti al traffico delle sostanze stupefacenti. 4 Queste indicazioni rimandano a quanto esposto nella sentenza di primo grado. La sentenza di prima cura, in particolare, nelle pagg. 175-180, sulla base delle conversazioni intercettate, rappresenta che ER AL: -) effettuò un viaggio tra il 26 febbraio 2013 ed il 2 marzo 2013, soggiornando a Cariati, in Calabria, su indicazione di ES IZ, e fece ritorno a Napoli a bordo di un'auto sulla quale vi erano più persone originarie di quel paese o di zone limitrofe;
-) al ritorno dal viaggio si incontrò con ES IZ e EL De FA per commentare l'esito di tale viaggio;
-) il 30 maggio 2013 discusse con EL De FA delle attività di produzione di ES IZ, e fece espresso riferimento alla circostanza della recente effettuazione di «prove dei campioni», nonché alla sua presenza a precedenti «prove», e all'investimento di consistenti somme di denaro da parte di IZ in tali attività; -) propose, tra il 14 aprile ed il 27 maggio 2013, a IN PO, persona gravata di specifici precedenti penali e di polizia in materia di stupefacenti, di collaborare alla produzione di droga per conto di ES IZ, e questi concordò di prendere un appuntamento con costui tramite EL De FA, anche se poi l'operazione non andò in porto;
-) cooperò con ES EL a reclutare EL UO per farle svolgere l'attività di corriere, e tale ONna si recò in almeno due occasioni in Belgio o in Olanda unitamente a ES IZ, tra l'aprile ed il maggio 2013, come meglio precisato in precedenza al § 8.1.1. 25 8.2.3. Le conclusioni della sentenza impugnata in ordine alla partecipazione di ER AL all'associazione finalizzata al narcotraffico di cui al capo 5 sono correttamente motivate. Dalle sentenze di merito, infatti, emerge innanzitutto la perfetta conoscenza da parte del ricorrente dell'esistenza dell'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti da parte di ES IZ, e anche delle specifiche attività illecite di reperimento e di produzione di sostanze stupefacenti. Emerge, poi, la continuativa attività di collaborazione di ER AL con ES IZ, sulla base delle direttive del medesimo;
nell'ambito di tale attività, in particolare, il ricorrente si è occupato del reperimento di un corriere per il trasporto della sostanza dall'estero, individuandolo nella persona di EL UO, e dalla messa a disposizione di IN PO, nel primo caso, cooperando con ES EL e, nel secondo, avvalendosi anche dell'ausilio di EL De FA, e sempre avendo come termine finale di riferimento delle proprie iniziative ES IZ. Non incongruo, inoltre, è il riferimento al viaggio in Calabria, in quanto indicativo della disponibilità di ER AL ad eseguire le direttive di ES IZ, in un contesto in cui questi era dedito all'attività di produzione di stupefacenti, e del quale ER AL era pienamente consapevole. Una volta ritenuto correttamente accertato il compimento, da parte di ER AL, delle condotte precedentemente indicate di cooperazione alle attività del gruppo criminale guidato da ES IZ, e la piena consapevolezza del medesimo ricorrente in ordine all'attività illecita svolta da tale gruppo, restano non е decisive in una prospettiva liberatoria sia la mancata commissione di reati fine, sia la cessazione anticipata della collaborazione alle attività del sodalizio criminale. Si è già detto, infatti, che, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza, ai fini della prova della partecipazione ad un'associazione finalizzata al narcotraffico non sono necessarie né la commissione di reati fine, né la durata temporale della condotta significativa, nella specie comunque caratterizzata da una continuativa e diversificata attività di cooperazione al sodalizio criminale protrattasi per almeno tre mesi, dalla fine di febbraio alla fine di maggio 2013. 8.3. Prive di specificità e comunque diverse da quelle consentite in sede di legittimità sono le censure enunciate nel terzo motivo, che contestano l'affermazione di responsabilità per il reato di importazione e detenzione illecita di 9,810 kg. di cocaina, sequestrata il 23 maggio 2012, di cui al capo 7, deducendo, in particolare, l'inaffidabilità delle dichiarazioni del concorrente nel reato VA NU, l'assenza di riscontri estrinseci, e la mancata risposta alle doglianze circa il significato attribuibile agli elementi valorizzati a tal fine. La sentenza impugnata evidenzia plurimi elementi ai fini della dichiarazione di colpevolezza del ricorrente per il delitto in questione. Invero, si richiamano: -) 26 il sequestro dello stupefacente, rinvenuto nella immediata disponibilità di VA NU;
