Legge 19 febbraio 1992, n. 142

Commentari98

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  • 1Il risarcimento del danno da illegittima bocciatura e conseguente ritardato ingresso nel mondo del lavoro (Nota a T.A.R. Liguria, sez. I, 5 ottobre 2022, n. 834)
    Ilaria Genuessi · https://www.giustiziainsieme.it/it/home

    di Ilaria Genuessi Sommario: 1. Il caso di specie. – 2. Illegittimo esercizio dell'attività amministrativa e responsabilità aquiliana. – 2.1. Il risarcimento del danno derivante dalla illegittima bocciatura nel quadro dell'art. 2043 c.c. – 2.2. Presupposti dell'illecito ai fini della risarcibilità del danno. – 3. Quantum risarcibile e tipologie di danno: gli orientamenti della giurisprudenza amministrativa e le statuizioni della pronuncia in esame. – 4. Osservazioni conclusive. 1. Il caso di specie La pronuncia in esame concerne la configurabilità di una fattispecie di danno risarcibile, patrimoniale e non, in caso di bocciatura scolastica riconosciuta come illegittima in sede …

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  • 2Responsabilità amministrativa: brevi lineamenti sostanziali e processuali
    Sofia Tosi · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/

  • 3Il risarcimento del danno da illegittima bocciatura e conseguente ritardato ingresso nel mondo del lavoro (Nota a T.A.R. Liguria, sez. I, 5 ottobre 2022, n. 834)
    Ilaria Genuessi · https://www.giustiziainsieme.it/it/home

    di Ilaria Genuessi Sommario: 1. Il caso di specie. – 2. Illegittimo esercizio dell'attività amministrativa e responsabilità aquiliana. – 2.1. Il risarcimento del danno derivante dalla illegittima bocciatura nel quadro dell'art. 2043 c.c. – 2.2. Presupposti dell'illecito ai fini della risarcibilità del danno. – 3. Quantum risarcibile e tipologie di danno: gli orientamenti della giurisprudenza amministrativa e le statuizioni della pronuncia in esame. – 4. Osservazioni conclusive. 1. Il caso di specie La pronuncia in esame concerne la configurabilità di una fattispecie di danno risarcibile, patrimoniale e non, in caso di bocciatura scolastica riconosciuta come illegittima in sede …

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  • 4Foglio di giurisprudenza.
    Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/

    Sommario: 1. Il conflitto di interessi nell'attività bancaria: inquadramento dell'istituto. 2. L'art. 136 TUB. 3. La validità delle deliberazioni: requisiti. 4. Le operazioni che i soggetti i quali svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo in enti creditizi non possono compiere. 5. Il d.lgs. 14 dicembre 1992 n. 481. 6. L'art. 2391 c.c. 7. Il conflitto di interessi all'interno del gruppo plurifunzionale. 8. Chi viola il disposto della norma in esame incorre in responsabilità penale. 9. La vendita di titoli presenti nel portafoglio dell'intermediario 1. Il conflitto di interessi nell'attività bancaria: inquadramento dell'istituto. In passato, la fattispecie del conflitto …

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  • 5costituzionale
    Webit.It · https://www.filodiritto.com/
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Giurisprudenza+500

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  • 1Cass. civ., SS.UU., sentenza 09/08/2018, n. 20684
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA2 0 6 841 18 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto contratto d'opera - som- GIOVANNI MAMMONE - Primo Presidente ministrazione-azienda speciale comunale - - Presidente Sezione - STEFANO PETITTI forma del contratto - Presidente Sezione - Ud. 17/07/2018 - FRANCESCO TIRELLI PU R.G.N. 21409/2014 - Consigliere - ANDREA SCALDAFERRI Ca. 20684 - Rel. Consigliere - Rep. FRANCO DE STEFANO C.I ADRIANA DORONZO - Consigliere - ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA - Consigliere - -Consigliere - ALBERTO GIUSTI ENZO VINCENTI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 21409-2014 …
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    • contratti stipulati·
    • fondamento·
    • azienda speciale di ente pubblico territoriale·
    • necessità·
    • esclusione·
    • forma scritta·
    • contratti·
    • formazione·
    • pubblica amministrazione·
    • forma

  • 2Trib. Foggia, sentenza 12/09/2024, n. 2094
    Provvedimento: N. R.G. 5178/2019 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5178/2019 promossa da: (C.F. , con il patrocinio dell'avv. D'ARGENIO Parte_1 P.IVA_1 MATTEO MASSIMO ATTRICE contro C.F. ), Controparte_1 C.F._1 CONVENUTO CONTUMACE CONCLUSIONI La parte attrice ha concluso come da note scritte depositate. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La domanda è fondata e va pertanto accolta. ha convenuto in giudizio formulando le …
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    • giurisdizione arbitrale·
    • ricalcolo TAEG·
    • TAEG·
    • assicurazione facoltativa·
    • obbligatorietà assicurazione·
    • restituzione somme versate·
    • nullità clausole economiche·
    • art. 125 bis TUB·
    • art. 121 TUB·
    • credito al consumo

