Sentenza 24 marzo 2016
Massime • 1
In tema di reati concernenti sostanze stupefacenti, ai fini della applicazione dell'attenuante del ravvedimento operoso di cui all'art. 73, comma settimo, d.P.R. n. 309 del 1990, è necessario che i dati forniti siano nuovi, oggettivamente utili e costituiscano tutte le conoscenze a disposizione del dichiarante.
Commentario • 1
- 1. Attenuante della collaborazione su traffico di stupefacenti: requisitiDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 10 settembre 2022
Cosa integra la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti Indice La questione La soluzione adottata dalla Cassazione Conclusioni 1. La questione Un imputato ricorreva avverso una sentenza con cui la Corte di Appello di Roma, in riforma di una sentenza adottata dal GIP del Tribunale capitolino, pronunciata a seguito di giudizio abbreviato e da lui impugnata, aveva revocato il sequestro del telefono cellulare e del computer in sequestro e la pena accessoria di cui all'art. 85, d.P.R. n. 309 del 1990, confermando nel resto la sua condanna alla pena di quattro anni di reclusione e 20.000,00 euro di multa per il reato di cui agli …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/03/2016, n. 15977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15977 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2016 |
Testo completo
1 59 7 7 /1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Sent. n. sez.591 Composta da: - Presidente rel.- UP -24/03/2016 Anna Petruzzellis Andrea Tronci R.G.N. 35211/2014 Giorgio Fidelbo Emilia Anna Giordano Alessandra Bassi ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da 1. BE AL MO, nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 10/03/2014 della Corte d'appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente Anna Petruzzellis;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Maria Francesca Loy, che ha concluso chiedendo l'annullamento relativamente al trattamento sanzionatorio e rigetto nel resto;
udito l'avv. Nadia Invernizzi, quale sostituto processuale dell'avv. Umberto Gramenzi, che si è riportato ai motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Ancona, con sentenza del 10/03/2014, ha confermato l'affermazione di responsabilità di BE AL MO in relazione al delitto di cui all'art. 73 d.P.R. ottobre 1990 n. 309, riguardante la detenzione a fini di cessione di dosi di hashish ed eroina pronunciata dal Gup del Tribunale di Ascoli Piceno con provvedimento del 18/07/2013. 2. Con il ricorso proposto personalmente dal BE AL, si deduce vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. della pronuncia impugnata, nella parte descrittiva, inerente alla mancata applicazione della disposizione di cui al comma 5 della norma incriminatrice, mentre in quella espositiva si lamenta l'omesso riconoscimento dell'attenuante di cui al comma 7, indicando la presenza di tutti gli elementi costitutivi nella circostanza che egli aveva fornito tutti gli elementi a sua conoscenza agli inquirenti, e che solo l'ingiustificata inattività di questi non aveva consentito di ottenere risultati investigativi. In presenza di tali condizioni si ritiene corretto rivendicare l'applicazione dell'attenuante, e si sollecita al riguardo la rimessione della questione alla sezioni unite di questa Corte, affinché deliberino sul punto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.
2. Deve, in via preliminare circoscriversi l'ambito dell'impugnazione alla mancata applicazione dell'attenuante della collaborazione, previsto dall'art. 73 comma 7 d.P.R. 9 ottobre 1990 n 309 in quanto, posto che qualsiasi gravame presuppone lo svolgimento dei motivi, e risulta del tutto inammissibile in loro assenza, il rilievo attinente al mancato inquadramento della fattispecie nel comma 5 della medesima disposizione formulato esclusivamente nella parte espositiva del motivo, ma in alcun modo argomentato deve intendersi come non proposto, o frutto di mero errore materiale.
