Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 10/03/2025, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
n. 846/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati: dott. Giovanni SGAMBATI Presidente dott. Leonardo SCIONTI Consigliere rel. dott.ssa Chiara ERMINI Consigliere ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 10.05.2021 al n.846 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2021 avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 2458/2020 del 10/11/2020
promossa da
, elettivamente domiciliato in Pontassieve (FI), Via Znojmo, 72, Parte_1 presso e nello studio dell'Avv. Katiuscia Masi che lo rappresenta e difende come da mandato allegato
- appellante -
contro elettivamente domiciliata in Roma, Via Tacito, 84, presso e Controparte_1 nello studio dell'Avv. Salvatore Lorefice che lo rappresenta e difende come da mandato allegato
- appellato -
avente ad oggetto: opposizione a precetto.
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, - in via preliminare: concedere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, per i motivi esposti in narrativa, ai sensi degli artt. 351, comma 2, e 283 c.p.c.; - in via principale: in accoglimento dell'appello, riformare, per i motivi sopra esposti, la sentenza n. 2458/2020 emessa dal Tribunale di Firenze nel procedimento N.R.G. 5958/2019 dal Giudice Dr. Stefano Guglielmi, depositata in data 10.11.2020 e non notificata e, pertanto dichiarare nullo, illegittimo e/o inesistente e quindi inefficace il titolo esecutivo notificato prima e contestualmente all'atto di precetto oggi opposto per i motivi dedotti in narrativa e per l'effetto dichiarare l'inefficacia del precetto notificato in data 29 marzo 2019; - in tesi: nella denegata ipotesi in cui l'Ill.ma Corte adita ritenesse valido e legittimo il titolo azionato da parte opposta Voglia: 1) dichiarare l'inesistenza del titolo in relazione alla richiesta di rimborso delle spese straordinarie anticipate e per l'effetto sospendere l'efficacia esecutiva del precetto limitatamente all'importo di € 639,67; 2)
Accertato e dichiarato che il sig ha corrisposto per il periodo agosto 2013 – Pt_1
marzo 2019 una somma superiore a quella precettata dalla Sig.ra di € CP_1
5.844,50 ovvero la diversa somma maggiore o minore tenuto conto dell'istruttoria, sospendere l'efficacia esecutiva del precetto limitatamente all'importo di €
5.844,50=...”. - Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi…”; successivamente, in comunicazione in data 04.02.2025: “… RINUNCIA alla presente procedura e per l'effetto CHIEDE che venga dichiarata l'estinzione del procedimento.…”; per l'appellata “…Piaccia all'Ecc.ma Corte di CP_2
Appello adita: in via preliminare: - rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività; nel merito: - rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in narrativa, e confermare la sentenza impugnata;
- con vittoria di spese e compensi di giudizio…”.
2 - FATTO E DIRITTO -
I. Il fatto e il giudizio di primo grado. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Firenze, Parte_1
in opposizione a precetto notificato il 23.04.2019 per somma Controparte_1
complessiva di € 28.464,29 di cui € 27.365,00 a titolo di mantenimento prole e contributo canone locazione;
€ 639,67 a titolo di quota parte spese straordinarie;
€
459,62 per competenze precetto, il tutto relativamente a titolo giudiziale consistente nel decreto di modifica delle condizioni di separazione reso dal Tribunale di Roma in data 23.10.2013, avverso ricorso congiunto dei coniugi. L'opponente deduceva: 1)
mancanza del titolo esecutivo notificato contestualmente all'atto di precetto ovvero utilizzo di un titolo esecutivo non più efficace;
2) carenza del titolo esecutivo in merito alle spese straordinarie indicate in precetto;
3) erroneità del precetto in ordine al quantum richiesto a titolo di contributo al mantenimento e locazione. formulava altresì istanza di sospensione dell'esecutività del titolo ex art. 615/1 Pt_1
c.p.c. adducendo la pendenza avanti al Tribunale di Roma del procedimento di divorzio con modifica delle condizioni economiche. Si costituiva in quella sede la quale resisteva alla domanda chiedendone il rigetto perché Controparte_1
infondata in fatto e in diritto. Deduceva la perfetta efficacia del titolo azionato;
la legittimità di tutte le spese straordinarie in seguito alla notifica dell'omologa di separazione, nonchè dell'atto di precetto. Deduceva altresì l'inadempimento del in ordine al pagamento del mantenimento ordinario. La causa era riservata in Pt_1
decisione in esito ad istruttoria solamente documentale. Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Firenze così decideva:“…rigetta - l'opposizione a precetto svolta da nei confronti di letti ed Parte_1 Controparte_1
applicati gli artt. 91 e ss cod. proc. civ. e 133 D.P.R. n. 115/2002, condanna -
a rimborsare in favore dello le spese processuali del Parte_1 CP_3
presente giudizio che liquida tenuto conto di quanto previsto dal D.M. n. 37/2018 in complessivi EURO 1.986,00, di cui EURO 405,00 per la fase di studio della controversia, EURO 287,00 per la fase introduttiva del giudizio, EURO 602,00 per la
3 fase istruttoria ed EURO 692,00 per la fase decisionale, oltre 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, CPA ed IVA se e come dovuta in ragione del regime fiscale applicabile…”.
