CASS
Sentenza 18 maggio 2023
Sentenza 18 maggio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/05/2023, n. 21180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21180 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DA RE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 21/12/2022 del TRIB. Riesame di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;
sentite le conclusioni del PG LUCIA ODELLO che ha chiesto il rigetto del ricorso. udito il difensore l'avvocato QUATRANO NICOLA del foro di NAPOLI in difesa di DA RE che illustra i motivi del ricorso e ne chiede l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 4 Num. 21180 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA Data Udienza: 26/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza pronunciata a norma dell'art. 309 cod. proc. pen, il Tribunale di Napoli ha confermato quella con la quale il giudice per le indagini preliminari di quel Tribunale aveva applicato nei confronti di RE DA la misura della custodia cautelare in carcere in ordine al delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, commesso in Napoli e provincia, nel territorio nazionale e in Olanda dal mese di settembre 2017 al mese di giugno del 2019 ed in ordine a plurimi delitti scopo di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R n. 309/90 (capi E, F e G) commessi negli anni 2018- 2019; l'ordinanza non era mai stata eseguita a causa della latitanza del ricorrente. 1.1. Nell'ordinanza si dà atto che le indagini avevano consentito di disvelare la sussistenza di una struttura organizzata capace di operare su scala internazionale, facente capo a CO De IM e, dopo l'arresto di questi avvenuto in data 8 febbraio 2018, a RI IO e CO SC oltre che RE DA e IN TO, volta all'acquisito, trasporto internazionale e importazione in Italia di quantitativi rilevanti di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Le indagini erano state condotte attraverso intercettazioni telefoniche sulle utenze in uso agli indagati e intercettazioni ambientali a bordo delle autovetture loro in uso, nonché attività di videoriprese effettuati nei siti considerati basi logistiche del gruppo. Per quanto riguarda in particolare la posizione di RE DA il compendio indiziario è rappresentato dagli esiti delle intercettazioni effettuate in Olanda sull'autovettura Volkswagen Golf in virtù dell' Ordine Europeo di Indagine n. 49/18, nonché di quelle acquisite con decreto Rit. 1553/18. 2. Contro l'ordinanza, l'indagato, a mezzo del difensore ha proposto ricorso formulando tre motivi. 2.1. Con il primo motivo ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione nella parte in cui l'ordinanza impugnata ha ritenuto utilizzabili gli esiti delle intercettazioni ambientali all'interno dell'autovettura Volkswagen Golf in uso a RI IO svolte in Olanda, dopo che il Pubblico Ministero italiano aveva emesso un Ordine Europeo di Indagini rivolto al Pubblico Ministero olandese, il quale aveva chiesto al Gip olandese l'autorizzazione a "registrare comunicazioni riservate con l'ausilio tecnico" all'interno di detta auto. Il difensore rileva: -la carenza dei potere del Pubblico Ministero italiano a emettere l'O.I.E: la direttiva europea 2014/41/Ue all'art. 2 lett. c) indica quale autorità di emissione un giudice e un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente o un pubblico ministero, ma tale disposizione è stata oggetto di interpretazione in via pregiudiziale resa dalla Corte di Giustizia della Unione Europea in data 16 dicembre 2021 con cui si è affermato che dall'art. 6 paragrafo 1 lettera b della direttiva 2014/41 si evince che l'autorità di emissione può emettere un ordine europeo di indagine solo nel caso in cui l'atto o gli atti contemplati in tale ordine avrebbero potuto essere emessi alle stesse condizioni in un caso interno analogo. Dunque solo l'autorità competente a disporre un simile atto di indagine ai sensi del diritto nazionale di uno stato di emissione può avere la competenza ad emettere l' 0.1. E. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, dunque, ha sancito il principio di diritto per cui nella fase istruttoria del procedimento penale il pubblico ministero non è competente all'acquisizione dei dati relativi al traffico e all'ubicazione connessi alle telecomunicazioni, quando nell'ambito di una procedura nazionale analoga, l'adozione di un atto di indagine per l'accesso ad atti siffatti rientra nella competenza esclusiva del giudice. La sentenze della CGUE in quanto sentenza pronunciata in via pregiudiziale ai sensi dell'art. 177 del Trattato ha immediata applicabilità. In subordine il difensore chiede di rimettere la questione alla Corte di giustizia della unione Europea ai sensi dell'art. 77 del Trattato . 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere il Tribunale utilizzato gli esiti delle intercettazioni sull'autovettura Volkswagen Golf, non rispettando le condizioni poste dall'Autorità olandese. Il difensore osserva che il Gip olandese aveva autorizzato la registrazione delle comunicazioni confidenziali mediante ausilio tecnico svolte all'interno dell'auto per un periodo massimo di due settimane e ponendo quale ulteriore condizione che le informazioni captate siano svolte al di fuori del territorio nazionale olandese: la polizia giudiziaria italiana, invece, aveva dato atto di aver svolto la registrazione delle conversazioni per 22 giorni e tutte le conversazioni utilizzate, inoltre, si erano svolte in territorio olandese. 2.3. