Sentenza 2 marzo 2001
Massime • 2
La delibera di aumento del capitale sociale fondata sulla consapevole falsità dei presupposti di fatto realizza un insanabile contrasto con la norma di ordine pubblico diretta a conservare, anche a tutela dei terzi, la veridicità dei presupposti dell'agire sociale ed è pertanto nulla ai sensi dell'articolo 2379 cod. civ.; in tali ipotesi non è utilizzabile lo strumento di correzione di cui all'articolo 2343 ultimo comma cod. civ. che ha la funzione di rimedio interno ai meri errori della stima effettuata ai sensi dell'articolo 64 cod. proc. civ. (nella specie la S.C. ha confermato la sentenza dichiarativa della nullità della delibera con cui era stato aumentato il capitale sociale da lire 900 milioni a lire 1.8 miliardi mediante conferimento di un'azienda comprendente un immobile nella cui stima non era stata valutata l'incidenza di un'ipoteca per lire 1 miliardo).
L'autorizzazione a promuovere un'azione giudiziaria, conferita, ex artt. nn. 25, 6, e 31 Legge Fall., dal giudice delegato al curatore, copre, senza bisogno di specifica menzione, tutte le possibili pretese ed istanze strumentalmente pertinenti al conseguimento del previsto obiettivo principale del giudizio cui l'autorizzazione si riferisce (nella specie è stata ritenuta compresa la facoltà di formulazione di riserva di ricorso per cassazione avverso la sentenza non definitiva emanata in sede d'appello).
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 4712 del 14https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. II, 14/02/2022, (ud. 26/10/2021, dep. 14/02/2022), n.4712 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MANNA Felice – Presidente – Dott. CARRATO Aldo – Consigliere – Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere – Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere – Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 11757-2016 proposto da: D.G., D.S., e DO.ST., rappresentati e difesi dall'Avvocato MICHELE SESTA, dall'Avvocato LUIGI ALBISINNI, per procura in calce al ricorso; – ricorrente – contro DO.GI.PI., in proprio e rappresentato e difeso dall'Avvocato GUIDO FRANCESCO ROMANELLI, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 02/03/2001, n. 3052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3052 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PELLEGRINO SENOFONTE - Presidente -
Dott. VINCENZO FERRO - Consigliere -
Dott. UGO VITRONE - Consigliere -
Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI - Consigliere -
Dott. LUIGI MACIOCE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 3940/99 proposto da:
TT OS, elettivamente domiciliato in Roma, via G. Avezzana 6, presso l'avv. Adolfo Di Majo, che lo rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso
- ricorrente -
contro
Fallimento ITALPETROLI s.p.a. in persona del curatore avv. Bruno Manzella, elettivamente domiciliato in Roma, via XX Settembre 3, presso l'avv. Bruno Sassani che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al controricorso
- controricorrente -
Nonché sul ricorso iscritto al n. 6758/99 proposto da:
Fallimento ITALPETROLI s.p.a. in persona del curatore avv. Bruno Manzella, dom.to, difeso e rapp.to c.s.
- ricorrente incidentale -
Contro
TT OS, dom.to, rapp.to e difeso c.s.
- controricorrente a ricorso incidentale -
il primo avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 3317 del 10.11.98. ed il secondo avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 3434 del 5.11.96. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10.11.00 dal Relatore Cons. Dott. Luigi Macioce;
Udito l'avv. Di Majo che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e l'inammissibilità o il rigetto dell'incidentale;
Udito l'avv. Sassani che ha concluso per la reiezione del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale. Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Nardi che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'inammissibilità, o in subordine per l'accoglimento, del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione dell'8.2.93 TT OS conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Roma il fallimento della spa ITALPETROLI al fine di ottenere la pronunzia di nullità della delibera assembleare 18.12.80, con la quale il capitale era stato aumentato da lire 900.000 a lire 1.830.000.000 - mediante il conferimento di una azienda commerciale di sua proprietà comprendente un immobile nella stima del cui valore non era stata valutata l'incidenza dell'ipoteca su di esso, per lire 1.000.000.000, gravante - nonché allo scopo di conseguire, dopo la dichiarazione di nullità del conferimento, la restituzione del bene ed il ristoro dei danni. Costituitasi la curatela, che deduceva la mera annullabilità del conferimento e la prescrizione del diritto restitutorio, il Tribunale rigettava le domande del IO affermando che l'eccessiva valutazione dei beni conferiti non comportava la nullità del deliberato ma l'applicazione del disposto dell'art. 2343 c.c. e che, in ogni caso, la domanda di restituzione era prescritta.