-) le dichiarazioni del medesimo NU confessorie ed accusatorie nei confronti di ER AL;
-) i plurimi contatti tra i due nei giorni ravvicinati al sequestro, mediante utenze spagnole e siriane intestate a soggetti inesistenti;
-) la conversazione intercettata in carcere tra la moglie di NU e quest'ultimo, nel corso della quale la ONna dice al marito di aver chiesto ad ER AL del denaro per il detenuto e di aver ricevuto una tuta e due maglie, nonché la promessa di una visita per decidere come affrontare la situazione;
-) le dichiarazioni del collaboratore RC Di Lorenzo, il quale ha riferito di aver appreso direttamente da AL dell'impiego di NU come suo corriere in quanto incensurato, nonché di aver ritirato una busta contenente 800/900 grammi di cocaina dal padre di VA NU dopo l'arresto di questo, e di aver immediatamente consegnato quanto ricevuto a AL, in attesa nei pressi della casa abitata dalla famiglia NU. Ciò posto, le critiche concernenti l'inattendibilità delle dichiarazioni accusatorie di VA NU, per i mutamenti nell'attribuzione dei ruoli ai coindagati, sono meramente assertive, e comunque evocano non un travisamento della prova, bensì una richiesta di rivalutazione della stessa. Le censure concernenti l'assenza di riscontri estrinseci sono diverse da quelle consentite perché presuppongono: a) una diversa valutazione del significato dei contatti tra 4 ER AL e VA NU, ragionevolmente ritenuti dai giudici di merito, anche per la specificità dell'uso di schede estere intestate a soggetti inesistenti, come indicativi dell'esigenza di assicurare "impenetrabilità" delle comunicazioni;
b) una diversa valutazione del significato delle richieste di aiuto fatta dalla moglie di VA NU ad ER AL e delle correlative dazioni e promesse di quest'ultimo, sebbene significativamente collegate proprio alla carcerazione per il fatto di cui al capo 7; c) un diverso giudizio di attendibilità delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia RC Di Lorenzo, senza considerare che il riscontro alle stesse è fornito proprio dalle dichiarazioni accusatorie di NU, poste sia l'ammissibilità dell'individuazione del riscontro estrinseco alle dichiarazioni di un coimputato nelle dichiarazioni di altro coimputato o imputati in procedimento connesso o probatoriamente collegato (cfr., in tal senso, tra le tantissime, Sez. 6, n. 47108 del 08/10/2019, Bombardino, Rv. 277393-01, e Sez. 2, n. 35923 del 11/07/2019, Campo, Rv. 276744-01), sia l'iONeità, a tal fine, pure delle dichiarazioni de relato aventi ad oggetto le confidenze ricevute dall'imputato (cfr., tra le tante, Sez. 1, n. 18019 del 11/10/2017, dep. 2018, Calabria, Rv. 273301- 01).
8.4. Manifestamente infondate, infine, sono le censure proposte nel quarto M motivo, che contestano il diniego delle circostanze attenuanti generiche, 27 deducendo che tale scelta, in realtà, è una sorta di "punizione" per la mancata confessione. Invero, le circostanze attenuanti generiche possono essere concesse solo in presenza di elementi positivi di valutazione, non essendo sufficiente nemmeno l'assenza di elementi negativi connotanti la personalità dell'imputato (così, per tutte, Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590-01). Nella specie, però, il ricorrente non indica alcun elemento di segno positivo, né indici di tal tipo emergono da quanto esposto nelle sentenze di merito.