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione per avere il Tribunale ritenuto l'utilizzabilità degli esiti delle intercettazioni disposte dal Gip, senza richiesta del PM nell'ambito del rit 1553/13 del 14/05/2018. Con decreto dell' 8/03/2018 il Gip aveva convalidato le intercettazioni ambientali disposte in via d'urgenza sull'auto Ford C Max tg EH108Hp in uso a ER OZ ed aveva poi emesso decreti di proroga fino al 14 maggio 2018 quando, essendosi reso conto che l'ultima proroga era scaduta alle ore 23.59 del 13/05/2018 e la richiesta di proroga era intervenuta solo il 3 giorno successivo, aveva ritenuto di non poter prorogare intercettazioni già scadute, ma di convalidare un inesistente decreto del PM. 3. In data 22 marzo 2023 il difensore ha presentato memoria con cui ha dedotto, quale motivo aggiunto, la violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta utilizzabilità dei risultati dell'O.E.I. n. 49/18, nonostante fossero frutto dell'attività investigativa di una squadra investigativa comune italo olandese. L'art. 3 della Direttiva europea n. 41/2014 esclude il ricorso allo strumento dell'O.E.I. per l'acquisizione di prove che siano frutto del lavoro di una squadra investigativa comune. Il considerando 8) della Direttiva non consente dubbi: "l'istituzione di una squadra investigativa comune e l'acquisizione di prove nell'ambito di tale squadra richiedono disposizioni specifiche, che è più opportuno disciplinare separatamente... E gli strumenti esistenti dovrebbero pertanto continuare ad applicarsi a questo tipo di atto di indagine." Si tratta, dunque, secondo il ricorrente, di un vero e proprio divieto probatorio riconducibile al genus richiamato dall'art. 191 c.p.p. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato. 2. Il primo ed il secondo motivo, con cui si censura l'utilizzabilità delle conversazioni intercettate all'interno dell'autovettura Volkswagen Golf in uso a RI IO, sono infondati. 2.1.La vicenda processuale con riferimento alle intercettazioni ambientali a bordo dell'autovettura Volkswagen Golf ha avuto il seguente iter: -il PM aveva disposto in via d'urgenza le intercettazioni delle comunicazioni fra presenti all'interno dell'autovettura Volkswagen tg RI2869 utilizzata, secondo l'impostazione dell'accusa, dai narcotrafficanti di Torre Annunziata per recarsi in Olanda ad acquistare la sostanza stupefacente ed il Gip distrettuale aveva convalidato e autorizzato dette intercettazioni;
-lo stesso PM, con O.E.I. n. 49/2018, aveva chiesto all'autorità giudiziaria olandese di "installare la micropsia sull'autovettura Volkswagen tg RI2869E"; -il PM olandese, in esecuzione dell'O.E.I., aveva chiesto al Gip olandese l'autorizzazione a registrare le comunicazioni all'interno dell'auto Volkswagen tg RI2869E: il Gip olandese con provvedimento del 30 gennaio 2019 aveva confermata l'autorizzazione orale del 28 gennaio 2019 e aveva accolto la richiesta per una durata massima di due settimane, dal 28 gennaio 2019 al 10 4 febbraio 2019. In data 31 gennaio 2019 I PM olandese aveva dato esecuzione a detto provvedimento. 2.2. Il PM ha agito nell'ambito dei poteri previsti nel Capo I del Titolo III (Procedura attiva) del d. Igs. 21 giugno 2017, n. 108, contenente le norme di attuazione della direttiva 2014/41/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo d'indagine penale. L' Ordine di Indagine Europeo è uno strumento inteso a implementare le già esistenti forme di cooperazione penale nell'ambito dell'Unione, in coerenza con le linee poste dalla direttiva recepita: esso rientra nella cooperazione giudiziaria in materia penale di cui all'articolo 82, paragrafo 1, TFUE, che si fonda sul principio di riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie. Tale principio, che costituisce la «pietra angolare» della cooperazione giudiziaria in materia penale, è a sua volta fondato sulla fiducia reciproca nonché sulla presunzione relativa che gli altri Stati membri rispettino il diritto dell'Unione e, in particolare, i diritti fondamentali [CGUE, 11 novembre 2021, Gavanozov, in C- 852/19, in cui al § 54, la Corte del Lussemburgo ha operato un richiamo alla sentenza 8 dicembre 2020, Sta atsanwaltschaft Wien (Ordini di bonifico falsificati), C-584/19, punto 40]. Nell'ambito di un procedimento riguardante un ordine europeo di indagine, la garanzia di tali diritti spetta così in primo luogo allo Stato membro di emissione, che si deve presumere rispetti il diritto dell'Unione e, in particolare, i diritti fondamentali riconosciuti da quest'ultimo (v., per analogia, sentenza del 23 gennaio 2018, Piotrowski, C-367/16, punto 50, richiamata al § 55). La previsione di tale strumento si correla all'esigenza di assicurare un meccanismo efficace, di carattere generale, rispettoso del principio di proporzione (posto dall'undicesimo Considerando della direttiva), a sua volta collegato a quello del reciproco riconoscimento e della fiducia nel rispetto del diritto dell'Unione (di cui al sesto Considerando) da parte degli Stati membri e che, comunque, deve assicurare il rispetto dei diritti fondamentali (dodicesimo Considerando). In tale cornice, si inseriscono l'art. 2 della direttiva, secondo cui «Gli Stati membri eseguono un OEI in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alla presente direttiva» e l'art. 9, secondo cui «L'autorità di esecuzione riconosce un 0.E.I., trasmesso conformemente alle disposizioni della presente direttiva, senza imporre ulteriori formalità e ne assicura l'esecuzione nello stesso modo e secondo le stesse modalità con cui procederebbe se l'atto d'indagine in questione fosse stato disposto da un'autorità dello Stato di esecuzione, a meno che non decida di addurre uno dei motivi di non riconoscimento o di non esecuzione ovvero uno dei motivi di rinvio previsti dalla presente direttiva». Pertanto, l'ordine europeo di indagine deve aver ad oggetto una prova acquisibile nello Stato di emissione e deve essere eseguito in 5 conformità di quanto previsto nello Stato di esecuzione per il compimento di un analogo atto di acquisizione probatoria, potendosi peraltro presumere il rispetto di tale disciplina e dei diritti fondamentali, salvo concreta verifica di segno contrario (sez. 6, n. 48330 del 25/10/2022, Borrelli, Rv. 284027, in motivazione, in fattispecie analoga a quella all'esame). 