Sentenza 17 giugno 2015
Massime • 1
L'assoluzione nei confronti di alcuni dei concorrenti nel reato per insussistenza del fatto, pur non essendo vincolante alla luce del principio del libero convincimento, tuttavia obbliga il giudice che emette o conferma sentenza di condanna nei confronti di ulteriore e diverso concorrente ad analizzare gli elementi motivazionali valorizzati nell'altro processo per pervenire alla decisione liberatoria e ad evidenziare le ragioni e gli indizi, diversi ed ulteriori, in base ai quali giunge ad opposta soluzione. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'esigenza di specifici riferimenti motivazionali sussiste anche quando la condanna sia emessa all'esito di rito abbreviato e l'assoluzione sia stata pronunciata a conclusione di giudizio ordinario).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/06/2015, n. 29517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29517 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2015 |
Testo completo
ACR Trow 29 5 17 /15 IN CALCE ANNOTAZIONE sentenza N. 1329/2015 R. Gen. N. 53111/2014 Udienza pubblica del 17/06/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte Suprema di Cassazione, seconda penale, composta da PresidenteDott. ANTONIO ESPOSITO Consigliere rel Dott. GEPPINO RAGO Dott. GIOVANNA VERGA Consigliere Dott. ANDREA PELLEGRINO Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA su ricorso proposto da: IN OD nato il [...], avverso la sentenza del 10/07/2014 della Corte di Appello di Palermo;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Sante Spinaci che ha concluso per il rigetto;
FATTO 1. Con sentenza del 10/07/2014, la Corte di Appello di Palermo, decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento pronunciato il 06/11/2012 (sentenza n° 45876/2012) dalla sesta sezione della Corte di Cassazione della sentenza pronunciata dalla medesima Corte di Appello in data 31/05/2011, in parziale riforma della sentenza del giudice dell'udienza preliminare di Palermo del 05/05/2010, confermava la penale responsabilità dell'imputato IN DO «per i reati di cui ai capi a), b) limitatamente alla condotta di cui al punto 2), c) limitatamente alla condotta di cui al punto 2) e d) della rubrica [...]» e 1 cioè per tre episodi di corruzione in atti giudiziari commessi dal suddetto imputato, in concorso con EP (ausiliario A1 in servizio presso la Seconda sezione di questa Corte suprema) e, tramite lui, a pubblici ufficiali in servizio presso la Corte di cassazione e non identificati. Più esattamente, il RA è stato riconosciuto colpevole del delitto previsto e punito dagli artt. 81,110,112,319 ter c.p. in relazione agli artt. 319 e 321 c.p., Capo sub a): «perché ignoti pubblici ufficiali non identificati, in servizio presso la Corte di Cassazione, in concorso e previo accordo con RA, IC SE e TI, per il tramite di EP GU (impiegato del Ministero della Giustizia, addetto alla Cancelleria della II sezione della Corte di Cassazione, con la qualifica di ausiliario A1) da una parte, compivano atti contrari ai doveri d'ufficio e, dall'altra, omettevano atti del loro ufficio, in cambio della promessa e della successiva ricezione da parte di SE GE, ricorrente innanzi la Corte di Cassazione, di somme di denaro quantificabili - allo stato in almeno curo 5.000,00 (cinquemila/00); somme ricevute dai predetti pubblici ufficiali per il tramite di EP e di TI, IC e RA. In particolare, detti pubblici ufficiali ponevano in essere i seguenti atti contrari ai doveri d'ufficio: omettevano di comunicare immediatamente ex art. 92 disp. att. c.p.p. al Tribunale del riesame di Palermo l'avvenuto rigetto del ricorso presentato dal SE avverso la predetta ordinanza;
