Sentenza 7 novembre 2018
Massime • 1
Le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato, in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere del reo, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo. (Nella specie la Corte ha ritenuto lacunosa e contraddittoria la motivazione con la quale le circostanze erano state riconosciute sulla base dell'imprecisato riferimento ai rapporti familiari e ai rapporti con il sesso femminile dell'imputato che, gravato da precedente condanna per omicidio, aveva agito con dolo connotato da particolare intensità).
Commentari • 13
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1. Premessa Con la sentenza n. 18172/2025, la Quarta Sezione Penale della Cassazione annulla parzialmente una decisione del Tribunale di Bologna per violazione dell'art. 133-ter c.p., nella parte in cui aveva previsto il pagamento della pena pecuniaria in sole tre rate, in violazione della soglia minima di sei introdotta dalla riforma Cartabia. Si tratta di una pronuncia destinata a fare scuola sulla corretta applicazione delle norme in materia di pene sostitutive e sulla personalizzazione della rateizzazione. 2. Il fatto L'imputato era stato condannato per guida senza patente ai sensi dell'art. 116, comma 15, Codice della Strada, recidivo nel biennio, con pena di tre mesi di arresto e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/11/2018, n. 9299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9299 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2018 |
Testo completo
0929 9-1 9 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: Presidente - Sent. n. sez. 3121/2018 MIRELLA CERVADORO UP 07/11/2018- ANNA MARIA DE SANTIS R.G.N. 33157/2018 MARIA DANIELA BORSELLINO GIUSEPPE COSCIONI FABIO DI PISA Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA nel procedimento a carico di: LA CL nato a [...] il [...] nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso la sentenza del 20/04/2017 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore STEFANO TOCCI, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio in punto di trattamento sanzionatorio in accoglimento del ricorso presentato dal Procuratore Generale e dichiararsi l'inammissibilità del ricorso proposto dall'imputato; udito l'Avvocato POGGI FILIPPO, in difesa dell' imputato, il quale ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso e per la declaratoria di inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso presentato dal Procuratore Generale RITENUTO IN FATTO 1 1. La Corte di Appello di Bologna, con la sentenza del 30/03/2018, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell' udienza preliminare del Tribunale di Bologna emessa in sede di giudizio abbreviato in data 20/04/2017, confermava l' affermazione della penale responsabilità dell' imputato LA DI per il reato di rapina aggravata di cui all'art. 628 comma 3 n. 2) cod. pen. ( con assorbimento del reato di stato di incapacità procurato di cui all'art. 613 cod. pen. nel reato di rapina aggravata) in danno della prostituita AD ND e, concesse le circostanze attenuanti generiche, con giudizio di equivalenza all' aggravante di cui all'art. 628 comma 3 n. 2) cod. pen. rideterminava la pena in anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 800,00 di multa. -1.1. La corte territoriale confermava la sentenza impugnata la quale aveva ritenuto configurabile il reato di rapina aggravata a carico del LA il quale aveva narcotizzato la IN mediante somministrazione di una bevanda contenente benzodiazepine ponendola in stato di incapacità al fine di sottrarle la somma di euro 100,00 che la predetta deteneva nella propria borsa ricevuta dall' imputato quale corrispettivo della propria attività di meretricio - ritenendo infondate le doglianze della difesa dirette alla qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 624 cod. pen. in concorso con il reato di cui all'art. 613 cod. pen.
2. Contro detta sentenza propongono ricorsi per Cassazione il difensore dell' imputato nonché la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bologna.
2.1. LA DI formula tre motivi: a. violazione di legge in ordine alla mancata derubricazione dei fatti nell' ipotesi delittuose di furto semplice e stato di incapacità procurato mediante violenza. Assume che la corte territoriale non aveva considerato che nella specie l' imputato aveva perpetrato la violenza per addormentare la vittima affinchè restasse con lui per più tempo rispetto al concordato e non per rapinarla;
b. violazione di legge quanto all' omessa concessione dell' attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. non avendo i giudici di merito tenuto conto che il danno subito dalla persona offesa, pari ad euro 80,00, doveva ritenersi irrisorio e che, in generale, il pregiudizio subito dalla vittima era del tutto trascurabile tant'è che la stessa non si era costituita parte civile;
c. vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto alla contestata aggravante nonché alla determinazione della pena. Lamenta che la corte territoriale non aveva adeguatamente valutato la condotta collaborativa dell' imputato nonchè le condizioni psicologiche dello stesso in considerazione dei suoi trascorsi familiari ed, ancora, le sue degradate condizioni dei vita, determinando la pena in misura eccessiva.
2.2. La Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bologna con un unico motivo deduce inosservanza ed erronea applicazione degli art. 62 bis e 133 cod. pen. Lamenta che la corte territoriale aveva concesso le circostanze attenuti generiche in 2 K modo del tutto illegittimo ed arbitrario non tenendo conto della gravità del fatto e della personalità dell' imputato resosi responsabile di due omicidi uno quando era ancora minorenne ed uno successivo ai fatti, non considerando che secondo la giurisprudenza di legittimità ai fini della concessione delle stesse occorre necessariamente fare riferimento all' entità del reato e alla capacità a delinquere dell' imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto da LA DI è inammissibile.