Proposta impugnazione dal IO e costituitosi il fallimento, la Corte d'Appello di Roma con sentenza 5.11.96 accoglieva il gravarne diretto alla affermazione della nullità assoluta della delibera 18.12.80 e, sull'assunto che la vicenda de qua ben dovesse essere ricondotta alla ipotesi di illiceità di cui all'art. 2379 c.c., dichiarava la nullità della delibera stessa provvedendo - con pedissequa ordinanza - alla istruzione delle altre domande. Con sentenza 10.11.98 la Corte di Roma definiva il giudizio confermando la sentenza appellata quanto alla reiezione delle domande restitutorie e risarcitorie del IO. Affermava la Corte in motivazione:
che il Tribunale aveva provveduto sulla domanda restitutoria dando della reiezione una ratio decidendi autonoma da quella della reiezione della domanda di nullità del deliberato;
che infatti i primi giudici avevano affermato che tale domanda era comunque prescritta al sensi degli artt. 1422-2379 c.c. anche in termini di corso decennale;
che il Collegio non era vincolato alla ordinanza istruttoria accoppiata alla sentenza non definitiva 5.11.96; che pertanto il ridetto capo della sentenza - del tutto autonomo e sul quale si era incentrato il dibattito processuale - lungi dal considerarsi come mero obiter dictum si sarebbe dovuto tempestivamente impugnare con l'appello e non già con un irrituale motivo aggiunto nella conclusionale;
che pertanto tale richiesta tardiva era da respingere, per effetto della dichiarata prescrizione. Per la cassazione della sentenza 10. 11.98 - notificata il 7.1.99 - ha proposto ricorso IO OS con atto del 18.2.99 contenente un solo motivo. La curatela del fallimento RO ha notificato in data 29.3.99 controricorso in esso articolando ricorso incidentale avverso la sentenza 5.11.96 (contro la quale aveva elevato riserva di ricorso per cassazione). Il IO ha notificato il 4.5.99 controricorso avverso tale impugnazione incidentale. Entrambe le parti, depositate memorie illustrative, hanno discusso oralmente le causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I due ricorsi, principale ed incidentale, sebbene proposti avverso due sentenze distinte (la non definitiva del 5.11.96 e la definitiva del 10.11.98), ben possono essere riuniti, in applicazione analogica dell'art. 335 c.p.c., secondo l'indirizzo consolidato di questa Corte (tra le più recenti cfr. cass. 6854/96 - 9288/95 - 8922/94) che il Collegio condivide.
Ritiene il Collegio che l'esame, e la valutazione, delle due impugnazioni riunite possa svolgersi secondo criteri di pregiudizialità logico-giuridica, posto che l'impugnazione incidentale - formulata senza alcun condizionamento all'esito dell'impugnazione principale - attinge la prima sentenza emessa sulla questione della nullità del deliberato assembleare, questione logicamente precedente le domande restitutorie-risarcitorie decise dalla seconda, e definitiva, pronunzia (domande che in quella declaratoria di nullità trovavano il proprio titolo). E, a sua volta, l'esame dell'impugnazione incidentale deve prendere le mosse dalla valutazione dei rilievi e delle eccezioni di inammissibilità sollevate dal IO, nel controricorso a r.l. e nel corso delle discussione orale, sotto tre distinti profili.
1. Sotto un primo profilo, non ha fondamento il rilievo (formulato in discussione orale dalla difesa del IO) dell'ostacolo costituito alla impugnazione incidentale RO dalla norma di cui all'art. 371 c.p.c., autorizzante il ricorso incidentale tardivo soltanto avverso la stessa sentenza attinta dalla impugnazione principale. Ed infatti questa Corte, con numerosi condivisibili pronunziati, ha avuto modo di affermare che la legittimazione a tale impugnazione sussiste anche relativamente alla sentenza non definitiva oggetto di gravame differito le volte in cui il soccombente - autore di tale riserva - e risultato vittorioso in sede di definitiva decisione, veda le statuizioni di quest'ultima essere impugnate dalla controparte in via principale, posto che è solo con tale impugnazione che può sorgere l'interesse a gravare le statuizioni sulle quali si era formulata riserva (Cass. 5001193 - 48417192 - 1452/91).
