Articolo 452 del Codice della navigazione
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21 aprile 1942
Art. 452.
(Caricazione delle merci).

Il caricatore deve presentare le merci per l'imbarco nei termini d'uso, non appena la nave sia pronta a ricevere il carico, e la caricazione deve essere effettuata dal vettore nei termini d'uso.

Decorso il termine per la consegna delle merci, il comandante ha facolta' di partire senza attendere il carico, e il caricatore e' tenuto al pagamento dell'intero prezzo di trasporto.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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