2.3. Al fine di valutare la censura relativa all'utilizzabilità delle intercettazioni ambientali disposte all'interno dell'autovettura Volkswagen Golf, occorre muovere dalla premessa che nel caso in esame le intercettazioni sono state autorizzate, previa richiesta del Pubblico Ministero di Napoli, dal Gip di Napoli, ovvero dal giudice italiano. Essendosi nel frattempo spostatasi l'autovettura nel territorio olandese, l'attività materiale, esecutiva, di installazione della microspia è stata, invece, effettuata in quel Paese, a seguito di seguito di richiesta di assistenza giudiziaria formulata dal Pubblico Ministero italiano, tramite specifico O.E.I. rivolto al Pubblico Ministero olandese. A tal proposito occorre ricordare secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione le intercettazioni, autorizzate dal Gip nell'ordinamento interno, sono utilizzabili anche se il bersaglio si muove al di fuori del territorio nazionale, in quanto il ricorso alla procedura dell' istradamento comporta che tutta l'attività d' intercettazione, ricezione e registrazione delle telefonate viene interamente compiuta nel territorio italiano (Sez. 4, n. 16670 del 08/04/2016, Fortugno, Rv. 266983; Sez. 3, n. 10788 del 29/01/2016,Rao, Rv. 266490; Sez. 6, n. 10051 del 03/12/2007, dep. 2008, Ortiz, Rv. 239459 con cui si è chiarito che "è legittimo il ricorso alla tecnica del cosiddetto istradamento, che comporta la destinazione ad uno specifico "nodo" telefonico delle telefonate estere provenienti da una determinata zona, senza che venga promossa un'apposita rogatoria internazionale, in quanto l'intera attività di captazione e registrazione si svolge sul territorio dello Stato"). Lo stesso principio vale per intercettazione ambientale a mezzo "captatore informatico" installato in Italia su telefono collegato ad un gestore nazionale, che non richiede l'attivazione di una rogatoria internazionale per il solo fatto che le conversazioni siano eseguite in parte all' estero, e temporaneamente registrate tramite wifi locale, a causa dello spostamento dell'apparecchio sul quale è inoculato il " malware", atteso che la captazione ha avuto origine e si è comunque realizzata in Italia, attraverso le centrali di ricezione presso la procura della Repubblica (Sez. 2, n. 29362 del 22/07/2020, Cerisano, Rv. 279815); e vale, altresì, con riferimento alle intercettazioni ambientali effettuate su autovettura, nell'ipotesi in cui la ricezione e registrazione delle telefonate venga compiuta nel territorio italiano (Sez. 4 n. 8588 del 6.11.2007 dep. 2008, Assisi, Rv. 238951; Sez. 4 n. 13206 del 28.2.2008 Volante, Rv. 239288). 6 Nel caso di intercettazione ambientale su autovettura, la materiale installazione dell'apparecchio atto a intercettare le conversazioni dovrà essere compiuto con decreto del Pubblico Ministero italiano, a seguito di decreto autorizzativo del Gip, laddove il mezzo si trovi in territorio italiano;
nel caso in cui il mezzo si sia spostato in un paese dell'Unione, il Pubblico Ministero dovrà, invece, attivare la cooperazione giudiziaria e, tramite Ordine di Indagine Europeo, formulare la richiesta di installazione all'autorità giudiziaria di tale Stato. Proprio in ragione di tali principi, il d.lgs n. 108/2017, nel disciplinare la procedura attiva in tema di intercettazioni, ha distinto l'ipotesi della richiesta di assistenza tecnica all'esecuzione delle operazioni di intercettazione delle conversazioni o comunicazioni o del flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici, quando nel territorio di altro Stato membro si trova il dispositivo o il sistema da controllare (art. 43), dagli obblighi di informazione che l'autorità italiana dovrà adempiere verso lo Stato ove è ubicato il dispositivo bersaglio quando, invece, l'esecuzione dell'intercettazione non necessiti dell'assistenza tecnica delle autorità di tale Stato (art. 44). Quest'ultima evenienza ricorre quando l'utenza oggetto dell'intercettazione sia riferibile ad un gestore telefonico nazionale che abbia stipulato accordi di roaming con altri gestori esteri, tali da assicurare in automatico il trasferimento delle comunicazioni sul territorio dello Stato italiano e nei casi di cd. istradamento nei quali, come sopra precisato, la giurisprudenza di legittimità, valorizzando il fatto che tutte le operazioni rilevanti vengono compiute sul territorio italiano, ha legittimato l'esecuzione delle intercettazioni senza necessità di alcuna interlocuzione con lo Stato estero. Quando, invece, si tratta di conversazioni che intercorrono su un'utenza o un sistema riferibile soltanto a un gestore estero ovvero di comunicazioni estero su estero non dirottabili (o comunque non dirottate) su nodi telefonici ubicati in Italia, le operazioni richiederanno l'assistenza tecnica delle autorità dello Stato membro interessato e troverà applicazione la disciplina dell'art. 43 del decreto. 2.4. Venendo, dunque, al caso che ci occupa, correttamente il Tribunale ha ritenuto la utilizzabilità delle conversazioni intercettate all'interno dell'auto mentre la stessa si trovava in territorio olandese. Le intercettazioni sono state debitamente autorizzate dal Gip dello Stato italiano e all'autorità giudiziaria dello Stato dell'Unione è stata richiesta l'assistenza tecnica alla esecuzione delle operazioni di intercettazione. L'autorità legittimata ad effettuare la richiesta, tramite 0.E.I, era il Pubblico Ministero. In linea generale, infatti, l'art. 27 del d.lgs n.108/2017 attribuisce al pubblico ministero e al giudice che procede, "nell'ambito delle rispettive attribuzioni", la competenza a emettere l'OEI e a 7 trasmetterlo direttamente all'autorità di esecuzione, "nell'ambito di un procedimento penale o di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale". Il riferimento alle "rispettive attribuzioni" di pubblico ministero e al giudice che procede deve essere letto (come chiarito anche nella Circolare del 26 ottobre 2017 del Ministero della Giustizia di Attuazione della direttiva 2014/41/UE relativa all'ordine europeo di indagine penale) in relazione alle fasi del procedimento interno nel cui ambito emerge la necessità dell'assistenza giudiziaria di altro Stato membro: competono al pubblico ministero gli ordini emessi nel corso delle indagini preliminari, anche quando abbiano per oggetto attività postulanti il previo controllo autorizzativo del giudice (per esempio, intercettazioni), posto che la competenza incidentale del giudice per le indagini non immuta il dominio della fase, mentre competono al giudice gli ordini di prova nelle fasi processuali delle quali è dominus, quali l'udienza preliminare e i . riti speciali nei casi in cui sia prevista attività di integrazione istruttoria, ovvero il giudizio dibattimentale ordinario. Più specificamente in tema di intercettazioni, lo stesso art. 43 cit. prevede che la richiesta di assistenza tramite O.E.I. sia formulata dal Pubblico Ministero, in coerenza con l'ordinamento interno che attribuisce al Pubblico Ministero la competenza alla richiesta di intercettazioni ed alla esecuzione delle stesse, una volta che il giudice abbia le abbia autorizzate. 