9. Inammissibili sono le censure formulate nel ricorso di ES EL. Le stesse, che contestano la sussistenza dell'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico di cui al capo 5, deducendo, l'assenza di elementi affidabili da cui inferire l'impiego di corrieri, la mancanza di una pluralità di episodi di spaccio, la scarsa qualità dello stupefacente sequestrato, la instabilità e limitata protrazione temporale dei rapporti tra i pretesi associati, sono in parte prive di specificità, in parte diverse da quelle consentite e in parte manifestamente infondate. In proposito, è sufficiente rinviare a quanto esposto in precedenza nei §§ 8.1.1. e 8.1.2., laddove sono state esaminate le pressoché identiche censure prospettate nel ricorso di ER AL. Per completezza, deve solo evidenziarsi che dalle sentenze di merito emerge anche la continuità ed importanza della partecipazione di ES EL nelle attività illecite dell'organizzazione dedita al narcotraffico. In particolare, si evince che l'attività di collaborazione del ricorrente appena indicato con ES IZ si protrasse per almeno sette mesi, e, tra l'altro, si estrinsecò: -) nel reclutamento di EL UO e TA IN, per inviarle all'estero come corrieri, tra aprile, maggio e giugno 2013, e di LL LE, tra il settembre e l'ottobre 2013, come "assaggiatrice" per prova della droga prodotta in Italia da IZ;
-) nella disponibilità a prendere contatti per lo smercio in Napoli recando con sé un campione della sostanza prodotta, come accertato in occasione del suo arresto il 2 ottobre 2013; -) nella custodia di significative quantità della droga prodotta, dimostrata dal rinvenimento di circa 7 kg. di anfetamina presso la sua abitazione il 2 ottobre 2013. 10. I ricorsi presentati con un unico atto da EL De FA e SE De FA, per le ragioni di seguito precisate, impongono l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di EL De FA nella parte in cui dispone l'interdizione perpetua dai pubblici uffici invece che l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni, nonché l'annullamento con rinvio della sentenza 28 impugnata nei confronti di SE De FA limitatamente al trattamento sanzionatorio, mentre sono complessivamente infondati nel resto. 11. Complessivamente infondate sono le censure comuni ad entrambi i ricorrenti, esposte nel primo e nel quarto motivo dell'unitario ricorso. 11.1. Le censure esposte nel primo motivo contestano la configurabilità dei reati di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico, di cui al capo 5, e di produzione e detenzione illecita di anfetamine, di cui al capo 6, deducendo che la sostanza sequestrata presenta una concentrazione di principio attivo priva di efficacia drogante, in quanto presente in percentuale estremamente inferiore a quella rilevata nella comune esperienza. Occorre rilevare che, come correttamente evidenziato nella sentenza impugnata, la percentuale di principio attivo assume rilievo ai fini di affermare o negare l'efficacia drogante della dose media singola. Quando, invece, la sostanza è rinvenuta in quantità significativa, come appunto nel caso di specie, l'efficacia drogante del principio attivo deve essere valutata in termini assoluti, avendo riguardo alla sua complessiva entità, e non in termini relativi, ossia in percentuale rispetto all'intera partita in cui il medesimo è presente, anche perché quest'ultima può essere ulteriormente "raffinata", al fine di estrarre dosi singole iONee a produrre effetti psicotropi. E, infatti, in questo senso risulta orientata la giurisprudenza di legittimità, la е quale ha precisato che, in tema di detenzione illecita di stupefacenti, il quantitativo di principio attivo illecitamente detenuto va determinato facendo riferimento alla quantità complessiva della droga sequestrata e non alle singole confezioni in cui la stessa è ripartita (così Sez. 3, n. 43418 del 12/09/2019, Schillaci, Rv. 277178- 01, relativa a fattispecie in cui la sostanza sequestrata era stata divisa in diverse confezioni, ciascuna delle quali non conteneva una percentuale di principio attivo THC superiore alla soglia drogante stabilita con il d.m. 11 aprile 2006, ma anche, in termini sostanzialmente identici, Sez. 6, n, 12068 del 13/01/1990, Pirro, Rv. 185239-01, sia pure con riferimento alla previgente disciplina). 