1.1. L'imputato con il primo motivo ripropone censure già sostanzialmente prospettate con i motivi di appello sulle quali la Corte territoriale ha esaurientemente risposto e questa Corte non può sindacare il contenuto del convincimento dei giudici di merito ma solo la correttezza delle affermazioni, la logicità dei passaggi tra premesse e conseguenze nonché la rispondenza degli enunciati alle doglianze proposte dalla parte. In tema di sindacato del vizio di motivazione non è certo compito del giudice di legittimità quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito ne' quello di "rileggere" gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione la cui valutazione è compito esclusivo del giudice di merito: quando, come nella specie, l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto dal giudice di merito, con valutazione critica di tutti gli elementi offerti dall'istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico- giuridico, degli argomenti dai quali è stato tratto il proprio convincimento, la decisione non è censurabile in sede di legittimità. La Corte di Appello, nell'esaminare i medesimi motivi di doglianza dedotti con il presente ricorso con motivazione esaustiva, logica, congrua e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori (v. ff. 7-8) - ha correttamente ritenuto integrata la condotta di rapina affermando che era palese che l' imputato, nel porre in essere la condotta violenta de qua, aveva palesemente agito per motivi di lucro, come era dato desumere dalle parziali ammissioni del medesimo.
1.2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. Va, invero, osservato che la corte territoriale, del tutto correttamente e con motivazione adeguata in fatto e corretta in diritto e, quindi, immune da censure, tenuto conto delle modalità degli accadimenti ha correttamente negato la concessione dell' attenuante di cui all' art. 62 n. 4 cod. pen. in linea con l' orientamento cui in questa sede occorre dare continuità - - secondo cui ai fini della configurabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità con riferimento al delitto di rapina, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto "de quo", il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto. Ne 3 consegue che, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all'applicazione dell'attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico-giuridici (Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015 - dep. 29/12/2015, Salamone, Rv. 26568501).
1.3. Il terzo motivo è anch'esso manifestamente infondato. In ordine alla graduazione della pena va ribadito che tale potere rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142). Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro). Va, quindi, osservato che in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, non incorre nel vizio di motivazione il giudice di appello che, nel formulare il giudizio di comparazione, dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell'art. 133 cod. pen. e gli altri dati significativi, apprezzati come assorbenti o prevalenti su quelli di segno opposto. (Sez. 2, n. 3610 del 15/01/2014 - dep. 24/01/2014, Manzari e altri, Rv. 26041501), sicchè non sussiste il vizio dedotto.
1.4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso dell' imputato deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro duemila.
2. Il ricorso della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bologna è fondato.
2.1. Va premesso che le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012 - dep. 24/05/2012, Gallo e altri, Rv. 25290001).
2.2. Osserva il collegio che la motivazione della corte di appello, in punto di concessione delle dette attenuanti, è assai lacunosa nonchè gravemente illogica e contraddittoria in quanto 4 R i giudici di merito le ha riconosciute facendo generico riferimento ad un non meglio precisato "delicato trascorso familiare dell' imputato", al suo complesso rapporto con il sesso femminile ed ai suoi problemi psicologici, omettendo di valutare tutta una serie di elementi di segno negativo relativi alla personalità dell' imputato ed alla gravità della sua condotta che avrebbero dovuto indurre ad una più adeguata motivazione sotto il profilo della compatibilità. La corte, con un vero e proprio salto logico, non ha considerato che dalla stessa medesima pronunzia emergeva: che l' imputato all' età di sedici anni aveva ucciso una prostituita;
che le modalità della condotta apparivano "particolarmente allarmanti" in quanto lo stesso aveva contattato la vittima servendosi di varie utenze telefoniche e l' aveva ricevuta in un appartamento a lui non riferibile, e agendo "nel più totale spregio della persona offesa" le aveva somministrato "ingannevolmente" dei tranquillanti assai pericolosi;
che le modalità della condotta apparivano particolarmente offensive in quanto aveva privato la vittima di conoscenza per quasi due giorni;
che l' imputato era soggetto altamente pericoloso;
che nella specie la condotta risultava connotata "da una elevata intensità dell' elemento soggettivo del dolo". E, per altro verso, pur facendo riferimento alla pericolosità dell' imputato manifestata durante la misura cautelare degli arresti domiciliari ha finito per trascurare del tutto il rilevantissimo dato certamente da valutare nell' ottica della concessione delle circostanze generiche e della determinazione della pena che in tale fase il predetto, sottrattosi alla - custodia domestica, ha "commesso un nuovo omicidio, a mezzo di numerosissime coltellate, in danno di altra donna che al pari della AD si prostituiva e che era stata attirata in un albergo ove, prima del tragico epilogo, era stata narcotizzata con la medesime dinamica posta in essere in danno della persona offesa nella vicenda in esame", come correttamente lamentato dall'ufficio impugnante. Orbene in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità purché sia non contraddittoria: nella specie, per come in precedenza rilevato, la motivazione sul punto appare caratterizzata da veri e propri errori logici, evidenti contraddizioni e lacune motivazionali tali da richiede una nuova compiuta rivalutazione circa la concedibilità delle menzionate attenuanti.
2.2. In accoglimento del ricorso del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bologna la sentenza impugnata va, quindi, annullata limitatamente al concessione delle circostanze attenuanti generiche con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso di NI DI e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore Cassa delle Ammende. In accoglimento del ricorso del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di 5 نگام Bologna annulla la sentenza impugnata limitatamente al concessione delle circostanze attenuanti generiche e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna. Così deciso in Roma, il 7 Novembre 2018 II consigliere estensore И presidente Mirella Cervadorg Mliss Fabio Di Pisa DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE - 4 MAR. 2019 IL DECASS CANCELLIERE Claudia Planelll Z I O N R E P E U S E * 906