II. Il giudizio di appello. Appellava la sentenza Fedeli con due specifici motivi. 1) Erronea, omessa o insufficiente motivazione, nonché violazione dell'art. 480 c.p.c.; 2) Erronea valutazione delle istanze istruttorie in particolare l'erronea valutazione delle ricevute di versamento che erano state prodotte dal che Pt_1
provavano, al contrario, l'avvenuto adempimento. Proponeva inoltre l'istanza di sospensione della esecutorietà della sentenza. Deduceva infine la notifica alle parti della sentenza n. 14584/2021 del Tribunale di Roma avente ad oggetto le condizioni di divorzio. Si costituiva l'appellata la quale, a sua volta, CP_1
contestava tutto quanto dedotto da parte appellante in quanto infondato in fatto e in diritto, riportandosi alla motivazione della sentenza impugnata e riproponendo le difese già svolte in primo grado, assorbite dalla decisione. Senza ulteriore istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte, previa concessione dei termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
III. La rinuncia agli atti dell'appellante. L'estinzione del giudizio. Con la comunicazione depositata successivamente alla scadenza dei termini per le repliche e sopra indicata in conclusioni, l'appellante dava atto di quanto segue: “…nelle more
è intervenuta trattativa tra le parti per la definizione bonaria della vicenda;
Tutto ciò premesso, il Sig. rinuncia alla presente procedura e per l'effetto Parte_1
chiede che venga dichiarata l'estinzione del procedimento…”. L'istanza – da valutarsi alla stregua di rinuncia agli atti del giudizio – può essere accolta, tenuto conto che l'appellata non svolgeva alcun appello incidentale avverso la sentenza impugnata da controparte e che pertanto essa non ha alcun interesse alla prosecuzione del giudizio al di fuori delle spese, che comunque seguono il regolamento di legge, ex art. 306 c.p.c., in assenza di differente volontà esplicita delle
Parti. Il presente provvedimento assume la natura, anche sostanziale, di sentenza in
4 quanto definitorio del giudizio su questione pregiudiziale attinente al processo e prevedendo tra l'altro, l'ultimo comma dell'articolo citato, in astratto, la condanna alle spese (cfr. Cassazione civile, Sezione III, n. 18242 del 03/07/2008, id., Sezione
Lavoro, n. 14936 del 18/11/2000).
IV. Le spese. Esse sono poste a carico del rinunciante come da normativa sopra citata e sono liquidate, in favore dell'appellata come da dispositivo sulla base del valore indicato (€ 27.635,00=), con parametro superiore e prossimo al minimo, al netto della fase istruttoria non svolta in questo grado (€ 3.500,00=). Tenuto conto dell'ammissione dell'appellata al gratuito patrocinio come da documentazione in atti,
esse sono liquidate in favore del procuratore dell'appellata vittoriosa ridotte della metà ai sensi dell'art. 130 dPR n. 115/2002 con separato provvedimento, con obbligo invece per l'appellante soccombente non ammesso al patrocinio a spese dello Stato,
di effettuare il pagamento, ai sensi dell'art. 133 dPR cit., in favore dello Stato dell'intero compenso, non dimidiato. Difatti, come ammesso dalla Suprema Corte, in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115/2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del decreto citato. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità (cfr., in tal senso,
Cassazione civile, Sezione II, Ordinanza 11.09.2018 n. 22017). Infine, non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13/1quater dPR n. 115/2002 in materia di spese di giustizia risultando il processo estinto.
-
PER QUESTI MOTIVI
-
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
5 avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 2458/2020 del CP_1
10/11/2020, così provvede:
1) dichiara l'estinzione del giudizio;
2) condanna al pagamento dei compensi di causa nell'intero qui Parte_1
liquidati in complessivi € 3.500,00=, ex art. 130 dPR n. 115/2002, con pagamento da eseguirsi a suo carico, ex art. 133 dPR n. 115/2002, in favore dello Stato. Le spese in favore dell'appellata vittoriosa saranno liquidate in misura dimidiata con separato provvedimento, il tutto come in parte motiva;
3) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.
Firenze, 26.02.2025
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE
Leonardo Scionti Giovanni Sgambati
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