3. Risulta invece fondata la contestazione inerente all'omessa motivazione sull'applicazione dell'attenuante di cui al comma 7 della disposizione richiamata. È bene premettere che tale riconoscimento presuppone l'offerta da parte del dichiarante di tutti gli elementi disponibili alla sua cognizione, grazie alla quale sia possibile verificarne l'utilità nel conseguimento di un risultato al fine di bloccare lo svolgimento dell'illecito commercio oggetto dell'accertamento o ancora in corso attraverso i medesimi strumenti. Ciò impone che il giudice di merito, nello svolgimento della sua analisi in proposito, individui gli specifici elementi di fatto posti a base della sua valutazione, ed evidenzi quali circostanze, O quali specifiche consentano о precludano l'applicazione carenze, dell'attenuante. Questa approfondita analisi di fatto è mancante nella sentenza oggetto di impugnazione, in quanto la pronuncia ha illustrato la determinazione in proposito con il mero richiamo ai precedenti giurisprudenziali sul punto, e concluso per l'irrilevanza del dato offerto, senza analizzare quanto pur emergeva dagli atti -ed in particolare dal verbale di udienza del 06/06/2013- in ordine all'inattività degli organi inquirenti sugli approfondimenti ipoteticamente realizzabili a seguito delle indicazioni offerte. Nell'atto richiamato si legge che il P.m. in quell'occasione ha sollecitato la restituzione degli atti al suo ufficio per lo svolgimento di accertamenti. 2 Cassazione sezione VI, rg. 35211/2014 A Il complesso di tali emergenze offre un dato contraddittorio, poiché la sollecitazione alla trasmissione per le indagini sembra evocare la mancata valutazione di una inidoneità strutturale del dato offerto, circostanza che priva la mancanza di un risultato di una connessione con l'irrilevanza di quanto dichiarato, atteso che, per lo meno alla data della pronuncia di primo grado, doveva considerarsi conseguenza anche dell'omesso approfondimento. Si impone quindi un'analisi specifica del contenuto delle dichiarazioni rese dal ricorrente, e della loro astratta idoneità al raggiungimento dei risultati richiesti dall'art. 73 comma 7 d.P.R. cit. al fine dell'applicazione della diminuente. Giova ricordare che lo sviluppo interpretativo giurisprudenziale sul tema ha gradualmente posto l'accento sulla verifica dell'effettività e pienezza della collaborazione offerta, come sintomo effettivo di resipiscenza, al punto da ridurre sempre più l'importanza di una oggettiva rilevanza del risultato, ritenendosi sufficiente la dimostrazione che il dichiarante abbia offerto tutto il suo patrimonio di conoscenze (per una equiparazione tra l'adoperarsi e l'offerta di dichiarazioni aventi concretezza investigativa Sez. 4, n. 18644 del 04/02/2004, P.G. in proc. Zorzi ed altro, Rv. 228351), ancorché questo non comporti lo smantellamento di traffici di notevole rilevanza (Sez. 6, n. 19082 del 16/03/2010, Khezami, Rv. 247082), non potendosi, per il principio costituzionale di uguaglianza, circoscrivere l'accesso a tale legislazione premiale esclusivamente a coloro i quali si collochino ai livelli più elevati del commercio illecito. Quel che rileva è valutare per il riconoscimento dell'attenuante è accertare che i dati forniti siano tutte le conoscenze a disposizione del dichiarante, e se questi siano oggettivamente utili a raggiungere il risultato di escludere una successiva espansione di quel canale di smercio e non costituiscano invece vaghi indizi, la cui verifica dimostri in ogni caso assenza di rilevanza concreta, o elementi che risultano già in possesso degli inquirenti, e quindi privi del carattere di novità ed autonoma rilevanza;
in particolare, tornando al caso di specie, occorre verificare che il mancato approfondimento sia connesso all'oggettiva genericità e mancanza di novità dei dati offerti, e non ad ingiustificata inattività degli inquirenti, non potendosi in tale ultimo caso attribuire all'interessato le conseguenze di una mancata attivazione degli organi preposti allo svolgimento delle indagini. La carenza di tale analisi nel caso concreto impone l'annullamento della pronuncia indicata, limitatamente all'accertamento dell'applicabilità della diminuente rivendicata, con rinvio alla Corte d'appello di Perugia per nuovo giudizio sul punto. 3 Cassazione sezione VI, rg. 35211/2014
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente all'applicabilità dell'attenuante del comma 7 della norma incriminatrice, e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte d'appello di Perugia. Così deciso il 24/03/2016 Il Presidente estensore Anna Petruzzellis Рибни DEPOSITATO IN CANCELLERIA 18 APR 2016 PRISMA DITIGASSAL IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piera Esposito O N E I T 4 Cassazione sezione VI, rg. 35211/2014