11.2. Le censure formulate nel quarto motivo criticano la mancata derubricazione dell'associazione finalizzata al narcotraffico di cui al capo 5 in associazione per delinquere semplice, a norma dell'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, deducendo che viziate sono le argomentazioni della sentenza impugnata in ordine alla preclusione derivante dal profilo organizzativo del gruppo. Occorre infatti rilevare che costituisce principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, quello in forza del quale, in tema di stupefacenti, la fattispecie associativa prevista dall'art. 74, comma 6, 29 M d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è configurabile a condizione che i sodali abbiano programmato esclusivamente la commissione di fatti di lieve entità, predisponendo modalità strutturali e operative incompatibili con fatti di maggiore gravità e che, in concreto, l'attività associativa si sia manifestata con condotte tutte rientranti nella previsione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (così, per tutte, Sez. 6, n. 1642 del 09/10/2019, dep. 2020, Degli Angioli, Rv. 278098- 01, e Sez. 4, n. 53568 del 05/10/2017, Pardo, Rv. 271708-01). Nella specie, non solo l'associazione ha operato a mezzo di più persone, si è rivolta a mercati esteri per l'approvvigionamento delle sostanze di "base", ha utilizzato corrieri ed "assaggiatori", ma è riuscita a produrre, in una sola occasione, un ragguardevole quantitativo di sostanza drogante, sequestrato in data 2 ottobre 2013, e tale da consentire l'estrazione di ben 1.135,1 dosi medie singole. 12. Le restanti censure, tutte relative alla posizione di SE De FA, sono fondate nella parte in cui contestano il diniego delle circostanze attenuanti generiche, mentre sono complessivamente infondate nel resto. 12.1. Complessivamente infondate sono le censure enunciate nel secondo e nel terzo motivo, tra loro strettamente connesse, che contestano la ritenuta partecipazione concorsuale di SE De FA nel reato di produzione e detenzione illecita di anfetamine di cui al capo 6, o comunque la mancata f riqualificazione del fatto in termini di favoreggiamento, deducendo che dalle conversazioni intercettate si evince l'estraneità del ricorrente alla produzione della droga e la sua volontà di non partecipare alla consegna della stessa in Napoli, e che tale la Corte d'appello non ha risposto alla richiesta di derubricazione, pur espressamente formulata nell'atto di gravame. 12.1.1. In ragione del contenuto delle censure, è doveroso dare indicazione dei principi consolidati della giurisprudenza di legittimità sui rapporti tra la fattispecie di detenzione illecita di sostanze stupefacenti e favoreggiamento e sul vizio di motivazione per omessa risposta alle censure formulate con l'atto di appello. Quanto al primo tema, deve evidenziarsi che, secondo le Sezioni Unite, il reato di favoreggiamento non è configurabile, con riferimento alla illecita detenzione di sostanze stupefacenti, in costanza di detta detenzione, perché, nei reati permanenti, qualunque agevolazione del colpevole, posta in essere prima che la condotta di questi sia cessata, si risolve - salvo che non sia diversamente previsto in un concorso nel reato, quanto meno a carattere morale (così Sez. U, n. 36258 - del 24/05/2012, Biondi, Rv. 253151-01). Unico limite a questa regola, e solo ad avviso di alcune decisioni, ricorre quando l'aiuto consapevolmente prestato al detentore della sostanza stupefacente M nasce dall'intenzione manifestatasi attraverso individuabili modalità pratiche- 30 di realizzare una facilitazione alla cessazione della permanenza del reato (cfr. Sez. 4, n. 28890 del 11/06/2019, Merolla, Rv. 276571-01). Peraltro, anche la configurabilità di questa limitata ipotesi di configurabilità del reato di favoreggiamento risulta in contrasto con altre recenti pronunce, essendosi affermato, ad esempio, che, in tema di illecita coltivazione di stupefacenti, il tentativo da parte di persona convivente con l'indagato di disfarsi delle piante, al momento della perquisizione delle forze dell'ordine, determina la responsabilità concorsuale di tale soggetto, atteso che nei reati permanenti ogni contributo agevolativo, fino alla cessazione della permanenza, assume rilevanza causale e non si esaurisce in una mera condotta di favoreggiamento, intesa unicamente ad assicurare all'autore il prezzo, il prodotto od il profitto del reato (Sez. 6, n. 5229 del 13/11/2019, dep. 2020, Russo, Rv. 278612-01). Quanto al secondo tema, poi, occorre rilevare che costituisce principio di diffusa e non contestata applicazione quello secondo cui in sede di legittimità non è censurabile la sentenza, per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (cfr., tra le tantissime, Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741-01, e Sez. 5, n. 607 del 14/11/2013, dep. 2014, Maravalli, Rv. 258679-01). 