con ciò consentendo a SE, dapprima, di ottenere indebitamente informazioni e notizie sullo stato del procedimento pendente innanzi la Corte di Cassazione che lo riguardava e successivamente dopo la - citata pronuncia di rigetto della Suprema Corte, che avrebbe comportato l'immediato ripristino della custodia cautelare in carcere nei suoi confronti - di continuare a beneficiare degli arresti domiciliari concessigli dal giudice per le indagini preliminari di Palermo con ordinanza del 23 settembre 2004>>; capo sub b): «si impegnavano a porre in essere condotte illecite tutte finalizzate a procrastinare la trattazione del ricorso avverso la sentenza di condanna emessa dalla Corte di Appello di Palermo il 2 15/03/2005. pendente presso la Corte di Cassazione, allo scopo di consentire il decorso del termine di prescrizione dei reati per i quali TI BE era stato giù condannato in grado di appello con la citata sentenza≫ capo sub c): «ponevano in essere condotte finalizzate a procrastinare la trattazione del ricorso avverso la sentenza di condanna emessa dalla Corte di Appello di Palermo il 26/05/2003 e pendente presso la Corte di Cassazione, per consentire il decorso del termine di prescrizione dei reati per i quali AG AT era stato giù condannato in grado di appello con la citata sentenza» 2. Avverso la suddetta sentenza, l'imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo i motivi di seguito indicati. La difesa, ha sostenuto, innanzitutto, che l'imputato non avrebbe potuto essere condannato non essendo stati individuati i pubblici ufficiali che avrebbero compiuti gli atti contrari ai doveri di ufficio: il EP, infatti, era un semplice commesso e, quindi, non un pubblico ufficiale come d'altra parte era stato riconosciuto dalla stessa Corte di Appello (e dalla Corte di cassazione che si era pronunciata sulla specifica vicenda). La difesa, poi, ha contestato che il RA, come sostenuto dalla Corte, avrebbe confessato il delitto di cui al capo sub a). Quanto, al capo sub b), la difesa ha sostenuto che, al di là di quello che il RA potesse avere fatto, non era pensabile che potesse essere stato l'artefice dei rinvii del processo a carico del TI perché è impensabile che un Presidente di Sezione della Corte Suprema o comunque di qualsiasi altro Ufficio Giudiziario in Italia possa essere influenzato (recte: corrotto dal commesso EP o dalle promesse del RA». La difesa, ha dedotto, più o meno, le stesse censure in ordine al capo sub c). Infine, la difesa, ha dedotto che la motivazione si basava su mere illazioni o considerazioni di illogiche sul piano fattuale. In ogni caso, a parere della difesa, al più, il comportamento tenuto dal ricorrente, 3 avrebbe dovuto essere qualificato come un millantato credito in quanto il suo interessamento era finalizzato al solo scopo di incassare somme non dovute per sé stesso.
3. Questa Corte, su sollecitazione della difesa che aveva allegato che i concorrenti del RA erano stati tutti assolti, in via definitiva, da tutte le imputazioni loro ascritte, con la formula perché il fatto non sussiste, ha provveduto ad acquisire: la sentenza pronunciata in data 18/11/2013 con la quale la Corte di Appello di Palermo aveva confermato la sentenza con la quale, in data 02/12/2010, il tribunale della medesima città aveva assolto i concorrenti del RA per insussistenza del fatto: la suddetta sentenza della Corte di appello, a seguito della sentenza con la quale, in data 25/02/2015, la sesta sezione di questa Corte di legittimità, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Palermo, è passata in giudicato;
la sentenza con la quale, in data 25/06/2014, il Tribunale di Agrigento aveva assolto ND VI (cancelliere in servizio presso la seconda sezione della Corte di cassazione) dal delitto di corruzione per aver omesso di comunicare immediatamente ex art. 92 disp. att. c.p.p. al Tribunale del riesame di Palermo l'avvenuto rigetto del ricorso presentato dal SE avverso la predetta ordinanza: in pratica si tratta del capo sub a): anche la suddetta sentenza, non essendo stato proposto alcun gravame, è passata in giudicato in data 11/11/2014 come risulta dall'attestazione apposta in calce alla sentenza, dal Funzionario giudiziario. DIRITTO 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.