2.5. Il richiamo del ricorrente alla interpretazione pregiudiziale resa dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con sentenza del 16 dicembre 2021 dell'art. 2 lettera c) punto 1 della direttiva 2014/41 non è conferente. Nel caso oggetto della sentenza, infatti, veniva in rilievo la possibilità per il Pubblico Ministero bulgaro di acquisire dati relativi al traffico telefonico (tabulati) che nella procedura nazionale avrebbero potuto essere acquisiti solo dal giudice, mentre nel caso in esame viene in rilievo un ordine di indagine emesso dal Pubblico Ministero avente ad oggetto un'attività che rientrava, come visto nella sua specifica competenza. Fra l'altro il Pubblico Ministero Olandese cui l'O.E.I. è stato inoltrato ha, a sua volta, rivolto richiesta ad un giudice olandese, onde sia nello stato italiano, sia nello stato olandese le operazioni sono state autorizzate con un provvedimento di un giudice. Inconferente è anche il richiamo alla durata delle intercettazioni, che secondo l'autorità olandese non avrebbero dovuto durare oltre le due settimane ed alla nota per cui l'autorizzazione doveva intendersi riferita alle intercettazioni svolte al di fuori del territorio olandese. Sotto il primo profilo, si deve ribadire che l'ordine di indagine era stato emesso per l'assistenza tecnica alle operazioni di intercettazione già autorizzate dal giudice italiano e che, comunque, la difesa non ha indicato quali specifiche intercettazioni poste alla 8 base del compendio che ha fondato a gravità indiziaria sarebbero avvenute oltre il termine. Sotto il secondo profilo non può che concordarsi con l'affermazione del Tribunale per cui l'espressione indicata nella nota della Polizia olandese doveva essere attribuita a refuso ovvero difetto di traduzione, posto che l'autorizzazione del giudice olandese poteva avere ad oggetto solo la registrazione di conversazioni svolte in quel territorio. 3. Il terzo motivo, con cui si censura la ritenuta utilizzabilità degli esiti delle intercettazioni ambientali all'interno dell'autovettura Ford C Max in uso a ER OZ, disposte dal Gip in data 14 maggio 2018, è aspecifico, in quanto non corredato dalla indicazione delle conversazioni rilevanti, intercorse dopo la data indicata, ai fini del compendio indiziario relativo alla posizione di DA, e comunque manifestamente infondato. Nel caso in esame, il PM aveva disposto in via d'urgenza le intercettazioni delle conversazioni all'interno di detta auto e il Gip aveva convalidato il decreto del PM. Avviate le operazioni, erano intervenute le varie proroghe, fino al 14 maggio 2018, quanto il Gip, essendo intervenuta l'ultima proroga il giorno successivo alla scadenza dell'autorizzazione, aveva emesso un nuovo provvedimento di convalida. L'ordinanza del Tribunale del Riesame, che ha ritenuto legittima l'emissione dal parte del Gip di un nuovo decreto di convalida e, dunque, la piena utilizzabilità di tutte le intercettazioni (e cioè anche di quelle successive alla data del 14 maggio 2018), ha fatto corretta applicazione del consolidato orientamento della Corte di Cassazione, secondo il quale "In materia di intercettazioni telefoniche o ambientali, qualora si versi nell'ipotesi prevista dall'art. 267, comma secondo, cod. proc. pen. è legittima l'emissione da parte del G.i.p. di un nuovo decreto di convalida in luogo di quello di proroga, di cui sia scaduto il termine, atteso che il presupposto è comunque costituito dalla permanenza dei gravi indizi di reato e dall'assoluta indispensabilità dell' intercettazione ai fini della prosecuzione delle indagini (nell'occasione la Corte ha ulteriormente affermato come in tale ipotesi si determini in concreto una maggiore garanzia per l'indagato)"(Sez. 6, n. 28521 del 16/06/2005, Ciaramitaro, Rv. 231957), ovvero "In materia di intercettazioni telefoniche o ambientali, il decreto formalmente qualificato "di proroga", intervenuto dopo la scadenza del termine originario o già prorogato, può avere natura di autonomo provvedimento di autorizzazione all'effettuazione delle suddette operazioni, se dotato di autonomo apparato giustificativo, che dia conto della ritenuta sussistenza delle condizioni legittimanti l'intromissione nella altrui sfera di riservatezza" (Sez. 5, n. 4572 del 17/07/2015, dep. 2016, Ambroggio, Rv. 265746). Né può sostenersi, come 9 Deciso il 26 aprile 2023 Il Consigl« IL FUNZIONARIO lri Cali re Il Pr sidente France ipotizza il ricorrente, che nel caso di specie difetti il provvedimento da convalidare, posto che è la stessa richiesta di proroga, avvenuta ad autorizzazione scaduta a poter essere interpretata come decreto in via di urgenza disposto dal PM: quel che rileva, infatti, ai fini della legittimità delle operazione di intercettazione è che le stesse siano "coperte", per tutta la loro durata, da un titolo autorizzativo emesso dal giudice che dia conto e motivi in ordine alla sussistenza delle condizioni legittimanti la intromissione nella altrui sfera di riservatezza. 4. Il motivo aggiunto, con cui si lamenta la ritenuta utilizzabilità dei risultati dell'O.E.I. n. 49/18, frutto dell'attività di una squadra investigativa comune italo olandese, è manifestamente infondato. La doglianza, invero, è meramente reiterativa dello stesso motivo già proposto in sede di riesame e non si confronta con la motivazione dell'ordinanza impugnata, che appare immune da censure. I giudici hanno, infatti, rilevato, che non era stata istituita una squadra investigativa comune (sic), bensì, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs n. 108/2017, era stata attuata la partecipazione della polizia giudiziaria italiana alla esecuzione dell'ordine di indagine. Lo stesso articolo 29 cit., infatti, distingue la partecipazione del PM richiedente ovvero della polizia giudiziaria alla esecuzione dell'ordine di indagine, dalla costituzione della squadra investigativa comune, che è nella facoltà del Procuratore della Repubblica promuovere, attraverso la procedura dettata dal d.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 34 (di attuazione nell'ordinamento italiano della decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002). 5.AI rigetto del ricorso segue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle-spese processuali e la trasmissione degli atti alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