2. Sotto il secondo profilo, posto in controricorso dal IO con riguardo alla pretesa inosservanza, nel ricorso incidentale, dell'onere di conferire mandato defensionale attraverso procura speciale ai sensi dell'art. 83 c.p.c., vi è solo da rilevare - in dissenso dai rilievi in discorso - che l'innovazione introdotta dall'art. 1 della legge 141/97 consente di ritenere apposta in calce al ricorso qualsivoglia procura che - come nella specie - sia apposta su foglio separato sol materialmente congiunto con il testo del ricorso e ciò tutte le volte in cui - e tale è il caso sottoposto - non sia stato materialmente possibile utilizzare l'ultimo foglio dell'atto, completato dal testo antescritto. Ed in tal senso si è ripetutamente espressa questa Corte (Cass. 8649/98; cfr. anche 288/99 - 11/00 - 5126/00). Quanto alla pretesa assenza, nella procura in disamina, di un riferimento specifico al ricorso avverso (il numero di R.G.), essa è da escludere recisamente, posto che, come ripetutamente affermato da questa Corte, è la stessa apposizione topografica, attuata in osservanza della novellata previsione normativa, a fondare la presunzione di riferibilità al ricorso cui accede ed al procedimento nel quale confluisce (Cass. 5126/00- 46/00 - 11/00 - 1192199 - 8906/98).
3. Sotto il terzo profilo, poi, non ha fondamento il rilievo per il quale l'impugnazione sarebbe tardiva per inefficacia della riserva di ricorso per cassazione, questa essendo stata a suo tempo apposta da difensore nominato dal curatore al proposito non autorizzato ai sensi degli artt. 25 n. 6 e 31 L.F. Va invero rammentato, da un canto, che l'autorizzazione del G.D. (nella specie concessa per la costituzione nel giudizio di appello) copriva tutte le pretese, istanze, richieste strumentali all'obiettivo perseguito nel giudizio autorizzato (Cass. 4310/97 - 12904/95 - 9035/95 - 3453/86) e, dall'altro canto, che, se in detta autorizzazione non poteva non ritenersi compresa anche, la facoltà di proporre impugnazione incidentale dipendente (Cass. 7492/86), a maggior ragione doveva, e devesi, ritenere compresa la mera formulazione di riserva, trattandosi di atto a finalità conservativa dell'esercizio di un futuro, e non attuale, diritto di impugnare.
Disattese, quindi, le obiezioni alla stessa ammissibilità del ricorso del fall.to RO, può procedersi all'esame congiunto dei due - connessi - motivi dell'impugnazione. La sentenza 5.11.96 della Corte di Roma viene fatta segno a censure, per avere quel Giudici:
A) in violazione degli artt. 2377-2379-2343 c.c., ricondotto la sottoposta ipotesi di illiceità del deliberato, per indebita sopravvalutazione del conferimento, a caso di nullità della delibera là dove si sarebbe dovuta fare applicazione, con esito negativo nella specie, dello strumento specifico della revisione di stima regolato nel procedimento di cui all'art. 2343 c.c;
B) in violazione degli articoli suddetti, e dell'art. 2423 c.c., comunque presunto la sussistenza della nullità, senza indagare se la sopravvalutazione costituisse effettivo pregiudizio alla veridicità dei presupposti della delibera di aumento di capitale. Le censure testè sintetizzate sono non condivisibili. La Corte territoriale ha fatto applicazione al deliberato RO s.r.l. 18.12.80 della sanzione di nullità di cui all'art. 2379 c.c.