12.1.2. La sentenza impugnata ha affermato che il concorso di SE De FA nella lavorazione e produzione della sostanza stupefacente poi sequestrata in data 2 ottobre 2013 risulta da quattro conversazioni intercettate, intercorse una la sera del 1° ottobre 2013 e le altre tre la mattina del 2 ottobre 2013. La sentenza di primo grado dà puntualmente conto del contenuto di queste conversazioni. In particolare, si rappresenta che: -) nella conversazione telefonica del 1° ottobre 2013, ore 20,31, ES IZ e EL De FA parlano del luogo individuato da ES EL per completare le operazioni di trasformazione della sostanza, concordano di incontrarsi il mattino seguente alle ore 10,30, e il primo dice al secondo di riferire al fratello di prendere «quel coso»; -) nella conversazione tra presenti del 20 ottobre 2013, ore 11,14, ES IZ invita ES EL ad informare i due fratelli De FA degli esiti della prova della sostanza, e, poi, alla richiesta di precisazioni di SE De FA, dice: «la roba nostra esce la base Pè Pè quella è roba a tutti gli effetti», inducendo il medesimo SE De FA a domandare: «ora che l'avete fatta lo posso avere un provino, glielo faccio avere ad un amico perché dobbiamo prendere i soldi ... me lo fai capitare un provino», e infine risponde a tale domanda in termini 31 affermativi;
-) nella conversazione telefonica del 2 ottobre 2013, ore 12,19, ES IZ telefona a EL De FA per invitarlo a recarsi immediatamente vicino al cimitero, ottenendo risposta positiva;
-) nella conversazione tra presenti del 20 ottobre 2013, ore 12,20, ES IZ rappresenta ai fratelli De FA e a ES EL che debbono recarsi a Napoli, e precisamente a Forcella, i quattro concordano come muoversi, SE De FA dice di non voler andare, ma di voler restare in zona, e, per evitare eccessivi rischi a EL, il quale ha con sé lo stupefacente, accede alla richiesta di ES IZ di prendere con sé il bilancino dicendogli: «dammi il bilancino a me e io me ne vado da qui e me lo vedo io come me ne devo andare». La sentenza di primo grado, inoltre, riporta le dichiarazioni rese da ES EL dopo l'arresto, nelle quali si rappresenta, in particolare, che il bilancino preso in consegna da SE De FA era quello utilizzato da ES IZ per pesare lo stupefacente che avrebbe dovuto essere consegnato a Napoli. La medesima sentenza di primo grado, inoltre, riporta numerose conversazioni dalle quali si evince l'esistenza di rapporti tra ES IZ e SE De FA almeno da giugno 2013, e la disponibilità di quest'ultimo a portare messaggi o a consegnare denaro per conto del primo, ovvero ad accompagnarlo con l'automobile da lui guidata. 12.1.3. Le conclusioni della sentenza impugnata, nella parte in cui affermano il concorso di SE De FA nella produzione e detenzione illecita della sostanza stupefacente sequestrata il 2 ottobre 2013 sono immuni da vizi. Innanzitutto, gli elementi richiamati dalla Corte d'appello evidenziano che SE De FA, al momento del fatto, era perfettamente consapevole dell'attività illecita dei componenti del gruppo che aveva prodotto la sostanza drogante e stava accingendosi a commercializzarla, si è accompagnato e coordinato strettamente con gli stessi, fornendo un contributo quanto meno agevolativo, e poteva in qualche modo anche disporre dello stupefacente. Significative, in particolare, risultano sia la richiesta di poter disporre di «un provino» da far «avere ad un amico ... perché dobbiamo prendere i soldi», richiesta accolta da ES IZ, sia la disponibilità, attuata, a prendere con sé il bilancino utilizzato da quest'ultimo per pesare lo stupefacente prodotto, in modo da "contenere" i rischi per ES EL. Corretta inoltre è la qualificazione del fatto in termini di concorso nel reato di produzione e detenzione illecita della sostanza stupefacente, invece che di favoreggiamento. Invero, anche l'attività di ausilio realizzata da SE De FA, mediante la presa in carico del bilancino utilizzato per pesare lo stupefacente, è avvenuta in costanza della detenzione della sostanza psicotropa,Al 32 e per agevolare le attività finalizzate al commercio di questa. Né in alcun modo l'aiuto prestato può dirsi finalizzato a far cessare la permanenza del reato. Infine, la ricostruzione fattuale e giuridica della vicenda esclude anche il vizio di motivazione con riguardo all'omessa risposta alla censura formulata nell'atto di appello circa la qualificazione del fatto in termini di favoreggiamento. Invero, la ricostruzione dei fatti in termini di concorso nella produzione e detenzione illecita della sostanza stupefacente in sequestro, costituisce una reiezione della prospettazione difensiva sì implicita, ma che non lascia spazio ad una valida interpretazione alternativa della vicenda in termini di favoreggiamento. 