sentite le conclusioni del PG LUCIA ODELLO che ha chiesto il rigetto del ricorso. udito il difensore l'avvocato QUATRANO NICOLA del foro di NAPOLI in difesa di DA RE che illustra i motivi del ricorso e ne chiede l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 4 Num. 21180 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA Data Udienza: 26/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza pronunciata a norma dell'art. 309 cod. proc. pen, il Tribunale di Napoli ha confermato quella con la quale il giudice per le indagini preliminari di quel Tribunale aveva applicato nei confronti di RE DA la misura della custodia cautelare in carcere in ordine al delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, commesso in Napoli e provincia, nel territorio nazionale e in Olanda dal mese di settembre 2017 al mese di giugno del 2019 ed in ordine a plurimi delitti scopo di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R n. 309/90 (capi E, F e G) commessi negli anni 2018- 2019; l'ordinanza non era mai stata eseguita a causa della latitanza del ricorrente. 1.1. Nell'ordinanza si dà atto che le indagini avevano consentito di disvelare la sussistenza di una struttura organizzata capace di operare su scala internazionale, facente capo a CO De IM e, dopo l'arresto di questi avvenuto in data 8 febbraio 2018, a RI IO e CO SC oltre che RE DA e IN TO, volta all'acquisito, trasporto internazionale e importazione in Italia di quantitativi rilevanti di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Le indagini erano state condotte attraverso intercettazioni telefoniche sulle utenze in uso agli indagati e intercettazioni ambientali a bordo delle autovetture loro in uso, nonché attività di videoriprese effettuati nei siti considerati basi logistiche del gruppo. Per quanto riguarda in particolare la posizione di RE DA il compendio indiziario è rappresentato dagli esiti delle intercettazioni effettuate in Olanda sull'autovettura Volkswagen Golf in virtù dell' Ordine Europeo di Indagine n. 49/18, nonché di quelle acquisite con decreto Rit. 1553/18. 2. Contro l'ordinanza, l'indagato, a mezzo del difensore ha proposto ricorso formulando tre motivi. 2.1. Con il primo motivo ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione nella parte in cui l'ordinanza impugnata ha ritenuto utilizzabili gli esiti delle intercettazioni ambientali all'interno dell'autovettura Volkswagen Golf in uso a RI IO svolte in Olanda, dopo che il Pubblico Ministero italiano aveva emesso un Ordine Europeo di Indagini rivolto al Pubblico Ministero olandese, il quale aveva chiesto al Gip olandese l'autorizzazione a "registrare comunicazioni riservate con l'ausilio tecnico" all'interno di detta auto. Il difensore rileva: -la carenza dei potere del Pubblico Ministero italiano a emettere l'O.I.E: la direttiva europea 2014/41/Ue all'art. 2 lett. c) indica quale autorità di emissione un giudice e un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente o un pubblico ministero, ma tale disposizione è stata oggetto di interpretazione in via pregiudiziale resa dalla Corte di Giustizia della Unione Europea in data 16 dicembre 2021 con cui si è affermato che dall'art. 6 paragrafo 1 lettera b della direttiva 2014/41 si evince che l'autorità di emissione può emettere un ordine europeo di indagine solo nel caso in cui l'atto o gli atti contemplati in tale ordine avrebbero potuto essere emessi alle stesse condizioni in un caso interno analogo. Dunque solo l'autorità competente a disporre un simile atto di indagine ai sensi del diritto nazionale di uno stato di emissione può avere la competenza ad emettere l' 0.1. E. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, dunque, ha sancito il principio di diritto per cui nella fase istruttoria del procedimento penale il pubblico ministero non è competente all'acquisizione dei dati relativi al traffico e all'ubicazione connessi alle telecomunicazioni, quando nell'ambito di una procedura nazionale analoga, l'adozione di un atto di indagine per l'accesso ad atti siffatti rientra nella competenza esclusiva del giudice. La sentenze della CGUE in quanto sentenza pronunciata in via pregiudiziale ai sensi dell'art. 177 del Trattato ha immediata applicabilità. In subordine il difensore chiede di rimettere la questione alla Corte di giustizia della unione Europea ai sensi dell'art. 77 del Trattato . 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere il Tribunale utilizzato gli esiti delle intercettazioni sull'autovettura Volkswagen Golf, non rispettando le condizioni poste dall'Autorità olandese. Il difensore osserva che il Gip olandese aveva autorizzato la registrazione delle comunicazioni confidenziali mediante ausilio tecnico svolte all'interno dell'auto per un periodo massimo di due settimane e ponendo quale ulteriore condizione che le informazioni captate siano svolte al di fuori del territorio nazionale olandese: la polizia giudiziaria italiana, invece, aveva dato atto di aver svolto la registrazione delle conversazioni per 22 giorni e tutte le conversazioni utilizzate, inoltre, si erano svolte in territorio olandese. 2.3. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione per avere il Tribunale ritenuto l'utilizzabilità degli esiti delle intercettazioni disposte dal Gip, senza richiesta del PM nell'ambito del rit 1553/13 del 14/05/2018. Con decreto dell' 8/03/2018 il Gip aveva convalidato le intercettazioni ambientali disposte in via d'urgenza sull'auto Ford C Max tg EH108Hp in uso a ER OZ ed aveva poi emesso decreti di proroga fino al 14 maggio 2018 quando, essendosi reso conto che l'ultima proroga era scaduta alle ore 23.59 del 13/05/2018 e la richiesta di proroga era intervenuta solo il 3 giorno successivo, aveva ritenuto di non poter prorogare intercettazioni già scadute, ma di convalidare un inesistente decreto del PM. 3. In data 22 marzo 2023 il difensore ha presentato memoria con cui ha dedotto, quale motivo aggiunto, la violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta utilizzabilità dei risultati dell'O.E.I. n. 49/18, nonostante fossero frutto dell'attività investigativa di una squadra investigativa comune italo olandese. L'art. 3 della Direttiva europea n. 41/2014 esclude il ricorso allo strumento dell'O.E.I. per l'acquisizione di prove che siano frutto del lavoro di una squadra investigativa comune. Il considerando 8) della Direttiva non consente dubbi: "l'istituzione di una squadra investigativa comune e l'acquisizione di prove nell'ambito di tale squadra richiedono disposizioni specifiche, che è più opportuno disciplinare separatamente... E gli strumenti esistenti dovrebbero pertanto continuare ad applicarsi a questo tipo di atto di indagine." Si tratta, dunque, secondo il ricorrente, di un vero e proprio divieto probatorio riconducibile al genus richiamato dall'art. 191 c.p.p. