Sentenza 15 ottobre 1998
Massime • 1
L'art. 640 bis cod. pen., al di là della non vincolante terminologia usata nella rubrica (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) configura un'ipotesi autonoma di reato rispetto alla truffa contemplata dall'art. 640 cod. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/10/1998, n. 11582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11582 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Nicola ZINGALE Presidente del 15.10.1998
1. Dott. Ernesto PERNA LA TORRE Consigliere SENTENZA
2. " Nicola BOTTALICO Consigliere N. 1006
3. " Secondo CARMENINI Cons. relatore REGISTRO GENERALE
4. " Giacomo FUMU Consigliere N. 17917/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto nell'interesse di
1) DE IT ER, nato a [...] il [...] 2) AR GE, nata a [...] il [...] avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce del 3.11.1997 Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. Carmenini,
Udito il Pubblico Ministero in persona del dr. Bruno Ranieri, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, OSSERVA
Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Lecce giudicò varie persone, tra cui gli odierni ricorrenti, per il reato previsto dagli artt. 112, comma 1 n.1, 640 bis, 61 n.7 c.p. per avere - ET SI. quale amministratore unico della s.r.l. Mediterranea Terra d'Otranto, ON RI, quale socio, e IC RI, quale socio di fatto, previo accordo tra loro ed in concorso con gli altri, mediante emissione ed utilizzo di varie fatture e bolle d'accompagnamento beni viaggianti, relative ad operazioni inesistenti, facendo apparire una disponibilità in entrata di olio di oliva sfuso destinato all'imbottigliamento, non sussistente nella realtà - tratto in inganno il Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia, conseguendo dall'Aima la corresponsione, a favore della detta s.r.l., di contributi non dovuti, per l'imbottigliamento dell'olio di oliva, pari ad oltre lire 18 milioni per il 1990, oltre lire 793 milioni per il 1991, ed oltre lire 33 milioni per il 1992;
così cagionando alla parte offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità.
Altre situazioni processuali non interessano gli attuali ricorrenti.
In sostanza, secondo i giudici di merito, l'attività truffaldina per il conseguimento di erogazioni pubbliche ha fatto capo alla soc. Mediterranea Terra d'Otranto ed ha trovato la sua palese dimostrazione in una serie convergente di aravi elementi, quali in particolare l'improvvisa e sospetta impennata del volume di affari, passati da circa 737 milioni nel 1988 ad oltre 5,5 miliardi nel 1991, in concomitanza con l'ingresso nella società di ON RI e di altra persona;
il fatto che nel contempo la società aveva mantenuto gli stessi impianti, lo stesso numero di dipendenti e la stessa struttura produttiva del tutto inadeguate, e con una leggera diminuzione del consumo di energia elettrica nel 1991; la pressoché totale inesistenza degli acquisti della società, atteso che dei circa mille produttori-fornitori (tali risultanti dalle fatture), circa 300 corrispondevano a persone inesistenti o decedute e 636 avevano riferito ai verbalizzanti di non avere mai venduto olio a tale ditta, disconoscendo le firme apposte sulle fatture (l'amministratore della ditta Olearia S.Vito, Alfonso Cammarano, che aveva fatto da tramite tra la soc.Mediterranea e i produttori, ha definito la sua posizione ex art. 444 c.p.p.); la forma dei pagamenti, in contanti, del tutto atipica nella prassi, anzi inusuale ed eccezionale;
la presenza negli stabilimenti della Olearia San Vito, all'atto dell'intervento della P.G., di appena 60 quintali di olio a fronte dei 13.421 quintali, che tale ditta risultava contabilmente avere acquistato in poco più di tre mesi nel 1991. Oltre alla posizione del SI e degli RI, più direttamente implicati nella soc. Mediterranea, la Corte territoriale ha trattato diffusamente anche le posizioni degli altri imputati, collegati ad altre ditte e ad altre situazioni, che hanno contribuito alla costruzione della rete di rapporti commerciali fittizi, finalizzati alla commissione dei reati contestati. Le conclusioni alle quali è pervenuta la Corte territoriale sono state oggetto di censure da parte di dieci ricorrenti, tra cui il De TA e la AR.
Questa Corte di Cassazione ebbe a vagliare e decidere, all'udienza dell'1.7.1998, i ricorsi degli altri otto imputati, mentre dispose la separazione delle odierne due posizioni, per impedimento del difensore dei relativi due imputati.
Ciò posto, non occorre ripercorrere tutte le complesse questioni sollevate negli altri ricorsi, essendo sufficiente attenersi alle deduzioni relative a De TA e AR. Va subito detto che i due ricorsi sono sostanzialmente sovrapponibili e mostrano profili di genericità, in quanto non fanno seguire i rilievi critici da concreti riferimenti ai vari punti del provvedimento impugnato. Essi, comunque. lamentano "violazione dell'art. 606 lett.b) c.p.p. in relazione all'art.640 bis c.p. e violazione dell'art. 606 lett.e) c.p.p. in relazione all'art.111 Cost." In realtà la sentenza impugnata è sorretta da una motivazione logica e coerente.
