Sentenza 23 ottobre 2007
Massime • 1
È legittimo il provvedimento con cui il giudice di merito abbia ritenuto rituale la notifica all'imputato dell'avviso di fissazione dell'udienza al difensore di fiducia, ex art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen., qualora il difensore non abbia dichiarato di non accettarla immediatamente dopo averla ricevuta ma abbia fatto tale dichiarazione solo in udienza e, quindi, tardivamente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/10/2007, n. 6665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6665 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 23/10/2007
Dott. FEDERICO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 1562
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 013198/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) TI BI, N. IL 14/09/1966;
avverso SENTENZA del 06/07/2006 GIP TRIBUNALE di VENEZIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FEDERICO RAFFAELLO;
Letta la requisitoria del Procuratore Generale in persona della Dott.ssa DE SANDRO Anna Maria, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
Ritiene quanto segue:
OSSERVA
Il G.I.P. del tribunale di Venezia, con sentenza del 6.7.2006 emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., ha applicato a TI BI, imputato ex art. 416 c.p., (capo a), art. 110 c.p., art. 61 c.p., n.2 e art. 7, art. 640 c.p. (capo b), art. 110 c.p., art. 216 c.p., n.1, art. 219 c.p., comma 1 e L. Fall. art. 223 (capo e), art. 81 cpv c.p., art. 61 c.p., n. 2 e art. 494 c.p., la pena di tre anni di reclusione.
Il giudice ha ritenuto che l'eccezione sollevata dal difensore di fiducia dell'imputato di non accettazione della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza anche per il proprio assistito a mezzo fax avvenuta il 2.1.2006 ai sensi dell'art. 157 c.p.p., comma 8 bis, fosse stata proposta tardivamente solo all'udienza. Ha proposto ricorso per cassazione direttamente l'imputato deducendo come primo motivo la nullità della citazione a giudizio relativamente alla sua notifica. Sostiene di non avere ricevuto alcuna notifica e di avere saputo dal difensore che il fax non sarebbe mai stato ricevuto, probabilmente per problemi tecnici all'apparecchio.
Come secondo motivo deduce la non accettazione della notifica operata dal difensore all'udienza.
Sostiene che la dichiarazione era tempestiva non dovendosi interpretare in modo restrittivo l'espressione "immediatamente". Il procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
Sostiene che, una volta usato il mezzo tecnico idoneo, la notifica deve considerarsi eseguita con l'attestazione da parte dell'ufficio che invia l'atto, che sia annotata sull'originale ex artt. 157 c.p.p., comma 8 bis, e art. 148 c.p.p., comma 2 bis. Il difensore avrebbe dovuto dichiarare immediatamente all'autorità procedente di non accettare la notificazione, mentre tale eccezione venne sollevata solo all'udienza dibattimentale. Inoltre con la presentazione della richiesta di patteggiamento e quindi della scelta del rito speciale, sarebbe preclusa la possibilità di sollevare eccezioni circa la regolarità del procedimento ordinario.
Ritiene questa Corte che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per la sua manifesta infondatezza.
È corretto il giudizio sulla tardività della dichiarazione di non volere accettare la notifica per l'imputato ai sensi dell'art. 157 c.p.p., comma 8 bis, perché la dichiarazione non era stata fatta immediatamente dopo la ricezione della notifica ma soltanto all'udienza. (Sulla necessità dell'immediatezza della dichiarazione v. Cass. Pen. Sez. 1^, 25.5.2006, n. 28619; Cass. Pen. Sez. 6^, 9.3.2006, n. 19267). In relazione alla validità della notifica a mezzo fax v. Cass. Pen. Sez. 6^, 19/09/2002, n. 34860 per la quale "compete al destinatario del messaggio, nella specie al difensore, addurre le ragioni della mancata ricezione, le quali comunque non possono validamente consiste nell'inosservanza delle regole idonee a garantire l'efficienza dell'apparecchio".
E poi il caso di ricordare che la sentenza è stata emessa a seguito di patteggiamento ed "In tema di patteggiamento, tutte le statuizioni non illegittime, concordate delle parti e recepire in sentenza, in quanto manifestazione di un generale potere dispositivo che la legge riconosce alle parti e che il giudice ratifica, non possono essere delle stesse parti rimesse in discussione con il ricorso per cassazione" (Cass. Pen. Sez. 4^, 08/07/2002, n. 38286). Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determina in Euro 500,00, a favore della Cassa della Ammenda.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00, a favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2008