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato. 2. Il primo ed il secondo motivo, con cui si censura l'utilizzabilità delle conversazioni intercettate all'interno dell'autovettura Volkswagen Golf in uso a RI IO, sono infondati. 2.1.La vicenda processuale con riferimento alle intercettazioni ambientali a bordo dell'autovettura Volkswagen Golf ha avuto il seguente iter: -il PM aveva disposto in via d'urgenza le intercettazioni delle comunicazioni fra presenti all'interno dell'autovettura Volkswagen tg RI2869 utilizzata, secondo l'impostazione dell'accusa, dai narcotrafficanti di Torre Annunziata per recarsi in Olanda ad acquistare la sostanza stupefacente ed il Gip distrettuale aveva convalidato e autorizzato dette intercettazioni;
-lo stesso PM, con O.E.I. n. 49/2018, aveva chiesto all'autorità giudiziaria olandese di "installare la micropsia sull'autovettura Volkswagen tg RI2869E"; -il PM olandese, in esecuzione dell'O.E.I., aveva chiesto al Gip olandese l'autorizzazione a registrare le comunicazioni all'interno dell'auto Volkswagen tg RI2869E: il Gip olandese con provvedimento del 30 gennaio 2019 aveva confermata l'autorizzazione orale del 28 gennaio 2019 e aveva accolto la richiesta per una durata massima di due settimane, dal 28 gennaio 2019 al 10 4 febbraio 2019. In data 31 gennaio 2019 I PM olandese aveva dato esecuzione a detto provvedimento. 2.2. Il PM ha agito nell'ambito dei poteri previsti nel Capo I del Titolo III (Procedura attiva) del d. Igs. 21 giugno 2017, n. 108, contenente le norme di attuazione della direttiva 2014/41/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo d'indagine penale. L' Ordine di Indagine Europeo è uno strumento inteso a implementare le già esistenti forme di cooperazione penale nell'ambito dell'Unione, in coerenza con le linee poste dalla direttiva recepita: esso rientra nella cooperazione giudiziaria in materia penale di cui all'articolo 82, paragrafo 1, TFUE, che si fonda sul principio di riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie. Tale principio, che costituisce la «pietra angolare» della cooperazione giudiziaria in materia penale, è a sua volta fondato sulla fiducia reciproca nonché sulla presunzione relativa che gli altri Stati membri rispettino il diritto dell'Unione e, in particolare, i diritti fondamentali [CGUE, 11 novembre 2021, Gavanozov, in C- 852/19, in cui al § 54, la Corte del Lussemburgo ha operato un richiamo alla sentenza 8 dicembre 2020, Sta atsanwaltschaft Wien (Ordini di bonifico falsificati), C-584/19, punto 40]. Nell'ambito di un procedimento riguardante un ordine europeo di indagine, la garanzia di tali diritti spetta così in primo luogo allo Stato membro di emissione, che si deve presumere rispetti il diritto dell'Unione e, in particolare, i diritti fondamentali riconosciuti da quest'ultimo (v., per analogia, sentenza del 23 gennaio 2018, Piotrowski, C-367/16, punto 50, richiamata al § 55). La previsione di tale strumento si correla all'esigenza di assicurare un meccanismo efficace, di carattere generale, rispettoso del principio di proporzione (posto dall'undicesimo Considerando della direttiva), a sua volta collegato a quello del reciproco riconoscimento e della fiducia nel rispetto del diritto dell'Unione (di cui al sesto Considerando) da parte degli Stati membri e che, comunque, deve assicurare il rispetto dei diritti fondamentali (dodicesimo Considerando). In tale cornice, si inseriscono l'art. 2 della direttiva, secondo cui «Gli Stati membri eseguono un OEI in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alla presente direttiva» e l'art. 9, secondo cui «L'autorità di esecuzione riconosce un 0.E.I., trasmesso conformemente alle disposizioni della presente direttiva, senza imporre ulteriori formalità e ne assicura l'esecuzione nello stesso modo e secondo le stesse modalità con cui procederebbe se l'atto d'indagine in questione fosse stato disposto da un'autorità dello Stato di esecuzione, a meno che non decida di addurre uno dei motivi di non riconoscimento o di non esecuzione ovvero uno dei motivi di rinvio previsti dalla presente direttiva». Pertanto, l'ordine europeo di indagine deve aver ad oggetto una prova acquisibile nello Stato di emissione e deve essere eseguito in 5 conformità di quanto previsto nello Stato di esecuzione per il compimento di un analogo atto di acquisizione probatoria, potendosi peraltro presumere il rispetto di tale disciplina e dei diritti fondamentali, salvo concreta verifica di segno contrario (sez. 6, n. 48330 del 25/10/2022, Borrelli, Rv. 284027, in motivazione, in fattispecie analoga a quella all'esame). 