Al riguardo è opportuno ribadire subito il costante orientamento di questa Corte, che si è pronunciata più volte anche a Sezioni Unite, secondo cui la verifica che il giudice di legittimità deve compiere sulla completezza e sulla correttezza della motivazione di una sentenza non può essere confusa con una rinnovata valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella del giudice di merito. Non rientra, invero, nei poteri della Corte di Cassazione - una volta accertate l'adeguatezza e la conseguenzialità logica, quali risultano dal testo del provvedimento impugnato - quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione (Cass.S.U. 23.11.1995, Fachini;
30.4.1997, Dessimone).
Ciò posto, si è già fatto cenno alla ricostruzione della vicenda operata dai giudici di merito.
Per quanto riguarda più specificamente il De TA è risultata una sproporzione assoluta tra la sua attività di bracciante agricolo, la disponibilità di olive e la fattura emessa in favore della soc. Mediterranea per circa lire 50 milioni, corrispondente a circa 11.000 kg. di olio. La AR, dal suo canto, è risultata essere una casalinga con disponibilità di una piccola quantità di olio, del tutto insufficiente a realizzare la pretesa fornitura alla soc. Mediterranea.
I gravi, precisi e concordanti elementi di giudizio indicati nelle due sentenze di merito, conformi sul punto, non lasciano spazi per censure in sede di legittimità.
Prima di trarre le dovute conclusioni, tuttavia, questa Corte deve porsi, di ufficio, la questione relativa alla eventuale prescrizione del reato contestato ai ricorrenti.
Va premesso che sì tratta del reato previsto e punito dall'art.640 bis c.p., atteso che la condotta criminosa non sì è limitata al semplice mendacio, ma si è sostanziata in un'attività fraudolenta, quale la formazione e l'utilizzazione di falsi documenti. Ciò chiarito, occorre risolvere, in diritto, la seguente questione : se la fattispecie criminosa delineata dall'art. 640 bis c.p. costituisca un'autonoma figura di reato, ovvero un'ulteriore circostanza aggravante del reato di truffa, previsto dall'art.640 c.p. Giova premettere che il titolo del reato, ossia la nozione strutturale del reato stesso, dipende dalla configurazione che ne dà la norma incriminatrice, la quale ne delinea l'oggettività giuridica specifica, gli eventuali presupposti e condizioni di punibilità, gli elementi costitutivi e la sua sanzione particolare. Si tratta essenzialmente di una questione di tecnica legislativa, poiché determinati elementi possono essere collocati normativamente all'interno della nozione tipica del dato reato, ovvero posti al di fuori con carattere di accessorietà. Non può quindi porsi una definizione astratta del titolo del reato o dell'elemento accessorio, ma è compito dell'interprete individuare, di volta in volta, sulla base del concreto dettato legislativo, se si tratti di reato a sè o di circostanza di reato. Non si deve dimenticare, al riguardo, che non sempre la distinzione è agevole e che non sono rari i casi di titoli specifici, rispetto ad ipotesi più generali, di guisa che il reato specifico è quello che si diversifica per qualche elemento essenziale da un'incriminazione generica, nella quale il fatto rientrerebbe, se non fosse incriminato specificamente. Questo Collegio ritiene che l'art. 640 bis c.p. configuri un'ipotesi autonoma di reato, al di là della non vincolante terminologia usata nella rubrica ("truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche").
Nella più ampia categoria della truffa il legislatore ha inteso enucleare una figura a sè, che si caratterizza a) per la diversità qualitativa del bene protetto e,
corrispondentemente, per la natura particolare del profitto conseguito dall'agente, poiché oggetto della tutela penale è il complesso delle pubbliche risorse destinate a finalità di incentivazione economica;
b) per la enucleazione della tipologia del fatto incriminato nell'ambito di una norma specifica, mentre una circostanza aggravante sarebbe stata più sistematicamente Collocata nell'ambito dell'art.640, comma 2 n.1, c.p.;
c) per la differente portata della pena, dato che l'art. 640 bis c.p. prevede la sola pena detentiva e non anche quella pecuniaria
(nel caso sì ritenesse possibile il giudizio di comparazione tra circostanze di diverso genere, il giudizio di equivalenza o di prevalenza delle circostanze attenuanti porterebbe ad applicare la pena congiunta, come previsto per la truffa semplice);
d) per il fatto che la norma è stata introdotta con l'art. 22 della legge 19 marzo 1990, n.55, ossia nell'ambito delle (nuove)
disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale. Da ciò è agevole dedurre che il legislatore ha inteso colpire con una previsione ad hoc e non con una mera circostanza aggravante un fenomeno delittuoso, spesso (anche se non esclusivamente) legato alla criminalità organizzata.
Affermato, quindi, che i ricorrenti sono stati ritenuti colpevoli del reato autonomo di "truffa comunitaria" e non di truffa aggravata, le attenuanti generiche concesse, comunque calcolate, non hanno alcuna incidenza sul termine prescrizionale, che resta di quindici anni nella sua durata massima (v. art. 157, comma 1 n.3, in relazione all'art. 160, comma 3, c.p.) reato de quo, commesso nel 1990, dopo l'entrata in vigore della citata legge 55/1990, non è ancora prescritto.
Sulla base di queste considerazioni, i ricorsi devono essere rigettati con ogni ulteriore conseguenza.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 9 novembre 1998