12.2. Manifestamente infondate sono le censure formulate nel quinto motivo, che contestano la mancata applicazione della fattispecie della lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, con riferimento al reato di produzione e detenzione illecita di sostanza stupefacente di cui al capo 6. In proposito, è sufficiente considerare che SE De FA concorse nel delitto nella consapevolezza sia del consistente quantitativo della sostanza stupefacente prodotta, da cui è risultato potevano essere formate ben 1.135,1 dosi medie singole, e del quale aveva chiesto «un provino», sia dell'esigenza di "piazzare" la droga sul mercato «perché dobbiamo prendere i soldi». 12.3. Fondate, invece, sono le censure proposte nel sesto motivo, che contestano l'omessa motivazione in tema di diniego delle circostanze attenuanti generiche. La sentenza impugnata, infatti, nulla osserva in proposito, nonostante la richiesta formulata nell'atto di appello, e l'obiettivo ridimensionamento della posizione dell'imputato, ritenuto responsabile esclusivamente del reato di produzione e detenzione illecita di sostanza stupefacente di cui al capo 6. 13. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di EL De FA nella parte in cui dispone l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, con applicazione al medesimo dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni. 13.1. Va innanzitutto rilevato che costituisce principio assolutamente consolidato quello in forza del quale l'illegalità della pena accessoria, erroneamente applicata, è rilevabile d'ufficio nel giudizio di cassazione anche nel caso in cui il ricorso sia inammissibile (cfr., per tutte, Sez. 2, n. 7188 del 11/10/2018, dep. 2019, Elgendy AS Ahmed Aly, Rv. 276320-01, e Sez. 3, n. 6997 del 22/11/2017, dep. 2018, C., Rv. 272090-01). Per pena accessoria illegale, poi, deve intendersi quella non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero quella eccedente, per specie o quantità, il limite 33 का legale (così Sez. 1, n. 20466 del 27/01/2015, Nardi, Rv. Rv. 263506-01), in linea con la nozione generale di pena illegale, che è la sanzione diversa, per specie, da quella che la legge stabilisce per un determinato reato, ovvero inferiore o superiore, per quantità, ai relativi limiti edittali (cfr., per tutte, Sez. 6, n. 32243 del 15/07/2014, Tanzi, Rv. 260325-01, e Sez. 2, n. 12991 del 19/02/2013, Stagno, Rv. 255197-01). 13.2. Ciò posto, nei confronti di EL De FA, come evidenziato dalla difesa nel corso della discussione, è stata irrogata la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Questa sanzione consegue, a norma dell'art. 29, primo comma, cod. pen., ad una condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni. Va peraltro precisato che ai fini della verifica della sussistenza del presupposto della condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni, nel caso di irrogazione di pena cumulativa per più reati, è necessario avere riguardo alla sola pena inflitta per il reato più grave, atteso quanto disposto dall'art. 77 cod. pen., e tenendo anche conto della eventuale riduzione per il rito. In questo senso, del resto si è ripetutamente espressa la giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ai fini dell'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, in caso di più reati unificati sotto il vincolo della continuazione, occorre fare riferimento alla misura della pena base stabilita in concreto per il reato più grave, come risultante a seguito della diminuzione per la scelta del rito, e non a quella complessiva risultante dall'aumento della continuazione (così, tra le tante, Sez. 5, n. 28584 del 14/03/2017, Di Corrado, Rv. 270240-01 cfr., inoltre, specificamente per la necessità di tener conto della riduzione del rito, Sez. U, n. 8411 del 27/05/1998, Ishaka, Rv. 210980-01). La pena complessivamente irrogata a EL De FA, come si evince dalla motivazione e dal dispositivo della sentenza impugnata, è pari a cinque anni di reclusione, ed è determinata sulla base della condanna per due reati;