2.3. Al fine di valutare la censura relativa all'utilizzabilità delle intercettazioni ambientali disposte all'interno dell'autovettura Volkswagen Golf, occorre muovere dalla premessa che nel caso in esame le intercettazioni sono state autorizzate, previa richiesta del Pubblico Ministero di Napoli, dal Gip di Napoli, ovvero dal giudice italiano. Essendosi nel frattempo spostatasi l'autovettura nel territorio olandese, l'attività materiale, esecutiva, di installazione della microspia è stata, invece, effettuata in quel Paese, a seguito di seguito di richiesta di assistenza giudiziaria formulata dal Pubblico Ministero italiano, tramite specifico O.E.I. rivolto al Pubblico Ministero olandese. A tal proposito occorre ricordare secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione le intercettazioni, autorizzate dal Gip nell'ordinamento interno, sono utilizzabili anche se il bersaglio si muove al di fuori del territorio nazionale, in quanto il ricorso alla procedura dell' istradamento comporta che tutta l'attività d' intercettazione, ricezione e registrazione delle telefonate viene interamente compiuta nel territorio italiano (Sez. 4, n. 16670 del 08/04/2016, Fortugno, Rv. 266983; Sez. 3, n. 10788 del 29/01/2016,Rao, Rv. 266490; Sez. 6, n. 10051 del 03/12/2007, dep. 2008, Ortiz, Rv. 239459 con cui si è chiarito che "è legittimo il ricorso alla tecnica del cosiddetto istradamento, che comporta la destinazione ad uno specifico "nodo" telefonico delle telefonate estere provenienti da una determinata zona, senza che venga promossa un'apposita rogatoria internazionale, in quanto l'intera attività di captazione e registrazione si svolge sul territorio dello Stato"). Lo stesso principio vale per intercettazione ambientale a mezzo "captatore informatico" installato in Italia su telefono collegato ad un gestore nazionale, che non richiede l'attivazione di una rogatoria internazionale per il solo fatto che le conversazioni siano eseguite in parte all' estero, e temporaneamente registrate tramite wifi locale, a causa dello spostamento dell'apparecchio sul quale è inoculato il " malware", atteso che la captazione ha avuto origine e si è comunque realizzata in Italia, attraverso le centrali di ricezione presso la procura della Repubblica (Sez. 2, n. 29362 del 22/07/2020, Cerisano, Rv. 279815); e vale, altresì, con riferimento alle intercettazioni ambientali effettuate su autovettura, nell'ipotesi in cui la ricezione e registrazione delle telefonate venga compiuta nel territorio italiano (Sez. 4 n. 8588 del 6.11.2007 dep. 2008, Assisi, Rv. 238951; Sez. 4 n. 13206 del 28.2.2008 Volante, Rv. 239288). 6 Nel caso di intercettazione ambientale su autovettura, la materiale installazione dell'apparecchio atto a intercettare le conversazioni dovrà essere compiuto con decreto del Pubblico Ministero italiano, a seguito di decreto autorizzativo del Gip, laddove il mezzo si trovi in territorio italiano;
nel caso in cui il mezzo si sia spostato in un paese dell'Unione, il Pubblico Ministero dovrà, invece, attivare la cooperazione giudiziaria e, tramite Ordine di Indagine Europeo, formulare la richiesta di installazione all'autorità giudiziaria di tale Stato. Proprio in ragione di tali principi, il d.lgs n. 108/2017, nel disciplinare la procedura attiva in tema di intercettazioni, ha distinto l'ipotesi della richiesta di assistenza tecnica all'esecuzione delle operazioni di intercettazione delle conversazioni o comunicazioni o del flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici, quando nel territorio di altro Stato membro si trova il dispositivo o il sistema da controllare (art. 43), dagli obblighi di informazione che l'autorità italiana dovrà adempiere verso lo Stato ove è ubicato il dispositivo bersaglio quando, invece, l'esecuzione dell'intercettazione non necessiti dell'assistenza tecnica delle autorità di tale Stato (art. 44). Quest'ultima evenienza ricorre quando l'utenza oggetto dell'intercettazione sia riferibile ad un gestore telefonico nazionale che abbia stipulato accordi di roaming con altri gestori esteri, tali da assicurare in automatico il trasferimento delle comunicazioni sul territorio dello Stato italiano e nei casi di cd. istradamento nei quali, come sopra precisato, la giurisprudenza di legittimità, valorizzando il fatto che tutte le operazioni rilevanti vengono compiute sul territorio italiano, ha legittimato l'esecuzione delle intercettazioni senza necessità di alcuna interlocuzione con lo Stato estero. Quando, invece, si tratta di conversazioni che intercorrono su un'utenza o un sistema riferibile soltanto a un gestore estero ovvero di comunicazioni estero su estero non dirottabili (o comunque non dirottate) su nodi telefonici ubicati in Italia, le operazioni richiederanno l'assistenza tecnica delle autorità dello Stato membro interessato e troverà applicazione la disciplina dell'art. 43 del decreto. 2.4. Venendo, dunque, al caso che ci occupa, correttamente il Tribunale ha ritenuto la utilizzabilità delle conversazioni intercettate all'interno dell'auto mentre la stessa si trovava in territorio olandese. Le intercettazioni sono state debitamente autorizzate dal Gip dello Stato italiano e all'autorità giudiziaria dello Stato dell'Unione è stata richiesta l'assistenza tecnica alla esecuzione delle operazioni di intercettazione. L'autorità legittimata ad effettuare la richiesta, tramite 0.E.I, era il Pubblico Ministero. In linea generale, infatti, l'art. 27 del d.lgs n.108/2017 attribuisce al pubblico ministero e al giudice che procede, "nell'ambito delle rispettive attribuzioni", la competenza a emettere l'OEI e a 7 trasmetterlo direttamente all'autorità di esecuzione, "nell'ambito di un procedimento penale o di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale". Il riferimento alle "rispettive attribuzioni" di pubblico ministero e al giudice che procede deve essere letto (come chiarito anche nella Circolare del 26 ottobre 2017 del Ministero della Giustizia di Attuazione della direttiva 2014/41/UE relativa all'ordine europeo di indagine penale) in relazione alle fasi del procedimento interno nel cui ambito emerge la necessità dell'assistenza giudiziaria di altro Stato membro: competono al pubblico ministero gli ordini emessi nel corso delle indagini preliminari, anche quando abbiano per oggetto attività postulanti il previo controllo autorizzativo del giudice (per esempio, intercettazioni), posto che la competenza incidentale del giudice per le indagini non immuta il dominio della fase, mentre competono al giudice gli ordini di prova nelle fasi processuali delle quali è dominus, quali l'udienza preliminare e i . riti speciali nei casi in cui sia prevista attività di integrazione istruttoria, ovvero il giudizio dibattimentale ordinario. Più specificamente in tema di intercettazioni, lo stesso art. 43 cit. prevede che la richiesta di assistenza tramite O.E.I. sia formulata dal Pubblico Ministero, in coerenza con l'ordinamento interno che attribuisce al Pubblico Ministero la competenza alla richiesta di intercettazioni ed alla esecuzione delle stesse, una volta che il giudice abbia le abbia autorizzate. 