Sentenza 20 gennaio 2017
Massime • 1
Il contrasto di giudicati rilevante ai fini della revisione di un provvedimento definitivo non ricorre nell'ipotesi in cui lo stesso verta sulla valutazione giuridica attribuita agli stessi fatti dai due diversi giudici. (Fattispecie nella quale la Corte ha escluso il contrasto di giudicati tra la sentenza di assoluzione emessa nei confronti di un imputato e quella di condanna nei confronti del coimputato, ritenendo corretta la motivazione del giudice adito per la revisione che aveva evidenziato come il contributo causale posto in essere dal ricorrente fosse autonomamente idoneo ad integrare i profili materiali e psicologici del reato contestato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/01/2017, n. 14785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14785 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2017 |
Testo completo
14785 -17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 20/01/2017 Composta da: Sent. n. sez. 146/2017 GIACOMO FUMU Presidente.- REGISTRO GENERALE DOMENICO GALLO N.41487/2016 LUCIANO IMPERIALI GIUSEPPE COSCIONI -Rel. Consigliere - VINCENZO TUTINELLI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AC IC nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 01/07/2016 della CORTE APPELLO di LECCE sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG dott. Pietro GARTA, he deportato note scritte medendo dichiarass C inammis..he inconse Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte di appello di Lecce ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione presentata dall'odierno ricorrente, AC RD, ritenendo che non vi fosse nell'istanza l'indicazione di elementi idonei a far ritenere che i giudicati rispettivamente di condanna e assoluzione di due concorrenti per il medesimo fatto contenessero accertamenti di fatto contrastanti.
2. Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione AC RD articolando i seguenti motivi:
2.1. violazione dell'art. 630 lett. A) del codice di rito. Afferma in particolare il ricorrente che non vi è differenza le fattispecie oggetto dei due provvedimenti e che l'argomento posto a fondamento della decisione impugnata, secondo cui l'incompatibilità tra giudicati deve sussistere "non fra le valutazioni svolte nelle due sentenze, bensì con riferimento ai fatti sui quali esse si basano", non è di ostacolo al positivo vaglio d'ammissibilità dell'istanza di revisione, dovendosi evitare un intollerabile differente trattamento tra soggetti diversi in relazione alla medesima vicenda incontrovertibilmente accertata .
2.2. carenza assoluta di motivazione. Afferma il ricorrente che la ordinanza impugnata si è limitata ad una acritica adesione alle valutazioni contenute nella sentenza assolutoria, senza illustrare i fatti che sarebbero in contrasto tra loro, dovendo il giudice investito della richiesta dovrà valutarla anche nella prospettiva del proscioglimento per insufficienza, incertezza o contraddittorietà dell'originario quadro accusatorio secondo la regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. -3. Il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione dott. Pietro Gaeta ha depositato note scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. 1 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.
2. Deve preliminarmente rilevarsi che il contrasto di giudicati rilevante ai fini della revocabilità di un provvedimento definitivo non sussiste necessariamente nell'ipotesi in cui lo stesso verta sulla valutazione giuridica attribuita agli stessi fatti dai due diversi giudici, ove le condotte possono essere considerate autonomamente (Sez. 6, Sentenza n. 15796 del 03/04/2014 Rv. 259804).
3. Il provvedimento impugnato evidenzia come, proprio in relazione alle modalità dei fatti per come enucleati in sede di contestazione, non vi è alcun profilo di contraddittorietà derivante dall'assoluzione del concorrente dovendosi ritenere il contributo causale posto in essere dal ricorrente autonomamente idoneo a integrare i profili materiali e psicologici del reato contestato. со 2 Si tratta di motivazione specifica, congrua, logica e coerente con il contenuto del fascicolo processuale. Del resto, anche nel giudizio di revisione, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass. pen., sez. 6^, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, rv. 234559; sez. 6^, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, rv. 253099)., la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).
4. Tali considerazioni determinano l'inammissibilità del ricorso.
5. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di millecinquecento euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente (Giacomo Fumu ) (Vincenzo Tutinelli) DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 24 MAR. 2017 HL I Cancellere CANCELLIERE Claudia Pianeth O N E 3