per la precisione, per il reato più grave, quello di partecipazione all'associazione finalizzata al narcotraffico di cui al capo 5, tenendosi ovviamente conto anche della riduzione per il rito, è stata irrogata la pena di quattro anni e sei mesi di reclusione. Per nessun reato, quindi, la condanna raggiunge la pena di cinque anni di reclusione. Di conseguenza, deve concludersi che, nella specie, la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici è stata applicata fuori dei casi previsti dalla legge, perché irrogata in difetto del presupposto della condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni, e deve essere eliminata. 13.3. Deve tuttavia applicarsi la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni. - - 34 - Costituisce, infatti, principio assolutamente consolidato quello secondo cui la Corte di cassazione può porre rimedio all'omessa applicazione di una pena accessoria, obbligatoria e predeterminata ex lege in specie e durata, con la procedura di correzione prevista dall'art. 619 cod. proc. pen. (cfr. Sez. 2, n. 38713 del 24/06/2015, Manzo, Rv. 264801-01, e Sez. 6, n. 4300 del 10/01/2013, Grossi, Rv. 254486-01, entrambe proprio in relazione ad omessa applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni). Nella specie, a EL De FA, per il reato di partecipazione all'associazione finalizzata al narcotraffico di cui al capo 5, è stata irrogata la pena di quattro anni e sei mesi di reclusione. Deve quindi farsi applicazione di quanto previsto dalla seconda parte del primo comma dell'art. 29 cod. pen., in forza del quale la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni importa l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque». 14. Il ricorso di NO ES è inammissibile perché non sottoscritto da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Il ricorso in questione, infatti, è sottoscritto personalmente, mentre il requisito R della sottoscrizione di tale tipo di atto di impugnazione da parte di difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione è espressamente previsto a pena di inammissibilità dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. Può aggiungersi, per completezza, che l'impugnazione contesta solo la mancata derubricazione dell'associazione finalizzata al narcotraffico di cui al capo 5 in associazione per delinquere semplice, a norma dell'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, e che, da un lato, NO ES, nel giudizio di appello, ha presentato dichiarazione scritta di rinuncia al merito dell'impugnazione, e, dall'altro, la questione sarebbe comunque del tutto infondata per le ragioni esposte in precedenza al § 11.2. 15. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di LU UN, quanto alla pena, che va rideterminata in anni nove, mesi quattro di reclusione ed euro 26.666 di multa, nonché nei confronti di EL De FA, quanto alla pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici, ceva eliminata, con applicazione al medesimo della pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni. Nel resto i ricorsi di LU UN e EL De FA debbono essere rigettati. La sentenza impugnata, inoltre, deve essere annullata con rinvio nei confronti di SE TO e SE De FA, limitatamente al trattamento sanzionatorio. Il Giudice del rinvio valuterà, con riferimento ad entrambi, se All sussistano i presupposti per la concessione delle circostanze attenuanti generiche, 35 nonché, con riferimento a SE TO, quale sia la corretta pena da applicare, evitando di incorrere nel contrasto tra dispositivo e motivazione, come invece avvenuto nella sentenza impugnata. Nel resto, i ricorsi di SE TO e SE De FA debbono essere rigettati, con conseguente irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dei due imputati in relazione ai reati agli stessi ascritti, a norma dell'art. 624 cod. proc. pen. Alla complessiva infondatezza del ricorso di ER AL, segue il rigetto dell'impugnazione di tale ricorrente e la condanna del medesimo al pagamento delle spese processuali. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi di ES EL, NO ES e VA ES, segue la condanna dei medesimi ricorrenti sia al pagamento delle spese processuali, sia, di ciascuno di essi ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità -, al versamento a favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di UN LU, quanto alla pena che ridetermina in anni nove, mesi quattro di reclusione ed euro 26.666 di multa;
nonché nei confronti di De FA EL sulla interdizione perpetua dai pubblici uffici che limita ad anni cinque. Rigetta nel resto i ricorsi. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di TO SE e di De FA SE, limitatamente al trattamento sanzionatorio, e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte d'appello di Napoli. Rigetta nel resto i ricorsi. Rigetta il ricorso di AL ER, che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di EL ES, ES NO ed ES VA, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17/11/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente NT Corbo Anna Petruzzellis Autors. W سهند 31 GEN 2022 up 36 IL CANCE D