  • 3Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 02/09/2024, n. 7348
    Provvedimento: Pubblicato il 02/09/2024 N. 07348/2024REG.PROV.COLL. N. 08340/2020 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8340 del 2020, proposto da UR PR e ET GI PR, rappresentati e difesi dagli avvocati Ilaria Deluigi e Luca Saguato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Comune di Terzo, non costituito in giudizio; per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, Sezione Prima, n. 77 del 30 gennaio 2020. Visti il ricorso in appello e i relativi …
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    • cubatura edificabile·
    • principio di proporzionalità·
    • giurisdizione amministrativa·
    • preavviso di diniego·
    • inedificabilità·
    • accertamento di conformità·
    • vincolo di asservimento·
    • partecipazione procedimentale·
    • interpretazione atto unilaterale·
    • art. 10 bis L. n. 241/1990

  • 4Trib. Roma, sentenza 25/02/2025, n. 2884
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA Diciassettesima sezione civile – Sezione Specializzata in materia di Impresa in persona del Giudice, dott.ssa Stefania Garrisi e in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 27239 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 proposta da: con gli Avv.ti Francesco Panunzi ed Enrico Francolini Parte_1 ATTRICE E con gli Avv.ti Marco Pesenti e Giuseppe Caputi Controparte_1 CONVENUTO OGGETTO: contratto di mutuo fondiario CONCLUSIONI: come da note depositate per l'udienza del 23/10/2024 tenutasi “mediante lo scambio e il …
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    • CTU contabile·
    • procedibilità domanda·
    • art. 1815 c.c.·
    • spese assicurative·
    • ripetizione indebito·
    • mutuo fondiario·
    • usura·
    • tasso soglia usura·
    • art. 96 c.p.c.·
    • nullità clausola interessi

  • 5Trib. Gela, sentenza 28/01/2025, n. 51
    Provvedimento: N. 405/2020 R.G. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Gela Sezione Civile Il Tribunale ordinario di Gela, sez. civile, in funzione di giudice di appello nella persona della dott.ssa Stefania Sgroi, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa di appello n. 405/2020 R.G., promossa da (c.f. ), con il ministero dell'avv. Parte_1 C.F._1 Ferrara Carmelo Fabrizio APPELLANTE contro (c.f. ); Controparte_1 C.F._2 (p.i. ), in persona dei suoi procuratori p.t. (c.f. Controparte_2 P.IVA_1 Controparte_3 e (c.f. ), con il ministero dell'avv. Lo C.F._3 CP_4 C.F._4 Bianco Antonio APPELLATI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI (v. udienza del 30.10.2024, …
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    • art. 129 d.lgs. n. 209/2005·
    • contumacia·
    • contributo unificato·
    • convivenza·
    • art. 2697 c.c.·
    • assicurazione obbligatoria·
    • spese di lite·
    • parenti fino al terzo grado·
    • esclusione benefici assicurativi·
    • onere della prova
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Versioni del testo

  • Titolo I : Disposizioni generali sui procedimenti per l'adempimento degli obblighi comunitari
  • Art. 1. (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie) 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive delle Comunita' Europee comprese nell'elenco di cui all'allegato A alla presente legge. ((4)) 2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell' articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie congiuntamente ai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia e di concerto con i Ministri degli affari esteri di grazia e giustizia e del tesoro, qualora non proponenti.
    3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B alla presente legge sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perche'su di essi sia espresso, entro (( sessanta giorni)) dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. ((4))

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    AGGIORNAMENTO (4)
    La L. 22 febbraio 1994, n. 146 ha disposto (con l'art. 6, comma 5) che il termine di cui al comma 1 del presente articolo "per quanto attiene alle direttive di cui agli articoli 9, 14, 41, commi 1 e 2, 44, 45 e 65 della legge medesima, e' sostituito dal termine di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge."
  • Art. 2. (Criteri e principi direttivi generali della delega legislativa) 1. Salvi gli specifici criteri e principi direttivi dettati negli articoli seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 saranno informati ai seguenti principi e criteri generali:
    a) le amministrazioni direttamente interessate dovranno provvedere all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;
    b) nelle materie di competenza delle regioni a statuto speciale e ordinario e delle province autonome di Trento e di Bolzano saranno osservati l' articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86 , e l' articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ;
    c) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati della normativa da attuare saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse;
    d) saranno previste, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, salve le norme penali vigenti, norme contenenti le sanzioni penali e amministrative per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a tre anni, da comminare in via alternativa o congiunta, e della sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma fino a lire cento milioni. Le sanzioni penali saranno previste solo nei casi in cui le infrazioni alle norme di attuazione delle direttive ledano interessi generali dell'ordinamento interno, individuati in base ai criteri ispiratori degli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689 . La pena dell'ammenda sara' comminata per le infrazioni formali; la pena dell'arresto per le infrazioni che espongono a pericolo grave; la pena dell'arresto e dell'ammenda per le infrazioni che espongono a danno l'interesse protetto;
    e) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardino l'attivita' ordinaria delle amministrazioni statali o regionali potranno essere previste nei soli limiti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, in quanto non sia possibile far fronte con i fondi gia' assegnati alle competenti amministrazioni, si provvedera' a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183 , osservando altresi' il disposto dell' articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468 , introdotto dall' articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362 ;
    f) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni intervenute entro il termine della delega.