2.5. Il richiamo del ricorrente alla interpretazione pregiudiziale resa dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con sentenza del 16 dicembre 2021 dell'art. 2 lettera c) punto 1 della direttiva 2014/41 non è conferente. Nel caso oggetto della sentenza, infatti, veniva in rilievo la possibilità per il Pubblico Ministero bulgaro di acquisire dati relativi al traffico telefonico (tabulati) che nella procedura nazionale avrebbero potuto essere acquisiti solo dal giudice, mentre nel caso in esame viene in rilievo un ordine di indagine emesso dal Pubblico Ministero avente ad oggetto un'attività che rientrava, come visto nella sua specifica competenza. Fra l'altro il Pubblico Ministero Olandese cui l'O.E.I. è stato inoltrato ha, a sua volta, rivolto richiesta ad un giudice olandese, onde sia nello stato italiano, sia nello stato olandese le operazioni sono state autorizzate con un provvedimento di un giudice. Inconferente è anche il richiamo alla durata delle intercettazioni, che secondo l'autorità olandese non avrebbero dovuto durare oltre le due settimane ed alla nota per cui l'autorizzazione doveva intendersi riferita alle intercettazioni svolte al di fuori del territorio olandese. Sotto il primo profilo, si deve ribadire che l'ordine di indagine era stato emesso per l'assistenza tecnica alle operazioni di intercettazione già autorizzate dal giudice italiano e che, comunque, la difesa non ha indicato quali specifiche intercettazioni poste alla 8 base del compendio che ha fondato a gravità indiziaria sarebbero avvenute oltre il termine. Sotto il secondo profilo non può che concordarsi con l'affermazione del Tribunale per cui l'espressione indicata nella nota della Polizia olandese doveva essere attribuita a refuso ovvero difetto di traduzione, posto che l'autorizzazione del giudice olandese poteva avere ad oggetto solo la registrazione di conversazioni svolte in quel territorio. 3. Il terzo motivo, con cui si censura la ritenuta utilizzabilità degli esiti delle intercettazioni ambientali all'interno dell'autovettura Ford C Max in uso a ER OZ, disposte dal Gip in data 14 maggio 2018, è aspecifico, in quanto non corredato dalla indicazione delle conversazioni rilevanti, intercorse dopo la data indicata, ai fini del compendio indiziario relativo alla posizione di DA, e comunque manifestamente infondato. Nel caso in esame, il PM aveva disposto in via d'urgenza le intercettazioni delle conversazioni all'interno di detta auto e il Gip aveva convalidato il decreto del PM. Avviate le operazioni, erano intervenute le varie proroghe, fino al 14 maggio 2018, quanto il Gip, essendo intervenuta l'ultima proroga il giorno successivo alla scadenza dell'autorizzazione, aveva emesso un nuovo provvedimento di convalida. L'ordinanza del Tribunale del Riesame, che ha ritenuto legittima l'emissione dal parte del Gip di un nuovo decreto di convalida e, dunque, la piena utilizzabilità di tutte le intercettazioni (e cioè anche di quelle successive alla data del 14 maggio 2018), ha fatto corretta applicazione del consolidato orientamento della Corte di Cassazione, secondo il quale "In materia di intercettazioni telefoniche o ambientali, qualora si versi nell'ipotesi prevista dall'art. 267, comma secondo, cod. proc. pen. è legittima l'emissione da parte del G.i.p. di un nuovo decreto di convalida in luogo di quello di proroga, di cui sia scaduto il termine, atteso che il presupposto è comunque costituito dalla permanenza dei gravi indizi di reato e dall'assoluta indispensabilità dell' intercettazione ai fini della prosecuzione delle indagini (nell'occasione la Corte ha ulteriormente affermato come in tale ipotesi si determini in concreto una maggiore garanzia per l'indagato)"(Sez. 6, n. 28521 del 16/06/2005, Ciaramitaro, Rv. 231957), ovvero "In materia di intercettazioni telefoniche o ambientali, il decreto formalmente qualificato "di proroga", intervenuto dopo la scadenza del termine originario o già prorogato, può avere natura di autonomo provvedimento di autorizzazione all'effettuazione delle suddette operazioni, se dotato di autonomo apparato giustificativo, che dia conto della ritenuta sussistenza delle condizioni legittimanti l'intromissione nella altrui sfera di riservatezza" (Sez. 5, n. 4572 del 17/07/2015, dep. 2016, Ambroggio, Rv. 265746). Né può sostenersi, come 9 Deciso il 26 aprile 2023 Il Consigl« IL FUNZIONARIO lri Cali re Il Pr sidente France ipotizza il ricorrente, che nel caso di specie difetti il provvedimento da convalidare, posto che è la stessa richiesta di proroga, avvenuta ad autorizzazione scaduta a poter essere interpretata come decreto in via di urgenza disposto dal PM: quel che rileva, infatti, ai fini della legittimità delle operazione di intercettazione è che le stesse siano "coperte", per tutta la loro durata, da un titolo autorizzativo emesso dal giudice che dia conto e motivi in ordine alla sussistenza delle condizioni legittimanti la intromissione nella altrui sfera di riservatezza. 4. Il motivo aggiunto, con cui si lamenta la ritenuta utilizzabilità dei risultati dell'O.E.I. n. 49/18, frutto dell'attività di una squadra investigativa comune italo olandese, è manifestamente infondato. La doglianza, invero, è meramente reiterativa dello stesso motivo già proposto in sede di riesame e non si confronta con la motivazione dell'ordinanza impugnata, che appare immune da censure. I giudici hanno, infatti, rilevato, che non era stata istituita una squadra investigativa comune (sic), bensì, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs n. 108/2017, era stata attuata la partecipazione della polizia giudiziaria italiana alla esecuzione dell'ordine di indagine. Lo stesso articolo 29 cit., infatti, distingue la partecipazione del PM richiedente ovvero della polizia giudiziaria alla esecuzione dell'ordine di indagine, dalla costituzione della squadra investigativa comune, che è nella facoltà del Procuratore della Repubblica promuovere, attraverso la procedura dettata dal d.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 34 (di attuazione nell'ordinamento italiano della decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002). 5.AI rigetto del ricorso segue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle-spese processuali e la trasmissione degli atti alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.