ravvisando nella consapevole falsità dei presupposti dell'aumento di capitale un insanabile contrasto con la norma di o.p. diretta a conservare - anche a tutela dei terzi - la veridicità dei presupposti dell'agire sociale ed al contempo assegnando allo strumento di correzione di cui all'art. 2343 c.c. - promosso, entro breve termine, da amministratori e sindaci - la funzione di rimedio interno e celere ai meri errori della stima effettuata ex art. 64 c.p.c. Ebbene, pare al Collegio che la riferita applicazione, e non applicazione, delle norme m discorso ad una fattispecie motivatamente - ed incontestatamente - valutata sia immune da errori. Ed infatti, ed in primo luogo, se la nullità dei deliberati ex art. 2379 c.c. è stata da questa Corte riferita al contenuto sostanziale della deliberazione, la sua cornice di riferimento è stata collocata nella salvaguardia dell'osservanza delle norme primarie dirette ad impedire deviazioni dallo scopo economico pratico del rapporto di società (Cass. 4323/94 e 3458/93), in tal guisa delineandosi le condizioni al cui ricorrere lo stesso deliberato assembleare - in quanto fonte della predetta intollerabile deviazione - deve essere colpito da nullità. E tal sanzione è stata applicata proprio alle deliberazioni di riduzione od aumento del capitale sociale dell'assemblea di una s.r.l. che fossero fondate su presupposti materiali in concreto insussistenti, perché artificiosamente prospettati dagli amministratori allo scopo di ledere la partecipazione di un socio (Cass. 6491/80). Quanto al procedimento delineato dall'art. 2343 3^ e 4^ comma c.c. esso è in dubbio strumento - di celere ma limitata attuazione - per ricondurre al vero il rapporto valore del bene- valore di stima-aumento di capitale le volte in cui amministratori o sindaci abbiano elementi per ritenere dubbia la corrispondenza tra i due valori e sospetta la relazione di stima. Ed è indubbio, come pur assai di recente da questa Corte affermato, che la veridicità della relazione di stima sia statuita anche a tutela dell'interesse dei futuri soci e dei creditori tutti a che permanga la garanzia costituita dalla riferita corrispondenza (Cass, 1240/00). Ma è altrettanto indubbio che lo strumento di verifica e riequilibrio in discorso, rimesso alla iniziativa degli amministratori e sindaci nel breve termine semestrale e senza alcun riferimento alla deliberazione che quei valori squilibrati abbia assunto, non interferisca in alcun modo con l'ipotesi di un pieno coinvolgimento dello stesso deliberato assembleare - e per il suo condiviso "contenuto sostanziale" (Cass. 3458/93 cit) - nella falsità dei suoi presupposti materiali, ipotesi che non può non essere pienamente ed incondizionatamente regolata dall'art. 2379 c.c., disposizione a contenuto ben più ampio e, al contempo, ad oggetto ben più specifico di quella posta nel ridetto art. 2343 c.c. (con la quale non si pone in termini di esclusione ma solo in relazione di concorrenza ed alternatività). Ed una volta che, nel concreto, il Giudice del merito abbia ravvisato - come nella specie - sussistente il vizio del deliberato, per la condivisa assunzione, a presupposto dell'aumento di capitale, di un valore enormemente sovrastimato, in tal vicenda ravvisando il concreto grave pregiudizio all'integrità dello scopo sociale, non si scorge qual altra verifica di pregiudizio si sarebbe dovuta fare prima di applicare la doverosa sanzione di nullità (tampoco assumendo rilievo, in totale difetto della denunzia di un vizio di motivazione, anche la mancata considerazione della vicenda di fatto della successiva cancellazione dell'ipoteca della quale parla il ricorrente incidentale). E sulla base delle esposte considerazioni entrambi i motivi della esaminata impugnazione devono essere respinti.
Venendo, quindi, all'esame dell'impugnazione del IO, si rileva che con l'unico motivo il ricorrente denunzia la violazione dell'art. 329 2^ comma c.p.c., per avere la Corte di merito ritenuto preclusa la cognizione della doglianza sulla domanda restitutoria per effetto della sua mancata, espressa e tempestiva, impugnazione, sì da far ritenere formata - al proposito - acquiescenza. Ad avviso del IO i Giudici d'appello avrebbero erroneamente ravvisato nella sentenza del Tribunale la presenza di due distinte decisioni (una delle quali afferente l'infondatezza della domanda restitutoria-risarcitoria) nel mentre, a ben leggere la motivazione della prima sentenza, si sarebbe dovuta evincere la totale dipendenza della pronunzia di rigetto delle istanze restitutorie da quella di reiezione della richiesta di invalidazione del deliberato, con la conseguenza per la quale sarebbe stato sufficiente - come in realtà fatto - impugnare quest'ultima reiezione per considerare interamente devoluta la cognizione della censura sulla prima.
Ad avviso del IO - infine - una diversa interpretazione avrebbe comportato, come accaduto, l'insanabile contrasto con la sentenza non definitiva 5.11.96 che ebbe a decidere la remissione sul ruolo della causa al solo fine di accertare il corso prescrizionale e quindi accertando che la eccezione fosse conoscibile.
