Sentenza 20 ottobre 2000
Massime • 1
L'articolo 640 bis cod. pen. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) prevede una figura autonoma di reato e non una circostanza aggravante del delitto di truffa di cui all'art. 640 dello stesso codice.
Commentario • 1
- 1. Il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubblicheGiovanni Tringali · https://www.studiocataldi.it/ · 20 marzo 2017
di Giovanni Tringali - La truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche è punita dall'art. 640-bis c.p. La dottrina maggioritaria, ma anche parte della giurisprudenza, considera la norma de qua non come una figura autonoma di reato, bensì una semplice "circostanza aggravante" della truffa semplice. D'altra parte, è di tutta evidenza che il legislatore si è limitato ad un richiamo per relationem all'art. 640 c.p., evitando l'indicazione espressa degli elementi costitutivi della norma che devono quindi considerarsi quelli propri della truffa semplice (artifici e raggiri, induzione in errore e connessa disposizione patrimoniale, ingiusto profitto dell'agente o di terzi, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/10/2000, n. 11077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11077 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dr. Nicola Zingale - Presidente - del 20/10/2000
" Alessandro Conzatti - Consigliere - SENTENZA
" HE Besson - Consigliere - N. 1945
" EP D'Errico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
" Luigi Fenu - Consigliere - N. 22.193/2000
Ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso proposto dal P.G. di Torino contro la sentenza 31.1.'00
resa da quel Tribunale nei confronti di: 1) FF EP, nato a
Saluzzo, il 13.4.1959; 2) EN HE, nato a [...], il
1^.3.1959; 3) FF MA, nato a [...], il [...]. Relazione
del Cons. Dr. EP D'Errico.
CONCLUSIONI
P.G. (De Sandro)= annullamento con rinvio della decisione impugnata.
DIFESA (Avv. Costa)= rigetto del ricorso.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Torino con la sentenza indicata in epigrafe ha prosciolto EP FF, HE EN e MA FF dal reato di cui all'art. 640 bis c.p., commesso nel mese di Marzo del 1991,
qualificando la fattispecie ivi descritta come circostanza aggravante del reato di truffa previsto dall'art. 640 s.c. e, conseguentemente,
ritenendo quest'ultimo estinto per prescrizione per effetto della concessione delle attenuanti generiche prevalenti.
Propone ricorso immediato il P.G. per erronea applicazione della legge penale, sostenendo che la citata norma configura un'ipotesi autonoma di reato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Sul tema si registrano due decisioni contrastanti di questa corte.
La prima (Sez. II, 15.10.1998, De Vita), invocata dal P.G. e disattesa dal giudice a quo, ritiene che "l'art. 640 bis c.p.
configura un'ipotesi autonoma di reato, al di là della non vincolante terminologia usata nella rubrica" e fonda tale orientamento sui seguenti fattori interpretativi: a) diversità
qualitativa del bene protetto rispetto alla fattispecie descritta dall'art. 640 c.p., poiché l'oggetto della tutela è costituito dalle risorse pubbliche destinate ad incentivare l'economia; b)
collocazione della norma in un articolo apposito, anziché
all'interno dell'art. 640 cpv. s.c.; c) previsione della sola pena detentiva, da cui - ove si accedesse alla tesi opposta -
discenderebbe l'effetto evidentemente incongruo di dovere applicare congiuntamente le pene detentiva e pecuniaria (di cui all'art. 640)
in conseguenza del giudizio di equivalenza o prevalenza di eventuali circostanze attenuanti concorrenti;
d) introduzione della figura giuridica in esame nell'ambito di un contesto normativo - la legge
19.3.1990 n. 55 - diretto a contrastare la delinquenza mafiosa e altre gravi forme di pericolosità sociale, dal che la conclusione secondo cui il legislatore "ha inteso colpire con previsione ad hoc e non con una mera circostanza aggravante un fenomeno delittuoso,
spesso (ancorché non esclusivamente) legato alla criminalità
organizzata".
La seconda pronuncia (Sez. II, 8.3.'00, Volpe ed altri)
individua nel rapporto di specialità (tanto più evidente, se si considera l'indicazione per relationem degli elementi costitutivi) e nella formulazione letterale della rubrica dell'art. 640 bis le ragioni che, invece, conferirebbero a tale fattispecie la natura di elemento accessorio.
2.- Va premesso che la questione in esame si pone allorché il dato fattuale contemplato attiene alla condotta o ad altri elementi del fatto tipico integranti una fattispecie incriminatrice, talché
fra le due previsioni intercorra un rapporto di specialità del tipo
"per coincidenza tra fattispecie e sottofattispecie" (infatti, ove si tratti di circostanza estrinseca, si è sicuramente in presenza di un elemento accessorio;
mentre il rapporto di specialità del tipo "per coincidenza tra fattispecie ed elemento costitutivo di altra fattispecie" produce soltanto figure autonome di reato).