2. Va, innanzitutto, rilevato che la Corte territoriale, si è "rifiutata" di prendere in considerazione l'esito dei processi dei concorrenti del RA, sia perché la sentenza della Corte di Appello non era ancora passata in giudicato, sia perché, avendo il RA scelto il rito abbreviato, la piattaforma probatoria disponibile su cui basare la formazione del libero convincimento, era molto più ampia e duttile rispetto a quanto non fosse avvenuto nel dibattimento ordinario (pag. 21 sentenza impugnata). Ora, quanto al passaggio in giudicato, l'osservazione della Corte è rimasta superata dalla circostanza che la sentenza di assoluzione dei concorrenti del RA, è passata definitivamente in giudicato. Infine, l'osservazione secondo la quale il RA era stato giudicato su una diversa e più pregnante piattaforme probatoria, se in astratto, è ineccepibile, tuttavia, in concreto, non trova alcun riscontro, non peraltro perché la Corte territoriale non ha spiegato quali fossero quegli elementi differenti ed ulteriori che facevano ritenere il RA colpevole, differentemente dai concorrenti. Con ciò, ovviamente, non si vuol dire che la Corte territoriale era "vincolata" al giudizio assolutorio pronunciato nei confronti dei concorrenti, ma si vuole solo stigmatizzare la circostanza che, fermo il principio del libero convincimento, sarebbe stato onere della Corte evidenziare le ragioni e gli indizi (diversi ed ulteriori rispetto a quelli considerati dalla diversa Corte territoriale che aveva assolto i concorrenti) per cui riteneva di giungere a conclusioni diametralmente opposte a quella alla quale altri giudici erano giunti rispetto ai concorrenti per gli stessi identici fatti.
3. Altro punto critico della motivazione della sentenza impugnata, consiste nella mancata individuazione dei pubblici ufficiali corrotti. In punto di diritto, è pacifico che è sufficiente provare che vi sia stato l'atto corruttivo perché il corruttore sia punito anche se il pubblico ufficiale sia rimasto ignoto (Cass. 1/2014 Rv. 262919). Nel caso di specie, tuttavia, la Corte territoriale non si è peritata di chiarire sulla base di quali elementi fattuali essa aveva ritenuto che 5 pubblici ufficiali avessero compiuto quegli atti indicati nei capi d'imputazione. La Corte ha fondato tutto il suo giudizio su fatti che, sebbene pacifici, non sono affatto indicativi, in modo univoco, della commissione di atti corruttivi. La Corte infatti, ha fatto leva su intercettazioni, sul versamento di somme di denaro al EP (che, lo si ricordi, non è un pubblico ufficiale), su una pretesa confessione del RA: ma, appena si rifletta sui suddetti indizi, ci si avvede che: a) le intercettazioni erano sempre fra il RA, il EP ed altri e mai fra il RA e pubblici ufficiali;
b) il denaro fu versato al EP;
c) il RA ha confessato solo quello che gli constava e cioè ha riconosciuto che aveva cercato di tramare per ottenere i benefici descritti nei vari capi d'imputazione e che, a tal fine, aveva contattato il EP al quale aveva versato del denaro. Ma, la suddetta situazione non è sintomatica, in modo univoco, di fatti corruttivi perché, come ha obiettato il ricorrente, ben potrebbe essere indice del diverso reato di millantato credito (art. 346 cod. pen.). La Corte, a dire il vero, si è posto il problema ma ha escluso che i vari episodi fossero frutto di millanteria, facendo leva solo sul dato oggettivo delle risultanze processuali (ossia il contenuto delle intercettazioni;
il pagamento delle somme pattuite;
la confessione): con il che si torna al punto di partenza nel senso che quei dati oggettivi, in sé e per sé considerati, possono benissimo essere rivelatori, in assenza di elementi ulteriori, anche di una semplice millanteria (o truffa) proprio perché non è stata indicata alcuna prova che il EP (secondo l'accusa, l'anello di congiunzione con gli ignoti pubblici ufficiali) avesse davvero corrotto i pubblici ufficiali per ottenere i benefici descritti nei capi d'imputazione: da qui la necessità che la Corte approfondisca tale punto decisivo del processo.
