Sentenza 8 marzo 2000
Massime • 1
L'articolo 640 bis cod. pen. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) prevede una circostanza aggravante del delitto di truffa di cui all'art. 640 dello stesso codice e non una figura autonoma di reato, con la conseguenza che, ove siano riconosciute sussistenti anche circostanze attenuanti, è consentito al giudice effettuare il giudizio di comparazione tra gli elementi accessori di segno diverso.
Commentario • 1
- 1. La riabilitazione si concede quando il condannato ha transatto con laEmanuele Cavallo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Con ordinanza del 19 gennaio 2012, il Tribunale di sorveglianza di Genova accoglieva la domanda di riabilitazione proposta dall'istante, condannato dieci anni prima dalla Corte d'Appello della medesima città per concorso nel reato di concussione, realizzato mediante pressioni svolte nei confronti dell'amministratore di una società commerciale. Avverso tale ordinanza concessiva, proponeva ricorso per Cassazione il Procuratore Generale lamentando, in particolare, che il riabilitando non aveva risarcito integralmente i danni cagionati da reato ma che si fosse limitato semplicemente a corrispondere una somma transattivamente concordata con la persona offesa. Investita della questione, la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/03/2000, n. 4731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4731 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Alfonso Malinconico Presidente del 8/3/2000
1. Dott. Giorgio Di Iorio Consigliere SENTENZA
2. " IE SI " N. 285
3. " Elmut Perna La Torre " REGISTRO GENERALE
4. " EN RD " N. 11052/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti da 1) LP IE, n. Triggiano 4/2/33; 2) LO NN EL, n. Capurso il 27/9/41; 3) RB VA, n. Triggiano il 6/1/59; 4) LP AG, n. Triggiano il 18/1/1957; 5) OT IC UC, n. 12/12/44 - Maida -; 6) EO DE, n. 18/12/22 S. Donaci;
7) LP CC n. 5/5/62 Triggiano;
8) OL AR, n. 8/10/50 Bari;
9) ES ES, n. 4/11/37 Triggiano;
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari in data 17/6/98;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in Pubblica Udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. E. Perna La Torre
Udito il Pubblico Ministero in persona del P.G. Dr. Vito Monetti che ha concluso per il rigetto dei ricorsi, ed annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in ordine alla sanzione pecuniaria Uditi i difensori avv.ti G. Ruggiero ed M. Sportelli che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 7/6/98 il Tribunale di Bari dichiarava LP IE, RB VA, LO NN, LP AG e LP CC colpevoli del delitto ex art. 416 CP (Capo A); i predetti imputati, nonché OT IC, EO DE, OL AR, e ES ES colpevoli del reato p.p. dall'art. 640 bis C.P. per aver simulato l'acquisto ed il confezionamento di olii sfusi ed omesso false bollette di introduzione ed estrazione, utilizzate a corredo di domande per l'ottenimento di contributi da parte dell'AIMA; Capo B -;
ed ancora del reato p.p. dall'art. 4, C.I. lett. D L. 5/6/82 per aver omesso ed utilizzato fatture per operazioni inesistenti al fine evadere le imposte e/o consentire un indebito rimborso;
Capo C -;
LP IE, RB VA, LP AG del reato p.p. dell'art. 2 L. n. 898/86 per attivato depositi oleari senza la prescritta autorizzazione sanitaria, - Capo D;
LP IE del reato p.p. dell'art. 5 lett. B L. 283/62 L. 81 cpv. CP per aver detenuto sostanza oleosa in cattivo stato di conservazione. - Capo E - fatti accertati in Bari il 9/3/1992; e, fatta eccezione per LP IE e RB VA, concesse a tutti le circostanze attenuanti generiche, condannava ciascuno alla pena ritenuta di giustizia. A seguito di impugnazione dei citati imputati, la Corte d'Appello di Bari con decisione del 17/6/98 assolveva LP IE, LO NN EL, RB VA, LP AG e LP CC dalla imputazione di associazione per delinquere ex Capo A della rubrica perché il fatto non sussiste;
assolveva tutti gli odierni ricorrenti dalla imputazione di emissione ed utilizzo di false fatturazioni ex Capo C e della rubrica perché il fatto non costituisce reato;
assorbita per LP IE, RB VA e LP AG l'imputazione di cui all'art. 2 L. 898/86 ex Capo D, in quella di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui al Capo B, concesse ai primi due le circostanze attenuanti generiche, riduceva ai predetti ed agli altri ricorrenti la pena inflitta loro dal tribunale. Confermava la condanna al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile - Ministero delle Finanze. Propongono ricorso per Cassazione tutti gli imputati innanzi indicati che deducono: 1) Violazione dellà art. 530 C.P.P. e difetto di motivazione in ordine alla denunciata insussistenza degli elementi probatori;
2) Violazione dell'art. 606 lett. B. C.P.P. per erronea applicazione della legge penale in relazione alla ritenuta sussistenza della truffa aggravata, anziché del reato ex art. 2 L.896/96. I soli RB VA e LP AG anche violazione dell'art. 606 lett. C-E C.P.P. in relazione agli artt. 125 - 603 C.PP in ordine alla denegata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. Le censure sono infondate poiché i giudici di merito su tutti i predetti punti hanno dato esauriente e corretta ragione del proprio convincimento.
