Sentenza 4 febbraio 2009
Massime • 1
Il termine per l'applicazione dell'indulto va individuato, ove sia incerto il tempo di commissione del reato, in favore del condannato, sulla base del principio "in dubio pro reo".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/02/2009, n. 5954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5954 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 04/02/2009
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 113
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 037784/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di CHIETI;
nei confronti di:
1) TE CA, N. IL 23/03/1976;
avverso SENTENZA del 29/07/2008 TRIB. SEZ. DIST. di ORTONA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAPOZZI RAFFAELE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTO E DIRITTO
con sentenza del 29.7.08 il Tribunale di Chieti, sezione distaccata di Ortona, ha ritenuto TE LU penalmente responsabile del reato di cui al capo a) della rubrica (artt. 81 e 660 c.p.: molestie e disturbo a PA AN Assunta mediante l'invio di continui sms dal contenuto ingiurioso e minatorio) e lo ha condannato alla pena di Euro 300,00 di ammenda, interamente condonata. Con la medesima sentenza il Tribunale di Chieti, sezione distaccata di Ortona, ha dichiarato il non luogo a procedere nei confronti del medesimo imputato per i reati di cui ai capi b) e c) della rubrica (rispettivamente: reato di ingiuria di cui agli artt. 81 cpv. e 594 c.p.; reato di minaccia di cui agli artt. 81 c.p.v. e 612 c.p.), per essere detti reati estinti per intervenuta remissione di querela. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione il P.M. presso il Tribunale di Chieti, deducendo violazione di legge con riferimento all'applicazione dell'indulto disposto dal Tribunale di Chieti, sezione distaccata di Ortona, atteso che l'indulto concesso con L. 31 gennaio 2006, n. 241 si riferiva ai reati commessi fino al 2.5.06,
mentre invece il reato di cui agli artt. 81 cpv. e 660 c.p. era stato posto in essere, in continuazione, per tutto il mese di maggio 2006, come precisato anche nel capo d'imputazione e quindi anche per un tempo successivo al termine utile per godere del beneficio anzidetto.
La sentenza impugnata doveva pertanto essere annullata con riferimento all'applicazione del condono.
Il motivo di ricorso proposto dal P.M. presso il Tribunale di Chieti va respinto siccome infondato.
Il reato di cui agli artt. 81 cpv. e 660 c.p., per il quale l'imputato è stato condannato, è stato indicato come commesso in Ortona nel maggio 2006. Ora, dall'esame del capo d'imputazione e dal contesto della sentenza emessa dal Tribunale di Chieti, sezione distaccata di Ortona, non è possibile evincere con qualche ragionevole fondamento per quanto tempo si siano protratti le molestie ed i disturbi cagionati dall'imputato alla p.o. mediante l'invio di s.m.s. con il cellulare;
e nulla esclude che la reiterazione degli episodi sia riferibile ad un solo giorno, ovvero a due giorni contigui. In tale quadro, appare applicabile alla specie l'orientamento di questa Corte, secondo cui, in caso di incertezza del "tempus commissi delicti", determinato, come nel caso di specie, dall'imprecisione delle risultanze processuali, il termine per l'applicazione del beneficio dell'indulto dev'essere calcolato in favore dell'imputato, in base al principio che il dubbio sulla sussistenza dei presupposti per l'applicazione di un beneficio, quale è certamente quello dell'indulto, va risolto nel senso della sua affermazione anzicché in quello della sua negazione, posto che anche per detto beneficio deve trovare applicazione il principio "in dubio pro reo" (cfr., per casi analoghi, Cass. 2^ 14.3.97 n. 6476; Cass. 4^ 9.5.03 n. 37432). Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2009