Le censure esposte sono, sotto ogni profilo, infondate. Questa Corte, nella chiarificazione del concetto di capi causalmente collegati - necessaria per accertare, o negare, l'estensione dell'appello sul capo presupposto al capo presupponente - ha avuto ripetutamente modo di chiarire che il collegamento si ravvisa se si accerti l'intimo ed inscindibile legame tipico del nesso logico tra principale ed accessorio ove il secondo trovi solo nel primo il proprio antecedente logico o dei primo rappresenti il necessario sviluppo (Cass. 1422/00 - 2747/98 - 6494/88), con la conseguenza per la quale l'esclusione del nesso in discorso equivale alla affermazione della autonomia della smigola statuizione e della necessità di una sua, specifica e tempestiva, impugnazione onde evitare l'acquiescenza di cui all'art. 329 comma 2^ c.p.c. E su tali premesse l'interpretazione che la sentenza impugnata ha dato della pronunzia del Tribunale di Roma, in essa individuando una autonoma statuizione reiettiva della domanda restitutoria avente una ragione affatto indipendente da quella correlata alla invalidità del deliberato assembleare (e da tal autonomia derivando la constatazione della mancanza della necessaria- specifica-impugnazione), appare certamente condivisibile. Il Tribunale, infatti, ha certamente tratto dalla reiezione della richiesta di invalidazione del deliberato la conseguenza del rigetto della domanda restitutoria ("... segue il rigetto ... della ulteriore domanda di restituzione ...") ma ha a tal capo giustapposto - con estrema chiarezza e diffusione di argomenti - una statuizione diretta ad evidenziare l'esistenza di una autonoma e distinta ragione di reiezione della domanda stessa, quella afferente la prescrizione irrimediabilmente maturata, una ragione che avrebbe avuto permanente fondamento anche ove si fosse diversamente opinato sul capo afferente la invalidazione e che avrebbe dimostrato, ove non singolarmente denunziata, una specifica forza di resistenza agli effetti della riforma di tal capo. E che di autonoma statuizione si ebbe a trattare e non - come assume il IO - di mero argomento inserito "ad abuntantiam" in un contesto autosufficiente, è attestato dalla ampiezza del testo motivazionale (13 righe), dalla pertinenza e completezza della disamina dei riferimenti normativi (il rinvio che l'art. 2379 c.c. opera all'art. 1422 c.c.) e fattuali (le date del 18.12.80 e dell'8.2.93), dalla valutazione dell'ipotesi più estesa della prescrizione decennale, sì da far ritenere di tutta evidenza la volontà di quei Giudici di affiancare al capo reiettivo, in mera consecuzione logico-giuridica rispetto all'antecedente, altro capo che trova al suo interno la propria autonoma giustificazione. Nè, si badi, alla testè condivisa affermazione di autonomia del capo fa ostacolo alcuna contraria statuizione nella pronunzia 5.11.96, contenente - ad avviso dei IO - implicita reiezione della ipotesi di acquiescenza ex art. 329 comma 2^ c.p.c. là dove ebbe a rimettere sul ruolo al solo fine di decidere le questioni del corso prescrizionale. Ed invero, ed al di là delle irrilevanti opinioni del primo Collegio giudicante in appello, non è dato rinvenire, nella pronunzia non definitiva, statuizione alcuna sull'eccezione alla domanda restitutoria ne' sulla sua conoscibilità in assenza di acquiescenza parziale, avendo quei Giudici sol constatato che la prescrizione era stata eccepita, che i primi Giudici avrebbero soltanto "per inciso richiamato il problema" e che in tal quadro pareva opportuno chiarire "alcuni aspetti della vicenda", in tal guisa bensì esplicitando distinti argomenti ma in alcun modo da essi traendo ragione per un intervento decisorio sulla questione irrisolta e soltanto enunciandoli per palesare l'opportunità di un ulteriore corso "... per ogni altra statuizione sugli altri aspetti della controversia" (pag. 8).
Dalla reiezione di entrambi i ricorsi discende la opportunità di una compensazione integrale tra le parti delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte di Cassazione Riuniti i ricorsi, li rigetta entrambi e compensa tra le parti per intero le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 10 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2001