In concreto, ad avviso della Corte Territoriale, l'attività truffaldina per il conseguimento di erogazioni pubbliche da parte dell'A.I.M.A. faceva capo a LP IE e RB VA che, attraverso la costituzione di strutture societarie e commerciali (Oleificio Internazionale S.r.l., Viva S.r.l., Edem S.r.l. ecc.) tra loro collegate, nelle cui cariche sociali si alternavano alcuni loro familiari, (odierni ricorrenti), avevano posto in essere una serie di operazioni commerciali fittizie relative all'acquisto di olio sfuso, del confezionamento del prodotto in bottiglie e lattine e, quindi, di emissione di false bollette di introduzione e di accompagnamento - di qui la responsabilità degli autisti che risultavano aver eseguito i pretesi trasporti di merce - con conseguente inesistenza della concessione del prodotto ai terminali finali, rappresentati da altre società o da venditori ambulanti. Con riferimento a quest'ultimi La Corte d'Appello ha posto in risalto che VO IC, titolare della Sud Rutiglianese S.r.l., risultava aver acquistato circa 23.000 tra lattine da 5 lt. e bottiglie di olio, per un totale di L. 360.000.000 nel periodo in cui (luglio/ottobre 91) l'Oleificio Internazionale La Macina di LP IE era chiusa per ferie. Incredibile era, poi, secondo la Corte, il volume d'affari accertato nei confronti EO DE - venditore ambulante Sandonaci, atteso che costui nel bimestre settembre/ottobre 1991 appariva aver acquistato "in contanti" dalla S.r.l. Eden prodotto confezionato per un valore di L. 72.000.000; inoltre dalle fatture acquisite il predetto avrebbe incassato, sulla base dei dati riportati sul registro dei corrispettivi, la notevole cifra di L. 884.000.000. Giova, altresì, rilevare che la Corte territoriale del tutto correttamente ha ravvisato nella fattispecie il reato previsto dall'art. 640 bis C.P. e non da meno grave figura criminosa - di carattere sussidiario - ex art. 2 L. 898/86, atteso che la condotta delittuosa realizzata non si è limitata al semplice mendacio, ma si è concretizzata in una attività fraudolenta quale la formazione e l'utizzazione di documenti falsi (Cass. pen. - S. S. U. U. 24/ 1/96 n. 1 - Panifoni). Ciò premesso, si osserva che a tutti i ricorrenti sono state concesse le circostanze attenuanti generiche, con un giudizio di prevalenza, che assumono diversa significativa rilevanza a seconda della soluzione che si edotti in ordine alla questione di diritto relativa alla configurazione della fattispecie delineata dall'art.640 bis C.P. e, cioè, se la stessa costituisca un'autonoma ipotesi di reato, oppure un ulteriore circostanza aggravante del reato di truffa previsto dall'art. 640 C.P.. Dispone l'art. 640 bis C.P.: "la pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, connessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle comunità Europee". Risulta evidente che nella predetta norma l'elemento specializzante rispetto all'incriminazione dell'art. 640 C.P. è rappresentato dal riferimento dell'attività truffaldina ad erogazioni pubbliche o delle comunità Europee. Ciò puntualizzato ha soluzione della questione in esame postula che venga stabilito che lo elemento di cui trattasi condizioni o meno la efficacia della fattispecie cui aderisce facendola assurgere a figura criminosa autonoma, o se, invece, ne modifichi soltanto determinati effetti sanzionatori. Ad avviso di questo collegio lo elemento in questione non assume rilievo tale da potersi considerare di valenza costitutiva specializzante. Ed , infatti, in entrambe le norme in esame non viene assegnata una diversa rilevanza alle condotte del soggetto, ma si versa in situazione strutturalmente identiche, così come è reso manifestamente evidente dall'espresso richiamo contenuto nell'art.640 bis C.P. alla disposizione precedente per quanto attiene alla specificazione degli elementi costitutivi del fatto, indicati per relationem, circostanza che sancisce l'accessorietà della disposizione in oggetto. In conclusione è a dirsi che non si è in presenza tipicità distinti di reato, sibbene si versa in ipotesi di aggravamento della pena, quale conseguenza della più intensa protezione penale che il legislatore, in considerazione della peculiarità della situazione, ha inteso attribuire alla fattispecie che ne occupa.
Ritenuto, quindi, che i ricorrenti sono stati dichiarati colpevoli di truffe aggravate ai danni dall'A.I.M.A. le attenuanti generiche concesse con giudizio di prevalenza - hanno decisiva incidenza sul termine pescrizionale del reato di quo, in merito elisa la circostanza aggravante contestata - esso è nella sua massima estensione (art. 157 n. 4 160 n.c. C.P.) di anni 7 e mesi 6, interamente decorso alla data odierna perché la truffa è stata accertata il 9/3/92.
Del pari estinte per prescrizione ex artt. 157 n. 5 - 160 u.p.C.P. e la contravvenzione di cui all'art. 5 lett. B L.283/1962 e contestato a LP IE e per la quale il predetto ha riportato condanna - accertata il 9/3/92 e, quindi, essendo decorso da tale data il termine massimo di prescrizione di anni quattro e mesi sei -. Osserva la Corte che per tali cause estintive non sussistendo le condizioni per un proscioglimento ex art. 129 C.P.P., deve essere annullata la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 620 lett.A C.P.P.. Le statuizioni civili vanno confermate, atteso che la pronuncia di condanna scaturisce, come evidenziato dalle considerazioni svolte in precedenza, dalla valutazioni degli elementi probatori riscontrati a carico degli imputati, effettuata dai giudici di merito con motivazione aderente ai dati processuali ed in termini logici- giuridici ineccepibili
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza senza rinvio nei confronti di tutti i ricorrenti perché i reati loro ascritti sono estinti per prescrizione.
Conferma per il resto le statuizioni civili nei confronti della AIMA e della cautela ??? fall. EDEN.
Così deciso in Roma, il 8 marzo 2000.
Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2000