Orbene, all'interno della predetta ipotesi, ove non soccorrono indicazioni formali espresse, l'individuazione della natura costitutiva o accidentale del fatto è affidata ai consueti criteri esegetici (funzionalità, nomen iuris, interpretazione storica,
interpretazione sistematica ecc.), tenendo tuttavia presente che un solo indice non può generalmente ritenersi sufficiente a giustificare l'una o l'altra conclusione, come sottolinea unanimemente la Dottrina.
3.- Alla luce di tali premesse, il collegio ritiene di dovere aderire al primo indirizzo.
Ferma restando la complessità del problema, la sentenza "Volpe"
non può essere condivisa laddove implicitamente considera come elemento sintomatico fondamentale la relazione di specialità, atteso che quest'ultima costituisce soltanto, come detto, la pre-condizione del sorgere del problema stesso. Infatti l'ordinamento conosce fattispecie pacificamente qualificate come reati autonomi nonostante l'esistenza di tale relazione (basta pensare all'abolito reato di oltraggio a un p.u. rispetto all'ingiuria). Resta l'argomento del nomen iuris che, tuttavia, non appare da solo sufficiente a supportare rinterpretazione, soprattutto se confrontato con la pluralità delle convergenti considerazioni di segno opposto della sentenza "De Vita", riconducibili ai restanti profili esegetici.
Particolare rilevanza, secondo il collegio, riveste quella riportata sub "c". A parte l'evidenziata incongruenza che deriverebbe
- in connessione con l'eventuale conseguente operazione di bilanciamento - dall'attribuire alla norma carattere circostanziale,
risulta estremamente significativa in sè, ai fini che qui interessano, la scelta di non comminare la pena pecuniaria nonostante la collocazione topografica della disposizione. Non può sfuggire come ciò elevi il tasso etico della fattispecie, attenuando il momento strettamente "economico" dell'offesa ed esaltando la più
profonda lesione "istituzionale" dei valori socio-politici protetti.
In sintesi, il circuito semantico innescato dall'evidenziato profilo sanzionatorio rivela un particolare spessore axiologico della ratio legis, che sarebbe contraddittoriamente impoverito dalla natura meramente accessoria della fattispecie;
e ciò sia dal punto di vista fisionomico che degli effetti radicalmente antitetici conseguentì
all'eventuale giudizio di comparazione.
Del resto, la volontà del legislatore di creare una figura autonoma d'illecito penale traspare anche dal verbale del 5 Dicembre
1989 della II Commissione parlamentare, dove si indica espressamente la "necessità di prevedere... una fattispecie che comprenda quel terreno di illiceità costituito dalle truffe ai danni degli organismi comunitari... ". Tanto più se si considera che, fino a quel momento, quelle stesse condotte erano state (ugualmente)
perseguite, proprio ai sensi dell'art. 640 cpv. c.p.; ragion per cui sarebbe stato del tutto ultroneo enuclearle dalla predetta norma al solo scopo di fame oggetto di una previsione (inutilmente autonoma)
d'identica natura e, per di più, cancellando la sanzione pecuniaria precedentemente applicabile.
A quest'ultimo riguardo non va taciuto che il diritto positivo non sembra conoscere casi in cui l'applicazione di un'aggravante ad efficacia speciale si sostanzi nell'amputazione di una delle due
"specie" di sanzioni che, invece, sono previste congiuntamente per l'ipotesi-base, ancorché la stessa sia bilanciata dall'inasprimento della pena superstite.
Infine, ricordato che, fra gli indici che si deducono a sostegno della natura circostanziale della norma, figura anche il fatto che vi
è prescritta la procedibilità d'ufficio, il collegio ritiene che l'argomento costituisca - invece - un'ulteriore riprova dell'autonomia della figura in esame dall'art. 640 c.p., osservandosi che, nel caso contrario, la precisazione sarebbe stata superflua, dal momento che, per la truffa aggravata, la detta procedibilità
d'ufficio era già prevista.
4.- L'accoglimento della tesi del P.G. ricorrente elide il presupposto logico giuridico della decisione impugnata che, pertanto,
va annullata con rinvio alla Corte d'Appello di Torino, la quale si atterrà al principio secondo cui l'art. 640 bis c.p. configura un'ipotesi autonoma d'illecito penale e non una circostanza aggravante ad efficacia speciale del reato di truffa previsto dall'art. 640 s.c..
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata e ordina trasmettersi gli atti alla C.A. di Torino per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2000