4. Altro punto, in cui la motivazione della sentenza impugnata risulta carente, è un'analisi dei fatti addebitati al ricorrente. 6 E così, relativamente agli episodi corruttivi di cui ai capi sub b) e c), ossia la pretesa attività corruttiva a seguito della quale gli ignoti pubblici ufficiali avrebbero ritardato di anni la fissazione dei processi al fine di farli prescrivere, la Corte ha posto la sua attenzione solo sul dato oggettivo della fissazione delle udienze avvenuta a distanza di alcuni anni dalla presentazione dei ricorsi: ma la Corte non si è premurata di accertare né di verificare il motivo per cui quei processi (che, peraltro, non si prescrissero) furono fissati a distanza di alcuni anni e, sopratutto, chi fosse il pubblico ufficiale che aveva il potere di fissare le udienze. Ora, se si considera che come risulta dalla sentenza di Appello - acquisita l'unico pubblico ufficiale che aveva il potere il fissare l'udienza era il Presidente di sezione, la pur enfatica doglianza del ricorrente (è impensabile che un Presidente di Sezione della Corte Suprema o comunque di qualsiasi altro Ufficio Giudiziario in Italia possa essere influenzato (recte: corrotto dal commesso EP o dalle promesse del RA») merita una doverosa ed attenta considerazione, proprio al fine di sfuggire alla meccanica motivazione della Corte che ha fondato il proprio giudizio sulla base del noto principio post hoc (rinvio) ergo propter hoc (corruzione). E, la stessa cosa, a fortiori, va ripetuta per l'episodio di cui al capo sub a), relativamente al quale, l'unico pubblico ufficiale individuato (ND) è stato assolto con la formula perché il fatto non sussiste: e, quindi, resta da spiegare, proprio sotto il profilo strettamente giuridico, come sia possibile, in un reato a concorso necessario come la corruzione, assolvere il preteso corrotto e condannare il preteso corruttore. E' vero che il capo d'imputazione parla di pubblici ufficiali al plurale, ma la sentenza della Corte di Appello acquisita da questa Corte, esclude che, oltre all'ND (assolto con formula piena) vi fossero altri pubblici ufficiali che avessero competenza sull'atto incriminato. In relazione al suddetto episodio, quindi, la Corte, dovrà spiegare sulla base di quali elementi fattuali, si possa ritenere che altri pubblici ufficiali rimasti ignoti, potessero avere ritardato di comunicare 7 immediatamente ex art. 92 disp. att. c.p.p. al Tribunale del riesame di Palermo l'avvenuto rigetto del ricorso presentato dal SE.
5. In conclusione, la sentenza va annullata e la Corte di Appello, nel nuovo giudizio, provvederà a colmare, ove possibile, le lacune motivazionali di cui si è detto.
P.Q.M.
ANNULLA con rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo per nuovo giudizio Roma 17/06/2015 IL PRESIDENTE (Dott. Antonio Esposito) IL CONSIGLIERE EST. (Dott. G. Rago). DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 10 LUG. 2015 IL REMA DICDICASS ILICANGELLIERE Claudia Pianelli し O N I E Z SAZIONE CAS 1 0 EMA R P U S % 0 0 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE UNIFICATO La Corte di Appello di Palermo, all'udienza . del 06.05. 2016, la emesso la seguente ordinanza: LL EN procedens alla correzione di errore. materiale mediante la sostituzione well up, - grafe della sentenza n° 29517/15 della Conte Supre mo di Cassazione, Sex. II" jeuole, tevena all'udien za del 11329] 17/06/2015 e deportata il 10/7/2015, Cou l'inciso " il 10/07/1968 " con quello "rate" и M. il 14/02/1940" 77. CASSAZIONE Rome, - 9 GIU 2016 D i Il Funzionario Giudiziario Filippo GRECO